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Piano assicurativo Miralis - Allianz Subalpina

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<strong>Piano</strong> <strong>assicurativo</strong> <strong>Miralis</strong><br />

Ramo 11 - Infortuni<br />

Modello INF902 - Edizione Ottobre 2006


1<br />

Informazioni<br />

relative alla Società<br />

2<br />

Informazioni<br />

relative al Contratto<br />

SNINAI01 - O07 pagina stampata in data:<br />

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che<br />

sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del<br />

contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle<br />

Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).<br />

La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la<br />

redazione in altra lingua.<br />

Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)<br />

L'impresa assicuratrice: <strong>Allianz</strong> S.p.A..<br />

Sede legale<br />

Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).<br />

Nota informativa al Contraente<br />

Rami danni - Non Auto<br />

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni<br />

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre<br />

2005 n. 2398.<br />

Contratto di assicurazione<br />

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a<br />

rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere<br />

indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo<br />

dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.<br />

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce<br />

il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.<br />

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi<br />

d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.<br />

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale.<br />

Legislazione applicabile al Contratto<br />

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della<br />

conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.<br />

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.<br />

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.<br />

Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto<br />

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto)<br />

derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il<br />

diritto.<br />

Reclami in merito al Contratto<br />

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per<br />

iscritto alla Società al seguente indirizzo:<br />

<strong>Allianz</strong> S.p.A.<br />

Servizio Clienti - Pronto <strong>Allianz</strong><br />

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)<br />

Numero verde 800-686868<br />

Fax 02 7216.9145<br />

E-mail info@allianz.it<br />

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine<br />

massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle<br />

Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), al seguente indirizzo:<br />

ISVAP<br />

Servizio Tutela degli Utenti<br />

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA<br />

corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.<br />

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si<br />

ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a<br />

sistemi conciliativi ove esistenti.<br />

**/**/**** COPIA PER IL CLIENTE


3<br />

Informazioni in<br />

corso di contratto<br />

SNINAI02O07 pagina stampata in data:<br />

Segue Nota informativa al Contraente Rami danni - Non Auto<br />

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni<br />

relative alla Società e/o quella relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente<br />

al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.<br />

Avvertenze<br />

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e<br />

deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro<br />

i danni.<br />

Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di<br />

chiedere sempre al proprio intermediario <strong>assicurativo</strong> di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul<br />

contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.<br />

<strong>Allianz</strong> S.p.A.<br />

**/**/**** COPIA PER IL CLIENTE


PB02/09-94 pagina stampata in data:<br />

Pagina lasciata intenzionalmente bianca<br />

**/**/**** COPIA PER IL CLIENTE


SOMMARIO/3-96 pagina 1 stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Sommario<br />

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.L.7<br />

Settembre 2005 n.209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico<br />

del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con<br />

formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed<br />

evidenza.<br />

1 Il contratto di assicurazione<br />

2 Rischi assicurati<br />

Infortuni<br />

Condizioni particolari<br />

Persone non assicurabili limiti di età<br />

Esclusioni<br />

3 Il sinistro<br />

Cosa deve fare il contraente<br />

Procedura per la liquidazione del danno<br />

4 Classificazione delle attività<br />

5 Garanzia assistenza<br />

6 Dizionario<br />

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1<br />

CONDASS/3-96 pagina<br />

Il contratto di assicurazione<br />

2<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Validità<br />

Il rapporto <strong>assicurativo</strong> è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalla scheda di<br />

polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate alla stessa scheda.<br />

In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle Condizioni Generali di<br />

Assicurazione.<br />

Il contratto è valido se stipulato per iscritto mediante la sottoscrizione della scheda di polizza da parte<br />

della Società e del Contraente.<br />

Assicurazione per conto e titolarità dei diritti<br />

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.<br />

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e<br />

dalla Società, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così<br />

come disposto dall'art. 1891 Codice Civile.<br />

Decorrenza<br />

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di<br />

premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto alle ore 24 del giorno di pagamento.<br />

Proroga<br />

In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della<br />

scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così<br />

successivamente.<br />

Periodo di assicurazione<br />

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende<br />

stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel<br />

qual caso esso coincide con la durata del contratto.<br />

Pagamento del premio<br />

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.<br />

Il premio per ogni periodo di assicurazione è interamente dovuto, anche se ne sia stato previsto il<br />

frazionamento in più rate.<br />

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle<br />

ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di<br />

pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai<br />

sensi dell'art. 1901 Codice Civile.<br />

Oneri fiscali<br />

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.<br />

Adeguamento costante<br />

Nel corso dell'anno contrattuale tutti gli importi monetari di polizza verranno automaticamente<br />

adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell'"indice".<br />

In caso di sinistro gli importi monetari verranno adeguati in conformità al rapporto tra: l'"indice data<br />

sinistro" e l'"indice di riferimento annuale".<br />

La Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico<br />

delle somme assicurate nel corso dell'anno.<br />

Il premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale.<br />

Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza annuale, con preavviso di<br />

60 giorni.<br />

Per:<br />

"indice" si intende l'indice (pubblicato dall'ISTAT) "prezzi al consumo per famiglie di operai ed<br />

impiegati";<br />

"indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui<br />

scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è<br />

ancora scaduta;<br />

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2<br />

CONDASS/3-96 pagina<br />

3<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

"indice data sinistro" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro.<br />

Non sono soggette ad adeguamento le franchigie espresse in "percentuali" e in "giorni" e le "somme " su<br />

cui dette franchigie trovano applicazione per condizioni di polizza.<br />

Dichiarazioni<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che<br />

infIuiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto<br />

all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894<br />

Codice Civile.<br />

Forma delle comunicazioni<br />

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, telex o fax.<br />

Se hanno scopo di introdurre modifiche contrattuali queste debbono risultare da dichiarazione firmata<br />

dalle Parti.<br />

Aggravamento del rischio<br />

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del<br />

rischio.<br />

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita<br />

totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi<br />

dell'art. 1898 Codice Civile.<br />

Diminuzione del rischio<br />

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive<br />

alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di<br />

recesso.<br />

Altre Assicurazioni<br />

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva<br />

stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o<br />

l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.<br />

1910 Codice Civile).<br />

L'omissione dolosa, da parte del Contraente o dell'Assicurato, della comunicazione circa l'esistenza<br />

o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio,comporta la decadenza del<br />

diritto all'indennizzo.<br />

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, può recedere dal<br />

contratto con preavviso di almeno 15 giorni.<br />

Recesso in caso di sinistro<br />

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto<br />

dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta<br />

giorni, da darsi tramite lettera raccomandata.<br />

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del<br />

recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.<br />

Rinvio alle norme di legge<br />

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.<br />

Rischi assicurati<br />

Art. 2.1 - Infortuni<br />

Infortuni<br />

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:<br />

delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza (rischio professionale).<br />

di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (rischio extraprofessionale).<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Sono comprese anche le eventuali attività manuali e non, esplicate dall'Assicurato a titolo personale<br />

che non siano fonte di reddito od a qualsiasi titolo remunerate.<br />

Sono compresi in garanzia anche:<br />

a. gli infortuni derivanti dall'uso e o dalla guida di automotoveicoli, macchine agricole, ciclomotori e di<br />

natanti da diporto semprechè l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in<br />

vigore;<br />

b. l'asfissia non di origine morbosa;<br />

c. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;<br />

d. le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime<br />

quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;<br />

e. l'annegamento;<br />

f. l'assideramento o il congelamento;<br />

g. la folgorazione;<br />

h. i colpi di sole o di calore;<br />

i. le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei<br />

tendini;<br />

l. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;<br />

m. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;<br />

n. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione<br />

che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;<br />

o. gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva o durante il servizio sostitutivo dello stesso o a<br />

seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di pace, limitatamente al caso morte e<br />

invalidità permanente (sono quindi esclusi i casi di inabilità temporanea).<br />

