esercito e città dall'unità agli anni trenta. tomo i - Sistema ...

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252 FILIPPO MAZZONIS un argine al fenomeno che va assumendo proporzioni preoccupanti e anche per dare una qualche risposta alle proteste contro le punizioni, viene emanato il R. Decreto del 4 ottobre 1908 meglio noto nell'ambiente militare come "legge Casana », dal nome del ministro della Guerra proponente (ironia della sorte: se si esclude il brevissimo interim di Ricasoli nel '61, il sen. Severino Casana fu il primo e unico esempio di ministro della Guerra "borghese " dall'Unità al 1920). Il decreto, in realtà, non affronta direttamente la contraddizione (divieto di non battersi - punizione per chi si batte), ma propone una soluzione " all'italiana », offrendo una (parziale) scappatoia ai contendenti: introduce cioè il giurì d'onore, al quale è d'obbligo rivolgersi in caso di " vertenza cavalleresca " fra due militari e al cui verdetto (definitivo) " è obbligo di ambedue le parti di attenersi " 77. Benché non ottenga di modificare molto nelle consuetudini cavalleresche degli ufficiali e benché continui a essere oggetto di motivate critiche 78, La «legge Casana " resterà in vigore fino alla fine della II guerra mondiale. Un'ultima considerazione nel merito dei manuali di buone maniere: proprio per quanto prima detto sul valore e il significato del duello, le vertenze cavalleresche erano adeguatamente trattate nei loro aspetti generali soprattutto in quei galatei che nel I paragrafo sono stati inseriti nella II categoria 79. In Modena '82 (e '85), forse in ossequio alla legge del 1852 o forse perché il destinatario del messaggio è tale (l'ufficiale-medio) che si ritiene più opportumo né incoraggiarlo né scoraggiarlo, dei duelli non si parla affatto. La questione viene invece affrontata nei manuali che abbiamo prima considerato per il periodo giolittiano, anche se, in accordo con gli orientamenti di quegli anni, prevalgono gli inviti alla cautela nel valutare la gravità delle offese 80 • Infine negli anni Trenta il tema del duello viene esplicitamen- 77 " Il verdetto può aver per risultato: a) una dichiarazione che non v'è ragione a contese; b) un verbale di riconciliazione; c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza >> (dall'art. 6. Il testo del R. Decreto n. 605 è riportato per intero in G. ETTORRE, Generale di Divisione, Questioni d'onore, Milano, Hoepli, 1928, pp. 238-245). Nel caso c) è evidente che il duello debba aver luogo. 78 Cfr. ivi, pp. 245 e ss. Che il R. Decreto abbia ottenuto scarso successo pratico mi pare confermato dalle considerazioni introduttive al Saggio del col.llo Borgatti, che scriveva nel 1914. Cfr. precedente nota 76. 79 Cfr. in proposito l'ampio capitolo dedicato all'argomento in BERGANDO CONTE AL­ FONso, op. cit., pp. 83-93 8° Ciò vale soprattutto per Torino '14, cfr. pp. 115-6. Invece E. F. Iviglia, nel brevissimo capitolo dedicato al duello (cfr. Torino '07, pp. 105-6), sostiene serenamente l'opportunità di scendere " ancora sul terreno [ ... ] per provare il coraggio della propria opinione, per dimostrare che il nostro onore e la nostra dignità ci è più cara della vita stessa. Il duello [ ... ] è un necessario completamento alle forme legali imperfette della giustizia ». USI DELLA BUONA SOCIETÀ E QUESTIONI D'ONORE 253 te affrontato anche dai manuali dell'Accademia di Modena 81• Indagare sul perché questo sia accaduto, quando, ormai già da qualche anno, da ambienti militari qualificati, con accenti diversi rispetto al passato si richiede un deciso e innovatore mutamento di rotta nel senso auspicato di una futura definitiva scomparsa del duello 82, ci condurrebbe ben oltre i termini stabiliti del presente lavoro. Pertanto qui mi fermo e metto il punto. 81 Cfr. R. ACCADEMIA DI FANTERIA E CAVALLERIA, Vertenze cavalleresche, Modena, Stab. Poligrafico Artioli, 1935: l'opuscolo condensa in una trentina di pagine tutti i vari atti da espletare in occasione di un duello; l'intento è molto pratico: sono anche allegati due modelli, per la lettera di nomina del rappresentante e per il cartello di sfida. In Modena '41 (pp. 18-23) un capitolo è dedicato alle « Vertenze cavalleresche >> : più che un condensato del precedente, ne costituisce quasi una premessa introduttiva. Tra i codici cavallereschi consigliati oltre al classico Gelli, una sorta di testo sacro in materia, l'opuscolo indica anche il vecchio Codice cavalleresco italiano (1885) del gen.le Angelini, che, secondo Borgatti, già agli inizi del secolo, era completamente « caduto in disuso >> in seguito a " un articolo demolitore ,, di Paulo Fambri. sz In proposito cfr. G. ETTORRE, op. cit., passim.

