1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...
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L’Impresa informerà le RR.SS.AA. circa l’ammontare annuale disponibile e circa l’utilizzo del<br />
monte-ore aggiuntivo, segnalando preventivamente settori interessati, i motivi ed i relativi<br />
periodi.<br />
Nel caso di insorgenza di particolari necessità organizzative, l’Impresa e le RR.SS.AA.<br />
apriranno un confronto per stabilire congiuntamente un eventuale ulteriore monte-ore, in<br />
aggiunta a quello di cui sopra.<br />
Il lavoro straordinario non potrà in alcun caso sovrapporsi alle “fasce di flessibilità” dell’orario<br />
normale di lavoro. Al venerdì, inoltre, tra il termine del lavoro ordinario e l’inizio dell’eventuale<br />
lavoro straordinario dovrà trascorrere un intervallo di almeno 30 minuti.<br />
Le Parti confermano la validità dell’accordo sulla “banca-ore”, sottoscritto il 29 dicembre 2000, e<br />
convengono che esso venga recepito dal presente Contratto, quale allegato n.4.<br />
In proposito, le Parti sono concordi nel ribadire che la banca-ore riguarda il solo lavoro<br />
straordinario diurno compiuto in giorno feriale (incluso il sabato, se non festivo); di<br />
conseguenza, le ore di lavoro straordinario effettuato di notte o nel corso di una giornata festiva<br />
non confluiscono nella banca-ore.<br />
L’Impresa fornirà alle RR.SS.AA. l’elenco nominativo del personale che ha effettuato prestazioni<br />
di lavoro straordinario con frequenza trimestrale.<br />
ARTICOLO 12 - PERMESSI PERSONALI<br />
Potranno essere accordati, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge e dal C.C.N.L. in vigore<br />
nonché da specifiche norme del presente Contratto Integrativo, permessi personali retribuiti e<br />
non.<br />
I permessi dovranno essere sempre richiesti per la via gerarchica, con congruo anticipo, fatti<br />
salvi i casi di forza maggiore.<br />
Prima di poterne usufruire il lavoratore dovrà aver ottenuto l’assenso da parte dell’Impresa.<br />
I permessi non potranno essere contigui ad assenze dovute ad altro titolo (ferie, permesso<br />
compensativo di festività abolite, etc.).<br />
Per i lavoratori ai quali sia applicabile l’istituto dell’orario flessibile, in coincidenza con la<br />
fruizione di permessi, in entrata o in uscita, verrà convenzionalmente ripristinato l’orario teorico<br />
di riferimento, rispettivamente in entrata o in uscita.<br />
12.A. – Permesso speciale retribuito.<br />
Il permesso retribuito avrà una durata massima di tre ore nell’arco della giornata lavorativa.<br />
Sarà possibile usufruirne con prelievo dal tempo computato nel sistema dell’orario flessibile.<br />
L’Impresa concederà, inoltre, senza prelievo dal monte-ore del lavoratore,<br />
un permesso ogni volta che il lavoratore debba sottoporsi a terapia sanitaria ovvero a visita<br />
o ad accertamenti clinici in relazione ad uno stato morboso insorto o temuto, sempre che<br />
non sia possibile provvedervi in orario non lavorativo,<br />
un permesso di durata fino ad un intero giorno lavorativo in coincidenza con la nascita di un<br />
figlio,<br />
un permesso<br />
di tre giorni per il decesso del coniuge (o convivente more-uxorio), di un figlio, di un<br />
genitore, o di un altro familiare convivente,<br />
di tre giorni in caso di decesso di un nonno, un nipote in linea retta, un fratello, una<br />
sorella.<br />
un permesso extra, per eventi di carattere particolare, a giudizio dell’Impresa.<br />
12 B. – Permesso speciale non retribuito.<br />
Il permesso potrà essere richiesto ed ottenuto senza obbligo di fornire alcuna motivazione<br />
all’Impresa.<br />
Se la durata è pari o superiore ad una intera giornata lavorativa, al lavoratore è consentito<br />
usufruire del permesso non retribuito soltanto se non ha disponibilità residua di ferie o di<br />
permessi compensativi di festività soppresse.<br />
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