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RELAZIONE 18/3/2010 Avv. Paolo Corsaro - Consiglio Ordine ...

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funzione sia diventata quella prevalente, anche per la segretezza e<br />

la riservatezza garantite dai religiosi alle famiglie più benestanti<br />

che chiedevano il loro aiuto. Così, nel 1677, "questa istituzione<br />

diviene vera e propria casa di correzione per i ribelli all'autorità<br />

paterna con l'intento di separare tali soggetti dai veri e propri<br />

delinquenti che ne avrebbero corrotto l'animo con il proprio esempio".<br />

A Roma, presso l'ospizio San Michele in Ripa, su iniziativa<br />

di papa Clemente XI, fu fondato, col Motu proprio del 14<br />

novembre del 1703, (Riv. Dir. Penit., 1934, P. 786) un istituto<br />

simile a quello orentino. L'Istituto S. Michele rappresenta il<br />

primo tentativo di trattamento dierenziato per minorenni, sul<br />

piano legislativo e istituzionale: il Motu proprio disponeva che<br />

tutti i minorenni condannati da un qualsiasi tribunale per motivi<br />

penali, invece di essere condotti nelle «pubbliche carceri», venissero<br />

internati in tale Istituto. Presso lo stesso potevano essere ricoverati<br />

«i ragazzi e giovani discoli inobbedienti [...] che per i loro cattivi<br />

principi dimostrano pessima inclinazione ai vizi», su richiesta<br />

dei loro genitori o degli amministratori. Mentre i ragazzi<br />

internati per motivi penali venivano detti «carcerati», quelli<br />

ricoverati su richiesta delle famiglie erano deniti «custoditi».<br />

Lo scopo dell'Istituto era quello di correggere ed emendare i<br />

giovani reclusi, non solo attraverso la pratica della religione, ma<br />

anche attraverso l'insegnamento di «qualche arte meccanica,<br />

acciò che con l'esercizio lascino l'ozio, e intraprendino aatto<br />

con nuovo modo di ben vivere». È la prima volta che, con un<br />

documento uciale, si delinea un trattamento dierenziato per i<br />

minori, se ne indica la nalità educativa e preventiva, e si parla<br />

di 'Casa di correzione'. Dalla seconda metà del XVIII secolo altri<br />

istituti simili a quelli di Firenze e Roma furono aperti nei diversi<br />

Stati italiani: nel 1759, a Milano, fu fondata una Casa di<br />

correzione; nello stesso periodo, a Napoli, vennero alla luce le<br />

prigioni speciali per giovani; nel 1786, a Palermo, nacque la 'Real<br />

casa di correzione per donne e minori traviati'. Più tardi, nel <strong>18</strong>27,<br />

l'Istituto San Michele di Roma fu destinato alle donne detenute,<br />

mentre i minori corrigendi furono trasferiti in un edicio presso le<br />

carceri di Villa Giulia, fatto costruire appositamente da papa<br />

Leone XII, dove vennero mutuati dal sistema penitenziario<br />

americano di Auburn l'assoluto silenzio durante il lavoro<br />

obbligatorio e la segregazione cellulare notturna. Sempre nella<br />

prima metà dell'Ottocento, a Torino venne istituito 'La Generale',<br />

un riformatorio noto per la sua ferrea disciplina.<br />

Il Positivismo, l’esaltazione del metodo empirico scientico,<br />

getto nuova luce sula fenomeno dei minori: il metodo scientico e<br />

l’interesse educativo e pedagogico dovette scontrarsi con l’istanza<br />

contenitiva e punitiva degli enti minorili: l’infanzia era considerata<br />

un’età subalterna, da plasmare anché non si corrompa (Lorena<br />

Milani, Devianza minorile, Milano, 1995).<br />

- 3 -<br />

Gli studi antropologici e sociologici spinsero alla creazione<br />

negli Stati Uniti del Child-saving movement, il quale diede vita ad<br />

un vero e proprio movimento di opinione che spinse verso la<br />

creazione di una Commissione, da cui derivò l'idea della<br />

istituzione di un Tribunale speciale per l'infanzia, idea che si<br />

concretizzò a Chicago nel <strong>18</strong>99 con il Juvenile Act. Questa prima<br />

Juvenile Court aveva una marcata impronta paternalistica: il<br />

giudice aveva il ruolo del 'buon padre di famiglia', cioè aveva il<br />

compito di osservare il minore e di disporre circa la sua<br />

educazione o correzione. In seguito altri Tribunali per minorenni<br />

nacquero a Boston e a New York, e agli inizi del Novecento se ne<br />

registra la nascita anche in Europa, sempre sulla spinta dei<br />

movimenti per la tutela e la protezione dell'infanzia. In<br />

Inghilterra l'istituzione dei Tribunali per i Minorenni divenne<br />

obbligatoria con il Children Act, un vero e proprio statuto per i<br />

minori il quale, tra l'altro, oltre a prevedere che nessun ragazzo<br />

minore di sedici anni potesse essere incarcerato, abolì anche la<br />

pena di morte.<br />

Rispetto a quanto si è vericato in altre nazioni europee ed<br />

extraeuropee, in Italia l'istituzione di una giurisdizione<br />

specializzata si è avuta relativamente tardi: il Tribunale per i<br />

Minorenni fu istituito solo nel 1934.<br />

Il Codice penale sardo del <strong>18</strong>59 stabiliva che la<br />

responsabilità penale era solo per i maggiori di anni 21; i minori<br />

dai 14 anni sino ai 21 era penalmente imputabili, sebbene fossero<br />

previste riduzioni di pena; i minori degli anni 14 che avessero<br />

commesso reati comuni “con discernimento” erano destinati a<br />

Case di Custodia; qualora avessero commesso reati minori con<br />

“discernimento” o “senza discernimento”, erano ricoverati in<br />

stabilimenti di lavoro: analoga sorte toccava ai minori di anni 16<br />

ritenuti oziosi o vagabondi;<br />

il codice civile del Regno d’Italia del <strong>18</strong>65 (art. 222)<br />

prevedeva la possibilità di internamento del giovane discolo su<br />

richiesta, anche solo verbale, da parte del padre in speciali case di<br />

educazione o correzione;<br />

il Codice Zanardelli (<strong>18</strong>89) prevedeva che il minore di 9<br />

anni non fosse imputabile, ma qualora fosse stato commesso un<br />

reato punito con pena superiore ad un anno il tribunale civile, su<br />

richiesta del pm, poteva disporre il ricovero del minore presso un<br />

istituto di osservazione e correzione o il suo adamento presso la<br />

famiglia di origine o presso altri soggetti; stesso sorte per<br />

l’infraquattordicenne che avesse commesso un reato senza<br />

discernimento; n presenza del discernimento, erano previste pena<br />

diminuite da scontare in case di correzioni o di custodia; la fascia<br />

di età fra i 14 anni e i <strong>18</strong> e tra i <strong>18</strong> anni e i 21 godevano di<br />

riduzioni di pena; la legge di pubblica sicurezza del <strong>18</strong>89 garantiva<br />

il controllo e il contenimento sociale dei minori orfani, dediti<br />

all’ozio, alla mendicità e alla prostituzione.

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