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428 FERRUCCIO BOTTI dente dal contenuto piuttosto delicato, ove si indirizzano talvolta severe reprimende ai comandanti di reggimento e corpo. Questo, anche se naturalmente, come oggi, era in vigore H segreto di ufficio, e se nella guerra del 1866 si cerca, come in tutti gli eserciti di ogni tempo, di tenere lontani giornalisti e civili dai Comandi. È disponibile, al tempo, una grande quantità di dati sulla vita dell'esercito: la statistica militare (con costanti riferimenti e paragoni con l'estero) non è trascurata come sostengono taluni, ma è considerata (si veda il primo numero della Rivista Militare nel l856) una vera e propria branca della cultura militare, e questo avviene in un tempo in cui, ad esempio, non si ha ancora un concetto moderno della logistica come componente fondamentale dell'arte militare. I dati statistici, specie in campo sanitario, sono tenuti in grande considerazione anche quando rivelano realtà scomode, come le numerose epidemie, i numerosi suicidi e i numerosi incidenti. Basti ricordare, in proposito, i contenuti del Giornale di Medicina Militare fondato nel 1851, le relazioni e i libri sulla guerra di Crimea, e le già citate relazioni dei ministri della Guerra sugli esercizi 1864, 1865 e 1866, vera miniera di dati. La mortalità è molto elevata (3623 deceduti in ospedale nel 1865) e anche le malattie veneree sono molto diffuse (nel l865, 28617 ricoveri in ospedale su una forza media di 252.000 uomini). Va però tenuto conto che le condizioni igieniche e sanitarie della popolazione civile, anche per carenze nell'alimentazione, erano a loro volta molto precarie, e di conseguenza le epidemie solo in qualche caso (come il colera subito dopo la campagna del 1866, portato dai prigionieri austriaci e da quelli italiani rientrati in patria) riguardavano esclusivamente le forze armate. Il primo problema dell'esercito dal 1861 al 1866 è comunque quello sanitario. La diffusione delle malattie raggiunge specie nel 1864 e 1865 punte estremamente critiche, non certo dovute a scarsa solerzia o incompetenza dei medici militari. Gli interventi a carattere preventivo (come particolari norme igieniche, costituzione di ospedali e convalescenziari speciali, scuole cliniche per medici sul modo di trattare le malattie, e persino sospensione delle punizioni più pesanti) sono numerosi e continui e la situazione è atten­ tamente seguita dal Consiglio Superiore di Sanità, ma non si ha alcuna remora nell'ammettere che la causa prima della diffusione dell'oftalmia bellica, del colera e del vaiuolo tra le truppe e della morva o farcino tra i cavalli, va ricercata nelle carenze infrastrutturali prima descritte, che costringono ad ammassare le truppe e i quadrupedi in locali poco aerati, poco soleggiati, con cortili insufficienti, pochi lavatoi spesso lontano dalle camerate o scuderie, e scarsità di impianti igienici (ciò è dovuto anche alla mancanza, in molte sedi di guarnigione, di acquedotti centralizzati e condutture). LA CASERMA ITALIANA NEI PRIMI ANNI 429 Un argomento allora come oggi delicato e importante, gli incidenti da arma da fuoco e le loro cause, nel 1864 è affrontato sul Giornale Militare 26 dal ministro Petitti, il quale, " penetrato dal dovere che gl'incombe di tutelare la vita e il benessere del soldato »,dopo una minuta analisi delle cau­ se che hanno provocato 49 morti e 148 feriti nel 1861 - 1862 - 1863, richia­ ma gli ufficiali a una maggior vigilanza e prescrive l'adozione di provvedi­ menti disciplinari a carico dei comandanti, se _e quando emergono le loro responsabilità, considerando anche che il semplice fatto che si ebbero a lamentare 21 morti e 58 feriti per aver adoperato l'arma carica quale uncino, bastone e simili [la causa più frequente - n.d.r.] è per sé stesso talmente eloquente da rendere inutile ogni ulteriore osservazione al riguardo, e da far conoscere qual grave responsabilità incontri il Superiore che tolleri siffatto riprovevole abuso nei suoi dipendenti. Anche da questo approccio ai problemi della vita e del benessere dei dipendenti si può dedurre che la disciplina non viene concepita solo in funzione repressiva e ai danni dei gradi più bassi, e dò è confermato anche da un sommario esame di alcune statistiche e della regolamentazione. Secondo dati riportati dal Giornale Militare 27, nel 1870 vi erano 359 soldati nelle compagnie speciali e 279 nelle compagnie di punizione, mentre dall'esauriente relazione del ministro di Revel 28 risulta che nel 1865 il numero di gran lunga maggiore di condanne di sottufficiali e soldati fu dovuto a diserzione ( 4629). Le condanne per reati tipicamente militari (come ammutinamento, insubordinazione, disobbedienza ecc.) furono però relativamente limitate (875), mentre quelle per reati comuni (furto, percosse ecc.) furono 588. L'esercito unitario adotta il " codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna », emanato il l o ottobre 1859 29 in sostituzione di quello del 1840. n nuovo codice è ancora in vigore nel l884, quando un articolo sulla Rivista Militare (dovuto a un autore non militare 30) ne illustra le origini e le caratteristiche, e ne propone ragionate modifiche. Compilata da una Commissione mista di generali e magistrati, la nuova legislazione penale è modellata su quella francese del 182 9 (ancora in vigore nel 1859), la quale già restringe il campo d'azione della giustizia militare ai 26 G. M. 1864, pp. 790-792. 27 G. M. 1870, pp. 82-86. 28 MINISTERO DELLA GUERRA, Dell 'amministrazione .. nel 1985 (cit.), pp. 269-291. 29 G. M. 1859, Supplemento n. 13. 30 M. CARCANI, Il codice penale per l'Esercito, "Rivista militare » 1884, Vol. I.