Sono comunque esclusi gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari<br />

fuori dai confini della Repubblica Italiana.<br />

p. gli infortuni derivanti da attività sportive, ad eccezione di quelli indicati nell'Art.2.4 "Esclusioni",<br />

sempreché siano esercitati non professionalmente o comunque non comportino remunerazione sia<br />

diretta che indiretta.<br />

Rischi Sportivi<br />

(garanzia valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza)<br />

A parziale deroga dell'Art.2.4 "Esclusioni", si prende atto che, limitatamente ai casi di Morte e Invalidità<br />

Permanente, sempreché operanti per l'Assicurato, nei limiti dei capitali indicati in polizza, l'assicurazione<br />

si intende estesa agli infortuni che si verifichino in occasione della pratica delle seguenti attività sportive,<br />

sempreché non esercitate professionalmente o che comunque non comportino remunerazione sia<br />

diretta che indiretta:<br />

Atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, sollevamento pesi, scalate di<br />

rocce o ghiacciai oltre il 3° grado, speleologia, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a<br />

rotelle, immersioni con autorespiratore (comprese le embolie e le conseguenze della pressione<br />

dell'acqua), sci alpinismo.<br />

Resta inteso che relativamente alle attività sportive di cui sopra, l'indennità per Invalidità<br />

Permanente verrà così liquidata:<br />

sui primi 206.582,760 Euro di somma assicurata, non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi<br />

5 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 5%);<br />

sulla somma assicurata oltre i 206.582,760 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi<br />

10 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 10%);<br />

sulla somma assicurata oltre i 516.456,900 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi<br />

15 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 15%).<br />

Calamità naturali<br />

(non vale per polizze di durata inferiore a 1 anno)<br />

L'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni<br />

vulcaniche.<br />

Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più Assicurati con la Società, l'esborso<br />

massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel<br />

bilancio dell'esercizio precedente l'evento.<br />

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi<br />

spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.<br />

4<br />

**/**/**** COPIA PER IL CLIENTE


CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Morte presunta<br />

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma<br />

sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso<br />

di morte.<br />

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta<br />

a termini degli articoli 60 e 62 Codice Civile e sempreché venga giudizialmente accolta la domanda di<br />

morte presunta.<br />

Resta inteso che se a pagamento avvenuto della predetta indennità l'Assicurato risultasse vivo, la<br />

Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà<br />

far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.<br />

Viaggi aerei<br />

(non vale per polizze di durata inferiore a 1 anno)<br />

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei per turismo o per<br />

trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, con<br />

l'esclusione di voli:<br />

effettuati da società e/o aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di<br />

passeggeri;<br />

effettuati da aeroclubs;<br />

effettuati su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri,<br />

parapendio)<br />

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque<br />

stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni<br />

comuni "individuali" o "cumulative", non potrà superare i capitali di:<br />

per persona:<br />

1.032.913,799 Euro per il caso di morte,<br />

1.032.913,799 Euro per il caso di invalidità permanente totale,<br />

258,229 Euro al giorno per il caso di inabilità temporanea totale;<br />

complessivamente per aeromobile:<br />

5.164.568,991 Euro per il caso di morte,<br />

5.164.568,991 Euro per il caso di invalidità permanente,<br />

5.164,569 Euro al giorno per il caso di inabilità temporanea totale.<br />

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le<br />

indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale<br />

sulle singole assicurazioni.<br />

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a<br />

bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.<br />

La garanzia non vale per i voli effettuati su territori soggetti ad embargo.<br />

Assicurazione del coniuge<br />

Quando lo stesso evento provoca la morte dell'Assicurato e del coniuge non legalmente separato, anche<br />

quest'ultimo, in presenza di figli minori risultanti beneficiari dell'assicurazione, s'intenderà garantito<br />

per una somma uguale a quella dell'Assicurato, con il massimo di 206.582,750 Euro.<br />

L'indennizzo verrà comunque liquidato fra tutti i Beneficiari previsti in polizza.<br />

La presente garanzia non è operante per i Viaggi aerei.<br />

Rischio in "itinere"<br />

Ad ampliamento della assicurazione dei soli rischi professionali, la garanzia comprende gli infortuni<br />

che avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto della abitazione al<br />

luogo di lavoro e viceversa.<br />

Mancinismo<br />

Qualora l'Assicurato, in caso di sinistro, risulti essere mancino, si conviene che le percentuali di<br />

invalidità previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione per l'arto superiore destro, varranno per<br />

l'arto superiore sinistro e viceversa.<br />

5<br />

**/**/**** COPIA PER IL CLIENTE


CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Rischio guerra<br />

L'assicurazione è estesa anche per gli infortuni derivanti da guerra, invasione, atti di nemici stranieri,<br />

ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione ed insurrezione. E'<br />

inteso che tale copertura non supererà il periodo di 14 giorni dalla mezzanotte del giorno dell'inizio<br />

degli eventi sopra indicati.<br />

La presente garanzia non è operante per i Viaggi Aerei.<br />

Rimborso spese di cura<br />

La Società assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni infortunio e per ogni anno<br />

<strong>assicurativo</strong>, il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio e sostenute per:<br />

a. onorari dei medici e dei chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, in caso di<br />

ricovero, anche in regime di Day Hospital, nonché in caso di intervento chirurgico anche<br />

ambulatoriale;<br />

b. accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);<br />

c. spese per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi (questi ultimi entro il limite del 40%<br />

del massimale assicurato per il rimborso spese di cura);<br />

d. spese di trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio e viceversa<br />

(queste ultime nel limite del 10% del massimale assicurato per il rimborso spese di cura);<br />

e. il rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche in caso di ricovero prescritto dal medico<br />

curante a seguito dell'infortunio medesimo;<br />

Le suddette prestazioni si intendono operanti anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.<br />

Si intendono in ogni caso esclusi i rimborsi delle spese sostenute per infortuni espressamente esclusi<br />

dall'art.2.4 - Esclusioni delle condizioni di polizza.<br />

Il rimborso verrà effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei<br />

documenti giustificativi (notula del medico, ricevuta del farmacista, dell'ambulatorio, conto<br />

dell'ospedale o clinica, ecc.) con l'applicazione di una franchigia assoluta di 51,645 Euro per<br />

sinistro.<br />

Diaria da ricovero e da convalescenza<br />

La Società, in caso di comprovato ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio<br />

indennizzabile, corrisponderà l'indennità stabilita per ogni giorno di degenza per una durata<br />

massima di 300 giorni per evento.<br />

Inoltre per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta una indennità pari alla metà di<br />

quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso.<br />

Qualora l'infortunio comporti l'applicazione di gessatura anche senza ricovero, tale indennità verrà<br />

riconosciuta per tutto il periodo di gessatura, col massimo di:<br />

25 giorni per le gessature degli arti superiori;<br />

75 giorni per le gessature degli arti inferiori, del bacino e delle vertebre;<br />

o, se superiore, per un periodo pari a quello della degenza.<br />

Prestazione relativa alla garanzia rendita vitalizia o capitale sostitutivo<br />

Nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, residui<br />

all'Assicurato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale (valutato in base alle<br />

percentuali e alle altre disposizioni previste dalla "Tabella" operante per il caso di invalidità permanente),<br />

vengono applicate le seguenti disposizioni:<br />

La Società contestualmente e in aggiunta alla corresponsione dell'indennità per invalidità permanente<br />

metterà a disposizione dell'Assicurato stesso una ulteriore somma uguale a quella liquidata ai sensi<br />

delle Condizioni di polizza attraverso la costituzione di una polizza di rendita vitalizia immediata<br />

rivalutabile.<br />

La costituzione della rendita vitalizia viene effettuata mediante stipulazione con la Società di<br />

specifica polizza vita, nella forma a premio unico, a nome e a favore dell'Assicurato stesso,<br />

senza alcun onere a suo carico. Tale contratto non è riscattabile.<br />

La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'Assicurato vita natural durante;<br />

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato avesse un età inferiore ai 33 anni compiuti, la Società, in<br />

sostituzione della rendita, corrisponderà all'Assicurato un capitale pari a quello liquidato a termini di<br />

polizza.<br />

Il predetto capitale non è soggetto a franchigia alcuna.<br />

6<br />

**/**/**** COPIA PER IL CLIENTE


CONDASS/3-96 pagina<br />

Art. 2.2 - Condizioni particolari<br />

7<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Tabella INAIL (valida solo se richiamata nel documento di polizza)<br />

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che l'indennità per<br />

invalidità permanente parziale, fermi i criteri di franchigia operanti, verrà calcolata sulla somma<br />

assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla Tabella INAIL riportate<br />

in Appendice, già allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, con rinucia da parte della Società<br />

all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.<br />

Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di invalidità permanente<br />

A) Abrogazione della franchigia fino a 51.645,690 Euro<br />

(valida solo se richiamata nella scheda di polizza)<br />

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che l'indennità per l'invalidità<br />

permanente verrà così liquidata:<br />

sui primi 51.645,690 Euro di somma assicurata non verrà applicata nessuna franchigia;<br />

sugli ulteriori 103.291,379 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 3 punti di<br />

invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 3%);<br />

sugli ulteriori 103.291,379 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 5 punti di<br />

invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 5%);<br />

sugli ulteriori 258.228,450 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 10 punti di<br />

invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 10%);<br />

sulla somma assicurata oltre 516.456,900 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i<br />

primi 15 punti di invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia<br />

assoluta del 15%).<br />

Qualora l'invalidità permanente dovesse risultare di grado pari o superiore al 50% della totale, le<br />

predette franchigie non saranno applicate.<br />

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 66% della totale, l'indennità<br />

verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.<br />

Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.<br />

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata<br />

liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai Beneficiari l'importo<br />

liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.<br />

B) Franchigia relativa del 3% assorbibile dopo il 10% di invalidità permanente e<br />

supervalutazione.<br />

(valida solo se richiamata nella scheda di polizza)<br />

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che se il grado di invalidità<br />

permanente è:<br />

1. pari o inferiore al 10% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità con detrazione di una<br />

franchigia di 3 punti, che rimarranno a carico dell'Assicurato;<br />

2. superiore al 10% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità senza detrazione della<br />

suddetta franchigia di 3 punti;<br />

3. superiore al 60% della invalidità totale, la Società liquida convenzionalmente l'indennità come se<br />

il grado di invalidità fosse pari a 100.<br />

Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.<br />

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata<br />

liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai Beneficiari l'importo<br />

liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.<br />

C) Franchigia relativa del 5% assorbibile dopo il 15% di invalidità permanente e<br />

supervalutazione<br />

(valida solo se richiamata nella scheda di polizza)<br />

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che se il grado di invalidità<br />

permanente è:<br />

1. pari o inferiore al 15% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità con detrazione di una<br />

franchigia di 5 punti, che rimarranno a carico dell'Assicurato;<br />

2. superiore al 15% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità senza detrazione della<br />

suddetta franchigia di 5 punti;<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

8<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

3. superiore al 60% della invalidità totale, la Società liquida convenzionalmente l'indennità come se<br />

il grado di invalidità fosse pari a 100.<br />

Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.<br />

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata<br />

liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai Beneficiari l'importo<br />

liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.<br />

Inabilità temporanea franchigia assoluta<br />

L'indennità per inabilità temporanea è corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni, per ogni<br />

evento, a decorrere dal giorno successivo a quelli stabiliti quali franchigia, e cessa con le ore 24<br />

dell'ultimo giorno di inabilità.<br />

Il giorno dell' infortunio è sempre escluso dalla garanzia.<br />

Anticipo indennizzi<br />

A seguito di infortunio indennizzabile con la presente polizza la Società, su richiesta del Contraente,<br />

anticipa un importo pari al 50% di quello presumibilmente indennizzabile a condizione che:<br />

i postumi di invalidità permanente, secondo il parere della Società, siano superiori al 30% della totale;<br />

non esistano dubbi sulla indennizzabilità del danno;<br />

l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.<br />

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 103.291,379 Euro, qualunque sia l'ammontare<br />

stimato del sinistro.<br />

Esonero dichiarazioni<br />

Il Contraente è esonerato dalla denuncia delle coperture assicurative di cui egli stesso o gli altri Assicurati<br />

siano titolari automaticamente quali intestatari di carte di credito, di conti correnti bancari o di altre forme<br />

di copertura non contratte direttamente.<br />

Variazione nelle mansioni delle persone assicurate<br />

Qualora nel corso dell'assicurazione si verifichi un cambiamento dell'attività professionale<br />

dichiarata in polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società<br />

e si applicano gli artt. 1898 (aggravamento del rischio) e 1897 (diminuzione del rischio) Codice<br />

Civile.<br />

L'assicurazione prosegue senza variazioni nel caso in cui il cambiamento dell'attività non comporti né<br />

diminuzione né aggravamento del rischio.<br />

Se l'infortunio si verifica prima che sia stata fatta la comunicazione del cambiamento dell'attività<br />

professionale, la Società:<br />

corrisponde l'indennizzo integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;<br />

corrisponde l'indennizzo nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che<br />

segue, se la diversa attività aggrava il rischio.<br />

Attività svolte<br />

al momento<br />

del sinistro<br />

Classe<br />

Attività dichiarate<br />

A B C D<br />

A 100% 100% 100% 100%<br />

B 79% 100% 100% 100%<br />

C 49% 83% 100% 100%<br />

D 31% 62% 77% 100%<br />

A tal fine per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella<br />

effettivamente svolta al momento del sinistro , si farà riferimento all' "Elenco delle attività "<br />

riportate nelle Condizioni Generali di assicurazione.<br />

Se la Società dovesse provare che le diverse attività non sarebbero rientrate tra quelle assicurabili,<br />

non avrà luogo alcuna prestazione.<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Incremento indennità per Assicurati indenni da sinistri<br />

Dopo cinque annualità intere consecutive indenni da sinistri, la Società aumenterà del 10%, per ogni<br />

assicurato colpito da sinistro, l'indennità riconosciuta per la invalidità permanente.<br />

Al verificarsi del primo sinistro l'indennità verrà nuovamente riferita alla somma assicurata in<br />

vigore.<br />

Polizza collegata<br />

(valida solo se richiamata nella scheda di polizza )<br />

Poiché il Contraente ha in corso, per gli stessi Assicurati e le medesime indennità, oltre alla presente<br />

polizza anche quella collegata indicata nella scheda, si conviene quanto segue:<br />

le due polizze sono complementari e inscindibili;<br />

l'annullamento di una di esse comporta anche quello dell'altra; non costituisce deroga l'eventuale<br />

incasso di premi che verranno restituiti a semplice richiesta del Contraente;<br />

gli infortuni possono interessare o l'una o l'altra polizza (mai entrambe) in relazione alla tipologia<br />

dell'evento.<br />

Rinuncia alla rivalsa<br />

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto alla surroga di cui all'art. 1916<br />

Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.<br />

Responsabilità del Contraente<br />

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale<br />

possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari<br />

di cui all'art.3.2 "Morte" (o soltanto qualcuno di essi), non accettino, a completa tacitazione per<br />

l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori<br />

pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere<br />

computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.<br />

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano<br />

in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato, a favore del Contraente, sotto<br />

deduzione delle spese di causa da lui sostenute.<br />

Validità territoriale<br />

L'assicurazione vale per il mondo intero.<br />

Per gli infortuni subiti all'estero l'eventuale inabilità temporanea verrà riconosciuta esclusivamente<br />

per i giorni di ricovero in istituto di cura o dalle ore 24 del giorno di rimpatrio.<br />

Massimo esborso per pluralità di Assicurati<br />

Resta inteso che in caso di unico evento, con coinvolgimento di più persone assicurate con polizza/e<br />

stipulata/e da uno stesso Contraente con la sottoscritta Società, la garanzia s'intende operante per<br />

una somma massima di 2.582.284,495 Euro per il caso di Morte, 2.582.284,495 Euro per il caso di<br />

Invalidità Permanente totale e di 2.065,828 Euro giornaliere per il caso di Inabilità Temporanea.<br />

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità<br />

spettanti saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.<br />

Art. 2.3 - Persone non assicurabili limite di età<br />

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone:<br />

di età superiore ai 75 anni; per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto,<br />

l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al<br />

compimento di detto termine;<br />

affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle<br />

seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o<br />

stati paranoidi; l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.<br />

L'eventuale incasso di premi scaduti successivamente non comporterà l'obbligo della prestazione<br />

assicurativa e i premi in tal caso verranno restituiti.<br />

Art. 2.4 - Esclusioni<br />

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:<br />

1. da uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e<br />

nelle relative prove;<br />

9<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

2. da uso, anche come passeggero, di aeromobili (inclusi deltaplani ed ultraleggeri e parapendio),<br />

nonché della pratica del paracadutismo o di altri sport aerei in genere, salvo quanto previsto dalla<br />

garanzia "Viaggi aerei";<br />

3. dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, scalate di<br />

rocce o ghiacciai oltre il 3° grado, free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci,<br />

kitesurf, guidoslitta, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, bob, rugby, football americano,<br />

hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere;<br />

4. dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: bungee jumping, torrentismo,<br />

idrospeed);<br />

5. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione<br />

sia diretta che indiretta;<br />

6. da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;<br />

7. da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;<br />

8. da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato;<br />

9. da guerre o insurrezioni, salvo quanto previsto dalla garanzia "Rischio guerra";<br />

10. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di<br />

particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,<br />

ecc..).<br />

10<br />

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3<br />

CONDASS/3-96 pagina<br />

Il sinistro<br />

11<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Art. 3.1 - Cosa deve fare il Contraente o l'Assicurato<br />

Il Contraente o l'Assicurato, che in ogni caso è tenuto ad adoperarsi nel modo più efficace per<br />

evitare il danno, deve:<br />

Avviso<br />

in caso di sinistro grave darne immediato avviso alla Società o ad una sua Agenzia, col mezzo più<br />

rapido possibile (telefono, telegramma, telex, fax), negli altri casi entro tre giorni;<br />

Certificazione<br />

in caso di infortunio o ricovero in Istituti di cura, fare entro tre giorni, e sottoscrivere, dettagliata<br />

denuncia dell'evento e delle cause che lo determinarono; successivamente l'Assicurato deve inviare<br />

cartella clinica, se richiesta, certificati medici sul decorso delle lesioni da infortunio, che, in caso di<br />

inabilità temporanea, dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze.<br />

L'Assicurato o il Beneficiario dovranno inoltre consentire tutti gli accertamenti ritenuti necessari<br />

dalla Società anche sciogliendo i medici dal segreto professionale.<br />

Art. 3.2 - Procedura per la liquidazione del danno<br />

Pagamento dell'indennizzo<br />

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la<br />

Società deve formulare offerta ed in caso di accettazione, provvedere al pagamento dell'indennizzo entro<br />

30 giorni.<br />

Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento sarà effettuato in Italia, ed in Euro.<br />

Collegio medico<br />

Le divergenze sulla definizione di infortunio, sul grado di invalidità permanente o sulla durata<br />

dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sono demandate per<br />

iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso<br />

contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il<br />

Collegio dei Medici.<br />

Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di<br />

residenza dell'Assicurato.<br />

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo<br />

per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.<br />

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo<br />

dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto<br />

concedere una provvisionale sull'indennizzo.<br />

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di<br />

legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.<br />

Infortuni<br />

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.<br />

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili<br />

soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una<br />

persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o funzionale di un organo, di un<br />

arto o di altra struttura dell'organismo già minorata, le percentuali di cui al successivo paragrafo<br />

"Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.<br />

Morte<br />

La somma assicurata è dovuta dalla Società soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se<br />

successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto<br />

l'infortunio stesso.<br />

Tale somma, salvo diversa specifica designazione, viene liquidata al coniuge o, in difetto, agli eredi<br />

legittimi e/o testamentari.<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Invalidità permanente<br />

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche<br />

successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio purché lo<br />

stesso si sia verificato durante il periodo della copertura assicurativa.<br />

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità<br />

permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai<br />

valori ed ai criteri riportati nella tabella in Appendice.<br />

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di<br />

invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.<br />

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste<br />

per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.<br />

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un<br />

singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il<br />

valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.<br />

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di<br />

una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione,<br />

fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.<br />

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella in Appendice, l'indennizzo è stabilito in<br />

riferimento alle percentuali ed ai criteri riportati nella stessa, tenendo conto della complessiva<br />

diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.<br />

Franchigia<br />

Resta però inteso che l'indennità per invalidità permanente verrà così liquidata:<br />

sui primi 103.291,379 Euro di somma assicurata, non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi<br />

tre gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 3%);<br />

sugli ulteriori 103.291,379 Euro, non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi cinque gradi di<br />

invalidità permanente (franchigia assoluta del 5%);<br />

sulla somma assicurata oltre i 206.582,760 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi<br />

10 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 10%);<br />

sulla somma assicurata oltre 516.456,900 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi<br />

15 punti di invalidità permanente (franchigia assoluta del 15%).<br />

Qualora l'invalidità permanente dovesse risultare di grado pari o superiore al 50% della totale, le predette<br />

franchigie non saranno applicate.<br />

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 66% della totale, l'indennità verrà<br />

corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.<br />

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile<br />

agli eredi.<br />

Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata<br />

liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai Beneficiari l'importo liquidato od<br />

offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.<br />

Inabilità Temporanea<br />

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea dell'Assicurato ad attendere alle<br />

proprie occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:<br />

a. integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di<br />

attendere alle occupazioni medesime;<br />

b. al 50%, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie<br />

occupazioni.<br />

La liquidazione dell'indennità viene fatta considerando quale data di guarigione quella stabilita o<br />

pronosticata nell'ultimo certificato medico, regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire<br />

una data anteriore.<br />

L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta, per un periodo massimo di 365 giorni, a<br />

decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità.<br />

L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente.<br />

Rimborso Spese di cura<br />

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio<br />

medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni<br />

dell'Ufficio Italiano dei Cambi.<br />

12<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Diaria per ricovero e convalescenza<br />

