RELAZIONE 18/3/2010 Avv. Paolo Corsaro - Consiglio Ordine ...
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SCHEDA 10<br />
Per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il giudice<br />
penale è tenuto ad accertare di volta in volta, con riferimento al singolo<br />
episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere che, per questa<br />
peculiare fascia di età, implica, ai sensi dell'art. 98, comma 1, c.p., la<br />
verica della raggiunta maturità, ossia dell'avvenuta evoluzione<br />
intellettiva, psicologica e sica del minore, della capacità di intendere<br />
certi valori etnici, di distinguere il bene dal male, illecito dall'illecito,<br />
nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro comportamento.<br />
A tal ne, occorre apprezzare una molteplicità di fattori correlati alle<br />
condizioni familiari, socio-ambientali, al grado di istruzione e di<br />
educazione raggiunta, alla natura del reato commesso, al<br />
comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto,<br />
tenuto conto anche della natura dello stesso fatto-reato. Pertanto,<br />
l'indagine del giudice, da un lato, non può prescindere dagli<br />
accertamenti sulla personalità del minore previsti dall'art. 9 d.P.R. 22<br />
settembre 1998 n. 448, dall'altro implica l'attenta valutazione della<br />
natura del reato commesso, in quanto il livello di discernimento varia a<br />
seconda della qualità dell'illecito, del bene giuridico oeso, della<br />
struttura della fattispecie criminosa. Ne discende che il giudizio sulla<br />
maturità del minore, ai sensi dell'art. 98 c.p., non è necessariamente<br />
legato a particolari indagini tecniche e ben può essere formulato dal<br />
giudice attraverso l'esame della condotta del minore al momento della<br />
commissione del fatto, in epoca antecedente e nel corso del giudizio.<br />
Cassazione penale , sez. I, <strong>18</strong> maggio 2006, n. 24271, in Guida al<br />
diritto 2007, 1 70<br />
La facoltà di disporre la sospensione del processo al ne di valutare la<br />
personalità del minorenne, di cui all'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988 n.<br />
448, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in<br />
sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale<br />
abbia erroneamente omesso l'indagine sulla personalità del minore<br />
impostagli dalla norma di cui all'art. 9 d.P.R. sopra citato ed abbia<br />
ingiusticatamente riutato la sospensione del processo e la messa alla<br />
prova dell'imputato. Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di<br />
sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova nel corso<br />
del giudizio di primo grado e la mancata deduzione della omissione<br />
come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la<br />
richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello.<br />
Cassazione penale , sez. V, 09 maggio 2006, n. 21<strong>18</strong>1, in Foro it. 2007,<br />
11 616<br />
Ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che richiama<br />
l'art. 9 stesso d.P.R., le disposizioni che prevedono la necessità dello<br />
svolgimento di indagini sulla personalità del minore al ne di<br />
vericarne l'imputabilità devono ritenersi applicabili anche nel<br />
procedimento d'appello, qualora nel corso del giudizio di secondo<br />
grado emergano o siano dedotti elementi che contrastino con la già<br />
ritenuta imputabilità dell'imputato minorenne fattispecie in cui la<br />
Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che,<br />
nonostante nel corso del giudizio fossero emersi nuovi elementi, tali da<br />
incidere sul giudizio formulato in primo grado in ordine alla ritenuta<br />
sussistenza dell'imputabilità del minore, non aveva assolutamente<br />
motivato sul punto, omettendo di procedere ad ogni ulteriore verica).<br />
Cassazione penale, sez. II, 12 maggio 2005, n. 19989, in Cass. pen.<br />
2007, 3 1207<br />
Al ne dell'accertamento della imputabilità del minore, l'indagine sulla<br />
personalità può non essere espletata su tutte le condizioni previste<br />
dall'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 qualora l'imputabilità sia<br />
dimostrata da altri elementi risultanti dagli atti processuali. (Nella<br />
specie la Corte ha ritenuto che il comportamento dell'imputata,<br />
consistito nell'essersi introdotta attraverso una nestra in una casa per<br />
trafugare denaro e valori, era pienamente valutabile da parte di un<br />
soggetto ultraquattordicenne, in ordine al quale non erano state<br />
evidenziate o allegate condizioni o circostanze inuenti sulla normale<br />
capacità di discernimento).<br />
Cassazione penale , sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 10233<br />
La facoltà di disporre la sospensione del processo al ne di valutare la<br />
personalità del minorenne, di cui all'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988,<br />
ACCERTAMENTO PERSONALITA’. MASSIMARIO<br />
- 28 -<br />
n. 448, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in<br />
sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale<br />
abbia erroneamente omesso l'indagine sulla personalità del minore<br />
impostagli dalla norma di cui all'art. 9 d.P.R. sopra citato ed abbia<br />
ingiusticatamente riutato la sospensione del processo e la messa alla<br />
prova dell'imputato. Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di<br />
sollecitare la sospensione per la messa alla prova nel corso del giudizio<br />
di primo grado e la mancata deduzione dell'omissione come vizio della<br />
decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata<br />
per la prima volta nel giudizio di appello.<br />
Cassazione penale, sez. II, 02 giugno 1992, in Cass. pen. 1994, 1014