La pecora bergamasca. Storia e presente di una razza ... - Ruralpini
La pecora bergamasca. Storia e presente di una razza ... - Ruralpini
La pecora bergamasca. Storia e presente di una razza ... - Ruralpini
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Al fine <strong>di</strong> porre un freno alla confusione creatasi con il sovrapporsi <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti<br />
particolari e generali nel 1775 venne emanato il già citato e<strong>di</strong>tto che si proponeva <strong>di</strong><br />
mettere or<strong>di</strong>ne nel caos sopravvenuto e alla sostanziale inosservanza dei<br />
provve<strong>di</strong>menti precedenti. Vale la pena riportarlo integralmente 1 :<br />
MARIA THERESIA, Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ,<br />
Bohemia &c., Archidux Austriæ, Dux Me<strong>di</strong>olani, Mantua, &c. &c. &c.<br />
FERDINANDO Principe Reale d’Ungherìa, e <strong>di</strong> Boemia, Arciduca d’Austria, Duca <strong>di</strong> Borgogna, e <strong>di</strong><br />
Lorena ec., Cesareo Reale Luogotenente, Governatore e Capitano generale<br />
nella Lombar<strong>di</strong>a austriaca.<br />
Essendoci stati umilaiti molti Ricorsi da varie Comunità dello Stato, e da <strong>di</strong>versi privati Possessori<br />
per il danno, che rappresentavano inferirli rispettivamente tanto ai Fon<strong>di</strong> Com<strong>una</strong>li, quanto ai<br />
Particolari dalle Pecore, e Capre, implorando a ciò qualche salutare provvidenza. Noi pertanto dopo<br />
seria, e matura deliberazione, sentito il parere <strong>di</strong> questo Regio Ducal Magistrato Camerale da Noi a<br />
tale oggetto eccitato, siamo venuti in determinare quanto segue.<br />
Primo. Vogliamo, che rimanga nella sua piena osservanza l’E<strong>di</strong>tto pubblicato sotto il giorno 15.<br />
Maggio dell’anno 1772. Circa la tosatura delle Pecore forastiere, derogando Noi nel<br />
rimanente nelle più valide forme a qualunque Legge, E<strong>di</strong>tto, ed Or<strong>di</strong>ne precedente contrario<br />
alle precedenti Or<strong>di</strong>nazioni.<br />
Secondo. Nessun pastore sia <strong>di</strong> Pecore, sia <strong>di</strong> Capre, e nessun’ altra Persona, che tenga simili<br />
Animali, ar<strong>di</strong>sca d’entrare, transitare, e molto meno <strong>di</strong> far pascere dette Pecore, e Capre nel<br />
Campo altrui senza espressa licenza del Padrone del Fondo.<br />
Terzo. Senza quella espressa licenza non saranno soggetti al transito delle Pecore, o Capre, se non<br />
que’ Fondj, che soffrono la servitù passiva dell’accesso ai Fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> altri Proprietarj, come<br />
pure tutte le Strade sì Regie, che Com<strong>una</strong>li saranno libere al passaggio delle Pecore, o Capre,<br />
né in quelle potranno soggiacere a molestia alc<strong>una</strong>.<br />
Quarto. Siccome li Fon<strong>di</strong> Com<strong>una</strong>li sogliono essere li più esposti alla invasione delle Pecore, e delle<br />
Capre, così per ovviare a questo <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne, senza ban<strong>di</strong>re da questo Stato animali così utili, si<br />
dovranno considerare li Fon<strong>di</strong> Com<strong>una</strong>li nella stessa maniera, e colle stesse riserve de’ fon<strong>di</strong><br />
particolari; cioè non potranno in essi transitare, né pascolare Pecore, o Capre senza espressa<br />
licenza del Padrone del Fondo, cioè della Comunità, e a que’ patti, che saranno convenuti<br />
legittimamente.<br />
Quinto. Perciò nel Convocato generale <strong>di</strong> tutti gli Estimati, che si tiene ogni anno nell’Autunno<br />
coll’intervento del Deputato del Personale, e del Cancelliere, sarà a pluralità <strong>di</strong> Voti<br />
deliberato, se convenga admettere ne’ Fon<strong>di</strong> Com<strong>una</strong>li le Pecore, o le Capre, o non<br />
ammetterle, e ammettendole, quali Fon<strong>di</strong> siano destinati al Pascolo delle Greggie, e quali<br />
riservati; finalmente saranno proposti dai Deputati dell’Estimo li patti, e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> detta<br />
ammissione.<br />
Sesto. Resta però riservata al solito l’Approvazione del Magistrato camerale tanto per quelle ,<br />
quanto per tutte le altre Deliberazioni Comunitative. Li Deputati poi dell’Estimo per tempo<br />
assistiti dal regio Cancelliere saranno gli Esecutori delle cose deliberate. E approvate anche<br />
con riguardo alle Pecore, e Capre.<br />
Settimo. Qualunque Caprajo, e Pecorajo, e Conduttore, o in conto proprio, o per altri <strong>di</strong> Pecore, e<br />
Capre, siccome anche ogni altra Persona, che tenga simili Animali, e che sarà trovata ne’<br />
Fon<strong>di</strong> altrui, sia questo Com<strong>una</strong>le, o Particolare, senza la suddetta Licebza, sarà<br />
1 ASM Gridario Greppi Vol. 5