La Società in caso di comprovato ricovero in Istituto di cura corrisponderà l'indennità giornaliera stabilita<br />

per ogni giorno di degenza e per il periodo di convalescenza se prevista.<br />

13<br />

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4<br />

CONDASS/3-96 pagina<br />

14<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Classificazione delle attività professionali<br />

Rischi di categoria A<br />

Agente di borsa/cambio - ambasciatore - amministratore di beni - amministratore di beni altrui -<br />

amministratore di beni propri - antiquario - arredatore senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature<br />

- avvocato.<br />

Baby sitter - bambinaia -benestante senza particolari occupazioni - botanico .<br />

C.E.D. (addetto) - certificatore del bilancio - clero (appartenente al) - commercialista - commerciante<br />

apparecchi ottici, fotografici, musicali - commerciante articoli di precisione - commerciante articoli<br />

sportivi - commerciante generi abbigliamento, calzature - commerciante generi cartoleria, giocattoli,<br />

giornali - commerciante generi merceria, pelletteria - commerciante generi profumeria, bigiotteria -<br />

console - consulente amministrativo - consulente del lavoro.<br />

Direttore didattico - dirigente senza accesso a cantieri, officine, ponteggi - disegnatore.<br />

Fotografo in studio.<br />

Galleria d'arte (esercente) - gestore di albergo (titolare - direttore) - gestore di ristorante (titolare -<br />

direttore) - giornalaio - giudice - grafico - guardia di finanza (solo personale amministrativo) - guardia<br />

doganale (solo personale amministrativo) - guardia portuale (solo personale amministrativo).<br />

Impiegato senza accesso a cantieri, officine, ponteggi - insegnante scolastico.<br />

Maestra d'asilo - magistrato -manicure - marinaio occupato soltanto a terra, in ufficio - medico -<br />

messo comunale - modista.<br />

Notaio.<br />

Ottico.<br />

Parroco - pedicure - pensionato - pittore/artista - pretore - provveditore agli studi - psicologo -<br />

pubblicista - puericultore.<br />

Quadri senza accesso a cantieri, officine, ponteggi.<br />

Ragioniere libero professionista - ricamatrice.<br />

Sacerdote - sagrestano/campanaro - sociologo - studente - suora - scrittore .<br />

Videoterminalista<br />

Rischi di categoria B<br />

Autorimessa, gestore di (senza riparazioni) - autorimesse (custode) - agente di assicurazioni - agente<br />

di informazione - agente immobiliare - agente marittimo -agente settore commercio - agente settore<br />

credito - agente settore industria e servizi vari - agente teatrale - analista -architetto senza accesso<br />

cantieri, ponteggi, impalcature - ascensori (albergo - addetto agli) - audioprotesista.<br />

Barbiere - bidello - biologo - bustaio.<br />

Callista - cameriere - camiciaio - cantante - cantiniere - capostazione - carabiniere (solo personale<br />

amministrativo) - casalinga - collaboratrice familiare - commerciante accessori per veicoli -<br />

commerciante elettrodomestici senza installazione - commerciante fiori, piante - commerciante generi<br />

alimentari (escluso macellaio) - commerciante generi bar, tabacchi - commerciante generi casalinghi,<br />

colori, ferramenta - commerciante generi oreficeria, orologeria, gioielli - commercianti mobili,<br />

arredamenti senza installazione - concessionario - cravattaio.<br />

Dipendente con accesso a cantieri senza uso di macchine - dirigente con accesso a cantieri, officine,<br />

ponteggi - domestico.<br />

Enologo - enotecnico - ergoterapista - esattore - estetista.<br />

Farmacista - fisico - fisioterapista - floricoltore - fotografo anche all'esterno.<br />

Garage, gestore di (senza riparazioni) - geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature -<br />

gioielliere - giornalista -guantaio - guardarobiere .<br />

Impiegato con accesso a cantieri, officine, ponteggi -imprenditore edile senza partecipazione manuale<br />

- imprenditore industriale senza partecipazione manuale - indossatore - infante - infermiere -<br />

ingegnere senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature - interprete.<br />

laboratorista/analista - levatrice.<br />

Magliaia - massaggiatore - meccanico dentista - modellista in carta/cartone - modello - musicista.<br />

Odontotecnico - orafo - orchestrale - orologiaio - ortodontista - ortopedico - ortottico - ostetrica.<br />

Paramedico - parrucchiere da donna - parrucchiere da uomo - perito - perito agrario - perito chimico -<br />

perito danni assicurazioni - perito edile senza accesso a cantieri - pesa pubblica (addetto alla) -<br />

pubblica sicurezza (solo personale amministrativo) - pompe funebri (addetto a) - portalettere -<br />

portiere, custode - portinaio - postino.<br />

Quadri con accesso a cantieri, officine, ponteggi.<br />

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15<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Regista.<br />

Sarto - scultore/artista - sindacalista - stilista di moda.<br />

Tecnico anestesista - topografo.<br />

Veterinario - vetrinista - vivaista<br />

Rischi di categoria C<br />

Accordatore - addobbatore - agronomo, agrimensore - allenatore sportivo - architetto con accesso a<br />

cantieri, ponteggi, impalcature -argentatore - argentiere - arrotino - attacchino - attore - autista di<br />

autovetture - autista di taxi.<br />

Bagnino -barcaiolo - barista - benzinaio - brunitore.<br />

Calzolaio - cantoniere - capotreno - cardatore - casaro - ceramista - cestaio - cocchiere -<br />

commerciante ambulante di generi vari - commerciante di carburante e gas liquidi (distributori) -<br />

commerciante di macelleria senza macellazione - commerciante elettrodomestici con installazione -<br />

commerciante generi salumeria, gastronomia - commerciante materiali da costruzione, sanitari -<br />

commerciante mobili, arredamenti con installazione - commesso viaggiatore - conducente di<br />

motoscafo per trasporto persone/cose - corniciaio - cromatore - cuoco.<br />

Dipendente con uso di macchine e accesso a cantieri - disinfestatore - doratore.<br />

Ebanista.<br />

Fattorino - fornaio -fotoceramista - fotoincisore.<br />

Geologo - geometra con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature - giardiniere senza potatura e<br />

abbattimento piante - giocattoli (fabbricante) - guida turistica - guardia municipale.<br />

Imbalsamatore di animali - impagliatore - imprenditore industriale con partecipazione manuale -<br />

impresa di pulizia (addetto senza uso di scale aeree) - incisore - ingegnere con accesso a cantieri,<br />

ponteggi, impalcature - insegnante di ginnastica - insegnante di sport in genere esclusa equitazione -<br />

investigatore - istruttore di scuola guida.<br />

Lavanderia, stireria, tintoria (addetto) - levigatore di pavimenti - litografo - lucidatore (di materiale<br />

vario).<br />

Maiolica/porcellana (fabbricante oggetti di) - materassaio - mediatore di bestiame -<br />

miniaturista/cesellatore - mugnaio.<br />

Necroforo - nichelatore.<br />

Ombrellaio - operaio con accesso a cantieri senza uso di macchine - operatore ecologico (addetto alla<br />

nettezza urbana).<br />

Panettiere - pasticcere - pelletterie -pellicciaio - perito edile con accesso a cantieri - perito<br />

elettromeccanico - perito elettronico - perito elettrotecnico - perito industriale - perito tessile -<br />

piazzista - pizzaiolo/rosticcere - portavalori - pulitore di pavimenti, vetri.<br />

