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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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Commissione paritetica per la formazione<br />

Le Parti convengono sull’opportunità di promuovere iniziative in materia di formazione,<br />

al fine di favorire la crescita e lo sviluppo professionale dei lavoratori/lavoratrici, di consolidare e<br />

valorizzare le competenze degli stessi anche attraverso l’accesso alla formazione finanziata per<br />

il tramite del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per le<br />

imprese del settore bancario-assicurativo (Fondo F.B.A.).<br />

Le Parti convengono altresì sulla costituzione di una Commissione Paritetica per la<br />

Formazione Professionale composta da 3 membri designati dalle R.S.A. e 3 membri designati<br />

dalla Direzione Generale; ogni componente potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di<br />

15 ore.<br />

La Commissione si riunirà almeno una volta all’anno con le parti firmatarie del presente<br />

C.I.A., in tempo utile per consentire l’accesso alla sopra citata formazione finanziata.<br />

ARTICOLO 15 - ROTAZIONE DELLE MANSIONI<br />

Fermo quanto disposto dall’art. 68 del vigente C.C.N.L., l’Impresa, in caso di disponibilità di<br />

posizioni lavorative nella posizione organizzativa “2” dell’area professionale “B”, si impegna ad<br />

esaminare preventivamente le candidature di quei lavoratori inquadrati nella posizione<br />

organizzativa “1” della medesima area professionale “B” i quali, a prescindere dall’accertamento<br />

dell’idoneità all’eventuale svolgimento di mansioni previste per la posizione organizzativa<br />

superiore, abbiano avanzato richiesta di mutamento della propria mansione e contestualmente<br />

espresso, allo scopo, la propria incondizionata disponibilità a frequentare corsi professionali<br />

anche in orario extra-lavorativo, secondo quanto indicato al 14° comma dell’art. 66 del vigente<br />

C.C.N.L.<br />

A ciascun dipendente, se inquadrato nella posizione organizzativa “1” dell’area professionale<br />

“B”, il quale abbia raggiunto 17 anni compiuti di immutata permanenza in tale inquadramento,<br />

ovvero, a prescindere dalla durata di tale permanenza, risulti inquadrato in detto modo e possa<br />

vantare un’anzianità ininterrotta d’Impresa di almeno 23 anni compiuti, sarà attribuito uno<br />

speciale assegno ad personam.<br />

Tale assegno, di iniziali lordi annui 500 euro, competerà al lavoratore a decorrere dal 1°<br />

gennaio del primo anno di calendario successivo a quello di maturazione del requisito, elevato a<br />

lordi annui 1.000 euro a distanza di 12 mesi dalla prima decorrenza ed ulteriormente elevato a<br />

lordi annui 1.500 euro a distanza di 24 mesi, sempre dalla prima decorrenza; ovviamente, è<br />

necessario al riguardo che l’inquadramento sia rimasto nel frattempo il medesimo, vale a dire<br />

sempre nella posizione organizzativa “1” dell’area professionale B.<br />

Nel caso, invece, in cui per un qualsiasi motivo dovesse sopraggiungere, per il dipendente,<br />

l’inquadramento in una posizione organizzativa od in un’area professionale superiori, tale<br />

corresponsione progressiva sarà immediatamente interrotta e l’assegno attribuito verrà ipso<br />

facto, con pari decorrenza e per intero, assorbito dal relativo aumento di retribuzione.<br />

Con riguardo a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, si considerano<br />

equivalenti agli effetti della “immutata permanenza nella medesima posizione organizzativa”, i<br />

seguenti inquadramenti:<br />

• la ex “1a categoria”;<br />

• l’ex “4 livello”;<br />

• la “posizione organizzativa 1 dell’area professionale B”.<br />

ARTICOLO 16 - ASPETTATIVE<br />

Fermo quanto previsto dall’art. 37 del vigente C.C.N.L., l’aspettativa potrà durare fino ad un<br />

massimo di 4 mesi.<br />

Il lavoratore potrà in qualsiasi tempo, a propria discrezione, rientrare anticipatamente al lavoro,<br />

alla essenziale condizione, tuttavia, che ne preavverta l’Impresa con almeno 7 giorni di anticipo.<br />

Il momento di effetto del rientro dovrà in ogni caso coincidere con l’inizio o con il giorno 16 del<br />

mese.<br />

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