JANINE MENE1- GEN!Y L'IMMAGINE DELL'UFFICIALE NEL TEATRO BORGHESE DELL'ITALIA LIBERALE Dal compimento dell'Unità alla prima Guerra mondiale, il teatro è stato uno dei divertimenti prediletti degli italiani che frequentavano con assiduità le sale di spettacolo nelle grandi città e anche nei paesi più remoti. Questo vale specialmente per Milano che viene allora considerata come la capitale intellettuale e culturale del paese perché vi hanno sede i giornali più importanti e le maggiori case editrici; molti autori e pensatori vi risiedono; il pubblico ricco e colto è numeroso e la sua accoglienza è determinante per il successo di un'opera. A poco a poco, Roma capitale politica intende accedere al primo rango anche nel campo culturale e teatrale. Ma la diversità regionale deve essere tenuta a mente e ogni piccola o media città possiede sale di spettacolo: nel 1870, si possono elencare 957 teatri ubicati in 71 1 comuni 1. Moltissime compagnie di giro portano la loro arte da una regione all'altra in condizioni materiali spesso difficili, ma con una fede, un entusiasmo e un mestiere che devono bastare a convincere ed entusiasmare un vasto pubblico. Il repertorio delle compagnie teatrali può venire classificato rapidamente sotto diverse rubriche. Il teatro goldoniano o di imitazione goldoniana rappresenta la tradizione tipicamente italiana, ed è sempre vivace e gradito dal pubblico. Il teatro di origine straniera ha una grande importanza: si tratta di tragedie (Shakespeare), di drammi storici di ispirazione romantica, di drammi moderni (Ibsen, Strindberg, Cekov, Becque, Hervieu, Hauptmann ... ) , di commedie brillanti soprattutto francesi (Feydeau, Labiche e moltissimi seguaci o imitatori dalla produzione spesso scadente) e di farse. l GIOVANNI AZZARONI, Del teatro e dintorni. Una storia della legislazione e delle strutture teatrali in Italia nell 'Ottocento, Roma, Bulzoni, 1981, pp. 286-307.

252 FILIPPO MAZZONIS<br />

un argine al fenomeno che va assumendo proporzioni preoccupanti e anche<br />

per dare una qualche risposta alle proteste contro le punizioni, viene<br />

emanato il R. Decreto del 4 ottobre 1908 meglio noto nell'ambiente militare<br />

come "legge Casana », dal nome del ministro della Guerra proponente<br />

(ironia della sorte: se si esclude il brevissimo interim di Ricasoli nel '61, il<br />

sen. Severino Casana fu il primo e unico esempio di ministro della Guerra<br />

"borghese " dall'Unità al 1920). Il decreto, in realtà, non affronta direttamente<br />

la contraddizione (divieto di non battersi - punizione per chi si batte),<br />

ma propone una soluzione " all'italiana », offrendo una (parziale) scappatoia<br />

ai contendenti: introduce cioè il giurì d'onore, al quale è d'obbligo<br />

rivolgersi in caso di " vertenza cavalleresca " fra due militari e al cui verdetto<br />

(definitivo) " è obbligo di ambedue le parti di attenersi " 77. Benché non<br />

ottenga di modificare molto nelle consuetudini cavalleresche degli ufficiali<br />

e benché continui a essere oggetto di motivate critiche 78, La «legge Casana<br />