Radiotecnico - restauratore - rilegatore di libri - riparatore di cicli - riparatore di elettrodomestici -<br />

riparatore di macchine per scrivere e simili - riparatore di strumenti e apparecchi medicali - riparatore<br />

di strumenti musicali - riparatore di strumenti scientifici, ottici - riparatore radio, tv esclusa<br />

installazione antenne.<br />

Segantino - smaltatore - spazzino - spedizioniere.<br />

Tappezziere - tecnico del suono, spettacolo - tecnico delle luci, spettacolo - tipografo.<br />

Vigile urbano.<br />

Zincografo - zoo (addetto agli).<br />

Rischi di categoria D<br />

Abbattitore di piante - accalappiacani - addestratore di cani - addetto alla potatura - agente di custodia<br />

- agricoltore - allevatore di bovini - allevatore di equini - allevatore di suini - allevatore in genere -<br />

antennista - ascensori (addetto all'installazione, manutenzione) - autista di autobus - autista di<br />

autocarri - autista di autotreni - autista di motocarri - autista di trattori - autorimesse (addetto a<br />

riparazioni meccaniche) - autoriparatore.<br />

Boscaiolo.<br />

Caldaie (addetto alla manutenzione, accensione del) - carpentiere - carrozziere, autoriparatore -<br />

cavaiolo senza uso di mine - conducente di autolettighe.<br />

Decoratore - demolitore.<br />

Elettrauto, autoriparatore - elettricista.<br />

Fabbro - facchino - falegname - fuochista.<br />

Gessaio - gommista, autoriparatore - guardia campestre - guardia forestale - guardia giurata - guardia<br />

notturna - guardiacaccia - guardiapesca - guida alpina (escluse le arrampicate di qualunque tipo).<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

16<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Idraulico - imbianchino - imprenditore edile con partecipazione manuale - impresa di pulizia (addetto<br />

con uso di scale aeree) - insegnante di equitazione - installatore, conduttore di impianti - intonacatore.<br />

Lapidario - lattoniere.<br />

Maneggio (addetto al) - maniscalco - marinaio mercantile che viaggia in mari europei - marmista -<br />

meccanico, autoriparatore - meccanico, montatore di macchine in genere - meccanico riparatore di<br />

macchine in genere - modellista in legno/ferro - molatore di vetri - moquette (posatore di) - mosaicista<br />

- muratore.<br />

Operaio con uso di macchine e accesso a cantieri.<br />

Parafulmini (installatore o fabbricante) - parquettista - pastore (addetto al gregge) - pavimentatore di<br />

strade - pescatore - piastrellista - pompiere - pozzi neri (addetto allo spurgo).<br />

Reti (fabbricante di).<br />

Saldatore autogeno - scuderia (addetto alla) - spazzacamino - stagnino - stuccatore.<br />

Taglialegna - tornitore.<br />

Verniciatore - vetraio - vigile del fuoco.<br />

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5<br />

CONDASS/3-96 pagina<br />

Garanzia assistenza<br />

17<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati tramite la Centrale Operativa di<br />

Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i<br />

giorni dell'anno di seguito indicata con il proprio marchio commerciale " Mondial Assistance".<br />

Le garanzie sono operanti per l'Assicurato ed automaticamente estese ai familiari con esso conviventi.<br />

A. ASSISTENZA SANITARIA<br />

1. Guardia Medica 24h<br />

Quando l'Assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o<br />

malattia improvvisa, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto<br />

telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'Assicurato necessita di<br />

informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi ad<br />

interventi di particolare complessità la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per<br />

fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare<br />

medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a<br />

disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali<br />

problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la<br />

documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se<br />

necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se<br />

l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può' conferire tramite la Guardia<br />

Medica della Centrale Operativa con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria,<br />

Ginecologia, Ortopedia e Pediatria; a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La<br />

consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita.<br />

2. Invio di un medico al domicilio<br />

Quando, a seguito di infortunio o malattia grave ed improvvisa, l'Assicurato necessita di un medico<br />

presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo<br />

medico curante; MONDIAL Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha<br />

accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri<br />

medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano<br />

necessario, MONDIAL Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento<br />

dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.<br />

Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.<br />

3. Invio ambulanza al domicilio<br />

Quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita, a parere del Medico<br />

curante in accordo con la Guardia Medica di MONDIAL Assistance, di un trasferimento in ambulanza al<br />

più vicino Ospedale, MONDIAL Assistance provvede ad organizzare il servizio.<br />

Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.<br />

4. Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate<br />

Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della<br />

richiesta, verranno organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a condizioni economiche<br />

agevolate presso i centri medici privati convenzionati più vicini alla residenza. La Centrale Operativa,<br />

oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati a lui riservati<br />

delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento<br />

col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa di Mondial<br />

Assistance provvederà a ricordare telefonicamente all'Assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima<br />

dello stesso. Sono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti.<br />

Validità territoriale: Italia.<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

5. Trasferimento sanitario dal domicilio<br />

Quando l'Assicurato è affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell'ambito delle strutture<br />

sanitarie ed ospedaliere della Regione Italiana di residenza, Mondial Assistance, previa analisi del<br />

quadro clinico dell'Assicurato accertato dai propri medici in accordo con il medico curante, e<br />

tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.300,00 per<br />

evento e per anno <strong>assicurativo</strong>, organizza il trasferimento dell'Assicurato con i mezzi adeguati fino al<br />

centro ospedaliero ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui è affetto. Il trasporto può essere<br />

effettuato con: ambulanza , treno (se necessario vagone letto) o aereo di linea ( anche barellato).<br />

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.<br />

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.<br />

B. ASSISTENZA TECNICA<br />

1. Servizio informazioni sulle reti di Assistenza delle principali Case Automobilistiche<br />

La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni sui<br />

seguenti argomenti:<br />

indirizzo e numero telefonico delle rispettive reti assistenziali in Italia;<br />

indirizzo e numero telefonico delle officine, garage, meccanici convenzionati in Italia;<br />

informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio.<br />

2. Informazioni turistiche, burocratiche, automobilistiche<br />

La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni di<br />

carattere generale sui seguenti argomenti:<br />

principali Tour Operator italiani;<br />

visti turistici, problemi burocratici ed amministrativi;<br />

vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;<br />

mezzi di trasporto ed orari di treni, aerei, traghetti;<br />

condizioni climatiche dei principali paesi turistici;<br />

viabilità delle principali strade italiane.<br />

La presente garanzia si intende operante in Europa.<br />

3. Servizio informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio<br />

Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e sulla disponibilità di pezzi di ricambio<br />

necessari per la riparazione del suo veicolo, Mondial Assistance, tramite la propria Centrale Operativa,<br />

provvede a ricercare un'officina o un autoricambista in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al<br />

proprio Assicurato.<br />

4. Foratura pneumatico<br />

Quando a seguito di rottura o foratura del pneumatico, l'Assicurato necessita di un'assistenza, Mondial<br />

Assistance provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per<br />

procedere alla riparazione o sostituzione della gomma tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita<br />

del prestatore d'opera.<br />

Il costo della riparazione, o sostituzione del pneumatico, resta interamente a carico dell'assicurato.<br />