430 FERRUCCIO BOTTI soli casi di effettiva necessità che richiedono di tutelare l'ordine e la disciplina e di dare l'esempio con interventi rapidi, e segna quindi un progresso rispetto a quando la necessità della giurisdizione eccezionale militare degenerò, sotto i governi dispotici, in un privilegio di casta, pel quali i militari per qualsiasi reato, ed anche per azioni civili, aveano il diritto di essere giudicati dai loro tribunali speciali. L'autore dell'articolo compie un particolareggiato raffronto con i codici militari degli altri eserciti, dal quale il nostro non ne esce certo male, anche se, a suo giudizio, ha dei difetti che nel 1884 sono ormai da correggere: il codice militare del 1859 fu una necessaria conseguenza delle libertà accordate collo Statuto e delle riforme introdotte nel codice penale comune, sebbene la pubblicazione di questo avvenisse più di un mese dopo, cioè il 20 novembre 1859. Con esso venne introdotta una più equa e razionale graduazione delle pene, delle quali rimase esclusa quella delle verghe, nonché il sorteggio e la decimazione che si leggevano ancora nel codice penale militare sardo del 20 luglio 1840 e nel regolamento di militare disciplina del l8 agosto stesso anno; fu abolita la giurisdizione mista di cui come un privilegio aveano fino allora goduto i militari, e fu ristretta quella militare mentre all'incontro il codice penale comune accrebbe la sua competenza sulla personalità civile del militare e sui fatti commessi dai borghesi relativi alla milizia. Ai consigli di guerra reggimentali e divisionali, sì ordinari che subitanei, convocati in ogni circostanza e formati da giudici nominati dopo commesso il reato, vennero sostituiti in tempo di pace tribunali militari territoriali, composti di giudici permanenti nominati con decreto reale [ . .. ]. L'organizzazione dei tribunali francesi e italiani è senza dubbio la migliore perché identica a quella dei tribunali ordinari, offre maggiori guarentigie e segna un progresso a confronto degli antichi consigli di guerra. Nel 1859 viene emanato anche un nuovo regolamento di disciplina 31, che anch'esso rimane in vigore per molti anni. Si tratta di un vero codice della vita giornaliera di caserma, che non si limita come oggi ad enunciare poche norme disciplinari a carattere generale, ma contiene tutta una serie di minute prescrizioni sul funzionamento delle caserme, dei Comandi e della logistica, sull'igiene e sui diritti, doveri, attribuzioni di tutti i livelli della gerarchia. Nell 'ottica attuale, le punizioni sono indubbiamente severe e i rapporti tra superiore e inferiore risultano forse improntati a eccessivo paternalismo, ma molti aspetti, sono, ancor oggi, meritevoli di considerazione e appaiono comunque assai lontani da intenti puramente autoritari e repres- 31 G. M. 1859, Supplemento n. 12. LA CASERMA ITALIANA NEI PRIMI ANNI 431 si vi, o dalla ricerca di separatezza dalla società. Ad esempio, riguardo al contegno del militare fuori caserma l'art. 3 del regolamento così si esprime: Il militare nel rispetto delle leggi, e nell'osservanza dei doveri civili sarà agli altri cittadini di esempio. Egli si dimostrerà sia nell'esercizio dei suoi doveri militari, sia in qualsivoglia altra circostanza, benevolo e cortese verso i concittadini, pronto ad accorrere ovunque altri versi in pericolo, od abbisogni di protezione o del suo coraggio. _Armato Jinicamente per la difesa del Sovrano, della Patria e delle sue leggi, egli non può senza grave colpa prender parte alcuna ad assembramenti, o manifestazioni irregolari di parti politiche, ovvero a tumulti qualunque siano, od abbandonarsi specialmente in siti pubblici, ad atti disordinati o violenti. Egli commetterebbe poi una insigne viltà meritevole delle punizioni più severe quando abusasse dell'arma affidatagli in soprusi e prepotenze contro persone inermi. Circa il carattere della disciplina, non è coa da poco la scomparsa delle punizioni corporali, rimaste ancora in uso a lungo nella Marina e in altri eserciti 32 . Nell'infliggere le punizioni il superiore (Art. 176) deve tenere conto di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale, del grado, del servizio prestato, dell'intelligenza e del livello di conoscenza delle norme disciplinari del militare che ha mancato. Quanto più il militare è elevato in grado, tanto più grave è da considerarsi la sua mancanza. Né si trascura di sottolineare l'importanza della prevenzione e la necessità generale di moderare le punizioni: il superiore procurerà di antivenire le mancanze dei suoi dipendenti, e principalmente di evitare ogni provocazione. Osserverà nel punire la più stretta giustizia e imparzialità, eviterà ogni modo od espressione ingiuriosa, e dimostrerà colla calma del suo contegno com'egli sia mosso unicamente dal sentimento del dovere ( . .. ]. Le punizioni voglionsi infliggere colla moderazione necessaria affinché conservino tutta la loro efficacia. In quanto al comandante di compagnia, architrave della disciplina dei reparti, egli (art. 126) procurerà di mantenersi in perfetta concordia cogli uffiziali delle altre compagnie, e di tenere cogli uffiziali suoi dipendenti quel contegno benevolo che, senza nuocere alla sua autorità valga ad assicurargliene l'affezione. Procurerà eziandio di acquistarsi l'affezione della sua truppa, dimostrando costante e fraterna premura pel suo benessere. 32 Per maggiori particolari sulla regolamentazione disciplinare a fine secolo. Cfr. C. PAVONE (ten. f.), Appunti sulle punizioni disciplinari con raffronti delle relative disposizioni in vigore nel nostro esercito ed in quello francese, russo, austriaco, germanico, "Rivista militare ,, 1896, Vol. I.

