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Basilisco - SSFA

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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali<br />

Dipartimento dell’Innovazione<br />

Direzione Generale dei Farmaci e dispositivi medici<br />

1° Corso di aggiornamento sui dispositivi medici:<br />

aspetti regolatori ed applicativi<br />

Roma 18-19 MAGGIO 2009<br />

La vigilanza sui dispositivi medico-diagnostici<br />

in vitro<br />

Ing. Alessandra <strong>Basilisco</strong><br />

Ufficio IV - Diagnostici in vitro


Scopo del sistema vigilanza<br />

Lo scopo del sistema vigilanza sui dispositivi<br />

medici è migliorare la protezione della<br />

salute e della sicurezza di pazienti,<br />

utilizzatori ed altri riducendo la possibilità<br />

del ripetersi di uno stesso incidente in<br />

altre circostanze.


Attori del sistema vigilanza<br />

FABBRICANTE<br />

ALTRE AC<br />

AUTORITÀ<br />

COMPETENTE<br />

ITALIANA<br />

COMMISSIONE EUROPEA<br />

OPERATORI<br />

SANITARI<br />

Banca dati<br />

europea<br />

EUDAMED


A quali IVD si applica?<br />

Esclusivamente ai dispositivi che recano la marcatura CE!<br />

I dispositivi RUO e i dispositivi destinati alla valutazione<br />

delle prestazioni<br />

NON<br />

devono essere oggetto di segnalazione, in quanto non sono<br />

marcati CE e non possono essere utilizzati per fornire dei<br />

risultati clinici.<br />

I dispositivi fabbricati ed utilizzati unicamente nell’ambito<br />

della stessa struttura sanitaria e nel luogo di fabbricazione<br />

o utilizzati in locali contigui senza essere oggetto di<br />

trasferimento ad altro soggetto (home brew kit) non devono<br />

essere oggetto di segnalazione (Art. 2, comma 4, D.Lgs.<br />

332/2000).


Cosa deve fare un<br />

fabbricante di IVD?<br />

Sistema di reporting<br />

La segnalazione di vigilanza relativa ad un IVD può<br />

risultare complicata in quanto questi dispositivi in<br />

genere non vengono a contatto con il paziente. È<br />

difficile determinare se un grave peggioramento<br />

dello stato di salute possa essere imputabile ai<br />

risultati errati ottenuti con l’IVD o se il danno<br />

possa essere invece imputabile ad un errore<br />

dell’utilizzatore. In questi casi il fabbricante deve<br />

inviare comunque la segnalazione all’Autorità<br />

Competente.<br />

MEDDEV 2.12–1 rev. 5 Aprile 2007 (par. 3.1.2)


Danno indiretto<br />

Danno indiretto: conseguenza di un’azione<br />

intrapresa o meno sulla base di un risultato<br />

non corretto ottenuto tramite l’utilizzo di un<br />

IVD<br />

Esempi:<br />

Diagnosi errata<br />

Diagnosi ritardata<br />

Trattamento ritardato<br />

Trattamento inappropriato<br />

Trasfusione di materiali inappropriati<br />

MEDDEV 2.12–1 rev. 5 Aprile 2007 (par. 4.11)


Cosa deve fare un<br />

fabbricante di IVD?<br />

FSCA (Field Safety Corrective Action): misura intrapresa<br />

dal fabbricante per ridurre il rischio di morte o di grave<br />

peggioramento dello stato di salute legato all’utilizzo<br />

dell’IVD già commercializzato.<br />

FSN (Field Safety Notice): comunicazione relativa ad una<br />

FSCA da parte del fabbricante o del suo mandatario (ma<br />

anche di ) ai clienti e/o agli utilizzatori.<br />

Dal 1° Ottobre 2008 gli avvisi di sicurezza sono pubblicati<br />

sul portale del Ministero.<br />

IMPORTANTE: Ulteriore strumento divulgativo: non la<br />

pubblicazione sul portale non sostituisce l’attività del<br />

fabbricante di informare direttamente i propri clienti<br />

MEDDEV 2.12–1 rev. 5 Aprile 2007 (par. 4.6 e 4.7)


FSN sul portale del Ministero<br />

http://www.ministerosalute.it/dispositivi/dispomed.jsp<br />

http://www.ministerosalute.it/dispositivi/ dispomed.jsp


La vigilanza: l’utilizzatore<br />

l utilizzatore<br />

Art. 11, comma 2, Direttiva 98/79/CE<br />

“Se uno stato membro richiede ai medici, alle istituzioni<br />

sanitarie o agli organizzatori di programmi esterni della<br />

qualità di informare le autorità competenti di ogni incidente<br />

di cui al comma 1, esso deve adottare le misure necessarie<br />

per assicurare che sia informato dell’incidente anche il<br />

fabbricante dei dispositivi coinvolti o il suo mandatario”.<br />

Art. 11, comma 2, D.Lgs. 332/2000<br />

“I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e<br />

private e gli operatori sanitari pubblici e privati o gli<br />

organizzatori di programmi di valutazione esterna della qualità<br />

comunicano al Ministero della sanita' gli incidenti di cui al<br />

comma 1. Il Ministero della sanita' informa dell'incidente il<br />

fabbricante dei dispositivi coinvolti o il suo mandatario”.