La presente garanzia si intende operante in Europa.<br />

C. ASSISTENZA LEGALE<br />

1. Informazioni legali telefoniche<br />

(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00)<br />

Tramite la Centrale Operative di Mondial Assistance, l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di<br />

informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti<br />

di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo<br />

esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro<br />

dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto<br />

all'assistenza sanitaria.<br />

Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o<br />

comunque di carattere autonomo né di natura fiscale.<br />

18<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni di Assistenza<br />

1) L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo<br />

servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.<br />

2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:<br />

di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;<br />

di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;<br />

di dolo dell'Assicurato;<br />

di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;<br />

situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche;<br />

di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga<br />

impedito da norme sanitarie internazionali;<br />

patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;<br />

di suicidio o tentativo di suicidio;<br />

3) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance Italia spa non è tenuta a<br />

fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.<br />

4) Ogni diritto dell'utente nei confronti di Mondial Assistance Italia spa derivante dal presente servizio si<br />

prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.<br />

5) L'Assicurato deve comunicare a Mondial Assistance Italia l'esistenza o la successiva stipulazione di<br />

altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi<br />

dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.<br />

1910 c.c..<br />

L'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di<br />

regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta. In caso di richiesta a Mondial Assistance<br />

Italia essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai<br />

sensi della presente polizza.<br />

6) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.<br />

Istruzioni per la richiesta di assistenza<br />

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale<br />

Operativa tramite:<br />

Linea Verde 800 / 504405<br />

Linea Nera 02/26 609 572<br />

telefax 02/70.630.091<br />

indicando con precisione:<br />

il tipo di Assistenza di cui necessita;<br />

nome e cognome;<br />

numero di polizza ALLIANZ S.P.A. di cui è titolare;<br />

indirizzo e luogo da cui si chiama;<br />

eventuale recapito telefonico.<br />

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial<br />

Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:<br />

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.<br />

Via Ampère, 30<br />

20131 MILANO (MI)<br />

N.B. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno<br />

rimborsate.<br />

Inoltre l'Assicurato dovrà:<br />

farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di<br />

autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;<br />

comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria<br />

Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN.<br />

19<br />

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CONDASS/3-96 pagina<br />

stampata in data:<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

6 Dizionario<br />

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:<br />

Assicurato<br />

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.<br />

Beneficiario<br />

Colui che beneficia dell'assicurazione. Se il Beneficiario non è designato, in caso di morte<br />

dell'Assicurato, l'indennizzo spetta al coniuge o, in difetto, agli eredi legittimi e/o testamentari.<br />

Contraente<br />

Il soggetto che stipula l'assicurazione.<br />

Day hospital<br />

Degenza diurna, senza pernottamento, in Istituto di cura.<br />

Franchigia<br />

Importo prestabilito per ogni sinistro da detrarre dalla somma indennizzabile a termini di polizza; numero<br />

dei giorni immediatamente successivi al sinistro e percentuale di Invalidità Permanente che l'Assicurato<br />

tiene a suo carico.<br />

Gessatura<br />

apparecchio gessato;<br />

qualunque mezzo di contenzione rigido (limitatamente al periodo prescritto dal medico necessario ad<br />

immobilizzare completamente la funzione articolare);<br />

busti ortopedici metallici od in tela armata (limitatamente al trattamento delle fratture);<br />

sono in ogni caso esclusi i bendaggi elastici, anche se adesivi, e le gorgiere (collare di Shanz e<br />

simili).<br />

Indennizzo<br />

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.<br />

Infortunio<br />

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili<br />

le quali abbiano per conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente oppure una Inabilità Temporanea.<br />

Istituto di cura<br />

Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza sanitaria.<br />

Polizza<br />

Il documento che prova l'assicurazione.<br />

Premio<br />

La somma dovuta dal Contraente alla Società; in caso di frazionamento del premio può essere prevista<br />

una addizionale nella misura indicata nella scheda di polizza.<br />

Ricovero<br />

Degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.<br />

Sinistro<br />

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.<br />

Società<br />

<strong>Allianz</strong> S.p.A..<br />

20<br />

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PB02/09-94 pagina 21<br />

stampata in data:<br />

Pagina lasciata intenzionalmente bianca<br />

**/**/**** COPIA PER IL CLIENTE


PFAU<br />

<strong>Allianz</strong> S.p.A.<br />

Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311<br />

Capitale Sociale Euro 403.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al<br />

Registro delle Imprese di Trieste n. 05032630963 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento<br />

ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 - Società del gruppo <strong>Allianz</strong> SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.


TANIAAS-601<br />

pagina<br />

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata<br />

sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va<br />

accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.<br />

Descrizione<br />

Percentuale<br />

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:<br />

des sin<br />

- un arto superiore 70% 60%<br />

- una mano o un avambraccio 60% 50%<br />

- un pollice 18% 16%<br />

- un indice 14% 12%<br />

- un medio 8% 6%<br />

- un anulare 8% 6%<br />

- un mignolo 12% 10%<br />

- una falange ungueale del pollice 9% 8%<br />

- una falange di altro dito della mano<br />

Amputazione di un arto inferiore:<br />

1/3 del dito<br />

- al disopra della metà della coscia 70%<br />

- al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio 60%<br />

- al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba 50%<br />

Amputazione di un piede 40%<br />

Amputazione di ambedue i piedi 100%<br />

Amputazione di un alluce 5%<br />

Amputazione di un altro dito del piede 1%<br />

Amputazione della falange ungueale dell'alluce 2,5%<br />

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25%<br />

Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100%<br />

Sordità completa di un orecchio 10%<br />

Sordità completa di entrambi gli orecchi 40%<br />

Stenosi nasale assoluta monolaterale 4%<br />

Stenosi nasale assoluta bilaterale<br />

Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:<br />

10%<br />

- una vertebra cervicale 12%<br />

- una vertebra dorsale 5%<br />

- 12° dorsale 10%<br />

- una vertebra lombare 10%<br />

Esiti di frattura di un metamero sacrale 3%<br />

Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%<br />

Perdita anatomica di un rene 15%<br />

Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%<br />

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste<br />

per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.<br />

stampata in data:<br />

Appendice<br />

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente<br />

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TINAAS01-601 pagina<br />

Tabella INAIL per la liquidazione della indennità di invalidità permanente<br />

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata<br />

sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "Tabella<br />

INAIL" di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportata qui di seguito, con rinuncia da parte della<br />

Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.<br />

Descrizione<br />

Percentuale<br />

Sordità completa di un orecchio<br />

des sin<br />

15%<br />

Sordità completa bilaterale 60%<br />

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35%<br />

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi<br />

Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)<br />

40%<br />

Stenosi nasale assoluta unilaterale 8%<br />

Stenosi nasale assoluta bilaterale 18%<br />

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria:<br />

a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11%<br />

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30%<br />

Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25%<br />

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15%<br />

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità<br />

Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti<br />

=<br />

del braccio<br />

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole<br />

5%<br />

quando coesista immobilità della scapola<br />

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole<br />

50% 40%<br />

con normale mobilità della scapola<br />

Perdita del braccio:<br />

40% 30%<br />

a) per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75%<br />

b) per amputazione al terzo superiore<br />

Perdita:<br />

80% 70%<br />

- del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75% 65%<br />

- dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60%<br />

- di tutte le dita della mano 65% 55%<br />

- del pollice e del primo metacarpo 35% 30%<br />

- totale del pollice 28% 23%<br />

- totale dell'indice 15% 13%<br />

- totale del medio 12%<br />

- totale dell'anulare 8%<br />

- totale del mignolo 12%<br />

- delle falange ungueale del pollice 15% 12%<br />

- della falange ungueale dell'indice 7% 6%<br />

- dalla falange ungueale del medio 5%<br />

- della falange ungueale dell'anulare 3%<br />

- della falange ungueale del mignolo 5%<br />

- delle due ultime falangi dell'indice 11% 9%<br />

- delle due ultime falangi del medio 8%<br />

- delle due ultime falangi dell'anulare 6%<br />

- delle due ultime falangi del mignolo<br />

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:<br />

8%<br />

a) in semipronazione 30% 25%<br />

b) in pronazione 35% 30%<br />

c) in supinazione 45% 40%<br />

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20%<br />

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi<br />

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:<br />

55% 50%<br />

a) in semipronazione 40% 35%<br />

stampata in data:<br />

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TINAAS02-601<br />

pagina<br />

Segue Tabella INAIL per la liquidazione della indennità di invalidità permanente<br />

