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INSERTO<br />

Prontuario delle Bonifiche<br />

Il questionario per la raccolta dei dati 2007<br />

SPECIALE<br />

Certificazione e qualità<br />

SGA ed EMAS:<br />

applicazioni e casi di specie (2 a parte)<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

<strong>Sicurezza</strong> del lavoro<br />

TU: efficienza ed efficacia<br />

per il riordino della disciplina<br />

Dall’INAIL<br />

i chiarimenti sui libri obbligatori<br />

<strong>Sicurezza</strong> in cantiere<br />

L’orientamento europeo<br />

sulle cadute dall’alto<br />

AMBIENTE<br />

Energia<br />

Riqualificazione degli edifici:<br />

i chiarimenti dalle Entrate<br />

Tutela ambientale<br />

Che prospettive dal ddl di penalizzazione?<br />

MODULO DA PAGINA I<br />

ARTICOLI DA PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

COMMENTO A PAGINA<br />

TESTO A PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

TESTO A PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

La redazione di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> augura a tutti i lettori buone ferie<br />

Prossimo appuntamento a settembre<br />

14<br />

57<br />

64<br />

67<br />

72<br />

90<br />

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<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

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4<br />

NOVITÀ<br />

GAZZETTAUFFICIALE:GLIULTIMI15GIORNI<br />

GAZZETTAUFFICIALEREPUBBLICAITALIANA<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATOIN<br />

Aria Decretolegislativo<br />

11luglio2007,n.94<br />

DecretodelMinistero<br />

deiTrasporti<br />

3maggio2007<br />

Contributi<br />

efinanziamenti Deliberazione<br />

dell’Autorità<br />

perl’energiaelettrica<br />

eilgas<br />

22giugno2007,n.143<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Deliberazione dell’Autoritàperl’energiaelettrica<br />

e il gas 22 giugno<br />

2007,n.142<br />

DecretodelPresidente<br />

dellaRepubblica<br />

14maggio2007,n.90<br />

AMBIENTE<br />

«Attuazione della direttiva 2006/7/CE,<br />

concernente la gestione delle acque di<br />

balneazione,nellaparterelativaall’ossigeno<br />

disciolto»<br />

«Recepimento della direttiva 2005/64/<br />

CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />

del 26 ottobre 2005 sull’omologazionedeiveicoliamotore,perquantoriguarda<br />

la loro riutilizzabilità, riciclabilità<br />

e recuperabilità e che modifica la<br />

direttiva 70/156/CEE del Consiglio»<br />

«Modalitàdicontribuzioneaglioneridi<br />

funzionamentodell’Autoritàperl’energia<br />

elettrica e il gas»<br />

«Determinazione della misura del contributo,perl’anno2007,perilfunzionamento<br />

dell’Autorità per l’energia elettrica<br />

e il gas»<br />

«Regolamentoperilriordinodegliorganismi<br />

operanti presso il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>edellaTuteladelterritorioe<br />

del mare, a norma dell’articolo 29 del<br />

decreto­legge4luglio2006,n.223,convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 4<br />

agosto 2006, n. 248»<br />

GAZZETTAUFFICIALEDELLECOMUNITÀEUROPEE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GazzettaUfficiale<br />

del16luglio2007,n.163<br />

Insintesiapag.107<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del 18 luglio 2007,<br />

n.165<br />

GazzettaUfficiale<br />

del16luglio2007,n.163<br />

GazzettaUfficiale<br />

del16luglio2007,n.163<br />

S.O.n.157<br />

allaGazzettaUfficiale<br />

del10luglio2007,n.158<br />

Insintesiapag.107<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO PUBBLICATOIN<br />

Igiene<br />

dialimenti<br />

ebevande<br />

SICUREZZA<br />

«Direttiva2007/43/CEdelConsigliodel28giugno2007chestabilisce G.U.C.E.L<br />

normeminimeperlaprotezionedeipolliallevatiperlaproduzione del12luglio2007,n.182<br />

dicarne»<br />

Insintesiapag.82<br />

«Regolamento(CE)n.834/2007delConsigliodel28giugno2007re­ G.U.C.E.L<br />

lativoallaproduzionebiologicaeall’etichettaturadeiprodottibio del20luglio2007,n.189<br />

logiciecheabrogailregolamento(CEE)n.2092/91»<br />

Insintesiapag.82<br />

Iltestoèdisponibileon­lineall’indirizzo<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


Insintesi<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SOMMARIO<br />

INSERTO ............................................................................................................................... p. 8<br />

SPECIALE ............................................................................................................................. p. 8<br />

IGIENE E SICUREZZA................................................................................................................ p. 8<br />

AMBIENTE ............................................................................................................................. p. 10<br />

Articoli<br />

Approfondimenti<br />

l Prontuario delle bonifiche<br />

Questionario di raccolta dati 2007....................................................................................... p. I<br />

l La certificazione di prodotto Ecolabel è realmente un fattore competitivo?<br />

di Fabio Iraldo ..................................................................................................................... p. 14<br />

l Dichiarazione ambientale di prodotto: la sostenibilità in chiave competitiva<br />

di Adriana Del Borghi, Fabio Iraldo, Gian Luca Baldo e Maurizio Fieschi ........................... p. 19<br />

l Aspetti ambientali indiretti dell’EMAS: il caso del dipartimento ARPAT di Lucca<br />

di Fabio Iraldo e Francesco Testa ....................................................................................... p. 24<br />

l EMAS negli ambiti produttivi omogenei: è attestazione o registrazione?<br />

di Daniele Pernigotti e Enrico Meggiolaro ........................................................................... p. 28<br />

l Gestione ambientale e della sicurezza: l’applicazione al settore idroelettrico<br />

di Maurizio Agosta, Luca Dellai, Mario Introzzi, Giorgio Penati e Emilio Warnots ............... p. 33<br />

l Con l’entrata in vigore dell’edizione 2007 la BS OHSAS 18001 diventa “norma”<br />

di Fabio Fortunati ................................................................................................................ p. 42<br />

l Controlli igienico-sanitari degli alimenti: le insidie nascoste nella nuova disciplina<br />

di Maurizio Podico............................................................................................................... p. 48<br />

l Alluminio e leghe a contatto con alimenti: pubblicato il decreto di disciplina igienica<br />

di Claudio de Cani e Riccardo Giambelli ............................................................................. p. 51<br />

l Apparecchi semplici a pressione: immissione sul mercato e utilizzazione<br />

di Franco Musilli .................................................................................................................. p. 54<br />

l Non solo efficienza, ma anche efficacia per il riordino delle norme di sicurezza<br />

di Cinzia Frascheri .............................................................................................................. p. 57<br />

l La carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci e persone<br />

di Pietro Verna .................................................................................................................... p. 60<br />

l Chiarimenti INAIL sui libri obbligatori: che ricadute per l’attività ispettiva?<br />

di Mario Gallo...................................................................................................................... p. 64<br />

l Il coordinatore in fase di esecuzione tra obblighi e responsabilità<br />

di Gabriele Taddia ............................................................................................................... p. 69<br />

l Ottimizzazione delle procedure in quota: l’orientamento europeo e regionale<br />

di Marco Masi e Susanna Festinese ................................................................................... p. 72<br />

l Tra considerazioni e suggerimenti l’evoluzione della valutazione degli oneri<br />

di Matteo Tomaiuolo............................................................................................................ p. 75<br />

l Si allunga la lista delle merci pericolose per il trasporto marittimo alla rinfusa<br />

di Pietro Verna .................................................................................................................... p. 78<br />

5


6<br />

SOMMARIO<br />

l Delega di funzioni e forma scritta<br />

di Pierguido Soprani............................................................................................................ p. 83<br />

l La detrazione per riqualificare gli edifici non è cumulabile con altre agevolazioni<br />

di Daniele Verdesca ............................................................................................................ p. 90<br />

l La gestione integrata dei rifiuti tra esigenze di tutela e costi di servizio<br />

di Annalisa Guercio............................................................................................................. p. 93<br />

l Trasporto, iscrizione e fideiussioni: le novità dall’Albo gestori ambientali<br />

di Rosanna Laraia............................................................................................................... p. 100<br />

l Penalizzazione dei delitti ambientali: quali novità dal disegno di legge?<br />

di Francesco Castoldi.......................................................................................................... p. 103<br />

l Prescrizioni all’esercizio di uno scarico e discrezionalità della PA<br />

di Cesare Parodi ................................................................................................................. p. 109<br />

Legislazione<br />

l La carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci e persone<br />

Decreto del Ministero dei Trasporti 3 maggio 2007 ............................................................. p. 62<br />

l Si allunga la lista delle merci pericolose per il trasporto marittimo alla rinfusa<br />

Decreto del Ministero dei Trasporti 10 aprile 2007 .............................................................. p. 80<br />

l Prodotti avicoli<br />

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio 28 giugno 2007 .................................................................. p. 82<br />

l Prodotti da agricoltura biologica<br />

Regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007........................................... p. 82<br />

l Acque da balneazione<br />

Decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 .............................................................................. p. 107<br />

l Riordino del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90........................................ p. 107<br />

Prassi<br />

l Chiarimenti INAIL sui libri obbligatori: che ricadute per l’attività ispettiva?<br />

Circolare INAIL - Direzione centrale rischi 4 giugno 2007, prot. n. 60010/04.06.2007/0004609 ...<br />

l La detrazione per riqualificare gli edifici non è cumulabile con altre agevolazioni<br />

p. 67<br />

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate<br />

Direzione centrale normativa e contenzioso 5 luglio 2007, n. 152 ..........................................<br />

l Trasporto, iscrizione e fideiussioni: le novità dall’Albo gestori ambientali<br />

p. 91<br />

Circ. Comitato nazionale Albo gestori ambientali 29 maggio 2007, Prot. n. 1126/ALBO/PRES ....... p. 102<br />

Circ. Comitato nazionale Albo gestori ambientali 29 maggio 2007, Prot. n. 1131/ALBO/PRES .... p. 102<br />

Circ. Comitato nazionale Albo gestori ambientali 31 maggio 2007, Prot. n. 1197/ALBO/PRES .... p. 102<br />

Giurisprudenza<br />

l DPI e comportamento anomalo del lavoratore<br />

Cassazione civile, sezione lavoro, 20 aprile 2007, n. 9421 ................................................. p. 87<br />

l Danno morale da elettromagnetismo<br />

Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1391........................................................... p. 112<br />

l Rifiuti: competenza riservata e separata<br />

Corte Costituzionale, 26 giugno 2007, n. 239/2007 ............................................................ p. 112<br />

l Concreta idoneità della condotta rumorosa<br />

Cassazione penale, sez. I, 19 gennaio 2007, n. 1561......................................................... p. 113<br />

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14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

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SOMMARIO<br />

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7


SINTESI<br />

INSINTESI<br />

8<br />

RUBRICA<br />

Inserto<br />

PRONTUARIO DELLE BONIFICHE<br />

QUESTIONARIO................................................................................................................................................................................. da pag. II<br />

QuestionarioperlesocietàiscritteallaCategoria9dell’Albonazionaledeigestoriambientali ­ In osservanza del D.Lgs. n. 152/2006,<br />

l’ormai tradizionale pubblicazione “IlProntuariodelleBonifiche” da quest’anno raccoglierà i dati relativi alle sole imprese iscritte alla Categoria<br />

9 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali (Bonificasiti). A questo proposito, pubblichiamo il questionario per la raccolta dei dati.<br />

Speciale<br />

CERTIFICAZIONEEQUALITÀ<br />

ARTICOLI ..................................................................................................................................................................................................da pag. 14<br />

SGAedEMAS:applicazioniecasidispecie(2 a parte)­Dopo avere analizzato le diverse applicazioni dello strumento “sistema di gestione<br />

ambientale”, la seconda e ultima parte dello Speciale dedicata a SGA ed EMAS passa in rassegna il valore competitivo dell’Ecolabel, la<br />

dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), l’applicazione della gestione ambientale e della sicurezza al settore idroelettrico, nonché i casi di<br />

attestazione e registrazione EMAS, rispettivamente per alcuni Ambiti produttivi ottimali (per lo più ancora a livello progettuale) e per il<br />

dipartimento ARPAT di Lucca.<br />

Igieneesicurezza<br />

CERTIFICAZIONEEQUALITÀ<br />

ARTICOLO ..................................................................................................................................................................................................a pag. 42<br />

Con l’entrata in vigore della versione 2007 la BS OHSAS 18001 diventa “norma” ­ La OHSAS 18001:1999 non aveva, in realtà, la<br />

connotazione di “norma” riconosciuta, bensì di “specifica”, vale a dire di documento che può essere oggetto di un rapporto di natura<br />

contrattuale tra le parti ma non costituisce una regola stabilita. La BS OHSAS 18001:2007, che sostituisce la precedente versione, configurandosi<br />

come vera e propria “norma” sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), offre alle aziende un riferimento internazionale<br />

più riconosciuto e aggiornato con le considerazioni derivate dall’applicazione dellostandard da parte di migliaia di aziende nel mondo intero.<br />

Alcune tabelle sinottiche di confronto possono aiutare a visualizzare meglio i cambiamenti.<br />

IGIENEDIALIMENTIEBEVANDE<br />

ARTICOLO ..................................................................................................................................................................................................a pag. 48<br />

Controlliigienico­sanitarideglialimenti:leinsidienascostenellanuovadisciplina­La sostituzione dell’autorizzazione sanitaria con la<br />

cosiddetta “dichiarazione di inizio attività” (conseguente all’applicazione del “pacchetto igiene”e, in particolare, del regolamento n. 852/2004)<br />

solo apparentemente rappresenta una notevole semplificazione dal punto di vista amministrativo­burocratico, nascondendo, in verità, non<br />

poche criticità, come, ad esempio, il fatto che per le regioni che abbiano già optato per la formula di abolizione dell’emissione delle<br />

autorizzazioni sanitarie vi sia un problema legato alla conseguente sospensione del parere preventivo, cosa che pone sia l’imprenditore che gli<br />

organi di controllo in una situazione abbastanza delicata.<br />

ARTICOLO ..................................................................................................................................................................................................a pag. 51<br />

Alluminioelegheacontattoconalimenti:pubblicatoildecretodidisciplinaigienica­Obblighi per produttori e utilizzatori industriali e<br />

commerciali; responsabilità per l’importatore relativamente ai prodotti importati da paesi terzi; applicazione a oggetti per uso alimentare nei<br />

quali l’alluminio è a contatto diretto con alimenti, purché non rivestiti da un altro materiale che esplichi un effetto barriera con gli alimenti a<br />

contatto. Queste alcune delle novità più significative del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2007, n. 76 «Regolamento recante la<br />

disciplinaigienicadeimaterialiedeglioggettidialluminioedileghedialluminiodestinatiavenireacontattoconglialimenti», in vigore dal 5<br />

luglio 2007.<br />

SINTESI ........................................................................................................................................................................................................a pag. 82<br />

Prodotti avicoli ­ La direttiva 2007/43/CE del Consiglio 28 giugno 2007 reca le nuove norme igienico­sanitarie per l’allevamento dei polli<br />

destinati alla produzione di carne, non applicabile, però, alle aziende con meno di 500 polli (soglia minima), alle aziende in cui sono allevati<br />

soltanto gruppi di polli per la riproduzione, agli incubatori, ai polli allevati estensivamente al coperto e all’aperto e ai polli allevati con metodi<br />

biologici (inG.U.C.E. L del 12 luglio 2007, n. 182).<br />

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14 agosto 2007 ­ N. 16


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

SINTESI ........................................................................................................................................................................................................a pag. 82<br />

Prodotti da agricoltura biologica ­ Il regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007, tratta della nuova disciplina comunitaria<br />

recante la base per lo sviluppo sostenibile della “produzione biologica”, assicurando l’efficace funzionamento del mercato interno, garantendo<br />

una concorrenza leale e assicurando la fiducia dei consumatori, tutelandone gli interessi (inG.U.C.E. L del 20 luglio 2007, n. 189).<br />

SICUREZZADEGLIIMPIANTI<br />

ARTICOLO...................................................................................................................................................................................................a pag. 54<br />

Immissione sul mercato e utilizzazione degli apparecchi semplici a pressione ­ Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di<br />

attuazione delle direttive 87/404/CE e 90/488/CE, ha fornito la definizione dei “recipienti a pressione semplici”, le cui caratteristiche principali si<br />

riscontrano nell’essere realizzati con saldature, fabbricati in serie, destinati a contenere aria o azoto, non destinati a essere esposti alle fiamme o<br />

a impieghi nucleari ecc. (art. 1). Questa tipologia di apparecchiature è suddivisa in classi, dallaa) allac), e, in funzione della pressione massima di<br />

esercizio, sono previste diverse modalità di messa in servizio.<br />

SICUREZZADELLAVORO<br />

ARTICOLO.................................................................................................................................................................................................. a pag. 57<br />

Nonsoloefficienza,maancheefficaciaperilriordinodellanormativadisicurezza ­ Da circa un anno le istituzioni stanno lanciando un<br />

chiaro segnale di volere intraprendere una lotta aperta contro gli illeciti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, promuovendo una<br />

pianificazione coordinata delle azioni di prevenzione. Dopo l’approvazione al Senato, il testo della delega al Governo per il riassetto della<br />

normativa di sicurezza è giunto all’esame della Camera, per giungere il più in fretta possibile al testo finale. Nasce il dubbio però che questa<br />

efficienza porti a risultati realmente efficaci.<br />

COMMENTO ..............................................................................................................................................................................................a pag. 60<br />

TESTO .........................................................................................................................................................................................................a pag. 62<br />

Al via la carta di qualificazione del conducente per il trasporto stradale di merci e persone ­ Definite dal Ministero dei Trasporti ­<br />

Dipartimento trasporti terrestri, con decreto 3 maggio 2007, le caratteristiche del modello della carta di qualificazione del conducente (CQC).<br />

Tutti coloro che intendono munirsi della patente di categoria C, C+E, D e D+E devono possedere la CQC, la quale può essere richiesta ai<br />

conducenti residenti in Italia oppure a quelli che appartengono a Stati non della UE o allo Spazio economico europeo che però sono alle<br />

dipendenze di una impresa di autotrasporto italiana (in S.O. n. 96 allaGazzettaUfficiale del 5 aprile 2007, n. 125).<br />

COMMENTO ..............................................................................................................................................................................................a pag. 64<br />

TESTO......................................................................................................................................................................................................... a pag. 67<br />

Libriobbligatori:ichiarimentidell’INAILeiriflessisull’attivitàispettiva ­ L’omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e matricola è<br />

l’oggetto del chiarimento della circolare INAIL 4 giugno 2007, prot. n. 60010/04.06.2007/0004609. Infatti, l’Istituto ha ritenuto opportuno<br />

fornire alcune istruzioni operative alle proprie strutture territoriali in tema di tenuta dei libri obbligatori relativi al rapporto di lavoro, adempimento<br />

che, negli ultimi tempi, si è notevolmente complicato a causa dell’inasprimento del sistema sanzionatorio.<br />

CASO ..........................................................................................................................................................................................................a pag. 83<br />

Delegadifunzionieformascritta­L’accertamento della responsabilità nel settore della prevenzione degli infortuni e dell’igiene nei luoghi di<br />

lavoro è condizionato dalla frequente suddivisione dei compiti e ripartizione delle competenze. Infatti, nelle organizzazioni di lavoro complesse<br />

come le imprese, spesso le violazioni di legge si possono ricondurre alla condotta di più soggetti (per esempio, il datore di lavoro, i dirigenti, i<br />

preposti); nasce la necessità, quindi, di distinguere le responsabilità di ciascuno, nel rispetto del principio di personalità della responsabilità<br />

penale.<br />

MASSIMA E NOTA .....................................................................................................................................................................................a pag. 87<br />

DPI e comportamento anomalo del lavoratore ­ Allorché il ricorrente, in sede di legittimità, si dolga della omessa valutazione di prove<br />

documentali o testimoniali, deve assolvere all’onere di trascrivere il documento o la deposizione, o almeno le parti cui la doglianza è riferita,<br />

onde consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della prova non valutata o inadeguatamente valutata. La valutazione delle prove<br />

testimoniali e dei documenti, come il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri e la scelta, tra le varie<br />

risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito<br />

insindacabili in sede di legittimità se sorretti da congrua motivazione. In caso di violazione delle norme dettate in tema di prevenzione degli<br />

infortuni sul lavoro per la tutela dell’integrità fisica del lavoratore, proprio per evitare rischi specifici in relazione a determinate lavorazioni, anche<br />

se connessi ad imperizia, negligenza ed imprudenza del medesimo addetto, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al<br />

lavoratore, salvo che nella ipotesi di comportamenti della vittima che si presentino con carattere di abnormità, in opinabilità ed esorbitanza,<br />

rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (Cassazionecivile,sezione<br />

lavoro,20aprile2007,n.9421).<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

9


SINTESI<br />

RUBRICA<br />

SICUREZZAINCANTIERE<br />

ARTICOLO ..................................................................................................................................................................................................a pag. 69<br />

Il coordinatore in fase di esecuzione tra obblighi e responsabilità ­ Definito dall’art. 5, D.Lgs. n. 494/1996, il coordinatore per<br />

l’esecuzione dei lavori è nominato dal committente o dal responsabile dei lavori ed è un soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa<br />

esecutrice. L’obbligo di segnalazione, al committente o al direttore dei lavori, delle inosservanze delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi<br />

alle prescrizioni del PSC, la valutazione del POS, l’azione di controllo e di coordinamento rispetto all’attuazione del PSC, nonché la verifica<br />

dell’adeguamento del piano operativo di sicurezza, quando necessario, sono le mansioni che ricadono su questo soggetto.<br />

ARTICOLO.................................................................................................................................................................................................. a pag. 72<br />

Sull’ottimizzazione delle procedure in quota l’orientamento europeo e un esempio regionale ­ Al fine di determinare una politica<br />

efficace di lotta contro i pericoli per la salute dei lavoratori, la UE ha scelto di utilizzare come strumento legislativo le direttive che, pur non<br />

essendo immediatamente precettive come i regolamenti, consentono ai diversi Stati membri di adattare, al proprio contesto tecnico ed<br />

economico, la strutturazione di un adeguato sistema di tutela della salute e della sicurezza.<br />

ARTICOLO.................................................................................................................................................................................................. a pag. 75<br />

Tra considerazioni e suggerimenti l’evoluzione della valutazione degli oneri ­ Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996 si è<br />

presentato per la prima volta, nel quadro legislativo vigente in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il concetto di oneri della sicurezza. Solo<br />

con la pubblicazione del D.P.R. n. 222/2003, però, sono state previste le modalità necessarie alla redazione di questi oneri. Nonostante questo, a<br />

dieci anni dall’introduzione, il tema dei costi della sicurezza è oggetto ancora di svariate interpretazioni nonché di visioni strumentali da parte sia<br />

delle PA sia dei soggetti privati.<br />

SOSTANZEPERICOLOSE<br />

COMMENTO ..............................................................................................................................................................................................a pag. 78<br />

TESTO .........................................................................................................................................................................................................a pag. 80<br />

Si allunga la lista delle merci pericolose per il trasporto marittimo alla rinfusa ­ I gusci di semi di palma devono essere inseriti tra le<br />

sostanze che presentano rischi chimici, è quanto ha stabilito il Ministero dei Trasporti con decreto 10 aprile 2007. Nell’Allegato al nuovo<br />

provvedimento sono descritti anche i pericoli che può presentare un carico di questo tipo, le modalità di pulizia delle stive, della caricazione e le<br />

precauzioni da adottare in questa fase (inGazzettaUfficiale del 3 maggio 2007, n. 101).<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

ACQUA<br />

SINTESI ......................................................................................................................................................................................................a pag. 107<br />

Acquedabalneazione­Ildecretolegislativo11luglio2007,n.94 rinnova la disciplina in materia di qualità delle acque per la balneazione,<br />

affermando come «insededisvolgimentodelleindaginiperdeterminareipotenzialirischiperlasaluteumana» non rilevi più la valutazione del<br />

parametro ossigeno disciolto di cui al D.P.R. n. 470/1982 (inGazzettaUfficiale del 16 luglio 2007, n. 163).<br />

IL CASO ....................................................................................................................................................................................................a pag. 109<br />

Prescrizioni all’esercizio di uno scarico e discrezionalità della PA ­ Quando e in quali termini le prescrizioni all’esercizio di uno scarico<br />

possono essere considerate illogiche, arbitrarie e/o vessatorie? Sulla base di quali principi generali è ammesso un sindacato al proposito? Tra le<br />

possibili risposte fornite dalla recente giurisprudenza, merita attenzione la sentenza del TAR Sicilia, Palermo, sez. I ­ 1° dicembre 2006, n. 3254,<br />

avente ad oggetto la richiesta di annullamento ­ parzialmente accolta ­ di un provvedimento di un comune concernente il rinnovo dell’autorizzazione<br />

allo scarico, nonché la legittimità di alcune prescrizioni contenute nel provvedimento stesso.<br />

ELETTROSMOG<br />

MASSIMA E NOTA ...................................................................................................................................................................................a pag. 112<br />

Dannomoraledaelettromagnetismo­L‘impossibilità di affermare il superamento dei limiti legali di immissioni elettromagnetiche, di cui al D.M.<br />

387/1998, esclude che possa ipotizzarsi il reato di cui all’art. 674 c.p. e, conseguentemente, il riconoscimento di un danno morale(Cassazionecivile,<br />

sez.II,23gennaio2007,n.1391 e nella sezione“Documentazioneintegrativa” del sitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

ENERGIA<br />

TESTO E NOTA ............................................................................................................................................................................................a pag. 90<br />

La detrazione per riqualificare gli edifici non è cumulabile con altre agevolazioni ­ In merito alle detrazioni per la riqualificazione<br />

energetica degli edifici, l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello di un utente privato, con la risoluzione 5 luglio 2007, n. 152, ha<br />

ribadito che, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle due normative (Finanziaria 2007 e<br />

10<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

legge n. 449/1997), il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli<br />

adempimenti specificatamente previsti in relazione a ciascuna di esse.<br />

RIFIUTI<br />

ARTICOLO ..................................................................................................................................................................................................a pag. 93<br />

Gestioneintegratadeirifiuti:statodell’arteecriticità­Elementi progettuali, socio­economici, demografici, urbanistici, geografico­climatici,<br />

ma anche politici; scelta delle tecnologie e delle strategie di sviluppo tecnologico del territorio, delle attrezzature, degli strumenti per la<br />

raccolta, dei contenitori, degli automezzi e delle macchine; conoscenza delle interazioni uomo­macchina/impianto/attrezzatura e gestione della<br />

sicurezza sul lavoro; costi del personale (elementi retributivi, indennità, oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assistenziali, TFR e varie). Molti sono<br />

gli elementi che sovente non vengono considerati (e contabilizzati) nell’analisi del ciclo di gestione integrata dei rifiuti. Al contrario, andrebbero<br />

rispettati determinati requisiti “operativi” in grado di influire sull’economia di gestione, affinché un servizio di raccolta, effettivamente integrato,<br />

sia un insieme equilibrato delle diverse modalità di raccolta, di frequenze di svuotamento opportune, in relazione agli obiettivi e al contesto<br />

territoriale del servizio da erogare.<br />

COMMENTO ............................................................................................................................................................................................a pag. 100<br />

TESTI .........................................................................................................................................................................................................a pag. 102<br />

Trasporto,iscrizioneefideiussioni:lenovitàdall’Albogestoriambientali­Èconsentita l’iscrizione all’Albo dei veicoli in questione anche<br />

alla categoria 3 relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi ammessi al regime delle procedure semplificate e alla categoria 5 sul trasporto<br />

di rifiuti pericolosi; in caso di iscrizione pienamente efficace, anche se riferita a impresa sottoposta a procedura concorsuale, nulla osta al<br />

trasferimento dell’iscrizione stessa a seguito di cessione di azienda, o di ramo d’azienda, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 15,<br />

D.M. n. 406/1998 e di quanto stabilito dallo stesso comitato nazionale in materia di variazioni dell’iscrizione; le sezioni regionali e provinciali,<br />

preposte all’accettazione delle garanzie finanziarie pre­iscrizione devono, comunque, richiedere alle imprese interessate di applicare la nuova<br />

disciplina, sostituendo negli schemi dei contratti fideiussori i riferimenti «all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349» con «ai sensi della<br />

parteVIdeldecretolegislativo3aprile2006,n.152». Queste le indicazioni contenute in tre recenti circolari dell’Albo gestori ambientali.<br />

MASSIMA E NOTA................................................................................................................................................................................... a pag. 112<br />

Rifiuti:competenzariservataeseparata­Gli artt. 90 e 91 dello Statuto della Regione Trentino­Alto Adige/Südtirol e l’art. 3 della relativa disciplina di<br />

attuazione (D.P.R. n. 426&1984) svolgono esclusivamente la funzione di regolare «l'assetto organizzativo» del Tribunale regionale di giustizia amministrativa<br />

di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, facendone oggetto di «unacompetenzariservataeseparata» della Provincia (CorteCostituzionale,26giugno2007,n.239/2007<br />

e nella sezione“Documentazioneintegrativa” del sitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

RUMORE<br />

MASSIMA E NOTA ...................................................................................................................................................................................a pag. 113<br />

Concretaidoneitàdellacondottarumorosa­Nel caso in cui sia addebitabile all'imputato solo il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore<br />

stabiliti dal D.P.CM. 1° marzo 1991 non è applicabile il principio di specialità di cui all’articolo 9, legge n. 689/1981, in quanto la fattispecie di cui<br />

all'articolo 659, comma 2, c.p., contiene un elemento, mutuato da quella del comma 1 con cui il comma 2 va posto in relazione, estraneo alla<br />

fattispecie prevista dall’articolo 10, legge n. 447/1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale limitandosi a stabilire ­ e a sanzionarne in via<br />

amministrativa ­ il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico (Cassazione<br />

penale,sez.I,19gennaio2007,n.1561e nella sezione“Documentazioneintegrativa” del sitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

TUTELAAMBIENTALE<br />

ARTICOLO ................................................................................................................................................................................................a pag. 103<br />

Penalizzazione dei delitti ambientali: al varo il disegno di legge ­ A fronte di alcuni profili apprezzabili ­ quali ad esempio il principio<br />

generale di responsabilità penale in campo ambientale, le notevoli diminuzioni di pena in caso di ravvedimento operoso del reo e l’estensione<br />

dei principi di responsabilità della persona giuridica ­ da una prima analisi del disegno di legge governativo recante «Disposizioniconcernentii<br />

delitti contro l’ambiente», approvato dal Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, emerge qualche potenziale criticità come la mancata<br />

demarcazione del confine tra le forme più gravi di reato e le semplici violazioni di natura amministrativa, la definizione di “falso” formulata in<br />

termini incompatibili con le esigenze di precisione dei precetti penali e altre espressioni troppo vaghe.<br />

SINTESI .....................................................................................................................................................................................................a pag. 107<br />

Riordino del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare ­ Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio<br />

2007,n.90 prevede il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art.<br />

29, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, il quale prevede una riduzione della spesa complessiva sostenuta<br />

dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi, del 30%, con riordino ed eventuale soppressione o accorpamento<br />

degli organismi medesimi (in S.O. n. 157 allaGazzettaUfficiale del 10 luglio 2007, n. 158).<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

11


SCADENZARIO<br />

RUBRICA<br />

OBBLIGHI,ADEMPIMENTI,SCADENZE<br />

acuradiMarcoFabrizio, avvocatoinRoma<br />

12<br />

16<br />

AGOSTO<br />

20<br />

AGOSTO<br />

31<br />

AGOSTO<br />

DENUNCIADEGLIINFORTUNIDELSETTOREESTRATTIVO<br />

Entroil16agosto2007il“titolare”exart.2,comma1,letterab),D.Lgs.n.624/1996,devetrasmettereall’autoritàdivigilanzaunprospettoriassuntivo,anchesenegativo,degliinfortuniverificatisi<br />

nelmeseprecedenteecheabbianocomportatoun’assenzadallavorodialmenotregiorni.(Art.<br />

25,comma8,D.Lgs.25novembre1996,n.624)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Titolareexart.2,comma1,letterab),<br />

D.Lgs.n.624/1996<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Mensile 15settembre2007<br />

SISTEMADIGESTIONEDELLASICUREZZAANTINCENDIO(SGSA)<br />

Il20agosto2007entrainvigorelanuovadisciplinasulSistemadiGestionedella<strong>Sicurezza</strong>Antincendio(SGSA)introdottadaldecretodelMinisterodell’Interno9maggio2007(approccioingegneristicoallagestionedellasicurezzaantincendio).<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Chiunque ­ ­<br />

BARRIERESTRADALIDISICUREZZA<br />

Il20agosto2007scadeilterminefinoalqualeglientiappaltanti,perletipologiedidispositividi<br />

sicurezzastradaleprividicircolariexart.9,D.M.n.223/1992,possonoaccettareanchedispositivi<br />

rispondentiallenuovedisposizionidicuialD.M.21giugno2004oalD.M.3giugno1998,anchese<br />

testatiantecedentementealladatadientratainvigoredelD.M.21giugno2004(conrichiestadi<br />

verificadirispondenzaaquestanormativa,rapportidiproved’urtorilasciatidacampiprovaautorizzatiinbaseallasuddettanormativaodaaltricampiprovadotatidicertificazionesecondola<br />

normaISOEN17025).<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Entiappaltanti ­ ­<br />

DENUNCIAPERIODICADEGLIIMBALLAGGIDELMESEPRECEDENTE<br />

Il20agosto2007èl’ultimogiorno,periproduttoriogliutilizzatoridiimballaggiiscrittialConsorzionazionaleimballaggi(CONAI)einregimedidichiarazionemensile,perpresentareladenunciaecalcolare,sullabasedellefattureemesseodeidocumentiricevuti,ilcontributoprelevatoodovutonelmeseprecedente,distinguendogliimportirelativiaciascunatipologiadimaterialieindicandoilrelativoconsorziodiappartenenza.GliimportirelativialladichiarazionepresentatadovrannoessereversatialCONAI,entroisuccessivi90giorni,suunoopiùdeiseiconticorrentibancari,ognunorelativoaunatipologiadimateriali(acciaio,alluminio,carta,legno,plasticaevetro).<br />

(Art.7,commi9e10,regolamentoCONAI)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Produttori o utilizzatori di imballaggiiscrittialConsorzionazionale<br />

imballaggi(CONAI)einregimedi<br />

dichiarazionemensile<br />

Mensile 20settembre2007<br />

ANALISIQUADRIMESTRALIDEGLIIMPIANTIDIINCENERIMENTOEDICOINCENERIMENTO<br />

Il31agosto2007scadeiltermineentroilqualeigestoridiimpiantidiincenerimentoodicoincenerimentodevonoeffettuarelamisurazioneperiodicadelleemissioniindicatenell’AllegatoI,paragrafoA,punti3e4,nonchédelleconcentrazionidiCO,NO<br />

x,SO 2,polveritotali,TOC,HCleHF,per<br />

lequalil’autoritàcompetenteabbiaprescrittomisurazioniperiodiche.(Art.11,comma5,D.Lgs. n.<br />

133/2005)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Gestoridiimpiantidiincenerimento Quadrimestrale 31dicembre2007<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


SGAEDEMAS:<br />

APPLICAZIONIECASIDISPECIE<br />

(2 a parte)<br />

Dopoavereanalizzatolepiùrecentiapplicazionidellostrumento“Sistema<br />

di Gestione Ambientale” alla disciplina del “danno ambientale”e ai<br />

settori dell’emission trading e della gestione di appalti per la progettazione<br />

e la costruzione di opere pubbliche o private, la seconda parte<br />

delloSpecialeesamina:<br />

•ilvalorecompetitivodell’Ecolabel;<br />

•ladichiarazioneambientalediprodotto(EPD);<br />

•icasidiapplicazioneEMAS:<br />

­agliAmbitiProduttiviOttimali(attestazione);<br />

­aldipartimentoARPATdiLucca(registrazione);<br />

•l’applicazione della gestione ambientale e della sicurezza al settore<br />

idroelettrico.<br />

LaprimapartedelloSpecialeèstatapubblicatasuln.15/2007di<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

Contributi di:<br />

• Adriana Del Borghi, Fabio Iraldo, Gian Luca Baldo, Maurizio Fieschi<br />

e Francesco Testa<br />

• Daniele Pernigotti ed Enrico Meggiolaro<br />

• Maurizio Agosta, Luca Dellai, Mario Introzzi, Giorgio Penati ed Emilio Warnots


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

Al via i lavori preparatori alla stesura della nuova versione del regolamento comunitario<br />

La certificazione di prodotto Ecolabel<br />

è realmente un fattore competitivo?<br />

diFabioIraldo, ScuolaSuperioreSant’AnnadiPisa,IEFEBocconieCESISP­CentroperloSviluppo<br />

dellaSostenibilitàdeiProdotti<br />

Dopo15annidiapplicazione,<br />

èopportunochiedersise<br />

l’Ecolabelabbiaraggiunto<br />

l’obiettivodiessereunaleva<br />

competitivaefficace.Partendo<br />

daquestamotivazione,<br />

laCommissioneeuropea<br />

haincaricatounconsorzio<br />

dicentridiricercaeconsulenti<br />

internazionalidirealizzare<br />

lostudioEVER,pervalutare<br />

lacapacitàdelmarchioecologico<br />

europeodicontribuirealla<br />

competitivitàdelleaziende<br />

chelohannoadottato.Accanto<br />

aelementidisoddisfazione,<br />

qualiilmiglioramento<br />

dell’immagine,deiflussi<br />

dicomunicazione<br />

erelazionaliconiclienti<br />

intermediefinaliedegliaspetti<br />

gestionalieorganizzativi,<br />

siriscontranocriticitàlegate,<br />

essenzialmente,allamancanza<br />

disensibilizzazione<br />

econsapevolezzadaparte<br />

dimoltidegli“interlocutori”<br />

dell’aziendadotatadelmarchio.<br />

Suquestopunto,comesualtri,<br />

quali,adesempio,lapossibilità<br />

diadottareincentivifiscali<br />

perleaziendecertificate,<br />

sifocalizzerannoiprossimilavori<br />

preparatoriperlastesura<br />

delnuovoregolamento.<br />

14<br />

Lacertificazione<br />

diprodottoEcolabel<br />

Il rapporto fra le prestazioni ambientali<br />

dell’azienda e le sue capacità<br />

competitive ha vissuto negli ultimi<br />

decenni un processo di notevole maturazione.<br />

L’accresciuta sensibilità<br />

ambientale di molti interlocutori economici<br />

e finanziari dell’azienda e,<br />

soprattutto, il manifestarsi di tendenze<br />

di consumo “sostenibile” sempre<br />

più accentuate e convinte sul mercato,<br />

si sono uniti e sovrapposti alla<br />

crescente pressione legislativa, rafforzandone<br />

gli effetti di “responsabilizzazione”<br />

dell’imprenditore e dando<br />

impulso a un progressivo inserimento<br />

della variabile “ambiente”<br />

nelle strategie competitive. Quando<br />

questo processo muoveva i primi<br />

passi, agli inizi degli anni ’90,<br />

l’Unione europea decise di cavalcarne<br />

le potenzialità, predisponendo uno<br />

schema per la certificazione della<br />

qualità ambientale dei prodotti, noto<br />

come Ecolabel. Questo strumento<br />

prevede che ai prodotti soddisfacenti<br />

criteri ecologici pre-determinati possa<br />

essere concesso un marchio che ne<br />

segnala al mercato la migliore qualità<br />

ambientale rispetto ad altri prodotti<br />

appartenenti alla stessa categoria.<br />

L’emanazione del regolamento n.<br />

880/92/CE (oggi già revisionato nel<br />

1980/2000/CE), istitutivo dell’Ecolabel,<br />

rappresentò un passaggio decisivo<br />

nella definizione di politiche ambientali<br />

comunitarie mirate alla valorizzazione<br />

delle nuove logiche volontarie<br />

e basate su meccanismi di<br />

garanzia (introdotte dal V e rafforzate<br />

dal VI Programma d’azione dell’UE)<br />

e fu accompagnata da grandi<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

aspettative, alimentate soprattutto<br />

dalle potenzialità di incentivare e interessare<br />

le aziende che lo schema<br />

portava con sé. La forza di uno schema<br />

volontario come l’Ecolabel risiedeva,<br />

infatti, nell’essere simultaneamente<br />

strumento:<br />

l di politica ambientale per il soggetto<br />

pubblico;<br />

l di marketing per l’azienda;<br />

l informativo e di supporto alle<br />

scelte per il consumatore.<br />

Le dinamiche competitive hanno,<br />

quindi, giocato fin dall’inizio un ruolo<br />

fondamentale per l’Ecolabel; infatti,<br />

solo se lo schema fosse stato pienamente<br />

accettato dal mercato<br />

(aziende e consumatori) avrebbe<br />

avuto successo anche come politica<br />

ambientale.<br />

Il bilancio dei primi<br />

15 anni di applicazione<br />

Dopo 15 anni di applicazione, è<br />

opportuno chiedersi se l’Ecolabel abbia<br />

raggiunto l’obiettivo di essere<br />

una leva competitiva efficace.<br />

Un primo modo, molto utilizzato,<br />

per valutare l’efficacia competitiva di<br />

uno schema di certificazione è quello<br />

di misurarne l’accettazione da parte<br />

delle aziende. Da questo punto di vista,<br />

senz’altro lo schema Ecolabel si<br />

dimostra al di sotto delle iniziali<br />

aspettative.<br />

Nel novembre 2006 erano 376 le<br />

aziende in possesso della certificazione<br />

Ecolabel ed erano diverse centinaia<br />

i prodotti su cui si poteva trovare<br />

il relativo logo. Da notare anche<br />

come la diffusione del marchio non<br />

sia stata omogenea fra i settori per i<br />

quali sono stati definiti i criteri ecolo-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


Valore percentuale<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

59<br />

DK<br />

gici; mentre per alcuni gruppi di prodotti<br />

e servizi, infatti, a oggi si nota<br />

una considerevole diffusione (65<br />

aziende certificate nel settore tessile,<br />

56 in quello delle vernici e ben 95 in<br />

quello della ricettività turistica, fra gli<br />

ultimi gruppi di prodotti arrivati e già<br />

primo per numero di adesioni), in altri<br />

settori il marchio è notevolmente<br />

meno apprezzato (su 23 gruppi di<br />

prodotti certificabili ve ne sono, infatti,<br />

ben 5 senza nemmeno un’azienda<br />

che abbia creduto nel marchio, fra<br />

i quali i frigoriferi, le lavatrici e i<br />

computer).<br />

Se si guarda solo alla diffusione<br />

della certificazione Ecolabel come<br />

criterio di valutazione, tuttavia, si rischia<br />

di perdere di vista altri aspetti<br />

di cruciale importanza e, probabilmente,<br />

anche di maggiore interesse<br />

per le stesse aziende, quali, ad esempio,<br />

i benefici e i vantaggi che l’adesione<br />

allo schema è in grado di produrre<br />

sotto il profilo competitivo.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

37<br />

21<br />

SPECIALE<br />

L’Ecolabel e i consumatori europei<br />

6<br />

17<br />

6<br />

16<br />

BE SE IT<br />

4<br />

Paese<br />

In vista dell’avvio di un nuovo<br />

processo di revisione del regolamento<br />

Ecolabel attualmente in vigore<br />

(che dovrà completarsi entro l’anno<br />

2008), la Commissione europea ha<br />

incaricato un consorzio di centri di<br />

ricerca e consulenti internazionali di<br />

realizzare lo studio EVER, acronimo<br />

di Evaluation of EMAS and Ecolabel<br />

for their Revision, che ha fra i propri<br />

obiettivi una valutazione approfondita<br />

della capacità del marchio ecologico<br />

europeo di contribuire alla competitività<br />

delle aziende che lo adottano.<br />

Lo studio ha fornito interessanti evidenze<br />

empiriche, basate su un’estesa<br />

indagine sulle aziende e sugli<br />

stakeholder (oltre 100) interessati<br />

all’applicazione di questo schema nel<br />

contesto dell’Ue.<br />

Prime indicazioni<br />

Una prima indicazione indiretta<br />

della forza competitiva dell’Ecolabel<br />

emerge dallo studio con riferimento<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

15<br />

3<br />

10<br />

AT FR NL<br />

1<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

5<br />

1<br />

Grafico 1<br />

Riconoscimento<br />

Conoscenza<br />

all’importanza attribuita dai responsabili<br />

marketing a questa certificazione,<br />

in quanto strategica per cogliere<br />

le opportunità di mercato. I risultati<br />

dell’indagine dimostrano che gli<br />

obiettivi di natura competitiva sono<br />

effettivamente all’origine della scelta<br />

di adottare il marchio:<br />

l l’ottenimento della leadership nel<br />

mercato;<br />

l la risposta a un nuovo tipo di domanda<br />

da parte dei consumatori;<br />

l il miglioramento dell’immagine<br />

aziendale.<br />

È interessante notare come uno<br />

dei principali obiettivi competitivi sia<br />

legato al mercato degli acquisti pubblici;<br />

ben il 53% dei soggetti intervistati,<br />

infatti, ha risposto di voler ottenere<br />

un miglior accesso ai bandi<br />

d’acquisto delle pubbliche amministrazioni<br />

relativi al cosiddetto GPP -<br />

green public procurement. Si vedrà,<br />

tuttavia, come questa aspettativa risulti,<br />

a oggi, largamente disattesa.<br />

Un altro modo per valutare indi-<br />

15


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

rettamente l’efficacia competitiva<br />

dell’Ecolabel consiste nel misurare i<br />

riscontri in termini di risposta del<br />

mercato. Da questo punto di vista,<br />

precedenti indagini hanno messo in<br />

luce che l’Ecolabel può fare affidamento<br />

su una sensibilità e una disponibilità<br />

ad acquistare sempre crescenti,<br />

soprattutto in alcuni Paesi. In Italia,<br />

ad esempio, un’indagine del 2003<br />

evidenziò come una larga maggioranza<br />

dei consumatori, una volta informata<br />

precisamente sull’Ecolabel e<br />

sulle garanzie da esso fornite, fosse<br />

disposta a considerare la certificazione<br />

una variabile importante nella<br />

scelta d’acquisto (76%) o addirittura<br />

a preferire sempre, laddove possibile,<br />

prodotti con il marchio europeo<br />

(65%). Il problema principale per le<br />

aziende che intendono utilizzare<br />

l’Ecolabel come strumento di marketing<br />

risiede, dunque, soprattutto nel<br />

fatto che i consumatori non hanno<br />

familiarità con il simbolo che lo raffigura<br />

e, quand’anche lo riconoscano,<br />

non sono pienamente a conoscenza<br />

del suo significato. Come dimostra il<br />

grafico 1, solo in Danimarca la consapevolezza<br />

dei consumatori circa<br />

l’Ecolabel è elevata, mentre in tutti<br />

gli altri Paesi dell’Ue compresi nell’indagine<br />

le percentuali offrono un<br />

quadro decisamente meno positivo.<br />

Queste indicazioni, peraltro, vengono<br />

confermate dai dati relativi alle quote<br />

di mercato occupate dai prodotti<br />

Ecolabel nei segmenti in cui sono<br />

presenti. Anche in questo caso, alle<br />

rilevanti eccezioni di alcuni settori<br />

(quali ad esempio le vernici in Svezia<br />

con una quota pari al 15% o la carta<br />

tissue in Italia con percentuali anche<br />

superiori) fa da contraltare una situazione<br />

generalizzata del mercato europeo<br />

in cui, nel migliore dei casi, si<br />

raggiunge una quota di prodotti etichettati<br />

pari all’1,3%.<br />

I vantaggi maggiormente percepiti<br />

Se le valutazioni di tipo indiretto<br />

mettono in evidenza le poche luci e<br />

molte ombre dell’efficacia competitiva<br />

dell’Ecolabel, una verifica più di-<br />

16<br />

SPECIALE<br />

retta è in grado di produrre indicazioni<br />

molto più positive. Lo studio<br />

EVER ha indagato i riscontri ottenuti<br />

dalle aziende certificate sul piano<br />

competitivo, identificando le principali<br />

categorie di benefici riportate<br />

nel grafico 2.<br />

Il vantaggio maggiormente<br />

percepito dalle aziende dotate di<br />

prodotti con l’Ecolabel è costituito<br />

da benefici di natura immateriale,<br />

ma considerati essenziali per<br />

garantire una buona prestazione<br />

competitiva; si tratta di un miglioramento<br />

dell’immagine, che aiuta<br />

il posizionamento dell’azienda<br />

come leader di mercato. A questo<br />

proposito, è emblematico che ben<br />

il 95% delle aziende certificate<br />

utilizzi l’Ecolabel all’interno di<br />

campagne pubblicitarie o altre<br />

azioni di marketing e ritenga soddisfacente<br />

l’esito di queste azioni,<br />

valutando positivamente l’efficacia<br />

del marchio. Va, inoltre, registrato<br />

come una larga maggioranza<br />

delle aziende intervistate riscontri,<br />

dopo l’adozione dell’Ecolabel,<br />

un netto miglioramento dei<br />

flussi di comunicazione e relazionali<br />

con i clienti intermedi<br />

(74%) e con i consumatori finali<br />

(66%).<br />

Fra i vantaggi competitivi evidenziati<br />

dallo studio EVER, un<br />

ruolo centrale occupano anche i<br />

benefici legati al miglioramento<br />

indotto dalla partecipazione allo<br />

schema sulle performance ambientali.<br />

Attraverso una maggiore<br />

efficienza e produttività delle risorse<br />

ambientali, infatti, poco meno<br />

della metà delle aziende con<br />

l’Ecolabel ha conseguito risparmi<br />

significativi nei costi di produzione.<br />

Questo risultato è stato ottenuto<br />

grazie a un’ottimizzazione:<br />

l della gestione delle emissioni<br />

in atmosfera (50%);<br />

l del ciclo idrico (consumi e scarichi,<br />

47%);<br />

l della gestione e recupero degli<br />

scarti (45%).<br />

Come è evidente dal grafico 2,<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

inoltre, margini di efficienza sono<br />

stati ricavati dalle aziende anche<br />

grazie a una più accorta selezione<br />

delle materie prime.<br />

Uno dei vantaggi competitivi<br />

più interessanti, segnalati dallo<br />

studio EVER, è relativo al riscontro<br />

dell’Ecolabel sul mercato (che<br />

si colloca al quarto posto nel grafico<br />

2). Lo studio EVER evidenzia<br />

come, anche in questo ambito, vi<br />

sia un effettivo aumento di competitività<br />

ottenuto dalle aziende<br />

certificate; nel 57% dei casi, infatti,<br />

si sono riscontrati incrementi<br />

nella quota di mercato e/o l’acquisizione<br />

di nuovi clienti in seguito<br />

all’adozione dell’Ecolabel. Il dato<br />

risulta, peraltro, sottostimato in<br />

ragione del fatto che molte aziende<br />

si sono certificate di recente e<br />

non hanno potuto apprezzare sufficientemente<br />

i cambiamenti nelle<br />

vendite e nelle quote di mercato.<br />

Va, comunque, sottolineato che lo<br />

studio non ha rilevato un solo caso<br />

in cui l’azienda certificata Ecolabel<br />

abbia perso competitività<br />

dopo la certificazione. L’analisi<br />

ha, inoltre, tentato di misurare<br />

l’aumento percentuale nel fatturato<br />

indotto dall’Ecolabel; sul punto,<br />

sebbene molte aziende certificate<br />

non abbiano saputo isolare e<br />

quantificare il contributo specifico<br />

del marchio sull’andamento del<br />

fatturato, il dato riscontrato dallo<br />

studio è decisamente confortante,<br />

visto che, in media (considerando<br />

solo le aziende che hanno saputo<br />

rispondere), l’Ecolabel genera un<br />

aumento del fatturato del 3-5% in<br />

un anno, con punte massime che<br />

raggiungono il 30-35%.<br />

Può, infine, apparire sorprendente<br />

che le aziende dotate dell’Ecolabel<br />

individuino nei miglioramenti<br />

di aspetti gestionali e<br />

organizzativi un considerevole<br />

beneficio competitivo legato all’acquisizione<br />

del marchio, superiore<br />

ad esempio agli effetti sulla<br />

soddisfazione del cliente. Ciò, tuttavia,<br />

è spiegato dall’utilità che<br />

può essere generata da molte delle<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


modifiche nell’assetto gestionale<br />

dell’azienda richieste dai criteri<br />

Ecolabel. Si pensi, ad esempio, alla<br />

capacità delle aziende certificate<br />

di rispondere con anticipo all’evoluzione<br />

normativa riguardante<br />

le caratteristiche ambientali dei<br />

prodotti. Non è causale che ben<br />

l’84% delle aziende intervistate<br />

nel progetto EVER abbia dichiarato<br />

che l’Ecolabel possa essere<br />

valorizzato come base per la conformità<br />

con requisiti delle direttive<br />

CE cosiddette “nuovo approccio”<br />

o con altre normative<br />

nazionali. La direttiva 2005/32/<br />

CE [1] (detta EuP - energy using<br />

products o direttiva “EcoDesign”),<br />

ad esempio, ha istituito un<br />

quadro per l’elaborazione di specifiche<br />

per la progettazione eco-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

SPECIALE<br />

Benefici competitivi dell’Ecolabel europeo<br />

Riconoscimento come leader dai concorrenti e dal mercato<br />

Miglioramento generale nella gestione delle performance ambientali<br />

Selezione più efficiente delle materie prime<br />

Acquisizione di nuovi clienti o incremento quote di mercato<br />

Miglioramenti interni sul piano gestionale e organizzativo<br />

Più efficiente gestione dei materiali di scarto<br />

Aumento della soddisfazione dei clienti già acquisiti<br />

Aumento dell’interesse e della curiosità da parte di potenziali clienti<br />

Capacità di rispondere alla richiesta di uno o più grandi clienti<br />

Capacità di stare al passo dei concorrenti più agguerriti sul piano della<br />

competitività ambientale<br />

2,9<br />

compatibile di prodotti che consumano<br />

energia. In pratica, questo<br />

provvedimento impone ai fabbricanti<br />

di prodotti “energy-using”<br />

di integrare gli aspetti ambientali<br />

nella progettazione del prodotto,<br />

al fine di migliorarne le prestazioni<br />

ambientali nel corso del suo<br />

intero ciclo di vita. È la stessa<br />

direttiva EuP a prevedere che,<br />

qualora un prodotto abbia ottenuto<br />

l’Ecolabel europeo, possa godere<br />

di una presunzione di conformità<br />

anche nei confronti delle misure<br />

attuative da essa previste.<br />

Criticità<br />

Lo studio EVER ha analizzato anche<br />

le difficoltà incontrate nell’utilizzo<br />

dell’Ecolabel come strumento<br />

competitivo. Per la grandissima parte<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

Min: 0 - Max: 5<br />

Grafico 2<br />

3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8<br />

delle aziende intervistate, l’ostacolo<br />

più significativo è sicuramente rappresentato<br />

dalla mancanza di sensibilizzazione<br />

e consapevolezza da<br />

parte di molti degli “interlocutori”<br />

dell’azienda dotate del marchio, che<br />

dovrebbero essere in grado di premiarlo<br />

sul mercato. Secondo la percezione<br />

delle aziende (confermate<br />

dai precedenti dati relativi ai consumatori<br />

europei), l’Ecolabel è ancora<br />

troppo poco conosciuto all’interno<br />

dell’Unione, in primo luogo da parte<br />

dei consumatori finali, ma anche dalle<br />

istituzioni, dalle altre possibili<br />

aziende clienti e dai distributori.<br />

Questa barriera è senz’altro colmabile<br />

con un’intensa azione informativa<br />

e di sensibilizzazione nei confronti<br />

del pubblico, che tuttavia, a oggi, non<br />

è mai stata attuata nei Paesi membri<br />

[1] «Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all’istituzione di un quadro per<br />

l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della<br />

direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» (in G.U.C.E. L<br />

del 22 luglio 2005, n. 191).<br />

17


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

dell’UE In particolare, la principale<br />

misura consigliata dal 90% delle<br />

aziende certificate per aumentare<br />

l’efficacia dell’Ecolabel nell’ambito<br />

della prossima revisione del regolamento<br />

europeo è incentrata sulla promozione<br />

e il marketing del logo Ecolabel.<br />

Gli intervistati richiedono, in<br />

particolare alle istituzioni pubbliche,<br />

azioni mirate ad aumentare la conoscenza<br />

del marchio e, conseguentemente,<br />

la domanda di prodotti e servizi<br />

etichettati.<br />

Secondo quanto emerge dallo<br />

studio EVER, inoltre, un secondo<br />

problema competitivo risiede nella<br />

reale “forza d’impatto” del<br />

marchio che molte volte, pur essendo<br />

riconosciuto, non viene premiato<br />

dai comportamenti e dalle<br />

scelte d’acquisto. Questo problema<br />

viene riscontrato, soprattutto,<br />

con riferimento al settore pubblico;<br />

a fronte delle altissime aspettative<br />

sul green procurement sotto<br />

18<br />

SPECIALE<br />

il profilo motivazionale, le aziende<br />

Ecolabel, infatti, hanno constatato<br />

che, alla prova dei fatti, la<br />

pubblica amministrazione non è<br />

ancora in grado di attuare realmente<br />

le politiche di “acquisti<br />

verdi”, che potrebbero influenzare<br />

notevolmente i produttori di molti<br />

settori merceologici. Le aziende<br />

certificate, in particolare, sono<br />

molto sensibili alla necessità di<br />

indurre un maggior uso di criteri<br />

“verdi” all’interno delle graduatorie<br />

per gli appalti pubblici (67%<br />

degli intervistati), garantendo il<br />

riconoscimento dell’Ecolabel quale<br />

elemento dirimente nelle gare<br />

di appalto degli enti pubblici.<br />

Un’ultima misura richiesta dagli<br />

intervistati, in grado di rendere i<br />

prodotti Ecolabel più competitivi<br />

anche in termini di prezzo, si riferisce<br />

alla possibilità di adottare<br />

incentivi fiscali (tassazione diret-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

ta più favorevole, riduzione dell’IVA<br />

sui prodotti etichettati) da<br />

indirizzare alle aziende certificate,<br />

in modo da permettere loro di produrre<br />

a costi minori. Il suggerimento<br />

emerge dallo studio EVER<br />

in ben il 76% delle interviste.<br />

Conclusioni<br />

Nell’avviare ufficialmente i lavori<br />

preparatori per la stesura del nuovo<br />

regolamento Ecolabel, la Commissione<br />

europea ha recepito soprattutto<br />

le indicazioni e le raccomandazioni<br />

emergenti dallo studio EVER<br />

focalizzate maggiormente su misure<br />

di potenziamento dei benefici acquisibili<br />

da parte delle imprese certificate,<br />

dimostrando di comprendere<br />

appieno che gli aspetti competitivi<br />

costituiscono un perno fondamentale<br />

per il rilancio e il rafforzamento<br />

di questo schema volontario sul<br />

mercato europeo. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


SPECIALE<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

Le serie di norme internazionali di riferimento sono le ISO 14025 e 14040<br />

Dichiarazione ambientale di prodotto:<br />

la sostenibilità in chiave competitiva<br />

diAdrianaDelBorghi,FabioIraldo,GianLucaBaldoeMaurizioFieschi,<br />

CE.Si.S.P.CentroperloSviluppodellaSostenibilitàdeiProdotti<br />

Ladichiarazioneambientale<br />

diprodottoèundocumento<br />

sinteticochedisegnaunsemplice<br />

“profilo”delleprestazioni<br />

ambientalidiun<br />

prodotto/servizioechepermette<br />

dicomunicareinformazioni<br />

oggettive,confrontabili<br />

ecredibilialriguardo,senza<br />

esprimerecriteridivalutazione,<br />

preferibilitàolivelliminimi<br />

darispettare.Alcontrario,<br />

l’obiettivosarebbequello<br />

dimettereilclienteingrado<br />

dicompiereunascelta<br />

consapevoleecorrettamente<br />

informataall’attod’acquisto.<br />

Nonacaso,lostrumento<br />

siallineaperfettamente<br />

aquantoindicato,direcente,<br />

dallaCommissioneeuropea,<br />

checaldeggiastrumenti<br />

innovativiingradodipotenziare<br />

lecapacitàdeiproduttori<br />

edeiconsumatoridioperare<br />

scelte“sostenibili”<br />

ediinfluenzarsi<br />

vicendevolmente,considerando,<br />

aquestoscopo,particolarmente<br />

efficaciglistrumenti<br />

cheamplificanolepossibilità<br />

dicomunicazione,<br />

disegnalazionealmercato<br />

edicooperazione,inmodo<br />

dacreareopportunità<br />

periproduttorieiconsumatori.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Con la definizione di una strategia<br />

in tema di “Sustainable<br />

Production and Consumption”<br />

(SPC), la Commissione europea ha<br />

rafforzato e perfezionato le proprie<br />

linee di azione nell’area delle politiche<br />

ambientali mirate a prevenire,<br />

gestire e migliorare gli impatti del<br />

ciclo di vita dei prodotti e dei servizi.<br />

Anche in Italia, con un’iniziativa di<br />

pubblico confronto promossa dal Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>, si è recentemente<br />

aperta la fase di sviluppo e di<br />

lancio di una strategia nazionale coerente<br />

con le prime indicazioni comunitarie<br />

in materia di produzione e<br />

consumo “sostenibili”. In questa prospettiva,<br />

può essere utile mettere a<br />

fuoco i principi che devono guidare<br />

la progettazione di queste strategie e<br />

valutare la disponibilità di strumenti<br />

che ne supportino l’attuazione.<br />

Il nuovo approccio SPC proposto<br />

dalla Commissione europea, che ne<br />

ha fatto una priorità per il quinquennio<br />

2007-2013, è maturato da<br />

un’evoluzione dell’approccio delle<br />

cosiddette “politiche integrate di<br />

prodotto” (IPP), guidata dalla consapevolezza<br />

che:<br />

l la connessione tra modelli di consumo<br />

e modalità di produzione sia un<br />

passaggio nodale per l’efficacia delle<br />

politiche ambientali; soltanto se le<br />

scelte dei consumatori e le tendenze<br />

dei mercati riescono a incidere sulle<br />

decisioni del sistema produttivo è<br />

possibile ottenere miglioramenti sensibili<br />

in questo ambito;<br />

l le politiche orientate a perseguire<br />

obiettivi di trend di consumo e produzione<br />

più sostenibili devono, pertanto,<br />

focalizzarsi su (e promuovere)<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

la interazione fra produttori e consumatori,<br />

in modo da favorire le dinamiche<br />

di mutua influenza e di condizionamento<br />

reciproco in prospettiva<br />

ambientale;<br />

l la domanda sui mercati va stimolata<br />

nella direzione della “sostenibilità”<br />

a tutto campo, piuttosto che soltanto<br />

verso una sensibilità ambientale,<br />

recependo e valorizzando la crescente<br />

tendenza della collettività a<br />

considerare in modo integrato e inscindibile<br />

i diversi aspetti in cui essa<br />

si declina: l’impatto sull’ambiente, la<br />

sicurezza per i consumatori, l’etica<br />

delle produzioni, ecc.;<br />

l l’attuazione di politiche per lo sviluppo<br />

sostenibile deve essere, a propria<br />

volta, “sostenibile”, ovvero deve<br />

essere in grado di mobilitare le risorse<br />

economiche necessarie a sostenere<br />

la fase applicativa; queste risorse non<br />

possono più essere soltanto pubbliche,<br />

occorre stimolare e mobilitare la<br />

volontà di investimento da parte delle<br />

imprese sulla base di opportunità<br />

da cogliere;<br />

l l’obiettivo di trasformare l’ambiente<br />

da “vincolo” a “opportunità” è<br />

destinato a rimanere un approccio<br />

puramente concettuale (e utopistico)<br />

se non si riesce a dimostrare che migliori<br />

prestazioni ambientali producono<br />

realmente un contestuale miglioramento<br />

nelle performance economiche<br />

e competitive.<br />

Le linee di azione comunitarie in<br />

ambito SPC, pertanto, si affidano a<br />

strumenti innovativi che siano in grado<br />

di potenziare le capacità dei produttori<br />

e dei consumatori (o dei mercati,<br />

in senso più esteso) di operare<br />

scelte “sostenibili” e di influenzarsi<br />

19


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

Calcestruzzo<br />

20<br />

SPECIALE<br />

DichiarazionidiprodottoregistratenelsistemaEPD<br />

dalleaziendeitaliane<br />

Prodotti/Servizi<br />

Cementotipo:cementoPortland,allapozzolana,alcalcare,cementopozzolanico,“cementomedio”<br />

