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Leggi - I Cistercensi

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-78 -<br />

Abbiamo procrastinato fino ad oggi il proposito di servirei degli strumenti<br />

che sono in Nostro potere ai fini del ristabilimento del buon ordine<br />

menzionato e dell' osservanza delle nostre leggi, la cui applicazione<br />

generale Ci è stata commessa. Non possiamo tuttavia nasconderCi quanto<br />

sia urgente, anziché restare nell'attesa di migliori circostanze, di dover<br />

porre un rimedio agli abusi invalsi, che crescono di giorno in giorno,<br />

e che fatalmente finirebbero per costituire la causa precipua dell'oggetto<br />

preminente delle Nostre sollecitudini, vale a dire «L'Ufficio Divino », il<br />

quale non si potrà di certo celebrare con quella solennità, unzione e unanimità<br />

che gli compete se non si metterà fine alle troppo frequenti assenze<br />

non meno che ad una così evidente noncuranza che traspare in<br />

modo solare anche dall'atteggiamento esteriore dei religiosi. In conclusione,<br />

toccati dalle puntualizzazioni reiterate che ci vengono rivolte dalle<br />

più riguardevoli personalità che non ci hanno dissimulato la loro sorpresa<br />

circa la nostra negligenza nel coltivare la pubblica stima e considerazione,<br />

ciò di cui facciamo triste ammissione, dichiariamo che non Ci<br />

è ulteriormente acconsentito di procrastinare la notificazione di questa<br />

Nostra disposizione disciplinare, nella persuasione che possa contribuire<br />

ad invogliare l'Ordine Nostro a quella dignità che è confaciente allo<br />

stato religioso che liberamente abbiamo scelto.<br />

A tal fine abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:<br />

1. che nessun religioso debba assentarsi dall'Ufficio Divino sia da<br />

quello diurno che notturno. Non è ammessa eccezione di sorta<br />

nemmeno per gli addetti all'amministrazione, salvo che ne siano<br />

stati espressamente dispensati dal loro Superiore. I monaci parteciperanno<br />

all'ufficiatura con raccoglimento e indossando l'abito<br />

corale d'uso, con il divieto tuttavia di servirsene in altre circostanze<br />

eccetto che in città e nel nostro Collegio di S. Bernardo<br />

di Parigi, dove è usanza portare quest'abito nel colore nero.<br />

2. che nessun Abate, Priore o Religioso del Nostro Ordine debba<br />

osare di comparire, sia nei monasteri che nelle città dove soggiornano<br />

senza portare l'abito lungo e gli altri segni distintivi del<br />

loro stato in conformità a quanto è stabilito dalle leggi e statuti<br />

del Nostro Ordine. Così pure, dovendo mettersi in viaggio, non<br />

potranno fare altro uso che dell'abito regolare, del quale sarà<br />

mantenuta invariata sia la forma che il colore. Il vestiario sarà<br />

fornito a tutti i Superiori ed ai singoli religiosi in natura, non<br />

però in denaro, e ciò senza alcuna eccezione;<br />

3. che i Superiori non debbano acconsentire ad alcun religioso, ad<br />

eccezione di coloro che sono addetti ad incarichi riguardanti le

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