esercito e città dall'unità agli anni trenta. tomo i - Sistema ...
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430 FERRUCCIO BOTTI<br />
soli casi di effettiva necessità che richiedono di tutelare l'ordine e la disciplina<br />
e di dare l'esempio con interventi rapidi, e segna quindi un progresso<br />
rispetto a quando<br />
la necessità della giurisdizione eccezionale militare degenerò, sotto i governi<br />
dispotici, in un privilegio di casta, pel quali i militari per qualsiasi reato, ed<br />
anche per azioni civili, aveano il diritto di essere giudicati dai loro tribunali<br />
speciali.<br />
L'autore dell'articolo compie un particolareggiato raffronto con i codici<br />
militari degli altri eserciti, dal quale il nostro non ne esce certo male, anche<br />
se, a suo giudizio, ha dei difetti che nel 1884 sono ormai da correggere:<br />
il codice militare del 1859 fu una necessaria conseguenza delle libertà accordate<br />
collo Statuto e delle riforme introdotte nel codice penale comune, sebbene<br />
la pubblicazione di questo avvenisse più di un mese dopo, cioè il 20 novembre<br />
1859. Con esso venne introdotta una più equa e razionale graduazione<br />
delle pene, delle quali rimase esclusa quella delle verghe, nonché il sorteggio<br />
e la decimazione che si leggevano ancora nel codice penale militare sardo<br />
del 20 luglio 1840 e nel regolamento di militare disciplina del l8 agosto stesso<br />
anno; fu abolita la giurisdizione mista di cui come un privilegio aveano fino<br />
allora goduto i militari, e fu ristretta quella militare mentre all'incontro il codice<br />
penale comune accrebbe la sua competenza sulla personalità civile del militare<br />
e sui fatti commessi dai borghesi relativi alla milizia. Ai consigli di guerra<br />
reggimentali e divisionali, sì ordinari che subitanei, convocati in ogni circostanza<br />
e formati da giudici nominati dopo commesso il reato, vennero sostituiti<br />
in tempo di pace tribunali militari territoriali, composti di giudici permanenti<br />
nominati con decreto reale [ . .. ]. L'organizzazione dei tribunali francesi<br />
e italiani è senza dubbio la migliore perché identica a quella dei tribunali ordinari,<br />
offre maggiori guarentigie e segna un progresso a confronto degli antichi<br />
consigli di guerra.<br />
Nel 1859 viene emanato anche un nuovo regolamento di disciplina 31,<br />
che anch'esso rimane in vigore per molti <strong>anni</strong>. Si tratta di un vero codice<br />
della vita giornaliera di caserma, che non si limita come oggi ad enunciare<br />
poche norme disciplinari a carattere generale, ma contiene tutta una serie<br />
di minute prescrizioni sul funzionamento delle caserme, dei Comandi e della<br />
logistica, sull'igiene e sui diritti, doveri, attribuzioni di tutti i livelli della<br />
gerarchia. Nell 'ottica attuale, le punizioni sono indubbiamente severe e i<br />
rapporti tra superiore e inferiore risultano forse improntati a eccessivo paternalismo,<br />
ma molti aspetti, sono, ancor oggi, meritevoli di considerazione<br />
e appaiono comunque assai lontani da intenti puramente autoritari e repres-<br />
31 G. M. 1859, Supplemento n. 12.<br />
LA CASERMA ITALIANA NEI PRIMI ANNI 431<br />
si vi, o dalla ricerca di separatezza dalla società. Ad esempio, riguardo al contegno<br />
del militare fuori caserma l'art. 3 del regolamento così si esprime:<br />
Il militare nel rispetto delle leggi, e nell'osservanza dei doveri civili sarà<br />
<strong>agli</strong> altri cittadini di esempio. Egli si dimostrerà sia nell'esercizio dei suoi doveri<br />
militari, sia in qualsivoglia altra circostanza, benevolo e cortese verso i<br />
concittadini, pronto ad accorrere ovunque altri versi in pericolo, od abbisogni<br />
di protezione o del suo coraggio. _Armato Jinicamente per la difesa del Sovrano,<br />
della Patria e delle sue leggi, egli non può senza grave colpa prender<br />
parte alcuna ad assembramenti, o manifestazioni irregolari di parti politiche,<br />
ovvero a tumulti qualunque siano, od abbandonarsi specialmente in siti pubblici,<br />
ad atti disordinati o violenti. Egli commetterebbe poi una insigne viltà<br />
meritevole delle punizioni più severe quando abusasse dell'arma affidat<strong>agli</strong> in<br />
soprusi e prepotenze contro persone inermi.<br />
Circa il carattere della disciplina, non è coa da poco la scomparsa delle<br />
punizioni corporali, rimaste ancora in uso a lungo nella Marina e in altri eserciti<br />
32 . Nell'infliggere le punizioni il superiore (Art. 176) deve tenere conto<br />
di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale, del grado, del servizio<br />
prestato, dell'intelligenza e del livello di conoscenza delle norme disciplinari<br />
del militare che ha mancato. Quanto più il militare è elevato in<br />
grado, tanto più grave è da considerarsi la sua mancanza. Né si trascura di<br />
sottolineare l'importanza della prevenzione e la necessità generale di moderare<br />
le punizioni:<br />
il superiore procurerà di antivenire le mancanze dei suoi dipendenti, e principalmente<br />
di evitare ogni provocazione. Osserverà nel punire la più stretta giustizia<br />
e imparzialità, eviterà ogni modo od espressione ingiuriosa, e dimostrerà<br />
colla calma del suo contegno com'egli sia mosso unicamente dal sentimento<br />
del dovere ( . .. ]. Le punizioni voglionsi infliggere colla moderazione necessaria<br />
affinché conservino tutta la loro efficacia.<br />
In quanto al comandante di compagnia, architrave della disciplina dei<br />
reparti, egli (art. 126)<br />
procurerà di mantenersi in perfetta concordia cogli uffiziali delle altre compagnie,<br />
e di tenere cogli uffiziali suoi dipendenti quel contegno benevolo che,<br />
senza nuocere alla sua autorità valga ad assicurargliene l'affezione. Procurerà<br />
eziandio di acquistarsi l'affezione della sua truppa, dimostrando costante e fraterna<br />
premura pel suo benessere.<br />
32 Per maggiori particolari sulla regolamentazione disciplinare a fine secolo. Cfr. C.<br />
PAVONE (ten. f.), Appunti sulle punizioni disciplinari con raffronti delle relative disposizioni<br />
in vigore nel nostro <strong>esercito</strong> ed in quello francese, russo, austriaco, germanico,<br />
"Rivista militare ,, 1896, Vol. I.