" resterà in vigore fino alla fine della II guerra mondiale.<br />

Un'ultima considerazione nel merito dei manuali di buone maniere: proprio<br />

per quanto prima detto sul valore e il significato del duello, le vertenze<br />

cavalleresche erano adeguatamente trattate nei loro aspetti generali soprattutto<br />

in quei galatei che nel I paragrafo sono stati inseriti nella II categoria<br />

79. In Modena '82 (e '85), forse in ossequio alla legge del 1852 o forse<br />

perché il destinatario del messaggio è tale (l'ufficiale-medio) che si ritiene<br />

più opportumo né incoraggiarlo né scoraggiarlo, dei duelli non si parla affatto.<br />

La questione viene invece affrontata nei manuali che abbiamo prima<br />

considerato per il periodo giolittiano, anche se, in accordo con gli orientamenti<br />

di quegli <strong>anni</strong>, prevalgono gli inviti alla cautela nel valutare la gravità<br />

delle offese 80 • Infine negli <strong>anni</strong> Trenta il tema del duello viene esplicitamen-<br />

77 " Il verdetto può aver per risultato: a) una dichiarazione che non v'è ragione a<br />

contese; b) un verbale di riconciliazione; c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza<br />

>> (dall'art. 6. Il testo del R. Decreto n. 605 è riportato per intero in G. ETTORRE,<br />

Generale di Divisione, Questioni d'onore, Milano, Hoepli, 1928, pp. 238-245). Nel caso<br />

c) è evidente che il duello debba aver luogo.<br />

78 Cfr. ivi, pp. 245 e ss. Che il R. Decreto abbia ottenuto scarso successo pratico<br />

mi pare confermato dalle considerazioni introduttive al Saggio del col.llo Borgatti, che<br />

scriveva nel 1914. Cfr. precedente nota 76.<br />

79 Cfr. in proposito l'ampio capitolo dedicato all'argomento in BERGANDO CONTE AL­<br />

FONso, op. cit., pp. 83-93<br />

8° Ciò vale soprattutto per Torino '14, cfr. pp. 115-6. Invece E. F. Iviglia, nel brevissimo<br />

capitolo dedicato al duello (cfr. Torino '07, pp. 105-6), sostiene serenamente l'opportunità<br />

di scendere " ancora sul terreno [ ... ] per provare il coraggio della propria opinione,<br />

per dimostrare che il nostro onore e la nostra dignità ci è più cara della vita stessa.<br />

Il duello [ ... ] è un necessario completamento alle forme legali imperfette della giustizia ».<br />

USI DELLA BUONA SOCIETÀ E QUESTIONI D'ONORE 253<br />

te affrontato anche dai manuali dell'Accademia di Modena 81• Indagare sul<br />

perché questo sia accaduto, quando, ormai già da qualche anno, da ambienti<br />

militari qualificati, con accenti diversi rispetto al passato si richiede un deciso<br />

e innovatore mutamento di rotta nel senso auspicato di una futura definitiva<br />

scomparsa del duello 82, ci condurrebbe ben oltre i termini stabiliti<br />

del presente lavoro. Pertanto qui mi fermo e metto il punto.<br />

81 Cfr. R. ACCADEMIA DI FANTERIA E CAVALLERIA, Vertenze cavalleresche, Modena, Stab.<br />

Poligrafico Artioli, 1935: l'opuscolo condensa in una trentina di pagine tutti i vari atti<br />

da espletare in occasione di un duello; l'intento è molto pratico: sono anche allegati due<br />

modelli, per la lettera di nomina del rappresentante e per il cartello di sfida. In Modena<br />

'41 (pp. 18-23) un capitolo è dedicato alle « Vertenze cavalleresche >> : più che un condensato<br />

del precedente, ne costituisce quasi una premessa introduttiva. Tra i codici cavallereschi<br />

consigliati oltre al classico Gelli, una sorta di testo sacro in materia, l'opuscolo indica<br />

anche il vecchio Codice cavalleresco italiano (1885) del gen.le Angelini, che, secondo<br />

Borgatti, già <strong>agli</strong> inizi del secolo, era completamente « caduto in disuso >> in seguito<br />

a " un articolo demolitore ,, di Paulo Fambri.<br />

sz In proposito cfr. G. ETTORRE, op. cit., passim.

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