Cuffiacambioefrenoamano­settoreautomotive<br />

Cuscinettiasfera<br />

Filatodivetroalcalinoresistente(AR)ausorinforzo<br />

Granulatoplasticobiodegradabile<br />

Interruttoridibassatensione<br />

iSMP­mediagateway<br />

Lastreinpolistireneespanso<br />

LattefrescopastorizzatodialtaqualitàconfezionatoinbottigliadiPET<br />

Macchinaperilconfezionamentodibevandeelatteincontenitorimultilayer<br />

Mattoniinargillaperedilizia<br />

NododitransitoTDMiMSS4030<br />

Pannellitruciolatigrezzienobilitati<br />

Pelletsinfilatodivetroemacinatoefilativegetali,ausorinforzo<br />

Pigmentiindispersioneconcentrata<br />

Produzionedielettricitàdall’impiantoeolico<br />

Produzionedielettricitàdall’impiantogeotermico<br />

ProduzionedielettricitàtramitecombustionediCDR(combustibilederivatodarifiuto)<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TABELLA1<br />

Raccolta,conferimentoesmaltimentodirifiutisolidiurbanierifiutispecialiassimilabiliagliurbaniindiscarica<br />

Raccolta,conferimento,selezioneRSUecompostaggiodellafrazioneumidadeirifiuti<br />

Serviziodilogisticadistributivadipastinellaristorazionecollettiva<br />

Serviziodizincaturaacaldo<br />

Tappodisugheronaturalemonopezzo<br />

Tappodisugheropervinispumantiefrizzanti(tappitecniciodisugherocomposto)<br />

Trasformatoridipotenza<br />

Trasformatoripergrandedistribuzione<br />

Vasodafioristampatoainiezione<br />

Vinofrizzanterosso(Lambrusco)imbottigliato<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


vicendevolmente. Nella prospettiva<br />

SPC vengono, infatti, considerati<br />

particolarmente efficaci gli strumenti<br />

che, amplificando le possibilità di comunicazione,<br />

di segnalazione al mercato<br />

e di cooperazione, creano opportunità<br />

sia per i produttori che per i<br />

consumatori; in particolare alcuni<br />

strumenti, cosiddetti “market-oriented”,<br />

ben si prestano a essere utilizzati<br />

e valorizzati nella prospettiva<br />

SPC, anche in previsione della definizione<br />

di una strategia nazionale.<br />

L’attenzione delle imprese e di alcuni<br />

mercati di sbocco, ad esempio,<br />

si è concentrata in questi ultimi anni<br />

su diverse tipologie di certificazioni<br />

volontarie, che sono in grado di coniugare<br />

efficacemente la possibilità<br />

di far interagire i produttori con i propri<br />

clienti, informando meglio e rendendo<br />

consapevoli le preferenze di<br />

acquisto, e la capacità di attribuire<br />

vantaggi economici e competitivi.<br />

La dichiarazione ambientale<br />

diprodotto(EPD)<br />

Fra i diversi schemi disponibili - e<br />

oggi più consolidati in Italia (certificazioni<br />

di sistema EMAS e ISO,<br />

Ecolabel europeo) - meritano particolare<br />

attenzione i cosiddetti “label<br />

del tipo III dell’ISO”, nel cui ambito<br />

si è sviluppato un sistema internazionale<br />

che interessa un numero crescente<br />

di Paesi e di imprese.<br />

Il sistema internazionale, basato<br />

sulle norme ISO (14025 e serie<br />

14040), offre la possibilità a organizzazioni<br />

di qualunque settore di predisporre,<br />

far convalidare e utilizzare<br />

una “dichiarazione ambientale di<br />

prodotto” (environmental product declaration<br />

- EPD) come efficace strumento<br />

di valutazione e comunicazione<br />

delle prestazioni ambientali di un<br />

prodotto o di un servizio secondo un<br />

approccio che tenga conto di tutto il<br />

ciclo di vita.<br />

L’EPD è un documento sintetico<br />

che disegna un semplice “profilo”<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

SPECIALE<br />

delle prestazioni ambientali di un<br />

prodotto/servizio e che permette di<br />

comunicare dati e informazioni oggettive,<br />

confrontabili e credibili al riguardo.<br />

È importante sottolineare che<br />

i contenuti di una EPD hanno carattere<br />

esclusivamente informativo, non<br />

riportando, infatti, criteri di valutazione,<br />

preferibilità o livelli minimi<br />

che il prodotto o servizio debba rispettare,<br />

ma, semmai, l’obiettivo di<br />

mettere il cliente, destinatario del documento,<br />

in grado di compiere una<br />

scelta consapevole e correttamente<br />

informata all’atto d’acquisto.<br />

Il sistema di convalida delle EPD,<br />

originariamente sviluppato in un Paese<br />

membro (Svezia), è oggi il più<br />

diffuso sul territorio dell’Unione europea<br />

e si è candidato ad assumere<br />

un ruolo decisivo nel promuovere<br />

un’armonizzazione a livello internazionale.<br />

Istituito nel 1997 grazie anche<br />

all’impulso di alcuni settori industriali,<br />

il programma è infatti una delle<br />

iniziative di maggior successo nel<br />

panorama internazionale delle dichiarazioni<br />

ambientali di tipo III, annoverando<br />

prodotti dotati di EPD<br />

certificate in diversi Paesi europei<br />

(Italia e Svezia soprattutto, poi Belgio,<br />

Polonia, Repubblica Ceca, Russia<br />

e Lituania) ed extraeuropei (Giappone,<br />

Corea del Sud).<br />

Un’organizzazione operante in<br />

qualunque settore e localizzata in ciascuna<br />

parte del mondo, che intenda<br />

sviluppare e utilizzare sul mercato<br />

un’EPD, deve, innanzitutto, applicare<br />

alcune “regole” fissate dalle norme<br />

ISO di riferimento e dalle prescrizioni<br />

aggiuntive del sistema internazionale<br />

per la conduzione di un’analisi<br />

del ciclo di vita del proprio prodotto<br />

o servizio, incluse le cosiddette<br />

PCR - “product category rules”<br />

(che, qualora non esistano già, vengono<br />

proposte dalla stessa organizzazione<br />

e sottoposte a un rigoroso processo<br />

di approvazione attraverso<br />

[1] Società mista posseduta dallo Stato, da società private e autorità locali svedesi.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

consultazione pubblica). Gli indicatori<br />

di performance ambientale che<br />

risultano dalla LCA devono poi essere<br />

sintetizzati nella vera e propria<br />

EPD, secondo uno schema espositivo<br />

che prevede informazioni quali:<br />

l il consumo di energia (rinnovabile<br />

e non);<br />

l la produzione di rifiuti;<br />

l l’impatto sulle principali problematiche<br />

ambientali di tipo globale e<br />

regionale (effetto serra, assottigliamento<br />

della fascia d’ozono, acidificazione,<br />

ecc.);<br />

l la corretta utilizzazione del prodotto<br />

al fine di limitarne gli impatti;<br />

l i suggerimenti per un corretto riutilizzo;<br />

l il recupero o il riciclaggio del prodotto<br />

o di sue componenti;<br />

l ecc.<br />

L’organizzazione deve, infine,<br />

sottoporre la propria EPD, nonché i<br />

processi aziendali che ne consentono<br />

e garantiscono la credibilità e il rigore<br />

metodologico, l’efficacia comunicativa<br />

e il continuo aggiornamento, a<br />

un verificatore opportunamente accreditato,<br />

che, in Italia, si identifica<br />

con alcuni fra i più noti enti che operano<br />

anche negli ambiti della certificazione<br />

dei sistemi qualità e dei sistemi<br />

di gestione ambientale.<br />

Una volta ottenuta la convalida e<br />

la registrazione dell’EPD, l’organizzazione<br />

può utilizzare questo “profilo”<br />

delle prestazioni come strumento<br />

di comunicazione e marketing, accompagnandolo<br />

al prodotto/servizio<br />

di cui si vogliono valorizzare i vantaggi<br />

ambientali, ad esempio in<br />

un’ottica di pubblicità comparativa<br />

con i principali concorrenti.<br />

Ilcontributoitaliano<br />

Il sistema EPD, attualmente, è<br />

governato da un “organismo competente”,<br />

originariamente incaricato<br />

dal governo svedese di gestire il<br />

programma, lo swedish environmental<br />

management council - SEMC [1] ,<br />

21


22<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

TABELLA2<br />

Principalicaratteristicheenovitàdelsistemainternazionale<br />

Scopo Elementicaratterizzantieapproccioprincipale<br />

Essereinconformitàconiprincipista­ •approccio all’individuazione dei dati per il LCA tipo “Book­keeping LCA<br />

bilitidallaISO14025sullamodularità approach”;usodidatistoriciedocumentati;<br />

ecomparabilità •metodidiallocazionebasatisul“polluter­pays­principle(PPP)”perl’attribuzionedeicarichitrasistemicollegati<br />

Semplificazionedellavoroperlosvi­ •PCRModuleInitiative(PMI)perl’organizzazionedellePCRinmodulisulla<br />

luppo di Product Category Rules basedellaclassificazioneinternazionale;<br />

(PCR)<br />

•nominadimoderatorinellosviluppodellaPCRchediriganoesupportino<br />

leattività;<br />

•possibilitàdipre­certificazionedelleEPD<br />

AssicurarelapartecipazioneinternazionalenellosviluppodellePCR<br />

il quale, in qualità di “program operator”,<br />

ha progressivamente aperto<br />

la partecipazione ai propri organi<br />

deliberanti di rappresentanti di altri<br />

Paesi. I principali compiti del<br />

SEMC sono quelli di:<br />

l sviluppare i requisiti dello schema;<br />

l definire i gruppi di prodotti;<br />

l sviluppare o approvare le PCR<br />

con cui condurre gli studi LCA e redigere<br />

le dichiarazioni;<br />

l coordinare tutti i soggetti coinvolti<br />

nell’attuazione del programma;<br />

l registrare le dichiarazioni;<br />

l promuovere il sistema con attività<br />

di informazione presso i destinatari<br />

potenziali.<br />

In seguito alla realizzazione del<br />

progetto italo-svedese LIFE Intend<br />

(2003-2006), sono state presentate al<br />

SEMC molte proposte per la revisione<br />

del sistema, volte a trasformarlo in<br />

uno schema adatto e dunque applicabile<br />

dai diversi Paesi membri della<br />

Ue. Va sottolineato come oggi la partecipazione<br />

italiana all’attuazione<br />

GestionedelGlobalPCRForumperlaconsultazioneapertaetrasparentedeglistakeholderinteressatiallaEPD<br />

Facilitarel’identificazioneelaraccoltadidatieinformazionisulciclodivi<br />

Approccioselettivonellasceltadeidatispecificiegenerici<br />

ta<br />

Allargare gli ambiti d’impiego della<br />

EPD<br />

IntroduzionedellaEPDdisettore<br />

Estendere la possibilità per le organizzazioni<br />

di gestire lo sviluppo di<br />

EPDinmodoeconomicamentesoste­ Introduzionedella“certificazionedelprocessodigestioneEPD”<br />

nibile<br />

dello schema sia significativa non solo<br />

in termini di aziende aderenti, ma<br />

anche quanto a PCR sviluppati da<br />

proponenti italiani e, attraverso il<br />

processo di open consultation previsto<br />

dal sistema EPD, approvati a livello<br />

internazionale.<br />

Le dichiarazioni di prodotto registrate<br />

nel sistema EPD dalle aziende<br />

italiane a oggi sono riportate in tabella<br />

1.<br />

Ilnuovo<br />

sistemainternazionale<br />

Il sistema internazionale, emergente<br />

dal processo di revisione aperto<br />

nell’anno 2007 e oggi in fase conclusiva,<br />

ha l’ambizione di offrire:<br />

l un programma completo per ogni<br />

organizzazione di ogni paese, interessata<br />

a sviluppare e comunicare delle<br />

EPD in accordo con la ISO 14025;<br />

l un supporto a programmi nazionali<br />

o settoriali per raggiungere la cooperazione<br />

e armonizzazione dei sistemi,<br />

aiutando così le organizzazioni<br />

nell’allargare le possibilità d’uti-<br />

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lizzo delle loro EPD sul mercato internazionale.<br />

Le principali caratteristiche e novità<br />

del sistema sono illustrate nella<br />

tabella 2.<br />

Gli elementi caratterizzanti del<br />

nuovo sistema internazionale contribuiranno<br />

in maniera decisiva a rendere<br />

l’EPD uno strumento di comunicazione<br />

scientificamente credibile<br />

e utilizzabile in maniera efficace da<br />

diverse categorie di stakeholder,<br />

molte delle quali beneficeranno della<br />

revisione:<br />

l le PMI, ad esempio, trarranno<br />

vantaggi dalla facilitazione nel reperimento<br />

dei dati, mentre le multinazionali<br />

potranno usufruire della certificazione<br />

del processo di gestione<br />

delle EPD;<br />

l le associazioni di categoria e i<br />

distretti industriali potranno valorizzare<br />

i propri prodotti attraverso<br />

l’introduzione della “EPD di settore”<br />

(una sorta di “profilo ambientale medio”<br />

del prodotto caratterizzante la<br />

produzione offerta dal settore o tipica<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


del contesto locale);<br />

l i fornitori di servizi e le multiutilities,<br />

spesso in grado di caricarsi dell’onere<br />

di recuperare flussi di scarto e<br />

di rifiuto o di recuperare energia, vedranno<br />

valorizzata la loro attività attraverso<br />

il “polluter-pays-principle<br />

(PPP)”;<br />

l gli altri organi del sistema, quali<br />

il gestore del programma, denominato<br />

International EPD Cooperation<br />

(IEC), l’organo tecnico, denominato<br />

international technical committee<br />

(ITC), gli enti di accreditamento e i<br />

verificatori indipendenti, svolgeranno<br />

il loro ruolo di attori a garanzia di<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

SPECIALE<br />

Schema del processo di sviluppo,<br />

convalida e registrazione delle EPD<br />

General Programme Instructions for an international<br />

EPD system - ISO 14025<br />

PCR<br />

Convalida<br />

PCR<br />

EPD EPD EPD<br />

PCR<br />

EPD<br />

Registrazione<br />

credibilità del sistema.<br />

Nella fase di transizione verso<br />

l’entrata a pieno regime del sistema<br />

internazionale è cruciale il ruolo<br />

dei centri di ricerca, delle università<br />

e delle altre expertise nel<br />

campo delle LCA e delle EPD,<br />

chiamate a contribuire in termini di<br />

elaborazione scientifica, di sviluppo<br />

di proposte, di supporto tecnico<br />

e di divulgazione.<br />

In seguito a uno specifico mandato<br />

da parte del SEMC, ad esempio,<br />

il CE.Si.S.P. (Centro per lo<br />

Sviluppo della Sostenibilità dei<br />

Prodotti) [2] sta approfondendo le<br />

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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

Programme Operator<br />

- International EPD<br />

Cooperation (IEC)<br />

Parti Interessate<br />

PCR moderator<br />

International<br />

Technical Committee<br />

(ITC)<br />

Organizzazioni<br />

Verificatori<br />

indipendenti<br />

Programme Operator<br />

Figura 1<br />

modalità con cui il sistema internazionale<br />

EPD potrebbe essere sviluppato<br />

in sinergia con gli scenari<br />

che il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> sta<br />

disegnando per la strategia italiana<br />

di sustainable production and consumption.<br />

Va sottolineato che il<br />

CE.Si.S.P. ha assunto il ruolo di<br />

auxiliary competent body in via<br />

transitoria, al fine di favorire il processo<br />

di consolidamento in Italia<br />

del sistema EPD e con l’obiettivo<br />

di contribuire alla creazione del relativo<br />

assetto gestionale definitivo<br />

che preveda anche il coinvolgimento<br />

delle istituzioni pubbliche. l<br />

[2] Il CE.Si.S.P. è un centro di ricerca inter-universitario, nato nel 2006 per iniziativa dell’Università di Genova (DICheP), della Scuola<br />

Superiore Sant’Anna di Pisa (Laboratorio M&I - management & innovation) e del Politecnico di Torino, al fine di promuovere<br />

l’approfondimento dei temi legati alla valutazione, alla gestione, all’innovazione e alla comunicazione degli aspetti ambientali e di<br />

sostenibilità propri del ciclo di vita di prodotti e servizi (http://www.cesisp.unige.it).<br />

PCR<br />

23


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

Lo studio condotto sull’Agenzia ha definito un possibile approccio metodologico<br />

Aspetti ambientali indiretti dell’EMAS:<br />

il caso del dipartimento ARPAT di Lucca<br />

diFabioIraldoeFrancescoTesta, ScuolaSuperioreSant’AnnadiPisa,LaboratorioInSAT<br />

Ildipartimentoprovinciale<br />

diLuccadell’ARPAToscana<br />

hadecisodiaderirealloschema<br />

comunitariodieco­gestione<br />

eaudit(EMAS),facendocosì<br />

registrareunprecedente<br />

assoluto,inquantoquestoente<br />

hacomefineprimolatutela<br />

ambientale.L’esperienza,oltre<br />

aintrodurreelementiaforte<br />

valenza innovativadalpuntodi<br />

vistametodologico(nell’ambito<br />

dellavalutazioneegestione<br />

dipeculiariaspettiambientali<br />

indiretti),imprimeunadecisa<br />

spinta,interminidicredibilità<br />

egaranzia,all’interosistema<br />

EMASitaliano.Èstato,infatti,<br />

possibilemettereapuntoun<br />

metodoche,partendodall’analisi<br />

degliaspettiambientaliindiretti,<br />

èarrivatoadefinireduediversi<br />

ambitiincuileattività<br />

dell’Agenzia­einparticolare<br />

deldipartimento­possonodar<br />

luogoainterazioniorelazioni<br />

consoggettiesterniedallequali<br />

possonoscaturireaspetti<br />

ambientalichesfuggono<br />

auncontrollogestionaletotale.<br />

Dasegnalare,inparticolare,<br />

l’importanzadell’attività<br />

dicontrollotecnico.<br />

24<br />

del dipartimento<br />

provinciale di Lucca dell’AR-<br />

L’adesione<br />

PA Toscana allo schema comunitario<br />

di eco-gestione e audit<br />

(EMAS) rappresenta un passo importante<br />

nello sviluppo degli strumenti<br />

volontari di politica ambientale<br />

nel panorama italiano. Con l’emanazione<br />

del nuovo regolamento EMAS<br />

n. 761/2001, molte pubbliche amministrazioni<br />

hanno lavorato per ottenere<br />

il riconoscimento comunitario implementando<br />

un sistema di gestione<br />

conforme ai requisiti dell’EMAS.<br />

Tuttavia, si è trattato essenzialmente<br />

di enti locali che hanno la responsabilità<br />

di gestire e governare il territorio<br />

di propria competenza quali Comuni,<br />

Province o Comunità montane<br />

e parchi. La registrazione di un’articolazione<br />

territoriale dell’ARPAT<br />

rappresenta un elemento di novità assoluta<br />

in quanto costituisce l’organismo<br />

tecnico per il supporto all’azione,<br />

rispettivamente, di Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e Regione Toscana e degli<br />

enti locali. Essendo un ente il cui<br />

fine primo è la tutela ambientale,<br />

l’applicazione di un sistema di gestione<br />

presenta un carattere di pervasività<br />

superiore rispetto a qualsiasi<br />

altra organizzazione, soprattutto se si<br />

considera la capacità di influenza, in<br />

ambito ambientale, dell’Agenzia sull’azione<br />

dell’ampia gamma di attori<br />

pubblici e privati con cui interagisce.<br />

Le agenzia regionali per la protezione<br />

ambientale (ARPA), inoltre,<br />

svolgono un ruolo cruciale all’interno<br />

della componente istituzionale<br />

dello stesso schema EMAS, fornendo<br />

il supporto tecnico all’APAT nelle<br />

istruttorie alle domande di registrazione<br />

inviate dalle singole organizza-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

zioni al comitato Ecolabel ed Eco-<br />

Audit. Il ruolo delle ARPA e, in particolare,<br />

dei dipartimenti provinciali,<br />

è quello di accertare la conformità<br />

alla legislazione ambientale delle organizzazioni<br />

richiedenti la registrazione<br />

EMAS, mediante verifiche documentali<br />

a cui, eventualmente, si<br />

aggiungono sopralluoghi presso queste<br />

organizzazioni. Il parere dell’Agenzia<br />

costituisce elemento determinante<br />

all’iscrizione dell’organizzazione<br />

nel registro comunitario.<br />

L’adesione del dipartimento di<br />

Lucca allo schema EMAS presenta,<br />

quindi, una forte innovatività sia dal<br />

punto di vista metodologico (nell’ambito<br />

della valutazione e gestione<br />

di peculiari aspetti ambientali indiretti)<br />

sia per la spinta, in termini di credibilità<br />

e garanzia, che questo risultato<br />

può imprimere all’intero sistema<br />

EMAS italiano.<br />

RelazioniARPAT-ambiente:<br />

aspettiindiretti<br />

La valutazione degli aspetti ambientali<br />

ha rappresentato, dal punto<br />

di vista metodologico, l’elemento più<br />

innovativo del percorso intrapreso<br />

per ottenere la registrazione EMAS.<br />

Per un’organizzazione come il dipartimento<br />

provinciale di ARPAT definire<br />

le relazioni e individuare gli impatti<br />

sull’ambiente non risulta essere<br />

semplice né immediato.<br />

La fase più complessa dell’intero<br />

percorso e, al tempo stesso, più stimolante<br />

per le ripercussioni potenziali<br />

sull’intera attività dell’agenzia è<br />

quella di identificare, valutare e definire<br />

le modalità di gestione degli<br />

aspetti ambientali indiretti, ovvero<br />

degli aspetti che possono essere solo<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


SPECIALE<br />

Struttura degli aspetti ambientali indiretti<br />

Interagisce<br />

Organizzazione Soggetto intermedio<br />

influenzati o controllati parzialmente<br />

sotto il profilo gestionale dalle attività<br />

e dall’esercizio del ruolo istituzionale<br />

dell’Agenzia.<br />

Il regolamento EMAS definisce<br />

l’aspetto ambientale indiretto come<br />

l’elemento dell’attività di un’organizzazione<br />

che interagisce con<br />

l’ambiente sul quale l’organizzazione<br />

stessa non ha un controllo gestionale<br />

totale. Caratteristica di questi aspetti<br />

è, quindi, la presenza di uno o più<br />

soggetti terzi, definiti soggetti intermedi,<br />

con i quali il dipartimento condivide<br />

il controllo gestionale sull’aspetto<br />

e che si frappongono tra<br />

l’aspetto indiretto e l’impatto ambientale<br />

che ne consegue (si veda la<br />

figura 1).<br />

Nel caso del dipartimento provinciale<br />

di ARPAT, la gamma di soggetti<br />

che, a vario titolo, interagiscono con<br />

l’Agenzia e che possono generare<br />

impatti ambientali è molto ampia,<br />

andando dalle attività industriali e di<br />

servizi oggetto dell’attività di controllo,<br />

agli enti di governo del territorio<br />

che si avvalgono delle conoscenze<br />

tecniche (sia in ambito delle istruttorie<br />

per il rilascio di autorizzazioni<br />

che in fase di programmazione) fino<br />

ai destinatari della variegata attività<br />

di informazione ed educazione in<br />

campo ambientale.<br />

Metodologia applicativa<br />

Per l’identificazione degli aspetti<br />

ambientali indiretti si è proceduto<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Figura 1<br />

Influenza Agisce (Impatto)<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

inizialmente analizzando le singole<br />

macro-classi di aspetti ambientali indiretti<br />

indicate nell’Allegato VI al regolamento<br />

EMAS n. 761/2001 ed<br />

esplicitate nella raccomandazione<br />

CE 7 settembre 2001, n. 680; successivamente,<br />

sono stati distinti due diversi<br />

ambiti nei quali le attività dell’Agenzia<br />

- e in particolare del dipartimento<br />

- possono dar luogo a interazioni<br />

o relazioni con soggetti esterni<br />

e dalle quali possono scaturire aspetti<br />

ambientali che sfuggono a un controllo<br />

gestionale totale:<br />

l un primo ambito in cui ricondurre<br />

gli aspetti indiretti di primo livello o<br />

“gestionali”, legati e necessari al<br />

funzionamento del dipartimento stesso<br />

(ad esempio prestazioni e comportamento<br />

ambientale dei fornitori e<br />

appaltatori, approvvigionamento di<br />

prodotti e servizi ecc.);<br />

l un secondo ambito in cui comprendere<br />

gli aspetti indiretti di secondo<br />

livello o “decisionali”, legati, invece,<br />

alle attività di tipo “immateriale”<br />

che sono proprie dell’ente e inerenti,<br />

in senso lato, alle decisioni del<br />

dipartimento e, ancor più in generale,<br />

dell’Agenzia, per quanto attiene alla<br />

sfera delle politiche (ad esempio attività<br />

di controllo, attività di monitoraggio,<br />

supporto tecnico alle attività<br />

istruttorie ecc.).<br />

Nel primo ambito rientrano dunque<br />

gli aspetti ambientali indiretti legati<br />

alle attività necessarie per garantire<br />

il “funzionamento” dell’Agenzia<br />

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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

e delle sue articolazioni territoriali, al<br />

quale occorrono risorse umane e materiali;<br />

nel secondo ambito rientrano,<br />

invece, gli aspetti ambientali indiretti<br />

legati alle attività di tipo “immateriale”<br />

proprie dell’Ente, attinenti soprattutto<br />

alla sfera delle decisioni e delle<br />

politiche.<br />

Fin da una preliminare e orientativa<br />

analisi delle conseguenze sull’ambiente<br />

che possono indirettamente derivare<br />

dalle linee di indirizzo adottate<br />

nello svolgimento del proprio ruolo<br />

istituzionale, è emerso che l’ambito<br />

di attività più interessante e al tempo<br />

stesso impegnativo, al fine dell’identificazione<br />

degli aspetti ambientali indiretti,<br />

è relativo alle decisioni del dipartimento<br />

e, più in generale, dell’Agenzia<br />

in merito alla sfera delle<br />

politiche. In particolare, l’inclusione<br />

fra gli aspetti indiretti dell’Allegato<br />

VI al regolamento CE n. 761/2001 di<br />

un riferimento esplicito alle decisioni<br />

amministrative e di programmazione<br />

(comuni a molte tipologie di organizzazioni),<br />

assume un significato particolare<br />

se ricondotto ai soggetti pubblici.<br />

Queste attività rappresentano<br />

infatti un importante “servizio” offerto<br />

alla collettività. In questa ottica,<br />

EMAS si pone l’obiettivo di incentivare<br />

le amministrazioni a tutti i livelli<br />

affinché si impegnino ad esercitare le<br />

proprie funzioni di governance internalizzando<br />

le considerazioni ambientali<br />

nei processi decisionali, di programmazione<br />

e amministrativi.<br />

Da questo punto di vista, è, tuttavia,<br />

opportuno sottolineare come il<br />

nuovo regolamento EMAS non chieda<br />

ai soggetti pubblici di sottoporre a<br />

valutazione di efficienza o di efficacia<br />

le proprie politiche pubbliche in<br />

materia di ambiente, bensì, da un lato,<br />

di considerare le implicazioni e le<br />

conseguenze per l’ambiente delle<br />

scelte e delle decisioni pubbliche relative<br />

ai diversi ambiti delle politiche<br />

locali e, dall’altro, di tenere conto<br />

nella formulazione degli obiettivi di<br />

queste politiche (e nella conseguente<br />

pianificazione dell’azione) delle<br />

priorità fissate sia nell’ambito del po-<br />

25


26<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

licy making ambientale sia nello stesso<br />

processo di implementazione del<br />

sistema di gestione EMAS.<br />

Riguardo alle attività istituzionali<br />

del dipartimento, sono stati individuati<br />

4 macro ambiti principali:<br />

l attività di controllo tecnico sugli<br />

elementi di pressione (ad esempio,<br />

ispezioni);<br />

l attività di supporto alle funzioni di<br />

amministrazione attiva (supporto<br />

istruttorio nei procedimenti amministrativi);<br />

l attività di monitoraggio degli elementi<br />

naturali;<br />

l gestione rapporti con l’esterno (ad<br />

esempio attività di educazione ambientale).<br />

L’attività di controllo tecnico<br />

Un particolare cenno va riservato<br />

all’attività di controllo tecnico sia<br />

perché rappresenta l’attività cardine<br />

dell’Agenzia regionale e delle sue articolazioni<br />

territoriali sia per la capacità<br />

di azione sugli impatti ambientali<br />

dei soggetti su cui è esercitata.<br />

L’attività di controllo tecnico si<br />

SPECIALE<br />

Schema dell’interazione con l’ambiente<br />

dell’attività di controllo tecnico<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

compone di due sotto-attività:<br />

l il controllo;<br />

l l’ispezione.<br />

Entrambe le attività avvengono su<br />

elementi di pressione (macroaggregazioni<br />

di attività antropiche responsabili<br />

dell’origine delle principali<br />

pressioni esercitate sull’ambiente),<br />

determinandone, così, lo stato e gli<br />

impatti sulle singole matrici. I risultati<br />

di queste attività possono evidenziare<br />

la presenza o meno di determinate<br />

situazioni critiche in parti di territorio<br />

o relative a specifici elementi<br />

di pressione e aspetti ambientali a<br />

questi associati. Le informazioni raccolte<br />

possono migliorare la pianificazione<br />

dell’attività non solo del dipartimento<br />

stesso, ma anche degli enti<br />

preposti al governo del territorio.<br />

Essendo l’attività di controllo destinata<br />

a verificare che le interazioni<br />

con l’ambiente dei soggetti controllati<br />

siano conformi alla normativa ambientale<br />

a essi applicabile, l’approccio<br />

seguito nella fase di analisi di<br />

questo aspetto indiretto si fonda proprio<br />

sugli elementi di pressione su<br />

[1] Dopo l’identificazione e l’analisi di tutti gli aspetti ambientali, il regolamento EMAS stabilisce che un’organizzazione debba<br />

decidere, sulla base di criteri da essa definiti (generali, verificabili ad un controllo indipendente, riproducibili e pubblicamente<br />

disponibili), quali aspetti abbiano un impatto significativo e da lì muovere per stabilire i suoi obiettivi e target. (Allegato VI, punto 1).<br />

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Azienda<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

Figura 2<br />

Dipartimento<br />

Interazione Elemento di pressione<br />

(Cartiera, depuratore, impianti Dipartimento Ente titolare del controllo<br />

Verifica il<br />

rispetto della<br />

di trattamento rifiuti)<br />

legge<br />

Pianifica<br />

Scarichi,<br />

Fornendo informazioni<br />

Influenza<br />

emissioni, ecc. sull’attività di controllo<br />

Evitando il perpetrarsi<br />

di impatti o componenti<br />

non previsti dalla normativa<br />

ambientale<br />

cui è esercitata l’azione di controllo.<br />

Sono state, infatti, individuate otto<br />

categorie di elementi di pressione su<br />

cui l’Agenzia esercita il controllo<br />

tecnico:<br />

l insediamenti produttivi;<br />

l cave;<br />

l depuratori;<br />

l impianti di gestione rifiuti;<br />

l siti inquinati;<br />

l elettrodotti alta tensione;<br />

l impianti di radioemissione;<br />

l infrastrutture di mobilità.<br />

Per ogni categoria sono stati identificati,<br />

sia per l’attività di controllo<br />

sia per quella di ispezione, gli aspetti<br />

ambientali diretti a essi connessi, oggetto<br />

di verifica. Ad esempio, per i<br />

depuratori gli aspetti ambientali al<br />

centro delle attività di controllo tecnico<br />

sono la produzione di rifiuti, gli<br />

scarichi di acque reflue e le emissioni<br />

odorigene.<br />

Per tutti gli aspetti indiretti decisionali<br />

risultati come significativi [1] è<br />

stato attuato un sistema di indicatori<br />

di “prestazione ambientale” in grado<br />

di fornire la misura dell’attività svol-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

SPECIALE<br />

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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

Indicatoridiperformanceambientale<br />

perl’attivitàdicontrollotecnicosuimpiantididepurazione<br />

ta e un supporto informativo all’azione<br />

di pianificazione rendendola più<br />

efficace e capace di coniugare risorse<br />

scarse ed incisività nell’azione. Per<br />

l’azione di controllo tecnico, ad<br />

esempio, è stato elaborato un set di<br />

indicatori, specifici per ogni elemento<br />

di pressione, capaci di sistematizzare<br />

le evidenze dell’azioni di controllo<br />

creando una base informativa<br />

da cui leggere le criticità ambientali<br />

emerse, monitorare il loro andamento<br />

nel tempo e rispondere in maniera<br />

efficace alle stesse. La tabella 1 mostra,<br />

in via esemplificativa, gli indicatori<br />

individuati per l’attività di controllo<br />

sugli impianti di depurazione<br />

di acque reflue.<br />

Conclusioni<br />

In sede conclusiva, è opportuno<br />

porre attenzione sul rapporto che, necessariamente,<br />

deve esistere fra la di-<br />

Indicatore<br />

mensione complessa degli aspetti<br />

ambientali indiretti e quella territoriale<br />

del contesto locale in cui le organizzazioni<br />

EMAS e, in particolare, le<br />

strutture agenziali come il dipartimento<br />

ARPAT di Lucca, operano.<br />

In questo senso, si può dire che gli<br />

aspetti ambientali indiretti di un<br />

EMAS applicato da una pubblica<br />

amministrazione siano la manifestazione<br />

più chiara del legame reciproco<br />

con il territorio:<br />

l da un lato, gli aspetti indiretti sono<br />

l’espressione più alta del modo in cui<br />

un ente pubblico e, in particolare,<br />

un’Agenzia per la protezione ambientale,<br />

interagisce con il proprio<br />

territorio, ovvero influenzando,<br />

orientando, regolando e incentivando<br />

i comportamenti dei soggetti localizzati<br />

sullo stesso, al fine di migliorarne<br />

le prestazioni ambientali;<br />

l dall’altro lato, è solo grazie a dati<br />

TABELLA1<br />

Depuratoridirefluiurbaniineserciziodicuièstatoeffettuatoilcontrollo n.<br />

Depuratoridirefluiurbaniineserciziodicuièstatoeffettuatoilcontrolloespressoinabitantiequivalenti(AE)<br />

Unitàdi<br />

Misura<br />

Depuratoridirefluiurbaniineserciziodicuièstatoeffettuatoilcontrollo rispettoaltotaleinesercizio %<br />

Depuratoridirefluiurbaniineserciziodicuièstatoeffettuatoilcontrollo degliscarichirispettoaltotalesoggettoacontrolloexD.Lgs.n.152/2006<br />

Potenzialitàdeidepuratoridirefluiurbaniineserciziodicuièstatoeffettuatoilcontrollorispettoal<br />

totaleinesercizio<br />

Potenzialitàdeidepuratoridirefluiurbaniineserciziodicuièstatoeffettuatoilcontrollodegliscarichi<br />

rispettoaltotalesoggettoacontrolloexD.Lgs.n.152/2006<br />

Controllieffettuaticoncampionamentoeditipo“amministrativo”suddivisoperaspettoambientale<br />

(rifiuti,scarichiidrici)<br />

Violazioniriscontratedistinteperaspettoambientale(rifiuti,scarichiidrici,odori) n.<br />

Violazioni riscontrate distinte per tipologia (violazioni per superamento di limiti o mancato rispetto<br />

delleprescrizioniautorizzative)<br />

Violazioni/controllieffettuati %<br />

e indicatori territoriali che le pubbliche<br />

amministrazioni riescono a giudicare<br />

correttamente la significatività<br />

dei propri aspetti indiretti e a concentrarsi<br />

sulle attività e sui soggetti intermedi<br />

cruciali per il miglioramento<br />

dell’ambiente locale.<br />

La principale indicazione emergente<br />

dall’esperienza del dipartimento<br />

ARPAT di Lucca, quindi,<br />

potrebbe essere efficacemente sintetizzata<br />

nella considerazione che<br />

soltanto attraverso un’opportuna ed<br />

efficace gestione, il monitoraggio,<br />

la periodica rivalutazione e il miglioramento<br />

nel tempo degli aspetti<br />

ambientali indiretti è possibile applicare<br />

EMAS nel rispetto dei principi<br />

che hanno ispirato e guidano<br />

l’attuazione di questo fondamentale<br />

strumento volontario delle politiche<br />

ambientali dell’Ue. l<br />

RingraziamentiaBiancaPatriziaAndreinieMarcoPellegrinidell’ARPATperilcontributooffertoall’elaborazionedeicontenutidiquestoarticolo.<br />

AE<br />

%<br />

%<br />

%<br />

n.<br />

n.<br />

27


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

Per ora solo due APO (Pordenone e Ravenna) hanno conseguito il primo traguardo<br />

EMAS negli ambiti produttivi omogenei:<br />

è attestazione o registrazione?<br />

diDanielePernigotti, docentedi<strong>Ambiente</strong>edeconomiad’impresa,UniversitàCa’Foscari,Veneziae<br />

EnricoMeggiolaro,autoredellatesidiLaureainScienzeAmbientali<br />

Gli“AmbitiProduttivi<br />

Omogenei”(APO),areeestese<br />

caratterizzatedaunamedesima<br />

tipologiaproduttiva,<br />

rappresentanounaparte<br />

importantedeltessuto<br />

economicoitaliano.Accanto<br />

allefortipotenzialitàsinergiche<br />

diunterritoriomolto<br />

specializzatoesiste,però,<br />

ilproblemadellanotevole<br />

amplificazionedellecriticità<br />

ambientalicaratteristiche<br />

delsettorecheimpattano<br />

sulmedesimoterritorio.<br />

IlComitatoEMAShaprodotto<br />

nel2004unapropriaposizione<br />

perfavorirel’istituzione<br />

el’operativitàdisoggetti<br />

rappresentatividelterritorio,<br />

ingradodipromuoverela<br />

diffusionecapillarediEMAS.<br />

Direcente,èstataanalizzato<br />

illivellodiapplicazioneinItalia<br />

dellaposizionesull’APO.<br />

Tralecriticitàpiùfortiladifficoltà<br />

direperimentodirisorse<br />

economiche,larelativa<br />

ripartizionedeicostitraivari<br />

soggettieladefinizione<br />

diobiettividimiglioramento<br />

condivisi.<br />

28<br />

Introduzione agli APO<br />

Un recente lavoro di tesi del<br />

Corso di Laurea in Scienze ambientali<br />

dell’Università Ca’ Foscari<br />

ha analizzato il livello di applicazione<br />

in Italia della posizione<br />

che il Comitato EMAS ha sviluppato<br />

in merito agli Ambiti Produttivi<br />

Omogenei (APO).<br />

Vengono così in genere classificate<br />

le aree estese contraddistinte<br />

da una medesima tipologia produttiva,<br />

realtà che caratterizzano<br />

una parte importante del tessuto<br />

produttivo italiano.<br />

L’elevata concentrazione di attività<br />

simili, se da un lato è in<br />

grado di generare significative<br />

sinergie dal punto di vista produttivo,<br />

dall’altro amplifica anche<br />

notevolmente il peso delle<br />

criticità ambientali che impattano<br />

sul medesimo territorio.<br />

Ne consegue che ogni strategia<br />

di gestione sostenibile di queste<br />

aree non può limitarsi a proporre<br />

esclusivamente interventi direttamente<br />

rivolti alle aziende, ma deve<br />

cercare di favorire la gestione<br />

complessiva del territorio, quasi a<br />

considerare l’intera APO come un<br />

unico stabilimento produttivo senza<br />

soluzione di continuità.<br />

Sulla base di questa logica, il<br />

Comitato EMAS ha prodotto nel<br />

2004 una propria posizione che mira<br />

a favorire l’istituzione e l’operatività<br />

di soggetti rappresentativi del<br />

territorio, in grado di promuovere<br />

la diffusione capillare di EMAS.<br />

In accordo al documento, l’APO<br />

può scegliere di intraprendere:<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

l un percorso più complesso, in<br />

grado di raggiungere l’importante<br />

traguardo della registrazione EMAS<br />

attraverso il soggetto gestore o<br />

l un iter semplificato, con il soggetto<br />

promotore, che si limiti a ottenere<br />

il rilascio di un apposito attestato<br />

da parte del Comitato EMAS.<br />

In entrambi i casi, le aziende<br />

insediate all’interno dell’APO intenzionate<br />

a raggiungere autonomamente<br />

la registrazione EMAS,<br />

potranno godere di apposite semplificazioni<br />

rispetto al percorso<br />

completo previsto dal regolamento<br />

europeo n. 761/2001.<br />

Con la posizione sugli APO il<br />

Comitato EMAS intende anche<br />

sondare la possibilità di proporre<br />

a livello europeo delle possibili<br />

proposte di modifica nel processo<br />

di revisione del regolamento che<br />

dovrà portare all’EMAS III.<br />

Nella fase pilota di applicazione<br />

della posizione sono state<br />

coinvolte una serie di APO di vari<br />

settori produttivi e diffusione<br />

geografica (si veda la figura 1)<br />

che, con l’importante aiuto del<br />

Comitato EMAS, sono state oggetto<br />

anche dello studio in questione.<br />

Il lavoro, chiuso nel febbraio<br />

2007, intende così valutare ,<br />

a distanza di più di 2 anni dalla<br />

pubblicazione del documento,<br />

quale sia lo stato di applicazione<br />

della posizione.<br />

I risultati dello studio<br />

Il soggetto promotore/gestore<br />

è, in realtà, un organo variegato<br />

che include, tra l’altro, rappre-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


SPECIALE<br />

Localizzazione e tipologia degli APO<br />

che hanno partecipato alla ricerca (*)<br />

Piemonte<br />

Novara<br />

(rubinetteria)<br />

Biella<br />

(tessile)<br />

Liguria<br />

Val Fontanabuona<br />

(ardesiaci)<br />

Toscana<br />

Santa Croce<br />

(conciario)<br />

Lucca<br />

(cartario)<br />

Prato<br />

(tessile)<br />

sentanti della sfera pubblica e<br />

di quella privata (si veda la figura<br />

2).<br />

Soggetti pubblici sono presenti<br />

complessivamente in quasi la totalità<br />

dei casi (93%) con varie<br />

rappresentanze (73% Comuni,<br />

73% Province, 40% Regioni, 13%<br />

Comunità montane o parchi), evidenziando<br />

un grande interesse per<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Lombardia<br />

Lumezzane<br />

(meccanica)<br />

Mantova<br />

(meccanica)<br />

Sesto S. Giovanni<br />

(meccanica)<br />

Lodi<br />

(meccanica)<br />

Crema<br />

(meccanica)<br />

Marche<br />

Fabriano<br />

(meccanica)<br />

Campania<br />

Solofra<br />

(conciario)<br />

Friuli Venezia Giulia<br />

Pordenone<br />

(mobile)<br />

Udine<br />

(sedia)<br />

Udine<br />

(zona industriale)<br />

San Daniele<br />

(alimentare)<br />

Figura 1<br />

Veneto<br />

Euganei<br />

(termale)<br />

Arzignano<br />

(conciario)<br />

Emilia-Romagna<br />

Modena<br />

(ceramico)<br />

Reggio Emilia<br />

(ceramico)<br />

Life Siam<br />

(zone industriali)<br />

Ravenna<br />

(chimico)<br />

Ferrara<br />

(zona industriale)<br />

(*) Life SIAM è un progetto guidato dalla sede di Faenza dell’ENEA che raccoglie in<br />

realtà un certo numero di aree industriali variamente distribuite nel territorio<br />

nazionale (area Industriale di Mongrando, area Industriale di Padova, area Industriale<br />

di Rovigo, area Industriale 1° macrolotto di Prato, area Industriale della Maiella, area<br />

Industriale di Rieti-Cittaducale, area Industriale di Frosinone-Ferentino e area<br />

Industriale di Molfetta, Comune di Molfetta).<br />

la partecipazione diretta verso la<br />

creazione di logiche di sviluppo<br />

sostenibile degli APO.<br />

La contemporanea rappresentanza<br />

(93%) del mondo produttivo<br />

(66% associazioni industriali,<br />

53% aziende, 13% camera di<br />

commercio) conferma il medesimo<br />

interesse convergente verso un<br />

sempre più integrato rapporto tra<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

impresa e ambiente e diventa elemento<br />

essenziale perché l’APO<br />

possa operare con disegni di sviluppo<br />

condivisi.<br />

Come già indicato, la scelta di<br />

optare per la creazione di un soggetto<br />

gestore o promotore implica<br />

un diverso tipo sia di impegno sul<br />

territorio, sia di riconoscimento<br />

finale.<br />

Tra gli APO che hanno accettato<br />

di partecipare alla ricerca<br />

(67% di quelli contattati), emerge<br />

un quasi totale orientamento a favore<br />

del soggetto promotore, che<br />

manifesta la volontà di muoversi<br />

verso l’attestato, con un solo caso<br />

che ha espresso la volontà di<br />

intraprendere il percorso della registrazione.<br />

Pesano evidentemente,<br />

in quest’ultimo caso, le difficoltà,<br />

per il soggetto gestore, di<br />

realizzare un’interfaccia più profonda<br />

e complessa con le singole<br />

aziende insediate nell’area, mentre<br />

il soggetto promotore può assumere<br />

un ruolo maggiormente<br />

di collegamento e promozione<br />

della cultura dei Sistemi di Gestione<br />

Ambientale (SGA) sul territorio.<br />

L’analisi del diverso livello di<br />

soddisfacimento dei requisiti della<br />

posizione da parte dei singoli<br />

APO, consente di evidenziare la<br />

progressione logica con cui le realtà<br />

oggetto di studio hanno intrapreso<br />

il proprio percorso verso<br />

l’ottenimento dell’attestato (si veda<br />

la figura 3).<br />

Le criticità emerse<br />

La discontinuità del numero di<br />

APO che hanno completato le diverse<br />

fasi previste dalla posizione<br />

permette di ipotizzare quali siano<br />

probabilmente gli elementi che<br />

presentano maggiori difficoltà per<br />

l’ottenimento dell’attestato. Non<br />

era, in realtà, difficile immaginare<br />

come i punti più critici sarebbero<br />

stati:<br />

29


30<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

Percentuale presenza dei diversi attori<br />

all’interno dei soggetti promotori/gestori<br />

%<br />

93<br />

Enti pubblici<br />

66<br />

53<br />

Aziende<br />

Associazioni industriali<br />

20<br />

Org. sindacali<br />

l la stesura dell’analisi ambientale<br />

iniziale (AAI);<br />

l la realizzazione del programma<br />

ambientale;<br />

l l’ottenimento dell’attestato.<br />

L’analisi ambientale iniziale<br />

La realizzazione dell’AAI richiede<br />

un impegno di tempo e risorse<br />

non indifferente e non è priva<br />

di difficoltà oggettive, legate<br />

alla sensibilità del territorio circostante,<br />

alla variabilità e alla criticità<br />

degli aspetti ambientali caratteristici.<br />

Le metodologie applicate<br />

per individuare gli aspetti<br />

ambientali significativi (AAS) sono<br />

molto diversificate, andando<br />

13 13<br />

Università<br />

6 6 6<br />

ASL<br />

Comitato EMAS<br />

Camera di commercio<br />

Figura 2<br />

Ministero <strong>Ambiente</strong><br />

dal DPSIR [1] , all’uso di matrici e,<br />

in un caso (Udine), alla VAS [2] .<br />

Interessante il coinvolgimento<br />

delle parti sociali che viene talvolta<br />

adottato (ad esempio S.<br />

Croce) per cercare di aumentare<br />

la partecipazione della popolazione<br />

nel processo di valutazione degli<br />

AAS e, quindi, di applicazione<br />

della posizione. In un paio di casi<br />

(Lucca e Arzignano) è stata effettuata<br />

anche una LCA [3] per valutare<br />

gli impatti ambientali del prodotto<br />

caratteristico dell’APO nel<br />

suo intero ciclo di vita. Nel caso<br />

di Arzignano, la LCA è stata finalizzata<br />

alla realizzazione di una<br />

PCR [4] delle pelli bovine al fine di<br />

[1] “Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposte”.<br />

[2] Valutazione Ambientale Strategica.<br />

[3] Life Cycle Assessment (Analisi di ciclo di vita del prodotto).<br />

[4] Product Category Requirements (requisiti di categoria di prodotto che dettano le specifiche per la partecipazione con un<br />

determinato prodotto allo schema svedese EPD).<br />

[5] Environmental Product Declaration (dichiarazione ambientale di prodotto, documento finalizzato alla comunicazione degli impatti<br />

ambientali di un prodotto nel suo intero ciclo di vita, sviluppato a livello svedese e in fase di internazionalizzazione).<br />

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promuovere la valenza ambientale<br />

del prodotto locale nel mercato<br />

internazionale attraverso la produzione<br />

di EPD [5] .<br />

Il programma ambientale<br />

Le difficoltà verso la realizzazione<br />

del programma ambientale<br />

sono, evidentemente, legate alla:<br />

l difficoltà di reperimento di risorse<br />

economiche;<br />

l relativa ripartizione dei costi tra i<br />

vari soggetti;<br />

l definizione di obiettivi di miglioramento<br />

condivisi.<br />

Su questo punto, si è registrato<br />

un atteggiamento contraddittorio<br />

da parte di alcuni APO che, dopo<br />

aver dichiarato l’approvazione di<br />

un programma, non ne hanno, come<br />

richiesto nello studio, trasmesso<br />

copia ai ricercatori, andando un<br />

po’ contro la logica di condivisione<br />

e trasparenza che dovrebbe caratterizzare<br />

l’adesione ai principi<br />

della posizione.<br />

Nel caso di un’eventuale revisione<br />

della posizione potrebbe<br />

essere interessante rendere obbligatoria<br />

la pubblicazione del programma,<br />

la cui definizione rappresenta,<br />

sicuramente, un elemento<br />

reale di serietà dell’APO,<br />

ma che ha senso trovi la più ampia<br />

diffusione verso le parti interessate.<br />

La posizione dedica già ora una<br />

particolare attenzione al tema della<br />

comunicazione, nella consapevolezza<br />

che il concetto di sostenibilità<br />

debba necessariamente unire<br />

la variabile sociale, quindi la partecipazione<br />

del territorio, a quella<br />

ambientale ed a quella economica<br />

(si veda la figura 4).<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


SPECIALE<br />

Completamento delle diverse fasi<br />

della posizione da parte delle APO<br />

Tutti gli APO hanno lavorato al<br />

miglioramento del tema della comunicazione,<br />

arrivando a sviluppare<br />

siti internet (si veda la tabella<br />

1), a organizzare convegni, a<br />

produrre pubblicazioni, cd-rom e<br />

rapporti, fino a utilizzare il mezzo<br />

televisivo.<br />

L’ottenimento dell’attestato<br />

A oggi, solo due APO hanno<br />

ottenuto l’attestato:<br />

l Pordenone [6] ;<br />

l Ravenna.<br />

La difficoltà nell’ottenimento<br />

di questo riconoscimento sembra,<br />

in realtà, essere caratterizzata più<br />

dal rappresentare di fatto l’ultimo<br />

passo di un percorso articolato,<br />

che da difficoltà oggettive. È presumibile<br />

che, in tempi relativamente<br />

brevi, ulteriori APO, già in<br />

possesso di un programma approvato,<br />

raggiungeranno l’obiettivo<br />

[6] Si veda il n. 10/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Figura 3<br />

dell’attestato, così come risulta<br />

stia avvenendo nel caso di Arzi-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

gnano. Una volta raggiunto l’attestato,<br />

il percorso degli APO dovrà<br />

continuare nella promozione dell’applicazione<br />

di EMAS direttamente<br />

da parte delle aziende, in<br />

modo che esse possano diventare<br />

un motore interno in grado di<br />

contribuire fattivamente alla modifica<br />

delle dinamiche esistenti e<br />

allo sviluppo futuro degli APO in<br />

chiave di sostenibilità. Attualmente,<br />

la diffusione di EMAS<br />

nelle aziende è abbastanza limitata<br />

in queste aree (si veda la figura<br />

5), ma ci si attende che le semplificazioni<br />

previste nella posizione<br />

per le aziende insediate nelle<br />

APO in possesso dell’attestato, o<br />

dell’eventuale registrazione, possano<br />

incentivare una loro crescita<br />

nel tempo.<br />

Conclusioni<br />

Le APO sembrano dimostrare<br />

un grande interesse verso il percorso<br />

definito nella posizione che<br />

favorisce l’integrazione degli inte-<br />

Variabili che dovrebbero<br />

essere considerate in ogni politica<br />

di sviluppo sostenibile<br />

Sociale Economia<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

Figura 4<br />

31


32<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

ElencodeisitiinternetdegliAPO<br />

APO Sitoweb<br />

Arzignano www.progettogiada.org<br />

Fabriano www.autoritambientale.regione.marche.it<br />

Ferrara servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=958<br />

Fontanabuona www.regione.liguria.it<br />

LifeSiam www.siamproject.it<br />

Lucca www.life­pioneer.info<br />

Lumezzane www.lumetel.it<br />

Mantova www.comune.mantova.it<br />

Mo-Re www.provincia.modena.it<br />

Pordenone www.distrettomobililivenza.it<br />

Prato www.ui.prato.it/ambiente/emas<br />

Ravenna www.assind.ra.it<br />

SantaCroce www.assoconciatori.com<br />

SanDaniele www.parcoalimentare.it<br />

Udine www.progettosedia.it<br />

ressi pubblici e privati in chiave<br />

di condivisione di finalità orientate<br />

allo sviluppo sostenibile.<br />

Tra i riconoscimenti previsti<br />

dalla posizione prevale nettamente<br />

un orientamento verso l’attestato<br />

e l’ipotesi di registrazione dell’APO<br />

sembra non avere una<br />

grande prospettiva futura.<br />

In ogni caso, la disponibilità di<br />

fondi rappresenta, a oggi, uno degli<br />

elementi di maggiore criticità per<br />

garantire la realizzazione di contenuti<br />

di carattere sostanziale.<br />

Resta da monitorare nel tempo<br />

l’incremento di APO che raggiungeranno<br />

l’attestato e, soprattutto, l’efficacia<br />

delle semplificazioni introdotte<br />

dalla posizione per diffondere la logica<br />

della gestione ambientale all’interno<br />

delle singole aziende operanti<br />

negli APO. l<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TABELLA1<br />

Attuale diffusione di EMAS nelle singole<br />

imprese operanti all’interno di un APO<br />

Tra 5 e 10 imprese<br />

(8%)<br />

< 5 imprese<br />

(51%)<br />

> 10 imprese<br />

(8%)<br />

Figura 5<br />

0 imprese<br />

(33%)<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


SPECIALE<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

Decisamente significativo il caso dell’omonima Direzione di Edison, articolata in 3 poli<br />

Gestione ambientale e della sicurezza:<br />

l’applicazione al settore idroelettrico<br />

diMaurizioAgosta, PASQEdison,auditorQualità,<strong>Ambiente</strong>,Salutee<strong>Sicurezza</strong>,LucaDellai,PASQ<br />

Edison,GestioneIdroelettrica,MarioIntrozzi,CSQ/IMQ,auditorSalutee<strong>Sicurezza</strong>,GiorgioPenati,<br />

verificatoreaccreditatoEmasI­V­0004eCSQauditor<strong>Ambiente</strong>,Salutee<strong>Sicurezza</strong>edEmilioWarnots,<br />

CSQ/CESIauditor<strong>Ambiente</strong><br />

Ilprocessoproduttivodella<br />

gestioneidroelettricacomporta<br />

fisiologicamenterischispecifici<br />

diareaconriferimento<br />

alrapportodegliaddetti<br />

conl’ambiente,alleinfrastrutture<br />

eagliimpianti;è,quindi,<br />

importanteprocedereconuna<br />

efficacelistadiriscontroinmerito<br />

airequisitidisicurezzadellearee<br />

stesse.Rappresentativoinquesto<br />

sensoèilcasodelladirezione<br />

EdisonGestioneIdroelettrica,<br />

checomprende42impianti<br />

raggruppatiintreorganizzazioni<br />

dipolo(poli1,2e3)aseconda<br />

delladislocazionenelterritorio,<br />

peruntotaledi1.500MW<br />

dipotenzainstallata.Particolare<br />

attenzionemeritanol’analisi<br />

dipericoli,rischi,aspetti<br />

ambientalierelativipotenziali<br />

impatti,ilprogramma<br />

dimiglioramento,gliaudit<br />

interni,laverificasecondo<br />

lostandardOHSAS18001<br />

eilrinnovodellacertificazione<br />

UNIENISO14001,chehaofferto<br />

l’opportunitàdiaderire<br />

alregolamentoEMAS.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Lastrutturaorganizzativa<br />

dellagestioneidroelettrica<br />

Inserita nell’ambito della business<br />

unit “energia elettrica”, la Direzione<br />

Edison Gestione Idroelettrica comprende<br />

42 impianti raggruppati in tre<br />

organizzazioni di polo (poli 1, 2 e 3)<br />

a seconda della dislocazione nel territorio,<br />

per un totale di 1.500 MW di<br />

potenza installata.<br />

La direzione ha sede a Bolzano,<br />

dove sono ubicati i centri di riferimento<br />

dei servizi tecnici e gli staff<br />

che svolgono funzioni comuni a tutti<br />

i poli.<br />

Pericolierischi<br />

Il processo produttivo della gestione<br />

idroelettrica è fortemente caratterizzato<br />

da rischi specifici di area intesi<br />

come rapporto degli addetti con<br />

l’ambiente, le infrastrutture e gli impianti;<br />

pertanto, è propedeuticamente<br />

importante procedere con una efficace<br />

lista di riscontro in merito ai requisiti<br />

di sicurezza delle aree stesse.<br />

Il rischio viene valutato con metodo<br />

semiqualitativo, introducendo una<br />

pesatura algoritmica fondata sul rapporto<br />

tra fattore gravità e probabilità<br />

dell’accadimento:<br />

l la gravità è correlata all’effetto<br />

(danno) che un rischio può generare<br />

sulla persona; in particolare, il fattore<br />

di gravità è strettamente vincolato alla<br />

propria caratteristica intrinseca (ti-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

pologia della struttura/impianto, protezione<br />

alla fonte, utilizzo di dispositivi<br />

idonei e specifici);<br />

l il fattore probabilistico si misura<br />

in ragione di molteplici fattori di governo<br />

che possono essere applicabili<br />

ed è improntato sulla risposta organizzativa<br />

e di controllo, offrendo,<br />

pertanto, l’opportunità di un governo<br />

sistemico di questi fattori con criteri<br />

così riassumibili:<br />

- presenza di procedure, istruzioni,<br />

norme condivise;<br />

- presenza di autorizzazioni, certificazioni,<br />

verifiche di conformità;<br />

- livello di controllo sulle attrezzature<br />

e sui dispositivi;<br />

- stato di mantenimento dei siti,<br />

attrezzature e dispositivi;<br />

- livello di conoscenza, addestramento,<br />

formazione e informazione<br />

degli addetti;<br />

- controllo sistemico del rischio<br />

con audit e verifiche;<br />

Il risultato viene espresso in livello<br />

di rischio residuo quantificato che,<br />

a seconda dell’entità, impone un piano<br />

di miglioramento.<br />

Particolare attenzione è stata posta<br />

all’analisi dei rischi collegata a<br />

enti terzi [1] che possono avere afferenza<br />

diretta o indiretta sul processo<br />

della gestione della sicurezza. Il<br />

fattore di rischio derivante da imprese<br />

terze risulta di notevole impatto<br />

su tutta l’organizzazione in<br />

[1] Per “terzi” si intendono imprese e servizi che partecipano alla produzione con la propria organizzazione e/o con proprie risorse<br />

trascinando nel sistema di valutazione anche i processi di supporto e gestionali di Edison, gli approvvigionamenti, la progettazione,<br />

la gestione degli appalti e relative qualifiche, la pianificazione della manutenzione.<br />

33


34<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

Aspettiambientalidirettieindiretti<br />

Aspetti connessi all’utilizzodellerisorse<br />

•acqua;<br />

•combustibili;<br />

•energiaelettrica;<br />

•materieprime;<br />

•materialiausiliari;<br />

•imballaggio;<br />

•immagazzinamento.<br />

Aspetticonnessialle<br />

emissioni di inquinanti<br />

Aspetti connessi a<br />

potenzialiinfluenze<br />

perl’ambiente<br />

termini sia quantitativi sia qualitativi,<br />

in quanto i processi di ingegnierizzazione<br />

e di modifica, i servizi e<br />

la cantieristica vengono sovente appaltati<br />

in parte o in toto; ne deriva<br />

l’onere di una efficace pesatura dei<br />

rischi, strutturata con la metodica<br />

sopra descritta, confidando nel fatto<br />

che anche i terzi partecipino e<br />

condividano le logiche e gli obiettivi<br />

prefissati.<br />

In termini probabilistici, il rischio<br />

viene valutato e misurato ricorrendo:<br />

l allo strumento delle verifiche interne<br />

ed esterne;<br />

l agli audit, a tutti i livelli dell’organizzazione<br />

- sia di campo sia gestionali;<br />

l non da ultimo, al processo di qualificazione<br />

delle imprese.<br />

Aspettiambientali<br />

eimpatti<br />

L’insieme delle analisi ambientali<br />

è stato disposto partendo, in primo<br />

•emissioniinatmosfera;<br />

•scarichiidrici;<br />

•rifiuti;<br />

•rumoreversol’ambientecircostante;<br />

•campielettromagnetici;<br />

•vibrazioni;<br />

•polveri;<br />

•utilizzodisostanzepotenzialmentenociveperl’ambienteelasalute.<br />

luogo, dalle singole realtà locali, definite<br />

come unione di soggetti presenti<br />

sulla medesima asta; è stato, inoltre,<br />

ripreso a livello di polo quanto di<br />

competenza generale e gestionale.<br />

Gli aspetti ambientali diretti e indiretti<br />

definiti da valutare sono riportati<br />

in tabella 1.<br />

I criteri definiti per la valutazione<br />

della significatività sono riportati, invece,<br />

in tabella 2.<br />

Questi metodi consentono di<br />

realizzare un’analisi comparativa<br />

della significatività degli aspetti<br />

ambientali sia nelle condizioni<br />

normali/anomale sia in quelle di<br />

emergenza. La caratterizzazione<br />

degli impatti e della loro significatività<br />

ha consentito di definire<br />

adeguati piani di azione.<br />

Ilprogramma<br />

dimiglioramento<br />

A livello di polo e gestionale sono<br />

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TABELLA1<br />

•oliomineralecontenentePCB;<br />

•contaminazionedelleacqueedelterreno;<br />

•amianto;<br />

•gaslesiviperlafasciadiozonoegasserra;<br />

•sicurezzaesalutedeilavoratori;<br />

•consegnadell’energiaelettricaallareteditrasmissionenazionale;<br />

•inserimentoambientaledelleopereeimpattovisivo;<br />

•modifichesulledirezionieportatedeicorsid’acqua;<br />

•interferenzesull’ecosistemadovutealdeflussorilasciato;<br />

•rapporticonilterritorio(urbanizzazione,effettisocio­economicisullapopolazionelocale,<br />

interferenzeconlafruizionedelterritorioascoporicreativo,effettisullaviabilità);<br />