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dente dal contenuto piuttosto delicato, ove si indirizzano talvolta severe reprimende<br />

ai comandanti di reggimento e corpo. Questo, anche se naturalmente,<br />

come oggi, era in vigore H segreto di ufficio, e se nella guerra del<br />

1866 si cerca, come in tutti gli eserciti di ogni tempo, di tenere lontani giornalisti<br />

e civili dai Comandi.<br />

È disponibile, al tempo, una grande quantità di dati sulla vita dell'<strong>esercito</strong>:<br />

la statistica militare (con costanti riferimenti e paragoni con l'estero)<br />

non è trascurata come sostengono taluni, ma è considerata (si veda il primo<br />

numero della Rivista Militare nel l856) una vera e propria branca della cultura<br />

militare, e questo avviene in un tempo in cui, ad esempio, non si ha<br />

ancora un concetto moderno della logistica come componente fondamentale<br />

dell'arte militare. I dati statistici, specie in campo sanitario, sono tenuti<br />

in grande considerazione anche quando rivelano realtà scomode, come le<br />

numerose epidemie, i numerosi suicidi e i numerosi incidenti. Basti ricordare,<br />

in proposito, i contenuti del Giornale di Medicina Militare fondato nel<br />

1851, le relazioni e i libri sulla guerra di Crimea, e le già citate relazioni dei<br />

ministri della Guerra sugli esercizi 1864, 1865 e 1866, vera miniera di dati.<br />

La mortalità è molto elevata (3623 deceduti in ospedale nel 1865) e anche<br />

le malattie veneree sono molto diffuse (nel l865, 28617 ricoveri in ospedale<br />

su una forza media di 252.000 uomini). Va però tenuto conto che le<br />

condizioni igieniche e sanitarie della popolazione civile, anche per carenze<br />

nell'alimentazione, erano a loro volta molto precarie, e di conseguenza le<br />

epidemie solo in qualche caso (come il colera subito dopo la campagna del<br />

1866, portato dai prigionieri austriaci e da quelli italiani rientrati in patria)<br />

riguardavano esclusivamente le forze armate.<br />

Il primo problema dell'<strong>esercito</strong> dal 1861 al 1866 è comunque quello<br />

