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La pecora bergamasca. Storia e presente di una razza ... - Ruralpini

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irremissibilmente soggetto alla pena <strong>di</strong> lire due Moneta <strong>di</strong> Milano per ciasc<strong>una</strong> Pecora, o<br />

Capra, ed ogni volta, che sarà trovato su’ detti Fon<strong>di</strong>, come sopra.<br />

Ottavo. Cauzione <strong>di</strong> detta penale saranno le stesse Pecore, O Capre da condursi in sequestro nelle<br />

mani del Console del Luogo, e a spese dell’illegittimo Introducente, coll’obbligo a’ rispettivi<br />

Consoli d’imme<strong>di</strong>atamente denunciare al Giu<strong>di</strong>ce Locale l’arresto, perché sia<br />

sommariamente, e senza strepito, e figura <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio or<strong>di</strong>nata, e riscossa la penale contro li<br />

Contravventori giu<strong>di</strong>cati tali, quando non sia altrimenti convenuto in valida forma nelle<br />

rispettive Parti interessate, come abbasso.<br />

Nono. E quantunque detta penale appartenga <strong>di</strong> ragione al Regio Fisco, ciò non<strong>di</strong>meno, volendo<br />

Noi abbondare negli Atti, che possono contribuire al provvido oggetto propostoci dalle<br />

presenti Or<strong>di</strong>nazioni, accor<strong>di</strong>amo per Grazia speciale, che quella stessa penale venga tutta a<br />

cedere a benefizio della Comunità, o Possessore, e Proprietario del Fondo, come sopra invaso.<br />

Or<strong>di</strong>niamo però, che restino eccettuati quei Casi, ne’ quali, oltre l’invasione, e danneggiamento<br />

predetto, concorressero circostanze aggravanti, e qualità criminose, e sopra tutto la grave<br />

ingiuria, e la forza, poiché in tali Casi rimarranno intieramente salve così al Regio Fisco,<br />

come alle Parti lese le loro rispettive azioni a termine delle leggi, e degli Or<strong>di</strong>ni veglianti.<br />

Volendo Noi pertanto, che queste Nostre Superiori Determinazioni forniscano il loro plenario<br />

effetto, rimossa ogni, e qualunque eccezione, commettiamo al Senato, al Magistrato camerale,<br />

siccom’ anche a tutti i Podestà, Jus<strong>di</strong>cienti, ed altri Ufficiali, a’ quali si appartiene, <strong>di</strong> vegliare<br />

rispettivamente alla loro più stretta osservanza; al qual’ effetto verrà il <strong>presente</strong> E<strong>di</strong>tto<br />

pubblicato, ed affisso al Luoghi soliti <strong>di</strong> questa Capitale, e delle altre Città, Comunità, e Terre<br />

dello Stato con le consuete formalità, e restano specialmente incaricati i Regj Cancellieri <strong>di</strong><br />

conservarlo negli Archivj delle loro Delegazioni, e <strong>di</strong> farlo <strong>presente</strong> al Convocato generale,<br />

che si tiene come sopra in Autunno <strong>di</strong> ciascun’anno per gli effetti in esso contemplati a<br />

preservazione de’ Fon<strong>di</strong> Com<strong>una</strong>li.<br />

Dat. in Milano li 25. Aprile 1775.<br />

Come abbiamo visto a proposito delle <strong>di</strong>sposizioni “particolari” per il casalasco del<br />

1793, la finalità <strong>di</strong> far applicare <strong>una</strong> normativa uniforme valida per tutto lo Stato non<br />

sarà del tutto conseguita. Si deve pur sempre rimarcare, però, come l’e<strong>di</strong>tto abbia il<br />

pregio <strong>di</strong> ridurre alla sola sanzione pecuniaria le pene per i pastori che si<br />

introducevano senza licenza nei fon<strong>di</strong>. Non più “corda”, “galera” e pene ad “arbitrio”,<br />

pene tanto esagerate quanto raramente applicate. Se i pastori devono ottenere il<br />

consenso <strong>di</strong> Comuni e privati proprietari è anche vero che non debbono più scontrarsi<br />

con ban<strong>di</strong> com<strong>una</strong>li o provinciali che li costringevano a comportarsi da “fuorilegge”.<br />

Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> passaggio delle greggi sulle strade pubbliche è universalmente stabilito.<br />

E’ probabile che oltre che dai nuovi orientamenti illuminati della monarchia<br />

asburgica, la “mitezza” dei provve<strong>di</strong>menti nei confronti dei pastori sia dovuta anche<br />

alla <strong>di</strong>minuzione della presenza delle pecore provenienti dalla <strong>bergamasca</strong>,<br />

<strong>di</strong>minuzione che non poteva certo essere considerata favorevolmente dalle autorità<br />

milanesi dato che venivano considerati “animali così utili”.<br />

Il richiamato E<strong>di</strong>tto del 1772 stabiliva, infatti, che le pecore venissero tosate prima <strong>di</strong><br />

ritornare alle valli bergamasche e che la lana doveva restare “nello Stato” [<strong>di</strong><br />

Milano]. Il provve<strong>di</strong>mento, simmetrico a quelli della Repubblica Veneta che vietava<br />

l’uscita delle pecore prima della tosa, <strong>di</strong>mostra che anche il lanificio milanese<br />

(almeno limitatamente a qualche centro <strong>di</strong> produzione) continuava ad utilizzare lana

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