•comportamentiambientalidegliappaltatori,deisubappaltatoriedeifornitorichepossono<br />

avereun’influenzasull’ambiente.<br />

state individuate le seguenti direttrici<br />

di lavoro:<br />

l riduzione dell’impatto sulle acque<br />

e sul terreno;<br />

l eliminazione di gas lesivi per la<br />

fascia di ozono e gas serra;<br />

l riduzione dell’interferenza sull’ecosistema<br />

dovuta al deflusso rilasciato;<br />

l miglioramento dei rapporti con il<br />

territorio;<br />

l miglioramento del comportamento<br />

ambientale degli appaltatori e dei<br />

fornitori in genere;<br />

l incremento dei piani di sorveglianza<br />

e misure;<br />

l adozione di analisi di sicurezza e<br />

piani di azione generali (formazione,<br />

comunicazione).<br />

A livello locale, i piani di azione<br />

sono più collegati alle specifiche tecniche<br />

e riguardano interventi a carattere<br />

squisitamente locale, quali, ad<br />

esempio:<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

SPECIALE<br />

Criteriperlavalutazionedellasignificatività<br />

Valutazione in condizioni<br />

normali/anomale<br />

Valutazioneincondizionidi<br />

emergenza<br />

l interventi migliorativi su caldaie e<br />

gruppi elettrogeni;<br />

l revisione scarichi;<br />

l eliminazione fluidi contaminati da<br />

PCB;<br />

l miglioramento di contenimento e<br />

gestione emergenze;<br />

l miglioramento dei rapporti locali<br />

con interventi anche a carattere puntuale<br />

(cartellonistica, sentieri, ecc.);<br />

l programmi locali di azione per il<br />

miglioramento delle condizioni di salute<br />

e sicurezza.<br />

Gliauditinterni<br />

Audit di primo<br />

e secondo livello<br />

Il processo di audit del Gruppo<br />

Edison è strutturato su più livelli organizzativi:<br />

l gli audit di primo livello (o prima<br />

parte) sono quelli effettuati dalle gestioni<br />

con risorse interne, presso i<br />

propri siti verificando processi operativi<br />

e/o gestionali puntuali;<br />

l gli audit di secondo livello (o seconda<br />

parte) sono effettuati dalla funzione<br />

ambiente sicurezza qualità della<br />

corporate e verificano tutti i processi<br />

delle organizzazioni, compresi<br />

quelli non valutabili dagli audit di<br />

primo livello per ovvi motivi di indipendenza<br />

(audit, riesame di direzione,<br />

ecc.).<br />

La pianificazione degli audit di<br />

primo e secondo livello è articolata<br />

in modo da renderli congruenti fra<br />

Sonostatipresiinconsiderazioneiseguentifattori:<br />

•intensitàdell’impattoconnessoalsingoloaspettoambientale;<br />

•regolamentazionediriferimento;<br />

•accadimentodieventinondesiderati;<br />

•vulnerabilitàesensibilitàdelterritorio.<br />

Sonostatipresiinconsiderazioneiseguentifattori:<br />

•probabilitàdiaccadimentodell’impatto;<br />

•gravitàdelleconseguenze.<br />

loro e correlati con quelli di terzo<br />

livello effettuati dagli enti esterni di<br />

certificazione/registrazione.<br />

Nell’ambito della gestione<br />

idroelettrica, il progetto di registrazione<br />

EMAS dei tre poli operativi<br />

ha avuto uno dei suoi principali<br />

fondamenti proprio nella pianificazione<br />

dei tre livelli di audit,<br />

effettuata proprio per assicurare<br />

una completa copertura di tutti i<br />

42 impianti della gestione nell’arco<br />

di tre anni e garantire così che<br />

ogni sito sia interessato almeno<br />

annualmente da una verifica di<br />

primo, secondo o terzo livello.<br />

La dichiarazione ambientale<br />

L’organizzazione ha disposto, al<br />

fine di ottemperare al regolamento<br />

europeo n. 761/2001 [2] , una serie di<br />

dichiarazioni ambientali, che, strutturate<br />

per polo, comprendono, analogamente<br />

a quanto già elaborato da altre<br />

organizzazioni Edison (Edison Gestione<br />

Termoelettrica e Edison Energie<br />

Speciali) una sezione generale<br />

con i piani e le azioni dell’intera organizzazione<br />

e delle sezioni di “asta<br />

idrica”, con le caratteristiche specifiche<br />

delle stesse e i previsti piani di<br />

azione; il tutto integrato da fotografie.<br />

La struttura risulta decisamente<br />

massiccia sia per la parte generale sia<br />

per le schede di area, al fine di fornire<br />

il massimo della trasparenza delle<br />

informazioni.<br />

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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

TABELLA2<br />

L’organismodicertificazione<br />

eilverificatoreEMAS<br />

L’organizzazione che adotta un sistema<br />

gestionale, relativo alla tutela<br />

dell’ambiente e della salute e sicurezza<br />

sul lavoro e desunto da schemi<br />

internazionali di provata efficacia, intende<br />

sia migliorare il livello delle<br />

proprie prestazioni relative a queste<br />

problematiche sia disporre di idonei<br />

strumenti di controllo e gestionali al<br />

fine di garantire un costante miglioramento<br />

continuo.<br />

I soggetti principali fruitori dei<br />

vantaggi relativi alla adozione di<br />

questi schemi sono, rispettivamente:<br />

l per l’ambiente, la collettività<br />

(quale la popolazione immediatamente<br />

prossima ai siti operativi della<br />

organizzazione);<br />

l per la salute e sicurezza sul lavoro,<br />

in particolar modo la popolazione<br />

lavorativa.<br />

Occorre certamente ribadire che<br />

altri soggetti interessati all’adozione<br />

da parte della organizzazione di<br />

avanzati processi gestionali possono<br />

essere interni (dalle direzioni alle organizzazioni<br />

dei lavoratori fino agli<br />

stessi azionisti), ma anche esterni<br />

(pubblica amministrazione, strutture<br />

collettive a carattere sociale, stesse<br />

banche e assicurazioni).<br />

L’importanza interna ed esterna<br />

dell’introduzione di questo processo<br />

nell’organizzazione richiede una formale<br />

verifica effettuata da soggetti<br />

[2] «Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle<br />

organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» (in G.U.C.E. L del 24 aprile 2001, n. 114). Si vedano il n.<br />

13/2001 ma anche il n. 2/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

35


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

(sia figure professionali sia organismi)<br />

dotati di elevata qualificazione,<br />

competenza e indipendenza in grado<br />

di attestare la rispondenza alle normative<br />

di riferimento.<br />

Compitieteamdiverifica<br />

Gli organismi di certificazione accreditati<br />

(in Italia il Sincert) e i verificatori<br />

ambientali accreditati (in Italia<br />

il Comitato Ecoaudit ed Ecolabel)<br />

valutano e attestano questa rispondenza<br />

operando sotto la stretta sorveglianza<br />

degli organismi di accreditamento<br />

che ne garantiscono pertanto a<br />

loro volta i requisiti.<br />

Edison Gestione Idroelettrica è<br />

stata sottoposta a verifica e sorveglianza<br />

da parte dell’organismo di<br />

certificazione CSQ di Milano in merito<br />

alla conformità alle norme e<br />

standard UNI EN ISO 14001:2004 e<br />

BSI OHSAS 18001 e al regolamento<br />

europeo n. 761/2001 EMAS da parte<br />

del verificatore accreditato.<br />

I compiti dell’organismo di certificazione<br />

e del verificatore ambientale<br />

consistono nell’esaminare, seppure<br />

in modo campionario, attraverso idonei<br />

esami documentali, sopralluoghi<br />

di dettaglio e approfondite interviste,<br />

come le attività svolte dalle organizzazioni<br />

siano strutturate, in modo da<br />

garantire il continuo monitoraggio<br />

dettagliato delle prestazioni ambientali<br />

e di salute e sicurezza nonché il<br />

continuo miglioramento delle stesse<br />

nel tempo.<br />

In particolare, per la conformità al<br />

regolamento EMAS deve essere disposta<br />

anche una dichiarazione ambientale<br />

verificata e convalidata, nella<br />

quale viene comunicato quanto sopra<br />

all’esterno.<br />

Alla luce delle considerazioni precedenti<br />

appare molto chiara l’importanza<br />

di questo processo per l’organizzazione<br />

a fronte della specifica attività<br />

della stessa con una forte e diffusa<br />

interazione territoriale nonché<br />

per la stessa collettività che può av-<br />

36<br />

SPECIALE<br />

viare un processo di dialogo continuo<br />

fondato sulla piena trasparenza delle<br />

informazioni.<br />

Particolare attenzione è stata disposta<br />

nella formazione del team di<br />

verifica attraverso le seguenti scelte:<br />

l pluridisciplinarietà dei componenti;<br />

l esperienza pluriennale e condivisa<br />

nel campo della gestione ambientale<br />

e della salute e sicurezza;<br />

l organizzazione del programma e<br />

giornate dedicate, con particolare<br />

attenzione alla valutazione delle visite<br />

precedenti, all’esame della documentazione<br />

e delle modalità dei<br />

sopralluoghi;<br />

l impiego di strumenti specifici: elaborazione<br />

di una scheda di raccolta delle<br />

informazioni per area e di insieme.<br />

Metodologia e piano<br />

della sorveglianza<br />

La metodologia e il piano della<br />

verifica della Edison Gestione Idroelettrica<br />

sono stati strutturati a fronte<br />

delle caratteristiche dell’organizzazione<br />

e delle metodologie gestionali<br />

adottate. Nella predisposizione del<br />

piano di sorveglianza, occorre, infatti,<br />

tenere presente quali sistemi la stessa<br />

realtà abbia disposto per garantire nel<br />

tempo una verifica interna nonché le<br />

capacità maturate nella gestione del<br />

flusso delle informazioni fra la realtà<br />

centrale e le realtà periferiche.<br />

Il piano di verifica, svolto in maniera<br />

integrata sia per la parte ambientale<br />

sia per quella riguardante la<br />

tutela della salute e sicurezza, è stato<br />

disposto secondo le seguenti considerazioni:<br />

l analisi della evoluzione gestionale<br />

della organizzazione;<br />

l tipologia degli audit interni;<br />

l verifica dell’intera organizzazione<br />

nell’arco di un periodo di tre anni<br />

raccolto e confrontato fra quanto presente<br />

in campo e quanto raccolto a<br />

livello centrale;<br />

l verifica della capacità dell’organizzazione<br />

di sovrintendere a livello<br />

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centrale al processo e dei dati non<br />

presenti nei siti o in aree non sottoposte<br />

a verifica nel campione dell’anno<br />

in corso;<br />

l attenzione costante su tutte le aree<br />

nell’arco del periodo triennale;<br />

l alternanza con gli audit interni, di<br />

livello superiore, effettuati dall’organizzazione;<br />

l verifica completa di tutte le informazioni<br />

presenti nelle dichiarazioni<br />

ambientali EMAS.<br />

Il piano è stato strutturato e realizzato<br />

nel seguente modo:<br />

l raccolta delle analisi ambientali<br />

dei siti interessati alla verifica;<br />

l predisposizione di schede di raccolta<br />

dati sulle caratteristiche degli<br />

impatti ambientali specifici del settore<br />

e dei rispettivi regimi autorizzativi<br />

per singola area;<br />

l completamento delle informazioni<br />

e verifica delle stesse schede in campo;<br />

l elaborazione delle informazioni;<br />

l verifica delle dichiarazioni ambientali<br />

(solo per il regolamento<br />

EMAS).<br />

Laverifica18001<br />

La verifica secondo lo standard<br />

OHSAS 18001:1999 [3] è stata sviluppata<br />

parallelamente e in modo integrato<br />

con la verifica ambientale, secondo<br />

la norma UNI EN ISO 14001,<br />

in quanto i punti delle due norme<br />

sono sostanzialmente speculari. Pertanto,<br />

già in sede di definizione del<br />

team e soprattutto, nella programmazione<br />

delle visite si è tenuto conto di<br />

processi gestionali unici presidiati da<br />

procedure, regole e strumenti di verifica<br />

perfettamente dialoganti tra loro<br />

anche perché le funzioni coinvolte,<br />

spesso, sono coincidenti.<br />

Le professionalità e i requisiti dei<br />

componenti specialisti del team risultano<br />

rilevanti allorché debbano essere<br />

verificati i fattori di rischio di processo<br />

e il loro governo, comportando<br />

l’onere di una conoscenza specifica<br />

sia dello standard sia della normativa<br />

[3] Il British Standard Institution ha recentemente pubblicato la BS OHSAS 18001:2007, non più “specifica”, ma vera e propria<br />

“norma”. Sulla nuova BS OHSAS:2007 si veda il commento di F. Fortunati a pag. 42.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


di sicurezza applicabile. Quest’ultima<br />

risulta essere un fattore che caratterizza<br />

pesantemente la conduzione<br />

delle verifiche e che pone il conduttore<br />

della verifica stessa e l’organizzazione<br />

in un’ottica di estrema fiscalità;<br />

il rispetto dei requisiti legislativi<br />

risulta, infatti, propedeutico a ogni<br />

forma di sistema di certificazione volontaria.<br />

Ciò premesso, la metodologia esecutiva<br />

di una attività di certificazione<br />

H&S viene espletata seguendo criteri<br />

procedurali; la tecnica è campionaria<br />

e, pertanto, come per gli altri standard,<br />

possono essere verificati processi<br />

e siti secondo un programma<br />

che, comunque, nell’arco del triennio<br />

di validità della certificazione debbono<br />

essere tutti verificati.<br />

La peculiarità della OHSAS 18001<br />

prevede due momenti specifici:<br />

l stage 1;<br />

l stage 2.<br />

Lo stage 1 è preceduto da una<br />

verifica documentale che consiste<br />

prioritariamente nella consultazione<br />

del documento di valutazione<br />

dei rischi articolato a seconda dei<br />

processi e delle mansioni, del manuale<br />

del SGSL e di una check-list<br />

legislativa opportunamente inviata<br />

dall’ente di certificazione e da<br />

compilare con le registrazioni applicabili<br />

all’organizzazione. Lo<br />

stage 1 prevede il suo completamento<br />

con una visita al sito con<br />

l’obiettivo di valutare la conformità<br />

legislativa e la sistematicità di<br />

approccio alla gestione della sicurezza.<br />

Lo stage 2 è costituito dalla visita<br />

di certificazione mirata alla valutazione<br />

dell’applicazione pratica del sistema.<br />

In ragione della conoscenza<br />

dell’organizzazione e della modularità<br />

di processo che caratterizza i vari<br />

siti, vengono concordati programmi<br />

tesi a monitorare i processi di mantenimento<br />

e miglioramento fortemente<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

SPECIALE<br />

improntati sui processi più critici:<br />

l la costante sorveglianza sui requisiti<br />

cogenti;<br />

l la valutazione dei rischi;<br />

l il coinvolgimento del servizio di<br />

prevenzione e protezione e dei suoi<br />

componenti (datore di lavoro, responsabile<br />

del servizio di prevenzione,<br />

medico competente e rappresentanti<br />

dei lavoratori);<br />

l la formazione, l’informazione e la<br />

comunicazione;<br />

l la gestione delle emergenze;<br />

l il controllo operativo dei processi<br />

con attenzione dedicata alle imprese<br />

terze e alla cantieristica;<br />

l la sorveglianza sugli indicatori di<br />

sistema con particolare attenzione al<br />

fenomeno infortunistico e agli incidenti;<br />

l i piani di verifica e audit.<br />

Laverifica<br />

UNIENISO14001-EMAS<br />

La verifica ambientale è stata sviluppata<br />

nell’ambito del rinnovo della<br />

certificazione UNI EN ISO 14001, cogliendo<br />

l’opportunità della revisione<br />

della stessa norma e l’adesione della<br />

organizzazione al regolamento EMAS.<br />

Trattandosi di un’organizzazione<br />

complessa e particolare si è fatto riferimento<br />

a quanto previsto dal regolamento<br />

europeo e, nello specifico, all’Allegato<br />

1 alla decisione della<br />

Commissione n. 681/2001 [4] ; il piano<br />

è stato proposto e accettato dal Comitato<br />

Ecoaudit, previa valutazione<br />

della Unità APAT di Roma.<br />

L’organizzazione ha deciso di<br />

aderire al regolamento EMAS con un<br />

piano triennale che prevede:<br />

l polo 1 e 2 nel 2005;<br />

l polo 3, Lombardia e Friuli nel<br />

2006;<br />

l unificazione sistemica e organizzazione<br />

nel 2007.<br />

Alla data attuale risultano, pertanto,<br />

registrati EMAS i poli 1 e<br />

2, mentre è in corso l’iter relativo<br />

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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

al polo 3 e all’intera organizzazione<br />

della gestione idroelettrica,<br />

sebbene sia terminata positivamente<br />

la fase di verifica da parte<br />

del verificatore ambientale.<br />

L’esame è stato disposto come segue:<br />

l raccolta e verifica della documentazione<br />

specifica di ogni area all’interno<br />

del contesto normativo proprio<br />

della stessa (si ricorda, a questo riguardo,<br />

l’estrema varietà di normative<br />

presenti a carattere locale);<br />

l richiesta di integrazioni e precisazioni<br />

relative alla valutazione della<br />

documentazione;<br />

l riscontri in campo delle caratteristiche<br />

degli impianti e della necessità<br />

di ulteriori supporti documentali e<br />

valutazione preliminare delle schede<br />

di dichiarazione ambientale;<br />

l analisi dei supporti richiesti nella<br />

sede centrale;<br />

l valutazione degli audit disposti<br />

internamente e dell’esito delle azioni<br />

richieste;<br />

l completamento della valutazione<br />

degli impianti ed estensione e integrazione<br />

delle analisi alle aree non<br />

soggette a sopraluogo durante il piano<br />

del primo anno;<br />

l verifica della prima stesura conclusiva<br />

delle dichiarazioni ambientali<br />

di polo;<br />

l stesura dei rapporti di valutazione<br />

e condivisione degli stessi con l’organizzazione;<br />

l esame e accettazione delle azioni<br />

disposte a seguito della apertura di<br />

non conformità;<br />

l verifica definitiva delle dichiarazioni<br />

ambientali;<br />

l valutazione della congruità del<br />

piano triennale di verifica impostato.<br />

Il fatto che la verifica si sia svolta<br />

nell’arco temporale di un mese ha<br />

dato modo all’organizzazione di allineare/modificare<br />

il materiale presente,<br />

laddove possibile, rispetto alle<br />

evidenze che venivano rilevate in fase<br />

di avanzamento lavori.<br />

[4] «Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l’attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001<br />

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di<br />

ecogestione e audit (EMAS)» (in G.U.C.E. del 17 settembre 2001, n. 247).<br />

37


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

Durante la verifica sono state usate<br />

le apposite liste di riscontro, disposte<br />

anche per garantire nell’arco<br />

dei tre anni una loro completa valutazione<br />

da impiegarsi per il triennio di<br />

audit in modo da consentire di aderire<br />

in modo puntuale alla specificità<br />

della organizzazione.<br />

La verifica è stata improntata sul<br />

massimo coinvolgimento di tutte le<br />

figure interessate a ciascun livello nei<br />

processi gestionali e operativi dell’organizzazione.<br />

Particolare attenzione è stata posta<br />

nella valutazione del rapporto che le<br />

singole aree e l’organizzazione hanno<br />

stabilito con il territorio circostante;<br />

a questo riguardo è stato richiesto<br />

di riportare sempre nelle dichiarazioni<br />

ambientali ogni tipologia di comunicazione<br />

o problematiche emerse<br />

con la realtà locale.<br />

Un aspetto chiave sul quale si è<br />

avviata un‘osservazione importante è<br />

quello relativo ai sistema gestionali<br />

dell’intera organizzazione, alle metodologie<br />

di avvio o modifiche impianti<br />

e alla raccolta e definizione di specifiche<br />

ambientali e di sicurezza<br />

proprie di ogni processo e, laddove<br />

possibile, condivisibili dall’intera<br />

struttura operativa.<br />

Proprio dell’organizzazione esa-<br />

38<br />

SPECIALE<br />

IlSistemadiGestione<strong>Ambiente</strong>e<strong>Sicurezza</strong>inEdisonS.p.A.<br />

Edison da diversi anni ha deciso di aderire a strumenti volontari per promuovere un modello di sviluppo<br />

eco­compatibiledandolapiùampiadiffusionenelleproprierealtàproduttiveaspecificisistemidigestione<br />

ambientale,disicurezzaediqualità.<br />

Glistandardadottatisono:<br />

l lanormaUNIENISO14001eilregolamentoEMASn.761/2001perlagestioneambientale;<br />

l laspecificaBSIOHSAS18001perlagestionedellasaluteedellasicurezza;<br />

l lanormaUNIENISO9001perlagestionedellaqualità.<br />

Questoapproccioèstato,quindi,sviluppatonell’ambitodituttelegestionioperativedellasocietà:<br />

l legestionidiproduzionetermoelettricaeidroelettrica;<br />

l lagestioneretinelsettoreelettrico;<br />

l lagestioneproduzioneeolicanelsettorefontirinnovabili;<br />

l legestionidicoltivazione,stoccaggioedistribuzionenelsettoreidrocarburi.<br />

L’obiettivo della società è di raggiungere la certificazione della totalità dei siti operativi entro la fine del<br />

2007. A ulteriore miglioramento nell’applicazione dei sistemi di gestione, Edison ha deciso di passare<br />

dall’approccioinizialedicertificazionedelsingolositoall’attualeimpostazionealivellodi“organizzazione”,<br />

accrescendocosìl’integrazionetraiprocessiaziendali.<br />

minata risulta anche il fatto che la<br />

stessa opera anche in qualificate<br />

strutture industriali di valore archeologico<br />

degli anni ’30, soggette a<br />

vincoli ambientali e che nelle stesse<br />

sono presenti impianti o macchine<br />

che ne fanno una sorta di “museo industriale”,<br />

aspetti dei quali devono tenere<br />

conto gli interventi disposti.<br />

Conclusioni<br />

La gestione ambientale nella organizzazione<br />

Edison Gestione Idroelettrica<br />

è un processo dinamico avviato<br />

da anni e in corso di continuo miglioramento<br />

sia qualitativo sia per quanto<br />

riguarda il coinvolgimento progressivo<br />

dell’intera organizzazione.<br />

In particolare, sono emersi i seguenti:<br />

l punti forti;<br />

l punti da sviluppare.<br />

Punti forti<br />

l unitarietà della organizzazione:<br />

la struttura centrale all’interno di<br />

Edison S.p.A. ha permesso di delineare<br />

in un unico progetto la gestione<br />

dell’ambiente e della sicurezza, trovando<br />

nei vertici organizzativi il necessario<br />

impulso e sintonia per garantire<br />

il raggiungimento dei continui<br />

traguardi;<br />

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l inserimento in una organizzazione<br />

più vasta e sinergie a livello<br />

centrale: la possibilità di operare<br />

all’interno di una organizzazione<br />

ha permesso di definire una<br />

metodologia condivisa su un elevato<br />

arco territoriale, consentendo<br />

di elaborare strategie generali e<br />

puntuali condivise;<br />

l esperienza nei sistemi di gestione<br />

ambientale, salute e sicurezza:<br />

da anni questi sistemi sono divenuti<br />

parte attiva nella organizzazione e<br />

punto di riferimento; ciò ne consente<br />

un uso funzionale e meno burocratizzato<br />

rispetto all’avvio degli stessi;<br />

l storia della organizzazione: l’inserimento<br />

nel territorio e, in genere,<br />

in aree di elevato pregio ambientale<br />

ha evidenziato, sin dall’avvio delle<br />

prime centrali, la necessità di garantire<br />

un continuo contatto con lo stesso<br />

e un costante miglioramento della interazione<br />

con la popolazione maggiormente<br />

prossima agli impianti;<br />

una particolare nota deve essere riservata<br />

anche al pregevole rapporto<br />

che gli impianti hanno con la storia e<br />

con la qualità industriale a fronte di<br />

realizzazioni che risalgono ai primi<br />

decenni del 1900;<br />

l gradualità dell’approccio: l’introduzione<br />

nella struttura del proget-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


to gestionale sia a livello verticale<br />

(ad esempio dalla ISO 14001 all’EMAS)<br />

sia orizzontale (per estensione<br />

a tutte le aree sino alla organizzazione)<br />

ha consentito di estendere,<br />

in modo maggiormente funzionale,<br />

le riflessioni e le azioni che conseguivano<br />

allo sviluppo dello stesso alle<br />

sezioni non ancora direttamente interessate,<br />

con conseguente innalzamento<br />

della loro qualità<br />

l continuità del rapporto di verifica:<br />

il continuo e costante rapporto<br />

stabilito fra l’organismo di<br />

certificazione, il verificatore<br />

EMAS, il Comitato Ecoaudit e<br />

l’organizzazione ha consentito di<br />

valutare tutte le azioni finalizzate<br />

a favorire il corretto svolgimento<br />

della certificazione e risolvere<br />

preventivamente tutte le difficoltà<br />

operative conseguenti all’azione<br />

su una realtà complessa.<br />

Punti da sviluppare<br />

l metodologie di analisi: la gestio-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

SPECIALE<br />

ne di una realtà complessa come nel<br />

caso in esame può migliorare a fronte<br />

della elaborazione di strumenti di<br />

pianificazione sempre più attenti alla<br />

loro stessa funzionalità;<br />

l gestione degli impatti indiretti:<br />

risultano correttamente individuati<br />

e possono trovare un ulteriore<br />

punto di miglioramento a fronte<br />

della presa in carico di opportuni<br />

indicatori e valutazione delle<br />

azioni disposte;<br />

l omogeneizzazione operativa e<br />

gestionale: già all’interno della adozione<br />

e valutazione del sistema sono<br />

emersi importanti suggerimenti migliorativi<br />

che potranno trovare pieno<br />

adeguamento nel tempo;<br />

l specifiche progettuali: lo sforzo<br />

compiuto dal punto di vista analitico<br />

e di verifica può e deve trovare la sua<br />

conclusione in un complessivo miglioramento<br />

dei processi preventivi e<br />

progettuali;<br />

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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

l analisi particolari di dettaglio:<br />

le sinergie di azione disposte consentono<br />

di migliorare anche a livello<br />

puntuale le soluzioni già elaborate a<br />

carattere locale;<br />

l verifiche di particolari: l’analisi<br />

ha consentito di evidenziare la<br />

necessità di fornire a tutti i livelli<br />

della organizzazione la capacità di<br />

analizzare preventivamente le<br />

azioni conseguenti al loro operato<br />

in una complessiva ottica gestionale,<br />

preventiva e sistemica; quanto<br />

sopra anche attraverso una condivisione<br />

delle informazioni e la<br />

semplificazione di apposite schede<br />

informative;<br />

l metodologie di comunicazione:<br />

la dichiarazione ambientale<br />

necessariamente completa può essere<br />

integrata da schede informative<br />

che, riprendendone i contenuti,<br />

possono migliorare la condivisione<br />

della gestione ambientale dell’organizzazione<br />

verso tutte le parti<br />

interessate. l<br />

39


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

La nuova versione è stata pubblicata dal British Standards Institution il 1° luglio 2007<br />

Con l’entrata in vigore dell’edizione 2007<br />

la BS OHSAS 18001 diventa “norma”<br />

diFabioFortunati, docenteeresponsabilegruppodiauditpersistemidigestionedellasicurezza<br />

sullavoro(qualificaCEPASeIRCA)<br />

Il1°luglio2007èstatapubblicata<br />

dalBritishStandardsInstitution<br />

(BSI)lanormaBSOHSAS<br />

18001:2007suisistemidigestione<br />

dellasaluteesicurezzasullavoro<br />

(SGSL).Dopoottoannidi<br />

crescentesuccessodella<br />

certificazionevolontaria,le<br />

aziendehannooggiun<br />

riferimentointernazionalepiù<br />

riconosciutoeaggiornatoconle<br />

considerazioniderivate<br />

dall’applicazionedellostandard<br />

dapartedimigliaiadiaziende<br />

nelmondointero.Lasua<br />

pubblicazioneèparticolarmente<br />

significativa,inquantola<br />

precedenteOHSAS18001:1999<br />

nonaveva,inrealtà,la<br />

connotazionedi“norma”<br />

riconosciuta,bensìdi“specifica”,<br />

valeadiredidocumentochepuò<br />

essereoggettodiunrapportodi<br />

naturacontrattualetraleparti<br />

manoncostituisceunaregola<br />

stabilita.Permegliocomprendere<br />

lanuovaversionevengono<br />

propostealcunetabelledi<br />

confrontotraledueversioni<br />

(1999e2007)econlealtre<br />

principalinormesuisistemidi<br />

gestionequalil’ISO9001:2000<br />

el’ISO14001:2004.<br />

42<br />

La specifica OHSAS 18001:1999<br />

è stata sostituita dalla prima<br />

emissione della norma BS OH-<br />

SAS 18001:2007. L’atto stesso della<br />

pubblicazione costituisce un elemento<br />

importante da sottolineare; infatti, la<br />

OHSAS 18001, il documento più diffuso<br />

a livello internazionale a fronte del<br />

quale richiedere la certificazione del<br />

proprio sistema di gestione della salute<br />

e sicurezza sul lavoro (SGSL), non<br />

aveva, in realtà, la connotazione di<br />

“norma” riconosciuta bensì di “specifica”,<br />

ovvero di un documento che poteva<br />

essere oggetto di un rapporto di natura<br />

contrattuale tra le parti pur non<br />

costituendo una regola stabilita. Non a<br />

caso, nonostante il progressivo successo<br />

dei SGSL nelle aziende negli ultimi<br />

anni, questo “status” minore si è rivelato<br />

un ostacolo al pieno riconoscimento<br />

di tale standard. Al contrario, oggi la<br />

norma BS OHSAS 18001:2007 costituisce<br />

uno standard ufficiale in materia<br />

di salute e sicurezza sul lavoro, la cui<br />

accresciuta importanza è deducibile anche<br />

dall’elevato numero di enti che<br />

hanno partecipato alla sua stesura.<br />

Mentre nell’edizione precedente gli enti<br />

di certificazione erano presenti in misura<br />

rilevante, in quella del 2007 il numero<br />

degli organismi legati al mondo<br />

della normazione è notevolmente aumentato,<br />

avendo compreso enti di diversi<br />

paesi europei ed extra.<br />

L’aspetto più peculiare, ma anche<br />

più critico, di questo standard, ovvero<br />

le importanti interrelazioni tra i requisiti<br />

normativi volontari e le legislazioni<br />

nazionali in materia, è affrontato già<br />

nella premessa nella quale è precisato<br />

che «la realizzazione di un SGSL conforme<br />

a questa norma deve prendere in<br />

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considerazione tutti gli aspetti previsti<br />

dalle normative cogenti, con particolare<br />

riferimento alla valutazione dei rischi<br />

ed alle misure di prevenzione e<br />

protezione».<br />

È anche, ovviamente, ribadito il<br />

concetto che «la conformità al presente<br />

standard non può conferire alcuna immunità<br />

verso gli obblighi legali».<br />

Leggendo l’introduzione è evidente<br />

l’eco delle molte discussioni generate<br />

in questi anni sull’esistenza di una<br />

“certificazione della sicurezza”, in un<br />

certo senso parallela ai controlli degli<br />

organi pubblici deputati.<br />

Gli estensori della norma, in sostanza,<br />

hanno ribadito che la norma OH-<br />

SAS 18001 costituisce un modello, basato<br />

sulla ben nota metodologia PDCA<br />

(Plan-Do-Check-Act), finalizzato a favorire<br />

l’efficace applicazione di tutte le<br />

norme di buona pratica, inclusi, ovviamente,<br />

gli obblighi legislativi. Lo scopo<br />

principale della norma è di promuovere<br />

all’interno delle organizzazioni la prevenzione<br />

nella sicurezza e consentire<br />

l’ottenimento di risultati positivi nel<br />

controllo dei propri rischi.<br />

I requisiti sono applicabili a ogni<br />

tipo di organizzazione e possono essere<br />

adattati alle relative dimensioni e alle<br />

diverse condizioni socio-culturali e geografiche,<br />

anche tenendo conto delle<br />

esigenze socio-economiche e finanziarie.<br />

Le imprese medio-piccole possono<br />

applicarlo con un livello di dettaglio<br />

della documentazione e di complessità<br />

del sistema adeguato alle loro esigenze.<br />

Il testo dell’introduzione sembra poi<br />

anche far valere l’importanza di uno<br />

standard completo e certificabile, basato<br />

sulle evidenze oggettive e sulle verifiche<br />

indipendenti. Si afferma, infatti,<br />

che audit”e “riesami” eseguiti dalle or-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


ganizzazioni per valutare i propri risultati<br />

in termini di sicurezza, in assenza<br />

di un vero e proprio sistema che li sostenga,<br />

possono non essere sufficienti<br />

a dare una ragionevole confidenza che<br />

gli obblighi legali e gli interventi a favore<br />

della sicurezza siano costanti e<br />

mantenuti nel tempo.<br />

È degna di essere notata anche<br />

“l’importante distinzione” tra:<br />

l un sistema OHSAS 18001: consta<br />

di precisi requisiti che devono essere<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

dimostrati mediante una completa serie<br />

di evidenze oggettive e possono<br />

essere certificati da enti indipendenti<br />

per dare dimostrazione a ogni parte<br />

interessata del raggiungimento della<br />

conformità e del suo mantenimento<br />

nel tempo;<br />

l le auto-dichiarazioni o l’utilizzo di<br />

linee guida: non sono certificabili e non<br />

possono che fornire una generica assistenza<br />

nell’applicazione di un SGSL.<br />

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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

LE MODIFICHE DELLA BS OHSAS 18001:2007 RISPETTO ALLA SPECIFICA PRECEDENTE<br />

•OHSAS18001:2007=norma;<br />

•allineamentoconISO14001:2004ecross­referenceconISO9001:2000;<br />

•modifichealledefinizioni(rischioaccettabile,infortunio,pericolo,ecc.);<br />

•maggioreimportanzaalconcettodi“salute”;<br />

•esclusionedeidanniallaproprietàsenonhannoinfluenzasullaincolumitàdeilavoratori;<br />

•definizionediuna“gerarchiadeicontrolli”nellavalutazionedeirischi;<br />

•introduzionedelconcettodi“delega”;<br />

•importanzadella“gestionedeicambiamenti”;<br />

•maggioreattenzioneallapartecipazionedeilavoratorieallaloroconsultazione;<br />

•nuoveprescrizioniperl’analisidegliinfortunieincidenti.<br />

IrequisitimodificatidellanormaOHSAS18001:2007<br />

Irequisitimodificatidella<br />

normaOHSAS18001:2007<br />

Nella tabella 1 vengono commentati<br />

brevemente i requisiti della norma,<br />

focalizzando le modifiche rispetto<br />

alla precedente, senza entrare nel<br />

merito di questi cambiamenti e dell’indicazione<br />

puntuale delle modifiche<br />

al SGSL che le aziende certificate<br />

dovranno adottare per risultare<br />

conformi anche alla nuova revisione,<br />

che entrerà definitivamente in vigore<br />

il 1° luglio 2009. l<br />

TABELLA1<br />

Elementodellanorma Contenuti<br />

1.Scopo Laconformitàallanormapuòesseredimostratanonsolomedianteauto­certificazioneo<br />

certificazionediunaparteterza,maanchedaattestazionidiclientioaltrepartiinteressate,oppurechiedendounaverificadiunaterzaparteafrontediunapropriaauto­dichiarazione.<br />

SiprecisachelanormaOHSAS18001sioccupadisaluteesicurezzasullavoroenondeve<br />

essereutilizzataperaltreareerelativeallasaluteesicurezzaqualiilbenessere,lasicurezzadeiprodotti,idannialleproprietà,gliaspettipiùpropriamenteambientali.<br />

2.Riferimenti ÈsostituitalaBS8800:1996conlelineeguidaILOdel2001.<br />

normativi<br />

3.Termini<br />

edefinizioni<br />

Moltesonoledefinizioninuove,aggiunterispettoallarevisioneprecedente,lamaggiorpartedellequaliperconsentirel’allineamentoconlaISO14001:2004econlaISO9000:2005.<br />

Inalcunicasi,ledefinizionigiàesistentisonostateinvecemodificate;ciòhacomportato<br />

talvoltasensibilidifferenzediapplicazione,chedovrannoessereattentamentevalutate<br />

nellaletturadeltesto:<br />

•rischio“accettabile”:rischioridottoaunlivellotollerabiledall’organizzazioneconriferimentoagliobblighidileggeeaquantoespressonellapropriapoliticaperlasicurezza;•audit:siintroduceladefinizionedellaISO9000:2005diprocessosistematico,indipendenteedocumentato;<br />

•miglioramentocontinuo:definizioneconmodifichenonsostanzialiderivantidaun<br />

allineamentoconlaISO14001:2004;<br />

•azionecorrettivaepreventiva:introdotteledefinizionidellaISO9000:2005;<br />

•documento:introdotteledefinizionidellaISO14001:2004;<br />

•pericolo:fonte,situazioneoattochepuòprovocareunaferita,unamalattiaprofessionaleounacombinazionediesse;<br />

43


CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

4.2Politicaperla<br />

saluteesicurezza<br />

4.3.1Identificazione<br />

deipericoli,<br />

valutazione<br />

deirischiecontrolli<br />

stabiliti<br />

4.3.2Prescrizionilegali<br />

edialtrotipo<br />

4.3.3.Obiettivi<br />

eprogrammi<br />

44<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

•malattiaprofessionale:introdottaladefinizione(assentenellaprecedenterevisione)comecondizionefisicaomentaleavversaeidentificabilederivanteopeggioratada<br />

un’attivitàlavorativaolegataasituazionilavorative;<br />

• incidente/infortunio:laprimaedizionenonsempreèstatafacilmenteinterpretatainItalia,permotividitraduzione.Nell’attualerevisione,iltermine“accident”(riconducibileall’infortunio)nonèpiùpresentesenoncome“casoparticolare”dell’“incident”(o“incidente”).L’incidenteèuneventocollegatoall’attivitàlavorativachehaoavrebbepotutoportarealesioni,morteoaunamalattiaprofessionale.Nelprimocasosihaancheun“accident”,mentrenel<br />

secondosipossonoutilizzareancheiterminidi“quasi­infortunio”o“situazionepericolosa”.Si<br />

precisacheanchelesituazionidiemergenzasonounparticolaretipodiincidente;<br />

• partiinteressate:modificanonsostanzialedelladefinizioneprecedentecheprecisa<br />

comelepartiinteressatepossanoesseresiaall’internocheall’esternodeiluoghidilavoro;<br />

•nonconformità:ladefinizionedellaprecedenterevisione,focalizzatasuglieffetticoncreti(infortuni,incidenti,malattieprofessionali)causatidallaNC,èstata(stranamente)sostituitaconunadefinizionestrettamenteaderenteaisistemidigestione.LaNCèsemplicemente<br />

un“nonsoddisfacimentodiunrequisito”,comeriportatoanchenellenorme“gemelle”ISO<br />

9001eISO14001.Ancheunoscostamentodairequisitilegalièunanonconformità;<br />

•politicaperlasaluteesicurezza:introdottaladefinizioneanalogaallaISO14001;<br />

• procedura:modospecificatopercondurreun’attivitàounprocesso(definizionedella<br />

ISO9000:2005);<br />

• registrazione:documentocheattestairisultaticonseguitiofornisceevidenzadiattivitàsvolte(analogaallaISO14001:2004);<br />

•rischio:combinazionedellaprobabilitàdell’accadimentodiuneventopericoloso(o<br />

esposizione)egravitàdellalesioneodellamalattiaprofessionalechepuòesserecausata<br />

daquell’eventooesposizione;<br />

•valutazionedeirischi:processodivalutazionedelrischiochehaoriginedall’identificazionedeipericoliechetieneinconsiderazionel’adeguatezzadeicontrolliesistentiper<br />

stabilireseilrischiosiaaccettabileono;<br />

•luogodilavoro:ogniluogofisiconelqualesonosvolteattivitàcollegateallavorosottoilcontrollodell’organizzazione.Unaspecificanotachiariscecheancheleattivitàsvolteall’esternodell’organizzazione(inauto,aereo,treno,acasa,ecc.),inclusequellepressoiclienti,sonodaprendereinconsiderazione.<br />

L’altadirezionedevedefinireenonsoloautorizzarelapolitica.<br />

La politica deve prevedere anche un impegno alla prevenzione degli infortuni e delle<br />

malattieprofessionaliedeveesserecomunicataatuttoilpersonalechelavorasottoil<br />

controllodell’organizzazione(enonpiùsoloailavoratori).<br />

Ilprocessodivalutazionedeirischideveconsiderareancheilcomportamentoelecapacitàumane,ipericoliprovenientidall’esternodell’organizzazione(compresiquellicircostantiiluoghidilavoro),leinfrastrutture,icambiamentinell’organizzazioneenelSGSL,<br />

laprogettazionediluoghidilavoro,attrezzature,processi,ecc.,eognirequisitolegale.<br />

Ilrisultatodellavalutazionedeirischidevecomprenderel’identificazione,leprioritàela<br />

documentazionecollegataairischi,oltreallemisuredicontrolloderivanti.<br />

Perlasceltadellemisuredicontrolloolaloromodifica,deveesserepresainconsiderazionelagerarchiadiinterventotipicadellanormativadilegge(art.3,D.Lgs.n.626/1994),<br />

ovvero:<br />

• eliminazione;<br />

• sostituzione;<br />

• misuretecnologiche;<br />

• segnaleticaecontrolliprocedurali;<br />

• dispositividiprotezionepersonale.<br />

Aquantoindicatonellaprecedenterevisione,èaggiuntalaprescrizionechel’organizzazionedevetenereinconsiderazionegliobblighilegalinelrealizzareemantenereilproprioSGSL.Questanuovaprescrizionevaconsiderataunitamentealnuovorequisito4.5.2<br />

cheprevedelaverificadellaconformitàlegislativa.<br />

Comeampiamenteprevisto,iduerequisitidellaprecedenteversionesonostatiaccorpati,analogamenteallaISO14001:2004.<br />

Sisottolineachegliobiettividevonoessereinlineaconl’impegnoallaprevenzionedegli<br />

infortuniedellemalattieprofessionalinonchéalrispettodegliobblighilegaliesottoscrittidall’organizzazione.<br />

Nellostabiliregliobiettiviparechesiastatadataunaprevalenzaagliaspetticogentieai<br />

rischi.Devono“anche”essereconsideratiglialtrielementigiàpresentinellaprecedente<br />

revisione(qualeilpuntodivistadellepartiinteressate,purché“significative”).<br />

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14 agosto 2007 ­ N. 16


4.4.1Risorse,ruoli,<br />

responsabilità<br />

edautorità<br />

4.4.2Competenza,<br />

addestramento<br />

econsapevolezza<br />

4.4.3Comunicazione,<br />

partecipazione<br />

econsultazione<br />

4.4.4­4.4.5Documenti<br />

econtrollo<br />

deidocumenti<br />

4.4.6Controllo<br />

operativo<br />

4.4.7Preparazione<br />

alleemergenze<br />

erisposta<br />

4.5.1Misurazione<br />

emonitoraggio<br />

deirisultati<br />

4.5.2Valutazione<br />

dellaconformità<br />

4.5.3.1Indagine<br />

suincidenti<br />

4.5.3.2Nonconformità,<br />

azionicorrettive<br />

epreventive<br />

4.5.4Controllo<br />

delleregistrazioni<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

L’altadirezioneèilresponsabileultimodelSGSLedevedimostrareilproprioimpegno<br />

nelladisponibilitàdirisorse(insensoassolutamenteampio,ovveroinclusorisorseumane,<br />

tecnologiche, skill specialistici, infrastrutture, risorse tecnologiche e finanziarie) e<br />

nelladefinizionediruolieresponsabilità,inclusoeventualideleghe.<br />

Siconsentecheilrappresentantedelladirezione(chedeveesseremembrodellastessa)<br />

possa delegare alcuni compiti a un suo collaboratore, mantenendone, tuttavia, la responsabilità.L’organizzazionedeveidentificareibisogniformativiedareattuazioneaquantonecessariopercolmarelecarenze,dandoneevidenzamedianteregistrazioni.<br />

Modificatoancheiltitolodelrequisito,conl’introduzionedeltermine“partecipazione”<br />

che rende esplicita l’integrazione del requisito esistente con la richiesta di una più costantepartecipazionedeilavoratoriechedeveesseredimostrabilenellosviluppodella<br />

identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, nelle indagini sugli incidenti, nella<br />

definizionedegliobiettividelSGSLenellagestionedeicambiamenti.<br />

Laconsultazioneèestesaagliappaltatori.<br />

NoncisonosostanzialimodifichesenonunamigliordefinizionedelleregistrazionirichiesteeunaterminologiapiùsimileallaISO9001,inclusoilriferimentoaidocumentidi<br />

origineesterna.<br />

Diversaformulazionedelrequisito,masenzarilevantimodifiche.Maggiorenfasisulla<br />

gestionedeicambiamentiesuicontrolliperappaltatorievisitatori.<br />

Leprocedureperleemergenzedevonotenereinconsiderazionelepartiinteressatequaliiservizidisoccorsoesterni(vigilidelfuoco,prontosoccorso,prefettura,ecc.)elealtre<br />

aziendecircostanti.<br />

Siprecisacheilmonitoraggiodell’efficaciadeicontrollideveriguardareanchegliaspetti<br />

legatiallasaluteenonsoloallasicurezza.<br />

Ilrequisitoèstatointrodottoex­novoperallinearsiconlaISO14001:2004.<br />

Lerisultanzedell’applicazionedellaprimarevisioneavevanogiàevidenziato,peraltro,<br />

ladifficoltàdirecepireleverifichediconformitàlegaleall’internodiunrequisitoconcettualmenteampioqualeil4.5.1.Deveessereprevistaunaprocedurapervalutareperiodicamentelaconformitàalleprescrizionilegaliapplicabiliall’organizzazioneeregistrarneirisultati.Lastessaoun’altra<br />

proceduradeveprevederelavalutazionedellaconformitàdiognialtroaspettocogente<br />

collegatoadaltreprescrizionisottoscrittedall’organizzazione.<br />

Sotto­requisitointrodottoex­novocheriguarda,inparticolare,losvolgersidelleindaginiinterneincasodiincidenti(inclusi,quindi,siagliinfortuni,gliincidentisenzainfortunioeimancati­incidenti).Diversaformulazionedelrequisito,masenzarilevantimodificherispettoallaprecedenterevisione.Èresainterminimoltopiùesplicitilanecessitàdieseguireunavalutazionedeirischiprimadell’attuazionediun’azionecorrettivaopreventivaselecauseallabasedell’azione<br />

evidenzianonuovefontidipericolooppurelamodificanellavalutazionedipericoligià<br />

consideratioanchelanecessitàdicambiamentinellemisuredicontrollo.<br />

Siprecisa,poi,cheogniazionecorrettivaepreventivadeveesserecommisurataairischi.<br />

Diversaformulazionedelrequisito,masenzarilevantimodifiche.<br />

4.5.5Auditinterni Siprecisachelasceltadegliauditorelaconduzionedegliauditdeveassicurarel’obiettivitàel’imparzialitàdelprocessodiaudit.<br />

4.6.Riesame<br />

delladirezione<br />

Adifferenzadelprecedente,ilrequisitoelencaesplicitamentegliargomentichedevono<br />

esserepresentinelriesamedelladirezione:<br />

• input:risultatidegliauditinterni,risultatidellapartecipazioneeconsultazionedeilavoratori,comunicazionidellepartiinteressate(inclusoreclami),risultatiottenutidalSG­SL;statodiattuazionedegliobiettivi,risultatidelleindaginisugliincidenti/azionicorrettive<br />

e preventive, risultati del precedente riesame, cambiamenti dell’organizzazione e<br />

delleprescrizionilegali.<br />

• output:decisionisucambiamentiallapolitica,agliobiettivi,allerisorse,aelementidel<br />

SGSL.<br />

Questioutputdevonoessereresidisponibilipercomunicazioneeconsultazione.<br />

45


46<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

TABELLA2<br />

TabelladicorrelazionetraOHSAS18001:1999eBSOHSAS18001:2007<br />

OHSAS18001:1999 BSOHSAS18001:2007 Modifiche<br />

4.1Requisitigenerali 4.1Requisitigenerali NO<br />

4.2Politicaperlasaluteesicurezza 4.2Politicaperlasaluteesicurezza 1<br />

4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazionedeirischielorocontrollo<br />

4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischiecontrollistabiliti<br />

4.3.2Prescrizionilegaliealtre 4.3.2Prescrizionilegaliealtre 1<br />

4.33.Obiettivi 4.33.Obiettivieprogrammidigestione 1<br />

4.3.4 Programmidigestione<br />

4.4.1Strutturaeresponsabilità 4.4.1Risorse,ruoli,responsabilitàedautorità 2<br />

4.4.2 Competenze, addestramento e<br />

consapevolezza<br />

4.4.2 Competenze, addestramento e consapevolezza<br />

4.4.3Consultazioneecomunicazione 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione<br />

4.4.4Documentazione 4.4.4Documentazione 1<br />

4.4.5Controllodeidocumentiedeidati 4.4.5Controllodeidocumenti 1<br />

4.4.6Controllooperativo 4.4.6Controllooperativo 1<br />

4.4.7Preparazionealleemergenzeerisposta<br />

4.5.1 Misurazione e monitoraggio dei<br />

risultati<br />

4.5.2 Infortuni, incidenti, non conformità,azionicorrettiveepreventive<br />

4.5.3 Registrazioni e gestione delle registrazioni<br />

4.4.7Preparazionealleemergenzeerisposta 2<br />

4.5.1Misurazioneemonitoraggiodeirisultati 1<br />

4.5.2Valutazionedellaconformità 3<br />

4.5.3Nonconformità,azionicorrettiveepreventive 2<br />

4.5.4Gestionedelleregistrazioni 1<br />

4.5.4Auditinterni 4.5.5Auditinterni 2<br />

4.6RiesamedellaDirezione 4.6RiesamedellaDirezione 2<br />

Legenda:1=marginale,3=elevata<br />

TABELLA3<br />

TabelladicorrelazionetraBSOHSAS18001:2007,ISO9001:2000eISO14001:2004<br />

BSOHSAS18001:2007 ISO14001:2004 ISO9001:2000<br />

4.1Requisitigenerali 4.1Requisitigenerali 4.1Requisitigenerali<br />

4.2 Politica per la salute e sicurezza<br />

4.2Politicaperl’ambiente 5.3Politicaperlaqualità<br />

4.3.1 Identificazione dei pericoli, 4.3.1Aspettiambientali 5.2 Attenzionealcliente<br />

valutazione dei rischi e controlli<br />

7.2.1Determinazionedeirequisitidelprodotto<br />

stabiliti<br />

7.2.2Riesamedeirequisitidelprodotto<br />

4.3.2Prescrizionilegaliedaltre 4.3.2Prescrizionilegaliedaltre<br />

4.33.Obiettivieprogrammidigestione<br />

4.33. Obiettivi e programmi<br />

digestione<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

5.2 Attenzionealcliente<br />

7.2.1Determinazionedeirequisitidelprodotto<br />

5.4.1Obiettivi<br />

5.4.2Pianificazionedelsistemaqualità<br />

8.5.1Miglioramentocontinuo<br />

2<br />

2<br />

2<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità<br />

edautorità<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilitàedautorità<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />

Articolo<br />

5.1ResponsabilitàdellaDirezione<br />

6.1Risorse<br />

6.3Infrastrutture<br />

4.4.2 Competenze, addestramen­ 4.4.2 Competenze, addestra6.2.2Competenze,consapevolezzaedaddestratoeconsapevolezzamentoeconsapevolezzamento 4.4.3 Comunicazione, partecipa­ 4.4.3Comunicazione 5.5.3Comunicazioneinterna<br />

zioneeconsultazione<br />

7.2.3Comunicazioneconilcliente<br />

4.4.4Documentazione 4.4.4Documentazione 4.2.1Documentazione<br />

4.4.5Controllodeidocumenti 4.4.5Controllodeidocumenti 4.2.3Controllodeidocumenti<br />

4.4.6Controllooperativo 4.4.6Controllooperativo 7. Realizzazionedelprodotto<br />

4.4.7 Preparazione alle emergen4.4.7Preparazionealleemerzeerispostagenzeerisposta 4.5.1Misurazioneemonitoraggio 4.5.1 Misurazione e monito­ 7.6Controllodellastrumentazionedimisura<br />

deirisultati raggio 8.2.3Monitoraggiodeiprocessi<br />

8.2.4Monitoraggiodeiprodotti<br />

8.4Analisideidati<br />

4.5.2 Valutazione della confor­ 4.5.2 Valutazione della con­ 8.2.3Monitoraggiodeiprocessi<br />

mitàformità<br />

8.2.4Monitoraggiodeiprodotti<br />

4.5.3 Non conformità, azioni cor­ 4.5.3 Non conformità, azioni 8.3Controllodellenonconformità<br />

rettiveepreventive correttiveepreventive 8.4Analisideidati<br />

8.5.2Azionicorrettive<br />

8.5.3Azionipreventive<br />

4.5.4Gestionedelleregistrazioni 4.5.4Gestionedelleregistra­ 4.2.4Controllodelleregistrazioni<br />

zioni<br />

4.5.5Auditinterni 4.5.5Auditinterni 8.2.2Auditinterni<br />

4.6Riesamedelladirezione 4.6Riesamedelladirezione 5.6Riesamedelladirezione<br />

47


IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Particolarmente controversa l’introduzione della cosiddetta “dichiarazione di inizio attività”<br />

Controlli igienico-sanitari degli alimenti:<br />

le insidie nascoste nella nuova disciplina<br />

diMaurizioPodico, Segretario del Consiglio Nazionale dei Biologi<br />

L’applicazione all’ordinamento<br />

italiano dei 4 regolamenti<br />

comunitari ­ e in particolare<br />

del regolamento n. 852/2004 ­<br />

orientati ad armonizzare<br />

i requisiti e i principi igienico<br />

­sanitari da applicare e da<br />

utilizzare come riferimenti per le<br />

industrie alimentari (meglio noti<br />

come del “pacchetto igiene”)<br />

sta creando non pochi problemi<br />

alle imprese del settore. Uno di<br />

questi riguarda la sostituzione<br />

dell’autorizzazione sanitaria<br />

con la cosiddetta “dichiarazione<br />

di inizio attività”, che, solo<br />

apparentemente, rappresenta<br />

una notevole semplificazione<br />

dal punto di vista<br />

amministrativo­burocratico,<br />

ma che, in verità, si dimostra, allo<br />

stato attuale, un documento<br />

fortemente lacunoso da affinare<br />

e modificare in modo da evitare<br />

che possa divenire uno strumento<br />

capace di minare l’affidabilità e<br />

la credibilità dell’azienda.<br />

Tutto ciò è evidentemente<br />

antitetico rispetto all’obiettivo<br />

di creare l’anagrafe delle imprese<br />

alimentari basata su un tracciato<br />

standard minimo dei record.<br />

48<br />

Ultimamente, a seguito della<br />

presentazione di richiesta per<br />

l’autorizzazione sanitaria di<br />

una struttura che volesse iniziare a<br />

produrre, preparare, immagazzinare,<br />

trasportare o somministrare alimenti,<br />

viene sempre più spesso risposto che<br />

questa licenza non viene più emessa,<br />

essendo sufficiente inoltrare una semplice<br />

dichiarazione di inizio attività<br />

(DIA) allo Sportello unico per le attività<br />

produttive (SUAP), ove esistente,<br />

del Comune competente per territorio.<br />

Questa situazione non è uniforme<br />

in tutt’Italia, ma riguarda solamente<br />

le regioni che abbiano dato seguito al<br />

regolamento CE n. 852/2004<br />

«sull'igiene dei prodotti alimentari»<br />

[1] (si veda la tabella 1) mediante<br />

l’applicazione delle linee guida approvate<br />

il 9 febbraio 2006 [2] .<br />

Il“pacchettoigiene”<br />

Nel 2004 la Comunità europea,<br />

dopo numerose direttive emesse negli<br />

anni precedenti, ha licenziato alcuni<br />

regolamenti orientati ad armonizzare<br />

i requisiti e i principi igienico-sanitari<br />

da applicare e da utilizzare come riferimenti<br />

per le industrie alimentari; i<br />

quattro regolamenti emessi (tutti in<br />

pari data) vennero riuniti sotto l’unica<br />

definizione di “pacchetto igiene”<br />

(si veda il box di approfondimento),<br />

successivamente arricchitosi di altre<br />

disposizioni normative.<br />

Queste norme e le successive modifiche<br />

e integrazioni rappresentano<br />

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un gruppo coordinato destinato a regolamentare<br />

i principali aspetti, principi<br />

e requisiti (compresi i controlli<br />

ufficiali) da adottare in ambito agroalimentare.<br />

Per inciso, i “regolamenti” sono<br />

norme giuridiche che entrano in vigore<br />

immediatamente (alla data formalizzata<br />

nel testo di tali provvedimenti),<br />

in tutti i Paesi membri senza la<br />

necessità di essere recepiti o modificati,<br />

rappresentando così uno strumento<br />

importante per riportare sotto<br />

delle regole comuni i settori di applicazione.<br />

Lo scopo è quello di garantire<br />

un’uniformità di comportamento e<br />

di regole tale da rendere possibile non<br />

solo l’effettiva libera concorrenza tra<br />

gli operatori dei vari paesi ma, vista la<br />

libera circolazione delle merci e, in<br />

questo caso, degli alimenti, anche<br />

l’uniformità dei principi che ne assicurano<br />

le loro caratteristiche e specialmente<br />

la loro sicurezza (salubrità).<br />

Per tutte le norme del pacchetto,<br />

la data di applicazione è stata indicata<br />

come «non anteriore al 1° gennaio<br />

2006».<br />

Lenovitàderivanti<br />

dall’entratainvigore<br />

La DIA<br />

Dall’emissione a oggi, il pacchetto<br />

igiene non sembrava aver introdotto<br />

grandi innovazioni in fase applicativa.<br />

Tuttavia, con gli atti di adozione<br />

delle indicazioni delle linee guida per<br />

[1] In G.U.C.E. L del 30 aprile 2004, n. 139.<br />

[2] «Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province<br />

autonome, relativo a “Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene<br />

dei prodotti alimentari”» (in S.O. n. 211 alla Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2006, n. 259).<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Principalileggiregionalidirecepimento<br />

Regione Provvedimento<br />

Abruzzo D.G.R. 21 agosto 2006, n. 950<br />

Campania D.G.R. 16 giugno 2006, n. 797<br />

Friuli D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 3160<br />

Lazio D.G.R. 16 maggio 2006, n. 275<br />

Liguria D.G.R. 15 dicembre 2006, n. 1465<br />

Lombardia L.R. 2 aprile 2007, n. 8<br />

Piemonte L. R. 29 dicembre 2006, n. 38<br />

Puglia D.G.R. 28 maggio 2007, n. 713<br />

Sardegna L. R. 18 maggio 2006, n. 5<br />

Toscana D.P.G.R. 1° agosto 2006, n.40/r<br />

Umbria D.G.R. 2 aprile 2007, n. 510<br />

Umbria D.G.R. 18 maggio 2005, n. 791<br />

Veneto D.G.R. 11 aprile 2006, n. 1041<br />

l’applicazione del regolamento è nato<br />

quanto citato in apertura.<br />

L’introduzione della DIA (in alcune<br />

forme chiamata DIAP-Dichiarazione<br />

di inizio attività produttiva) in<br />

sostituzione dell’autorizzazione sanitaria<br />

sottolinea l’impegno dell’operatore<br />

alimentare di progettare, realizzare<br />

e iniziare una attività anche senza<br />

alcun controllo ufficiale, ma con<br />

una semplice comunicazione. In particolare,<br />

esistono due tipi di DIA:<br />

l semplice: riguarda solamente<br />

quelle tipologie di esercizi che operavano<br />

senza l’obbligo di detenere<br />

un’autorizzazione sanitaria, in pratica,<br />

in deroga al dettato dell’art. 2,<br />

legge n. 283/1962;<br />

l differita: si applica a tutte le altre<br />

imprese alimentari escludendo solo<br />

quelle soggette a notifica ai sensi del<br />

regolamento CE n. 853/2004 come<br />

mattatoi, salumifici, industrie lattiero-casearie,<br />

ecc.<br />

La DIA dovrebbe essere accompagnata<br />

da una relazione sintetica descrittiva<br />

dell’attività e da una sola<br />

planimetria dei locali e delle aree<br />

produttive.<br />

Le differenze tra i due tipi di DIA<br />

sono legate ai tempi tecnici di attua-<br />

zione; quelle semplici sono, infatti,<br />

operative immediatamente, mentre<br />

quelle differite (come indica il nome)<br />

divengono operative solo dopo 45<br />

giorni dalla data di presentazione.<br />

Il comune riceve le DIA e le trasmette<br />

al dipartimento di prevenzione<br />

dell’Azienda USL competente<br />

che, se ritiene opportuno o in base a<br />

indicazioni generali o norme locali<br />

(regionali, provinciali o comunali),<br />

procede a fare gli accertamenti o le<br />

verifiche del caso:<br />

l sull’idoneità della struttura;<br />

l sulla conformità dei documenti di<br />

autocontrollo;<br />

l sulle relative procedure e documenti<br />

applicativi;<br />

l su tutte le possibili applicazioni<br />

delle norme cogenti anche di ambito<br />

non strettamente alimentare.<br />

Nel caso di DIA differita, a seguito<br />

dell’eventuale audit dell’organo di<br />

controllo, l’attività può iniziare solo<br />

se le eventuali non conformità rilevate<br />

sono state risolte.<br />

Nel caso che questo accertamento<br />

non venga effettuato, è possibile che<br />

una struttura non controllata inizi la<br />

propria attività senza la garanzia di<br />

possedere tutti i requisiti e le proce-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

Articolo<br />

TABELLA1<br />

dure necessarie a tutelare la salute<br />

degli utenti. Il fatto che l’emissione<br />

dell’autorizzazione sanitaria sia stata<br />

abolita, ovviamente, non sopprime<br />

assolutamente gli obblighi derivanti<br />

da tutte le norme cogenti.<br />

Pare evidente come i documenti<br />

siano apparentemente più semplici rispetto<br />

al passato. Non sono, infatti,<br />

più richieste le due planimetrie in scala<br />

1:100 con le destinazioni d’uso dei<br />

locali complete di rapporti aeroilluminanti<br />

e le due in scala 1:50 con la<br />

disposizione delle principali attrezzature<br />

presenti, contenenti, inoltre, le indicazioni<br />

dei flussi delle materie prime<br />

e dei prodotti in lavorazione, dei<br />

rifiuti, del flusso del personale ecc.<br />

La predisposizione di due copie<br />

era legata al fatto che una faceva parte<br />

integrante dell’autorizzazione sanitaria<br />

rilasciata, consentendo, così, di<br />

controllare la struttura anche solo con<br />

i documenti a disposizione in loco.<br />

È chiaro, inoltre, che due disegni<br />

consentono una maggior leggibilità e<br />

chiarezza rispetto a una sola planimetria<br />

che dovrà contenere tutti i dati.<br />

Criticità<br />

Nonostante quanto sopra, non<br />

49


50<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

REGOLAMENTI COMUNITARI COSTITUENTI IL “PACCHETTO IGIENE” EMESSI NEL 2004<br />

• «regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei<br />

prodotti alimentari» (in G.U.C.E. L del 30 aprile 2004, n. 139);<br />

• «regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce<br />

norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale» (in G.U.C.E. L del 25 giugno 2004,<br />

n. 226);<br />

• «regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce<br />

norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al<br />

consumo umano» (in G.U.C.E. L del 25 giugno 2004, n. 226);<br />

• «regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai<br />

controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle<br />

norme sulla salute e sul benessere degli animali» in G.U.C.E. L del 30 aprile 2004, n. 139).<br />

mancano alcune criticità derivanti<br />

dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.<br />

Ad esempio, per le regioni che<br />

hanno già optato per abolire l’emissione<br />

delle autorizzazioni sanitarie vi<br />

è un problema legato alla conseguente<br />

sospensione del parere preventivo,<br />

cosa che pone sia l’imprenditore sia<br />

gli organi di controllo in una situazione<br />

abbastanza delicata.<br />

Il parere preventivo (alla richiesta<br />

di autorizzazione sanitaria) era, infatti,<br />

un documento o meglio uno strumento<br />

importante con cui veniva richiesta<br />

un’opinione sulla liceità e<br />

sulla correttezza igienico-sanitaria<br />

del progetto della futura impresa alimentare<br />

o sulle modifiche che si sarebbe<br />

voluto introdurre in una già<br />

esistente e autorizzata.<br />

Tutto ciò garantiva che la struttura<br />

fosse conforme alle norme igienicosanitarie,<br />

ponendo gli organi di controllo<br />

nella situazione di conoscere<br />

cosa sarebbe stato realizzato (anticipando<br />

ed evitando, così, le eventuali<br />

non conformità strutturali ostative all’inizio<br />

dell’attività.)<br />

Il parere preventivo in molte regioni<br />

non viene più rilasciato, con<br />

tutte le conseguenze e incertezze del<br />

caso, peraltro in apparente controtendenza<br />

in alcune regioni, come la Toscana,<br />

dove si è optato per mantenere<br />

il parere preventivo.<br />

Un altro aspetto su cui soffermarsi<br />

è il fatto che l’autorizzazione sanitaria<br />

fosse “personale”, intestata cioè a<br />

una persona fisica garante dell’osservanza<br />

delle norme igienico-sanita-<br />

rie. Questo consentiva al legale rappresentante<br />

di una società che gestiva<br />

numerose attività produttive (stabilimenti,<br />

ristoranti, laboratori di produzione,<br />

alberghi, ecc.) di far intestare<br />

le autorizzazioni sanitarie ai vari direttori/responsabili<br />

che (dotati di requisiti<br />

professionali e di idonea autonomia<br />

gestionale, amministrativa e<br />

finanziaria) divenivano anche legalmente<br />

i responsabili della gestione<br />

dell’impresa a tutti gli effetti.<br />

Con le nuove indicazioni, la modulistica<br />

per la presentazione della<br />

DIA sembra consentire la sola indicazione<br />

e la conseguente responsabilità<br />

diretta unicamente del legale rappresentante<br />

o, in caso di imprese personali,<br />

del titolare.<br />

La questione non è “accademica”,<br />

in quanto il responsabile di un’impresa<br />

alimentare (nelle vecchie norme<br />

come il D.Lgs. n. 155/1997 veniva<br />

chiamata “industria alimentare”),<br />

il cosiddetto “operatore del settore<br />

alimentare” è «la persona fisica o<br />

giuridica responsabile di garantire il<br />

rispetto delle disposizioni della legislazione<br />

alimentare nell’impresa alimentare<br />

posta sotto il suo controllo»<br />

(art. 3, comma 3, regolamento CE n.<br />

178/2002).<br />

Nell’attuale situazione, il legale<br />

rappresentante o il titolare non è sempre<br />

detentore delle competenze tecniche<br />

e della costante presenza necessaria<br />

per assicurare la sorveglianza e il<br />

rispetto di quanto sopraccitato, potendo,<br />

di fatto, essere una persona che<br />

rappresenta e amministra l’impresa,<br />

che non solo non ha le conoscenze<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

richieste, ma che dovrà trovare lo<br />

strumento giuridico per scaricare, per<br />

quanto possibile, le responsabilità su<br />

chi, assunto per tale compito, gestisce<br />

di fatto le attività produttive.<br />

Conclusioni<br />

In realtà, dalla lettura del regolamento<br />

CE 852/2004, più che dalle linee<br />

guida, sembra trasparire come la<br />

DIA venga indicata quale strumento<br />

per costituire una anagrafe delle imprese<br />

alimentari, definendone i requisiti.<br />

In Italia la successiva interpretazione<br />

fatta mediante le linee guida<br />

stesse è stata di trasformarla in un<br />

importante momento di riordino dell’intero<br />

settore mediante l’eliminazione<br />

dell’autorizzazione sanitaria.<br />

La situazione, anche per l’elevato<br />

numero di regioni che non hanno ancora<br />

emesso provvedimenti normativi,<br />

è in notevole evoluzione, in quanto<br />

i provvedimenti e le documentazioni<br />

disponibili sono differenti non<br />

solo per aspetti banalmente lessicali<br />

(in alcuni documenti la DIA - Dichiarazione<br />

di inizio attività è divenuta<br />

Denuncia di inizio attività), ma, specialmente,<br />

per i loro contenuti tecnici.<br />

Sia il regolamento che le linee<br />

guida prevedono che l’anagrafe delle<br />

imprese alimentari sia costituita con<br />

un tracciato minimo dei record (dati<br />

minimi per individuare l’impresa) la<br />

cui struttura non pare essere assolutamente<br />

sufficiente e che nelle prime<br />

documentazioni rese disponibili ha<br />

subito un arricchimento di dati non<br />

omogeneo da regione a regione. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


