1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...
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il PAP (premio di produttività), unitamente alla retribuzione del mese di marzo di ciascun anno, con riferimento all’attività dell’anno medesimo; il PAR (premio di redditività), unitamente alla retribuzione del mese di settembre di ciascun anno, con riferimento all’attività dell’anno precedente. Essi competeranno al personale a tempo indeterminato nonchè al personale con contratto a tempo determinato non soggetto al periodo di prova ovvero che lo abbia superato in proporzione al numero dei mesi interi durante i quali sia stato retribuito nel corso dell’anno di riferimento, sempre che sia ancora in servizio al momento della corresponsione. Detti premi non saranno pertanto corrisposti al personale non più in servizio alla data di corresponsione, quali che siano la natura ed il motivo della risoluzione del rapporto ed indipendentemente da chi abbia attuato l’iniziativa di interromperlo. La normativa concernente il premio di redditività sarà ultrattiva rispetto alla scadenza del presente Contratto e per ulteriori tre esercizi, salvo che non risulti nel frattempo superata dal contenuto di un successivo Contratto Integrativo. L’importo dei suddetti premi costituirà imponibile agli effetti dell’accantonamento del T.F.R., mentre sarà escluso dalla retribuzione sulla quale calcolare la contribuzione relativa al Fondo Pensione nonché, per quanto consentito dalla legge, quella sociale obbligatoria. 31.A. – Premio di “produttività” - (PAP). A ciascun lavoratore a tempo indeterminato – ovvero con contratto a tempo determinato - non soggetto a patto di prova o che abbia superato il relativo periodo, sarà corrisposto, nel mese di marzo di ciascun anno, un “premio aziendale di produttività” in misura fissa – riferito all’attività lavorativa dell’esercizio medesimo – il cui importo risulta dalla seguente tabella: LIVELLO PREMIO ANNUO LORDO Anno 2010 Anno 2011 7°/3 6.595 7.020 7°/2 6.344 6.753 7°/1 6.093 6.486 6° 5.050 5.375 5° 4.455 4.742 4° 3.880 4.130 3° 3.685 3.922 2° 3.305 3.518 1° 2.341 2.492 Per determinare la misura del premio suddetto si considererà il livello di inquadramento del lavoratore al 31 dicembre dell’anno precedente. Esso, inoltre, per il personale occupato a tempo parziale sarà proporzionalmente ridotto in funzione della durata della prestazione in rapporto al tempo pieno. Verrà altresì analogamente ridotto (con apposito conguaglio), in caso di mesi non retribuiti nel corso dell’anno di riferimento. 31.B. - Premio di “redditività” – (PAR). Le parti si danno atto che, a partire dall’anno 2006, ai dipendenti di cui al terzo comma del presente articolo spetta un premio di redditività pari allo 0,060 per mille dell’utile di bilancio dell’anno precedente (anno di riferimento), moltiplicato per il “coefficiente di livello” di cui alla tabella che segue: livello coefficiente 7°/3 1,65 7°/2 1,60 7°/1 1,55 6° 1,30 5° 1,15 4° 1,00 3° 0,95 2° 0,85 1° 0,80 30
(con arrotondamento per eccesso alla decina superiore del risultato così ottenuto). Tale premio non potrà, tuttavia, essere inferiore al minimo garantito e superiore al massimo figuranti nelle tabelle appresso riportate (nelle quali figurano importi espressi in euro): anno 2010 (anno di riferimento 2009) livello minimo massimo 7° 1.351 2.702 6° 1.091 2.182 5° 914 1.829 4° 831 1.663 3° 790 1.579 2° 707 1.413 1° 665 1.330 31.C. - Consolidamento Le Parti concordano che a marzo 2012, ciascun lavoratore, se ancora alle dipendenze dell’Impresa, avrà diritto ad un consolidamento pari ad Euro 150,00 per il 4° livello. Pertanto dal 2012 il Premio di produttività sarà quello risultante dalla tabella che segue: livello 2012 7°/3 7.275 7°/2 6.998 7°/1 6.722 6° 5.570 5° 4.914 4° 4.280 3° 4.064 2° 3.646 1° 2.582 ARTICOLO 32 - BUONO PASTO Ai soli dipendenti degli Uffici direzionali e periferici, ai quali sia applicabile la normativa in materia di trattamento di trasferta relativa al personale addetto abitualmente allo svolgimento di attività interna, è assegnato un buono-pasto giornaliero del valore di euro 7,00. A far tempo dall’1/1/2010 tale importo è elevato ad euro 7,50. Il buono pasto spetterà per ogni giornata intera di effettiva presenza, con rientro pomeridiano, dal