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Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 ... - Aldal

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Numero <strong>della</strong><br />

categoria<br />

Numero E Denominazione<br />

Livello massimo<br />

(mg/l o mg/kg, a<br />

seconda dei casi)<br />

Note Restrizioni/eccezioni<br />

E 950 Acesulfame K 500 Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti<br />

E 951 Aspartame 2 000 Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti<br />

E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 500 (52) Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti<br />

E 955 Sucralosio 800 Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti<br />

E 957 Taumatina 50 Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti<br />

E 959 Neoesperidina DC 100 Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti<br />

E 961 Neotame 65 Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti<br />

E 962 Sale di aspartame-acesulfame 500 (11)a (49) (50) Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti<br />

(*) E 170, E 500 - 504, E 524 - 528 ed E 530: 7 % sulla sostanza secca, senza grasso, espresso come carbonati di potassio<br />

(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame<br />

(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)<br />

(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951<br />

(52) I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere<br />

05.2 Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito<br />

Gruppo I Additivi Le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, 407a, E 410, E 412, E<br />

413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 ed E 440 non possono essere utilizzate<br />

nella produzione di coppette di gelatina definite, agli effetti del presente regolamento,<br />

dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o<br />

minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere<br />

stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula;<br />

E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di<br />

alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione<br />

E425 non può essere utilizzato nei dolciumi a base di sostanze gelatinose<br />

Gruppo II Coloranti quantum satis quantum satis<br />

Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato 300 (25) Tranne ortofrutticoli canditi<br />

Gruppo III Coloranti con limite massimo combinato 200 Solo ortofrutticoli canditi<br />

IT<br />

L 295/74 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.<strong>2011</strong>

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