IGIENE E SICUREZZA<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

Articolo<br />

Il D.M. Salute 18 aprile 2007, n. 76, è entrato in vigore a partire dal 5 luglio 2007<br />

Alluminio e leghe a contatto con alimenti:<br />

pubblicato il decreto di disciplina igienica<br />

diClaudiodeCani, direttoreASSOMET(associazionenazionaleindustriemetallinonferrosi)/CENTROAL<br />

(centroitalianoalluminio)eRiccardoGiambelli,direttoreTIFQ­IstitutoperlaQualitàIgienicadelle<br />

TecnologieAlimentari<br />

ConildecretodelMinistero<br />

dellaSalute18aprile2007,n.76,<br />

èstatoadottatounregolamento<br />

chedisciplinainmodospecifico<br />

gliimballaggi,irecipienti<br />

egliutensilidialluminio<br />

edileghedialluminio.<br />

Ilprovvedimentoprevede<br />

obblighiperiproduttori,aiquali<br />

spettailcompitodicontrollare<br />

laconformitàdeiprodotti<br />

alleregolestabilitedalD.M.<br />

n.76/2007,epergliutilizzatori<br />

industrialiecommerciali,<br />

tenutiadaccertarel’idoneità<br />

tecnologicadeiprodotti<br />

alloscopoacuisonodestinati<br />

eagarantirnelatracciabilità<br />

quantoalproduttore<br />

oalfornitore.Soggetti<br />

allenormedettatedalnuovo<br />

decreto­esottoresponsabilità<br />

dell’importatore­anche<br />

iprodottiimportatidaPaesiterzi.<br />

Regolamentato,infine,anche<br />

l’impiegodeilubrificantinella<br />

produzionedellevaschette,che,<br />

peressereutilizzaticome<br />

coadiuvantitecnologici,<br />

dovrannoessereabasedioli<br />

vegetaliodiolimineralideltipo<br />

alimentareconformi<br />

allaFarmacopeaeuropea.<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2007, n. 141.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Il testo integrale del decreto del Ministero della Salute<br />

18 aprile 2007, n. 76, è disponibile nella sezione<br />

“Novitànormative”delsito:<br />

IlD.M.n.76/2007<br />

Dopo un iter più che decennale,<br />

che ha visto impegnati gli esperti dell’Istituto<br />

Superiore di Sanità (ISS) nel<br />

condurre studi e prove sul materiale<br />

nelle più varie condizioni di impiego,<br />

anche l’alluminio impiegato per produrre<br />

oggetti destinati a venire a contatto<br />

con gli alimenti è stato assoggettato<br />

a un provvedimento che ne disciplina<br />

la produzione e la vendita. In<br />

particolare, si tratta del decreto del<br />

Ministero della Salute 18 aprile 2007,<br />

n. 76 [1] , che entra in vigore a partire<br />

dal 5 luglio 2007.<br />

Il criterio che ha ispirato il Ministero<br />

nel redigere il decreto e, ancora prima, i<br />

tecnici dell’ISS nel condurre gli studi<br />

preliminari, è stato quello di garantire al<br />

consumatore che i materiali rispondano<br />

a un titolo di purezza minimo, senza,<br />

per questo, obbligare i produttori a dubbie<br />

e difficili prove di cessione, che pure<br />

sono previste per altri materiali quali<br />

l’acciaio o le materie plastiche.<br />

Anche se, a rigore, sono sempre<br />

state operative le norme generali che<br />

vietano l’uso di qualsiasi materiale<br />

che ceda sostanze nocive o che alteri<br />

le qualità organolettiche dei cibi, i<br />

produttori di alluminio hanno salutato<br />

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favorevolmente la pubblicazione del<br />

D.M. n. 76/2007, dal quale si attendono<br />

chiarezza e certezza per il mercato,<br />

per i consumatori e per gli organi<br />

di controllo sanitario, insieme al riconoscimento<br />

della piena liceità, ora anche<br />

a norma di legge, degli impieghi<br />

alimentari del metallo leggero.<br />

Obblighi<br />

Il decreto stabilisce anche gli obblighi<br />

per:<br />

l i produttori, ai quali spetta il<br />

compito di controllare la conformità<br />

dei prodotti alle regole stabilite dal<br />

D.M. n. 76/2007 e di far seguire ogni<br />

partita consegnata da una propria dichiarazione,<br />

in mancanza della quale<br />

si dovrà fare ricorso a una dichiarazione<br />

rilasciata da un laboratorio<br />

pubblico di analisi;<br />

l gli utilizzatori industriali e commerciali,<br />

che, oltre a verificarne la<br />

conformità sulla base della dichiarazione<br />

del produttore, saranno tenuti<br />

ad accertare l’idoneità tecnologica<br />

dei prodotti allo scopo a cui sono<br />

destinati e a garantirne la tracciabilità<br />

quanto al produttore o al fornitore.<br />

Sono soggetti alle norme dettate dal<br />

regolamento e sotto responsabilità<br />

dell’importatore anche i prodotti im-<br />

51


52<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Requisitidipurezzadell’alluminio<br />

Metallo Tenoremassimo%(espressocomemassa)<br />

Ferro+Silicio 1,0<br />

Rame 0,10(seCre/oMn ≥0,05)<br />

portati da Paesi terzi; in base alle regole<br />

del mercato unico non soggiacciono alle<br />

nuove disposizioni i materiali e oggetti<br />

prodotti e/o commercializzati in<br />

uno Stato dell’Unione europea e in<br />

Turchia in base alle leggi ivi vigenti e<br />

quelli legalmente prodotti nei Paesi<br />

dello Spazio Economico Europeo<br />

(Islanda, Liechtenstein e Norvegia).<br />

Campidiapplicazione<br />

Ricadono nell’ambito di applicazione<br />

del D.M. n. 76/2007 tutti gli<br />

oggetti per uso alimentare nei quali<br />

l’alluminio è a contatto diretto con il<br />

cibo, quali utensili per:<br />

l la cottura (pentole di alluminio<br />

nudo, caffettiere);<br />

l la conservazione (barattoli, vaschette<br />

monouso, foglio domestico);<br />

l l’imballaggio (foglio sottile, accoppiati<br />

multistrato con l’alluminio<br />

all’esterno);<br />

purché non rivestiti da un altro mate-<br />

riale che esplichi un effetto barriera<br />

con gli alimenti a contatto.<br />

Sono, pertanto, esclusi tutti gli oggetti<br />

nei quali l’alluminio è rivestito da<br />

una vernice (lattine per bevande) o da<br />

un materiale antiaderente o da smalto<br />

(alcuni tipi di pentole) o da un film<br />

plastico (cartoni del latte, coperchi per<br />

yogurt), per i quali continuano a valere<br />

le disposizioni di legge relative agli<br />

specifici materiali di contatto.<br />

Secondo il D.M. n. 76/2007 è consentito<br />

impiegare per la produzione sia<br />

metallo puro - e a questo fine le impurezze<br />

non devono superare i livelli consentiti<br />

(si veda la tabella 1) - o in lega<br />

con altri metalli, purché gli elementi di<br />

lega non eccedano i valori stabiliti dallo<br />

stesso decreto in commento.<br />

A questo fine, le leghe di alluminio,<br />

che quantitativamente coprono oltre<br />

l’80% degli usi alimentari di questo<br />

metallo, sono state definite in funzione<br />

di due grandi famiglie di impiego:<br />

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0,20(seCr


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

Articolo<br />

TABELLA3<br />

Caratteristichedicomposizionedeimaterialiedeglioggetti<br />

dileghedialluminioottenutiperfusione<br />

Metallo Tenoremassimoespressocomemassa(%)<br />

Antimonio 0,20<br />

Cromo 0,35<br />

Ferro 2,0<br />

Magnesio* 11,0<br />

Manganese 4,0<br />

Nichel 3,0<br />

Rame** 0,6<br />

Silicio 13,5<br />

Stagno 0,10<br />

Stronzio 0,2<br />

Titanio 0,3<br />

Zinco 0,25<br />

Zirconio 0,3<br />

Altrimetalli*** 0,15cometotale<br />

*Leleghecontenentipiùdel5%dimagnesionondevonoessereutilizzateperlaproduzionedipartiresistentiapressioneper<br />

applicazioninellacotturaapressione.<br />

**Nellaproduzionedioggettidestinatialcontattobreve,qualicaffettiereepiastre,ilcontenutodiramepuòarrivarefinoal6%.<br />

***Peralcunimetalli(adesempiol’argento)ilcontenutomassimoèparia0,05%.<br />

parte di quelle per uso domestico sono<br />

escluse dall’ambito di applicazione<br />

del D.M. n. 76/2007, se sono rivestite<br />

con uno strato di materiale antiaderente<br />

o di smalto, nel qual caso bisognerà<br />

fare riferimento ai decreti relativi.<br />

Un altro aspetto importante della<br />

produzione, ora regolamentato, è<br />

quello relativo all’impiego dei lubrificanti<br />

nella produzione delle vaschette,<br />

che, per essere utilizzati come<br />

coadiuvanti tecnologici, dovranno<br />

essere a base di oli vegetali o di<br />

oli minerali del tipo alimentare conformi<br />

alla Farmacopea europea [2] .<br />

Le condizioni alle quali si possono<br />

impiegare gli oggetti di alluminio<br />

prevedono di tenere in considerazione,<br />

in combinazione fra loro:<br />

l il fattore tempo;<br />

l il fattore temperatura.<br />

Per contatti brevi (tempi inferiori<br />

alle 24 ore) non ci sono limiti alla<br />

temperatura di contatto, è il caso, ad<br />

esempio, della cottura nelle pentole e<br />

dell’uso degli utensili da cucina.<br />

I contatti prolungati (tempi superiori<br />

alle 24 ore) devono avvenire di<br />

norma a temperatura refrigerata (le<br />

vaschette usate dalle rosticcerie per<br />

l’asporto del cibo o per la conservazione<br />

domestica oltre le 24 ore devono,<br />

pertanto, essere tenute in frigorifero)<br />

tranne che per alcune categorie di<br />

alimenti secchi - purché non siano fortemente<br />

acidi o salati - che possono,<br />

invece, essere conservati per periodi<br />

prolungati a temperatura ambiente.<br />

I produttori hanno, perciò, l’obbligo,<br />

fatte salve le disposizioni del regolamento<br />

(CE) n. 1935/2004 [3] , di<br />

specificare in etichetta le condizioni<br />

specifiche d’impiego con una o più<br />

istruzioni indicanti:<br />

l «non idoneo al contatto con alimenti<br />

fortemente acidi o fortemente salati»;<br />

l «destinato al contatto con alimenti<br />

a temperature refrigerate»;<br />

l «destinato al contatto con alimenti<br />

a temperature non refrigerate per<br />

tempi non superiori alle 24 ore»;<br />

l «destinato al contatto con gli alimenti<br />

di cui all'allegato IV a temperature<br />

ambiente anche per tempi superiori<br />

alle 24 ore». l<br />

IMPIANTITRATTAMENTOACQUAPOTABILE:NONSOLOL’ACCIAIO,MATUTTIIMETALLIE“LOROLEGHE”SONODISCIPLINATIDALD.M.N.174/2007<br />

A pag. 83 del numero 14 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, nel paragrafo ”I materiali disciplinati” è stata erroneamente inserita<br />

nell’elencolavoce«AcciaioInox»inluogodellapiùgenerica«Metallieloroleghe».<br />

[2] L’incertezza fino a ieri esistente negli organi sanitari di controllo sulla liceità dei lubrificanti impiegati da alcuni produttori di<br />

vaschette aveva fatto scoppiare, nel marzo 2006, un caso nato anche sull’onda del precedente allarme per l’ITX presente in tracce<br />

sui cartoni del latte. Tuttavia, in quell’occasione il Ministero della Salute, con un comunicato stampa, era prontamente intervenuto a<br />

tranquillizzare i consumatori sulla scorta degli studi e delle esperienze che l’ISS aveva accumulato sull’argomento.<br />

[3] «Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti<br />

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE» (in G.U.C.E. L del 13<br />

novembre 2004, n. 338).<br />

53


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

54<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Apparecchisempliciapressione:<br />

immissionesulmercatoeutilizzazione<br />

diFrancoMusilli<br />

ingegnere, direttore del Dipartimento ISPESL di Padova<br />

ISPESL<br />

IlD.Lgs.n.311/1991,diattuazionedelledirettiven.87/404/CEen.90/488/CE,hafornitoladefinizionedirecipientesemplicea<br />

pressione,stabilendonelecondizionidiimmissionesulmercatoel’utilizzazione.<br />

La materia era regolamentata in precedenza dal D.M. 21 maggio 1974, il quale aveva suscitato alcune proteste da parte dei<br />

costruttoristranieridiapparecchisemplici,poichèilprovvedimentoministerialeprevedeva,dapartedell’ISPESL,unaverificadi<br />

esclusione per alcuni recipienti, quelli di classe a), prima della commercializzazione. In conseguenza di questo, con D.M. 5<br />

febbraio 1996, era stato precisato che l’obbligo di sottoporre questi recipienti a verifica prima dell’immissione sul mercato<br />

poteva non essere applicato agli apparecchi semplici se conformi alle direttive 87/404/CE e 90/488/CE e purché non venisse<br />

compromessalasicurezzadellepersone,deglianimalidomesticiodeibeni.<br />

I “recipienti a pressione semplici” sono<br />

quelli definiti all’art. 1, D.Lgs. 27 settembre<br />

1991, n. 311 [1] , che ha dato attuazione in<br />

Italia, obbligatoriamente dal 1° luglio 1992,<br />

alle direttive n. 87/404/CE e n. 90/488/CE;<br />

in particolare, sono quei recipienti:<br />

l realizzati mediante saldatura (anche se<br />

sono ammesse parti imbullonate);<br />

l fabbricati in serie;<br />

l destinati a contenere aria o azoto;<br />

l non destinati a essere esposti alla fiamma<br />

o a impieghi nucleari;<br />

l aventi pressione massima di esercizio<br />

compresa tra 0,5 bar e 30 bar;<br />

l temperatura di esercizio compresa tra<br />

­50 °C e 300 °C, per i recipienti in<br />

acciaio, e 100 °C per quelli in alluminio e<br />

nelle sue leghe;<br />

l di forma semplice;<br />

l che presentano un prodotto PS [2] x V [3] ≤<br />

10.000 bar x l.<br />

Restano esclusi, così, gli apparecchi contenenti<br />

aria compressa con altri fluidi come,<br />

per esempio, i montaliquidi, i vasi di espansione,<br />

quelli contenenti aria arricchita con<br />

ossigeno, nonché quelli non costruiti in serie;<br />

al contrario, i separatori aria/olio sono stati<br />

considerati parte del campo della direttiva.<br />

Osservatorioacuradell’UfficioRelazioniconilPubblico<br />

Questi apparecchi devono essere forniti dal<br />

fabbricante accompagnati da una dichiarazione<br />

di conformità alle direttive comunitarie<br />

suddette e dalle istruzioni per l’uso, redatte<br />

nella lingua del paese di destinazione.<br />

Sull’apparecchio o sulla sua targa devono<br />

essere punzonati:<br />

l la pressione massima di esercizio in bar;<br />

l la temperatura massima di esercizio in °C;<br />

l la temperatura minima di esercizio<br />

in °C;<br />

l la capacità in litri;<br />

l il nome o il marchio del fabbricante;<br />

l il tipo e il numero di identificazione del<br />

lotto al quale il recipiente appartiene;<br />

l il marchio CE se PS x V > 50 bar x litro.<br />

Le classi<br />

È necessario rammentare che, all’epoca in<br />

cui fu data attuazione alle direttive, era in<br />

vigore in Italia il D.M. 21 maggio 1974, il<br />

quale distingueva i recipienti soggetti ­ tra i<br />

quali rientravano, per le loro caratteristiche,<br />

anche i recipienti semplici ­ in tre distinte<br />

classi:<br />

l recipienti di classe a), cioè i recipienti<br />

aventi P x V ≤ 8.000 bar x l e P ≤ 12 kg/cm 2 ,<br />

installati singolarmente e destinati a non<br />

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contenere fluidi corrosivi; questi recipienti<br />

erano soggetti alle sole verifiche di costruzione,<br />

infatti, era richiesta, già in sede di<br />

costruzione, la verifica degli accessori di sicurezza<br />

e di controllo;<br />

l recipienti di classe b), cioè recipienti aventi<br />

P x V ≤ 8.000 bar x l e P ≤ 12 kg/cm 2 , destinati<br />

a funzionare in collegamento con altri recipienti<br />

dello stesso tipo e a contenere fluidi<br />

non corrosivi; per questi recipienti era richiesta<br />

la verifica di primo o di nuovo impianto;<br />

l recipienti di classe c), cioè tutti i recipienti<br />

con caratteristiche diverse da quelle suddette<br />

e soggetti a verifiche di costruzione,<br />

di primo o di nuovo impianto e periodiche.<br />

Le verifiche<br />

Per un apparecchio semplice che rientrasse<br />

nella classe a), secondo quanto prescritto<br />

dalla circolare ISPESL n. 47/1992, era in vigore<br />

l’obbligo dell’accertamento dei dispositivi<br />

di sicurezza e di controllo anteriormente<br />

all’immissione sul mercato; questo poteva<br />

essere effettuato presso il costruttore,<br />

ovvero presso l’officina di assemblaggio degli<br />

accessori o presso il rivenditore; a seguito<br />

del buon esito dell’accertamento, l’ISPE­<br />

SL rilasciava la dichiarazione di esclusione<br />

[1] «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell’art. 56 della<br />

legge 29 dicembre 1990, n. 428», in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1991, n. 233.<br />

[2] Pressione massima ammissibile in bar.<br />

[3] Volume in litri.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


Capacità<br />

V<br />

(litri)<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

PS<br />

(bar)<br />

da ogni ulteriore verifica.<br />

Per gli apparecchi di classe b) e c), invece,<br />

era richiesta l’esecuzione della verifica di<br />

omologazione dell’impianto e la loro immatricolazione<br />

(circolare ISPESL n. 72/1994);<br />

per gli apparecchi di classe c), anche le verifiche<br />

periodiche. Questo modo di procedere,<br />

in realtà, aveva suscitato alcune proteste<br />

da parte dei costruttori stranieri di apparecchi<br />

semplici, che si vedevano sfavoriti rispetto<br />

a quelli nazionali per il fatto di dover far<br />

effettuare all’ISPESL la verifica di esclusione<br />

prima dell’immissione sul mercato italiano<br />

per gli apparecchi semplici rientranti nella<br />

classe a) del D.M. 21 maggio 1974. I Ministeri<br />

dell’Industria e del Lavoro e della Previdenza<br />

sociale erano intervenuti per ristabilire<br />

le regole di libero mercato; in pratica, con<br />

il decreto interministeriale 5 febbraio 1996,<br />

era stata riconsiderata la circolare ISPESL n.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Adempimenti di cui al D.M. n. 329/2004<br />

per la messa in servizio e l’esercizio degli apparecchi semplici<br />

PS xV<br />

Bar x1<br />

Soggettoa<br />

corrosione<br />

Dichiarazionedimessa<br />

in servizio<br />

47/1992, precisando che l’obbligo di sottoporre,<br />

già all’atto della costruzione, prima<br />

dell’immissione sul mercato, gli apparecchi<br />

rientranti nella classe a) alla verifica degli<br />

accessori, poteva non essere applicato agli<br />

apparecchi semplici, verificati secondo le direttive<br />

87/404/CE e 90/488/CE, che ne prevedevano<br />

l’immissione sul mercato, la libera<br />

circolazione e l’utilizzazione, purché non<br />

venisse compromessa la sicurezza delle persone,<br />

degli animali domestici o dei beni.<br />

Comunque, i costruttori nazionali non avevano<br />

più richiesto la verifica di esclusione<br />

per gli apparecchi rientranti nella classe a)<br />

ma, per la maggior parte, avevano dotato<br />

questi apparecchi di accessori di sicurezza<br />

e di controllo (quindi, la valvola di sicurezza<br />

e il manometro) tarati dall’ISPESL.<br />

Per cui, attualmente, possono essere riscontrati<br />

i seguenti casi:<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

Verifica<br />

dimessa<br />

in servizio<br />

Riqualificazione<br />

periodica<br />

≤25 NO-SI NO NO NO<br />

Art.2.1.i)<br />

>25 ≤50l ≤12bar ≤600 NO-SI NO NO NO<br />

>50l ≤12bar >600<br />

≤8.000 NO NO<br />

Art. 6.1<br />

>8.000<br />

≤10.000*<br />

Art. 2.1.i)<br />

NOArt.5.1.c) NO<br />

Art.11.1.a)<br />

SI SI<br />

Art.6.4 NOArt.5.1.c) SI<br />

NO<br />

SI SI NO<br />

Art.11.1.a)<br />

SI SI SI SI<br />

>12bar NO-SI SI SI SI<br />

TABELLA 1<br />

*Illimitedi10.000anziché12.000perilprodottoPSxVderivadalfattochequestovaloreèilmassimoperunapparecchiosemplice<br />

apressione.<br />

Nota:dall’esamedeidatisipuòdedurreche,pergliapparecchisemplici:<br />

•nonesistealcunobbligosehannoV≤25l,oppurehannoV≤50l,ePS ≤12bar,oppurehannoV>50l,PS ≤12bar,PSxV≤8.000bar<br />

xlenonsonosoggettiacorrosione;<br />

•sonosoggettiadichiarazionedimessainservizioeriqualificazioneperiodica(manonaverificadimessainservizio)sehannoV ><br />

50l,PS ≤12bar,PSxV≤8.000barxlesonosoggetteacorrosione;<br />

•sonosoggettiadichiarazionedimessainservizioeverificadimessainservizio(manonariqualificazioneperiodica)sehannoV ><br />

50l,PS ≤12bar,PSxVcompresotra8.000e10.000barxlenonsonosoggettiacorrosione;<br />

•intuttiglialtricasi,sonosoggettiadichiarazionedimessainservizio,verificadimessainservizioeriqualificazioneperiodica.<br />

l apparecchi semplici rientranti nella classe<br />

a), sottoposti a prova di esercizio dall’ISPESL<br />

prima dell’immissione sul mercato,<br />

secondo la circolare n. 47/1992, ed esclusi,<br />

pertanto, da ulteriori verifiche in base al<br />

D.M. 21 maggio 1974, art. 7;<br />

l apparecchi semplici rientranti nella classe<br />

a) messi in servizio dall’utente correttamente<br />

senza alcuna verifica, secondo il decreto<br />

interministeriale 5 febbraio 1996;<br />

l apparecchi semplici rientranti in classe<br />

b), assoggettati alla verifica ISPESL nel corso<br />

del controllo dell’impianto ed esclusi da<br />

ogni verifica successiva;<br />

l apparecchi semplici rientranti in classe<br />

b), per i quali la verifica sul posto d’impianto<br />

non è mai stata effettuata, anche se richiesta<br />

dall’utente;<br />

l apparecchi semplici rientranti in classe<br />

c), per i quali sono già state fatte verifiche;<br />

55


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio ISPESL ­ Articolo<br />

l apparecchi semplici rientranti in classe<br />

c), senza verifiche.<br />

La situazione attuale<br />

Per comprendere quali sono attualmente gli<br />

adempimenti ai quali deve attenersi l’utente<br />

di apparecchi semplici, occorre ancora ricordare<br />

l’entrata in vigore, il 12 febbraio 2005,<br />

del decreto del Ministero delle Attività produttive<br />

1° dicembre 2004, n. 329, recante le<br />

nuove norme per la messa in servizio e l’utilizzazione<br />

delle attrezzature a pressione. Con<br />

l’introduzione del nuovo provvedimento, le<br />

suddivisioni nelle tre classi a), b) e c) non<br />

sono più valide; l’apparecchio semplice non<br />

deve essere più distinto in funzione del fatto<br />

che sia destinato a funzionare singolarmente<br />

oppure in collegamento in rete con altri apparecchi,<br />

ma esclusivamente in base alle sue<br />

caratteristiche di pressione massima di esercizio<br />

PS, volume V e alla possibilità o meno di<br />

essere soggetto a corrosione; quindi, le<br />

esclusioni e le scadenze di cui al D.M. 21<br />

maggio 1974 non possono più essere concesse.<br />

È necessario distinguere, quindi, due<br />

regimi:<br />

l uno relativo agli apparecchi verificati<br />

prima del 12 febbraio 2005;<br />

l uno relativo a quelli verificati dal 12 febbraio<br />

2005.<br />

Pertanto:<br />

l per quelli sottoposti a verifica d’impianto<br />

antecedentemente al 12 febbraio 2005,<br />

occorre distinguere a loro volta quelli già<br />

esclusi da ogni ulteriore verifica da quelli<br />

soggetti a verifiche periodiche (ora riqualificazioni<br />

periodiche):<br />

­ per i primi, poiché (come disposto dall’art.<br />

15 al comma 2, D.M. n. 329/2004) «lenorme<br />

relative alla riqualificazione periodica di<br />

applicano a partire dalla prima verifica periodicainscadenza»,<br />

se non è stato previsto<br />

56<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

l’obbligo di alcuna verifica periodica nel corso<br />

della prima verifica, non scatta neppure<br />

l’obbligo della riqualificazione periodica secondo<br />

il D.M. n. 329/2004;<br />

­ per i secondi invece, a partire dalla prima<br />

verifica periodica in scadenza, si applicheranno<br />

le norme relative alla riqualificazione<br />

periodica imposte dal D.M. n. 329/2004;<br />

l per gli apparecchi non sottoposti a<br />

prima verifica antecedentemente al 12<br />

febbraio 2005 (anche se questa verifica<br />

è stata richiesta dall’utente antecedentemente),<br />

vige l’obbligo dell’osservanza<br />

integrale delle prescrizioni di cui al D.M.<br />

n. 329/2004.<br />

Nellatabella1èpresentato un quadro riepilogativo,<br />

nel quale, in funzione dei parametri<br />

caratteristici del recipiente (più precisamente,<br />

la capacità V, la pressione massima<br />

di esercizio PS, il prodotto PS x V, la presenza<br />

o meno di corrosione), sono individuati<br />

gli obblighi della presentazione della dichiarazione<br />

di messa in servizio, della effettuazione<br />

della verifica di messa in servizio e di<br />

quella di riqualificazione periodica.<br />

La corrosione<br />

È opportuno fare un’ultima considerazione<br />

relativa al fatto di come possa essere stabilito<br />

se il particolare apparecchio semplice sia<br />

soggetto a corrosione oppure no; in base a<br />

questo giudizio, che in ultima analisi compete<br />

all’utente, cambiano sostanzialmente,<br />

come si può vedere dalla tabella 1, per gli<br />

apparecchi di capacità > 50 litri, PS ≤ 12 bar<br />

e PS x V > 600 e ≤ 10.000 bar x litro, gli<br />

obblighi conseguenti.<br />

È necessario tenere conto di molti fattori, in<br />

particolare che:<br />

l l’apparecchio semplice può essere destinato<br />

a contenere aria o azoto o aria e olio;<br />

l il materiale con cui è costruito può<br />

essere acciaio al C non legato oppure<br />

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alluminio o sue leghe;<br />

l la temperatura di esercizio può variare<br />

da ­50 °C a 300 °C;<br />

l nelle prescrizioni indicate nell’Allegato I al<br />

D.Lgs. n. 311/1991, relative alla progettazione,<br />

è indicato che «irecipienti,tenutoconto<br />

dell’impiego prescritto, devono essere adeguatamenteprotetticontrolacorrosione»;<br />

l questo impiego prescritto deve essere<br />

chiaramente definito nelle istruzioni per l’uso<br />

di cui al paragrafo 2, Allegato II al D.Lgs. n.<br />

311/1991; in particolare, è stabilito che devono<br />

essere indicate «lecondizionidimanutenzioneperlasicurezza»,<br />

termini che l’ISPE­<br />

SL, nella circolare n. 72/1994, aveva reso più<br />

chiari ed espliciti richiedendo l’indicazione<br />

dello spessore minimo delle membrature<br />

principali e il sovraspessore di corrosione.<br />

Quindi, nella realtà si riscontra che i vari fabbricanti,<br />

oltre a produrre generalmente apparecchi<br />

verniciati solo esternamente e lasciati<br />

allo stato grezzo internamente, possono<br />

fornire gli stessi, a richiesta dell’utente,<br />

con protezioni particolari quali la zincatura a<br />

bagno caldo o con idonei rivestimenti interni.<br />

Tranne queste situazioni particolari, dunque,<br />

da esaminare caso per caso, è necessario<br />

capire cosa accade nel caso più semplice<br />

dell’aria compressa. Si ritiene di poter<br />

dire, in via generale e purché il fabbricante<br />

non sia di diverso avviso, che solamente se<br />

si è a temperatura ambiente, con aria convenientemente<br />

deumidificata, alimentata<br />

tramite separatore di condensa, manutenzione<br />

accurata e scarichi di condensa frequenti,<br />

ci si trova nella situazione di non<br />

corrosione, perlomeno per i primi 10 anni di<br />

vita del recipiente.<br />

In tutti gli altri casi conviene attenersi più<br />

restrittivamente all’ipotesi di presenza di<br />

corrosione e soddisfare, quindi, i relativi<br />

adempimenti validi per questa situazione<br />

riportati nellatabella1. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

Il testo di delega per il TU è caratterizzato da disposizioni immediatamente precettive<br />

Non solo efficienza, ma anche efficacia<br />

per il riordino delle norme di sicurezza<br />

diCinziaFrascheri, ResponsabilenazionalesaluteesicurezzasullavoroedellaResponsabilitàSociale<br />

delleImprese­CISL<br />

Dopol’approvazione,<br />

il27giugno2007,daparte<br />

dell’AssembleadelSenato,<br />

deltestodelladelegaalGoverno<br />

perilriassettoelariforma<br />

dellanormativainmateria<br />

dituteladellasaluteedella<br />

sicurezzasullavoro,finalmente<br />

ildocumentoèpassatoall’esame<br />

dellaCamera,dove, inbreve<br />

tempo,dovrebbeterminare<br />

ilsuoiterparlamentare<br />

ediventareoperativo.Ineffetti,<br />

itempisonorisultatimoltoveloci,<br />

c’èstatalavolontàditutti<br />

gliaddettiailavoridivoler<br />

giungereilpiùinfrettapossibile<br />

aunrisultato.Manasceildubbio<br />

chequestaoperazione,<br />

certamentediassolutaefficienza,<br />

possanonportarearisultati<br />

realmenteefficaci,inquanto<br />

soluzioniimmediatepossono<br />

nascondereavolteproblemi<br />

applicativiimportanti.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Quello che, da circa un anno,<br />

sta giungendo da parte delle<br />

istituzioni è un chiaro segnale<br />

dell’intenzione di intraprendere<br />

azioni dirette e determinate nel<br />

perseguire una lotta aperta, su più<br />

fronti, nei riguardi degli illeciti in<br />

materia di salute e di sicurezza sul<br />

lavoro e nel promuovere interventi<br />

volti, non solo a una analisi e a una<br />

conoscenza reale della casistica infortunistica,<br />

ma anche a una pianificazione<br />

coordinata delle azioni di<br />

prevenzione.<br />

È trascorso un anno da quando,<br />

con l’art. 36-bis, decreto “Bersani” (4<br />

luglio 2006), nel settore dell’edilizia,<br />

agendo sulla regolarità del lavoro, si<br />

è inteso aggredire, avviando un percorso,<br />

il fenomeno delle “morti bianche”,<br />

correlandone le cause [1] ; il 27<br />

giugno 2007, invece, il Senato ha approvato<br />

il testo di delega al Governo<br />

per il riassetto e la riforma della normativa<br />

in materia di tutela della salute<br />

e della sicurezza sul lavoro (più<br />

conosciuta come la delega per l’elaborazione<br />

del Testo Unico per la salute<br />

e la sicurezza sul lavoro).<br />

La cultura della sicurezza, il suo<br />

radicamento profondo nel sistema<br />

sociale e produttivo, non risponde alle<br />

regole della pubblicità e delle mode;<br />

però, l’avere riportato il tema all’evidenza<br />

pubblica, all’attenzione<br />

diffusa, sta senza dubbio aiutando il<br />

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lento e delicato processo di educazione<br />

e di formazione alla legalità, alla<br />

liceità e, in coerenza, al rispetto delle<br />

regole in materia antinfortunistica,<br />

che dovrebbero condurre a sistematiche<br />

e diffuse pratiche di prevenzione<br />

e di miglioramento continuo delle<br />

condizioni di lavoro.<br />

È così che, partito con una formulazione<br />

ampiamente condivisa e concertata<br />

tra i Ministeri prioritariamente<br />

coinvolti (Lavoro e Salute), con le<br />

organizzazioni datoriali e sindacali,<br />

con le Regioni e gli Istituti nazionali,<br />

in una strutturazione classica formata<br />

da un unico articolo (con due soli<br />

commi) e dal linguaggio tipico richiesto<br />

a una delega (puntuale, sintetico<br />

e complessivo) il testo della delega<br />

si è trasformato e ampliato.<br />

Itempi<br />

Differenziandosi da tutte le precedenti<br />

esperienze, l’attuale testo di delega<br />

presenta, accanto a una parte più<br />

tipica (costituita dalla declinazione<br />

dell’art. 1), una seconda parte (costituita<br />

da dieci articoli, dall’art. 2 all’art.<br />

11) caratterizzata da disposizioni<br />

di natura immediatamente precettiva.<br />

Sono stati i lavori della Commissione<br />

Permanente Lavoro-Previdenza<br />

Sociale al Senato (l’11 a ) [2] che, cogliendo<br />

e (forse) raccogliendo le<br />

[1] Sono trascorsi sei mesi dall’intervento accorato, ma al contempo risoluto e determinato, del Capo dello Stato nel messaggio di<br />

Capodanno, nel quale per la prima volta dopo “troppo” tempo, il tema della tutela della persona sul lavoro e della dignità sono<br />

stati posti tra le priorità dell’Italia;<br />

[2] Relazione della 11 a Commissione Permanente Lavoro-Previdenza Sociale, del 18 aprile u.s., sui disegni di legge nn. 1507 e 1486-A,<br />

relativi alla delega al Governo per l’emanazione di un Testo Unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela<br />

della salute e sicurezza sul lavoro.<br />

57


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

priorità, le urgenze, le integrazioni e<br />

le diverse pressioni, sono approdati a<br />

un testo composito, articolato, incisivo,<br />

ma forse anche un po’ troppo più<br />

“efficiente” che “efficace”.<br />

È stata intenzione di tutti gli addetti<br />

ai lavori di giungere a una immediata<br />

approvazione, la quale ha<br />

caratterizzato i lavori della recente<br />

Conferenza nazionale di Torino [3] ; infatti,<br />

il testo di delega, superate le<br />

difficoltà politiche del voto al Senato,<br />

giunto alla Camera con un impegno<br />

di un articolato pressoché ormai blindato,<br />

in brevissimo tempo dovrebbe<br />

terminare il suo iter parlamentare e<br />

divenire operativo: la prima parte,<br />

quale base di lavoro per i prossimi<br />

nove mesi (come previsto espressamente<br />

dal testo di delega), la seconda<br />

parte immediatamente precettiva e<br />

dagli interventi di modifica subito vigenti.<br />

Proecontro<br />

dell’immediataoperatività<br />

Un operazione, questa, senz’altro<br />

di assoluta efficacia. Infatti, nel<br />

tempo previsto per l’elaborazione<br />

del Testo Unico (almeno nove mesi),<br />

prevedere già un pacchetto di<br />

interventi di immediata applicazione<br />

non può che risultare quanto mai<br />

rilevante, tenuto conto del panorama,<br />

non certo di segno positivo, che<br />

il numero delle morti sul lavoro,<br />

delle malattie professionali e dei disagi<br />

lavorativi ogni giorno fanno registrare.<br />

Ma l’efficienza non è sempre<br />

accompagnata, in modo automatico,<br />

dall’efficacia e così, anche<br />

in questa circostanza, quello che<br />

può apparire immediatamente una<br />

soluzione può nascondere (per poi,<br />

subito dopo, presentare) problemi<br />

58<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

applicativi e di governo rilevanti.<br />

Analizzando i punti di maggior<br />

criticità e perplessità, in vista dell’imminente<br />

operatività, è necessario<br />

porre all’attenzione alcune aperte<br />

riflessioni:<br />

l art. 2, comma 1, lettera d) - la<br />

disposizione di un’unica data di elezione<br />

del rappresentante dei lavoratori<br />

per la sicurezza (RLS), prevista<br />

d’imperio dal livello istituzionale<br />

(seppur resa meno vincolante dal rimando<br />

“residuale” alla contrattazione<br />

collettiva e dall’espressione «di<br />

norma»), rinnega, nei fatti, il ruolo<br />

della contrattazione collettiva nei riguardi<br />

di questa figura, quale livello<br />

unico di regolazione previsto dal<br />

D.Lgs. n. 626/1994 (entrando in<br />

chiaro conflitto con gli accordi interconfederali<br />

vigenti).<br />

La previsione di un “RLS<br />

day” [4] , svincolato totalmente dalle<br />

tempistiche di elezione della rappresentanza<br />

sindacale aziendale, potrebbe<br />

snaturare, spingendo a rafforzare<br />

maggiormente l’immagine e<br />

l’appartenenza alla dimensione sociale<br />

e collettiva del RLS, il ruolo e<br />

la funzione di rappresentanza che in<br />

realtà incarna. Non deve essere dimenticato,<br />

infatti, che il ruolo previsto<br />

dal legislatore europeo (nella direttiva<br />

quadro n. 89/391 [5] , dalla<br />

quale non si può prescindere) per il<br />

RLS è quello di «rappresentare i<br />

lavoratori» per i problemi inerenti<br />

alla salute e alla sicurezza sul lavoro,<br />

concetto già presente nella legislazione<br />

nazionale (tutt’oggi vigente)<br />

nello Statuto dei Lavoratori, all’art.<br />

9, nel quale si precisa che i<br />

«lavoratori, mediante loro rappresentanze,<br />

hanno diritto di controllare<br />

l’applicazione delle norme per la<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

prevenzione»;<br />

l art. 2, comma 1, lettera e) - è<br />

dubbia l’equiparazione tra la consegna<br />

al RLS della copia del documento<br />

di valutazione dei rischi e del<br />

registro degli infortuni. Se, nel primo<br />

caso, l’aggiornamento non prevede<br />

un’alta frequenza e, comunque,<br />

richiede un iter di modifica nel<br />

quale il RLS deve essere consultato,<br />

nel caso della registrazione degli infortuni<br />

questa disposizione non sussiste<br />

e (purtroppo) la tempistica può<br />

risultare maggiormente frequente.<br />

Pertanto, è necessario capire come<br />

il registro (copia) in possesso del<br />

RLS, al momento di un infortunio,<br />

dovrà essere integrato, se direttamente<br />

(pur essendo una copia), oppure<br />

ogni volta verrà fatta una ulteriore<br />

copia del registro aggiornato<br />

con il nuovo evento infortunistico e<br />

riconsegnata al RLS. Forse, sarebbe<br />

stato meglio prevedere un preciso<br />

obbligo, a carico del datore di lavoro,<br />

di coinvolgimento diretto del<br />

RLS per ciascuna nuova registrazione<br />

di infortunio, piuttosto che la<br />

mera copia del registro.<br />

Da non trascurare, in parallelo, la<br />

validità formale della copia del registro<br />

(e l’eventuale integrazione degli<br />

infortuni) essendo un documento<br />

che, a oggi, necessita di specifica<br />

vidimazione da parte dell’ASL [6] ;<br />

l art. 4, commi 1 e 5-bis - stravolgendo<br />

le disposizioni previste<br />

(e non solo) all’art. 23, D.Lgs. n.<br />

626/1994, nel quale si identifica<br />

l’ASL quale organo preposto alla<br />

vigilanza e, in forma suppletiva,<br />

l’Ispettorato del Lavoro (esclusi i<br />

settori specifici a lui demandati),<br />

si estende, di contro, il ruolo di<br />

vigilanza diretta di quest’ultimo<br />

[3] Prima Conferenza del Servizio Sanitario Nazionale sulla Promozione della Salute nei luoghi di lavoro - Torino, 25-26 giugno 2007,<br />

Centro Congressi Lingotto.<br />

[4] Il testo della delega prevede una elezione degli RLS in un unico giorno per tutto il territorio nazionale.<br />

[5] Direttiva quadro n. 89/391, art. 3, comma 1, lettera c).<br />

[6] Istituito dall’art. 403, D.P.R. n. 547/1955, il registro degli infortuni è divenuto obbligatorio solo a partire dal gennaio 1959, data<br />

prevista per l’avvio delle disposizioni relative al modello specifico previsto dal D.M. 12 agosto 1958, al quale negli anni si sono<br />

susseguiti interventi di modifica ed integrazione. Particolare sull’argomento la recente posizione assunta della Regione Lombardia.<br />

Per maggiori informazioni sul tema, si veda, di Mario Gallo, Registro degli infortuni e sicurezza: funzioni prevenzionali e regole di<br />

tenuta, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 14/2007, pag. 64.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


(senza obbligo di previa informativa<br />

alle ASL, come previsto dalla legislazione<br />

vigente) a tutti i settori di<br />

attività e su entrambi gli ambiti di<br />

intervento, quali il contrasto del lavoro<br />

irregolare e la tutela della salute e<br />

della sicurezza sul lavoro (seppur nei<br />

casi di «gravi e reiterate violazioni»).<br />

Le ASL passano, così, da un<br />

ruolo principale di vigilanza a un<br />

ruolo secondario e, comunque, “limitato”<br />

alla tutela della salute e della<br />

sicurezza sul lavoro, avendo alle<br />

spalle circa trent’anni di esperienza<br />

sul campo in questo settore (legge n.<br />

833/1978);<br />

l art. 6, commi 1 e 2 - intervento<br />

ulteriormente di imperio, in materia<br />

di stretto interesse delle parti sociali,<br />

interpretando (e forzando) le parole<br />

del tutto condivise, previste nell’art.<br />

1, comma 2, lettera h), di un ruolo di<br />

«aiuto» alle imprese da parte degli<br />

organismi paritetici; senza dubbio,<br />

appare troppo vaga l’espressione<br />

usata per il nuovo “potere” di compiere<br />

sopralluoghi, da parte degli organismi<br />

paritetici, «finalizzati a valutare».<br />

Se non si è inteso parlare di<br />

vigilanza e di verifica, risulta comunque<br />

“non chiara e ambigua” la disposizione<br />

prevista al comma 2, nella<br />

quale si prevede che l’autorità di coordinamento<br />

della vigilanza sia informata,<br />

dall’organismo paritetico, non<br />

prima (almeno) del sopralluogo ma,<br />

piuttosto, «degli esiti» di questo.<br />

Rimane non determinata, al contempo,<br />

tutta la problematica della gestione<br />

degli organismi paritetici per<br />

svolgere questo ruolo (al di là della<br />

loro più o meno organica presenza<br />

sul territorio), della loro adeguata<br />

formazione a questo fine, della loro<br />

agibilità e fattibilità di intervento e,<br />

non secondariamente, della loro<br />

“eventuale” responsabilità a seguito<br />

degli interventi di valutazione e dei<br />

“vincoli” di informazione agli organi<br />

di vigilanza;<br />

l art. 1, comma 2, lettera g) - non<br />

del tutto diversa da una questione tra<br />

efficienza ed efficacia, la definizione<br />

del RLS di sito.<br />

Indicato nella prima parte del testo<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

di delega quale novità e, pertanto,<br />

(giustamente) inserito tra le questioni<br />

che necessitano di un lavoro di concerto<br />

puntuale e approfondito (della<br />

durata del mandato, previsto di nove<br />

mesi), ha visto un’accelerazione inadeguata,<br />

portatrice di problemi di attuazioneconcreti,<br />

relativi<br />

alla troppo<br />

“semplice” descrizione<br />

del<br />

ruolo e delle<br />

funzioni di<br />

questa nuova<br />

figura.<br />

Introdotta<br />

operativamente<br />

all’interno<br />

dei protocolli<br />

specifici (previsti<br />

per le due<br />

realtà portuali<br />

di Napoli e<br />

Genova), promossi<br />

e sostenuti<br />

strenuamente da parte istituzionale,<br />

meno supportati da parte sindacale<br />

e (ancor meno) da parte datoriale,<br />

la figura del RLS di sito male si<br />

concilia con un semplice intervento<br />

di similitudine nell’agire con l’attuale<br />

figura del rappresentante dei lavoratori<br />

per la sicurezza territoriale<br />

(RLST).<br />

Una prima differenza sostanziale,<br />

infatti, la si ritrova nel diverso<br />

rapporto che le due figure vengono<br />

ad avere nei riguardi delle aziende<br />

del loro ambito di intervento. Nel<br />

caso del RLST, il rappresentante<br />

non ha un rapporto contrattuale di<br />

lavoro e, pertanto, di subordinazione<br />

con nessuna delle aziende del<br />

territorio, mentre, nel caso del rappresentante<br />

di sito la situazione è<br />

opposta, essendo previsto espressamente<br />

un suo quasi «distacco», per<br />

lo svolgimento del ruolo, da una<br />

delle aziende del sito produttivo. Da<br />

questo deriva una prima rilevante<br />

difficoltà sul piano dello svolgimento<br />

delle «verifiche» previste e<br />

della relativa previa consegna, da<br />

parte delle aziende, della copia del<br />

Previstounpacchetto<br />

diinterventi<br />

diimmediataapplicazione<br />

conloscopo<br />

diporreunfreno<br />

allemortisullavoro<br />

allemalattieprofessionali<br />

eaidisagilavorativi<br />

checaratterizzano<br />

ilperiodo<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

documento di valutazione dei rischi<br />

(soggetto alle regole del segreto industriale)<br />

al rappresentante di sito<br />

(dipendente, per esempio, di una<br />

azienda concorrente sul mercato).<br />

Altra difficoltà, in presenza di un<br />

rappresentante di sito, è il rapporto<br />

con gli RLS aziendali,<br />

in questo caso comunque<br />

presenti (a<br />

differenza del RLST,<br />

la cui presenza, nella<br />

quasi totalità delle<br />

realtà aziendali,<br />

esclude quella del<br />

RLS interno). Pertanto,<br />

rimangono<br />

aperte questioni di<br />

rilievo:<br />

- stabilire la gradazione<br />

di ruolo, di funzioni<br />

e di “poteri” tra<br />

i due diversi rappresentanti;<br />

- definire il possibile<br />

sistema armonico<br />

di coordinamento;<br />

- quali segnalazioni considerare<br />

“oltre” quelle degli RLS aziendali;<br />

- quali finalità attribuire alla funzione<br />

di accesso ai luoghi di lavoro<br />

da parte dei rappresentanti di sito.<br />

Conclusioni<br />

È impegno, volontà, auspicio di<br />

tutti, non solo il poter giungere ad<br />

avere un nuovo Testo Unico in materia<br />

di salute e sicurezza sul lavoro,<br />

ma di poter migliorare, in modo diffuso<br />

e sistematico, le condizioni e la<br />

qualità del lavoro, elevando e rafforzando<br />

le tutele delle lavoratrici e dei<br />

lavoratori. Ma la determinazione non<br />

deve lasciare spazio all’improvvisazione<br />

e l’efficacia non deve rinunciare<br />

all’efficienza, perché non sono<br />

“solo” le belle leggi e gli accordi (o<br />

la fretta) a cambiare lo stato delle<br />

cose, ma sono soprattutto le procedure<br />

applicate e applicabili e i passi<br />

condivisi che, rendendoli regola praticata,<br />

possono concretamente cambiare<br />

le condizioni e le situazioni,<br />

giungendo a determinare una vera<br />

cultura di cambiamento. l<br />

59


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il corso di formazione base prevede un programma comune per tutte le patenti di guida<br />

La carta di qualificazione del conducente<br />

per il trasporto di merci e persone<br />

diPietroVerna, CapitanodiVascello,ComandantedellaCapitaneriadiportodiTrapani<br />

IlMinisterodeiTrasporti,<br />

Dipartimentoperitrasporti<br />

terrestri hadefinito,condecreto<br />

3maggio2007,lecaratteristiche<br />

delmodellodellacarta<br />

diqualificazionedelconducente.<br />

Questodocumentodeveessere<br />

inpossessoditutticoloroche<br />

intendonomunirsidellapatente<br />

dicategoriaC,C+E,DeD+E.<br />

LaCQCpuòessererichiesta<br />

aiconducentiresidentiinItalia<br />

oppureaquelliche<br />

appartengonoaStatinon<br />

dellaUEoalloSpazioeconomico<br />

europeocheperòdipendono<br />

daunaimpresadiautotrasporto<br />

stabilitainItalia.<br />

60<br />

Con la pubblicazione del decreto<br />

del Ministero dei Trasporti<br />

3 maggio 2007 [1] , che<br />

individua il modello della «carta<br />

di qualificazione del conducente»<br />

di cui devono munirsi i soggetti in<br />

possesso di patente di categoria C,<br />

C+E, D e D+E, l’Italia si allinea<br />

alla direttiva comunitaria 59/2003,<br />

recepita dal decreto legislativo n.<br />

286/2005, «Disposizioni per il<br />

riassetto normativo in materia di<br />

liberalizzazione regolata dell’esercizio<br />

dell’attività di autotrasportatore»<br />

e dai relativi decreti di attuazione.<br />

Effetti<br />

dellanormativacomunitaria<br />

Fatte salve le deroghe previste<br />

dall’art. 16, decreto legislativo n.<br />

286/2005 (si veda il riquadro 1),<br />

per il rilascio della carta di qualificazione<br />

del conducente (CQC),<br />

che sostituisce a tutti gli effetti il<br />

certificato di abilitazione professionale<br />

tipo KC e KD previsto dall’art.<br />

311, codice della strada, la<br />

normativa comunitaria ha imposto<br />

due “obblighi di formazione”, ai<br />

conducenti che effettuano il trasporto<br />

di cose e di persone residenti<br />

in Italia e ai conducenti appartenenti<br />

ai Paesi extracomunitari o<br />

agli Stati ricadenti nello Spazio<br />

economico europeo, che operano<br />

nel territorio italiano alle dipen-<br />

[1] In S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, n. 125.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

denze di imprese di autotrasporto,<br />

quali:<br />

l un corso di qualificazione iniziale,<br />

a carattere teorico-pratico di<br />

280 ore (di cui almeno 20 ore di<br />

esercitazioni pratiche alla guida di<br />

veicoli);<br />

l la frequenza, a cadenza quinquennale,<br />

di un corso a carattere<br />

teorico di 35 ore, conditio sine qua<br />

non per il rinnovo della CQC.<br />

Il decreto del Capo del Dipartimento<br />

dei trasporti terrestri 7 febbraio<br />

2007, n. 371, «Rilascio della<br />

carta di qualificazione del conducente»,<br />

ha precisato che i soggetti<br />

che, alla data di entrata in vigore<br />

dello stesso (19 aprile 2007), risultino<br />

già titolari di patente di guida<br />

della categoria C e C+E o del certificato<br />

di abilitazione di tipo KD,<br />

sono eccezionalmente dispensati<br />

dal corso iniziale.<br />

Regimetransitorio<br />

Nelle more dell’applicazione del<br />

decreto legislativo n. 286/2005, la<br />

CQC può essere richiesta ai conducenti:<br />

l residenti in Italia, già titolari del<br />

certificato di abilitazione professionale<br />

del tipo KD o della patente<br />

di guida della categoria C o C+E;<br />

l di Stati non appartenenti all’Unione<br />

europea o allo Spazio economico<br />

europeo dipendenti da<br />

un’impresa di autotrasporto di persone<br />

o di cose stabilita in Italia, già<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


titolari di patente di guida equivalente<br />

alle categorie C, C+E, D e D+E.<br />

Al rilascio del documento provvede,<br />

a richiesta degli interessati,<br />

la motorizzazione civile, sulla base<br />

del calendario e delle modalità fissate<br />

dal decreto n. 371/2007, fermo<br />

restando che è possibile chiederne<br />

il rilascio posticipato, purché entro<br />

tre anni dalla data di entrata in vigore<br />

del decreto in questione.<br />

In ogni caso, il decreto ha specificato<br />

che:<br />

l dal 10 settembre 2008 non saranno<br />

più rilasciati i certificati di<br />

abilitazione professionale di tipo<br />

KD;<br />

l dal 10 settembre 2009 non saranno<br />

più rilasciati i certificati di<br />

tipo KC;<br />

l i conducenti che conseguono la<br />

patente di guida della categoria C<br />

o C+E, ovvero il certificato di abilitazione<br />

professionale di tipo KD,<br />

dopo la data di pubblicazione del<br />

decreto n. 371/2007, potranno<br />

condurre i veicoli adibiti al trasporto<br />

di persone sino al 9 settembre<br />

2008 e i veicoli adibiti al<br />

trasporto di merci sino al 9 settembre<br />

2009;<br />

l ai fini del computo del quinquennio<br />

di validità delle CQC rila-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Deroghe<br />

Lacartadiqualificazionenonèrichiestaaiconducentideiveicoli:<br />

l lacuivelocitàmassimaautorizzatanonsuperai45km/h;<br />

sciate in esenzione dell’obbligo di<br />

frequentare il corso iniziale e il relativo<br />

esame di idoneità, la scadenza<br />

della “carta” deve essere calcolata<br />

a partire:<br />

- dal 10 settembre 2008, per le<br />

CQC che abilitano al trasporto di<br />

persone;<br />

- dal 10 settembre 2009, per le<br />

CQC che abilitano al trasporto di<br />

cose (per esempio, la scadenza di<br />

una CQC per il trasporto di persone,<br />

rilasciata il 1° settembre 2007,<br />

sarà il 9 settembre 2013, mentre la<br />

scadenza di una CQC per il trasporto<br />

di cose, rilasciata il 1° ottobre<br />

2007, sarà il 9 settembre 2014).<br />

Da segnalare, infine, il limite<br />

minimo di età consentito ai conducenti<br />

previsto dall’art. 18, decreto<br />

legislativo n. 286/2005:<br />

l 21 anni, per la guida dei veicoli<br />

adibiti al trasporto di passeggeri<br />

per cui è richiesta la patente di guida<br />

delle categorie D e D+E;<br />

l 18 anni, per la guida di veicoli<br />

adibiti al trasporto di merci, per cui<br />

è richiesta la patente di guida delle<br />

categorie C e C+E, in deroga alle<br />

limitazioni di massa previste dall’art.<br />

115, comma 1, lettera d), numero<br />

2, codice della strada.<br />

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SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

RIQUADRO1<br />

l ausodelleForzearmate,dellaProtezionecivile,deiVigilidelFuocoedelleforzedell’ordine;<br />

l sottoposti a prove su strada ai fini di perfezionamento tecnico, di riparazione o di manutenzione e dei<br />

veicolinuoviotrasformatinonancoraimmessiincircolazione;<br />

l utilizzatiinservizidiemergenzaodestinatiamissionidisalvataggio;<br />

l impiegatiperlezionidiguida,aifinidelconseguimentodellapatentediguidaodiabilitazioneprofessionale;<br />

l utilizzatiperiltrasportodipasseggeriodimerciaifiniprivatienoncommerciali;<br />

l che trasportano materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a<br />

condizionechelaguidadelveicolononcostituiscal’attivitàprincipale.<br />

Formazionea360gradi<br />

Oltre a elevare le competenze in<br />

materia di sicurezza, i corsi di qualificazione<br />

mirano al conseguimento<br />

di una serie di obbiettivi, che<br />

spaziano dalla capacità di caricare<br />

il veicolo a quella di prevenire la<br />

criminalità e il traffico di clandestini,<br />

dalla valorizzazione dell’immagine<br />

dell’azienda all’organizzazione<br />

del mercato, dalla capacità di<br />

valutare le situazioni di emergenza<br />

alla consapevolezza dell’importanza<br />

dell’idoneità fisica e mentale.<br />

Per esempio, per il raggiungimento<br />

di quest’ultimo obbiettivo, è richiesta<br />

la conoscenza dei principi<br />

sulla corretta alimentazione, sull’effetto<br />

dell’alcool, dei farmaci e<br />

di tutte le sostanze che inducono<br />

stati di alterazione nonché sui sintomi,<br />

le cause e gli effetti dell’affaticamento<br />

e dello stress.<br />

Il corso di formazione iniziale<br />

prevede un programma comune<br />

per i titolari di tutte le patenti di<br />

guida e due parti speciali:<br />

l la prima dedicata agli aspiranti<br />

al conseguimento della CQC per il<br />

trasporto di cose;<br />

l l’altra parte agli aspiranti al<br />

conseguimento della CQC per il<br />

trasporto di persone.<br />

61


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

Il corso di formazione periodica<br />

si incentra, invece, sull’approfondimento<br />

delle conoscenze in materia<br />

di razionalizzazione del consumo di<br />

carburante e di sicurezza stradale.<br />

In particolare, in base all’art. 6,<br />

decreto del Ministero dei Trasporti<br />

7 febbraio 2007, n. 372, «Enti per<br />

la formazione dei conducenti pro-<br />

62<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Soggettiautorizzatiasvolgereicorsidiformazione<br />

Icorsidiformazione,inizialeeperiodica,devonoesseresvolti:<br />

l dalleautoscuoledicuiall’art.335,comma10,letteraa),codicedellastrada;<br />

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RIQUADRO2<br />

l daicentridiistruzioneautomobilistica,costituitidaconsorzidiautoscuolechesvolgonocorsiditeoriae<br />

diguidaperilconseguimentodituttelepatenti;<br />

l dagli enti che hanno maturato, anche all’interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di<br />

esperienzanelsettoredellaformazioneinmateriadiautotrasporto;<br />

l dadocentiqualificati,traiquali:<br />

­unmedicospecialistainmedicinasociale,medicinalegaleodellavoro;<br />

­ un esperto in materia di organizzazione aziendale, che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in<br />

un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull’attività<br />

giuridico­amministrativadell’autotrasporto.<br />

Decreto del Ministero dei Trasporti 3 maggio 2007<br />

Modello della carta di qualificazione del conducente<br />

in S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, n. 125<br />

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO<br />

per i trasporti terrestri<br />

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e<br />

del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione<br />

iniziale e la formazione periodica dei conducenti di<br />

taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di<br />

passeggeri;<br />

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre<br />

2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;<br />

Considerata l’esigenza di predisporre il modello nazionale<br />

della carta di qualificazione del conducente;<br />

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e<br />

successive modificazioni;<br />

Decreta:<br />

fessionali, programmi del corso e<br />

procedure d’esame per la carta di<br />

qualificazione del conducente», è<br />

necessario che:<br />

l i soggetti già titolari della CQC<br />

per il trasporto di merci, che intendono<br />

conseguire anche la CQC per<br />

il trasporto di passeggeri, o viceversa,<br />

dimostrino di conoscere le<br />

materie specifiche attinenti alla<br />

nuova qualificazione;<br />

l i candidati al conseguimento<br />

della CQC, già titolari dell’attestato<br />

di idoneità professionale, per<br />

l’accesso alla professione di autotrasportatore<br />

sono tenuti a frequentare<br />

soltanto la prima parte del corso<br />

di formazione iniziale. l<br />

Art.1<br />

Caratteristichetecnichedellacarta<br />

diqualificazionedelconducente<br />

1. La carta di qualificazione del conducente prevista dal<br />

decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è stampata su<br />

un supporto avente le seguenti caratteristiche: formato ISO<br />

mm. 86/times 54, spessore mm 0,80, stampa litografica a<br />

sei colori in bianca e cinque colori in volta di cui uno<br />

fluorescente invisibile, supporto in PVC, angoli arrotondati,<br />

numerazione progressiva costituita da una serie di due lettere<br />

e da un numero di sette cifre sul verso del documento.<br />

Art.2<br />

Modellodellacartadiqualificazionedelconducente<br />

1. La carta di qualificazione del conducente ha la<br />

configurazione conforme al modello allegato.<br />

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

della Repubblica italiana. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Legislazione<br />

63


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Ulteriori istruzioni operative sul nuovo regime sanzionatorio nella circolare n. 4609/2007<br />

Chiarimenti INAIL sui libri obbligatori:<br />

che ricadute per l’attività ispettiva?<br />

diMarioGallo, docentediDirittodella<strong>Sicurezza</strong>Lavoroalcorsodiperfezionamentoingestionedelle<br />

risorseumanedell’UniversitàdegliStudidiCassino.ComponentedelComitatoperlaFormazionedell’AIAS<br />