sanitario. La diffusione delle malattie raggiunge specie nel 1864 e 1865 punte<br />

estremamente critiche, non certo dovute a scarsa solerzia o incompetenza<br />

dei medici militari. Gli interventi a carattere preventivo (come particolari<br />

norme igieniche, costituzione di ospedali e convalescenziari speciali, scuole<br />

cliniche per medici sul modo di trattare le malattie, e persino sospensione<br />

delle punizioni più pesanti) sono numerosi e continui e la situazione è atten­<br />

tamente seguita dal Consiglio Superiore di Sanità, ma non si ha alcuna remora<br />

nell'ammettere che la causa prima della diffusione dell'oftalmia bellica,<br />

del colera e del vaiuolo tra le truppe e della morva o farcino tra i cavalli,<br />

va ricercata nelle carenze infrastrutturali prima descritte, che costringono<br />

ad ammassare le truppe e i quadrupedi in locali poco aerati, poco soleggiati,<br />

con cortili insufficienti, pochi lavatoi spesso lontano dalle camerate o scuderie,<br />

e scarsità di impianti igienici (ciò è dovuto anche alla mancanza, in<br />

molte sedi di guarnigione, di acquedotti centralizzati e condutture).<br />

LA CASERMA ITALIANA NEI PRIMI ANNI<br />

429<br />

Un argomento allora come oggi delicato e importante, gli incidenti da<br />

arma da fuoco e le loro cause, nel 1864 è affrontato sul Giornale Militare<br />

26 dal ministro Petitti, il quale, " penetrato dal dovere che gl'incombe di<br />

tutelare la vita e il benessere del soldato »,dopo una minuta analisi delle cau­<br />

se che hanno provocato 49 morti e 148 feriti nel 1861 - 1862 - 1863, richia­<br />

ma gli ufficiali a una maggior vigilanza e prescrive l'adozione di provvedi­<br />

menti disciplinari a carico dei comandanti, se _e quando emergono le loro<br />

responsabilità, considerando anche che<br />

il semplice fatto che si ebbero a lamentare 21 morti e 58 feriti per aver adoperato<br />

l'arma carica quale uncino, bastone e simili [la causa più frequente - n.d.r.]<br />

è per sé stesso talmente eloquente da rendere inutile ogni ulteriore osservazione<br />

al riguardo, e da far conoscere qual grave responsabilità incontri il Superiore<br />

che tolleri siffatto riprovevole abuso nei suoi dipendenti.<br />

Anche da questo approccio ai problemi della vita e del benessere dei<br />

dipendenti si può dedurre che la disciplina non viene concepita solo in funzione<br />

repressiva e ai d<strong>anni</strong> dei gradi più bassi, e dò è confermato anche da<br />

un sommario esame di alcune statistiche e della regolamentazione. Secondo<br />

dati riportati dal Giornale Militare 27, nel 1870 vi erano 359 soldati nelle<br />

compagnie speciali e 279 nelle compagnie di punizione, mentre dall'esauriente<br />

relazione del ministro di Revel 28 risulta che nel 1865 il numero di<br />

gran lunga maggiore di condanne di sottufficiali e soldati fu dovuto a diserzione<br />

( 4629). Le condanne per reati tipicamente militari (come ammutinamento,<br />

insubordinazione, disobbedienza ecc.) furono però relativamente limitate<br />

(875), mentre quelle per reati comuni (furto, percosse ecc.) furono 588.<br />

L'<strong>esercito</strong> unitario adotta il " codice penale militare per gli Stati di S.<br />

M. il Re di Sardegna », emanato il l o ottobre 1859 29 in sostituzione di quello<br />

del 1840. n nuovo codice è ancora in vigore nel l884, quando un articolo<br />

sulla Rivista Militare (dovuto a un autore non militare 30) ne illustra le<br />

origini e le caratteristiche, e ne propone ragionate modifiche.<br />

Compilata da una Commissione mista di generali e magistrati, la nuova<br />

legislazione penale è modellata su quella francese del 182 9 (ancora in vigore<br />

nel 1859), la quale già restringe il campo d'azione della giustizia militare ai<br />

26 G. M. 1864, pp. 790-792.<br />

27 G. M. 1870, pp. 82-86.<br />

28 MINISTERO DELLA GUERRA, Dell 'amministrazione .. nel 1985 (cit.), pp. 269-291.<br />

29 G. M. 1859, Supplemento n. 13.<br />

30 M. CARCANI, Il codice penale per l'Esercito, "Rivista militare » 1884, Vol. I.

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