lunedì al giovedì, se feriali. Il buono pasto non competerà, invece, al venerdì, nelle festività, nelle semifestività e nei casi di assenza per ferie, permesso compensativo di festività soppresse, aspettativa, trasferta o missione, maternità, malattia, infortunio, astensione dal lavoro per un intero turno (antimeridiano o pomeridiano). ARTICOLO 33 - INDENNITA’ SPECIALE DI MANSIONE Le parti si danno atto che dalla data di firma del contratto integrativo aziendale 2006, l’indennità speciale di mansione è abolita. NOTA A VERBALE: Le parti si danno atto che ai soli dipendenti in servizio alla data di firma del C.I.A. 2006, con la mansione di Ispettore Amministrativo o quella di Responsabile o Addetto alla gestione interinale di agenzie, in relazione alla necessità di trascorrere la maggior parte del proprio tempo lavorativo e di pernottare frequentemente in località distanti da quella dove ha la sede di lavoro, è riconosciuta un’indennità specifica legata alla tipologia di attività. 31
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il PAP (premio di produttività), unitamente alla retribuzione del mese di marzo di ciascun<br />
anno, con riferimento all’attività dell’anno medesimo;<br />
il PAR (premio di redditività), unitamente alla retribuzione del mese di settembre di ciascun<br />
anno, con riferimento all’attività dell’anno precedente.<br />
Essi competeranno al personale a tempo indeterminato nonchè al personale con contratto a<br />
tempo determinato non soggetto al periodo di prova ovvero che lo abbia superato in<br />
proporzione al numero dei mesi interi durante i quali sia stato retribuito nel corso dell’anno di<br />
riferimento, sempre che sia ancora in servizio al momento della corresponsione.<br />
Detti premi non saranno pertanto corrisposti al personale non più in servizio alla data di<br />
corresponsione, quali che siano la natura ed il motivo della risoluzione del rapporto ed<br />
indipendentemente da chi abbia attuato l’iniziativa di interromperlo.<br />
La normativa concernente il premio di redditività sarà ultrattiva rispetto alla scadenza del<br />
presente Contratto e per ulteriori tre esercizi, salvo che non risulti nel frattempo superata dal<br />
contenuto di un successivo Contratto Integrativo.<br />
L’importo dei suddetti premi costituirà imponibile agli effetti dell’accantonamento del T.F.R.,<br />
mentre sarà escluso dalla retribuzione sulla quale calcolare la contribuzione relativa al Fondo<br />
Pensione nonché, per quanto consentito dalla legge, quella sociale obbligatoria.<br />
31.A. – Premio di “produttività” - (PAP).<br />
A ciascun lavoratore a tempo indeterminato – ovvero con contratto a tempo determinato - non<br />
soggetto a patto di prova o che abbia superato il relativo periodo, sarà corrisposto, nel mese di<br />
marzo di ciascun anno, un “premio aziendale di produttività” in misura fissa – riferito all’attività<br />
lavorativa dell’esercizio medesimo – il cui importo risulta dalla seguente tabella:<br />
LIVELLO PREMIO ANNUO LORDO<br />
Anno 2010 Anno 2011<br />
7°/3 6.595 7.020<br />
7°/2 6.344 6.753<br />
7°/1 6.093 6.486<br />
6° 5.050 5.375<br />
5° 4.455 4.742<br />
4° 3.880 4.130<br />
3° 3.685 3.922<br />
2° 3.305 3.518<br />
1° 2.341 2.492<br />
Per determinare la misura del premio suddetto si considererà il livello di inquadramento del<br />
lavoratore al 31 dicembre dell’anno precedente.<br />
Esso, inoltre, per il personale occupato a tempo parziale sarà proporzionalmente ridotto in<br />
funzione della durata della prestazione in rapporto al tempo pieno.<br />
Verrà altresì analogamente ridotto (con apposito conguaglio), in caso di mesi non retribuiti nel<br />
corso dell’anno di riferimento.<br />
31.B. - Premio di “redditività” – (PAR).<br />
Le parti si danno atto che, a partire dall’anno 2006, ai dipendenti di cui al terzo comma del<br />
presente articolo spetta un premio di redditività pari allo 0,060 per mille dell’utile di bilancio<br />
dell’anno precedente (anno di riferimento), moltiplicato per il “coefficiente di livello” di cui alla<br />
tabella che segue:<br />
livello coefficiente<br />
7°/3 1,65<br />
7°/2 1,60<br />
7°/1 1,55<br />
6° 1,30<br />
5° 1,15<br />
4° 1,00<br />
3° 0,95<br />
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