Descrizione<br />

Percentuale<br />

des sin<br />

b) in pronazione 45% 40%<br />

c) in supinazione 55% 50%<br />

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35% 30%<br />

Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea<br />

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:<br />

18% 15%<br />

a) in semipronazione 22% 18%<br />

b) in pronazione 25% 22%<br />

c) in supinazione 35% 30%<br />

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole<br />

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,<br />

45%<br />

che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi 80%<br />

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto<br />

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile<br />

70%<br />

l'applicazione di un apparecchio articolato<br />

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione<br />

65%<br />

di un apparecchio articolato 55%<br />

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50%<br />

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30%<br />

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16%<br />

Perdita totale del solo alluce<br />

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove<br />

7%<br />

concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il 3%<br />

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35%<br />

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto<br />

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi<br />

20%<br />

i cinque centimetri 11%<br />

N.B.- In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per<br />

l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.<br />

Visus perduto<br />

Visus residuo<br />

L'indennizzo dell'occhio con acutezza<br />

visiva minore (occhio peggiore)<br />

L'indennizzo dell'occhio con acutezza<br />

visiva maggiore (occhio migliore)<br />

stampata in data:<br />

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva<br />

9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 0<br />

1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in<br />

ciascun occhio.<br />

2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la<br />

correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.<br />

3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità<br />

permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10<br />

punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.<br />

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10<br />

1% 3% 6% 10% 14% 18% 23% 27% 31% 35%<br />

2% 6% 12% 19% 26% 34% 42% 50% 58% 65%<br />

4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di<br />

infortunio agricolo.<br />

5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:<br />

di 10/10, 9/10, 8/10 di 7/10 di 6/10 di 5/10 di 4/10 di 3/10 inferiore a 3/10<br />

15% 18% 21% 24% 28% 32% 35%<br />

6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si<br />

applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la<br />

correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.<br />

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TINAAS2A-601 pagina<br />

Tabella INAIL per la liquidazione della indennità di invalidità permanente<br />

Allegato n. 2 al Regolamento per l'esecuzione del DPR 30/6/65 n. 1124 (valido solo per le persone<br />

assicurate che operano nel settore Agricoltura)<br />

Descrizione<br />

Percentuale<br />

Sordità completa di un orecchio<br />

des sin<br />

20%<br />

Sordità completa bilaterale 60%<br />

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35%<br />

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi<br />

Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)<br />

40%<br />

Stenosi nasale assoluta unilaterale 8%<br />

Stenosi nasale assoluta bilaterale 18%<br />

Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25%<br />

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 16%<br />

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità<br />

Perdita:<br />

=<br />

- totale del braccio 85% 80%<br />

- del braccio destro al terzo superiore 80%<br />

- totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore 75%<br />

- totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra 70%<br />

- di tutte le dita della mano sinistra 65%<br />

- totale del pollice 30% 25%<br />

- della falange ungueale del pollice 16% 12%<br />

- totale dell'indice 20% 16%<br />

- totale del medio 12%<br />

- totale dell'anulare 8%<br />

- totale del mignolo 12%<br />

- delle falange ungueale dell'indice 7% 6%<br />

- dalla falange ungueale del medio 5%<br />

- della falange ungueale dell'anulare 3%<br />

- della falange ungueale del mignolo 5%<br />

- delle due ultime falangi dell'indice 14% 11%<br />

- delle due ultime falangi del medio 8%<br />

- delle due ultime falangi dell'anulare 6%<br />

- delle due ultime falangi del mignolo 8%<br />

- totale di una coscia 80%<br />

- di una coscia in qualsiasi altro punto 70%<br />

- di una gamba al terzo superiore 65%<br />

- di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50%<br />

- dell'alluce e corrispondente metatarso 16%<br />

- del solo alluce 11%<br />

- di più dita del piede, per ogni dito perduto 5%<br />

N.B. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite<br />

per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.<br />

stampata in data:<br />

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PB02/09-94 pagina stampata in data:<br />

Pagina lasciata intenzionalmente bianca<br />

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Utilizzo dei dati<br />

personali<br />

per scopi assicurativi 2<br />

Modalità d'uso<br />

dei dati<br />

ISVAP05 - O07 pagina stampata in data:<br />

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza<br />

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e<br />

sui Suoi diritti 1 . La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.<br />

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti 3 sono utilizzati da <strong>Allianz</strong> S.p.A., da Società del Gruppo <strong>Allianz</strong> S.p.A. e da<br />

terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:<br />

dare esecuzione al servizio <strong>assicurativo</strong> e/o fornirLe il prodotto <strong>assicurativo</strong>, nonché servizi e prodotti connessi o<br />

accessori, che ci ha richiesto;<br />

ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione<br />

anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a<br />

distanza.<br />

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di<br />

servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al<br />

suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili 4 " strettamente strumentali<br />

all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei<br />

sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi<br />

dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori,<br />

riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.<br />

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è<br />

disponibile gratuitamente chiedendolo ad <strong>Allianz</strong> S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto <strong>Allianz</strong>, C.so Italia 23, 20122 Milano o<br />

al numero verde 800686868.<br />

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.<br />

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina<br />

antiriciclaggio.<br />

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti<br />

e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di<br />

altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche<br />

quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad<br />

altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.<br />

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od<br />

organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.<br />

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro<br />

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.<br />

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo <strong>Allianz</strong> S.p.A. o della catena distributiva quali agenti,<br />

subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di<br />

assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e<br />

medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui<br />

sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di<br />

consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione;<br />

società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione<br />

commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.<br />

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni<br />

aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati<br />

tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in<br />

conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo<br />

agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad <strong>Allianz</strong> S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto <strong>Allianz</strong>, C.so Italia 23, 20122<br />

Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni<br />

più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le<br />

chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è<br />

necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio <strong>assicurativo</strong> richiesto e per la<br />

ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.<br />

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.<br />

Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro<br />

trattamento 5 .<br />

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad <strong>Allianz</strong> S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto <strong>Allianz</strong>, C.so Italia 23, 20122<br />

Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche<br />

responsabile del trattamento). Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso<br />

Data:<br />

1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).<br />

2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la<br />

prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.<br />

3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie,<br />

professionali ecc.<br />

4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett.<br />

d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).<br />

5 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di<br />

legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e<br />

pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.<br />

Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della conclusione del contratto ha ricevuto da <strong>Allianz</strong> S.p.A. la Nota Informativa,<br />

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).<br />

Il Contraente<br />

Data:<br />

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PB02/09-94 pagina 23<br />

stampata in data:<br />

Pagina lasciata intenzionalmente bianca<br />

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PFAU<br />

<strong>Allianz</strong> S.p.A.<br />

Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311<br />

Capitale Sociale Euro 403.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al<br />

Registro delle Imprese di Trieste n. 05032630963 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento<br />

ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 - Società del gruppo <strong>Allianz</strong> SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.

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