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esercito e città dall'unità agli anni trenta. tomo i - Sistema ...

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430 FERRUCCIO BOTTI<br />

soli casi di effettiva necessità che richiedono di tutelare l'ordine e la disciplina<br />

e di dare l'esempio con interventi rapidi, e segna quindi un progresso<br />

rispetto a quando<br />

la necessità della giurisdizione eccezionale militare degenerò, sotto i governi<br />

dispotici, in un privilegio di casta, pel quali i militari per qualsiasi reato, ed<br />

anche per azioni civili, aveano il diritto di essere giudicati dai loro tribunali<br />

speciali.<br />

L'autore dell'articolo compie un particolareggiato raffronto con i codici<br />

militari degli altri eserciti, dal quale il nostro non ne esce certo male, anche<br />

se, a suo giudizio, ha dei difetti che nel 1884 sono ormai da correggere:<br />

il codice militare del 1859 fu una necessaria conseguenza delle libertà accordate<br />

collo Statuto e delle riforme introdotte nel codice penale comune, sebbene<br />

la pubblicazione di questo avvenisse più di un mese dopo, cioè il 20 novembre<br />

1859. Con esso venne introdotta una più equa e razionale graduazione<br />

delle pene, delle quali rimase esclusa quella delle verghe, nonché il sorteggio<br />

e la decimazione che si leggevano ancora nel codice penale militare sardo<br />

del 20 luglio 1840 e nel regolamento di militare disciplina del l8 agosto stesso<br />

anno; fu abolita la giurisdizione mista di cui come un privilegio aveano fino<br />

allora goduto i militari, e fu ristretta quella militare mentre all'incontro il codice<br />

penale comune accrebbe la sua competenza sulla personalità civile del militare<br />

e sui fatti commessi dai borghesi relativi alla milizia. Ai consigli di guerra<br />

reggimentali e divisionali, sì ordinari che subitanei, convocati in ogni circostanza<br />

e formati da giudici nominati dopo commesso il reato, vennero sostituiti<br />

in tempo di pace tribunali militari territoriali, composti di giudici permanenti<br />

nominati con decreto reale [ . .. ]. L'organizzazione dei tribunali francesi<br />

e italiani è senza dubbio la migliore perché identica a quella dei tribunali ordinari,<br />

offre maggiori guarentigie e segna un progresso a confronto degli antichi<br />

consigli di guerra.<br />

Nel 1859 viene emanato anche un nuovo regolamento di disciplina 31,<br />

che anch'esso rimane in vigore per molti <strong>anni</strong>. Si tratta di un vero codice<br />

della vita giornaliera di caserma, che non si limita come oggi ad enunciare<br />

poche norme disciplinari a carattere generale, ma contiene tutta una serie<br />

di minute prescrizioni sul funzionamento delle caserme, dei Comandi e della<br />

logistica, sull'igiene e sui diritti, doveri, attribuzioni di tutti i livelli della<br />

gerarchia. Nell 'ottica attuale, le punizioni sono indubbiamente severe e i<br />

rapporti tra superiore e inferiore risultano forse improntati a eccessivo paternalismo,<br />

ma molti aspetti, sono, ancor oggi, meritevoli di considerazione<br />

e appaiono comunque assai lontani da intenti puramente autoritari e repres-<br />

31 G. M. 1859, Supplemento n. 12.<br />

LA CASERMA ITALIANA NEI PRIMI ANNI 431<br />

si vi, o dalla ricerca di separatezza dalla società. Ad esempio, riguardo al contegno<br />

del militare fuori caserma l'art. 3 del regolamento così si esprime:<br />

Il militare nel rispetto delle leggi, e nell'osservanza dei doveri civili sarà<br />

<strong>agli</strong> altri cittadini di esempio. Egli si dimostrerà sia nell'esercizio dei suoi doveri<br />

militari, sia in qualsivoglia altra circostanza, benevolo e cortese verso i<br />

concittadini, pronto ad accorrere ovunque altri versi in pericolo, od abbisogni<br />

di protezione o del suo coraggio. _Armato Jinicamente per la difesa del Sovrano,<br />

della Patria e delle sue leggi, egli non può senza grave colpa prender<br />

parte alcuna ad assembramenti, o manifestazioni irregolari di parti politiche,<br />

ovvero a tumulti qualunque siano, od abbandonarsi specialmente in siti pubblici,<br />

ad atti disordinati o violenti. Egli commetterebbe poi una insigne viltà<br />

meritevole delle punizioni più severe quando abusasse dell'arma affidat<strong>agli</strong> in<br />

soprusi e prepotenze contro persone inermi.<br />

Circa il carattere della disciplina, non è coa da poco la scomparsa delle<br />

punizioni corporali, rimaste ancora in uso a lungo nella Marina e in altri eserciti<br />

32 . Nell'infliggere le punizioni il superiore (Art. 176) deve tenere conto<br />

di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale, del grado, del servizio<br />

prestato, dell'intelligenza e del livello di conoscenza delle norme disciplinari<br />

del militare che ha mancato. Quanto più il militare è elevato in<br />

grado, tanto più grave è da considerarsi la sua mancanza. Né si trascura di<br />

sottolineare l'importanza della prevenzione e la necessità generale di moderare<br />

le punizioni:<br />

il superiore procurerà di antivenire le mancanze dei suoi dipendenti, e principalmente<br />

di evitare ogni provocazione. Osserverà nel punire la più stretta giustizia<br />

e imparzialità, eviterà ogni modo od espressione ingiuriosa, e dimostrerà<br />

colla calma del suo contegno com'egli sia mosso unicamente dal sentimento<br />

del dovere ( . .. ]. Le punizioni voglionsi infliggere colla moderazione necessaria<br />

affinché conservino tutta la loro efficacia.<br />

In quanto al comandante di compagnia, architrave della disciplina dei<br />

reparti, egli (art. 126)<br />

procurerà di mantenersi in perfetta concordia cogli uffiziali delle altre compagnie,<br />

e di tenere cogli uffiziali suoi dipendenti quel contegno benevolo che,<br />

senza nuocere alla sua autorità valga ad assicurargliene l'affezione. Procurerà<br />

eziandio di acquistarsi l'affezione della sua truppa, dimostrando costante e fraterna<br />

premura pel suo benessere.<br />

32 Per maggiori particolari sulla regolamentazione disciplinare a fine secolo. Cfr. C.<br />

PAVONE (ten. f.), Appunti sulle punizioni disciplinari con raffronti delle relative disposizioni<br />

in vigore nel nostro <strong>esercito</strong> ed in quello francese, russo, austriaco, germanico,<br />

"Rivista militare ,, 1896, Vol. I.

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