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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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Trascorsi due anni dal giorno dell’inizio dell’aspettativa – ovvero del primo dei periodi nei quali<br />

venisse frazionata – il dipendente potrà richiedere ed ottenere di usufruire nuovamente di un<br />

analogo periodo di aspettativa.<br />

In occasione della richiesta di aspettativa il lavoratore potrà, anche in deroga alla normativa<br />

vigente in materia, accedere all’anticipo del T.F.R., per un importo massimo pari a tante<br />

mensilità ordinarie lorde (senza quindi il conteggio dei ratei di mensilità aggiuntive) quanti sono i<br />

mesi di durata dell’aspettativa stessa, sempre comunque entro il limite dell’accantonamento<br />

maturato.<br />

Ad analoga anticipazione, non superiore a quattro mensilità di retribuzione ordinaria lorda, avrà<br />

diritto anche il dipendente che usufruirà dell’aspettativa di cui all’art. 38 del vigente C.C.N.L.,<br />

senza che ciò precluda l’eventuale corresponsione da parte dell’Impresa, laddove le circostanze<br />

lo giustifichino, degli emolumenti del primo mese.<br />

ARTICOLO 17 - FERIE – FESTIVITA’<br />

Fermo quanto disposto, in materia di ferie ed in materia di permessi straordinari retribuiti, dagli<br />

articoli 33, 34, 35, 36 e dall’allegato n. 7 del vigente C.C.N.L., il lavoratore operante a tempo<br />

pieno, potrà usufruire – nell’arco di tempo compreso tra il 1 luglio ed il 31 ottobre e per un<br />

massimo di quattro volte per ciascun anno di calendario – della possibilità di assentarsi per<br />

l’intera durata lavorativa del venerdì, a fronte del consumo di soltanto mezza anziché di una<br />

giornata intera di ferie.<br />

Atteso che, data la particolarità dell’orario, al lavoratore a tempo parziale non è possibile<br />

usufruire di ferie o permessi compensativi di festività abolite a mezze giornate, allo stesso sarà<br />

consentito per due volte, consecutive o meno, nel medesimo arco di tempo, di utilizzare una<br />

settimana di assenza dal lavoro a fronte del consumo di quattro anziché cinque giorni di ferie.<br />

Le giornate del 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre sono considerate festive.<br />

ARTICOLO 18 - FESTIVITA’ SOPPRESSE<br />

In sostituzione delle giornate ex-festive, di cui all’allegato 7 del vigente C.C.N.L., ciascun<br />

lavoratore potrà usufruire di altrettanti permessi frazionabili in mezze giornate e, a far tempo<br />

dall’1/1/2010, anche in ore intere.<br />

Il frazionamento non potrà riguardare l’utilizzo delle ferie ordinarie.<br />

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA<br />

Il personale incaricato di svolgere la propria attività lavorativa in trasferta fuori del territorio del<br />

Comune nel quale ha la propria sede abituale di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese che<br />

sostiene, entro i limiti di quanto disposto dal presente articolo.<br />

19.A. – Trattamento per il personale incaricato di svolgere abitualmente attività<br />

esterna.<br />

Nota a verbale: tale deve essere considerato il personale addetto a mansioni ispettive<br />

commerciali, amministrative e tecniche, quello addetto alla liquidazione dei danni presso<br />

agenzie o comunque locali non condotti dall'Impresa, quello addetto al controllo tecnico della<br />

liquidazione dei danni ove tale attività comporti verifiche presso uffici periferici, quello addetto<br />

alla gestione interinale di agenzie; a quest’ultimo è concessa la facoltà di rinunciare al<br />

trattamento in questione ove intenda invece scegliere l’applicazione del trattamento previsto per<br />

il personale incaricato di svolgere abitualmente attività interna e lo comunichi all’Impresa nei<br />

termini indicati per l’opzione tra i trattamenti sub 1) e 3) secondo quanto appresso precisato.<br />

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