Basilisco - SSFA
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali<br />
Dipartimento dell’Innovazione<br />
Direzione Generale dei Farmaci e dispositivi medici<br />
1° Corso di aggiornamento sui dispositivi medici:<br />
aspetti regolatori ed applicativi<br />
Roma 18-19 MAGGIO 2009<br />
La vigilanza sui dispositivi medico-diagnostici<br />
in vitro<br />
Ing. Alessandra <strong>Basilisco</strong><br />
Ufficio IV - Diagnostici in vitro
Scopo del sistema vigilanza<br />
Lo scopo del sistema vigilanza sui dispositivi<br />
medici è migliorare la protezione della<br />
salute e della sicurezza di pazienti,<br />
utilizzatori ed altri riducendo la possibilità<br />
del ripetersi di uno stesso incidente in<br />
altre circostanze.
Attori del sistema vigilanza<br />
FABBRICANTE<br />
ALTRE AC<br />
AUTORITÀ<br />
COMPETENTE<br />
ITALIANA<br />
COMMISSIONE EUROPEA<br />
OPERATORI<br />
SANITARI<br />
Banca dati<br />
europea<br />
EUDAMED
A quali IVD si applica?<br />
Esclusivamente ai dispositivi che recano la marcatura CE!<br />
I dispositivi RUO e i dispositivi destinati alla valutazione<br />
delle prestazioni<br />
NON<br />
devono essere oggetto di segnalazione, in quanto non sono<br />
marcati CE e non possono essere utilizzati per fornire dei<br />
risultati clinici.<br />
I dispositivi fabbricati ed utilizzati unicamente nell’ambito<br />
della stessa struttura sanitaria e nel luogo di fabbricazione<br />
o utilizzati in locali contigui senza essere oggetto di<br />
trasferimento ad altro soggetto (home brew kit) non devono<br />
essere oggetto di segnalazione (Art. 2, comma 4, D.Lgs.<br />
332/2000).
Cosa deve fare un<br />
fabbricante di IVD?<br />
Sistema di reporting<br />
La segnalazione di vigilanza relativa ad un IVD può<br />
risultare complicata in quanto questi dispositivi in<br />
genere non vengono a contatto con il paziente. È<br />
difficile determinare se un grave peggioramento<br />
dello stato di salute possa essere imputabile ai<br />
risultati errati ottenuti con l’IVD o se il danno<br />
possa essere invece imputabile ad un errore<br />
dell’utilizzatore. In questi casi il fabbricante deve<br />
inviare comunque la segnalazione all’Autorità<br />
Competente.<br />
MEDDEV 2.12–1 rev. 5 Aprile 2007 (par. 3.1.2)
Danno indiretto<br />
Danno indiretto: conseguenza di un’azione<br />
intrapresa o meno sulla base di un risultato<br />
non corretto ottenuto tramite l’utilizzo di un<br />
IVD<br />
Esempi:<br />
Diagnosi errata<br />
Diagnosi ritardata<br />
Trattamento ritardato<br />
Trattamento inappropriato<br />
Trasfusione di materiali inappropriati<br />
MEDDEV 2.12–1 rev. 5 Aprile 2007 (par. 4.11)
Cosa deve fare un<br />
fabbricante di IVD?<br />
FSCA (Field Safety Corrective Action): misura intrapresa<br />
dal fabbricante per ridurre il rischio di morte o di grave<br />
peggioramento dello stato di salute legato all’utilizzo<br />
dell’IVD già commercializzato.<br />
FSN (Field Safety Notice): comunicazione relativa ad una<br />
FSCA da parte del fabbricante o del suo mandatario (ma<br />
anche di ) ai clienti e/o agli utilizzatori.<br />
Dal 1° Ottobre 2008 gli avvisi di sicurezza sono pubblicati<br />
sul portale del Ministero.<br />
IMPORTANTE: Ulteriore strumento divulgativo: non la<br />
pubblicazione sul portale non sostituisce l’attività del<br />
fabbricante di informare direttamente i propri clienti<br />
MEDDEV 2.12–1 rev. 5 Aprile 2007 (par. 4.6 e 4.7)
FSN sul portale del Ministero<br />
http://www.ministerosalute.it/dispositivi/dispomed.jsp<br />
http://www.ministerosalute.it/dispositivi/ dispomed.jsp
La vigilanza: l’utilizzatore<br />
l utilizzatore<br />
Art. 11, comma 2, Direttiva 98/79/CE<br />
“Se uno stato membro richiede ai medici, alle istituzioni<br />
sanitarie o agli organizzatori di programmi esterni della<br />
qualità di informare le autorità competenti di ogni incidente<br />
di cui al comma 1, esso deve adottare le misure necessarie<br />
per assicurare che sia informato dell’incidente anche il<br />
fabbricante dei dispositivi coinvolti o il suo mandatario”.<br />
Art. 11, comma 2, D.Lgs. 332/2000<br />
“I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e<br />
private e gli operatori sanitari pubblici e privati o gli<br />
organizzatori di programmi di valutazione esterna della qualità<br />
comunicano al Ministero della sanita' gli incidenti di cui al<br />
comma 1. Il Ministero della sanita' informa dell'incidente il<br />
fabbricante dei dispositivi coinvolti o il suo mandatario”.