Adistanzadipochigiorni<br />

dall’ultimointervento<br />

delMinisterodelLavoroedella<br />

Previdenzasocialeconlacircolare<br />

22maggio2007,n.6366,<br />

anchel’INAILharitenuto<br />

opportunodiramareistruzioni<br />

operativeallepropriestrutture<br />

territoriali,concircolare<br />

4giugno2007,n.4609,intema<br />

ditenutadeilibriobbligatori<br />

relativialrapportodilavoro.<br />

Questoadempimento<br />

ultimamentesièulteriormente<br />

complicatoedè,attualmente,<br />

alcentrodiun’accesadiscussione<br />

acausadell’inasprimento<br />

delsistemasanzionatorio,<br />

giudicatodamolticome<br />

vessatorioesproporzionato<br />

rispettoallagravitàdegliilleciti,<br />

speciesemessoaconfronto<br />

conilnuovoobbligo<br />

generalizzato<br />

dellacomunicazionepreventiva<br />

dell’assunzioneaicentri<br />

perl’impiego,chehafatto<br />

evaporareunapartenotevole<br />

dell’originariafunzione<br />

dellibromatricola.<br />

64<br />

Per effetto dell’art. 1, comma<br />

1178, legge n. 296/2006 (legge<br />

Finanziaria 2007), a partire<br />

dallo scorso 1° gennaio 2007,<br />

l’omessa istituzione e l’omessa esibizione<br />

dei libri matricola e paga previsti<br />

dagli artt. 20 e 21, D.P.R. n. 1124/<br />

1965, e dall’art. 134, R.D. n. 1422/<br />

1924, sono punite con la sanzione<br />

amministrativa da euro 4.000 a euro<br />

12.000, con l’esclusione della possibilità,<br />

da parte del trasgressore, di poter<br />

accedere alla nuova procedura di<br />

diffida introdotta dall’art. 13, D.Lgs.<br />

n. 124/2004. Occorre precisare che<br />

nella famiglia dei libri regolamentari<br />

obbligatori rientra a pieno titolo anche<br />

il libro degli infortuni, previsto<br />

dall’art, 4, comma 5, lettera o),<br />

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,<br />

ma il Ministero del Lavoro e della<br />

Previdenza sociale non ha ritenuto<br />

opportuno fornire chiarimenti anche<br />

su questo importante registro, né con<br />

la circolare 22 maggio 2007, né con<br />

quella precedente 29 marzo 2007, n.<br />

26; questo anche se esistono ancora<br />

diverse zone d’ombra sul versante<br />

applicativo, rese ancora più critiche<br />

dalle nuove sanzioni quintuplicate in<br />

vigore dal 1° gennaio 2007 (si veda<br />

la tabella 1) [1] . Sulla scia di questi<br />

provvedimenti ministeriali si colloca,<br />

in modo ermetico, l’INAIL che, con<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

circolare 4 giugno 2007, è ritornato<br />

nuovamente sul tema, senza apportare,<br />

tuttavia, ulteriori elementi di utilità<br />

applicativa [2] . Pertanto, è necessario<br />

analizzare brevemente alcuni degli<br />

aspetti più significativi di questo<br />

provvedimento per quanto riguarda,<br />

in particolare, la tenuta del libro matricola<br />

che è rilevante anche in materia<br />

di sicurezza del lavoro, specie<br />

nell’ambito delle procedure ispettive<br />

e per la lotta al lavoro nero che rappresenta<br />

una delle principali cause,<br />

ormai conclamate, degli infortuni sul<br />

lavoro.<br />

L’unicitàdellibro<br />

elaconformitàall’originale<br />

Nella circolare INAIL 4 giugno<br />

2007, n. 4609, è ribadito, in primo<br />

luogo, che il libro matricola, come<br />

del resto anche quello paga, è unico<br />

per ogni azienda [3] ; nella particolare<br />

fattispecie in cui un’impresa abbia<br />

più unità produttive dislocate sul territorio<br />

e per i lavori di breve durata [4] ,<br />

l’originale del libro matricola può essere<br />

tenuto presso la sede legale dell’impresa<br />

o presso il consulente del<br />

lavoro o altro professionista, di cui<br />

alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,<br />

incaricato dello svolgimento degli<br />

adempimenti in materia lavoristica e<br />

previdenziale. Il professionista, in<br />

[1] Per un approfondimento, si veda, dello stesso Autore, D.Lgs. n. 626: tra nuove e vecchie sanzioni le modifiche della Finanziaria<br />

2007, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 4/2007, pag. 54.<br />

[2] Si veda, sul tema, la nota INAIL - Direzione Centrale Rischi, 11 aprile 2007, «Legge Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed<br />

esibizione dei libri paga e matricola».<br />

[3] Si ricorda che, invece, il registro infortuni deve essere istituito per ogni unità produttiva.<br />

[4] Come precisato nella circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 29 marzo 2007, n. 26, si tratta di «attività<br />

caratterizzate da mobilità o svolte in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa, come frequentemente<br />

avviene nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica».<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


questo caso, dovrà rilasciare una copia<br />

dichiarata conforme al libro matricola<br />

originale, apponendo su ciascuna<br />

pagina della copia la data, il<br />

timbro e la propria firma autografa.<br />

Si osservi che questa facoltà è concessa<br />

anche al datore di lavoro. Attraverso<br />

questa strada si è cercato di<br />

conciliare il rigido principio contenuto<br />

nell’art. 21, D.P.R. n. 1124/1965,<br />

con l’esigenza obiettiva di semplificazione<br />

degli adempimenti [5] .<br />

L’omessaistituzione<br />

edesibizione<br />

Il provvedimento INAIL fornisce<br />

anche ulteriori istruzioni operative in<br />

ordine al nuovo regime sanzionatorio<br />

introdotto dalla legge n. 296/2006,<br />

per quanto riguarda l’omessa istituzione<br />

e l’omessa esibizione dei libri<br />

obbligatori; in particolare, viene precisato<br />

che l’illecito di omessa istituzione<br />

dei libri obbligatori si configura<br />

solo con riferimento all’originale<br />

dei libri di matricola e paga e si realizza<br />

nelle fattispecie in cui il datore<br />

di lavoro:<br />

l è del tutto sprovvisto dei libri obbligatori;<br />

l mette in uso i libri obbligatori non<br />

vidimati;<br />

l mette in uso copie (fotostatiche o<br />

per estratto) non dichiarate conformi<br />

all’originale.<br />

Quest’ultima ipotesi configura<br />

l’illecito di omessa istituzione dei libri<br />

solo nel caso in cui, da ulteriori<br />

accertamenti, si appuri la mancanza,<br />

in altro luogo di lavoro o presso lo<br />

studio del professionista, dei documenti<br />

regolarmente vidimati. In queste<br />

circostanze si realizza un illecito<br />

istantaneo con effetti permanenti, in<br />

quanto l’obbligo di istituire i libri re-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

golamentari insorge immediatamente,<br />

prima della messa in uso degli<br />

stessi, che coincide con la data di<br />

inizio delle prestazioni lavorative da<br />

parte dei lavoratori soggetti all’obbligo<br />

assicurativo. La circolare, ribadendo<br />

quanto già espresso dal Ministero<br />

del Lavoro con la circolare 22<br />

maggio 2007, precisa anche che, ai<br />

fini dell’accertamento circa l’assenza<br />

della documentazione obbligatoria,<br />

l’ispettore dovrà «tenere conto dei<br />

tempi tecnici strettamente necessari<br />

perché tale documentazione possa<br />

essere portata in visione al personale<br />

ispettivo sul luogo di lavoro, tempi<br />

che non possono protrarsi oltre il<br />

tempo di permanenza del personale<br />

di vigilanza in azienda».<br />

Illibromatricola<br />

eleprocedureispettive<br />

Alcune brevi riflessioni devono<br />

essere sviluppate anche per quanto<br />

riguarda il rapporto tra il libro matricola<br />

e le procedure ispettive in<br />

materia di sicurezza e di igiene del<br />

lavoro [6] . Questo libro obbligatorio<br />

ha una notevole importanza anche<br />

in tale contesto, in quanto consente<br />

agli ispettori di raccogliere elementi<br />

utili per la verifica degli<br />

adempimenti da parte del datore di<br />

lavoro previsti, per esempio, dal<br />

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;<br />

si pensi alla verifica dei limiti numerici<br />

- per l’obbligatorietà del<br />

documento di valutazione dei rischi<br />

ex art. 4, comma 11, e la periodicità<br />

della riunione ex art. 11<br />

ecc. - o l’assolvimento dell’obbligazione<br />

informativa e formativa ex<br />

artt. 21 e 22, oppure, per l’accertamento<br />

della presenza nell’unità<br />

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SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

produttiva di lavoratori minorenni,<br />

spesso impiegati in lavori vietati ai<br />

sensi dell’Allegato I alla legge n.<br />

977/1967, o atipici, per i quali sono<br />

previsti ulteriori obblighi aggiuntivi<br />

rispetto alla disciplina ordinaria;<br />

si pensi, per esempio, ai<br />

lavoratori somministrati, a tempo<br />

determinato, part-time, a progetto,<br />

con rapporto di job on call o job<br />

sharing (D.Lgs. n. 276/2003) [7] .<br />

Inoltre, questo libro assume un notevole<br />

valore anche nell’ambito<br />

delle procedure ispettive conseguenti<br />

a un infortunio e della denuncia<br />

di malattia professionale,<br />

in quanto prezioso strumento per<br />

l’attività istruttoria; sono obbligati<br />

alla tenuta tutti coloro che, nell’esercizio<br />

delle attività previste<br />

dall’art. 1, D.P.R. n. 1124/1965,<br />

occupano persone tra quelle indicate<br />

nell’art. 4, comprese le società<br />

cooperative e ogni altro tipo di<br />

società, anche di fatto, comunque<br />

denominate, costituite totalmente<br />

o in parte da prestatori d’opera,<br />

nei confronti dei propri soci i quali<br />

svolgano opera manuale o non manuale<br />

oppure sovrintendano al lavoro<br />

di altri [8] . Questo obbligo si<br />

estende anche ai committenti che<br />

impiegano solo lavoro parasubordinato<br />

(lavoro a progetto ex art.<br />

61, D.Lgs. n. 276/2003, e collaborazioni<br />

coordinate e continuative).<br />

Viceversa, sono esonerate diverse<br />

categorie di soggetti tra le quali si<br />

ricordano i datori di lavoro titolari<br />

di aziende individuali artigiane,<br />

che svolgono la loro attività individualmente<br />

senza occupare lavoratori<br />

dipendenti, e le imprese artigiane<br />

che occupano esclusivamente<br />

soci e familiari coadiuvanti sen-<br />

[5] È utile precisare che l’art. 5, legge n. 12/1979, prevede la possibilità che i libri obbligatori siano conservati presso un consulente<br />

autorizzato; tuttavia, il datore deve detenere sul luogo di lavoro, a disposizione degli ispettori del lavoro e degli altri organi di<br />

vigilanza, una copia regolarmente aggiornata del libro matricola e paga, oltre a comunicare preventivamente alla DPL competente<br />

le generalità del professionista al quale è stato affidato l’incarico, nonché il recapito dello studio dove sono reperibili i documenti.<br />

[6] Si ricorda che nel libro matricola devono essere annotati, per ciascun prestatore d’opera, il numero di ordine di iscrizione, il<br />

cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la<br />

categoria professionale e la misura della retribuzione.<br />

[7] Per un approfondimento si veda dell’Autore, La sicurezza per i lavoratori atipici, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006.<br />

[8] Per un approfondimento si veda, a cura di Pierguido Soprani, Codice della <strong>Sicurezza</strong>, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, pag. 975.<br />

65


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

za occupare dipendenti (art. 20,<br />

D.P.R. n. 1124/1965). Chiariti questi<br />

aspetti, occorre osservare che,<br />

alla luce delle predette disposizioni<br />

normative, gli ispettori delle<br />

aziende sanitarie locali, durante i<br />

controlli in fase amministrativa ai<br />

sensi dell’art. 23, D.Lgs. 19 settembre<br />

1994, n. 626, nel richiedere<br />

il libro matricola possono prendere<br />

visione dell’originale, se disponibile<br />

sul luogo di lavoro, o chiederne<br />

una copia autenticata. Tuttavia,<br />

66<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

in virtù della necessità di garantire<br />

l’immediata registrazione dei rapporti<br />

di lavoro e del nuovo sistema<br />

di vigilanza in materia di lavoro e<br />

previdenza sociale, riformato dall’art.<br />

1, D.Lgs. n. 124/2004, si può<br />

affermare che il divieto di rimozione,<br />

anche temporanea, dalla sede<br />

dell’unità produttiva, opera anche<br />

nei confronti degli ispettori<br />

delle aziende sanitarie locali [9] .<br />

Inoltre, il datore di lavoro non può<br />

rifiutare l’esibizione o la consegna<br />

[9] Si osservi che, pertanto, non è consentito nemmeno ai componenti del SPP di rimuovere dal luogo di lavoro il libro matricola per<br />

attuare gli adempimenti prescritti dall’art. 9, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.<br />

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di una copia autenticata del libro<br />

richiesto dagli ispettori in virtù del<br />

D.P.R. n. 520/1955; in questa fattispecie,<br />

l’inosservanza della disposizione<br />

impartita, avente natura<br />

esecutiva di carattere ordinatorio<br />

(TAR Campania, Napoli, 14 gennaio<br />

1981), determina un’ipotesi<br />

contravvenzionale, con l’applicazione<br />

della pena dell’arresto fino a<br />

un mese o dell’ammenda fino a<br />

euro 413 (art. 11, comma 2, D.P.R.<br />

n. 520/1955). l<br />

TABELLA1<br />

Ilnuovoquadrosanzionatoriosullatenutadeilibriobbligatori<br />

matricolaepagaintrodottodallaleggen.296/2006*<br />

Omessasegnalazione<br />

deilibriobbligatori<br />

Rimozionedeilibri<br />

obbligatori<br />

Omessaistituzione<br />

deilibriobbligatori<br />

Tardivavidimazioni<br />

deilibriobbligatori<br />

Quando non sia possibile Sanzione amministrativa Non diffidabile ex art. 13,<br />

verificare, attraverso altra da€4.000a€12.000 D.Lgs.n.124/2004<br />

documentazione presente<br />

sulluogodilavoro,laregolare<br />

costituzione del rapportodilavoro<br />

Quandosiacomunquepossibile<br />

verificare, attraverso<br />

altra documentazione presentesulluogodilavoro,la<br />

regolare costituzione del<br />

rapportodilavoro<br />

Sanzione amministrativa Non diffidabile ex art. 13,<br />

da€125 a€770 (soggetti D.Lgs.n.124/2004<br />

assicurati INAIL) ovvero da<br />

€ 25 a€150 (soggetti non<br />

assicuratiINAIL)<br />

Riguarda l’ipotesi in cui il Sanzione amministrativa Non diffidabile ex art. 13,<br />

datoredilavorosiadeltut­ de€4.000a€12.000 D.Lgs.n.124/2004<br />

tosprovvistodiquestidocumenti<br />

ovvero le ipotesi in<br />

cuiilibrinonsianomaistati<br />

vidimati dagli Istituti previdenziali<br />

ovvero non risultino<br />

dichiarati conformi all’originale<br />

Riguarda le ipotesi in cui il<br />

personale ispettivo accerti<br />

cheillibroèstatovidimato<br />

primadiesserestatomesso<br />

inuso(ladatadividimazioneèposteriorerispettoalla<br />

data di assunzione del primolavoratoreiscritto)<br />

Sanzione amministrativa Non diffidabile ex art. 13,<br />

da€125 a€770 (soggetti D.Lgs.n.124/2004<br />

assicurati INAIL) ovvero da<br />

€ 25 a€150 (soggetti non<br />

assicuratiINAIL)<br />

*Siricordachelamancataistituzione,l’irregolaretenutaelamancataconservazionesulluogodilavorodellibro<br />

degli infortuni comporta, dal 1° gennaio 2007, l’applicazione di una sanzione amministrativa da€2.580,00 a€<br />

15.490,00(art.89,comma3,D.Lgs.n.626/1994,comeelevatidall’art.1,comma1177,leggen.296/2006).<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Circolare INAIL - Direzione centrale rischi<br />

4 giugno 2007, prot. n. 60010/04.06.2007/0004609<br />

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SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

Legge Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e matricola.<br />

Ulteriori chiarimenti<br />

Si fa seguito alla nota di questa Direzione Centrale dell’11<br />

aprile 2007: “Legge Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed<br />

esibizione dei libri paga e matricola”, con la quale sono state<br />

dettate istruzioni riguardo alla previsione contenuta nella Legge<br />

Finanziaria del 2007 [1] che ha riformulato il quadro sanzionatorio<br />

nelle ipotesi di omessa istituzione ed omessa esibizione<br />

dei libri regolamentari.<br />

In merito alla corretta interpretazione della nuova disciplina<br />

è intervenuto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale<br />

dapprima con la Lettera Circolare del 29 marzo 2007 [2] e,<br />

successivamente, con l’allegata Lettera Circolare del 22 maggio<br />

u.s. [3] , con le quali ha fornito indicazioni anche sulla modalità<br />

di tenuta dei libri regolamentari di matricola e di paga.<br />

In particolare, è stato ribadito il principio della unicità dei<br />

libri obbligatori, introdotto dal Testo unico approvato con DPR<br />

n. 1124/1965, confermando quanto già previsto in merito al<br />

libro matricola con la nota del 16 dicembre 2004: “Modalità di<br />

tenuta dei libri paga e matricola”.<br />

Detto principio è applicabile non soltanto quando l’attività<br />

di un’azienda si svolga su più unità produttive, ma anche<br />

quando consista in attività di breve durata caratterizzate da<br />

mobilità o svolte in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata<br />

attrezzatura amministrativa (ad es.: settori dell’edilizia e<br />

dell’impiantistica).<br />

Quindi, in tali casi - al fine di conciliare esigenze di semplificazione<br />

con quelle di controllo da parte del personale ispettivo<br />

e, pertanto, osservare le disposizioni normative secondo cui<br />

“il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati<br />

nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli<br />

incaricati dell’Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono<br />

essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di<br />

lavoro” [4] - è consentito tenere sul luogo di lavoro delle semplici<br />

fotocopie del libro di matricola e di paga dichiarate conformi<br />

all’originale secondo le modalità già indicate nelle istruzioni<br />

dell’11 aprile 2007.<br />

In merito alla possibilità di dichiarare la conformità agli<br />

originali concessa al datore di lavoro, il citato Dicastero ha<br />

precisato nella recente Lettera Circolare del 22 maggio 2007<br />

che detta prerogativa è concessa anche nel caso in cui il datore<br />

di lavoro medesimo conservi egli stesso gli originali dei libri<br />

regolamentari, pur affidandosi al professionista abilitato per<br />

tutti o per alcuni adempimenti legati alla gestione del rapporto<br />

di lavoro e anche nel caso in cui non abbia comunicato preventivamente<br />

alla Direzione Provinciale del Lavoro le generalità<br />

del professionista al quale è stato affidato l’incarico di tenere i<br />

libri obbligatori, nonché il recapito dello studio dove sono<br />

reperibili i libri medesimi [5] .<br />

Libromatricola<br />

Il libro matricola è unico per ogni azienda.<br />

Qualora un’impresa abbia più unità produttive dislocate sul<br />

territorio oppure quando l’attività sia caratterizzata da breve<br />

durata, l’originale del libro matricola può essere tenuto presso<br />

la sede legale dell’impresa o presso il consulente del lavoro o<br />

altro professionista di cui alla Legge n. 12/1979, incaricato<br />

dello svolgimento degli adempimenti in materia lavoristica e<br />

previdenziale, che provvederà a tenere presso ciascun luogo<br />

dove si esegue il lavoro una copia (anche fotostatica e per<br />

estratto) di tale documentazione, dichiarata conforme al libro<br />

matricola originale [6] .<br />

Per i datori di lavoro titolari di più PAT, in quanto svolgono<br />

l’attività in più luoghi di lavoro, il libro matricola, unico per<br />

ogni azienda, andrà comunque vidimato con riferimento ad una<br />

delle PAT che l’azienda ha in corso presso l’Istituto [7] .<br />

Libropaga<br />

Il libro paga è unico per ogni azienda.<br />

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la<br />

citata Lettera Circolare del 29 marzo 2007, ha previsto anche<br />

per questo libro regolamentare la possibilità di tenere sul luogo<br />

dove si esegue il lavoro una copia fotostatica o uno stralcio del<br />

libro paga originale.<br />

Infatti, anche l’originale del libro paga, qualora un’azienda<br />

abbia più unità produttive dislocate sul territorio oppure quando<br />

l’attività sia caratterizzata da breve durata, può essere tenuto<br />

presso la sede legale dell’impresa o presso il consulente del<br />

lavoro o altro professionista di cui alla Legge n. 12/1979,<br />

incaricato dello svolgimento degli adempimenti in materia lavoristica<br />

e previdenziale, che provvederà a tenere presso ciascun<br />

luogo dove si esegue il lavoro una copia (anche fotostatica<br />

e per estratto) di tale documentazione, dichiarata conforme<br />

al libro paga originale [8] .<br />

Si chiarisce che la copia conforme del libro paga è riferita<br />

soltanto al registro delle presenze, e non anche al prospetto di<br />

paga (c.d. cedolino), atteso che gli adempimenti legati allo<br />

sviluppo della paga sono effettuati quasi sempre separatamente<br />

attraverso il prospetto di paga medesimo.<br />

Inoltre, detta dichiarazione di conformità, che può farsi<br />

anche per estratto, può limitarsi anche alla sola indicazione dei<br />

lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro.<br />

Alla luce di quanto sopra riferito, a rettifica delle precedenti<br />

istruzioni impartite sull’argomento [9] , per i datori di lavoro titolari<br />

di più PAT, in quanto svolgono l’attività in più luoghi di<br />

lavoro, anche il libro paga, unico per azienda, è istituito con<br />

riferimento ad una delle PAT che l’azienda assicurante ha in<br />

corso presso l’Istituto ed è vidimato con riferimento a detta<br />

PAT.<br />

Detta disposizione vale per le vidimazioni che verranno<br />

effettuate a far data dalla ricezione della presente.<br />

Libririassuntivi<br />

Come sopra detto in merito al principio della unicità dei<br />

libri regolamentari, il libro matricola è unico per ogni Cliente,<br />

ciò al fine di rilevare tutti i rapporti di lavoro in essere presso il<br />

67


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

Cliente medesimo, anche in presenza di differenti tipologie di<br />

lavoratori presenti in azienda (dirigenti, operai, impiegati). Altrettanto<br />

per il libro paga.<br />

Comunque, in casi speciali l’Istituto può autorizzare per<br />

iscritto il datore di lavoro a tenere più libri paga e matricola,<br />

tutti regolarmente vidimati, con l’obbligo di riepilogarne i dati<br />

in libri riassuntivi [10] .<br />

Omessaistituzione/omessaesibizione<br />

deilibriobbligatori<br />

Ad integrazione di quanto detto al riguardo nella precedente<br />

nota di istruzioni diramata da questa Direzione Centrale dell’11<br />

aprile 2007 [11] , si precisa quanto segue.<br />

L’illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori si configura<br />

solo in relazione all’originale dei libri di matricola e paga<br />

e si ha nell’ipotesi in cui il datore di lavoro:<br />

- sia del tutto sprovvisto dei libri obbligatori<br />

- abbia in uso libri obbligatori non vidimati<br />

- abbia in uso copie (fotostatiche o per estratto) non dichiarate<br />

conformi all’originale; questa ipotesi configura l’illecito di<br />

omessa istituzione dei libri solo nel caso in cui, da ulteriori<br />

accertamenti, si appuri la mancanza in altro luogo di lavoro o<br />

presso lo studio del professionista dei documenti regolarmente<br />

vidimati<br />

- abbia in uso copie (fotostatiche o per estratto) dichiarate<br />

conformi all’originale, ma sia successivamente accertata l’inesistenza<br />

dei libri regolamentari originali.<br />

In merito all’illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori,<br />

la circolare ministeriale [12] chiarisce che si tratta di un<br />

illecito istantaneo con effetti permanenti, in quanto l’obbligo di<br />

istituire i libri regolamentari insorge immediatamente prima<br />

della messa in uso degli stessi [13] , che coincide con la data di<br />

inizio delle prestazioni lavorative da parte dei lavoratori soggetti<br />

all’obbligo assicurativo. Quindi, rispetto a detto illecito<br />

trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento<br />

della commissione dello stesso (sanzione da€4.000 a€<br />

12.000 se l’obbligo della messa in uso dei libri obbligatori<br />

decorre dall’1/1/2007).<br />

Per quanto riguarda, invece, l’illecito di omessa esibizione<br />

ovvero rimozione dei libri obbligatori, così come descritto<br />

nella citata nota dell’11 aprile u.s. [14] , la circolare ministeriale<br />

chiarisce che rientrano in questa tipologia di illecito le ipotesi<br />

in cui:<br />

- il datore di lavoro abbia in uso copie (fotostatiche o per<br />

estratto) non dichiarate conformi all’originale, ma sia accertata<br />

l’esistenza in altro luogo di lavoro o presso lo studio del professionista<br />

dei documenti regolarmente vidimati<br />

- siano rinvenuti, nel corso dell’accertamento ispettivo, libri<br />

non vidimati, ma sia comunque accertata l’esistenza in altro<br />

luogo di lavoro o presso lo studio del professionista dei documenti<br />

regolarmente vidimati.<br />

Infine, si chiarisce che, l’eventuale accertamento circa l’assenza<br />

della documentazione obbligatoria nonché di ogni altra<br />

documentazione utile ai fini della verifica della regolarità dei<br />

rapporti di lavoro (le comunicazioni obbligatorie quali la comunicazione<br />

preventiva di assunzione [15] , la denuncia nominativa<br />

degli assicurati - DNA, ovvero la lettera di assunzione con<br />

l’indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola e<br />

sul libro paga), deve tenere conto dei tempi tecnici strettamente<br />

68<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

necessari perché tale documentazione possa essere portata in<br />

visione al personale ispettivo sul luogo di lavoro, tempi che non<br />

possono protrarsi oltre il tempo di permanenza del personale di<br />

vigilanza in azienda [16] .<br />

Si invitano le Strutture in indirizzo a dare la massima diffusione<br />

alla presente nota - che integra la precedente dell’11.4.2007<br />

“Legge Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed<br />

esibizione dei libri paga e matricola” - con particolare riguardo<br />

ai funzionari di vigilanza.<br />

Allegato: Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della<br />

Previdenza Sociale del 22.5.2007.<br />

Note<br />

1 - Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 , art. 1, comma 1178<br />

2 - La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza<br />

Sociale del 29 marzo 2007 “Art. 1, comma 1178, L. n.<br />

296/2006 (Finanziaria 2007) - omessa istituzione e omessa esibizione<br />

libri matricola e paga - indicazioni operative al personale<br />

ispettivo” è allegata alla nota della Direzione Centrale Rischi dell’11/4/2007.<br />

3 - Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza<br />

Sociale del 22 maggio 2007 “Art. 1, comma 1178, L. n. 296/<br />

2006 (Finanziaria 2007) - omessa istituzione e omessa esibizione<br />

libri matricola e paga - indicazioni operative al personale ispettivo<br />

- istruzioni operative”.<br />

4 - Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, art. 21.<br />

5 - Legge n. 12/1979, art. 5, comma 3.<br />

6 - Lettera Circolare del 29 marzo 2007 del Ministero del<br />

Lavoro e della Previdenza Sociale, paragrafo 3.<br />

Circolare del 22 maggio 2007 del Ministero del Lavoro e della<br />

Previdenza Sociale, punto 5).<br />

7 - Nota della Direzione Centrale Rischi del 16.12.2004 “Modalità<br />

per la tenuta dei libri paga e matricola”, paragrafo 4 “La<br />

vidimazione dei libri regolamentari”.<br />

8 - Lettera Circolare del 29 marzo 2007 del Ministero del<br />

Lavoro e della Previdenza Sociale, paragrafo 3.<br />

Lettera Circolare del 22 maggio 2007 del Ministero del Lavoro<br />

e della Previdenza Sociale, punto 5).<br />

9 - Nota Direzione Centrale Rischi del 16 dicembre 2004:<br />

“Modalità per la tenuta dei libri paga e matricola”, paragrafo 3.<br />

10 - Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, art. 26,<br />

comma 2.<br />

11 - Nota Direzione Centrale Rischi dell’11 aprile 2007: “Legge<br />

Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e<br />

matricola”, paragrafi 1 e 2.<br />

12 - Lettera Circolare del 22 maggio 2007 del Ministero del<br />

Lavoro e della Previdenza Sociale, punto 2).<br />

13 - Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, art. 20.<br />

14 - Nota Direzione Centrale Rischi dell’11 aprile 2007: “Legge<br />

Finanziaria 2007 - Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e<br />

matricola”, paragrafo 2.<br />

15 - Art. 1, cc. 1180-1185 della Legge n. 296 del 27 dicembre<br />

2006. Lettere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale<br />

del 4/1/2007 e del 14/2/2007.<br />

16 - Lettera Circolare del 22 maggio 2007 del Ministero del<br />

Lavoro e della Previdenza Sociale, punti 3) e 4). l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

Non è stato definito un tempo minimo di permanenza in cantiere da parte del CSE<br />

Il coordinatore in fase di esecuzione<br />

tra obblighi e responsabilità<br />

diGabrieleTaddia, avvocatoinFerrara<br />

L’art.5,D.Lgs.n.494/1996,<br />

definiscequalidevonoessere<br />

icompitidelcoordinatore<br />

perl’esecuzionedeilavori,<br />

nominatodalcommittente<br />

odalresponsabiledeilavori<br />

esoggettodiversodaldatore<br />

dilavorodell’impresaesecutrice.<br />

Lemansionidiquestafigura<br />

vannodall’obbligodi<br />

segnalazione,alcommittente<br />

oaldirettoredeilavori,<br />

delleinosservanzedelleimprese<br />

esecutriciedeilavoratori<br />

autonomialleprescrizioni<br />

delPSC,allavalutazione<br />

delPOS,all’azionedicontrollo<br />

edicoordinamentorispetto<br />

all’attuazionedelPSC,nonché<br />

allaverificadell’adeguamento<br />

delpianooperativodisicurezza,<br />

quandonecessario.Sepergli<br />

ultimitrecompitinonsirilevano<br />

notevolidifficoltàinterpretative,<br />

ancoramoltofadiscutere,invece,<br />

l’obbligodinotifica,daparte<br />

delCSEall’aziendasanitaria<br />

localeeallaDirezioneprovinciale<br />

dellavoro,delleinottemperanze<br />

cheavvengonoincantiere.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Il coordinatore «in materia di sicurezza<br />

e di salute durante la realizzazione<br />

dell’opera», comunemente<br />

denominato (anche per espressa<br />

indicazione normativa dell’art. 2,<br />

D.Lgs. n. 494/1996) coordinatore per<br />

l’esecuzione dei lavori (CSE), è il<br />

soggetto, diverso dal datore di lavoro<br />

dell’impresa esecutrice, indicato dal<br />

committente o dal responsabile dei<br />

lavori e incaricato dell’esecuzione<br />

dei compiti di cui all’art. 5.<br />

Si tratta della figura che, insieme a<br />

quella del committente, riveste la<br />

maggiore centralità nel sistema della<br />

sicurezza dei cantieri temporanei o<br />

mobili, le cui attribuzioni e responsabilità<br />

penali continuano a far discutere,<br />

in particolare per quanto concerne<br />

gli obblighi di notifica, all’azienda<br />

sanitaria locale e alla direzione provinciale<br />

del lavoro, dell’immotivato<br />

mancato recepimento, da parte del<br />

datore di lavoro o del responsabile<br />

dei lavori, dei rilievi eseguiti dal CSE<br />

alle imprese esecutrici, circa il sistema<br />

della sicurezza del cantiere.<br />

L’art. 5, D.Lgs. n. 494/1996, prevede<br />

che «Durante la realizzazione<br />

dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione<br />

dei lavori, provvede a:<br />

a) verificare, con opportune azioni<br />

di coordinamento e controllo,<br />

l’applicazione, da parte delle imprese<br />

esecutrici e dei lavoratori autonomi,<br />

delle disposizioni contenute nel<br />

piano di sicurezza e di coordinamento<br />

di cui all’articolo 12 e la corretta<br />

applicazione delle relative procedure<br />

di lavoro;<br />

b) verificare l’idoneità del piano<br />

operativo di sicurezza, da considerare<br />

come piano complementare di dettaglio<br />

del piano di sicurezza e coor-<br />

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dinamento di cui all’articolo 12, assicurandone<br />

la coerenza con quest’ultimo,<br />

e adeguare il piano di sicurezza<br />

e coordinamento e il fascicolo<br />

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera<br />

b), in relazione all’evoluzione dei lavori<br />

ed alle eventuali modifiche intervenute,<br />

valutando le proposte delle<br />

imprese esecutrici dirette a migliorare<br />

la sicurezza in cantiere, nonché<br />

verificare che le imprese esecutrici<br />

adeguino, se necessario i rispettivi<br />

piani operativi di sicurezza;<br />

c) organizzare tra i datori di lavoro,<br />

ivi compresi i lavoratori autonomi,<br />

la cooperazione ed il coordinamento<br />

delle attività, nonché la loro<br />

reciproca informazione;<br />

d) verificare l’attuazione di quanto<br />

previsto negli accordi tra le parti<br />

sociali al fine di realizzare il coordinamento<br />

tra i rappresentanti della sicurezza<br />

finalizzato al miglioramento<br />

della sicurezza in cantiere (1);<br />

e) segnalare al committente o al<br />

responsabile dei lavori, previa contestazione<br />

scritta alle imprese e ai<br />

lavoratori autonomi interessati, le<br />

inosservanze alle disposizioni degli<br />

articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni<br />

del piano di cui all’articolo 12 e<br />

proporre la sospensione dei lavori,<br />

l’allontanamento delle imprese o<br />

dei lavoratori autonomi dal cantiere,<br />

o la risoluzione del contratto.<br />

Nel caso in cui il committente o il<br />

responsabile dei lavori non adotti<br />

alcun provvedimento in merito alla<br />

segnalazione, senza fornire idonea<br />

motivazione, il coordinatore per<br />

l’esecuzione provvede a dare comunicazione<br />

dell’inadempienza alla<br />

Azienda Unità Sanitaria Locale<br />

territorialmente competente e alla<br />

69


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

Direzione provinciale del lavoro;<br />

f) sospendere in caso di pericolo grave<br />

e imminente, direttamente riscontrato,<br />

le singole lavorazioni fino alla<br />

verifica degli avvenuti adeguamenti<br />

effettuati dalle imprese interessate<br />

(1).<br />

1-bis. Nei casi di cui all’articolo 3,<br />

comma 4-bis, il coordinatore per<br />

l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti<br />

di cui al comma 1, redige il piano<br />

di sicurezza e di coordinamento e<br />

predispone il fascicolo, di cui all’articolo<br />

4, comma 1, lettere a) e b)».<br />

L’obbligodisegnalazione<br />

La parte della norma che presenta<br />

maggiori difficoltà applicative pratiche<br />

è rappresentata sicuramente dalla<br />

lettera e), la quale prevede l’obbligo<br />

per il coordinatore di segnalare al<br />

committente, ovvero al responsabile<br />

dei lavori, le inosservanze delle imprese<br />

esecutrici o dei lavoratori autonomi<br />

alle disposizioni degli artt. 7, 8<br />

e 9, D.Lgs. n. 494/1996 (obblighi dei<br />

lavoratori autonomi, misure generali<br />

di tutela, obblighi dei datori di lavoro),<br />

ovvero alle prescrizioni del PSC<br />

di cui all’art. 12.<br />

Segnalazione che la norma non<br />

impone di eseguire in forma scritta<br />

ma che, tuttavia, il CSE farebbe bene<br />

a documentare.<br />

Prima di questa segnalazione, il<br />

CSE deve contestare (questa volta la<br />

norma impone la forma scritta), ai<br />

soggetti ritenuti inadempienti, le carenze<br />

rilevate, in modo da consentire<br />

agli stessi di motivare le loro scelte in<br />

materia di sicurezza e di fornire al<br />

CSE indicazioni idonee a superare le<br />

obiezioni sollevate; resta nella piena<br />

discrezionalità del coordinatore accogliere<br />

le motivazioni addotte, ovvero<br />

procedere alla fase di segnalazione al<br />

committente o al responsabile dei lavori.<br />

Nel caso in cui il committente non<br />

adotti alcun provvedimento in merito<br />

alla segnalazione ricevuta dal CSE,<br />

scatta per quest’ultimo l’obbligo di<br />

segnalazione all’Azienda Sanitaria<br />

Locale e alla Direzione provinciale<br />

del lavoro.<br />

70<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Si tratta, nel complesso, di obblighi<br />

sanzionati penalmente (si veda<br />

l’art. 21, comma 2, lettera a), che<br />

prevede la sanzione dell’arresto da<br />

tre a sei mesi o dell’ammenda da<br />

1.549 a 4.131 euro), rispetto ai quali<br />

si sono registrate, fin dall’emanazione<br />

della norma, reazioni estremamente<br />

critiche, soprattutto per quanto<br />

riguarda l’obbligo del CSE di notificare<br />

agli organi di vigilanza l’inerzia<br />

del committente rispetto alle segnalazioni<br />

effettuate dallo stesso CSE.<br />

In effetti, la possibilità del CSE di<br />

proporre la sospensione dei lavori (o<br />

di sospendere le lavorazioni in caso<br />

di pericolo grave e immediato), l’allontanamento<br />

delle imprese “a rischio”<br />

e la risoluzione del contratto,<br />

appaiono già obblighi particolarmente<br />

stringenti in capo al CSE, il quale<br />

ha, in sostanza, solamente un compito<br />

propositivo nei confronti del committente<br />

che, non lo si dimentichi, è<br />

il medesimo soggetto che conferisce<br />

l’incarico professionale al CSE; avere<br />

imposto al coordinatore l’obbligo,<br />

la cui violazione viene sanzionata penalmente,<br />

di “deunciare” il proprio<br />

committente, sembra eccessivo, soprattutto<br />

se si considera che la norma<br />

non impone alcun obbligo di intervento<br />

alle autorità deputate a ricevere<br />

la segnalazione.<br />

Sarebbe stato meglio prevedere<br />

una sanzione penale aggiuntiva a carico<br />

del committente che omette di<br />

riscontrare la segnalazione del coordinatore,<br />

ma appare inopportuno investire<br />

lo stesso CSE di una funzione<br />

che sarebbe propria degli organi di<br />

vigilanza.<br />

Oltre a questo, sembra incongruo<br />

e grave che la norma non preveda un<br />

termine per effettuare la segnalazione<br />

agli organi di vigilanza; la giurisprudenza<br />

ha stabilito che la «ratio della<br />

disposizione ricordata richiede che<br />

le comunicazioni ivi previste siano<br />

compiute il più presto possibile, trattandosi<br />

di prescrizioni imposte per<br />

assicurare la sicurezza e la prevenzione<br />

degli infortuni nei cantieri in<br />

modo che un ingiustificato ritardo<br />

nella comunicazione equivarrebbe<br />

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comunque ad una omessa comunicazione»<br />

(Cassazione penale, sez. III,<br />

21 gennaio 2005, n. 1722); tuttavia,<br />

«il più presto possibile» è una indicazione<br />

assolutamente generica e soggettiva<br />

e non idonea a garantire il<br />

CSE, il quale potrebbe valutare correttamente,<br />

per esempio, che la complessità<br />

dei rilievi svolti richieda al<br />

committente un tempo maggiore per<br />

la valutazione degli stessi.<br />

Questa parte della norma, pur essendo<br />

certamente volta alla predisposizione<br />

delle massime garanzie di sicurezza<br />

in cantiere, sembra andare<br />

oltre quello che dovrebbe essere richiesto<br />

al CSE, soprattutto in considerazione<br />

del fatto che lo stesso coordinatore<br />

potrebbe raggiungere il<br />

poco lusinghiero risultato di rompere,<br />

di fatto, il rapporto fiduciario che<br />

lo lega al committente, senza ottenere<br />

alcun concreto intervento degli organi<br />

di vigilanza per la rimozione<br />

delle situazioni ritenute inidonee rispetto<br />

al sistema della sicurezza del<br />

cantiere.<br />

Glialtricompiti<br />

delcoordinatore<br />

Gli altri compiti del CSE sono<br />

certamente più condivisibili e in linea<br />

con la figura del coordinatore; di particolare<br />

rilevanza appare, sicuramente,<br />

la valutazione del POS delle imprese<br />

esecutrici e l’azione di controllo<br />

e di coordinamento rispetto all’attuazione<br />

del PSC previsto dall’art.<br />

12, nonché la verifica dell’adeguamento<br />

del POS, laddove necessario.<br />

Si tratta, in sostanza, della valutazione<br />

dell’idoneità dei singoli POS<br />

sia rispetto all’attività della singola<br />

impresa esecutrice, sia rispetto all’interferenza<br />

che l’attività di ciascuna<br />

impresa può avere rispetto alle altre.<br />

Non viene definito un tempo minimo<br />

di permanenza in cantiere, da<br />

parte del CSE, per ritenere soddisfatto<br />

l’obbligo di vigilanza; certamente,<br />

dipenderà dalla pericolosità delle lavorazioni<br />

svolte e dal numero delle<br />

imprese coinvolte, essendo quasi impossibile<br />

definire, a priori, un termine<br />

normativamente imposto; in que-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


sto senso ha fatto bene il legislatore a<br />

non intervenire con una indicazione<br />

positiva.<br />

Ilsistemasanzionatorio<br />

Tutti gli adempimenti previsti dalla<br />

norma in questione sono sanzionati<br />

penalmente, in via contravvenzionale,<br />

dall’art. 21, comma 2, lettere a)<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

BREVE RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

Cassazione penale, sez. III, 18 novembre<br />

2004,n.1722<br />

La violazione dell’art. 5, lett. c) D.Lgs. 14<br />

agosto1996,n.494,obbligodidarecomunicazione<br />

alla ASL e alla Direzione provinciale del<br />

lavoro della inadempienza del committente o<br />

del responsabile dei lavori in tema di eliminazione<br />

delle irregolarità riscontrate in materia<br />

di appalti, si integra anche in ipotesi di ingiustificato<br />

ritardo nella comunicazione, atteso<br />

che le disposizioni del citato decreto n. 494<br />

prevedono che le comunicazioni siano effettuate<br />

il più presto possibile trattandosi di prescrizioniimposteperassicurarelasicurezzaela<br />

prevenzionedegliinfortunineicantieri.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

e b); inoltre, non bisogna dimenticare<br />

che, se le violazioni della normativa<br />

dovessero concorrere alla causazione<br />

di un infortunio, il CSE sarà chiamato<br />

a rispondere anche dell’eventuale<br />

reato di lesioni colpose o di omicidio<br />

colposo; l’esempio classico è quello,<br />

per esempio, di un infortunio causato<br />

dall’inadeguatezza del POS rispetto<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

alle lavorazioni svolte.<br />

L’inerzia del CSE rispetto alla carenza<br />

che ha poi portato all’infortunio<br />

è certamente portatrice, pertanto,<br />

di responsabilità penali, non solo a<br />

titolo contravvenzionale, ma anche<br />

rispetto alle disposizioni codicistiche<br />

in tema di lesioni personali o di omicidio<br />

colposo. l<br />

Cassazione penale, sez. IV, 3 aprile 2004,<br />

n.24010<br />

In forza dell’art. 5, D.Lgs. 14 agosto 1996 n.<br />

494, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori<br />

ha il compito di adeguare il piano di sicurezza<br />

in relazione all’evoluzione dei lavori e alle<br />

eventualimodificheintervenute,vigilaresulrispettodelpianostessoesospendere,incasodi<br />

pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni;e,pertanto,qualoral’ordinediesecuzione<br />

delle opere previsto dal piano di sicurezza<br />

vengavariato,egli,presentequotidianamente<br />

incantiere,ètenutoadintrodurre,primadella<br />

effettuazione dei lavori, le necessarie modifichealpianodisicurezza,e,comunque,incaso<br />

di assenza di tali modifiche, a disporre la sospensionedeilavori.<br />

71


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

In Toscana un iter di individuazione delle soluzioni tecniche per le attività di manutenzione<br />

Ottimizzazione delle procedure in quota:<br />

l’orientamento europeo e regionale<br />

diMarcoMasi, CoordinatoreComitatoTecnicodelleRegionieProvinceautonome,<br />

e SusannaFestinese,architetto<br />

IPaesifondatoridell’Unione<br />

Europeahannounaprofonda<br />

conoscenzadeicostiumani<br />

efinanziariprovocati<br />

dagliinfortunineiluoghi<br />

dilavoroedallemalattie<br />

professionali,conunadiffusa<br />

consapevolezzadicreareuna<br />

condivisionediintentiattraverso<br />

unalegislazionecomune.<br />

Perdeterminareunapolitica<br />

efficacedilottacontro<br />

ifenomeniavversiallasalute<br />

deilavoratori,èstatasceltalavia<br />

legislativadelledirettiveche,<br />

adifferenzadeiregolamenti,<br />

nonhannovaliditàimmediata<br />

intuttigliStatimembrima,pur<br />

essendovincolantinegliobiettivi,<br />

lascianoagliorganisminazionali<br />

lasceltadellamodalità<br />

edeimezziperlatrasposizione<br />

neldirittonazionale.<br />

Questasceltahapermesso,<br />

aogniPaesecomunitario,<br />

diadattarealpropriocontesto<br />

tecnicoedeconomico<br />

lastrutturazionediunadeguato<br />

sistemadituteladellasalute<br />

edellasicurezza.<br />

72<br />

Ilcontestonormativo<br />

deiPaesieuropei<br />

Francia<br />

La verifica sulle prassi adottate<br />

dagli altri Paesi fondatori dell’Unione<br />

Europea, per la realizzazione di un<br />

sistema anticaduta negli edifici di<br />

nuova realizzazione e in quelli esistenti<br />

soggetti a manutenzione, potrebbe<br />

indicare nuove vie al fine di<br />

migliorare le azioni a garanzia di un<br />

ambiente di lavoro sicuro.<br />

L’amministrazione francese utilizza,<br />

per le sue pratiche edilizie, i seguenti<br />

titoli edilizi:<br />

l Demande de permis de construire<br />

(Domanda di permesso di costruire);<br />

l Demande de permis de construire<br />

pour une maison individuelle ou ses<br />

annexes (Domanda di permesso di<br />

costruire per una casa individuale o<br />

suoi annessi);<br />

l Demande de permis de construire<br />

modificatif (Domanda di permesso<br />

di variante non sostanziale in corso<br />

d’opera);<br />

l Demande de permis de démolir<br />

(Domanda di permesso di demolizione);<br />

e, all’apertura dei lavori, è obbligatoria<br />

la Déclaration d’ouverture de<br />

chantier (Dichiarazione di apertura<br />

del cantiere) e, a chiudere la pratica,<br />

la dichiarazione di fine lavori.<br />

Nell’elenco degli elaborati, da<br />

presentarsi solo in caso di piano urbanistico<br />

o di intervento superiore a<br />

170 m 2 , non compare alcun riferimento<br />

a un elaborato specifico paragonabile<br />

all’elaborato tecnico della<br />

copertura, per la prevenzione delle<br />

cadute dall’alto.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

All’apertura del cantiere, il committente<br />

deve essere in possesso di<br />

un documento che dimostri l’effettuata<br />

stipulazione assicurativa per la<br />

copertura dei danni relazionabili, in<br />

mancanza è sanzionato penalmente.<br />

Germania<br />

L’amministrazione tedesca ha un<br />

sistema simile a quello italiano per<br />

quello che concerne il legame tra la<br />

normativa e le pratiche edilizie.<br />

Per i progetti di nuove costruzioni<br />

e di ristrutturazioni, è prevista la predisposizione<br />

di un piano di sicurezza<br />

e prevenzione che analizza anche il<br />

rischio di cadute dall’alto. Non vi è,<br />

però, nessun obbligo normativo alla<br />

predisposizione delle linee vita sulle<br />

nuove coperture né su quelle soggette<br />

a manutenzione.<br />

Non può non sottolinearsi che<br />

questa impostazione è dovuta al diverso<br />

atteggiamento dei costruttori<br />

tedeschi i quali, basandosi su conoscenze<br />

tecniche avanzate, applicano i<br />

concetti della buona tecnica e integrano<br />

il documento di valutazione<br />

dei rischi con la previsione di un sistema<br />

di sicurezza contro le cadute<br />

dall’alto.<br />

La guida tecnica specifica di valutazione<br />

di tutti gli interventi in copertura<br />

è il BGR 203 Dacharbeiten<br />

(bisher ZH 1/355) dell’aprile del<br />

2000.<br />

Spagna<br />

L’amministrazione spagnola utilizza,<br />

per le sue pratiche edilizie,<br />

l’Ordinación de la Edificación (Richiesta<br />

di edificazione) in base alla<br />

legge 5 novembre 1999, n. 38, che è<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


usata come pratica unica per la richiesta<br />

dei vari tipi di intervento a<br />

essa collegati. Si differenziano, al<br />

suo interno, i progetti per nuove costruzioni<br />

e i progetti di manutenzione,<br />

per i quali è necessario il titolo<br />

abilitativo.<br />

L’art. 3 concerne la valutazione<br />

del rischio e gli interventi necessari<br />

per la sua riduzione e rimanda al Codice<br />

tecnico della costruzione al quale<br />

il progetto si dovrà adeguare.<br />

L’art. 7 prevede che, nell’elenco<br />

della documentazione relativa al<br />

lavoro eseguito, devono essere<br />

comprese anche le istruzioni d’uso<br />

e di manutenzione della costruzione<br />

e delle relative opere; tutto questo<br />

materiale, insieme a ogni altra<br />

documentazione relativa al percorso<br />

costruttivo e all’identificazione<br />

di tutti i professionisti e di tutte le<br />

imprese, andrà a costituire il Libro<br />

della costruzione, che dovrà essere<br />

consegnato all’utilizzatore finale<br />

dell’opera.<br />

L’installazione delle linee vita nei<br />

luoghi in cui non sono possibili sistemi<br />

alternativi anticaduta deve essere<br />

contemplata nell’Estudio de seguridad<br />

y salud (ESS - Studio sulla sicurezza<br />

e sulla salute) la cui applicazione<br />

pratica viene effettuata per mezzo<br />

del programma di sicurezza e salute,<br />

documento da aggiornare in coerenza<br />

con lo sviluppo del progetto e che<br />

deve contenere anche le informazioni<br />

necessarie al montaggio e all’utilizzo<br />

delle linee vita.<br />

Nessuna norma obbliga, invece, il<br />

committente o l’impresa all’installazione<br />

di una linea vita nel caso delle<br />

manutenzioni in copertura delle costruzioni<br />

esistenti.<br />

Inghilterra<br />

L’amministrazione inglese prevede<br />

che i progetti delle nuove costruzioni<br />

e delle opere di manutenzione<br />

straordinaria debbano essere correlati<br />

da una pianificazione programmatica<br />

per la riduzione dei rischi in cantiere,<br />

inclusa la valutazione dei rischi relativi<br />

ai lavori da eseguirsi in altezza e,<br />

quindi, in copertura.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il committente, il progettista e<br />

l’impresa sono obbligati a predisporre<br />

azioni preventive all’inizio dei lavori<br />

e a seguirle durante la fase di<br />

realizzazione. Non sono previste, però,<br />

pratiche specifiche legate espressamente<br />

ai titoli abilitativi.<br />

Ilcontestonormativo<br />

italiano<br />

La normativa italiana sul tema<br />

della sicurezza del lavoro ha radici<br />

profonde, sia nella Carta Costituzionale,<br />

sia in tutta la legislazione degli<br />

anni ’50/60, periodo in cui il problema<br />

della prevenzione era particolarmente<br />

sentito, anche in conseguenza<br />

del notevole incremento dell’attività<br />

lavorativa nel settore edile.<br />

Il rischio di caduta dall’alto è da<br />

sempre la causa del maggior numero<br />

di morti in cantiere. Il legislatore italiano<br />

se ne era occupato già con il<br />

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, «Norme<br />

per la prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro», il D.P.R. 19 marzo 1956,<br />

n. 303, «Norme generali per l’igiene<br />

sul lavoro” e il D.P.R. 7 gennaio<br />

1956, n. 164 “Norme per la prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro nelle<br />

costruzioni».<br />

Alle direttive europee degli anni<br />

novanta la legislazione italiana si è<br />

adeguata emanando due fondamentali<br />

decreti legislativi, il decreto 19 settembre<br />

1994, n. 626, riguardante il<br />

miglioramento della sicurezza e della<br />

salute dei lavoratori durante il lavoro,<br />

e il decreto 14 agosto 1996, n. 494,<br />

concernente le prescrizioni minime<br />

di sicurezza e di salute da attuare nei<br />

cantieri temporanei e mobili.<br />

LaleggeregionaleToscana<br />

3gennaio2005,n.1<br />

La legge costituzionale 18 ottobre<br />

2001, n. 3, ha modificato il Titolo V,<br />

Costituzione, riconoscendo la potestà<br />

legislativa delle Regioni nelle materie<br />

di legislazione concorrente, tra le<br />

quali rientra la tutela e la sicurezza<br />

del lavoro. In questa ottica si è mossa<br />

la Regione Toscana con la legge 3<br />

gennaio 2005, n. 1, «Norme per il<br />

Governo del territorio».<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

Manifestando grande attenzione<br />

verso le problematiche relative alla<br />

sicurezza degli operatori, anche nelle<br />

varie fasi della manutenzione, il legislatore<br />

regionale ha voluto attivare,<br />

infatti, una procedura che impone, fin<br />

dalla fase di progettazione di un’opera<br />

edile, l’individuazione e l’adozione<br />

di opportune soluzioni tecnologiche,<br />

atte a garantire che le attività di manutenzione,<br />

successive all’opera, possano<br />

essere condotte in condizioni di<br />

reale sicurezza per gli operatori.<br />

In particolare, l’art. 82 prevede<br />

per tutte le coperture di edifici di<br />

nuova costruzione e per tutti gli interventi<br />

di una certa consistenza sulle<br />

coperture del patrimonio edilizio esistente,<br />

l’obbligo dell’applicazione di<br />

idonee misure preventive e protettive<br />

che consentano l’accesso, il transito e<br />

l’esecuzione dei lavori in quota in<br />

condizioni di sicurezza.<br />

La legge regionale prevede che<br />

queste misure preventive e protettive<br />

siano definite da apposite “istruzioni<br />

tecniche” da parte della Giunta, alle<br />

quali gli enti locali devono adeguare<br />

i propri regolamenti edilizi.<br />

La redazione delle “istruzioni tecniche”<br />

è stata affidata a uno specifico<br />

Gruppo di lavoro coordinato dal Settore<br />

Prevenzione e <strong>Sicurezza</strong> della<br />

Regione Toscana ed è confluita nel<br />

regolamento di attuazione dell’art.<br />

82, comma 16, legge regionale, approvato<br />

con delibera della Giunta<br />

Regionale 21 novembre 2005, n.<br />

1129.<br />

L’art. 5 del regolamento, prevede<br />

che venga redatto un elaborato tecnico<br />

della copertura in fase di progettazione<br />

a cura del coordinatore per la<br />

progettazione di cui all’art. 4, decreto<br />

legislativo n. 494/1996, oppure, nei<br />

casi in cui questa figura non sia prevista,<br />

dal progettista dell’intervento, e<br />

deve essere consegnato al proprietario<br />

del fabbricato o ad altro soggetto<br />

titolato; deve essere messo a disposizione<br />

di tutti i soggetti interessati in<br />

occasione di ogni intervento successivo<br />

da eseguirsi sulle coperture, aggiornato<br />

in caso di interventi alle parti<br />

strutturali delle stesse e, in caso di<br />

73


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

passaggio di proprietà, consegnato al<br />

nuovo proprietario o avente titolo.<br />

In particolare, si evidenziano alcuni<br />

punti di sviluppo:<br />

l l’individuazione e la definizione<br />

delle adeguate soluzioni tecniche e<br />

progettuali, finalizzate a garantire la<br />

corretta esecuzione delle attività di<br />

manutenzione successive all’opera,<br />

non abitualmente campo di interesse<br />

e di attenzione da parte dei progettisti<br />

e del sistema delle imprese;<br />

l le certificazioni di conformità delle<br />

soluzioni tecniche reperibili sul<br />

mercato e correntemente utilizzate, in<br />

relazione alle caratteristiche richieste;<br />

l il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori<br />

che dovranno intervenire in<br />

copertura, dei sistemi anticaduta permanenti<br />

eventualmente installati sulle<br />

coperture stesse.<br />

Una copia dell’intero fascicolo deve<br />

essere consegnata al comune in occasione<br />

dell’attestazione di abitabilità o<br />

74<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

di agibilità, conferendogli, in questo<br />

modo, la stessa valenza degli altri<br />

elaborati progettuali.<br />

Il provvedimento [1] ha rappresentato<br />

un’assoluta novità nel quadro<br />

normativo italiano, anche per l’estensione<br />

territoriale, e avrà sicuramente<br />

riflesso verso una diffusa crescita di<br />

attenzione, anche culturale, per il settore<br />

delle costruzioni.<br />

Alcuneriflessioni<br />

Al termine dell’analisi sulla verifica<br />

dell’adeguamento alle direttive<br />

comunitarie dei Paesi membri dell’Unione<br />

europea, si può senz’altro<br />

affermare che per tutti la metodologia<br />

scelta per garantire al lavoratore<br />

un ambiente privo di rischi nel settore<br />

delle costruzioni passa, sicuramente,<br />

attraverso una progettazione preventiva<br />

e consapevole e una capacità<br />

di realizzazione competente a ogni<br />

livello operativo.<br />

[1] La trattazione completa è rintracciabile su www.salute.toscana.it/prevenzione/ambienti-lavoro/edilizia-manutenzione-coperture.shtml.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Non è sentita, però, in eguale maniera,<br />

la necessità di un obbligo normativo<br />

per la prevenzione del rischio<br />

della caduta dall’alto delle coperture,<br />

affidandosi, in alcuni casi, alla semplice<br />

applicazione delle norme di<br />

buona tecnica.<br />

Al fine di conferire a questo strumento<br />

una reale valenza operativa,<br />

occorre che le scelte progettuali compiute,<br />

anche in fase di “cantierizzazione”,<br />

in relazione alla adozione di<br />

adeguate misure preventive e protettive<br />

nei confronti del rischio di caduta<br />

dall’alto durante l’esecuzione di<br />

lavori in copertura, scaturiscano da<br />

una valutazione oggettiva delle condizioni<br />

in cui queste ultime verranno<br />

a realizzarsi; in caso contrario, la redazione<br />

dell’elaborato tecnico verrebbe<br />

a costituire una mera formalità,<br />

non trovando una reale corrispondenza<br />

con le esigenze degli operatori interessati.<br />

l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

Nel D.P.R. n. 222/2003 le modalità per redigere la stima dei costi per la sicurezza<br />

Tra considerazioni e suggerimenti<br />

l’evoluzione della valutazione degli oneri<br />

diMatteoTomaiuolo, ingegnere,coordinatoreperlasicurezza<br />

Sonoormaipassatidiecianni<br />

dallaprimavoltaincuisiè<br />

iniziatoaparlaredicostidella<br />

sicurezza(D.Lgs.n.494/1996),<br />

maquellodeglionerièuntema<br />

semprepiùattualeechevede,<br />

purtroppo,questoargomento<br />

ancoraoggettodisvariate<br />

interpretazioninonchédivisioni<br />

strumentali,dapartesiadelle<br />

pubblicheamministrazioni,<br />

siadeisoggettiprivati,<br />

chetrascuranol’aspettoetico,<br />

socialeedeconomico<br />

cheglioneristessirivestono.<br />

Dopounprimoinquadramento<br />

normativo,sarannopresentate<br />

alcuneconsiderazioni<br />

sullamateria.<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2003, n. 33.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Nel quadro legislativo vigente<br />

in materia di sicurezza del lavoro,<br />

il concetto di oneri della<br />

sicurezza fa la sua prima comparsa a<br />

partire dal 1996 e, precisamente, con<br />

l’art. 12, D.Lgs. n. 494/1996, il quale<br />

prevede che «Il PSC contiene l’individuazione,<br />

l’analisi e la valutazione<br />

dei rischi, e le conseguenti procedure,<br />

gli apprestamenti e le attrezzature<br />

atte a garantire, per tutta la durata<br />

dei lavori, il rispetto delle norme per<br />

la prevenzione degli infortuni, nonché<br />

la stima dei relativi costi che<br />

non sono soggetti al ribasso delle<br />

offerte».<br />

Bisogna attendere, però, il D.P.R.<br />

n. 222/2003, per il regolamento di<br />

attuazione, già richiamato dall’art.<br />

31, legge n. 109/1994, che ha individuato<br />

i contenuti minimi dei piani di<br />

sicurezza nei cantieri temporanei o<br />

mobili che, al capo IV, art. 7, ha<br />

elencato le modalità per redigere la<br />

stima dei costi per la sicurezza. In<br />

ultimo, con l’entrata in vigore del codice<br />

dei contratti pubblici, il D.Lgs.<br />

n. 163/2006, è stata posta in evidenza<br />

l’importanza rivestita dagli oneri della<br />

sicurezza; infatti il legislatore, all’art.<br />

131, ha sottolineato ancora una<br />

volta come gli stessi non sono soggetti<br />

a ribasso.<br />

Esaminando l’art. 7, D.P.R. n.<br />

222/2003, si nota come il legislatore<br />

ha individuato quello che deve essere<br />

computato come costo, tra cui, al<br />

comma 1, lettera e), le procedure e<br />

gli apprestamenti derivanti dal contesto<br />

ambientale o dalle interferenze,<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

presenti nello specifico cantiere, necessarie<br />

per eliminare o ridurre al minimo<br />

il rischio per gli addetti.<br />

Sempre all’art. 7, comma 1, lettera<br />

f), vengono individuati come costi<br />

gli interventi finalizzati alla sicurezza<br />

e richiesti per lo sfasamento spaziale<br />

o temporale delle lavorazioni interferenti.<br />

Ovviamente, non è considerato<br />

costo quello che è previsto nel cronoprogramma<br />

di gara, ma solo gli apprestamenti<br />

e le procedure dall’attività<br />

di coordinamento, derivanti “dagli<br />

sfasamenti spaziali e temporali”, per<br />

eliminare o ridurre il rischio per gli<br />

addetti.<br />

IlPSCeglioneri<br />

Secondo quanto riportato nella determinazione<br />

dell’Autorità per i lavori<br />

Pubblici 30 gennaio 2003, n. 2 [1] ,<br />

«Carenze del Piano di <strong>Sicurezza</strong> e<br />

Coordinamento»:<br />

l il PSC può considerarsi carente<br />

solo ed esclusivamente per quanto riguarda<br />

i nuovi apprestamenti, ovvero<br />

le ulteriori misure di sicurezza, non<br />

contemplati nel relativo piano;<br />

l le spese necessarie per far fronte<br />

ai nuovi apprestamenti sono riconducibili<br />

ai cosiddetti oneri speciali di<br />

cui si compongono le spese complessive<br />

per la sicurezza, previo aggiornamento<br />

del relativo computo metrico,<br />

e i relativi prezzi possono individuarsi<br />

mediante il ricorso alla procedura<br />

di cui all’art. 136, D.P.R. n. 554/<br />

1999 (si veda il riquadro 1);<br />

l è onere del responsabile del procedimento<br />

valutare se le carenze “so-<br />

75


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

stanziali” del PSC sono riconducibili<br />

all’ipotesi di errore progettuale, ovvero<br />

se le stesse potevano essere valutate<br />

dal progettista in fase di progettazione<br />

esecutiva.<br />

Tra l’altro, lo stesso art. 31, legge<br />

n. 109/1994, modificato dal D.Lgs. n.<br />

163/2006, al comma 2-bis, dispone<br />

che «Le imprese esecutrici, prima<br />

dell’inizio dei lavori ovvero in corso<br />

d’opera, possono presentare al coordinatore<br />

per l’esecuzione dei lavori di<br />

cui al decreto legislativo 14 agosto<br />

1996, n. 494, proposte di modificazioni<br />

o integrazioni al piano di sicurezza<br />

e di coordinamento loro trasmesso<br />

dalla stazione appaltante, sia per<br />

adeguarne i contenuti alle tecnologie<br />

proprie dell’impresa, sia per garantire<br />

il rispetto delle norme per la prevenzione<br />

degli infortuni e la tutela<br />

della salute dei lavoratori eventualmente<br />

disattese nel piano stesso».<br />

In quest’ultimo caso, l’amministrazione<br />

appaltante dovrà riconoscere<br />

gli oneri aggiuntivi, come confer-<br />

76<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

D.P.R.n.554/1999,art.136<br />

ma la determinazione dell’Autorità<br />

di Vigilanza 26 luglio 2006, n. 4 [2] , la<br />

quale sottolinea che «L’amministrazione,<br />

nel valutare le proposte dell’impresa<br />

aggiudicataria, può modificare<br />

la stima dei costi della sicurezza<br />

effettuata in sede di PSC, ma con<br />

parziali e limitate variazioni, eventualmente<br />

anche in detrazione».<br />

Inoltre, nelle premesse della determina,<br />

non meno importanti del corpus,<br />

si ricava come «La sicurezza dei<br />

lavoratori è materia di elevata rilevanza<br />

sociale che trova fondamento<br />

nella Costituzione (art. 32 e art. 41) e<br />

nel Diritto Comunitario. Come significativo<br />

fattore di garanzia del diritto<br />

alla salute, costituisce bene inderogabile<br />

a rilevanza pubblicistica e in<br />

quanto tale sottratto alla disponibilità<br />

di chiunque ne debba determinare i<br />

suoi contenuti in applicazione delle<br />

disposizione di legge e regolamenti».<br />

Alcuneconsiderazioni<br />

La normativa in materia è in<br />

[2] In Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2006, n. 185.<br />

[3] ITACA, Istituto per l’innovazione e la trasparenza negli appalti e la compatibilità ambientale.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

