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La pecora bergamasca. Storia e presente di una razza ... - Ruralpini

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materia offenderanno o faranno offendere li massari, fittabili, lavoratori, campari,<br />

operaij o soprastanti <strong>di</strong> detti beni incorreranno oltre le pene or<strong>di</strong>narie quelle <strong>di</strong> scu<strong>di</strong><br />

cinquanta ed in caso <strong>di</strong> inabbilità <strong>di</strong> tre tratti <strong>di</strong> corda e maggiore all’arbitrio nostro”.<br />

In altre località, per esempio a Legnano, nella stessa epoca i rappresentanti del<br />

comune si limitavano ad invocare <strong>una</strong> “grida” per “arrestare chi è senza licenza<br />

concessa dalla Cancelleria Segreta della Lombar<strong>di</strong>a Austriaca”. Ban<strong>di</strong> locali contro le<br />

pecore si registrarono anche nel varesotto dove numerose comunità inviano esposti<br />

contro i pastori per i danni subiti. Particolarmente interessanti risultano alcune<br />

documentazioni relative a punti importanti <strong>di</strong> transito delle greggi transumanti. A<br />

Garlate (Lc), a ridosso del confine bergamasco, nel 1741 viene vietato “introdurre la<br />

quantità ben che minima <strong>di</strong> pecore”, ma viene “consentito il transito su strada<br />

pubblica”. Anche in questo caso si prevede <strong>di</strong> prendere gli animali vivi o morti <strong>di</strong><br />

arrestare i pastori o <strong>pecora</strong>i ai quali verranno inflitti 3 anni <strong>di</strong> galera e <strong>una</strong> multa <strong>di</strong><br />

100 scu<strong>di</strong>”. Nel secolo precedente questo Comune è citato nei carteggi perché venne<br />

accolto un ricorso <strong>di</strong> alcuni pastori ai quali erano state ingiustamente sequestrate le<br />

pecore. Nello stesso il Comune <strong>di</strong> Galbiate, paese vicino ma su “un eminente colle<br />

circa un miglio <strong>di</strong> qua dell’Adda”, invia veementi proteste alle autorità lamentando<br />

che pur non servendo il loro territorio <strong>di</strong> regolare transito “agli armenti che<br />

all’autunno <strong>di</strong>scendono da monti soggetti alla veneta Repubblica per portarsi sui prati<br />

del basso Ducato” essi subiscono “rovine <strong>di</strong> ogni genere”. Come sappiamo la<br />

viticultura era a quel tempo fiorente in Brianza e i galbiatesi denunciano che:<br />

“le viti novelle soffrono eminentissimo danno massimamente in tempo <strong>di</strong> neve in cui è<br />

costume dei pastori pascere le loro mandrie de tralci recenti e però essi vanno<br />

procurando le ore più solitarie e segrete onde menare il guasto a man salva”. Che si<br />

tratti <strong>di</strong> pastori bergamaschi che si soffermano d’inverno in Brianza ci viene confermato<br />

dal fatto che nell’esposto in questione si inserisce un elemento <strong>di</strong> economia politica atto<br />

a <strong>di</strong>mostrare un danno pubblico oltre che privato. Si lamenta infatti che “compenso<br />

alcuno può mai sperarsi a tanto pregiu<strong>di</strong>zio dalle lane delle copiosissime mandre non<br />

essendo lecito ai pastori in virtù <strong>di</strong> <strong>una</strong> <strong>di</strong>sposizione del Veneto Governo siccome<br />

trasportar greggi da quel Paese se non spogli dei lane (…) onde solo a profitto <strong>di</strong> gente<br />

forastiera e ad incremento <strong>di</strong> un estero Commercio <strong>di</strong>strutti vengono i pascoli della<br />

Comunità <strong>di</strong> Galbiate guaste le viti, le erbe e tutt’altro che serve a più importanti<br />

raccolti”<br />

Inutile <strong>di</strong>re che ciò che i galbiatesi vogliono è la solita grida motivata,<br />

immancabilmente, anche dalla necessità <strong>di</strong> “porre freno all’ar<strong>di</strong>tezza dei Pastori e<br />

Conducenti <strong>di</strong> armenti assai baldanzosi e manupronti”. Nella supplica si fa<br />

riferimento a “grida” già stabilite per Bulciago e Mariano. Dietro queste pressanti<br />

suppliche la grida venne in effetti emanata e, come in casi analoghi si prevedeva la<br />

pena della per<strong>di</strong>ta delle pecore “con beneficio per 1/3 al Fisco, 1/3 al denunciante e<br />

1/3 al Console, Bargello o Fanti che le avessero arrestate” oltre “alle pene pecuniarie<br />

espressamente comminate dalle Grida generali e particolari contra de Pastori, Pecoraj<br />

e Conducenti esse pecore”.

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