D.M. 15 Novembre 2005<br />
•Dati relativi al luogo<br />
•Dati relativi al dispositivo<br />
medico-diagnostico in vitro<br />
•Dati relativi all’evento<br />
•Dati del compilatore<br />
Art. 19, comma 1, D.Lgs. 332/2000<br />
“Sanzioni”<br />
Allegato n. 4: Rapporto di incidente o mancato incidente da parte di<br />
operatori sanitari per gli IVD
Referenti per la vigilanza<br />
Circolare Ministeriale del 27/04/2004<br />
“è auspicabile che presso le strutture sanitarie sia<br />
individuato un responsabile della vigilanza sugli<br />
incidenti e mancati incidenti con dispositivi medici<br />
(...) con il compito di ricevere le segnalazioni e di<br />
inviarle al Ministero della Salute previa verifica e<br />
congruità dei dati”.<br />
D.M. 15 Novembre 2005 Art. 2, comma 1<br />
“La segnalazione viene trasmessa nel rispetto delle<br />
disposizioni adottate dalla regione sulla presenza e<br />
sul ruolo del referente o del responsabile della<br />
vigilanza in ciascuna struttura sanitaria”.
Referenti per la vigilanza sugli IVD presso<br />
Regioni e Province Autonome<br />
OTTOBRE 2008: Il Ministero ha richiesto alle<br />
regioni e alle provincie autonome di Trento e<br />
Bolzano di individuare i referenti per la vigilanza<br />
sugli IVD (prot. DGFDM IV/I.1.c.v.1/11).<br />
AD OGGI: hanno comunicato tali nominativi 9<br />
regioni su 21.<br />
Nel 75% dei casi i referenti regionali per la<br />
vigilanza IVD hanno coinciso con quelli<br />
precedentemente individuati per i dispositivi<br />
medici.
Compiti dei referenti regionali<br />
• Assicurano il rispetto dell’iter procedurale aziendale in tema di vigilanza<br />
• Collaborano con gli operatori sanitari alla compilazione delle schede nei<br />
casi di segnalazione di incidente all’Autorità Competente<br />
• Adottano le opportune misure per la conservazione dei dispositivi<br />
oggetto della segnalazione secondo le modalità più idonee<br />
• Verificano la presenza di altri dispositivi del lotto del dispositivo<br />
oggetto della segnalazione<br />
• Mantengono un archivio cartaceo e/o informatico relativo alle<br />
segnalazioni ricevute<br />
• Informano e sensibilizzano gli operatori sanitari al corretto uso dei<br />
dispositivi medici secondo i criteri di appropriatezza di destinazione<br />
d’uso
Cosa segnalare: Esempio n. 1<br />
Un lotto di strisce per il test del glucosio nel<br />
sangue, fuori specifica, viene rilasciato dal<br />
fabbricante. Un paziente utilizza le strisce<br />
secondo le istruzioni del fabbricante, ma la<br />
lettura fornisce risultati errati portando alla<br />
somministrazione di una quantità errata di<br />
insulina, con conseguente shock ipoglicemico<br />
e ricovero.<br />
Trattamento inappropriato a<br />
causa di un risultato errato
Cosa segnalare: Esempio n. 2<br />
Errore di abbinamento dei risultati analitici<br />
al paziente da parte di un analizzatore<br />
automatico. A causa dello scambio di dati<br />
un paziente ha risentito di un errato<br />
trattamento terapeutico.<br />
Errato abbinamento<br />
risultati/paziente<br />
trattamento appropriato<br />
al paziente sbagliato
Cosa segnalare: Esempio n. 3<br />
Durante la manutenzione di un analizzatore<br />
per autodiagnosi è stato rilevato che una<br />
vite atta a posizionare l’unità riscaldante di<br />
un analizzatore nella posizione corretta si è<br />
allentata. Uno spostamento dell’unità<br />
riscaldante dalla propria posizione<br />
potrebbe comportare che la misurazione<br />
avvenga ad una temperatura non esatta,<br />
producendo risultati errati.<br />
Misurazione errata a causa di<br />
una temperatura non esatta
Dati dell’Ufficio dell Ufficio IV<br />
Segnalazioni incidenti<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Segnalazioni incidente<br />
139<br />
133<br />
TOT: 832<br />
Nel periodo 2008-2009 sono stati ricevuti 798 report di<br />
vigilanza, di cui 236 nei primi 4 mesi del 2009<br />
223<br />
252<br />
2005 2006 2007 2008 2009<br />
#Segnalazioni 139 133 223 252 85<br />
85<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009
Dati dell’Ufficio dell Ufficio IV<br />
Provenienza delle segnalazioni<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
138<br />
PROVENIENZA DELLE SEGNALAZIONI<br />
1<br />
129<br />
4<br />
217<br />
Segnalare un incidente per il fabbricante non costituisce<br />
un’ammissione di colpa ma un chiaro segno di aver recepito i<br />
dettami della MEDDEV<br />
6<br />
246<br />
2005 2006 2007 2008 2009<br />
FABB/MAND/DIST/AC 138 129 217 246 82<br />
OPERATORI SANITARI 1 4 6 6 3<br />
6<br />
82<br />
3<br />
TOT: 832<br />
FABB/MAND/DIST/AC<br />
OPERATORI SANITARI
2%<br />
Dati dell’Ufficio dell Ufficio IV<br />
Provenienza delle segnalazioni<br />
17%<br />
PROVENIENZA SEGNALAZIONI<br />
81%<br />
FABB/MAND/DIST<br />
OPERATORI SANITARI<br />
ALTRE AC<br />
Segnalazioni per tipologia di IVD<br />
Gli operatori sanitari segnalano ancora in una<br />
percentuale bassa<br />
82%<br />
6%<br />
10%<br />
2%<br />
Elenco A<br />
Elenco B<br />
Self test<br />
IVD General
Grazie per la vostra attenzione<br />
Alessandra <strong>Basilisco</strong>