D.M. 15 Novembre 2005<br />

•Dati relativi al luogo<br />

•Dati relativi al dispositivo<br />

medico-diagnostico in vitro<br />

•Dati relativi all’evento<br />

•Dati del compilatore<br />

Art. 19, comma 1, D.Lgs. 332/2000<br />

“Sanzioni”<br />

Allegato n. 4: Rapporto di incidente o mancato incidente da parte di<br />

operatori sanitari per gli IVD


Referenti per la vigilanza<br />

Circolare Ministeriale del 27/04/2004<br />

“è auspicabile che presso le strutture sanitarie sia<br />

individuato un responsabile della vigilanza sugli<br />

incidenti e mancati incidenti con dispositivi medici<br />

(...) con il compito di ricevere le segnalazioni e di<br />

inviarle al Ministero della Salute previa verifica e<br />

congruità dei dati”.<br />

D.M. 15 Novembre 2005 Art. 2, comma 1<br />

“La segnalazione viene trasmessa nel rispetto delle<br />

disposizioni adottate dalla regione sulla presenza e<br />

sul ruolo del referente o del responsabile della<br />

vigilanza in ciascuna struttura sanitaria”.


Referenti per la vigilanza sugli IVD presso<br />

Regioni e Province Autonome<br />

OTTOBRE 2008: Il Ministero ha richiesto alle<br />

regioni e alle provincie autonome di Trento e<br />

Bolzano di individuare i referenti per la vigilanza<br />

sugli IVD (prot. DGFDM IV/I.1.c.v.1/11).<br />

AD OGGI: hanno comunicato tali nominativi 9<br />

regioni su 21.<br />

Nel 75% dei casi i referenti regionali per la<br />

vigilanza IVD hanno coinciso con quelli<br />

precedentemente individuati per i dispositivi<br />

medici.


Compiti dei referenti regionali<br />

• Assicurano il rispetto dell’iter procedurale aziendale in tema di vigilanza<br />

• Collaborano con gli operatori sanitari alla compilazione delle schede nei<br />

casi di segnalazione di incidente all’Autorità Competente<br />

• Adottano le opportune misure per la conservazione dei dispositivi<br />

oggetto della segnalazione secondo le modalità più idonee<br />

• Verificano la presenza di altri dispositivi del lotto del dispositivo<br />

oggetto della segnalazione<br />

• Mantengono un archivio cartaceo e/o informatico relativo alle<br />

segnalazioni ricevute<br />

• Informano e sensibilizzano gli operatori sanitari al corretto uso dei<br />

dispositivi medici secondo i criteri di appropriatezza di destinazione<br />

d’uso


Cosa segnalare: Esempio n. 1<br />

Un lotto di strisce per il test del glucosio nel<br />

sangue, fuori specifica, viene rilasciato dal<br />

fabbricante. Un paziente utilizza le strisce<br />

secondo le istruzioni del fabbricante, ma la<br />

lettura fornisce risultati errati portando alla<br />

somministrazione di una quantità errata di<br />

insulina, con conseguente shock ipoglicemico<br />

e ricovero.<br />

Trattamento inappropriato a<br />

causa di un risultato errato


Cosa segnalare: Esempio n. 2<br />

Errore di abbinamento dei risultati analitici<br />

al paziente da parte di un analizzatore<br />

automatico. A causa dello scambio di dati<br />

un paziente ha risentito di un errato<br />

trattamento terapeutico.<br />

Errato abbinamento<br />

risultati/paziente<br />

trattamento appropriato<br />

al paziente sbagliato


Cosa segnalare: Esempio n. 3<br />

Durante la manutenzione di un analizzatore<br />

per autodiagnosi è stato rilevato che una<br />

vite atta a posizionare l’unità riscaldante di<br />

un analizzatore nella posizione corretta si è<br />

allentata. Uno spostamento dell’unità<br />

riscaldante dalla propria posizione<br />

potrebbe comportare che la misurazione<br />

avvenga ad una temperatura non esatta,<br />

producendo risultati errati.<br />

Misurazione errata a causa di<br />

una temperatura non esatta


Dati dell’Ufficio dell Ufficio IV<br />

Segnalazioni incidenti<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

Segnalazioni incidente<br />

139<br />

133<br />

TOT: 832<br />

Nel periodo 2008-2009 sono stati ricevuti 798 report di<br />

vigilanza, di cui 236 nei primi 4 mesi del 2009<br />

223<br />

252<br />

2005 2006 2007 2008 2009<br />

#Segnalazioni 139 133 223 252 85<br />

85<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009


Dati dell’Ufficio dell Ufficio IV<br />

Provenienza delle segnalazioni<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

138<br />

PROVENIENZA DELLE SEGNALAZIONI<br />

1<br />

129<br />

4<br />

217<br />

Segnalare un incidente per il fabbricante non costituisce<br />

un’ammissione di colpa ma un chiaro segno di aver recepito i<br />

dettami della MEDDEV<br />

6<br />

246<br />

2005 2006 2007 2008 2009<br />

FABB/MAND/DIST/AC 138 129 217 246 82<br />

OPERATORI SANITARI 1 4 6 6 3<br />

6<br />

82<br />

3<br />

TOT: 832<br />

FABB/MAND/DIST/AC<br />

OPERATORI SANITARI


2%<br />

Dati dell’Ufficio dell Ufficio IV<br />

Provenienza delle segnalazioni<br />

17%<br />

PROVENIENZA SEGNALAZIONI<br />

81%<br />

FABB/MAND/DIST<br />

OPERATORI SANITARI<br />

ALTRE AC<br />

Segnalazioni per tipologia di IVD<br />

Gli operatori sanitari segnalano ancora in una<br />

percentuale bassa<br />

82%<br />

6%<br />

10%<br />

2%<br />

Elenco A<br />

Elenco B<br />

Self test<br />

IVD General


Grazie per la vostra attenzione<br />

Alessandra <strong>Basilisco</strong>

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