RIQUADRO1<br />

Determinazioneedapprovazionedeinuoviprezzinoncontemplatinelcontratto<br />

1.Quandosianecessarioeseguireunaspeciedilavorazionenonprevistadalcontrattooadoperaremateriali<br />

di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle<br />

lavorazioniomaterialisivalutano:<br />

a)desumendolidalprezziariodicuiall’articolo34,comma1;<br />

b)ragguagliandoliaquellidilavorazioniconsimilicompresinelcontratto;<br />

c)quandosiaimpossibilel’assimilazione,ricavandolitotalmenteoparzialmentedanuoveregolarianalisi.<br />

2.Lenuoveanalisivannoeffettuateconriferimentoaiprezzielementaridimanod’opera,materiali,nolie<br />

trasportialladatadiformulazionedell’offerta.<br />

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, ed approvati<br />

dalresponsabiledelprocedimento.Ovecomportinomaggiorispeserispettoallesommeprevistenelquadro<br />

economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento<br />

primadiessereammessinellacontabilitàdeilavori.<br />

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’articolo 26,<br />

comma4,dellaLegge.<br />

5. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può<br />

ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,<br />

comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi<br />

previstidalpresenteregolamento,iprezzis’intendonodefinitivamenteaccettati.<br />

continua evoluzione e molte osservazioni<br />

pertinenti, inserite anche<br />

nelle linee guida per l’applicazione<br />

del D.P.R. n. 222/2003, a<br />

cura di ITACA [3] e richiamate all’interno<br />

della determina n. 4/<br />

2006, non trovano ancora un’adeguata<br />

copertura normativa. Sicuramente<br />

restano vigenti i principi<br />

normativi di tutela della salute,<br />

come bene inalienabile, nonché la<br />

non ammissibilità di una stima degli<br />

oneri forfettaria, così come<br />

spesso è presente nei progetti definitivi<br />

che vanno in gara, in<br />

quanto è in palese violazione del<br />

D.P.R. n. 222/2003.<br />

Un intervento molto importante è<br />

stato fornito dall’Autorità di Vigilanza<br />

sui Lavori Pubblici che, con nota<br />

6 novembre 2001, ha affermato la<br />

necessità di «richiamare tutti i responsabili<br />

della predisposizione di<br />

bandi di gara di lavori pubblici sull’osservanza<br />

dell’obbligatorietà di<br />

individuare e evidenziare gli oneri<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


elativi all’attuazione dei Piani di <strong>Sicurezza</strong>,<br />

di cui si ribadisce la non<br />

sottoposizione a ribasso d’asta, che<br />

dovranno essere determinati dall’amministrazione<br />

committente tenendo<br />

conto delle esigenze specifiche<br />

di cantiere e che dovranno essere fissati<br />

in maniera adeguata e tale da<br />

non implicare elusione dalle prescrizioni<br />

normative in conformità normative».<br />

Si è voluto mettere in rilievo un<br />

problema di notevole entità, il quale<br />

può dare origine a controversie e<br />

a cattive interpretazioni, che si trascinano<br />

fino alle aule dei tribunali,<br />

con enorme dispendio di costi e<br />

senza migliorare la qualità del progetto,<br />

del costruito e, soprattutto,<br />

della tutela delle maestranze impegnate<br />

nei lavori.<br />

Però, le obiezioni alla nota potrebbero<br />

essere notevoli, due in<br />

particolare:<br />

l c’è un’evidente contraddizione di<br />

fondo su chi redige la stima degli<br />

oneri. La legge pone questo obbligo,<br />

in maniera chiarissima, in capo al coordinatore<br />

per la progettazione, infatti,<br />

come previsto dalla determinazione<br />

n. 4/2006, «Il Coordinatore nel<br />

redigere il PSC esercita una attività<br />

amministrativa di discrezionalità<br />

tecnica»; tra l’altro, sono proprio i<br />

coordinatori i soggetti attraverso i<br />

quali il committente, che li nomina,<br />

adempie ai suoi compiti, e che hanno<br />

nella pianificazione della sicurezza il<br />

fulcro attorno al quale si dà impulso<br />

al sistema introdotto dal D.Lgs. n.<br />

494/1996;<br />

l è necessario stabilire a quale livello<br />

di dettaglio progettuale l’amministrazione<br />

pubblica dovrebbe spingersi<br />

per poter valutare correttamente gli<br />

oneri.<br />

Questo sposta il baricentro della<br />

discussione in capo alla pubblica amministrazione<br />

e al suo ruolo (o a<br />

quello che dovrebbe essere), in pieno<br />

accordo con quello che è stato lo spi-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

rito del legislatore nel redigere la “direttiva<br />

cantieri”, nell’ambito del recepimento<br />

delle direttive europee già in<br />

vigore.<br />

Infatti, spesso la PA non adempie<br />

al dettato normativo, tant’è che la nomina<br />

del coordinatore della progettazione<br />

avviene ex post, pertanto, la<br />

figura che dovrebbe dare il suo contributo<br />

nell’ambito del concetto della<br />

progettazione integrata, è chiamato a<br />

gara fatta a ufficializzare una cifra<br />

forfetaria (alias gli oneri della sicurezza),<br />

pensata da qualcuno (che per<br />

legge non è deputato a farlo), e che<br />

sottende a diverse logiche, fuorché<br />

quella per la quale il legislatore gli ha<br />

dato una certa dignità.<br />

Ilgeneralcontractor<br />

Ovviamente in questo rifuggire il<br />

proprio ruolo di soggetto promotore<br />

del progetto della sicurezza, la committenza<br />

pubblica, appunto, si svincola<br />

nei più diversi modi dall’inserimento<br />

di clausole contrattuali, tipiche<br />

dei paesi del Common Law (senza<br />

peraltro essere nello stesso contesto),<br />

alla redazione di forbiti capitolati<br />

tutto fare, a carico del privato; questo<br />

sia per le gare in regime di<br />

appalto tradizionale sia di general<br />

contractor (GC).<br />

Il privato è costretto a fare il<br />

suo interesse e, se i conti non tornano,<br />

come spesso accade, deve<br />

fare in modo di trovare una soluzione;<br />

molto spesso questa soluzione<br />

ha conseguenze negative<br />

proprio sugli oneri della sicurezza,<br />

per diverse ragioni, di cui la<br />

principale è che, non riconoscendone<br />

il valore aggiunto e, quindi,<br />

il necessario contributo, vengono<br />

declassati a mera “riserva” di bilancio.<br />

Infatti, non essendo e non potendo<br />

essere frutto di un progetto, gli oneri<br />

perdono quella dignità di specificità<br />

per la quale dovrebbero essere stati<br />

calcolati e pianificati.<br />

È evidente che tutto si complica<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

se si parla della figura del GC, figura<br />

ancora “poco digerita”, ma<br />

che nei paesi d’origine, dalla quale<br />

è stata importata, non è altro che<br />

una longa manus dell’autorità pubblica<br />

[4] , una sorta di partenariato<br />

pubblico-privato.<br />

Conclusioni<br />

Ovviamente, per la mentalità e la<br />

cultura italiana, il general contractor<br />

non è recepito in questo modo, il tutto<br />

è sempre riferito ancora al rapporto<br />

committente-impresa esecutrice,<br />

nel senso più anacronistico del termine.<br />

È importante, a questo punto, provare<br />

a fornire alcuni suggerimenti:<br />

l al legislatore, di modificare, ancora<br />

una volta, una normativa di rilevanza<br />

sociale come quella sulla salute<br />

e sulla tutela dei lavoratori, chiarendo<br />

finalmente ogni dubbio residuo;<br />

l alla PA, di svolgere fino in fondo<br />

il proprio dovere, assumendosi le relative<br />

responsabilità;<br />

l all’impresa privata, di dare il<br />

proprio contributo, non solo nel<br />

collaborare serenamente con il coordinatore<br />

per la sicurezza, in fase<br />

sia di progettazione, sia di esecuzione,<br />

ma al tempo stesso, nello<br />

stimolare tutti gli attori del processo<br />

affinché l’obbiettivo di miglioramento<br />

del progetto trovi il proprio<br />

riscontro, trasformando quello<br />

che è considerato un puro valore<br />

etico-sociale, di difficile comprensione<br />

seppur largamente condiviso,<br />

a valore economico quantificabile.<br />

Da anni si è in attesa di colmare il<br />

gap infrastrutturale e, visti già i gravi<br />

problemi esistenti, è necessario non<br />

contribuire ad aggiungerne altri, risolvibili<br />

a monte con un po’ di buon<br />

senso, evitando di contribuire ulteriormente<br />

all’eccessivo numero di<br />

contenziosi in sede di gara e in corso<br />

d’opera. l<br />

[4] Si veda, per maggiori informazioni, a cura di Aldo Norsa, La Gestione del Costruire, edizioni Franco Angeli, 2005.<br />

77


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Nell’elenco dei materiali che presentano rischi chimici inseriti anche i gusci di palma<br />

Si allunga la lista delle merci pericolose<br />

per il trasporto marittimo alla rinfusa<br />

diPietroVerna, CapitanodiVascello,ComandantedellaCapitaneriadiportodiTrapani<br />

Iguscidisemidipalmaentrano<br />

nell’elencodeimaterialiche<br />

presentanopericolichimici.<br />

Èquantodisponel’articolounico<br />

deldecretodelMinisterodei<br />

Trasporti­Comandantegenerale<br />

delCorpodellecapitanerie<br />

diporto10aprile2007cheha<br />

aggiornatol’AppendiceB<br />

deldecretodelMinisterodella<br />

Marinamercantile22luglio1991,<br />

«Normedisicurezzaperil<br />

trasportomarittimoallarinfusa<br />

dicarichisolidi».<br />

Nell’Allegatoalnuovo<br />

provvedimento,tralediverse<br />

cose,sonodescrittiipericoli<br />

chepuòpresentareuncarico<br />

diquestotipo,lemodalità<br />

dipuliziadellestive,<br />

dellacaricazioneeleprecauzioni<br />

daadottareinquestafase.<br />

78<br />

Fattoridirischio<br />

In base al D.M. 10 aprile 2007 [1] ,<br />

i frammenti di gusci di semi di palma<br />

(palm nut shells) rientrano nella<br />

classe 4.1 delle merci pericolose. Si<br />

tratta di materiali che hanno la caratteristica<br />

di essere facilmente infiammabili<br />

per contatto con qualsiasi sorgente<br />

esterna di ignizione (scintille,<br />

fiamme ecc.) o facilmente combustibili<br />

per sfregamento. Di conseguenza,<br />

i fattori di rischio sono diversi:<br />

l l’ossidazione e il conseguente impoverimento<br />

del contenuto di ossigeno<br />

all’interno delle stive, accompagnato<br />

dalla crescita del tenore di monossido<br />

di carbonio e di anidride carbonica;<br />

l la combustione spontanea e la formazione<br />

di gas asfissianti e infiammabili<br />

causati dalla fermentazione;<br />

l l’incendio, quando il tasso di umidità<br />

si abbassa al di sotto del 15%, o<br />

l’esplosione, se la concentrazione<br />

delle polveri raggiunge livelli elevati.<br />

Operazionidicarico<br />

Per l’esecuzione delle operazioni<br />

di carico e di stivaggio, il decreto fa<br />

espresso rinvio alle regole 1-5, capitolo<br />

VI, Convenzione per la salvaguardia<br />

della vita umana in mare<br />

(Solas). Questo impone al caricatore<br />

di frammenti di gusci di palma di<br />

fornire con tempestività al comandante<br />

le informazioni sulle caratteristiche<br />

e sulle proprietà del prodotto,<br />

dal fattore di stivaggio al punto di<br />

umidità che provoca lo scorrimento,<br />

dalle procedure di livellamento ai<br />

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presidi medici alle relative istruzioni<br />

per l’impiego degli stessi nei casi di<br />

emergenza.<br />

In particolare, i certificati che riportano<br />

i limiti di umidità devono<br />

essere esibiti al comandante della nave<br />

con una dichiarazione attestante<br />

che il contenuto di umidità indicato<br />

corrisponda a quello medio del materiale<br />

al momento in cui la stessa è<br />

presentata. Da parte sua, il comandante,<br />

sulla scorta del libretto di carico<br />

(si veda il riquadro 1), deve essere<br />

in grado di calcolare la stabilità della<br />

nave in base alle condizioni meteo<br />

marine previste e aver cura che il<br />

prodotto sia stivato e fissato in modo<br />

tale da impedire danni alla nave e<br />

all’equipaggio. Inoltre, prima dell’imbarco,<br />

deve accertarsi che:<br />

l le stive siano state pulite e ispezionate<br />

e che gli impianti elettrici e i<br />

cavi che attraversano le stive siano<br />

protetti e sigillati, per evitare corti<br />

circuiti e/o il contatto con i gas e i<br />

vapori;<br />

l le tubazioni di sentina, i tubi di<br />

sonda e le condotte posizionate nelle<br />

stive siano in condizioni di sicurezza;<br />

l i pozzetti delle sentine e le griglie<br />

di aspirazione siano in condizioni da<br />

facilitare il drenaggio e impedire l’ingresso<br />

di materiali.<br />

<strong>Sicurezza</strong>deilavoratori<br />

Il prodotto appena introdotto nell’Appendice<br />

B al decreto ministeriale<br />

22 luglio 1991 deve essere segregato<br />

con le modalità richieste per i materiali<br />

solidi facilmente infiammabili e<br />

[1] «Aggiornamento dell’Appendice B del decreto 22 luglio 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di<br />

carichi solidi», in Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2007, n. 101.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


monitorato con un’apparecchiatura<br />

per l’analisi dell’ossigeno e la rilevazione<br />

di gas. Di qui l’obbligo di adottare<br />

precauzioni molto severe:<br />

l l’ingresso del personale negli spazi<br />

chiusi deve essere vietato fino a<br />

che non sono state eseguite le prove<br />

per accertare che il contenuto di ossigeno<br />

sia tornato a livelli normali e<br />

che non siano presenti gas tossici (in<br />

caso di emergenza, deve intervenire<br />

soltanto il personale addestrato munito<br />

di bombole per la respirazione e di<br />

indumenti protettivi);<br />

l rimuovere con acqua le polveri che<br />

si sono depositate e ventilare i locali<br />

per minimizzare il rischio di esplosioni;<br />

l nella stessa stiva non può operare<br />

più di una squadra alla volta, a<br />

meno che il lavoro non si svolga in<br />

sezioni non adiacenti situate in modo<br />

tale che la distanza fra i ganci<br />

dei rispettivi mezzi di sollevamento<br />

risulti non inferiore a 6 metri, purché<br />

non sussista la possibilità di<br />

contatto tra questi mezzi al massimo<br />

sbraccio (art. 14, decreto legislativo<br />

n. 272/1999).<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

<strong>Sicurezza</strong>deiterminali<br />

chemovimentanoilprodotto<br />

Fatte salve le altre prescrizioni dettate<br />

dal decreto ministeriale 16 dicembre<br />

2004, «Recepimento della direttiva<br />

CE 96/2001 in materia di requisiti<br />

e procedure armonizzate per la<br />

sicurezza delle operazioni di carico e<br />

scarico delle navi portarinfuse» (si<br />

veda la tabella 1), il terminalista deve<br />

accertarsi che l’idoneità operativa<br />

delle navi sia adeguatamente documentata<br />

e che le strutture destinate<br />

alla movimentazione dei gusci di<br />

semi di palma siano in condizioni di<br />

sicurezza, tenendo conto delle attrezzature<br />

di banchina, dei parabordi, della<br />

sicurezza degli accessi e delle possibili<br />

ostruzioni alle operazioni di carico/scarico.<br />

Fa capo al terminalista<br />

anche segnalare al comandante eventuali<br />

danni alle strutture o all’equipaggiamento<br />

verificatisi durante le<br />

operazioni di carico e scarico e, qualora<br />

il danno possa compromettere la<br />

capacità strutturale o la tenuta stagna<br />

dello scafo o uno dei sistemi di comando<br />

della nave, informare l’autori-<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

Riquadro1<br />

Librettodicarico<br />

InforzadelcapitoloVI,Solas,il“Librettodicarico”devecontenere:<br />

•idatirelativiallastabilitàdellanave;<br />

•leportateeivolumidizavorramentoedidiscaricadellazavorra;<br />

•ilmassimocaricoammissibileperstivaeperunitàdiareadelfasciamedelcielodellecisterne;<br />

•leistruzionigeneralidicaricoediscarico,conriferimentoallarobustezzadellastrutturadellanave,compresaqualsiasi<br />

limitazionedurantelecondizionidieserciziopiùsfavorevoliduranteleoperazionicommercialieduranteilviaggio;<br />

•eventualilimitazionisullecondizionidiesercizioimpostedall’amministrazione.<br />

Requisitidelleportarinfuseedeiterminali<br />

Portarinfuse Terminali<br />

Lenaviportarinfuse*devonodisporredistiveeboccaportididimensionisufficientiediconfigurazionetaledaconsentireilcarico,<br />

lo stivaggio, il livellamento e lo scarico di rinfuse solide in<br />

condizionisoddisfacenti.Inumeridiidentificazionedeiportelli<br />

dellestivedevonoesserebenvisibilieidentificabiliecorrispondereaquellimenzionatinelpianodicarico/scarico.Infine,gliindicatoridisbandamentodellanavedevonoessereverificatiprimadelleoperazionidicarico/scarico.<br />

*Secondol’art.2,decreto16dicembre2004,sonotalilenaviaun<br />

ponteconcasselateralietramoggianeglispazidestinatialcaricoe<br />

adibiteprincipalmentealtrasportodicarichisolidiallarinfusa.<br />

tà portuale, se istituita, o marittima<br />

per i provvedimenti del caso. Infine, è<br />

compito del terminalista accertarsi<br />

che le attrezzature utilizzate per la<br />

movimentazione del carico siano certificate<br />

e mantenute in buono stato di<br />

funzionamento e concordare con il<br />

comandante il piano di carico e scarico<br />

della nave, attenendosi alle disposizioni<br />

della regola VI/7, convenzione<br />

Solas.<br />

Peraltro, il comandante e il terminalista<br />

o un suo rappresentante<br />

devono:<br />

l compilare e sottoscrivere la “lista<br />

di controllo” di sicurezza nave/banchina,<br />

nel rispetto delle indicazioni<br />

del “Codice Blu” per le operazioni di<br />

carico e scarico previste per le navi<br />

portarinfuse dalla risoluzione dell’Organizzazione<br />

marittima internazionale<br />

(IMO) 27 novembre 1997, A.862;<br />

l dirigere le operazioni indicate nel<br />

rispetto del piano di carico/scarico<br />

concordato e, al termine dei lavori,<br />

dichiarare che tutte le operazioni sono<br />

state eseguite in conformità al piano;<br />

l a scarico completato, attestare che<br />

le stive sono state svuotate. l<br />

TABELLA1<br />

Ciascun terminale deve essere provvisto di manuali operativi<br />

contenentilecaratteristichedellastrutturanonchéinformazionirelativealloscalomarittimo.Aquestodeveessereaggiunto<br />

l’onere,benpiùgravoso,dielaborare,diattuareedimantenere<br />

unsistemadigestionedellaqualitàchesiacertificatoconformemente<br />

alle norme ISO 9001:2000 e sia oggetto di revisione in<br />

conformità alla norma 10011:1991 o a una norma equivalente**chesoddisfiquest’ultima.<br />

**Le norme equivalenti devono soddisfare i requisiti previsti<br />

dalla legge n. 317/1986, modificata con decreto legislativo n.<br />

427/2000.<br />

79


80<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Legislazione<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Decreto del Ministero dei Trasporti 10 aprile 2007<br />

Aggiornamento dell’Appendice B del decreto 22 luglio 1991, recante<br />

norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi<br />

In Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2007, n. 101<br />

IL COMANDANTE GENERALE<br />

del Corpo delle capitanerie di porto<br />

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza<br />

della navigazione e della vita umana in mare;<br />

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive<br />

modificazioni, recante riordino della legislazione in materia<br />

portuale, ed in particolare l’art. 3 che attribuisce la<br />

competenza in materia di sicurezza della navigazione al<br />

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;<br />

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,<br />

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle<br />

dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare<br />

l’art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio<br />

2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero<br />

delle Infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l’art. 8<br />

relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo<br />

delle capitanerie di porto;<br />

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione<br />

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18<br />

maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in ma-<br />

Frammentidiguscidisemidipalma<br />

(palmkernelshellsopalmnutshells)<br />

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teria di riordino delle attribuzioni della Presidenza del<br />

Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo<br />

per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni<br />

e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri e dei Ministeri;<br />

Visto il decreto del Ministro della Marina mercantile<br />

22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla<br />

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante<br />

norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa<br />

di carichi solidi;<br />

Considerata la necessità di aggiornare l’elenco dei materiali<br />

compresi nell’Appendice B del succitato decreto;<br />

Decreta:<br />

Articolounico<br />

1. Il materiale elencato nella tabella allegata al presente<br />

decreto è inserito nell’Appendice B del decreto del<br />

Ministro della Marina mercantile 22 luglio 1991, recante<br />

norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa<br />

di carichi solidi.<br />

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

della Repubblica italiana. l<br />

ALLEGATO<br />

Descrizione<br />

Frammentidiguscidisemidipalma.Possonoesserepresentianchegusciinteriesemiliberi.<br />

Il contenuto di umidità è variabile e può arrivare al 30% circa. Viene utilizzato principalmente come<br />

combustibile.<br />

Caratteristiche<br />

Angolodiriposo Pesospecifico(Kg/m 3 ) Fattoredistivaggio(m 3 /t)<br />

Nonapplicabile 610­630 1.58­1.64<br />

Dimensione Classe Appendice<br />

Inf.A3cmappross. MHB B<br />

Pericoli<br />

Ilcaricopuòesseresoggettoadossidazione,provocandounimpoverimentodelcontenutodiossigeno<br />

all’interno delle stive ed una crescita del tenore di anidride carbonica e monossido di carbonio negli<br />

spazi del carico ed in quelli adiacenti. Il carico può dare luogo a fenomeni di fermentazione che<br />

possonocondurreallacombustionespontaneadelcarico.Ifenomenidifermentazionepossonoanche<br />

comportarelaformazionedigasasfissiantiedinfiammabili.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


IGIENE E SICUREZZA<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Legislazione<br />

Seilcontenutodiumiditàèpariosuperioreal15%ilcaricohaunbassorischiodiincendio.Quandoil<br />

contenutodiumiditàdiminuisceilrischiodiincendioaumenta.<br />

La movimentazione del carico avente un basso contenuto di umidità può produrre spolverio. Può<br />

verificarsi,dunque,unrischiodiesplosioneadalteconcentrazionidellepolveri.<br />

Stivaggioesegregazione<br />

Segregazionecomeperimaterialidiclasse4.1.<br />

Puliziadellestive<br />

Stivepuliteedasciuttesenzalapresenzadiresiduideicarichiprecedenti.<br />

Precauzioniperlecondizioniatmosferiche<br />

Nessunaprecauzioneparticolare.<br />

Caricazione<br />

Distribuire il carico in accordo con le informazioni prescritte dalla regola VI/2 della SOLAS. Se vi siano<br />

dei dubbi, distribuire il carico in maniera ragionevolmente uniforme verso le pareti dello spazio del<br />

carico in modo da minimizzare i rischi di scivolamento ed assicurare una adeguata stabilità durante<br />

tuttoilviaggio.<br />

Precauzioni<br />

L’accesso del personale agli spazi del carico non dovrà essere consentito fino a quando non sia stato<br />

verificatocheiltenorediossigenoètornatoalivellinormali.<br />

In caso di condizioni atmosferiche molto secche, la polvere del carico caduta sul ponte può seccare<br />

rapidamenteepuòesserefacilmenteincendiata.Dovrannoessereadottatemisureadeguateaprevenireilverificarsidell’incendio.<br />

Ventilazione<br />

Vedereprecauzioni.<br />

Trasporto<br />

Nessunaprecauzioneparticolare.<br />

Scaricazione<br />

Vedereprecauzioni.<br />

Pulizia<br />

Nessunaprecauzioneparticolare.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

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81


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNADILEGISLAZIONE<br />

acuradiMarcoFabrizio, avvocatoinRoma<br />

EUROPA<br />

PRODOTTI AVICOLI<br />

Direttiva2007/43/CEdelConsiglio<br />

28giugno2007<br />

«Direttiva2007/43/CEdelConsigliodel28giugno<br />

2007chestabiliscenormeminimeperlaprotezione<br />

dei polli allevati per la produzione di carne»<br />

(G.U.C.E.Ldel12luglio2007,n.182)<br />

La direttiva reca le nuove norme igienico­sanitarie<br />

per l’allevamento dei polli destinati<br />

alla produzione di carne, non applicabile, però,<br />

alle aziende con meno di 500 polli (soglia<br />

minima), alle aziende in cui sono allevati soltanto<br />

gruppi di polli per la riproduzione, agli<br />

incubatori, ai polli allevati estensivamente al<br />

coperto e all’aperto ex lettere b), c), d) ed e),<br />

allegato IV al regolamento (CE) n. 1538/91, e<br />

ai polli allevati con metodi biologici ai sensi<br />

del regolamento (CE) n. 2092/91.<br />

A livello generale, gli Stati comunitari dovranno<br />

garantire che tutti i pollai rispettino<br />

la normativa tecnica di prevenzione definita<br />

nell’Allegato I alla direttiva (requisiti per gli<br />

abbeveratoi, l’alimentazione, la lettiera, la<br />

ventilazione e il riscaldamento, il rumore, la<br />

luce ecc.).<br />

Inoltre, dovranno essere svolte una serie di<br />

ispezioni, di monitoraggi e di controlli, da<br />

parte dell’autorità competente, individuata<br />

a questo scopo, ovvero dal veterinario ufficiale,<br />

considerando, inoltre, una densità massima<br />

dell’allevamento o del pollaio (non oltre<br />

i 33 kg/m 2 in qualsiasi momento), salvo<br />

deroghe concedibili secondo gli ulteriori requisiti<br />

tecnici di cui all’Allegato II e, comunque,<br />

non oltre la densità, da non superare in<br />

alcun momento, dei 39 kg/m 2 .<br />

82<br />

PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA<br />

Regolamento(CE)delConsiglio<br />

28giugno2007,n.834/2007<br />

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«Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del<br />

28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica<br />

e all’etichettatura dei prodotti biologici e che<br />

abrogailregolamento(CEE)n.2092/91»(G.U.C.E.<br />

Ldel20luglio2007,n.189)<br />

Il regolamento tratta della nuova disciplina<br />

comunitaria recante la base per lo sviluppo<br />

sostenibile della “produzione biologica” e,<br />

nel contempo, per assicurare l’efficace funzionamento<br />

del mercato interno e per garantire<br />

una concorrenza leale e assicurare la fiducia<br />

dei consumatori, tutelandone gli interessi.<br />

Per il perseguimento di queste finalità<br />

risulta definita, pertanto, una disciplina concernente<br />

tutte le fasi della produzione, della<br />

preparazione e della distribuzione dei prodotti<br />

biologici nonché il loro controllo, relativa,<br />

inoltre, all’uso di indicazioni riferite alla<br />

produzione biologica nell’etichettatura e<br />

nella pubblicità (art. 1, paragrafo 1). In particolare,<br />

il regolamento sarà applicabile ai prodotti<br />

agricoli vivi o non trasformati, ai prodotti<br />

agricoli trasformati destinati a essere<br />

utilizzati come alimenti, ai mangimi e al materiale<br />

di propagazione vegetativa e ai sementi<br />

per la coltivazione, tutti provenienti<br />

dall’agricoltura (inclusa l’acquacoltura) qualora<br />

siano immessi sul mercato o siano destinati<br />

a essere immessi sul mercato. In questo<br />

contesto, per “produzione biologica” si intende<br />

«l’impiego dei metodi di produzione<br />

in conformità alle norme stabilite nel regolamento,<br />

in tutte le fasi della produzione, preparazione<br />

e distribuzione» (art. 2, paragrafo<br />

1, lettera a). Restano esclusi dalla nuova normativa<br />

i prodotti della caccia e della pesca di<br />

animali selvatici. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


ILCASO<br />

diPierguidoSoprani, avvocato<br />

DELEGA DI FUNZIONI E FORMA SCRITTA<br />

Trairequisitidiefficaciadelladelegadifunzioni<br />

rientra anche la forma scritta? In caso<br />

positivo,occorrelasuaregistrazione,ovverol’autenticazionenotarile?Èpossibilefornirelaprova<br />

relativa all’esistenza della delega mediante testimonianze?<br />

L’accertamento della responsabilità nel settore<br />

della prevenzione degli infortuni e dell’igieneneiluoghidilavoroècondizionato,nella<br />

realtà di molte imprese, dalla frequente suddivisione<br />

dei compiti e ripartizione delle competenze.<br />

Infatti, nelle organizzazioni di lavoro complesse<br />

quali sono le imprese, spesso le violazioni<br />

di legge si possono ricondurre alla condotta di<br />

più soggetti (per esempio, il datore di lavoro, i<br />

dirigenti, i preposti); di qui la necessità di distinguere<br />

le responsabilità di ciascuno, nel rispetto<br />

del principio di personalità della responsabilità<br />

penale. Infatti, secondo quanto dispone l’art. 27<br />

Costituzione, in ambito penale si risponde sempreperfattoproprio,nonperfattoaltrui.<br />

Poichélegatoaesigenzeorganizzativedilavoro,è<br />

inevitabileilricorsoalladelegadifunzioni;diventa<br />

di fondamentale importanza, quindi, valutare le<br />

condizioni e i limiti per il trasferimento, su altri<br />

soggetti, delle responsabilità che sarebbero proprie.Ladelegaè,perl’appunto,l’unicostrumento<br />

che consente di operare questo trasferimento di<br />

responsabilità; peraltro, affinché sia valida ed efficace,occorrechealsoggettodelegatosianoconferitiadeguatipoteriattuativi,decisionaliegestionali<br />

della delega. Inoltre, la Giurisprudenza richiede<br />

cheladelegasianonsolocertaeconoscibile(ilche<br />

ne presuppone ragionevolmente il conferimento<br />

generalmenteconattoscritto),machericonoscaal<br />

delegato la necessaria autonomia patrimoniale e<br />

finanziaria per l’attuazione degli obblighi e degli<br />

adempimenti imposti dalla normativa di prevenzionedegliinfortuniediigienedellavoro.<br />

Certezza e conoscibilità dell’atto di delega sonolecondizioniminimaliperlasuaapprezzabilitàevalutazionenelmondodeldiritto;altroprincipio<br />

caratterizzante la delega di funzioni e con­<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

dizione fondamentale per il suo valido conferimento<br />

consiste nella sua effettività, non disgiunta<br />

dal conferimento di autonomia gestionale e<br />

finanziariaaldelegato(Cass.pen.,sez.III,23giugno2004,n.28126;Cass.pen.,sez.III,29novembre2000,Buzzi).<br />

In linea generale, sebbene per lungo tempo la<br />

Giurisprudenza si sia orientata in senso tendenzialmente<br />

contrario (tra le tante pronunce, Cass.<br />

pen.,sez.IV,26agosto1999,Bologna;Cass.pen.,<br />

sez. IV, 16 marzo 1999, Meggiolaro; Cass. pen.,<br />

sez. IV, 10 aprile 1998, Zambonin), di recente (si<br />

veda Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2003, Gialanella),<br />

a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.<br />

626/1994,èstataammessalalegittimitàelapossibilità<br />

di conferire la delega qualsiasi sia la dimensione<br />

dell’impresa (anche se, in realtà, l’ipotesi<br />

più frequente, in quanto determinata e giustificata<br />

da condizioni strutturali e organizzative<br />

chesiimpongonocometali,èquellachesiritrova<br />

nelleimpresedigrandiedimedio­grandidimensioni).<br />

Perchépossaspiegareisuoieffetti,alladelegasi<br />

richiede il soddisfacimento di determinati requisiti<br />

di efficacia. La Giurisprudenza richiede che<br />

l’attodidelegasiaespresso,inequivocoecertoe<br />

cheilsoggettodelegatosiaunapersonatecnicamente<br />

capace e dotata delle necessarie competenzetecniche.Inoltre,sirichiedecheildelegatoaccetti,consapevolmenteeliberamente,lospecifico<br />

incarico conferito con la delega e che disponga<br />

di poteri decisionali e di attuazione. In<br />

ogni caso, resta in capo al soggetto delegante<br />

(normalmente il datore di lavoro) l’obbligo di<br />

vigilare e controllare che il delegato eserciti la<br />

delegaconformementeall’incaricoricevutoenel<br />

pieno rispetto degli obblighi di legge. Una delle<br />

tante pronunce giurisprudenziali che sintetizza<br />

efficacemente i requisiti di efficacia della delega<br />

è quella di Cass. pen., sez. IV, 25 agosto 2000,<br />

Archetti,secondolaqualel’attodidelega«deve<br />

essere espresso, inequivoco e certo, e deve investire<br />

persona tecnicamente capace, dotata delle<br />

necessariecognizionitecnicheedeirelativipoteridecisionaliediintervento,cheabbiaaccettato<br />

lo specifico incarico ­ fermo comunque restando<br />

l’obbligoperildatoredilavorodivigilareecontrollarecheildelegatousi,poi,concretamentela<br />

83


84<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Requisitidelladelegadifunzioni<br />

delega,secondoquantolaleggeprescrive».<br />

Volendo trattare specificamente il requisito di<br />

formadelladelega,deveessereprecisato,innanzitutto,<br />

che la delega di funzioni, risolvendosi in<br />

un’attività di gestione del rapporto tra due soggetti<br />

(delegante e delegato), non deve necessariamente<br />

assumere la forma documentale. Quest’ultima,dunque,èlaconsacrazioneredazionale<br />

di questa attività, al fine di renderla oggettivamenteconoscibileecomprensibilesiatraleparti,<br />

sia ai terzi. Insomma, certezza e scrittura della<br />

deleganonsonoelementidiunarelazionebiunivoca;<br />

sebbene la delega scritta sia sempre certa,<br />

nondimenoancheadelegheconferiteoralmente<br />

(o consensualmente dalle parti per facta concludentia<br />

e/o prassi consolidata di lavoro) può e deve<br />

essere riconosciuto il requisito della certezza<br />

giuridica. Tuttavia, poiché nel mondo del diritto<br />

la categoria della certezza, acquisibile mediante<br />

conoscenza, è necessariamente ancorata a un<br />

meccanismo di riscontro probatorio, la sintesi<br />

estremaèche«avereunadelega,manonpoterla<br />

provare, è come non averla». Nasce quindi l’importanza<br />

strategica della forma scritta, giacché<br />

uno dei momenti di forte e di fondamentale valenzadelladelegaèproprioquelloprocessuale.<br />

Il cosiddetto “principio di scrittura” della delega<br />

è riportato nella maggior parte delle sentenze<br />

della Corte di cassazione (ex multis, Cass. pen.,<br />

sez. III, 19 maggio 1998, Sodano; Cass. pen., sez.<br />

IV,11luglio1997,DaRinSpaletta;Cass.pen.,sez.<br />

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TABELLA1<br />

Requisito Principiodiriferimento<br />

1. deveesserecomprovataenonpresunta: certezza<br />

2. nelladelegaipoteridebbonoessereprecisati: specificitàodeterminazione<br />

3. deveessereportataaconoscenzadeldelegato,edaquestiesplicitamenteaccettata: consapevolezza<br />

4.deveessereconferitaperiscritto: scrittura<br />

5.acquistaefficaciasolosedataapersonaqualificata,tecnicamentecapace,espertae<br />

competente:<br />

6.èvalidasolosecorrelataallepiùampiefacoltàdiiniziativaediorganizzazione,in<br />

modocheildelegatosiapostoingradodiassolverla:<br />

7. ildelegantenondeveingerirsipersonalmente,neppureindirettamente,nell’assolvimentodeicompitidelegati:<br />

assenza<br />

diculpaineligendo<br />

corrispondenza<br />

oeffettività<br />

noningerenza<br />

oastensione<br />

8.ildelegantenondeveessereaconoscenzadellainefficienzadeldelegato: nonconnivenza<br />

ononacquiescenza<br />

9. ildelegantedevepredisporreunsistemadicontrollo ediverificaperiodicadella<br />

attivitàdeldelegato:<br />

SchematrattodaIlCodicedella<strong>Sicurezza</strong>,acuradiPierguidoSoprani,EditoreIlSole24Ore,2007.<br />

assenza<br />

diculpainvigilando<br />

IV, 9 luglio 1997, Ranieri; Cass. pen., sez. IV, 27<br />

gennaio1994,Cassarà).L’ammissibilitàdelladeleganonscrittatrovaconfortosoloinalcuneisolate<br />

sentenze di merito e, comunque, con riferimento<br />

a imprese di piccole dimensioni (Cass.<br />

pen., sez. IV, 2 novembre 1987, Cagliari). Del resto,<br />

pur non essendo astrattamente vincolata a<br />

una forma, si deve convenire che, sul piano concreto,<br />

solo la delega scritta permette di potere<br />

valutare con serenità e sufficiente certezza di<br />

provaalcunirequisitiessenziali,peresempio:<br />

•quellorelativoallaindicazionepuntualedeipoteri<br />

oggetto di conferimento. Il requisito della<br />

cosiddetta specificità o determinazione della<br />

delegaescludelavaliditàdideleghe“inbianco”,<br />

genericheeindeterminate;<br />

• quello relativo alla necessaria conoscenza della<br />

delega da parte del soggetto delegato e alla sua<br />

esplicitaenonequivocaaccettazione.<br />

Tuttavia, la delega può essere provata sulla base<br />

«delle testimonianze assunte» e «dell’esame dell’organigrammadellasocietà»(Cass.pen.,sez.IV,<br />

24marzo2000,Bonomi);insensoconforme(Cass.<br />

pen.,sez.IV,9dicembre1997,Colombo)perl’affermazione<br />

che «è esonerato da responsabilità<br />

penale il datore di lavoro che abbia delegato ad<br />

altri soggetti i compiti antinfortunistici pur se la<br />

delega non assuma la forma di atto scritto ma<br />

consista in un comportamento univoco, nel quadro<br />

dello statuto organizzativo di un ente o di<br />

una società» (Cass. pen., sez. IV, 25 novembre<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Ladelegadifunzionenell’impresa<br />

Relazione<br />

1994, Gentili); nel senso della sufficienza dell’attribuzione<br />

dei compiti «anche per fatti concludenti»<br />

e mediante il concreto inserimento del<br />

soggettodelegatonell’organizzazionedellavoro<br />

del delegante (Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre<br />

1995, Monetti); in senso diametralmente opposto,dell’inidoneitàdelladelegaprivadidatacerta<br />

e della firma autenticata del datore di lavoro<br />

delegante(Cass.pen.,sez.III,1°marzo1999,Alladio).Quantoallacircostanzacheladelegadebba<br />

essere conferita con atto notarile (o scrittura privata<br />

autenticata) o con atto soggetto a registrazione,<br />

è evidente che non si tratta di una condizione<br />

necessaria; ma certo si tratta di una condizionesufficienteachelapubblicitàdell’attoconferiscacertezza,anchedidata,inordineall’epoca<br />

dellasuaredazione.<br />

In questo contesto dottrinario e giurisprudenziale,<br />

peraltro sempre più orientato a ritenere la<br />

nonnecessarietàdellaformascrittaperladelega<br />

(si veda Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2004, Beltrami)<br />

deve essere inserita una recente pronuncia<br />

della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. IV, 29<br />

marzo2007n.12800,Ferrante),relativaaunprocessoperomicidiocolposodiambitoinfortunistico,<br />

nel quale il datore di lavoro aveva addotto, a<br />

suadifesaediscolpa,ilconferimentodiunadelega<br />

di funzioni, peraltro disatteso dai Giudici di<br />

merito, in quanto non era stato esibito «alcun<br />

atto formale» dal quale risultassero nomina e<br />

ambito della delega. La valutazione della Suprema<br />

Corte, in ordine alla vexata quaestio «se la<br />

delega debba o meno rivestire forma scritta», è<br />

Ammissibilità<br />

delladelega<br />

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LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

TABELLA2<br />

Obbligo<br />

dipreventivainformazione<br />

deldatoredilavoro<br />

Datoredilavoro èdirigente SI ­<br />

Datoredilavoro èextraneus SI ­<br />

Datoredilavoro èpreposto NO ­<br />

Datoredilavoro èlavoratore NO ­<br />

Dirigente èdirigente SI SI<br />

Dirigente èextraneus SI SI<br />

Dirigente èpreposto NO ­<br />

Dirigente èlavoratore NO ­<br />

Preposto èpreposto SI SI<br />

Preposto èextraneus SI SI<br />

Preposto èlavoratore NO ­<br />

SchematrattodaIlCodicedella<strong>Sicurezza</strong>,acuradiPierguidoSoprani,EditoreIlSole24Ore,2007.<br />

stata per la soluzione negativa, non mancando,<br />

tuttavia,diporreinrisaltoche«èpiuttostoarduo<br />

cheunadeleganondocumentataperiscrittopossaessere,comecomunementerichiesto,specifica<br />

ed individuare con sufficiente precisione sia il<br />

soggetto delegato, sia le funzioni al medesimo<br />

attribuite (in modo da consentire una puntuale<br />

ricostruzione dei suoi poteri­doveri e dei relativi<br />

limiti)».<br />

Il dato di sintesi che si può trarre dalla citata<br />

pronunciadellaCassazioneè,dunque,chelaforma<br />

scritta della delega non è essenziale ai fini<br />

della sua validità ed efficacia, né è richiesta la<br />

prova scritta della stessa. Infatti, non è possibile<br />

limitareall’esistenzadiunattoscrittolapossibilità<br />

di dimostrare l’avvenuto trasferimento delle<br />

funzioni e, in genere, l’effettiva ripartizione dei<br />

compiti all’interno dell’impresa, ferma restando<br />

la necessità di una individuazione rigorosa e incontrovertibiledell’avvenutorilasciodelladelegaedelsuocontenuto.Sempresecondolacondivisibile<br />

opinione dei Giudici della Suprema Corte, la<br />

certezza dell’esistenza della delega, nel suo contenuto<br />

e nel suo destinatario, si deve raggiungere<br />

utilizzando il sistema probatorio che il Codice<br />

di procedura penale mette a disposizione (che<br />

non ammette alcuna presunzione di maggiore<br />

efficacia di alcuni mezzi di prova, come quello<br />

documentale,rispettoadaltri)e,dunque,èpacificamente<br />

ammissibile il ricorso alla prova testimoniale.<br />

In ogni caso, è il datore di lavoro che la<br />

invoca a essere onerato della prova circa il fatto<br />

storico dell’avvenuto conferimento della delega<br />

85


86<br />

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Ladelegadifunzionenelcantiere<br />

Relazione<br />

Ammissibilità<br />

delladelega<br />

Committente(singoloodatoredilavoro) èextraneus SI<br />

Committente(datoredilavoro) èdirigentedell’impresadelcommittente SI<br />

Committente (datoredilavoro) èprepostodell’impresadelcommittente NO<br />

Committente(datoredilavoro) èlavoratoredell’impresadelcommittente NO<br />

Committente(singoloodatoredilavoro) ècoordinatoreperlaprogettazione SI<br />

Committente (singoloodatoredilavoro) èdirettoredeilavori SI<br />

Committente(singoloodatoredilavoro) ècoordinatoreperl'esecuzione SI<br />

Committente (singoloodatoredilavoro) èdatoredilavorodell’impresa esecutrice SI<br />

Committente(singoloodatoredilavoro) èdirigentedell’impresa esecutrice (1) SI<br />

Committente èprepostodell’impresaesecutrice NO<br />

Committente èlavoratoredell’impresaesecutrice NO<br />

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TABELLA3<br />

(1)DalmomentocheilD.Lgs.n.494/1996hasancitol‘assolutaincompatibilitàtralaqualificadicoordinatoreperl’esecuzionedeilavoriequelladi<br />

datoredilavorodell’impresaesecutrice,lapossibilitàdinominarecoordinatoreperl’esecuzionedeilavoriundirigentedell’impresaesecutrice­e<br />

dunqueanchediconferirglidelega­èsoluzionenonvietatadaltestodeldecretolegislativo[(art.2,comma1,letteraf)],mapiùragionevolmente<br />

dallalogicadeiprincipi.<br />

SchematrattodaIlCodicedella<strong>Sicurezza</strong>,acuradiPierguidoSoprani,EditoreIlSole24Ore,2007.<br />

(Cass.pen.,sez.IV,3novembre1994,Sonnino).<br />

Quanto alla delega di funzioni prevenzionistica<br />

nel settore pubblico, l’opinione della Giurisprudenza<br />

era che la delega di funzioni dovesse<br />

necessariamente assumere la forma scritta,<br />

in ragioni di inevitabili esigenze procedurali di<br />

gestione evidente e trasparente del potere (in<br />

tal senso, Cass. pen., sez. III, 30 novembre<br />

1998, Tiragallo). Le indicazioni giurisprudenziali<br />

risultano confermate nel testo del comma<br />

1­bis, art. 17, D.Lgs. n. 165/2001 (come introdotto<br />

dall’art. 2, legge 15 luglio 2002, n. 145,<br />

«Delega di funzioni ai dirigenti»), il quale dispone<br />

che «I dirigenti, per specifiche e comprovate<br />

ragioni di servizio, possono delegare<br />

per un periodo di tempo determinato, con atto<br />

scritto e motivato, alcune delle competenze<br />

comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),<br />

d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano<br />

le posizioni funzionali più elevate nell’ambito<br />

degli uffici ad essi affidati. Non si applica<br />

in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile».<br />

Quindi, sebbene l’istituto della delega di funzioni,<br />

introdotto ex novo per il settore pubblico,<br />

concerne le funzioni amministrative, nondimeno<br />

essa, nel rispetto dei principi, può essere<br />

modellata anche quale delega di funzioni<br />

prevenzionali. Vale, peraltro, non solo il limite<br />

dato dalla “temporaneità” della delega, ma,<br />

quantoallaforma,dallaimprescindibilecondizione<br />

del suo conferimento «con atto scritto e<br />

motivato». Dunque la conclusione è che la delega<br />

può avere forma scritta nel settore privato<br />

ma deve averla nel settore pubblico. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNADIGIURISPRUDENZA<br />

a cura diMariaMelizzi, consulentelegale<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

DPI E COMPORTAMENTO ANOMALO<br />

DEL LAVORATORE<br />

Cassazionecivile,sezionelavoro,<br />

(ud.16gennaio2007)<br />

20aprile2007,n.9421,<br />

Pres.Ianniruberto,Rel.Lamorgese<br />

Infortuniosullavoro-Usodeimezzidiprotezione-Comportamentoanomalodellavoratore-Provedocumentalietestimoniali-Valutazione-D.P.R.27aprile1955,n.547<br />

Allorché il ricorrente, in sede di legittimità, si dolga<br />

della omessa valutazione di prove documentali<br />

o testimoniali, deve assolvere all’onere di trascrivere<br />

il documento o la deposizione, o almeno le<br />

parti cui la doglianza è riferita, onde consentire al<br />

giudice di legittimità di valutare la decisività della<br />

prova non valutata o inadeguatamente valutata.<br />

La valutazione delle prove testimoniali e dei documenti,<br />

come il giudizio sulla attendibilità dei<br />

testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri<br />

e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di<br />

quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,<br />

involgono apprezzamenti di fatto riservati<br />

al giudice del merito insindacabili in sede di<br />

legittimità se sorretti da congrua motivazione.<br />

In caso di violazione delle norme dettate in tema<br />

di prevenzione degli infortuni sul lavoro per la<br />

tutela dell’integrità fisica del lavoratore, proprio<br />

per evitare rischi specifici in relazione a determinate<br />

lavorazioni, anche se connessi ad imperizia,<br />

negligenza ed imprudenza del medesimo addetto,<br />

il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio<br />

occorso al lavoratore, salvo che nella<br />

ipotesi di comportamenti della vittima che si presentino<br />

con carattere di abnormità, in opinabilità<br />

ed esorbitanza, rispetto al procedimento lavorativo<br />

“tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi<br />

come causa esclusiva dell’evento.<br />

Nota<br />

Sulla scorta dei tre principi enunciati, la Corte di<br />

Cassazioneharigettatoilricorsoavanzatodauna<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

azienda agro­forestale contro la sentenza della<br />

Corte di Appello di Firenze che, confermando la<br />

sentenza del tribunale della stessa città, aveva<br />

condannato l’azienda a risarcire un suo dipendentedeldannobiologicosubitoinconseguenza<br />

diuninfortuniosullavoro.<br />

La Corte territoriale, dopo aver proceduto al riesame<br />

degli elementi probatori acquisiti, aveva ritenuto<br />

la responsabilità dell’azienda per l’incidente,<br />

poiché non aveva dimostrato di aver ottemperato<br />

alle prescrizioni antinfortunistiche di<br />

cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, relative alla<br />

dotazione al dipendente del casco con visiera,<br />

necessarioperlosvolgimentodellemansioniaffidateglididisboscamentoedirimozionedellegame,<br />

e al controllo, all’inizio del turno di lavoro,<br />

dell’usodapartedellavoratoredeimezziprotettivinecessariperl’esecuzionedeilavori.<br />

L’Azienda ha fondato il proprio ricorso in Cassazionesutremotivi.Iprimiduemotivi,dichiaratiinammissibilidallaSupremaCorte,denunciavanoentrambilaviolazionedell’art.116c.p.c.,degliartt.382e4,D.P.R.27aprile1955,n.547,edell’art.2087Codicecivile.<br />

La sentenza della Corte di Appello di Firenze impugnatahaevidenziatocomeglielementidiprova<br />

acquisiti non avevano dimostrato l’adempimento,<br />

ad opera dell’azienda, degli obblighi di<br />

dotare il dipendente, poi infortunato, del casco<br />

convisieraprescrittodall’art.382,D.P.R.27aprile<br />

1955,n.547,ediesercitareunaadeguataattività<br />

divigilanzasull’uso,dapartedeldipendente,dellemisurediprotezioneperlasicurezzasullavoro.<br />

Nel valutare le prove, il giudice di merito ha sostenuto<br />

che nessuno dei testi aveva confermato<br />

la consegna del materiale antinfortunistico al lavoratore<br />

infortunato, in quanto uno dei dipendenti,<br />

che aveva sottoscritto il verbale di consegnadelcascoconvisiera,nonhapotutoricordareseilresistentelamattinadell’infortuniofossestatodotatodelcascodiprotezione,mentrel’istruttoredelcorsoperlasicurezzasullavorononaveva<br />

potuto confermare la consegna, al predetto<br />

resistente,delmaterialeantinfortunistico,perché<br />

a questo provvedeva direttamente l’azienda ed<br />

egli si era limitato a invitare il lavoratore a usare<br />

glistrumentiantinfortunistici.<br />

LaCortedistrettualehaaggiuntochelaconsegna<br />

non poteva essere desunta neppure dalla docu­<br />

87


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

mentazionediacquistoesibita,inquantoiverbali<br />

di consegna riguardavano altri dipendenti, mentre<br />

l’altra fattura degli ulteriori acquisti di mezzi<br />

diprotezionecontrogliinfortuni,allegata,eradi<br />

epocadigranlungaposterioreall’infortunio.<br />

Con riferimento alla ricostruzione dell’infortunio,<br />

lostessogiudiceavevarimarcatoanchecheillavoratoresierarecatoallavorotrasportandosultrattore,daluiguidato,duecompagnidilavoro,dicui<br />

uno con le mansioni di caposquadra, il quale, però,<br />

come risultato dalla deposizione dell’altro lavoratore,<br />

non si era accertato se il giorno dell’infortunio<br />

il resistente, prima di iniziare il lavoro,<br />

avesseconséinecessarimezzidiprotezione.<br />

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto il vizio di<br />

omessa valutazione delle prove prima che infondato<br />

inammissibile, evidenziando che la censura,<br />

nei termini in cui è stata prospettata dalla parte<br />

ricorrente,nonpresentavailrequisitodispecificità,<br />

come richiesto dalla costante giurisprudenza<br />

della Cassazione (si veda anche Cassazione 25<br />

agosto2006,n.18506,Cassazione24marzo2006,<br />

n.6679).<br />

Inoltre,laCassazionehaevidenziatocheilGiudicedelmeritohavalutatoleprovetestimonialiei<br />

documenti ai quali si riferisce la ricorrente e,<br />

88<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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quindi, in sostanza, la censura si risolve in una<br />

inammissibile contrapposizione di una propria<br />

valutazione degli elementi di prova rispetto a<br />

quelladelgiudicedimerito(sivedaancheCassazione<br />

5 ottobre 2006, n. 21412, Cassazione 28<br />

maggio2006,n.18506).<br />

Il terzo motivo posto a fondamento del ricorso<br />

avevadenunciatounviziodimotivazione.<br />

La società ricorrente aveva evidenziato, nella ricostruzionedelsinistro,ilcomportamentocolposo<br />

o negligente della vittima che, unito alla imprevedibilitàdell’evento,avevacausatol’infortunio.<br />

Anche questo motivo, sulla scorta del principio<br />

di diritto richiamato (si veda anche Cassazione<br />

13 settembre 2006, n. 19559, Cassazione 14<br />

marzo 2006, n. 5493), è stato ritenuto infondato<br />

in considerazione delle enunciate modalità dell’infortunio<br />

che hanno escluso un comportamentoanomaloedesorbitantedellavoratore.<br />

In base all’accertamento compiuto dal giudice di<br />

merito,infatti,l’infortuniosieraverificato «mentre<br />

il lavoratore, nello svolgimento dei compiti<br />

affidatigli, tirava con le mani una pianta tagliata<br />

in precedenza ed un ramo della stessa crollava<br />

verso il basso procurandogli le lesioni all’occhio<br />

sinistro». l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


ENERGIA<br />

Commento<br />

AMBIENTE<br />

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la recente risoluzione 5 luglio 2007, n. 152<br />

La detrazione per riqualificare gli edifici<br />

non è cumulabile con altre agevolazioni<br />

diDanieleVerdesca, direttoreFORMEDIL<br />

Conlarisoluzione5luglio2007,n.152,l’AgenziadelleEntrate,direzionecentralenormativaecontenzioso,<br />

ha ripreso il tema delle procedure amministrative per l’applicazione della detrazione delle spese di<br />

riqualificazione energetica degli edifici, prevista dall’articolo 1, commi da 344 a 349, legge n. 296/2006<br />

(Finanziaria2007).<br />

Rispondendoauninterpellodiunutenteprivato,l’Agenziariproponequantogiàespressamentechiaritoin<br />

unasuaprecedentecircolare31maggio2007,n.36(siveda<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>n.13/2007)incuiprecisava<br />

che, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle due<br />

normative (Finanziaria 2007 e legge n. 449/1997), il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese,<br />

soltanto dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificatamente previsti in<br />

relazioneaciascunadiesse.<br />

Questoperchélarichiamataagevolazionesulrisparmioenergeticorappresentaunaspecificazionediquella<br />

relativa alla ristrutturazione degli immobili, in quanto concessa in relazione agli interventi che afferiscono<br />

alla componente muraria dell’edificio, agli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda,<br />

migliorandolaprestazioneenergeticadell’immobile.<br />

Considerata la presenza del divieto di cumulo espressamente prevista dall’articolo 10, comma 1, D.M. 19<br />

febbraio 2007, l’Agenzia ha ritenuto che, in considerazione al caso preso in esame, il contribuente potrà<br />

usufruire dell’agevolazione prevista dalla Finanziaria 2007 solo nel caso in cui, in relazione a interventi<br />

“energetici”, l’istante dell’interpello non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale e sempreché le spese<br />

relativeaglistessisianostatesostenutenelperiodod’imposta2007.<br />

Inquestomodo,ancheincasodilavorazioniiniziateprimadel2007esucuièstatafattadomandaalcentro<br />

operativodelComune,èpossibileusufruiredelladetrazionedel55%dellespesesostenutesoloacondizione<br />

che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti specificatamente che i lavori cui si riferiscono i pagamenti<br />

concretizzanounoopiùinterventifinalizzatialrisparmioenergetico,riconducibili,cioè,all’elencazionedelle<br />

tipologieammissibiliprevistadall’articolo3,D.M.19febbraio2007(siveda<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>n.7/2007).<br />

Diconseguenza,perlavoriiniziatieconclusiprimadel2007,ancheseafferisconoainterventidirisparmioo<br />

riqualificazioneenergetica,nonèpossibileottenerelosgraviodel55%.<br />

Qualora i lavori siano stati realizzati entro il 2007, anche se per gli stessi è stata fatta domanda al centro<br />

operativo del Comune, ma non si sia potuto usufruire degli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 449/1197, è<br />

possibileoptareperipiùconvenientiincentiviprevistidallaFinanziaria2007.<br />

Inquestocaso,ilcontribuentedovràunicamenteporreinesseregliadempimentiprevistidall’articolo4,D.M.<br />

19febbraio2007,dovendo,inparticolare:<br />

­ acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai<br />

requisititecnicirichiestidalmedesimodecreto;<br />

­trasmettere(telematicamenteoperraccomandata)all’ENEAcopiadell’attestatodicertificazioneenergetica<br />

contenenteidatirelativiall’efficienzaenergeticadell’edificioelaschedainformativarelativaagliinterventi<br />

realizzati,redattasecondoloschemariportatodell’AllegatoEdelmedesimodecreto.<br />

L’effettuazionedeisummenzionatilavorinondovràessereprecedutadaalcunaformalitàdaporreinessere<br />

neiconfrontidell’Amministrazionefinanziaria,nédall’inviodellacomunicazionediiniziodeilavoriallaASL.<br />

90<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


AMBIENTE<br />

ENERGIA<br />

Documentazione<br />

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa<br />

e contenzioso 5 luglio 2007, n. 152<br />

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Sig. …- Interpretazione della Legge<br />

n. 296 del 2006, commi da 344 a 349 - agevolazione fiscale per gli interventi<br />

di riqualificazione energetica degli edifici esistenti<br />

Quesito<br />

Il sig. … rappresenta di essere comproprietario,<br />

insieme alla propria moglie e ai propri figli, di un<br />

immobile composto da tre unità abitative catastali,<br />

sito in ..... Attualmente l’immobile è oggetto di un<br />

intervento di restauro e ristrutturazione, avviato nell’anno<br />

2004, che si concluderà entro il corrente anno<br />

2007. In relazione a tale intervento, l’istante ha richiesto<br />

di poter usufruire dei benefici fiscali di cui<br />

alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive<br />

proroghe ed integrazioni, provvedendo ad espletare<br />

le necessarie formalità ed inviando la comunicazione<br />

di inizio lavori al Centro Operativo di ….<br />

Nell’ambito degli interventi di restauro e ristrutturazione<br />

sono previsti alcuni lavori volti ad ottenere un risparmio<br />

energetico.<br />

Poiché la Finanziaria per l’anno 2007 ha introdotto<br />

agevolazioni fiscali più vantaggiose per gli interventi riconducibili<br />

al miglioramento dell’efficienza energetica<br />

degli immobili, l’istante chiede se relativamente alle spese<br />

sostenute nel periodo d’imposta 2007 è possibile usufruire<br />

di queste ultime agevolazioni in alternativa ai benefici<br />

fiscali previsti per gli interventi di recupero edilizio.<br />

Inoltre, in relazione agli adempimenti da osservare,<br />

l’istante chiede se è necessario duplicare la documentazione<br />

già prodotta ai sensi della legge n. 449 del 1997 per<br />

gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sull’immobile.<br />

Soluzione interpretativa<br />

prospettata dal contribuente<br />

L’istante, alla luce della normativa in vigore e del<br />

decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, ritiene in primo<br />

luogo che, con riferimento alle spese sostenute nel periodo<br />

d’imposta 2007 relative ai lavori in corso di ultimazione<br />

aventi i requisiti prescritti per il risparmio energetico,<br />

possa usufruire dell’agevolazione più vantaggiosa prevista<br />

dai commi da 344 a 349 dell’unico articolo dalla legge<br />

27 dicembre 2006, n. 296.<br />

Ciò in quanto il comma 1 dell’articolo 10 del decreto<br />

ministeriale del 19 febbraio 2007, che disciplina i contenuti<br />

tecnici degli interventi agevolabili e le modalità per<br />

fruire della detrazione, stabilisce che “le detrazioni di cui<br />

al presente decreto non sono cumulabili con altre agevo-<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

lazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali<br />

per i medesimi interventi”.<br />

Ad avviso dell’istante, con tale disposizione il decreto<br />

ministeriale ha inteso stabilire che in relazione al medesimo<br />

intervento edilizio non possono essere cumulate agevolazioni<br />

differenti sebbene non sia esclusa la possibilità<br />

di usufruire del beneficio più vantaggioso.<br />

Al fine di garantire che sulle medesime spese il contribuente<br />

non usufruisca di più benefici l’istante propone la<br />

tenuta di una contabilità separata degli interventi realizzati<br />

sull’immobile.<br />

Inoltre, l’istante ritiene di non dover procedere ad<br />

una duplicazione degli adempimenti già eseguiti per<br />

l’ottenimento del beneficio fiscale previsto ai sensi<br />

della legge n. 449 del 1997 dal momento che per<br />

usufruire delle agevolazioni previste per gli interventi<br />

di riqualificazione energetica è richiesto l’adempimento<br />

di ulteriori formalità rispetto a quelle previste<br />

dalla citata legge n. 449 del 1997.<br />

Parere dell’Agenzia delle Entrate<br />

L’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27<br />

dicembre 2006, n. 296, introduce una detrazione dall’imposta<br />

sul reddito pari al 55% delle spese sostenute nel<br />

2007, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente,<br />

per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici<br />

esistenti.<br />

Il successivo comma 348 dispone che le predette detrazioni<br />

siano riconosciute, fra l’altro, secondo le modalità<br />

di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449<br />

recante “disposizioni tributarie concernenti interventi di<br />

recupero del patrimonio edilizio” nonché secondo le relative<br />

disposizioni di attuazione contenute nel decreto del<br />

Ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, regolamento<br />

recante norme di attuazione e procedure di controllo<br />

in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione<br />

edilizia.<br />

Il successivo comma 349 del medesimo articolo ha<br />

previsto l’attuazione dei precedenti commi attraverso<br />

l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e<br />

delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo<br />

economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007 e pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007.<br />

91


ENERGIA<br />

Documentazione<br />

La richiamata agevolazione si sovrappone, in molti<br />

casi, alla detrazione prevista per le ristrutturazioni<br />

edilizie di cui alla legge n. 449 del 1997 e ne rappresenta,<br />

in sostanza, una specificazione, in quanto è<br />

concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che<br />

investono la componente muraria dell’edificio, gli<br />

impianti di riscaldamento e di produzione di acqua<br />

calda, migliorando la prestazione energetica dell’immobile.<br />

Ciò premesso, in riferimento al quesito proposto<br />

dall’istante, diretto in primo luogo a conoscere se<br />

nell’ambito di lavori di ristrutturazione per i quali si<br />

usufruisce delle agevolazioni ai sensi della legge n.<br />

449 del 1997 è possibile usufruire, per i soli interventi<br />

diretti al conseguimento del risparmio energetico,<br />

dell’agevolazione prevista dalla legge n. 296<br />

del 2006, la scrivente fa presente che il citato decreto<br />

ministeriale del 19 febbraio rubricato “Disposizioni<br />

in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione<br />

energetica del patrimonio edilizio esistente,<br />

ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge<br />

27 dicembre 2006, n. 296”, all’articolo 10, comma<br />

1, stabilisce che “Le detrazioni di cui al presente<br />

decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni<br />

fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali<br />

per i medesimi interventi di cui all’articolo 1,<br />

commi da 2 a 5”.<br />

Considerata la presenza del divieto di cumulo, la<br />

scrivente ritiene che, in riferimento al caso in esame,<br />

il contribuente potrà usufruire dell’agevolazione prevista<br />

dalla legge n. 296 del 2006 solo nel caso in cui<br />

in relazione ad interventi ”energetici” l’istante non<br />

abbia usufruito di altra agevolazione fiscale e sempreché<br />

le spese relative agli stessi siano sostenute nel<br />

periodo d’imposta 2007.<br />

A tal proposito la circolare n. 36 del 31 maggio 2007,<br />

che ha chiarito le modalità applicative delle agevolazioni<br />

sopra elencate, ha precisato che “in considerazione della<br />

possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti<br />

dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni<br />

fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il<br />

contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto<br />

dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli<br />

adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna<br />

di esse”.<br />

Naturalmente, la detrazione del 55% compete solo a<br />

condizione che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti<br />

specificamente che i lavori cui si riferiscono i pagamenti<br />

concretizzano uno o più interventi, finalizzati al<br />

risparmio energetico riconducibili all’elencazione contenuta<br />

nell’articolo 3 del decreto interministeriale del 19<br />

febbraio 2007.<br />

92<br />

AMBIENTE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

È necessario, inoltre, che siano osservati gli adempimenti<br />

procedurali previsti dall’articolo 4 e ss. del predetto<br />

decreto.<br />

Con riferimento al secondo quesito posto dall’istante,<br />

diretto a conoscere se è possibile non procedere alla duplicazione<br />

degli adempimenti già eseguiti ai sensi della<br />

legge n. 449 del 1997 si fa presente che la scrivente, nella<br />

citata circolare n. 36 del 2007, ha chiarito che tra gli<br />

adempimenti da osservare per fruire della detrazione del<br />

55% è stato eliminato l’obbligo di inviare, al Centro<br />

Operativo di Pescara, la comunicazione preventiva di inizio<br />

dei lavori.<br />

L’effettuazione dei lavori, quindi, non deve essere preceduta<br />

da alcuna formalità da porre in essere nei confronti<br />

dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione<br />

di inizio lavori alla ASL.<br />

Il contribuente deve, invece, porre in essere gli adempimenti<br />

previsti dal richiamato articolo 4 del decreto ministeriale<br />

del 19 febbraio 2007.<br />

Pertanto, l’istante dovrà:<br />

- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che<br />

attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti<br />

tecnici richiesti dal medesimo decreto;<br />

- trasmettere (telematicamente o per raccomandata)<br />

all’ENEA copia dell’attestato di certificazione<br />

energetica contenente i dati relativi all’efficienza<br />

energetica dell’edificio e la scheda informativa relativa<br />

agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema<br />

riportato nell’allegato E del citato decreto ministeriale<br />

del 19 febbraio 2007.<br />

Si fa presente che, i soggetti che non sono titolari di<br />

reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico<br />

bancario o postale dal quale risulti la causale del<br />

versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione<br />

e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario<br />

del bonifico.<br />

Pertanto, in riferimento alla proposta, formulata dal<br />

contribuente, di conservare una contabilità separata al fine<br />

di garantire che in relazione ai lavori eseguiti per il conseguimento<br />

del risparmio energetico l’istante non usufruisca<br />

di ulteriori agevolazioni fiscali, la scrivente ritiene<br />

sufficiente, come chiarito nella circolare n. 36 del 2007,<br />

che il contribuente conservi ed esibisca all’amministrazione<br />

finanziaria, che eventualmente lo richieda, le fatture<br />

e le ricevute del bonifico bancario relative alle spese per<br />

le quali si fa valere la detrazione ai sensi della citata legge<br />

n. 296 del 2006.<br />

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con<br />

istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale<br />

...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo<br />

4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001,<br />

n. 209. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


AMBIENTE<br />

RIFIUTI<br />

Osservatorio INAIL ­ Articolo<br />

Lagestioneintegratadeirifiuti<br />

traesigenzeditutelaecostidelservizio<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

diAnnalisaGuercio<br />

INAIL - Direzione Generale - CONTARP<br />

INAIL<br />

Molte sono le componenti che concorrono all’interno della gestione integrata dei rifiuti, a partire dalla fase progettuale che<br />

deve necessariamente tenere conto di elementi socio­economici, demografici, urbanistici, geografico­climatici, fino a quelli<br />

politico­ambientali.Parimenti,nellafaseoperativa,rivestonounspecificoruololescelteditecnologieedisviluppotecnologico<br />

delterritorio,leattrezzature,glistrumentiperlaraccolta,icontenitori,gliautomezzi,lemacchine,nonchélaconoscenzadelle<br />

interazioniuomo­macchina/impianto/attrezzaturaegestionedellasicurezzasullavoro.Discorsoapartepericostidelpersonale<br />

(elementi retributivi, indennità, oneri aggiuntivi, previdenziali e assistenziali, TFR e varie). Di conseguenza, è necessario<br />

rispettaredeterminatirequisiti“operativi”cheinfluisconosull’economiadigestione,affinchéunserviziodiraccoltaeffettivamente<br />

integrato sia un insieme equilibrato delle diverse modalità di raccolta, di frequenze di svuotamento opportune, in<br />

relazioneagliobiettiviealcontestoterritorialedelserviziodaerogare.<br />

Il miglioramento delle condizioni economiche<br />

e di vita degli ultimi decenni, se da un<br />

lato ha condotto all’incremento dei consumi<br />

e delle tipologie di beni di consumo nonché<br />

al progresso tecnologico e di sviluppo industriale,<br />

dall’altro ha fatto crescere proporzionalmente<br />

anche le problematiche connesse<br />

con l’integrazione delle attività relative alla<br />

gestione dei rifiuti nel suo complesso e, nella<br />

fattispecie, al servizio di raccolta rifiuti e di<br />

igiene urbana.<br />

La teoria vorrebbe che un sistema di gestione<br />

integrata seguisse lo schema di figura 1; la<br />

reale situazione attuale è ben diversa come<br />

dimostra la recente gravissima emergenza rifiuti<br />

in Campania, dovuta a un’errata concezione<br />

del servizio, alla mancanza di provvedimenti<br />

che vanno da una programmazione<br />

delle azioni da intraprendere, che stanno a<br />

significare interventi a posteriori, dispendiosi<br />

e sovrabbondanti, fino a un’efficace sensibilizzazione<br />

e informazione del cittadino.<br />

La tutela dell’ambiente, concetto ormai accettato<br />

a tutti i livelli in via quantomeno<br />

teorica e non solo dai cosiddetti “addetti ai<br />

lavori”, ha avuto uno slancio effettivo a<br />

partire dagli anni ’80. Secondo i principi<br />

dettati dalle leggi che hanno “segnato”<br />

un’epoca e da quelle attuali, la gestione<br />

complessiva dei rifiuti costituisceattività<br />

di pubblico interesse da effettuarsisenza<br />

pericolo per la salute dell’uomo,<br />

senza usare procedimenti o metodi che po­<br />

trebbero recare pregiudizio all’ambiente e<br />

secondo «criteri di efficacia, efficienza,<br />

economicitàetrasparenza».<br />

Questi concetti, al momento, non ancora<br />

compresi né tantomeno applicati in maniera<br />

integrata, saranno analizzati a seguire.<br />

La gestione integrata dei rifiuti<br />

La gestione dei rifiuti deve puntare a prevenire<br />

la produzione di rifiuti alla fonte quale<br />

strumento drastico per arginarne la tendenza<br />

costante all’aumento. Tutte le iniziative<br />

intraprese anche a livello europeo sono confluite<br />

nella considerazione che una gestione<br />

efficiente e un maggiore tasso di riciclo non<br />

consentono completamente di abbattere la<br />

produzione dei rifiuti e che solo una gestione<br />

concepita come una componente dei<br />

flussi totali di materia che attraversano la<br />

società, inserita dunque all’interno di una<br />

strategia integrata di sviluppo sostenibile,<br />

può raggiungere efficacemente l’obiettivo<br />

primario, ossia l’uso razionale e sostenibile<br />

delle risorse, per conseguire il quale occorre<br />

seguire un rigoroso ordine gerarchico di<br />

priorità:<br />

l riduzione della produzione e della pericolosità<br />

dei rifiuti;<br />

l sostituzione delle sostanze pericolose<br />

per l’ambiente con altre che lo sono meno;<br />

l riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto<br />

forma di materia e di energia;<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

l smaltimento definitivo dei soli rifiuti non<br />

recuperabili o trattabili;<br />

l minimizzazione del ricorso alla discarica.<br />

L’aumento della ricchezza e della produttività<br />

determina la crescita della domanda di<br />

prodotti con cicli di vita sempre più brevi e<br />

sempre più complessi tecnologicamente (e<br />

più pericolosi dei rifiuti a fine vita) determinando,<br />

di conseguenza, l’aumento della<br />

quantità di rifiuti derivanti dai prodotti<br />

fuori uso e dai relativi cicli di estrazione e<br />

di fabbricazione. Ciò implica che il raggiungimento<br />

dell’uso razionale delle risorse<br />

e la diminuzione della produzione dei<br />

rifiuti transiti necessariamente per drastiche<br />

modifiche al sistema produttivo, agli<br />

attuali modelli di consumo e, non da ultimo,<br />

alle scelte e alla domanda dei consumatori,<br />

quali “primi” gestori di molti rifiuti<br />

da reimmettere nel ciclo economico attraverso<br />

il riciclaggio o nell’ambiente in forma<br />

utile (compostaggio), al fine di ridurre le<br />

quantità di rifiuti destinate allo smaltimento<br />

finale e l’impatto delle quantità da trasportare.<br />

La sensibilizzazione dei cittadini e dei<br />

consumatori è un passo fondamentale<br />

per far “accettare” che ogni comunità<br />

debba essere autosufficiente nella gestione<br />

integrata dei rifiuti, ivi compresa la<br />

raccolta, sorpassando la mentalità basata<br />

sulla sindrome da NIMBY (Not In My Back<br />

Yard).<br />

93


RIFIUTI<br />

Osservatorio INAIL ­ Articolo<br />

Variabilidiscenario<br />

Tipologiaetessutostoricodelterritorio<br />

riguardantelosmaltimentodeirifiuti<br />

94<br />

Variabili<br />

operative<br />

Variabilidemografiche<br />

Variabilisocio­economiche<br />

Variabiliurbanistiche<br />

Variabiligeograficheeclimatiche<br />

Variabilispecificheodisettore<br />

Variabilipolitico­ambientali<br />

Un sistema integrato di raccolta dei rifiuti<br />

è costituito da un insieme, pianificato<br />

e programmato in modo equilibrato, di<br />

raccolte diversificate in domiciliari, di<br />

prossimità e stradali, mono e plurimateriale,<br />

la cui frequenza può essere molto<br />

diversa in funzione della tipologia di raccolta,<br />

del territorio e di altri parametri a<br />

loro volta correlati agli obiettivi e al contesto.<br />

La raccolta integrata è un sistema differenziato<br />

che interviene all’interno del sistema<br />

di raccolta ordinaria, quindi non<br />

avulso dal circuito di raccolta del rifiuto<br />

indifferenziato, di cui modifica le caratteristiche.<br />

Alcuni esempi sono:<br />

l la domiciliarizzazione delle raccolte<br />

delle frazioni di rifiuto recuperabili più significative<br />

(carta, organico) accoppiate a<br />

quelle del secco residuo, per il quale vengono<br />

modificate le frequenze e, a volte,<br />

anche le modalità di raccolta;<br />

l un insieme di impianti dedicati al trattamento<br />

dei rifiuti derivanti da diverse<br />

AMBIENTE<br />

Le variabili progettuali<br />

Tecnologie e sviluppo tecnologico del territorio<br />

• numero degli abitanti da servire;<br />

• numero dei nuclei familiari e loro composizione;<br />

• flussi di popolazione:“pendolarismo”, turismo<br />

frazioni merceologiche, finalizzati al recupero<br />

e al riciclo della materia;<br />

l un termovalorizzatore che trasforma<br />

frazioni non più riusabili, ma con buon<br />

potere calorifico, in energia.<br />

In quest’ambito, la raccolta differenziata<br />

costituisce un elemento fondamentale di<br />

una reale gestione integrata dei rifiuti e<br />

richiede un approccio logistico e organizzativo<br />

impegnativo da parte del singolo e<br />

degli enti gestori del servizio di raccolta,<br />

in termini di risorse umane, macchine e<br />

attrezzature, organizzazione del lavoro,<br />

infrastrutture.<br />

In Italia, a tutt’oggi, la situazione è di ritardo,<br />

geograficamente non omogeneo, dove,<br />

accanto ad aree di eccellenza se ne<br />

trovano altre al collasso, essenzialmente<br />

per interessi particolari o per un’errata e<br />

parziale valutazione di costi e benefici, per<br />

resistenze culturali e per il cambiamento<br />

nonché per una scarsa sensibilità nei confronti<br />

di problemi connessi con un corretto<br />

sistema di gestione dei rifiuti e per la conti­<br />

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TABELLA 1<br />

• livello di reddito medio;<br />

• attività prevalenti e incidenza percentuale delle attività non<br />

produttive;<br />

• tassi di disoccupazione<br />

• densità e tipologie abitative prevalenti;<br />

• viabilità;<br />

• vincoli artistici o altri;<br />

• problematiche varie collegate alla vocazione turistica<br />

• territorio;<br />

• clima;<br />

• variabile geografica<br />

• situazione impiantistica attuale e prevista;<br />

• struttura attuale dei servizi di raccolta;<br />

• grado di ammortamento delle attrezzature e stato di manutenzione<br />

• caratterizzazione dei rifiuti<br />

• orientamenti dell’amministrazione;<br />

• impegno pregresso e propensione alla innovazione;<br />

• eventuali vincoli ed emergenze;<br />

• ruolo deimassmedia<br />

Attrezzature, strumenti per la raccolta, contenitori, automezzi, macchine<br />

Conoscenza delle interazioni uomo­macchina/impianto/attrezzatura e gestione della sicurezza sul lavoro<br />

nua crescita della produzione dei rifiuti e la<br />

pressante esigenza di riprogettazione dell’attuale<br />

sistema di smaltimento, per privilegiare<br />

il recupero e il riciclaggio.<br />

La progettazione della raccolta è, ancora<br />

in molti casi, approssimativa e non<br />

unitaria, fatta di aggregazioni successive,<br />

secondo la dinamica che gli addetti ai<br />

lavori chiamano “raccolta aggiuntiva”,<br />

solitamente di basso rendimento, consistente<br />

in circuiti di raccolta del rifiuto differenziato<br />

(contenitori, frequenze, mezzi<br />

e risorse a disposizione della raccolta) sovrapposti<br />

ai circuiti dell’indifferenziato,<br />

priva, perciò, di una visione gestionale<br />

globale.<br />

Affinché si approdi a una logica di integrazione,<br />

l’approccio di organizzazione<br />

dei servizi non deve puntare sulla “standardizzazione”<br />

dei servizi. La diversificazione<br />

è frutto di una progettazione del<br />

servizio funzione della specificità del contesto,<br />

delle risorse disponibili, umane e<br />

tecnologiche, del budget, del tessuto so­<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


ciale e del contesto urbano e suburbano,<br />

degli impianti esistenti e in progetto, risultando,<br />

quindi, frutto di un’analisi a<br />

priori di una serie di variabili progettuali,<br />

quali quelle riassunte in tabella 1.<br />

Tra le variabili operative sono importanti:<br />

l la scelta degli strumenti e dei mezzi di<br />

raccolta (attrezzature, strumenti per la raccolta,<br />

contenitori, automezzi, macchine);<br />

l la presenza di infrastrutture (piattaforme<br />

ecologiche e opere civili connesse);<br />

l il numero e la tipologia di contenitori.<br />

La quantificazione e il posizionamentodeicontenitori<br />

è un momento di progettazione<br />

delicata dell’organizzazione<br />

del servizio, al fine di razionalizzare la raccolta<br />

in rapporto agli obiettivi, qualitativi<br />

e quantitativi, di intercettazione e alla<br />

soddisfazione del cittadino/consumatore/<br />

produttore di rifiuti.<br />

I parametri di riferimento sono:<br />

l la quantità da intercettare a regime,<br />

per le singole frazioni;<br />

l il peso specifico delle singole frazioni;<br />

Le raccolte monomateriali<br />

puntano a intercettare<br />

una particolare e significativa<br />

frazione di rifiuto da inviare<br />

al recupero in purezza<br />

(carta e imballaggi in cartone).<br />

La raccolta domiciliarizzata<br />

consente l’intercettazione<br />

di quote rilevanti con<br />

un elevato grado di purezza<br />

merceologica. Questo metodo<br />

consente di conferire il<br />

materiale all’impianto di<br />

trattamento senza ulteriori<br />

separazioni<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

l iltassodiriempimento dei contenitori;<br />

l le frequenze di svuotamento.<br />

Nella tabella 2 è riportata la descrizione di<br />

diverse tipologie di raccolta che costituiscono<br />

un sistema integrato di raccolta. A<br />

ciò si aggiunge il servizio di pulizia e spazzamento<br />

strade che può esserefine (solitamente<br />

manuale) emassivo (meccanizzato).<br />

Il servizio deve essere progettato in via<br />

preliminare onde rispondere a criteri di<br />

ottimizzazione, in funzione:<br />

l delle utenze e della tipologia del differenziato<br />

da raccogliere;<br />

l delle modalità di raccolta più opportune<br />

per ciascun materiale e ogni flusso di<br />

provenienza;<br />

l del dimensionamento dei servizi per<br />

ciascuna tipologia di raccolta;<br />

l delle strategie di formazione/informazione<br />

degli utenti.<br />

Ciò significa che la progettazione preliminare<br />

deve riguardare:<br />

l la raccolta multimateriale e l’aggregazione<br />

di più frazioni;<br />

Tipologie di raccolta<br />

Leraccoltemultimateriali prevedono il conferimento di<br />

più frazioni destinate al riciclo in un unico contenitore. La<br />

separazione dei diversi materiali/prodotti raccolti viene effettuata<br />

successivamente in un apposito “impianto di selezione”.<br />

La raccolta multimateriale è adottata per consentire<br />

un recupero di frazioni ­ in particolare della plastica ­ per<br />

le quali l’alternativa “monomateriale” risulta molto costosa,<br />

distribuendo i costi su più frazioni a differente peso specifico<br />

e valore di mercato. Si distinguono:<br />

• la raccolta multimateriale “leggera”:<br />

­ carta;<br />

­ contenitori per liquidi in plastica;<br />

­ lattine in alluminio e in banda stagnata;<br />

­ stracci;<br />

• la raccolta multimateriale per contenitori per liquidi o<br />

“pesante”:<br />

­ vetro;<br />

­ contenitori per liquidi in plastica;<br />

­ lattine in alluminio ed eventualmente in banda stagnata<br />

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RIFIUTI<br />

Osservatorio INAIL ­ Articolo<br />

l il potenziamento della raccolta della<br />

frazione verde;<br />

l l’equilibrio tra grado di automazione e<br />

domiciliarizzazione per evitare conferimenti<br />

impropri;<br />

l la personalizzazione/domiciliarizzazione<br />

e la responsabilizzazione diretta del<br />

cittadino;<br />

l sistemi di controllo dei conferimenti<br />

per imprese industriali, attività artigianali<br />

o commerciali;<br />

l la raccolta delle frazioni merceologiche<br />

di maggiore valore, per conseguire i<br />

migliori risultati di raccolta differenziata<br />

e, contestualmente, contenerne i costi,<br />

secondo lo schema:<br />

­ vetro (campane e/o cassonetti);<br />

­ carta (monomateriale, domiciliare);<br />

­ umido (domiciliare);<br />

­ verde (a consegna assistita presso strutture<br />

e domiciliare con frequenza opportune<br />

o su chiamata);<br />

­ plastica (campane e/o cassonetti stradali,<br />

domiciliare);<br />

TABELLA 2<br />

Le raccolte a doppio<br />

scomparto sono relativamente<br />

nuove nell’ambito<br />

nazionale e sono basate<br />

sullo stesso concetto della<br />

raccolta multimateriale.<br />

Un aspetto critico è l’organizzazione<br />

operativa (frequenza<br />

e tipologia di materiale<br />

da prelevare) che<br />

deve essere opportunamente<br />

dimensionata al fine<br />

di ottimizzare il carico<br />

ed evitare sbilanciamenti<br />

del mezzo<br />

In generale, sia le raccolte multimateriali sia quelle a doppio scomparto sonosistemiaconsegna di raccolta combinata<br />

e consistono in operazioni di prelievo dei rifiuti presso punti fissi esterni ai luoghi di produzione degli stessi,<br />

mediante specifici e riconoscibilicontenitorisustrada o inpuntidiaccentramento, quali, a titolo di esempio,<br />

campane per il vetro, cassonetti per metalli o altro, contenitori per pile o per farmaci scaduti<br />

Laraccolta“diprossimi­ Laraccoltadomiciliare, o sistema a ritiro, consiste in operazioni di prelievo dei rifiuti<br />

tà” è una raccolta con fre­ presso i luoghi di produzione degli stessi o presso specifici punti di raccolta organizzaquenza<br />

di distribuzione dei ta. Il conferimento da parte degli utenti avviene in sacchi o bidoni. La raccolta porta a<br />

contenitori fortemente ca­ porta può anche essere condominiale servendo più famiglie che usufruiscono di uno<br />

pillarizzata, pur se non do­ spazio dedicato al raggruppamento dei rifiuti. Esistono sistemi “intensivi” con raccolmiciliarizzatata<br />

a domicilio a elevata frequenza che riguardano soprattutto l’umido.<br />

95


RIFIUTI<br />

Osservatorio INAIL ­ Articolo<br />

Costi<br />

operativi<br />

digestione<br />

Costicomuni<br />

Costodelcapitale<br />

• inflazione programmata;<br />

• recupero produttività;<br />

• costi di gestione;<br />

• contributi vari<br />

l il ritiro dei rifiuti ingombranti e la creazione<br />

di centri per la raccolta differenziata<br />

aperti al pubblico;<br />

l l’organizzazione degli orari in funzione<br />

delle esigenze degli utenti;<br />

l la previsione di incremento delle frequenze<br />

presso grandi utenze (grossi condomini<br />

o utenze non domestiche con elevata<br />

produzione specifica) per limitare il<br />

numero di cassonetti;<br />

l le procedure per affrontare in tempi<br />

certi i mancati servizi (rottura mezzi, malattie,<br />

assemblee);<br />

l l’adeguamento o l’implementazione<br />

di sistemi informatici gestionali;<br />

l la gestione delle risorse tecniche (mezzi<br />

e attrezzature) e umane (professionalità<br />

del personale di raccolta) nella transizione<br />

da un modello all’altro.<br />

Efficienza, efficacia<br />

edeconomicitàdelserviziodiraccolta<br />

Affinché un servizio di raccolta, effettivamente<br />

integrato, sia un insieme equili­<br />

96<br />

• frequenza e densità punti<br />

di prelievo (n. svuotamenti);<br />

• quantità di rifiuti raccolti;<br />

• densità urbana, traffico,<br />

orari di raccolta;<br />

• servizi accessori (lavaggio e<br />

manutenzione cassonetti);<br />

• integrazione della raccolta<br />

con lo smaltimento;<br />

• presenza di attività di trattamento;<br />

• livello di sviluppo tecnologico<br />

dell’industria<br />

AMBIENTE<br />

Parametri di costo<br />

Costi<br />

digestione rifiuti<br />

indifferenziati<br />

Costi<br />

digestionerifiuti<br />

differenziati<br />

brato delle diverse modalità di raccolta,<br />

di frequenze di svuotamento opportune,<br />

in relazione agli obiettivi e al contesto<br />

territoriale del servizio da erogare, è necessario<br />

rispettare determinati requisiti<br />

“operativi” che influiscono sull’economia<br />

di gestione.<br />

Esistono in letteratura alcuni contributi per<br />

la valutazione dei costistandard di raccolta<br />

la cui precisione, significatività e affidabilità<br />

variano in base ai vincoli imposti dal<br />

servizio. Le metodologie sono diverse:<br />

l approcci di tipo ingegneristico;<br />

l benchmarking;<br />

l funzioni di costo standard per indicare<br />

casi “anomali da approfondire”;<br />

l “forchette” di valori da utilizzare per<br />

i capitolati di gara al fine di estromettere<br />

le offerte anomale.<br />

Dall’emanazione del D.P.R. n. 158/1999 e<br />

dall’introduzione della “tariffa”, è in uso il<br />

“metodo normalizzato” che si fonda su<br />

una determinazione contabile dei costi e<br />

sulla seguente considerazione; in altri ter­<br />

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Costi di pulizia strade (spazzamento, lavaggio)<br />

Costi di raccolta e trasporto<br />

Costi di trattamento e smaltimento<br />

Costi di raccolta differenziata<br />

TABELLA 3<br />

Costi di trattamento e riciclo al netto della vendita<br />

dei materiali<br />

Costigeneralidigestione,comprensivideicostidelpersonale<br />

(salarioreale)<br />

Costidiaccertamentoriscossioneecontenzioso<br />

Costicomunidiversi<br />

Ammortamenti<br />

Accantonamenti<br />

Remunerazionedel<br />

capitale<br />

Rendimento annuo titoli<br />

Investimenti<br />

Differenza tra investimenti previsti e realizzati nell’anno<br />

• coefficiente di incremento delle entrate entro le scadenze;<br />

• prezzo dell’energia;<br />

• grado di copertura medio dei costi dalla TARSU<br />

mini, il “costo”, che deve essere oggetto<br />

di copertura della tariffa, è quello effettivamente<br />

sostenuto dal gestore.<br />

Secondo alcuni autori, questo metodo<br />

presenta numerosi punti deboli e<br />

un’applicazione insoddisfacente le cui<br />

ragioni risiedono nelle modalità di determinazione<br />

del “limite di prezzo”,<br />

nella scarsità di una reale incentivazione<br />

economica e nel fatto che, nella determinazione<br />

del costo, lo smaltimento<br />

è considerato come un dato esterno<br />

alla gestione, un addendo da sommare<br />

semplicemente agli altri costi sostenuti<br />

dal gestore.<br />

In realtà, la formazione di questa voce di<br />

costo inficia le valutazioni di costo globale<br />

in modo pregnante al punto che<br />

alcuni autori ritengono che debba essere<br />

considerata come voce di costo “interna”<br />

al servizio, in modo da rendere evidente<br />

l’effetto dei costi di smaltimento e<br />

dei contributi di riciclaggio e, dunque,<br />

da compiere le corrette scelte di gestione<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


come, ad esempio, spingere il recupero<br />

di materia, anche sostenendo i maggiori<br />

costi di raccolta differenziata nel breve<br />

termine, in maniera direttamente proporzionale<br />

al costo di gestione delle discariche.<br />

È stato finora sopravvalutato l’effetto dei<br />

cosiddetti fattori “ambientali” locali e<br />

delle variabili che definiscono la qualità<br />

del servizio. In effetti, la specificità locale<br />

influisce esclusivamente sul mix di servizi<br />

ritenuti idonei al contesto, ma non altrettanto<br />

sul costo totale, soprattutto<br />

per la tendenza “smussante” all’esternalizzazione.<br />

È, invece, opinione consolidata<br />

che esistano determinate relazioni:<br />

l fra costo totale della raccolta e del<br />

servizio complessivo e livello di differenziazione,<br />

meno evidente all’aumentare<br />

di questi;<br />

l positiva, fra il grado di copertura dei<br />

costi attraverso la tariffa e il livello qualitativo<br />

del ciclo di servizi attivati (effetto<br />

incentivante della TARSU);<br />

l tra performance qualitative ­ anche<br />

se non sempre a costi inferiori ­ e dimensioni<br />

aziendali, che, tuttavia, non influenzano<br />

l’efficienza e l’efficacia del<br />

servizio;<br />

l tra densità urbana e dimensioni dei<br />

centri e costi di produzione.<br />

Inoltre, all’aumentare della domiciliarizzazione<br />

dei servizi di raccolta, crescono<br />

gli utili per l’umido e la carta in termini di<br />

quantitativi recuperati, ma anche i costi.<br />

Da quanto detto si evince che sarebbe<br />

opportuno valutare complessivamente i<br />

costi ­ e gli utili ­ di ogni flusso in modo<br />

integrato poiché le variazioni di uno possono<br />

influenzare, positivamente o negativamente,<br />

i costi di un flusso diverso;<br />

esempio ne sia il fatto che il raggiungimento<br />

di alte rese di intercettazione di<br />

alcune frazioni (come quella umida e gli<br />

imballaggi) possono consentire la modifica<br />

del sistema complessivo di raccolta,<br />

con diminuzione della frequenza e variazione<br />

della modalità di raccolta del rifiuto<br />

indifferenziato.<br />

In conclusione, un sistema di raccolta e<br />

trasporto non “costa” per la quantità di<br />

rifiuti intercettati, ma per la sua configurazione<br />

operativa complessiva (risorse<br />

umane e tecnologiche, frequenze di raccolta,<br />

punti di prelievo, ecc.), reale para­<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

metro da considerare come costo complessivo,<br />

utile per determinare la “competitività<br />

economica” di un sistema di<br />

raccolta, oltre che la sua efficacia in termini<br />

di quantità/qualità della raccolta<br />

differenziata. Un’indicazione circa i parametri<br />

di costo da utilizzare è fornita dalla<br />

tabella 3.<br />

Una parentesi a parte meritano i costi del<br />

personale, spesso utilizzati per la determinazione<br />

dei parametri di efficienza e<br />

produttività (si veda il box di approfondimento).<br />

Questi comprendono elementi retributivi,<br />

indennità, oneri aggiuntivi, oneri<br />

previdenziali e assistenziali, TFR e varie.<br />

Le oscillazioni relative ai costi del personale<br />

operativo ai vari livelli, peraltro piuttosto<br />

elevate in alcuni casi, anche a fronte di un<br />

numero di unità invariato o addirittura diminuito,<br />

sono poco significative se paragonate<br />

ai costi dei mezzi; la progettazione<br />

del servizio dovrebbe valutare attentamente<br />

questo dato scaturito dall’osservazione<br />

di alcune aziende del territorio italiano poiché<br />

l’elevata meccanizzazione del sistema<br />

e la conseguente riduzione dei costi delle<br />

risorse umane può condurre a maggiori<br />

costi di investimento e gestione dei mezzi<br />

e attrezzature. Inoltre, un grado spinto di<br />

automazione non consente una struttura<br />

flessibile per soddisfare le esigenze diversificate,<br />

impedendo, dunque, l’adozione di<br />

unmix di servizi in grado di essere efficiente,<br />

efficace ed economico.<br />

La normativa italiana, allo stato attuale,<br />

non è chiara in materia di regolamentazione<br />

economica del settore della gestione<br />

dei rifiuti o, nel caso specifico, del servizio<br />

di raccolta e di igiene urbana, benché, in<br />

passato, si fosse tentato un approccio legislativo<br />

per creare una base di riferimento e<br />

garantire standard di qualità minimi di<br />

qualità del servizio omogenei in tutto il<br />

Paese.<br />

Sia il D.Lgs. n. 22/1997 che stabiliva come<br />

la gestione dei rifiuti dovesse essere effettuata<br />

secondo criteri di efficacia, efficienza<br />

ed economicità, sia il D.P.R. n. 158/<br />

1999, hanno prodotto indicazioni sicuramente<br />

utili, ma di scarsa applicabilità, mai<br />

approfondite né concretizzate da ulteriori<br />

elementi o dalla definizione di standard<br />

minimi da rispettare, di tipo tecnico o economico<br />

o da linee di indirizzi di competenza<br />

dello Stato.<br />

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RIFIUTI<br />

Osservatorio INAIL ­ Articolo<br />

La definizione distandard economici di carattere<br />

applicativo risulterebbe di grande<br />

utilità all’atto di affidamento del servizio<br />

con gara, nel quale rappresenterebbero alcuni<br />

dei “requisiti minimi” necessari per la<br />

partecipazione alla stessa; la loro adozione<br />

potrebbe, inoltre, risultare significativa per<br />

valutare i costi dei gestori con affidamenti<br />

diretti e delle raccolte differenziate, calcolare<br />

la tariffa, facilitare le procedure di gara<br />

e definire i piani di ambito.<br />

Sulla base di queste osservazione e benché<br />

l’omogeneizzazione del servizio abbia raggiunto<br />

un livello tale per cui le variazioni<br />

dei costi si muovono entro limiti noti, anche<br />

se condizionati da elementi territoriali,<br />

organizzativi, tecnologici e gestionali, la<br />

definizione di:<br />

l standard tecnici per le caratteristiche<br />

dei servizi;<br />

l standard di servizio, relativi alle prestazioni<br />

e alle modalità operative;<br />

l standarddiqualità, capaci di incentivare<br />

il servizio offerto,<br />

potrebbe apportare interessanti sviluppi di<br />

miglioramento, in funzione del contesto<br />

dell’area interessata, dalla qualità del servizio<br />

preesistente e di tutti gli aspetti gestionali<br />

e di tempistica.<br />

Gli standard dovrebbero comprendere, in<br />

ampiezza, l’intero spettro di conformazioni<br />

sociali e territoriali presenti sul territorio<br />

nazionale e adattarsi alle realtà territoriali<br />

più diverse.<br />

Nel 2004, l’APAT, sulla base del documento<br />

del 2001 «Definizionedistandardtecnici<br />

nei servizi di igiene urbana», ha avviato<br />

una raccolta con amministrazioni locali,<br />

consorzi e aziende di servizio, di informazioni<br />

tecniche ed economiche circa i servizi<br />

di igiene urbana, finalizzate a definire parametri<br />

e indici di riferimento per la realizzazione<br />

di servizi connessi alle attività di<br />

gestione dei rifiuti. Ciò al fine di costruire<br />

un riferimento per la stesura di bandi di<br />

gara pubblica per l’assegnazione dei servizi<br />

e per una valutazione dell’efficienza e<br />

della qualità degli stessi. A tutt’oggi, l’individuazione,<br />

la definizione e l’adozione di<br />

questi standard rimane, comunque, un<br />

nodo da sciogliere, che, in ogni caso, dovrebbe<br />

perseguire i seguenti obiettivi:<br />

l definire linee guida condivise per la<br />

progettazione dei servizi stessi da parte degli<br />

operatori;<br />

97


RIFIUTI<br />

Osservatorio INAIL ­ Articolo<br />

l consentire l’elaborazione dei documenti<br />

di gara (capitolati, bandi) e degli<br />

elementi contrattuali (contratti di appalto<br />

o di servizio) in modo omogeneo, al<br />

fine di una più precisa comparazione dei<br />

costi;<br />

l consentire la definizione delle carte di<br />

servizio per gli utenti;<br />

l consentire l’aggiornamento del servizio<br />

in armonia con le modifiche normative e<br />

l’andamento dei mercati;<br />

l definire requisiti per l’iscrizione all’Albo<br />

98<br />

AMBIENTE<br />

PARAMETRI DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ<br />

Possono essere ritenuti parametri di efficienza e produttività i seguenti rapporti:<br />

• costi/abitante;<br />

• costi/utente;<br />

• costi/kg raccolto;<br />

• costi/contenitore stradale svuotato;<br />

• contenitori stradali svuotati per turno;<br />

• costi/addetto: indice di produttività del lavoro;<br />

• rifiuti raccolti/addetto: indice di produttività fisica del lavoro;<br />

• costi personale su costi totali: indice di intensità del lavoro;<br />

• costi industriali su costi totali;<br />

• ammortamenti su costi totali;<br />

• costi /rifiuti raccolti per modulo;<br />

• costi/cassonetto lavato;<br />

• costi/km spazzato (meccanizzato);<br />

• costi/ore lavorate;<br />

• km spazzati /addetto;<br />

• costi/rifiuti trasportati a km;<br />

• indicatori di produzione totale e diperformance.<br />

dei gestori ambientali, alle associazioni di<br />

categoria e ai consorzi;<br />

l consentire una dettagliata valutazione<br />

dei costi del servizio, al fine di progettare<br />

gli stessi in funzione dell’obiettivo prioritario<br />

di contenimento dei costi di esercizio.<br />

Conclusioni<br />

Gestione integrata dei rifiuti, personalizzazione<br />

dei servizi, definizione di standard<br />

economici, tecnici e di qualità sono<br />

gli elementi fondamentali per assicurare<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

un’elevata protezione dell’ambiente e<br />

della salute dell’uomo, nell’ottica di un<br />

uso razionale delle risorse e con l’obiettivo<br />

di minimizzare i costi dello stesso servizio.<br />

La gestione dei rifiuti è un’attività di<br />

pubblico interesse e come tale deve<br />

contenere anche la tutela dell’uomo­lavoratore,<br />

al momento non ricompresa,<br />

come visto, tra i parametri di progettazione<br />

del servizio, in termini sociali, tecnici<br />

ed economici. l<br />

1. AA.VV., “La sicurezza per gli operatori negli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani” INAIL, 2005<br />

2. Agenzia Regione Recupero Risorse, “La raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Pisa. Analisi di soddisfazione<br />

del servizio porta a porta”, 2004www.comune.pisa.it/doc/ambiente/pdf/Simurg.pdf<br />

3. ATO 5 Bologna e Provincia di Bologna ­ AA.VV. ­ Atti del Workshop “Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata.<br />

Modelli a confronto”, luglio 2006 http://www.rifiutilab.it/<br />

4. ANPA ­ Rapporto Rifiuti 2001, 2002, 2003, 2004, 2005<br />

5. F. Biagi, A. Massarutto, “Efficienza e regolamentazione nei servizi pubblici locali: il caso dell’igiene urbana: stato<br />

o mercato? Intervento pubblico e architettura dei mercati” XIII Conferenza SIEP Pavia, 2001<br />

6. P. De Luca, A. Franchi, V. Pesarino, E. Capraro, D. Limberti, A. De Maio, “Analisi dell’economicità e dell’efficienza<br />

della gestione dei rifiuti urbani”, III Rapporto APAT, 2004­2005<br />

7.www.apat.gov.it/site/files/Pubblicazioni/areeurbane2006/appendice.p<br />

8. ONR ­ ANPA, “Definizione di standard tecnici di igiene urbana” ­ Manuali e linee guida 6/2001<br />

9. M. Ricci, A. Tornavacca, C. Francia, “Gestione integrata dei rifiuti urbani: analisi comparata dei sistemi di<br />

raccolta” Federambiente 2003<br />

10. Tornavacca, “L’efficacia economica e quali­quantitativa dei nuovi modelli di raccolta differenziata integrata in<br />

relazione all’obiettivo di riduzione della produzione di RU” Scuola Agraria del Parco di Monza<br />

11. Gruppo di Studio sul Compostaggio e la Gestione Integrata dei Rifiuti ­ 2004.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


Energia Energia termica<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Indifferenziato in discarica<br />

Energia<br />

elettrica<br />

Energia<br />

termica<br />

AMBIENTE<br />

Sistema integrato di gestione dei rifiuti<br />

Discarica<br />

Compost<br />

Digestione<br />

anaerobica<br />

Energia elettrica Energia termica<br />

Riutilizzazione<br />

Destinazione di rifiuti totali<br />

Termovalorizzazione<br />

Vetro Carta Metalli Plastica Ingombranti Inerti Umido Verde<br />

Recupero<br />

Raccolta frazioni<br />

Energia Energia termica<br />

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RIFIUTI<br />

Osservatorio INAIL ­ Articolo<br />

Invio a smaltimento<br />

Discarica<br />

Termovalorizzazione<br />

Stabilizzazione<br />

Invio a recupero<br />

Secco<br />

Umido<br />

Energia termica<br />

Trattamento<br />

Digestione<br />

anaerobica<br />

Energia<br />

Figura 1<br />

99


RIFIUTI<br />

Commento<br />

AMBIENTE<br />

Veicoli per spurgo pozzi neri e pozzetti stradali abilitati anche alle categorie 3 e 5<br />

Trasporto, iscrizione e fideiussioni:<br />

le novità dall’Albo gestori ambientali<br />

diRosannaLaraia, presidenteAlbogestoriambientali<br />

Èconsentital’iscrizioneall’Albo<br />

deiveicoliadibitialtrasporto<br />

specificospurgopozzineri<br />

epozzettistradalianchealla<br />

categoria3eallacategoria5;<br />

incasodiiscrizionepienamente<br />

efficace,ancheseriferita<br />

aimpresasottopostaaprocedura<br />

concorsuale,nullaostaal<br />

trasferimentodell’iscrizione<br />

stessaaseguitodicessione<br />

diazienda,odiramod’azienda,<br />

nelrispettodiquantoprevisto<br />

dalcitatoarticolo15,D.M.<br />

n.406/1998ediquantostabilito<br />

dallostessoComitatonazionale<br />

inmateriadivariazioni<br />

dell’iscrizione;comeaggiornare,<br />

aseguitodell’entratainvigore<br />

deldecretolegislativo3aprile<br />

2006,n.152,iriferimenti<br />

normativicontenutineglischemi<br />

deicontrattifideiussori<br />

chedevonoesserestipulatiaifini<br />

dellaprestazionedellegaranzie<br />

finanziariecuièsubordinata<br />

l’iscrizioneall’Albo.Questiitemi<br />

alcentrodelletrecircolari<br />

dell’Albogestoriambientalinn.<br />

1126/ALBO/PRES,1131/ALBO/PRES<br />

e1197/ALBO/PRES.<br />

100<br />

gestori ambientali è intervenuto<br />

con tre circolari per<br />

L’Albo<br />

fornire indicazioni alle sezioni<br />

regionali e provinciali, nonché agli<br />

operatori economici interessati in<br />

materia di:<br />

l veicoli adibiti al trasporto di rifiuti<br />

speciali liquidi (circolare 29<br />

maggio 2007, Prot. n. 1126/ALBO/<br />

PRES);<br />

l trasferimento ad altro soggetto<br />

dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali<br />

unitamente all’azienda o al<br />

ramo di azienda (circolare 29 maggio<br />

2007, Prot. n. 1131/ALBO/<br />

PRES);<br />

l fideiussioni per l’iscrizione all’Albo<br />

Nazionale Gestori Ambientali<br />

(circolare 31 maggio 2007, Prot. n.<br />

1197/ALBO/PRES).<br />

Iltrasportodirifiuti<br />

specialiliquidi<br />

La circolare 29 maggio 2007,<br />

Prot. n. 1126/ALBO/PRES fornisce<br />

chiarimenti circa le tipologie di rifiuti<br />

trasportabili da veicoli adibiti al trasporto<br />

specifico di spurgo pozzi neri<br />

e pozzetti stradali.<br />

In particolare, ai sensi del provvedimento,<br />

è consentita l’iscrizione all’Albo<br />

dei veicoli in questione anche<br />

alla categoria 3 relativa alla raccolta<br />

e trasporto di rifiuti pericolosi ammessi<br />

al regime delle procedure semplificate<br />

e alla categoria 5 sul trasporto<br />

di rifiuti pericolosi.<br />

La circolare si è resa necessaria al<br />

fine di adeguare le disposizioni dell’Albo<br />

a quanto disposto in materia<br />

dal Ministero dei Trasporti e della<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

navigazione, tramite l’emissione di<br />

apposite circolari; in particolare:<br />

l con la circolare D.G. 22 dicembre<br />

1997, n. 138/97 prot. n. 2753/4203/<br />

L, il Ministero dei Trasporti e della<br />

navigazione, per adeguarsi alla nuova<br />

disciplina dettata dal D.Lgs. n. 22/<br />

1997, aveva disposto che i veicoli<br />

adibiti al trasporto specifico spurgo<br />

pozzi neri e pozzetti stradali potessero<br />

effettuare, compatibilmente con il<br />

loro regime autorizzativo, il trasporto<br />

dei rifiuti speciali liquidi, fatta eccezione<br />

dei rifiuti classificati tossici e<br />

nocivi ai sensi dell’articolo 2, comma<br />

4, punti 1), 2) e 5), D.P.R. n. 915/<br />

1982 e di quelli aventi caratteristiche<br />

di pericolosità ai sensi del citato<br />

D.Lgs. n. 22/1997. La stessa circolare<br />

ribadiva l’obbligo dei veicoli di<br />

rispondere, per la loro approvazione<br />

tecnica, alle prescrizioni dettate con<br />

le circolari dello stesso Ministero<br />

(D.G. 20 ottobre 1995, n. 174/95;<br />

D.G. 4 aprile 1996, n. 47/96 e D.C.<br />

IV 2 settembre 1997, n. B092). L’Albo,<br />

di conseguenza, aveva limitato le<br />

iscrizioni delle imprese munite dei<br />

veicoli in questione alle sole categorie<br />

relative al trasporto dei rifiuti non<br />

pericolosi (categorie 2 e 4);<br />

l con la circolare 21 maggio 2007,<br />

prot. 47599, il Ministero dei Trasporti<br />

è intervenuto nuovamente a regolamentare<br />

la materia, disponendo che i<br />

veicoli adibiti al trasporto specifico<br />

spurgo pozzi neri e pozzetti stradali<br />

potessero essere utilizzati per il trasporto<br />

dei rifiuti speciali liquidi, fatta<br />

eccezione per quelli rientranti nella<br />

classificazione delle merci pericolose<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


ai sensi della vigente normativa<br />

ADR.<br />

La circolare del 2007 ha, di conseguenza,<br />

abrogato la precedente circolare<br />

22 dicembre 1997, n. 138/97.<br />

Anche in questo caso, l’Albo ha<br />

ritenuto di adeguarsi ai nuovi orientamenti<br />

del Ministero dei Trasporti e<br />

della navigazione, consentendo ai veicoli<br />

adibiti al trasporto specifico<br />

spurgo pozzi neri e pozzetti stradali<br />

di iscriversi anche nelle categorie 3 e<br />

5 relative al trasporto dei rifiuti pericolosi,<br />

purché questi rifiuti non ricadano<br />

nell’ambito della disciplina<br />

ADR.<br />

Al riguardo, va rilevato che le caratteristiche<br />

di pericolo di cui all’Allegato<br />

I alla parte IV, decreto legislativo<br />

3 aprile 2006, n. 152, in materia<br />

di classificazione di rifiuti pericolosi,<br />

non corrispondono perfettamente con<br />

quelle della disciplina tecnica ADR.<br />

Questa impostazione fa sì che alcune<br />

tipologie di rifiuti classificati<br />

come pericolosi ai sensi della vigente<br />

normativa sui rifiuti non siano assoggettati<br />

alla disciplina ADR; un esempio<br />

è dato dalla maggior parte dei<br />

rifiuti classificati come cancerogeni,<br />

mutageni o tossici per il ciclo riproduttivo.<br />

Trasferimento dell’iscrizione<br />

all’Albo<br />

La circolare 29 maggio 2007,<br />

Prot. n. 1131/ALBO/PRES è intervenuta<br />

a fornire chiarimenti alle sezioni<br />

regionali e provinciali dell’Albo nonché<br />

agli operatori economici interessati<br />

in materia di trasferimento ad altro<br />

soggetto dell’iscrizione all’Albo<br />

gestori ambientali.<br />

Da tempo, il Comitato nazionale<br />

dell’Albo, nell’ambito dell’attività di<br />

esame dei ricorsi presentati dai soggetti<br />

interessati avverso le delibera-<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n. 148.<br />

[2] In Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87.<br />

[3] In Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2005, n. 217.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

zioni delle sezioni regionali e provinciali<br />

(art. 20, D.M. n. 406/1998), ha<br />

ammesso la possibilità, in caso di curatela<br />

fallimentare di impresa iscritta<br />

all’Albo e dichiarata fallita, di trasferire<br />

ad altro soggetto l’iscrizione all’Albo<br />

unitamente all’azienda o al ramo<br />

d’azienda. Questa fattispecie va<br />

inquadrata e disciplinata nell’ambito<br />

di quanto previsto dall’articolo 15,<br />

citato D.M. n. 406/1998 in materia di<br />

variazioni dell’iscrizione.<br />

Con la circolare in questione si<br />

afferma, dunque, che, in caso di iscrizione<br />

pienamente efficace, anche se<br />

riferita a impresa sottoposta a procedura<br />

concorsuale, nulla osti al trasferimento<br />

dell’iscrizione stessa a seguito<br />

di cessione di azienda, o di ramo<br />

d’azienda, nel rispetto di quanto previsto<br />

dal citato articolo 15, D.M. n.<br />

406/1998 e di quanto stabilito dallo<br />

stesso comitato nazionale in materia<br />

di variazioni dell’iscrizione.<br />

Icontrattifideiussori<br />

La circolare del 31 maggio 2007<br />

Prot. n. 1197/ALBO/PRES riguarda<br />

l’aggiornamento, a seguito dell’entrata<br />

in vigore del decreto legislativo<br />

3 aprile 2006, n. 152, dei riferimenti<br />

normativi contenuti negli schemi dei<br />

contratti fideiussori che devono essere<br />

stipulati ai fini della prestazione<br />

delle garanzie finanziarie cui è subordinata<br />

l’iscrizione all’Albo.<br />

La materia delle modalità e degli<br />

importi delle garanzie finanziarie per<br />

l’iscrizione nelle diverse categorie<br />

dell’Albo gestori ambientali è attualmente<br />

disciplinata dal:<br />

l D.M. 8 ottobre 1996, modificato<br />

con D.M. 23 aprile 1999 «Modalità<br />

e importi delle garanzie finanziarie<br />

a favore dello Stato da<br />

parte delle imprese esercenti attività<br />

di trasporto dei rifiuti» [1] ;<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

RIFIUTI<br />

Commento<br />

l D.M. 5 febbraio 2004 «Modalità<br />

ed importi delle garanzie finanziarie<br />

che devono essere prestate a favore<br />

dello Stato dalle imprese che effettuano<br />

le attività di bonifica dei beni<br />

contenenti amianto» [2] ;<br />

l D.M 5 luglio 2005 «Modalità e<br />

importi delle garanzie finanziarie<br />

che devono essere prestate a favore<br />

dello Stato dalle imprese che effettuano<br />

le attività di bonifica dei siti<br />

inquinati» [3] .<br />

In questi provvedimenti sono<br />

contenuti gli schemi dei contratti<br />

fideiussori che devono essere stipulati<br />

ai fini della prestazione delle<br />

garanzie finanziarie; in particolare,<br />

nei decreti relativi alle garanzie finanziarie<br />

per l’attività di trasporto<br />

e di bonifica dei siti, in materia di<br />

risarcimento del danno ambientale<br />

si fa riferimento all’articolo 18,<br />

legge n. 349/1986, abrogata dal<br />

D.Lgs. n. 152/2006.<br />

La nuova disciplina del danno<br />

ambientale è, infatti, contenuta nella<br />

parte VI («Norme in materia di tutela<br />

risarcitoria contro i danni all’ambiente»)<br />

del citato D.Lgs. n. 152/<br />

2006 e costituisce il recepimento della<br />

direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità<br />

ambientale in materia di prevenzione<br />

e riparazione del danno ambientale.<br />

In attesa della modifica normativa<br />

dei decreti ministeriali, il Comitato<br />

nazionale ha ritenuto che le sezioni<br />

regionali e provinciali, preposte all’accettazione<br />

delle garanzie finanziarie<br />

in esame, dovessero, comunque,<br />

richiedere alle imprese interessate<br />

di applicare la nuova disciplina,<br />

sostituendo negli schemi dei contratti<br />

fideiussori i riferimenti «all’articolo<br />

18 della legge 8 luglio 1986, n. 349»<br />

con «ai sensi della parte VI del decreto<br />

legislativo 3 aprile 2006, n.<br />

152». l<br />

101


102<br />

RIFIUTI<br />

Documentazione<br />

AMBIENTE<br />

Circolare del Comitato nazionale Albo gestori ambientali<br />

29 maggio 2007, Prot. n. 1126/ALBO/PRES<br />

Veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali liquidi<br />

Con la circolare del Ministero dei Trasporti e della<br />

navigazione D.G n. 138/1997 prot. n. 2753/4203/L del 22<br />

dicembre 1997 era stato disposto che i veicoli adibiti al<br />

trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali<br />

potessero effettuare, compatibilmente con il loro regime<br />

autorizzativo, il trasporto dei rifiuti speciali liquidi, ad<br />

esclusione di quelli aventi caratteristiche di pericolosità ai<br />

sensi del D.Lgs. n. 22/1997 (all. 1). L’Albo ha tenuto<br />

conto di detta circolare ed ha limitato, di conseguenza, le<br />

iscrizioni delle imprese munite dei suddetti veicoli alle<br />

sole categorie relative al trasporto dei rifiuti non pericolosi<br />

(categorie 2 e 4). Successivamente lo stesso Ministero dei<br />

Trasporti, con circolare prot. 47599 del 21 maggio 2007,<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

che ha abrogato la precedente circolare del 22 dicembre<br />

1997, ha disposto che i veicoli adibiti al trasporto specifico<br />

spurgo pozzi neri e pozzetti stradali possono essere utilizzati<br />

per il trasporto dei rifiuti speciali liquidi, fatta esclusione<br />

per quelli rientranti nella classificazione delle merci<br />

pericolose ai sensi della vigente normativa ADR (all. 2).<br />

Sulla base di queste ultime disposizioni, il Comitato Nazionale<br />

ha ritenuto che i veicoli in esame possono essere<br />

utilizzati per l’iscrizione sia nelle categorie 2 e 4, sia nelle<br />

categorie 3 e 5, relative al trasporto dei rifiuti pericolosi,<br />

purché i rifiuti che si intendono trasportare non rientrino<br />

nel campo di applicazione della disciplina ADR. Restano,<br />

ovviamente, salve le eventuali limitazioni imposte dai titoli<br />

autorizzativi in possesso dell’impresa. l<br />

Circolare del Comitato nazionale Albo gestori ambientali<br />

29 maggio 2007, Prot. n. 1131/ALBO/PRES<br />

Alcune Sezioni regionali hanno chiesto di sapere se la<br />

curatela fallimentare di impresa iscritta all’Albo e dichiarata<br />

fallita possa trasferire ad altro soggetto l’iscrizione<br />

all’Albo unitamente all’azienda, o al ramo d’azienda, cui<br />

appartiene l’iscrizione. Al riguardo, il Comitato Nazionale<br />

ha ritenuto che in caso di iscrizione pienamente effica-<br />

ce, anche se riferita ad impresa sottoposta a procedura<br />

concorsuale, nulla osti al trasferimento dell’iscrizione<br />

stessa a seguito di cessione di azienda, o di ramo d’azienda,<br />

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del<br />

D.M. n. 406/1998 e di quanto stabilito dallo stesso Comitato<br />

Nazionale in materia di variazioni dell’iscrizione. l<br />

Circolare del Comitato nazionale Albo gestori ambientali<br />

31 maggio 2007, Prot. n. 1197/ALBO/PRES<br />

Fideiussioni per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali<br />

Con D.M. 8 ottobre 1996, modificato con D.M. 23<br />

aprile 1999, (modalità e importi delle garanzie finanziarie<br />

per l’iscrizione delle imprese di trasporto dei rifiuti) e con<br />

D.M. 5 luglio 2005 (modalità e importi delle garanzie<br />

finanziarie per l’iscrizione delle imprese che effettuano la<br />

bonifica dei siti inquinati) sono stati approvati gli schemi<br />

dei contratti fideiussori che devono essere stipulati ai fini<br />

della prestazione delle garanzie finanziarie cui è subordinata<br />

l’iscrizione all’Albo. In coerenza con le nuove disposizioni<br />

legislative introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006, è<br />

stata rilevata la opportunità di modificare i suddetti schemi<br />

contrattuali nelle parti in cui si rinvia all’articolo 18<br />

della legge 8 luglio 1986, n. 349, ormai abrogato e sosti-<br />

tuito dalla parte VI del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto, il<br />

Comitato Nazionale dell’Albo, nell’attesa del previsto aggiornamento<br />

in via normativa, ha disposto quanto segue:<br />

l negli schemi di contratto dove sono riportate le parole<br />

“ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.<br />

349”, le stesse devono essere sostituite con le seguenti:<br />

“ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile<br />

2006, 152”.<br />

l la lettera b) dell’articolo 6 degli schemi di contratto<br />

deve essere sostituita con la seguente: “b) per quel che<br />

riguarda il ristoro di ulteriori danni all’ambiente ai sensi<br />

della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la<br />

Società provvederà al pagamento secondo le procedure<br />

previste dal medesimo decreto legislativo”. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


AMBIENTE<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Prima della definitiva approvazione devono essere rimosse alcune criticità residue<br />

Penalizzazione dei delitti ambientali:<br />

quali novità dal disegno di legge?<br />

diFrancescoCastoldi, B&PAvvocati<br />

Traipuntidegnidinotadeld.d.l.<br />

governativorecante«Disposizioni<br />

concernentiidelitticontro<br />

l’ambiente»,approvatodurante<br />

lasedutadelConsiglio<br />

deiMinistridel24aprile2007:<br />

ilprincipiogenerale<br />

diresponsabilitàpenaleincampo<br />

ambientale,iltentativo<br />

delLegislatorediconcentrarsi<br />

sulleformediinquinamento<br />

sostanzialeecollegareaqueste<br />

ultimelegravifattispecie<br />

delittuose,lenotevoli<br />

diminuzionidipenaincaso<br />

diravvedimentooperoso<br />

delreoel’estensionedeiprincipi<br />

diresponsabilitàdellapersona<br />

giuridica.Nonmancano,tuttavia,<br />

lecriticitàchesiauspicasiano<br />

attentamenteconsiderateprima<br />

delladefinitivaapprovazione.<br />

Previsti,comunque,tempilunghi<br />

perl’approvazionedefinitiva;<br />

inoltre,incasodimancata<br />

adozionedeidecretilegislativi<br />

necessariarendereefficace<br />

ildisegnodilegge,l’intero<br />

progettodiriforma<br />

potrebbearrestarsi.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

Il Consiglio dei Ministri, durante<br />

la seduta del 24 aprile 2007, ha<br />

approvato un disegno di legge governativo<br />

recante «Disposizioni concernenti<br />

i delitti contro l’ambiente».<br />

Articolo1<br />

L’articolo 1 del provvedimento<br />

prescrive l’introduzione di nuovi reati<br />

ambientali nel codice penale attualmente<br />

vigente, mediante l’inserimento<br />

di un apposito titolo VI-bis, relativo<br />

ai «Delitti contro l’ambiente». I<br />

principali illeciti penali (configurati,<br />

appunto, come delitti) sono riportati<br />

in tabella 1.<br />

Con questo disegno di legge, il<br />

Governo ha, inoltre, previsto (art.<br />

452-terdecies) la possibilità di applicare<br />

pene ulteriori e accessorie, come<br />

l’interdizione, cioè l’esclusione<br />

temporanea dai pubblici uffici e dagli<br />

uffici direttivi delle persone giuridiche<br />

e delle imprese, l’incapacità di<br />

contrattare con la pubblica amministrazione<br />

o la confisca del materiale<br />

utilizzato per il traffico illecito di rifiuti.<br />

Il disegno di legge introduce,<br />

inoltre, l’obbligo per il condannato, su<br />

ordine del giudice e a seguito della<br />

sentenza di condanna o dell’applicazione<br />

di una pena ridotta su richiesta<br />

(cosiddetto patteggiamento), di procedere<br />

alla bonifica, al recupero e ove<br />

tecnicamente possibile, al ripristino<br />

dello stato dei luoghi (art. 452-quaterdecies<br />

c.p.). Chiunque violi quest’obbligo,<br />

è ulteriormente punito con<br />

la reclusione da uno a quattro anni.<br />

Il disegno di legge prevede, infi-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

ne, la punibilità di alcuni dei menzionati<br />

delitti anche se commessi a titolo<br />

colposo - ovviamente con una pena<br />

ridotta (la metà di quella prevista per<br />

il corrispondente reato doloso: art.<br />

452-duodecies c.p.) - e introduce forti<br />

sconti di pena in caso di ravvedimento<br />

operoso (art. 452-quinquiesdecies<br />

c.p.) e cause di non punibilità<br />

collegate alla volontaria rimozione<br />

del pericolo o eliminazione del danno<br />

«prima che sia esercitata l’azione<br />

penale» (art. 452-sexiesdecies c.p.).<br />

Articolo2<br />

L’articolo 2 del disegno di legge<br />

prevede l’inserimento di una specifica<br />

norma sui reati ambientali anche<br />

nel decreto legislativo 8 giugno<br />

2001, n. 231 [1] , relativo alla responsabilità<br />

amministrativa delle persone<br />

giuridiche (il nuovo art. 25-sexies<br />

D.Lgs. n. 231/2001), che prescrive,<br />

in particolare, specifiche sanzioni pecuniarie<br />

e interdittive a carico dell’ente<br />

o impresa per i delitti già analizzati.<br />

Se l’attività svolta dalla persona<br />

giuridica è effettuata allo scopo<br />

(unico o prevalente) di consentire o<br />

agevolare la commissione dei delitti<br />

di traffico illecito di rifiuti e di materiale<br />

radiogeno e nucleare, la pena<br />

prevista dalla nuova norma è la chiusura<br />

dell’attività (mediante interdizione<br />

definitiva dall’esercizio) [2] .<br />

Articolo3<br />

L’articolo 3 delega il governo, a<br />

seguito dell’entrata in vigore del disegno<br />

di legge in esame, a riordinare,<br />

[1] «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità<br />

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (in Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140).<br />

[2] Secondo quanto già previsto dall’art 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001.<br />

103


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

entro diciotto mesi, le norme sugli<br />

illeciti penali e amministrativi in materia<br />

di difesa dell’ambiente e del territorio,<br />

nonché a prevedere modalità<br />

di estinzione agevolata delle sanzioni<br />

conseguenti a questi illeciti.<br />

Articolo5<br />

L’articolo 5 specifica, infine, che<br />

solo dopo che saranno stati emanati i<br />

decreti legislativi “di riordino e coordinamento”<br />

previsti dall’art. 3, gli articoli<br />

1 e 2 del disegno di legge in<br />

esame potranno acquistare efficacia<br />

(e sarà perciò concretamente possibile<br />

applicare le nuove figure di delitto).<br />

Il disegno di legge si inserisce nel<br />

quadro che si delinea in sede comunitaria,<br />

a seguito delle proposte formulate<br />

dal Parlamento europeo in data<br />

9 febbraio 2007, relative alla tutela<br />

penale dell’ambiente [3] .<br />

Tempidiapprovazione<br />

Nonostante l’indubbia urgenza e la<br />

rilevanza dei temi trattati, è prevedibile<br />

che i tempi di approvazione del<br />

disegno di legge siano lunghi. Inoltre,<br />

in base all’art. 5 già analizzato, l’efficacia<br />

del disegno di legge è, a sua<br />

volta, subordinata all’emanazione di<br />

successivi decreti legislativi di coordinamento<br />

tra i nuovi reati e le sanzioni<br />

penali già esistenti in campo ambientale.<br />

In caso di mancata adozione dei<br />

decreti legislativi, l’intero progetto di<br />

riforma potrebbe arrestarsi.<br />

Profiliapprezzabili<br />

Tra i principali profili apprezzabili<br />

del disegno di legge possono elencarsi<br />

sicuramente i seguenti:<br />

104<br />

AMBIENTE<br />

l viene accolto un principio generale<br />

di responsabilità penale in campo<br />

ambientale, con allungamento dei<br />

tempi di prescrizione, almeno per le<br />

forme più gravi di illecito e conseguente<br />

maggiore effettività e certezza<br />

della pena per i delitti contro l’ambiente<br />

(classificati per lo più come<br />

delitti di pericolo). Inoltre, viste le<br />

rilevanti sanzioni penali previste per i<br />

nuovi delitti, sarà possibile l’utilizzo<br />

di mezzi di ricerca della prova notevolmente<br />

invasivi, come le intercettazioni<br />

telefoniche e delle conversazioni<br />

tra i presenti, ai sensi dell’art.<br />

266 cpp. [4] .<br />

l il Legislatore ha cercato, per<br />

quanto possibile, di concentrarsi sulle<br />

forme di inquinamento sostanziale<br />

e collegare a queste ultime le gravi<br />

fattispecie delittuose di cui è prevista<br />

l’introduzione;<br />

l i gravi reati introdotti sono temperati<br />

da notevoli diminuzioni di pena<br />

(dalla metà fino ai due terzi), in caso<br />

di ravvedimento operoso del reo<br />

(bozza di art. 452-quinquiesdecies<br />

c.p.). Nella visione del Governo, la<br />

figura del ravvedimento operoso è<br />

funzionale a stimolare tutta una serie<br />

di attività di collaborazione con le<br />

forze dell’ordine. Lo spirito “collaborazionistico”<br />

del reo sarà rilevante, in<br />

particolare, per fronteggiare i reati<br />

cosiddetti di “eco-mafia”, cioè commessi<br />

tramite la costituzione di associazioni<br />

per delinquere di cui alla<br />

bozza di art. 452-nonies c.p.;<br />

l grande importanza riveste l’estensione<br />

dei principi di responsabilità<br />

della persona giuridica, attraverso<br />

l’introduzione dei delitti ambientali<br />

di cui all’art. 1 del disegno di legge<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

alle persone giuridiche. L’obiettivo,<br />

sulla base dei principi generali ispiratori<br />

del D.Lgs. n. 231/2001 [5] , è quello<br />

di coinvolgere nella punizione di<br />

taluni illeciti penali direttamente gli<br />

enti che abbiano tratto vantaggio dalla<br />

commissione del reato, indebolendone<br />

l’organizzazione.<br />

Criticità<br />

Non mancano, per contro, diverse<br />

criticità; le più evidenti sono le seguenti:<br />

l il Legislatore non ha ben definito<br />

il confine esistente tra le forme più<br />

gravi di reato e le semplici violazioni<br />

di natura amministrativa. Pare eccessiva<br />

l’estensione di fattispecie di reato<br />

anche a mere violazioni di obblighi<br />

autorizzatori e di registrazione<br />

documentale, come per esempio l’erronea<br />

tenuta dei documenti necessari<br />

per il trasporto dei rifiuti [6] ;<br />

l la definizione di “falso” è formulata<br />

in termini che appaiono incompatibili<br />

con le esigenze di precisione<br />

dei precetti penali. La norma sul falso<br />

si riferisce, infatti, genericamente<br />

alla falsificazione di tutta la “documentazione<br />

prescritta”, senza svolgere<br />

le necessarie distinzioni tra i vari<br />

documenti [7] ;<br />

l genera forti dubbi la proposta di<br />

art. 452-sexiesdecies c.p., che introduce<br />

una causa di esclusione di<br />

punibilità per il soggetto che «volontariamente»,<br />

prima dell’esercizio<br />

dell’azione penale, nella forma<br />

del rinvio a giudizio, rimuova il pericolo<br />

o elimini il danno da lui provocato,<br />

attuando un ripristino. Oltre<br />

all’eccessiva vaghezza dell’espressione<br />

«volontariamente», la norma<br />

[3] COM 2007/51. La proposta, peraltro, ha recepito la sentenza emessa dalla Corte europea di Giustizia del 13 settembre 2005 (causa<br />

C-176/03, Commissione contro Consiglio), con la quale la Corte aveva annullato la precedente decisione quadro del Consiglio n.<br />

2003/80/GAI sulla protezione dell’ambiente.<br />

[4] Questa norma pone, come limite per poter esperire questi mezzi di ricerca della prova, la pena superiore nel massimo a cinque anni<br />

di reclusione.<br />

[5] Com’è noto, il D.Lgs. n. 231/2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile<br />

sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da<br />

rappresentanti, amministratori e dirigenti o da loro dipendenti.<br />

[6] Come per esempio, il registro di carico e scarico, la cui omessa o erronea tenuta è attualmente sanzionata, ai sensi dell’art. 258,<br />

D.Lgs n. 152/2006, con sanzioni pecuniarie amministrative.<br />

[7] Vi sono enormi differenze, per esempio, tra una erronea indicazione, magari dell’indirizzo della società, su un registro di carico e<br />

scarico e una falsificazione della tipologia del rifiuto in un formulario di identificazione per rifiuti pericolosi.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


così formulata, sottrae alla punizione<br />

tutti quei reati di cui sia possibile<br />

rimuovere il risultato dannoso<br />

prima della chiusura delle indagini<br />

preliminari; è, infatti, solo con la<br />

chiusura delle indagini che il PM<br />

esercita l’azione penale, ai sensi<br />

dell’art. 405 c.p.p. [8] ;<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

l ulteriori fondamentali espressioni<br />

utilizzate dal disegno di legge sono<br />

vaghe e poco chiare; in particolare,<br />

l’espressione «qualunque compromissione<br />

all’ambiente», non accompagnata<br />

da alcun riferimento alla<br />

“gravità”, e il nuovo concetto di disastro<br />

ambientale [9] .<br />

Principaliillecitipenaliambientali<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Conclusione<br />

In conclusione, alla notevole importanza<br />

del disegno di legge governativo,<br />

sicuramente opportuno, si sovrappongono<br />

numerosi profili di criticità<br />

dello stesso, che si auspica siano<br />

attentamente considerati prima<br />

della definitiva approvazione. l<br />

Fattispecie Descrizione Penaprevista<br />

Inquinamento<br />

ambientale<br />

(art.452-bisc.p.)<br />

Danno ambientale.<br />

Pericoloperlavita<br />

ol’incolumità<br />

personale<br />

(art.452-terc.p.)<br />

Disastro ambientale<br />

(art.452-quaterc.p.)<br />

Alterazionedel<br />

patrimonio naturale,<br />

dellaflora<br />

edellafauna<br />

(art.452-quinques<br />

c.p.)<br />

Trafficoillecito<br />

dirifiuti<br />

(art.452-septiesc.p.)<br />

Ildelittoècaratterizzatodaimmissioniillegittime<br />

nell’ambiente che creino, o anche<br />

solo contribuiscano a determinare, il<br />

pericoloconcretodiundannodurevoleo<br />

rilevanteaibeniambientali(comprendenti<br />

suolo, sottosuolo, acque, aria e flora e<br />

faunaselvatiche).<br />

Perché si verifichi questo delitto, è necessario<br />

che l’ambiente sia stato effettivamente<br />

compromesso in modo durevole e<br />

rilevante.<br />

La norma introduce il delitto di disastro<br />

ambientalenell’ordinamentoitaliano,definendolo<br />

come un fatto che, per la rilevanza<br />

oggettiva, per l’estensione della<br />

compromissione,perilnumerodipersone<br />

offeseoespostealpericolooperl’alterazione<br />

irreversibile all’equilibrio dell’ecosistema,siaidoneoaoffenderelapubblica<br />

incolumità.<br />

TABELLA1<br />

Lapenaprevistaèlareclusionedaunoacinqueannielamultadacinquemilaatrentamilaeuro.<br />

Lapenaprevistainquestocasoèlareclusione<br />

dadueaseiannielamultadaventimilaasessantamilaeuro.<br />

Una pena detentiva più elevata (la reclusionedadueannieseimesiasetteanni),èprevistasedall’immissioneèderivatoilpericolo<br />

concreto per l’incolumità della vita o delle<br />

persone.<br />

Lapenaprevistaèlareclusionedatreadieci<br />

annielamultadatrentamilaaduecentocinquantamilaeuro.<br />

Questodelittoècostituitodallacreazione Lapenaprevistaèlareclusionedaunoatre<br />

del pericolo di compromettere la flora e annielamultadaduemilaaventimilaeuro.<br />

l’ambiente in genere, sottraendo o danneggiandominerali,vegetalioanimali,o<br />

sottoponendoquestiultimiatrattamenti<br />

talidacreareilpericolodicompromissione.<br />

La violazione comprende tutte le operazioni<br />

di cessione, acquisto, importazione,<br />

esportazione, intermediazione e smaltimento,comunqueeffettuateillegittima­<br />

Lapenaprevistaèlareclusionedaunoacinqueannielamultadadiecimilaatrentamila<br />

euro. La pena è aumentata se il traffico riguardarifiutipericolosi(reclusionedaduea<br />

[8] Quantomeno, la causa di non punibilità dovrebbe essere limitata alla rimozione dei reati di pericolo e non anche a quelli di danno,<br />

per i quali sarebbe maggiormente auspicabile un semplice sconto di pena.<br />

[9] Il disastro ambientale è già stata richiamato più volte dal giudice nazionale, nella forma dolosa di cui all’art 434, c.p. (con<br />

particolare riferimento all’espressione “altro disastro” contenuta nella norma) e nella forma colposa, in riferimento al successivo<br />

art. 449 c.p. (disastro colposo). Si vedano, in proposito e per un approfondimento, l’ordinanza di custodia cautelare del GIP del<br />

Tribunale di S. Maria Capua Vetere 8 novembre 2004 e le sentenze della Cassazione civ., sez. Unite, 21 febbraio 2002, n. 2515, e<br />

Cassazione penale, 17 luglio 2003, n. 30216 e 21 maggio 2003, n. 22350. Il problema interpretativo nasce dall’ampiezza e della<br />

genericità delle condizioni sulla base delle quali è possibile che questo disastro si verifichi, ai sensi della bozza dell’art. 452-quater<br />

c.p. È dunque prevedibile che, qualora dovesse essere approvata mantenendo questa definizione di disastro, la norma sarà soggetta<br />

alle applicazioni e interpretazioni più varie e disparate sul piano giurisprudenziale.<br />

105


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Traffico di materiale<br />

radioattivo<br />

onucleare.<br />

Abbandono<br />

(art.452-octiesc.p.)<br />

Delitti ambientali in<br />

forma organizzata<br />

(art.452-noniesc.p.)<br />

Frodeinmateria<br />

ambientale<br />

(art.452-deciesc.p.)<br />

Impedimento<br />

alcontrollo<br />

(art.452-undecies<br />

c.p.)<br />

Danneggiamento<br />

dellerisorse<br />

economiche<br />

ambientali<br />

(art.498-bisc.p.)<br />

106<br />

AMBIENTE<br />

mente,eriprendequantogiàprevistoanchedall’art.260,D.Lgs.n.152/2006.<br />

Lanormaprescrivelaspecificatipologiadi<br />

trafficoillecitodimaterialenucleare.<br />

Questanormaintroduceildelittodiassociazioneperdelinquerefinalizzataacommettere<br />

uno dei reati ambientali che si<br />

stannoanalizzando.<br />

Ildelittoprevistodallanormaèrelativoallafalsificazionedituttaladocumentazioneprescrittainmateriaambientale,punitatantoseditipomateriale<br />

quantosedi<br />

tipoideologico.<br />

Perchiarezza,lafalsitàideologicasiverificaquandoildocumento,purprovenendo<br />

dall’autoreapparente,indicacircostanzeo<br />

avvenimentinonconformialvero.Siha,invece,unfalsomaterialequandovièdivergenzatral’autoreapparenteequello<br />

effettivo del documento, a seguito della<br />

falsificazionedellafirmaalmomentodella<br />

creazionedeldocumento,odiunasuccessivaalterazionedellamedesima.Esisteancheunadiversaricostruzione,secondolaqualesihafalsomaterialequandomancalalegittimazionedell’autoreaemanareildocumentomedesimo,mentreilfalsoideologicosiverificaquandol’autore,ancorchélegittimato,abusidellasuaposizione,<br />

eccedendo i limiti della propria<br />

legittimazione.<br />

Questodelittoriguardatuttelesituazioni<br />

incuiiltitolarediunimpiantointralcial’attivitàdicontrollosudiesso,ancheparzialmente,dapartedeisoggettilegittimati,inparticolarepredisponendoostacolioalte­<br />

randoartificiosamentelostatodeiluoghi.<br />

Ildelittoriguardailpregiudiziocausatoallafunzionalitàeconomicadellerisorseambientali.<br />

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seianniemultadaventimilaacinquantamila<br />

euro),rifiutiradioattivi(reclusionedadueanni<br />

eseimesiaottoanniemultadacinquantamila<br />

aduecentomilaeuro)esedall’illecitoèderivatounpericoloconcretodiundannodurevoleo<br />

rilevanteperl’ambiente(penaaumentatadi<br />

unterzo)ounpericoloconcretoperlavitao<br />

l’incolumitàdellepersone(nelqualcaso,lepenesonoaumentatefinoallametàelostesso<br />

aumentononpuòessereinferioreaunterzo).<br />

Perquestotipologiaditrafficoillecito,particolarmentegrave,sonoprevistepenepiùsevere<br />

di quelle del precedente articolo, quali<br />

lareclusionedadueaseiannielamultada<br />

cinquantamilaaduecentocinquantamilaeuro,peneaumentatefinoaunterzosedalfatto<br />

deriva il pericolo di una compromissione<br />

durevoleorilevantedell’ambiente,dellafauna<br />

e della flora e ulteriormente gravosa (da<br />

treadieciannidireclusioneeconlamultada<br />

quindicimilaacentomilaeuro),sedaltraffico<br />

illecitoderivaunpericoloconcretoperlavita<br />

umanaoperl’incolumitàdellepersone.<br />

La norma aumenta di un terzo, per questo<br />

delitto,lepenegiàprevisteperl’associazione<br />

adelinquere“semplice”dicuiall’art416,c.p.<br />

efinoallametàperquelledistampomafioso<br />

dicuil’art.416­bis,c.p.(inognicaso,l’aumen­<br />

tononpuòessereinferioreaunterzo).<br />

Lapenaprevistaèlareclusionedaseimesia<br />

quattroannielamultafinoadiecimilaeuro.<br />

Lapenaprevistaèlareclusionedaseimesia<br />

treanni.<br />

La pena prevista è la reclusione da uno a<br />

quattro anni e la multa da ventimila a cinquantamilaeuro.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


AMBIENTE<br />

RASSEGNADILEGISLAZIONE<br />

a cura diMarcoFabrizio, avvocatoinRoma<br />

ITALIA<br />

ACQUE DA BALNEAZIONE<br />

Decretolegislativo11luglio2007,n.94<br />

«Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente<br />

la gestione delle acque di balneazione, nella parte<br />

relativa all’ossigeno disciolto» (G.U. del 16 luglio<br />

2007, n. 163)<br />

Il decreto rinnova la disciplina in materia di qualità<br />

delle acque per la balneazione, affermando come<br />

«in sede di svolgimento delle indagini per determinare<br />

i potenziali rischi per la salute umana» non<br />

rilevi più la valutazione del parametro “ossigeno<br />

disciolto” di cui al D.P.R. n. 470/1982. L’innovazione<br />

prende atto delle conclusioni delle evidenze scientifiche<br />

relative al parametro stesso (di per sé considerato),<br />

che hanno evidenziato sempre l’assenza di<br />

pericoli per la tutela della salute pubblica (con conseguente<br />

reiterata deroga,inpartequa, del D.P.R. n.<br />

470/1982), nonché della nuova versione della disciplina<br />

comunitaria in materia (direttiva 2006/7/CE)<br />

non recante più, diversamente dalla disciplina pregressa<br />

(direttiva 76/160/CE), l’ossigeno disciolto tra i<br />

parametri necessari per la valutazione della balneabilità<br />

delle acque (I e II considerando).<br />

Il decreto richiede, peraltro, il proseguimento delle<br />

misure di gestione adeguate, in particolare, il controllo<br />

algale e l’informazione al pubblico.<br />

La nuova normativa è entrata in vigore il giorno<br />

successivo alla data di pubblicazione inGazzettaUfficiale.<br />

RIORDINO DELMINISTERO DELL’AMBIENTE<br />

E DELLATUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br />

Decreto del Presidente della Repubblica<br />

14maggio2007,n.90<br />

«Regolamentoperilriordinodegliorganismioperanti<br />

presso il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />

territorioedelmare,anormadell’articolo29deldecreto­legge4luglio2006,n.223,convertito,conmodificazioni,<br />

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» (S.O. n.<br />

157 alla G.U. del 10 luglio 2007, n. 158)<br />

Il decreto prevede il riordino degli organismi ope­<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

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LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

ranti presso il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela<br />

del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 29, D.L. n.<br />

223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

n. 248/2006, il quale prevede una riduzione della<br />

spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni<br />

pubbliche per le commissioni, i comitati e gli altri<br />

organismi, del 30%, con riordino ed eventuale soppressione<br />

o accorpamento degli organismi medesimi.<br />

L’art. 1 del regolamento conferma l’esistenza (e<br />

l’operatività) di:<br />

• la Commissione interministeriale di valutazione ex<br />

art. 6, D.Lgs. n. 224/2003(«Commissioneperl’elaborazionedeiparerisullenotificheesulleinformazionidi<br />

cui agli articoli 8, 11, 16 e 20, D.Lgs. n. 224/2003 in<br />

materiadiemissionedeliberatanell’ambientediorganismigeneticamentemodificati»);<br />

• i Comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievi<br />

nazionale e interregionale ex art. 12, legge n. 183/<br />

1989;<br />

• la Commissione scientifica CITESex art. 4, legge n.<br />

150/1992, e art. 12­bis, D.L. n. 2/1993, convertito, con<br />

modificazioni, in legge n. 59/1993;<br />

• l’Osservatorio nazionale sui rifiutiex art. 26, D.Lgs. n.<br />

22/1997, art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 284/2006, come<br />

ridisciplinato dall’art. 7, D.P.R. n. 90/2007;<br />

• gli Osservatori ambientali per la verifica dell’ottemperanza<br />

alle prescrizioni VIA ex art. 5, legge n.<br />

179/2002 («Osservatori ambientali, finalizzati alla<br />

verifica dell’ottemperanza alle pronunce di compatibilitàambientalenonchéalmonitoraggiodeiproblemi<br />

ambientali nelle fasi di realizzazione e primo<br />

esercizioditaluneoperediparticolarerilevanzatra<br />

quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale»);<br />

• il Comitato per la comunicazione ambientale ex<br />

art. 6, legge n. 179/2002;<br />

• il Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche<br />

ex art. 21, legge n. 36/1994, art. 1, comma 5, D.Lgs.<br />

n. 284/2006, come ridisciplinato dall’art. 5, D.P.R. n.<br />

90/2007;<br />

• il Consiglio nazionale ambienteex art. 12, legge n.<br />

349/1986;<br />

• l’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili ex<br />

art. 16, D.Lgs. n. 387/2003 («Osservatorio nazionale<br />

sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali<br />

dell’energia»).<br />

Il nuovo decreto appronta, inoltre, un riordino di<br />

numerose altre amministrazioni quali:<br />

• la Commissione di valutazione degli investimenti e<br />

107


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

di supporto alla programmazione e gestione degli<br />

interventi ambientali, già Commissione tecnicoscientifica<br />

ex art. 14, comma 7, legge n. 41/1986,<br />

composta da 33 membri di comprovata esperienza,<br />

con compiti, tra gli altri, di erogare pareri in merito<br />

alla valutazione di fattibilità tecnico­economica con<br />

particolare riferimento all’analisi costi/benefici per<br />

iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione<br />

e risanamento ambientale del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della tutela del territorio e del mare;<br />

• la Segreteria tecnica per la protezione della natura,<br />

già Segreteria tecnica per le aree naturali protette<br />

ex art. 3, comma 9, legge n. 394/1991, composta<br />

da 20 esperti provenienti dalla PA e 20 esperti di<br />

elevata qualificazione giuridico­amministrativa e<br />

tecnico­scientifica;<br />

• la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la<br />

navigazione sostenibile, composta da 20 esperti di<br />

elevata qualificazione giuridico­amministrativa, accorpante<br />

la Segreteria tecnica per le aree protette<br />

marine ex art. 2, comma 14, legge n. 426/1998, e la<br />

Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della<br />

navigazione e del trasporto marittimo già istituita ai<br />

sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 93/2001;<br />

• la Segreteria tecnica per la qualità della vita, neo<br />

istituita ai sensi dell’art. 1, comma 42, legge n. 308/<br />

2004, composta da non più di 18 esperti scelti tra<br />

persone di elevata qualificazione giuridico­amministrativa<br />

e tecnico­scientifica, con compiti di supporto<br />

al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio<br />

e del mare, al fine di migliorare, di incrementare<br />

e di adeguare agli standard europei, alle migliori<br />

tecnologie disponibili e alle migliori pratiche<br />

ambientali gli interventi in materia di tutela delle<br />

acque interne, di rifiuti e di bonifica (art. 5);<br />

• il Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche,<br />

già istituito ai sensi dell’art. 21, legge n. 36/<br />

1994, e sugli usi delle acque, composto da 7 membri,<br />

scelti tra persone di elevata qualificazione giuridicoamministrativa<br />

e tecnico­scientifica, con compiti, tra<br />

gli altri, di garantire l’efficienza, l’economicità e l’efficacia<br />

del servizio idrico integrato (art. 6);<br />

• l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, già istituito ai<br />

sensi dell’art. 26, D.Lgs. n. 22/1997, e ricostituito, dopo<br />

la sua abrogazione a opera del D.Lgs. n. 152/<br />

2006, dall’art. 1, D.Lgs. n. 284/2006, è composto da 9<br />

membri scelti tra persone, esperti in materia di rifiuti,<br />

di elevata qualificazione giuridico­amministrativa<br />

e tecnico­scientifica, esercente i compiti di vigilanza<br />

sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti<br />

di imballaggio, di elaborazione di un quadro di riferimento<br />

sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti,<br />

di un programma generale di prevenzione ex art.<br />

225, D.Lgs. n. 152/2006 (Programma generale di prevenzione<br />

e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti<br />

108<br />

AMBIENTE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

di imballaggio) qualora il CONAI non provveda in tal<br />

senso entro i termini previsti (con analisi del raggiungimento<br />

degli obiettivi prefissati), e ancora con compiti<br />

di verifica circa i costi di recupero e di smaltimento,<br />

di verifica dei livelli di qualità dei servizi erogati e<br />

di predisposizione di un Rapporto annuale sulla gestione<br />

dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio<br />

(art. 7);<br />

• la Segreteria tecnica per la tutela del territorio,<br />

composta da 15 esperti di elevata qualificazione<br />

giuridico­amministrativa e tecnico­scientifica, con<br />

competenze varie in materia di tutela del territorio,<br />

dal raccordo tra il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

tutela del territorio e del mare e le Autorità di bacino<br />

distrettuali all’assistenza tecnico­amministrativa<br />

e contabile agli enti locali per gli interessi di difesa<br />

del suolo (art. 8, D.P.R. n. 90/2007);<br />

• la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale<br />

­ VIA e VAS, accorpante, dalla data di entrata<br />

in vigore del regolamento in questione, la Commissione<br />

per la valutazione di impatto ambientale istituita<br />

ai sensi dell’art. 18, comma 5, legge n. 67/1988, e la<br />

Commissione speciale per la valutazione di impatto<br />

ambientale, istituita ai sensi dell’art. 184, comma 2,<br />

D.Lgs. n. 163/2006, composta da 60 commissari di nomina<br />

ministeriale e scelti tra liberi professionisti ed<br />

esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni,<br />

con adeguata qualificazione in materie progettuali,<br />

ambientali, economiche e giuridiche, esercente i compiti<br />

di istruttoria dei progetti presentati dai proponenti<br />

di opere/attività soggette a valutazione di impatto<br />

ambientale ai sensi della normativa “ordinaria”<br />

di fine anni ’80 e dei progetti relativi alla realizzazioni<br />

di “grandi opere” ai sensi dell’art. 184, D.Lgs. n. 163/<br />

2006, nonché esercente le attività tecnico­istruttorie<br />

per la valutazione ambientale strategica (VAS) dei<br />

piani e dei programmi la cui approvazione compete<br />

agli organi dello Stato (art. 9);<br />

• la Commissione istruttoria per l’autorizzazione<br />

ambientale integrata ­ IPPC, istituita ai sensi dell’art.<br />

5, comma 9, D.Lgs. n. 59/2005, e composta da 25<br />

esperti di elevata qualificazione giuridico ­ amministrativa<br />

e tecnico­scientifica, con compiti istruttori e<br />

di consulenza al fine del rilascio delle autorizzazioni<br />

integrate ambientali di competenza statale (art. 10).<br />

Il D.P.R. n. 90/2007 prevede, inoltre, che tutti gli<br />

organismi dureranno in carica tre anni, decorrenti<br />

dalla data di entrata in vigore del regolamento, con<br />

obbligo di rendicontazione, alla scadenza, circa le<br />

attività svolte. Infine, viene ridotta del 30% la spesa<br />

complessiva prevista per il funzionamento di questi<br />

organismi (esclusi il Consiglio nazionale ambiente e<br />

l’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili) rispetto<br />

a quella sostenuta nel 2006. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


ILCASO<br />

PRESCRIZIONI ALL’ESERCIZIO DI UNO SCARICO<br />

E DISCREZIONALITÀ DELLAPA<br />

Quando e in quali termini le prescrizioni<br />

all’esercizio di uno scarico possono essere<br />

considerate illogiche, arbitrarie e/o vessatorie?<br />

Sulla base di quali principi generali è ammesso<br />

un sindacato al proposito?<br />

L’individuazione delle prescrizioni per l’esercizio<br />

di uno scarico rappresenta non solo un<br />

momento fondamentale ­ sul piano strettamente<br />

formale e burocratico ­ dell’esercizio della discrezionalità<br />

amministrativa in campo ambientale,<br />

quanto anche e soprattutto ­ sul versante tecnico<br />

e sostanziale ­ l’espressione di un potere funzionale<br />

alla tutela effettiva dell’ambiente stesso, che,<br />

peraltro, deve essere esercitato nel pieno rispetto<br />

dei principi di trasparenza nell’applicazione dei<br />

criteri che improntano l’attività dell’ente.<br />

Inoltre, proprio attraverso l’indicazione delle<br />

prescrizioni per l’esercizio di uno scarico (come<br />

del resto accade per le emissioni o per<br />

l’esercizio di una discarica) la pubblica amministrazione<br />

configura formalmente il proprio<br />

legittimo e doveroso rapporto di forza rispetto<br />

al titolare della autorizzazione. Indicazioni,<br />

quindi, che, laddove non risultino correttamente<br />

delineate rispetto all’equilibrio di<br />

interessi che l’ente pubblico deve tutelare,<br />

possono penalizzare fortemente sia le ragioni<br />

tecnico­economiche dell’impresa che il bene<br />

ambientale. Non si può, quindi, escludere<br />

che, laddove le prescrizioni non risultino congrue<br />

e tecnicamente condivisibili, possano di<br />

fatto svuotare il significato dell’autorizzazione,<br />

soprattutto in quei casi nei quali l’esercizio<br />

dello scarico sia reso dal complesso delle<br />

disposizioni imposte dall’ente pubblico particolarmente<br />

oneroso.<br />

Per le ragioni sopra esposte non è infrequente che<br />

in sede amministrativa, ancor più che in quella<br />

penale, la valutazione delle prescrizioni assuma<br />

un rilievo particolare ­ alle volte essenziale ­ in<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

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LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

diCesareParodi, Procura della Repubblica di Torino, docente a contratto Diritto dell’ambiente,<br />

Università di Torino, Facoltà Scienze MFN<br />

[1] Con la sentenza TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 1° dicembre 2006, n. 3254.<br />

funzione dei contrapposti interessi che in sede<br />

giudiziaria devono essere valutati.<br />

Una serie di tematiche al proposito sono state<br />

affrontate recentemente da una decisione<br />

del TAR Sicilia [1] , avente a oggetto la richiesta<br />

di annullamento ­ parzialmente accolta ­ di<br />

un comune concernente il rinnovo dell’autorizzazione<br />

allo scarico nonché la legittimità<br />

di alcune prescrizioni contenute nel provvedimento<br />

stesso.<br />

In termini generali, il TAR ha precisato che le<br />

prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo<br />

scarico dei reflui depurati rientrano nell’esercizio<br />

del potere tecnico discrezionale<br />

dell’amministrazione, che può essere oggetto<br />

di sindacato giurisdizionale solamente sotto<br />

il profilo dell’erroneità, illogicità o contraddittorietà<br />

manifesta. Conseguentemente,<br />

sfuggirebbero ai vizi sopraindicati le condizioni<br />

e le prescrizioni in linea con le finalità<br />

perseguite dal D.Lgs. n. 152/1999 (e attualmente<br />

dal D.Lgs. n. 152/2006), che richiedono<br />

l’attivazione di metodologie finalizzate alla<br />

prevenzione del rischio ambientale, di fronte<br />

alla potenziale pericolosità dei reflui della<br />

produzione industriale dell’azienda interessata.<br />

Come risulta dai criteri generali espressi<br />

dall’art. 1, D.Lgs. n. 152/1999, l’obiettivo<br />

principale di questo corpo normativo sarebbe<br />

quello di «prevenire e ridurre l’inquinamento<br />

e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati»,<br />

anche attraverso «l’individuazione di<br />

misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento<br />

nelle zone vulnerabili e nelle<br />

aree sensibili»; a sua volta, in quest’ottica<br />

l’art. 45, comma 9, citato decreto prevede<br />

che «in relazione alle caratteristiche tecniche<br />

dello scarico, alla sua localizzazione e alle<br />

condizioni locali dell’ambiente interessato,<br />

l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni<br />

tecniche volte a garantire che gli scarichi,<br />

ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente<br />

connesse, siano effettuati in<br />

109


LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

conformità alle disposizioni del presente decreto<br />

e senza pregiudizio del corpo ricettore,<br />

per la salute pubblica e per l’ambiente» [2] .<br />

Dovrebbero, quindi, considerarsi legittime la<br />

prescrizioni e le condizioni espressive delle<br />

finalità così sintetizzate, come la maggiore<br />

parte di quelle esaminate nel caso di specie<br />

in quanto volte: «a garantire un efficace monitoraggio<br />

degli scarichi (…) in ragione di<br />

una coerente prevenzione di fronte alla potenziale<br />

pericolosità dei reflui della produzione<br />

industriale della stessa. Trattasi, in sostanza,<br />

di attivazione di metodologie finalizzate<br />

ulteriormente alla prevenzione del rischio<br />

ambientale».<br />

La società ricorrente aveva, al contrario, rilevato<br />

­ con riguardo a una serie di prescrizioni<br />

e condizioni ­ una violazione dei principi di<br />

logica e congruità dell’atto amministrativo<br />

con riferimento alla tutela della libertà economica<br />

ex artt. 41 e 47 della Costituzione,<br />

reputando le stesse «arbitrarie e vessatorie»;<br />

del pari, veniva stimata essere non condivisibile,<br />

a giudizio del ricorrente, l’estensione,<br />

agli scarichi di reflui contenenti sostanze<br />

non pericolose, delle stesse prescrizioni (installazione<br />

di uno strumento d’analisi in continuo)<br />

previste per gli scarichi di sostanze<br />

pericolose.<br />

Date queste premesse, è interessante rilevare<br />

­ a titolo esemplificativo ­ la tipologia di prescrizioni<br />

e condizioni reputate legittime dal<br />

TAR, tra le quali si segnala:<br />

• la realizzazione di due pozzetti fiscali di<br />

ispezione, con annessi adeguati contatori volumetrici,<br />

da allocare all’esterno del muro<br />

dello stabilimento, sul marciapiede pubblico,<br />

al fine di controllare gli scarichi di tipo civile<br />

provenienti dall’insediamento;<br />

• l’installazione su ciascuna tubazione di adduzione<br />

di acqua da un pozzo, subito dopo<br />

l’entrata nello stabilimento, di apposito con­<br />

110<br />

AMBIENTE<br />

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tatore volumetrico e valvola unidirezionale,<br />

tale da evitare il ritorno di liquido [3] .<br />

Di particolare significato risulta la previsione<br />

­ reputata legittima dal TAR ­ avente a<br />

oggetto l’installazione di un sistema di monitoraggio<br />

on­line (telecontrollo) dello scarico,<br />

tale da definire in continuo la misura<br />

della sostanza organica totale ivi presente<br />

espressa come TOC (carbonio organico totale),<br />

con registrazione dei dati su personal<br />

computer, visionabili e scaricabili a mezzo<br />

connesione “remota” attivabile dagli uffici<br />

comunali di controllo e con inserimento di<br />

valore di allarme segnalabili a mezzo cellulari<br />

agli uffici comunali preposti alla vigilanza,<br />

per un controllo da esercitarsi in tempo<br />

reale sulla qualità dello scarico sia da parte<br />

della società ricorrente che dall’amministrazione<br />

comunale.<br />

La rilevanza di quest’ultima affermazione è<br />

data dal fatto che il TAR ha riconosciuto sostanzialmente<br />

estensibile la logica di controllo<br />

espressa in termini generali e astratti per<br />

la gestione degli scarichi di sostanze pericolose<br />

dall’art. 131, D.Lgs. n. 152/2006 (già prevista<br />

dall’art. 52 D.Lgs. n. 152/1999) : «Per gli<br />

scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella<br />

5 dell’Allegato 5 alla parte terza del<br />

presente decreto, l’autorità competente al rilascio<br />

dell’autorizzazione può prescrivere, a<br />

carico del titolare dello scarico, l’installazione<br />

di strumenti di controllo in automatico,<br />

nonché le modalità di gestione degli stessi e<br />

di conservazione dei relativi risultati, che devono<br />

rimanere a disposizione dell’autorità<br />

competente al controllo per un periodo non<br />

inferiore a tre anni dalla data di effettuazione<br />

dei singoli controlli».<br />

Al contrario, il TAR ha accolto sotto due differenti<br />

profili le doglianze del ricorrente, tramite<br />

una prassi che, lungi dal risultare contraddittoria<br />

rispetto alle affermazioni di<br />

[2] Attualmente l’art. 124, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce in termini generali che «In relazione alle caratteristiche<br />

tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le<br />

ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse,<br />

avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il<br />

corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente».<br />

[3] In relazione alle condizioni, il TAR ha riconosciuto come legittime: la comunicazione con cadenza semestrale della quantità<br />

di materia prima lavorata e dei prodotti finali ottenuti; l’effettuazione dello scarico tutti i giorni, escluse le domeniche, dalle<br />

ore 8.00 alle ore 20.00 per un totale di 72 ore settimanali, ovvero 3.744 ore annue; il valore della temperatura del refluo da<br />

depurare prima dell’immissione nel depuratore biologico non potrà superare il valore di 32° C.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


principio sopra esaminate, era espressiva di<br />

una medesima logica, sintetabile nel fatto<br />

che ogni “compressione” dell’attività imprenditoriale<br />

derivante dall’imposizione di<br />

prescrizione non può che essere, in concreto,<br />

funzionale alla tutela del bene ambientale.<br />

Il TAR ha così riconosciuto come illegittima la<br />

prescrizione che imponeva la sospensione<br />

dell’attività industriale nel caso di mancato<br />

funzionamento degli strumenti e delle apparecchiature<br />

di controllo dei reflui. Osserva il<br />

TAR, al riguardo, che «il suddetto obbligo<br />

appare incoerente ed irragionevole, ove appunto<br />

si ponga mente che l’eventuale anomalia<br />

degli strumenti di controllo non refluisce<br />

sulla qualità dei reflui. In altri termini, il<br />

pericolo di danno all’ambiente ed alla salute<br />

non è correlato alle avarie degli strumenti ed<br />

apparecchiature di controllo bensì al funzionamento<br />

dell’impianto di depurazione, in ordine<br />

al quale l’Amministrazione ben può continuare,<br />

come per il passato, ad effettuare i<br />

relativi controlli. A quanto sopra va aggiunto<br />

che l’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999 non prevede<br />

la sospensione automatica dell’attività<br />

produttiva, ma stabilisce che l’autorità competente<br />

al controllo, in caso di inosservanza<br />

delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico,<br />

provveda a diffidare il titolare dello scarico,<br />

stabilendo un termine entro il quale devono<br />

essere eliminate le irregolarità».<br />

Ad analoghe conclusioni il TAR giunge con<br />

riguardo alla censura mossa dal ricorrente ­<br />

in particolare erronea e falsa applicazione<br />

dell’art. 51, D.Lgs. n. 152/1999 ­ poiché il Comune<br />

aveva disposto la sospensione del rinnovo<br />

dell’autorizzazione allo scarico omettendo<br />

di adottare la previa diffida.<br />

Posto che il censurato provvedimento sarebbe<br />

stato basato sulla mancata ottemperanza<br />

alle prescrizioni contenute nel provvedimento<br />

di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico,<br />

il TAR Sicilia ha sottolineato che l’amministrazione<br />

avrebbe dovuto previamente diffidare<br />

la società ricorrente ad adempiere entro<br />

un dato termine, anziché provvedere con immediatezza<br />

alla sospensione dell’autorizzazione.<br />

Al proposito, l’art. 51, D.Lgs. n. 152/1999 (at­<br />

AMBIENTE<br />

[4] Si veda la sentenza della Corte d’Appello di Trento 5 maggio 1993.<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

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LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI<br />

tualmente art. 130, D.Lgs. n. 152/2006) stabilisce<br />

che l’autorità competente al controllo,<br />

in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione<br />

allo scarico, provveda a diffidare<br />

il titolare dello scarico, stabilendo un<br />

termine entro il quale devono essere eliminate<br />

le irregolarità. Conseguentemente, deve<br />

ritenersi «illegittimo il provvedimento di sospensione<br />

del rinnovo dell’autorizzazione allo<br />

scarico adottato dal Comune in difetto di<br />

una preventiva diffida ad eliminare le irregolarità<br />

riscontrate».<br />

Il TAR ribadisce, quindi, che, in nessun caso,<br />

l’ente chiamato a indicare le prescrizioni e a<br />

verificarne la corretta e tempestiva osservanza<br />

può derogare dalla naturale “scansione”<br />

logica e cronologia disciplinata dal Legislatore<br />

al proposito.<br />

Per altri versi, l’espressione di un principio di<br />

effettività e concretezza della tutela a fronte<br />

delle imposizioni è stato già oggetto di decisioni<br />

in sede penale. Al proposito, occorre<br />

osservare che, se le prescrizioni dell’autorizzazione<br />

sono norme tecniche che l’ente preposto<br />

al rilascio impone per garantire che<br />

l’esercizio dell’attività posta in essere dal privato<br />

non leda o non ponga in pericolo il bene<br />

giuridico tutelato dalla norma, le stesse dovrebbero<br />

perdere ogni caratteristica di cogenza<br />

laddove l’attività che espone a pericolo<br />

il bene giuridico tutelato non venga effettivamente<br />

esercitata.<br />

Non potrà così essere ravvisata alcuna lesione<br />

o messa in pericolo del bene giuridico sotteso<br />

alla previsione incriminatrice ­ in tema di prescrizioni<br />

­ in caso di guasto di un apparecchio<br />

deputato al campionamento automatico di<br />

uno scarico che in concreto non è operativo.<br />

Il principio è di evidenza tale da rendere assai<br />

raro incontrare pronunzie giurisprudenziali<br />

in termini; al proposito si segnala una decisione<br />

di merito, pronunciata con riferimento<br />

alle disposizioni del D.P.R. n. 915/1982, ma<br />

certamente ancora attuale: «ai fini della sussistenza<br />

del reato di inosservanza delle prescrizioni<br />

dell’autorizzazione allo smaltimento<br />

è necessario che vi sia effettuazione di una<br />

delle fasi dello smaltimento dei rifiuti da parte<br />

del soggetto» [4] . l<br />

111


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

AMBIENTE<br />

RASSEGNADIGIURISPRUDENZA<br />

acuradiMariaMelizzi, consulente legale<br />

112<br />

DANNO MORALE<br />

DA ELETTROMAGNETISMO<br />

Cassazionecivile,sez.II,(18ottobre<br />

2006),23gennaio2007,n.1391,<br />

Pres.Pontorieri,Rel.Malpica<br />

Elettromagnetismo­Emissioni­Limiti­Danno<br />

biologico ­ Danno morale ­ Art. 674 c.p. ­<br />

D.M.n.387/1998<br />

L’impossibilità di affermare il superamento dei limitilegalidiimmissionielettromagnetiche,dicui<br />

al D.M. n. 387/1998, esclude che possa ipotizzarsi<br />

ilreatodicuiall’art.674c.p.e,conseguentemente,ilriconoscimentodiundannomorale.<br />

Nota<br />

La Corte di Cassazione, seguendo il sopra citato<br />

principio di diritto, ha ritenuto destituito di fondamento<br />

il ricorso avanzato dalla difesa degli attori<br />

di un procedimento civile che si opponevano<br />

al rigetto, da parte delle Corti di merito, della<br />

domanda di risarcimento per presunti danni conseguenti<br />

alla diffusione di onde elettromagnetiche<br />

da parte di una società proprietaria di una<br />

stazione televisiva.<br />

I ricorrenti avevano basato la loro richiesta sulla<br />

base del solo elemento che le emissioni elettromagnetiche<br />

non superavano i limiti fissati dal<br />

D.M. n. 391/1998 e assumendo che l’impossibilità<br />

di ritenere integrato il reato di cui all’art. 674,<br />

c.p., non escludesse la possibilità di ritenere, comunque,<br />

sussistente una responsabilità di carattere<br />

civile, in quanto, a loro dire, il non superamento<br />

della “soglia” precludeva la responsabilità<br />

penale ma non quella civile.<br />

In ordine al rigetto in sede di appello della<br />

domanda di risarcimento del danno morale, i<br />

ricorrenti invocavano, inoltre, l’interpretazione<br />

evolutiva dell’art. 2059, c.c., che consente di<br />

ritenere risarcibili tutti quei danni non patrimoniali<br />

che si traducono in un pregiudizio esistenziale,<br />

nella specie accertato e provato nelle<br />

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condizioni di ansia, stress, frustrazione, abbattimento<br />

psicologico, afflizione e menomazione<br />

della capacità di relazione, causati ai ricorrenti<br />

dal dover vivere costantemente a contatto con<br />

un antenna di notevoli dimensioni e nel timore<br />

degli effetti dannosi delle relative emissioni<br />

elettromagnetiche.<br />

La Suprema Corte, confermando quanto statuito<br />

dalla Corte territoriale, ha evidenziando il fatto,<br />

dimostrato nei precedenti gradi di giudizio, che<br />

le emissioni elettromagnetiche, nel caso di specie,<br />

non hanno superato mediamente il limite di cui<br />

al D.M. n. 387/1989, ponendo, pertanto, in rilievo<br />

come questo limite sia assistito da una presunzione<br />

di pericolosità e come l’atteggiamento prudenziale,<br />

che talvolta ha indotto l’autorità giudiziaria<br />

a emettere inibitorie per il pericolo di danno<br />

alla salute, non consentirebbe il riconoscimento<br />

del danno biologico puramente ipotetico non<br />

supportato da fatti concreti.<br />

La Corte, inoltre, non ha ritenuto di pregio le<br />

argomentazioni a sostegno della risarcibilità di<br />

un danno esistenziale individuabile nello stato<br />

psicologico di insicurezza e timore indotti dalla<br />

consapevolezza di essere esposti alle emissioni<br />

elettromagnetiche.<br />

Rimane, pertanto, fuori dubbio che la risarcibilità<br />

di un simile danno a carico della società resistente<br />

non potrebbe prescindere dall’accertata illiceità<br />

del suo comportamento, individuabile, tuttavia,<br />

soltanto nell’ipotesi di superamento dei limiti di<br />

immissione previsti dalla normativa vigente.<br />

RIFIUTI: COMPETENZA RISERVATA E SEPARATA<br />

CorteCostituzionale,<br />

26giugno2007,n.239/2007,<br />

Pres.Bile,Rel.Quaranta<br />

Rifiuti ­ Questione di legittimità costituzionale<br />

­ Protezione civile ­ Situazioni di emergenza­RegioneTrentinoAltoAdige­RegioneCampania<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


Gliartt.90e91delloStatutodellaRegioneTrentino­AltoAdige/Südtirolel’art.3dellarelativadisciplina<br />

di attuazione (D.P.R. n. 426/1984) svolgono<br />

esclusivamente la funzione di regolare «l’assetto<br />

organizzativo»delTribunaleregionaledigiustizia<br />

amministrativa di Trento e della sezione autonoma<br />

di Bolzano, facendone oggetto di «una competenzariservataeseparata»dellaProvincia.<br />

Nota<br />

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata<br />

la questione di legittimità costituzionale, avanzata<br />

con ricorso dalla Provincia autonoma di<br />

Trento, dell’art. 3, comma 2­bis, decreto­legge 30<br />

novembre 2005, n. 245(«Misurestraordinarieper<br />

fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti<br />

nella Regione Campania»), aggiunto dalla legge<br />

di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossa<br />

in riferimento all’art. 90, D.P.R. 31 agosto 1972, n.<br />

670 («Approvazione del testo unico delle leggi<br />

costituzionali concernenti lo statuto speciale per<br />

il Trentino­Alto Adige»), e all’art. 3, commi 1 e 4,<br />

D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426(«Normediattuazione<br />

dellostatutospecialeperlaRegioneTrentino­Alto<br />

Adige concernenti istituzione del Tribunale<br />

amministrativo regionale di Trento e della sezioneautonomadiBolzano»).<br />

La disposizione impugnata dalla Provincia stabilisce<br />

che, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate<br />

ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 24 febbraio<br />

1992, n. 225(«IstituzionedelServizionazionale<br />

della protezione civile»), «la competenza di primogradoaconosceredellalegittimitàdelleordinanze<br />

adottate e dei consequenziali provvedimenti<br />

commissariali spetta in via esclusiva, anche<br />

perl’emanazionedimisurecautelari,alTribunale<br />

amministrativo regionale del Lazio, con sede in<br />

Roma».<br />

Secondo la ricorrente, tuttavia, questa disposizione<br />

violerebbe gli indicati parametri, giacché i medesimi,<br />

«definendo l’ordinamento del Tribunale<br />

regionale di giustizia amministrativa di Trento»,<br />

ne individuano la competenza con riferimento ai<br />

criteri basati sulla sede dell’organo, ovvero sull’efficacia<br />

provinciale o intraprovinciale di atti<br />

emanati anche da organi non aventi sede nella<br />

Provincia o nella Regione.<br />

La ricorrente, pertanto, pur riconoscendo che<br />

«non ha in materia di giurisdizione amministrativacompetenzaalcunadareclamare»,<br />

ha concluso<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

AMBIENTE<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

per la declaratoria di illegittimità costituzionale<br />

della norma censurata, in quanto«lagaranziache<br />

in primo grado determinate controversie vengano<br />

decise da un giudice locale, la cui composizione<br />

la Provincia concorre a determinare», costituirebbe<br />

«parte integrante della complessiva autonomiadelleistituzioniregionalieprovinciali».<br />

La Corte Costituzionale, invece, ha ritenuto che la<br />

competenza del Tribunale regionale amministrativo<br />

con sede in Trento non risulta violata dalla<br />

norma censurata, non incidendo sui suddetti profili<br />

di organizzazione del Tribunale de quo e, segnatamente,<br />

sul potere spettante alla Provincia<br />

autonoma di designazione di due dei suoi giudici.<br />

Né, d’altra parte, trova fondamento alcuno la<br />

pretesa della Provincia ricorrente volta a rivendicare<br />

(evocando quale parametro, in particolare,<br />

l’art. 3, D.P.R. n. 426/1984) il rispetto della«garanzia<br />

che in primo grado determinate controversie»,<br />

ed esattamente quelle individuate dalla suddetta<br />

norma di attuazione dello statuto,«venganodecisedaungiudicelocale,lacuicomposizionelaProvinciaconcorreadeterminare».<br />

I commi 1 e 4 del citato art. 3, si limitano, infatti, a<br />

effettuare la ripartizione della competenza territoriale<br />

tra i due organi di giustizia amministrativa<br />

operanti nella Regione e aventi, rispettivamente,<br />

sede a Trento e a Bolzano, attesa la loro particolarità<br />

d’essere non regionali, ma provinciali, a composizione<br />

distinta e dotati, ciascuno, della propria<br />

autonomia organizzativa. Se tale è, dunque, lo<br />

scopo per il quale la suddetta normativa di attuazione<br />

statutaria è stata dettata, se ne può dedurre<br />

che essa, attenendo esclusivamente a profili<br />

organizzativi dei due indicati Tribunali, non è idonea<br />

a incidere sui criteri generali di individuazione<br />

della competenza territoriale degli organi decentrati<br />

di giustizia amministrativa.<br />

CONCRETA IDONEITÀ<br />

DELLA CONDOTTA RUMOROSA<br />

Cassazionepenale,sez.I,<br />

19gennaio2007,n.1561,<br />

Pres.Gianvittore,Rel.Giordano<br />

Rumore ­ Emissioni ­ Limite ­ Salubrità dell’ambiente­Tutela­Art.659c.p.<br />

113


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

Nelcasoincuisiaaddebitabileall’imputatosoloil<br />

mancatorispettodeilimitidiemissionedelrumorestabilitidalD.P.CM.1°marzo1991,nonèapplicabile<br />

il principio di specialità di cui all’articolo 9,<br />

legge n. 689/1981, in quanto la fattispecie di cui<br />

all’articolo 659, comma 2, c.p., contiene un elemento,mutuatodaquellodelcomma1concuiilcomma2,vapostoinrelazione,estraneoallafattispecie<br />

prevista dall’articolo 10, legge n. 447/<br />

1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale<br />

limitandosi a stabilire ­ e a sanzionarne<br />

in via amministrativa ­ il superamento, i limiti di<br />

rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deveritenersisussistentel’inquinamentoacustico.<br />

Nota<br />

Sulla scorta del principio sopra riportato, la Suprema<br />

Corte ha respinto il ricorso presentato dalla<br />

difesa dell’imputato condannato, dai Giudici di<br />

merito, per aver colpevolmente violato l’art. 659<br />

del Codice penale, in quanto aveva recato disturbo<br />

ai titolari e avventori degli esercizi commerciali<br />

vicini con il rumore, eccedente i limiti della nor­<br />

114<br />

AMBIENTE<br />

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male tollerabilità, generato dall’orchestrina posta<br />

all’esterno del locale­bar.<br />

La difesa aveva proposto il ricorso sostenendo<br />

che il fatto si sarebbe dovuto qualificare non come<br />

violazione dell’articolo 659, comma 1, c.p.,<br />

come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale che<br />

ha, per questa ragione, respinto la domanda di<br />

oblazione, bensì come violazione del comma 2,<br />

con conseguente configurabilità, trattandosi di<br />

superamento dei limiti di emissione del rumore<br />

stabiliti dal D.P.CM. 1° marzo 1991, solo dell’illecito<br />

amministrativo di cui all’articolo 10, comma 2,<br />

legge­quadro sull’inquinamento acustico (legge<br />

n. 447/1995).<br />

La Corte, non aderendo alla tesi avanzata dalla<br />

difesa, ha ritenuto che nell’art. 659, comma 2,<br />

c.p., vi sia un elemento rappresentato proprio da<br />

quella concreta idoneità della condotta rumorosa<br />

che determina la messa in pericolo del bene della<br />

pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi<br />

dell’articolo 659 c.p., a recare disturbo a una<br />

pluralità indeterminata di persone, della quale,<br />

nel caso di specie, è stata data dal Giudice del<br />

merito congrua dimostrazione. l<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

INSERTO<br />

PRONTUARIODELLEBONIFICHE<br />

Questionariod’indagine<br />

perlesocietàoperantinelsettoredella<br />

PROGETTAZIONEEDESECUZIONEDIBONIFICHE<br />

disiticontaminati<br />

ISCRITTEALLACATEGORIA9<br />

DELL’ALBONAZIONALEDEIGESTORIAMBIENTALI<br />

Monitoraggiodell’applicazione<br />

dell’AlboNazionaledeiGestoriAmbientali,Categoria9<br />

EDIZIONE2007<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

PRONTUARIO DELLE BONIFICHE 2007<br />

Questionario dati aziendali<br />

In vista dell’edizione 2007 del Prontuario delle Bonifiche, repertorio nazionale delle sole imprese<br />

ISCRITTE ALLA CATEGORIA 9 DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI, che sarà allegato al n. 21/2007 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,leaziendeiscrittepossono,giàfind’ora,inviareipropridati.<br />

Le aziende interessate devono compilare, in ogni sua parte, il questionario. L’adesione non comporta<br />

alcuncostoacaricodell’azienda.<br />

Ilquestionariocompilatodeveessereinviatoa:<br />

UNIPARMASSICURAZIONI<br />

c/oUniversitàdiParma,FacoltàdiEconomia­IstitutodiCreditoeFinanza<br />

viaKennedy,6<br />

43100PARMA<br />

oppure:info@osservatoriobonifiche.it<br />

oppurealfax:0521­032397<br />

Alle aziende che invieranno il questionario compilato in ogni sua parte, sarà spedita una<br />

COPIA OMAGGIO del CD­ROM “<strong>Ambiente</strong> e <strong>Sicurezza</strong> - Adempimenti e Documentazione” (a<br />

curadiL.Soardo;trattodallaBancaDatiCodicedi<strong>Ambiente</strong>e<strong>Sicurezza</strong>),checontiene6000<br />

DOCUMENTIinmateriadisicurezzasullavoroegestioneambientalediimpresa,organizzatiin<br />

96 adempimenti, ciascuno dei quali corredato da schede esplicative, iter normativi, sintesi,<br />

schemi,formuleeditabili,documentiutilieriferimentidileggeeprassi.<br />

Incollaborazionecon<br />

I


PRONTUARIO DELLE BONIFICHE 2007<br />

Questionario dati aziendali<br />

II<br />

INSERTO<br />

IdatirichiestidiseguitosonoriferitiallasolaattivitàsvoltainItalia<br />

1) SOCIETÀ<br />

Ragionesociale: ..............................................................................................................................................<br />

Annodifondazione: ..............................................................................................................................................<br />

Sedelegale: ..............................................................................................................................................<br />

Sedeoperativa: ..............................................................................................................................................<br />

Telefono: ........./ ..................................................................................................................................<br />

Fax: ........./...................................................................................................................................<br />

Sitointernet(facoltativo): .............................................................................................................................................<br />

Referente:<br />

Nome:.........................………….. Qualifica: ...................................................................<br />

Tel.:…...../…….........................…. E­mail: ........................................................................<br />

2) SETTORIMERCEOLOGICIDIATTIVITÀ<br />

FatturatocomplessivodellaSocietà 2005 2006 2007<br />

negliultimitreanni [E] ..................... .................... ....................<br />

IndicareilcodiceISTATdeisettoridiattività<br />

elacorrispondentepercentualedifatturato<br />

Cod.ISTAT Settore [%]<br />

................................. ........................................................................................................................ ....................................<br />

................................. ........................................................................................................................ ....................................<br />

................................. ........................................................................................................................ ....................................<br />

................................. ........................................................................................................................ ....................................<br />

................................. ........................................................................................................................ ....................................<br />

................................. ........................................................................................................................ ....................................<br />

3) ATTIVITÀNELSETTOREAMBIENTALE<br />

Fatturatocomplessivonelsettore 2005 2006 2007<br />

ambientalenegliultimitreanni [E] ..................... .................... ....................<br />

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14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

INSERTO<br />

Indicarelapercentualedifatturatorelativaaiseguentisettori<br />

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PRONTUARIO DELLE BONIFICHE 2007<br />

Questionario dati aziendali<br />

Settore [%]<br />

a Bonificasitiebenicontaminati ........................................................................................ ........................................<br />

b Venditaonoleggiomacchinarieimpiantiperbonifiche(suolo,acquesotterranee).. ........................................<br />

c Gestioneimpiantiditrattamentorifiutinonpericolosiepericolosi ............................. ........................................<br />

d Gestioneimpiantiditrattamentoacque.......................................................................... ........................................<br />

e Gestioneimpiantiditrattamentosuoli ............................................................................ ........................................<br />

f Altro(specificare) ............................................................................................................... ........................................<br />

4) INTERVENTIDIBONIFICA:CATEGORIADIATTIVITÀ PREVALENTE<br />

Fatto100ilvaloreindicatoperilsolosettore“a”dellaprecedentetabella,<br />

indicarnelasuddivisionefraleseguentiattività<br />

a Decontaminazionedaamianto ......................<br />

b Analisichimiche,fisicheebiologiche ......................<br />

c Apparecchiatureperilmonitoraggioedilcontrollo ......................<br />

d Attrezzatureematerialispecifici ......................<br />

e Prontointervento ......................<br />

f Caratterizzazioneeprogettazionedegliinterventi ......................<br />

g Direzionelavori ......................<br />

h Riqualificazioneambientale ......................<br />

i Scavi,demolizioni,trattamentomacerieemovimentoterra ......................<br />

l Bonificaerecuperodiimpianti ......................<br />

m Smaltimentodirifiuti ......................<br />

n Spurgopozzineriefognature ......................<br />

o Trivellazioniesondaggi ......................<br />

p Trasportorifiuti ......................<br />

q Altro(specificare)…………………………………… ......................<br />

Relativamentealsolovaloreindicatoalp.to“a”dellatab.3,indicarelasuddivisione<br />

percentualedelfatturato2006pertipologiediintervento<br />

a Messainsicurezzad’emergenzae/opermanentedelsuolo................................................................. ...............<br />

b Messainsicurezzad’emergenzae/opermanentedellafalda .............................................................. ...............<br />

c Bonifica“insitu” ....................................................................................................................................... ...............<br />

d Bonifica“onsite”....................................................................................................................................... ...............<br />

e Bonifica“offsite”....................................................................................................................................... ...............<br />

f Altro(specificare) ...................................................................................................................................... ...............<br />

[%]<br />

[%]<br />

III


PRONTUARIO DELLE BONIFICHE 2007<br />

Questionario dati aziendali<br />

IV<br />

INSERTO<br />

Relativamentealsolovaloreindicatoalp.to“a”dellatab.3,indicarelasuddivisione<br />

percentualedelfatturato2006perareageografica<br />

a Nord<br />

b Centro<br />

c Sud<br />

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[%]<br />

............................<br />

............................<br />

............................<br />

d Isole ............................<br />

5) QUALIFICAZIONE<br />

Annodiiscrizioneall’Albo: ............................................................................................................................................<br />

Evoluzionedell’iscrizioneall’Albo­Categoria9<br />

Anno Classe<br />

2005 ..........................................................................................................................................................................<br />

2006 ..........................................................................................................................................................................<br />

2007 ..........................................................................................................................................................................<br />

Certificazione SI o NO o<br />

ISO9000 o<br />

ISO14000 o<br />

OHSAS18000 o<br />

SINAL o<br />

RegistrazioneEMAS SI o NO o<br />

QualificazioneSOA SI o NO o Categoria Classifica<br />

(Opereedimpiantidibonificaeprotezioneambientale) OG12 .....................<br />

(Indaginisuoloesottosuoloesecuzione,realizzazioneprogettierelazioni) OS21 .....................<br />

(Demolizioniopereingenere) OS23 .....................<br />

(Smaltimentoetrasportorifiuti) SEA00 .....................<br />

(Spurgo pozzetti servizio di autospurgo ispezioni fognarie e televisive serbatoi<br />

manutenzione)<br />

SEA06<br />

.....................<br />

(Bonificaambientaledecoibentazionedaamianto) SEA07 .....................<br />

(Analisisuoloesottosuolo) SEC31 .....................<br />

(Impattoambientaleriqualificazioneambientale) PRA15 .....................<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16


INSERTO<br />

6) STRUTTURA<br />

14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

N. Addetti Qualifica<br />

................................................................................................ Dirigenti<br />

................................................................................................ Commerciali<br />

................................................................................................ Tecnicispecializzati<br />

................................................................................................ Operai<br />

................................................................................................ Altro........................<br />

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PRONTUARIO DELLE BONIFICHE 2007<br />

Questionario dati aziendali<br />

Partecipazioniazionariedigruppicheoperanonelsettoreambientale<br />

Gruppo Partecipazione[%]<br />

................................................................................................ ................................................................................................<br />

................................................................................................ ................................................................................................<br />

................................................................................................ ................................................................................................<br />

Partecipazioniazionariedigruppicheoperanoinsettoridiversi<br />

Gruppo Partecipazione[%]<br />

................................................................................................ ................................................................................................<br />

................................................................................................ ................................................................................................<br />

................................................................................................ ................................................................................................<br />

Ruoloprincipalmentericopertonelleattivitàdibonifica<br />

Maincontractor o<br />

Subappaltatore o<br />

Esecutorediretto o<br />

Suddivisionepercentualedegliinterventieffettuatidal2005al2007<br />

secondol’entitàdelvaloredell’appalto<br />

Valoredell’appalto [%]<br />

Interventiconimporto ≤€500.000 ...................................<br />

Interventiconimporto>€500.000 ...................................<br />

Sedioperative<br />

Indirizzo Provincia<br />

.................................................................................................................................................. ..............................................<br />

.................................................................................................................................................. ..............................................<br />

.................................................................................................................................................. ..............................................<br />

.................................................................................................................................................. ..............................................<br />

Note:........................................................................................................................................................................................<br />

V


PRONTUARIO DELLE BONIFICHE 2007<br />

Questionario dati aziendali<br />

VI<br />

INSERTO<br />

7) TECNICHEDIINTERVENTO<br />

Suddivisionepercentualeindicativadelletecnicheutilizzate<br />

negliinterventieffettuatidal2005al2007(*)<br />

specificandoseinqualitàdimaincontractor(M)odisubappaltatore(S)(**)<br />

FASE TIPO [%]<br />

Contenimentostatico M S ...................................<br />

Messainsicurezza<br />

Bonifica“insitu”<br />

Bonifica“onsite”<br />

Bonifica“offsite”<br />

Utilizzocongiunto<br />

delletecniche<br />

cheprecedono<br />

Bonificadaamianto<br />

Contenimentodinamico M S ...................................<br />

Capping M S ...................................<br />

Trattamentoacque M S ...................................<br />

Immobilizzazione M S ...................................<br />

Degradazionebiologica M S ...................................<br />

Detossificazione M S ...................................<br />

Rimozionedelcontaminante M S ...................................<br />

Trattamentitermici M S ...................................<br />

Trattamentiestrattivi M S ...................................<br />

Trattamentibiologici M S ...................................<br />

Trattamentichimico­fisici M S ...................................<br />

Trattamentitermici M S ...................................<br />

Trattamentiestrattivi M S ...................................<br />

Trattamentibiologici M S ...................................<br />

Trattamentichimico­fisici M S ...................................<br />

Ricollocamentodiscarica M S ...................................<br />

Trattamentitermici M S ...................................<br />

Trattamentiestrattivi M S ...................................<br />

Trattamentibiologici M S ...................................<br />

Trattamentichimico­fisici M S ...................................<br />

Ricollocamentoindiscarica M S ...................................<br />

“Onsite” M S ...................................<br />

“Offsite” M S ...................................<br />

Note:........................................................................................................................................................................................<br />

..................................................................................................................................................................................................<br />

(*)Lasommadellesingolepercentualipotrebbeancheesseresuperiorea100considerandochenelsingolointerventopossono<br />

essereutilizzatecongiuntamentepiùtecniche.<br />

(**)Barrarelacasellacorrispondente.<br />

Avvertenza<br />

Idatifornitiverrannoriportatiedordinatifedelmentesenzaalcunaelaborazioneinterpretativa<br />

da parte di Uniparmassicurazioni che declina sin da ora ogni responsabilità sulla veridicità,<br />

esattezzaecorrettezzadeglistessi.<br />

IdaticosìfornitiverrannodiffusidaUniparmassicurazioniaisolifinidellapresenteiniziativa(Il<br />

ProntuariodelleBonifiche).<br />

Con l’invio dei propri dati ogni impresa aderisce all’iniziativa consentendone implicitamente<br />

l’utilizzosecondoifinidellastessa.<br />

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14 agosto 2007 ­ N. 16


14 agosto 2007 ­ N. 16<br />

INSERTO<br />

InformativaaisensidellaLeggen.675/1996<br />

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PRONTUARIO DELLE BONIFICHE 2007<br />

Questionario dati aziendali<br />

Uniparmassicurazioni, dichiara di trattare i dati nel pieno rispetto della legge sulla privacy n. 675/1996 in<br />

formaautomatizzataalfinedipermetterelosvolgimentodell’attivitàeconlefinalitàenunciate.IlconferimentodituttiidatirichiestiadUniparmassicurazioni,ènecessarioperaccedereall’inserimentodellapropria<br />

azienda nel documento contenente i risultati della ricerca e costituisce accettazione e consenso al loro<br />

trattamento.<br />

I dati trasmessi registrati potranno essere utilizzati da Uniparmassicurazioni per fini imposti da obblighi<br />

normativi,perfinistatisticieperfinidiinformazionesenzascopodilucro.<br />

I dati registrati non verranno inoltre comunicati da Uniparmassicurazioni a terzi soggetti che svolgono<br />

operazioniditrattamentodati.<br />

Ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge, l’utente potrà in qualsiasi momento richiedere la correzione, la<br />

cancellazione ed opporsi al trattamento, inviando una comunicazione scritta a Uniparmassicurazioni ­<br />

UniversitàdiParma,FacoltàdiEconomia,IstitutodiCreditoeFinanza­Ing.AldoBertelle­ViaKennedy,6­<br />

43100Parma.<br />

TitolaredeltrattamentoèUniparmassicurazioni­ViaKennedy,6­43100Parma.<br />

Accetto o Nonaccetto o<br />

Timbroefirma<br />

…………………………………………..<br />

VII

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