Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 ... - Aldal
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IT<br />
12.11.<strong>2011</strong> Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295/5<br />
ALLEGATO<br />
«ALLEGATO II<br />
Elenco <strong>UE</strong> degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso<br />
1. Introduzione<br />
Il presente elenco dell'Unione comprende:<br />
PARTE A<br />
— la denominazione dell'additivo alimentare e il suo numero E,<br />
— gli alimenti ai quali può essere aggiunto,<br />
— le condizioni del suo impiego,<br />
— le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.<br />
2. Disposizioni generali concernenti gli additivi alimentari e condizioni del loro uso<br />
1. Solo le sostanze elencate nella parte B possono essere utilizzate come additivi negli alimenti.<br />
2. Gli additivi possono essere utilizzati solo negli alimenti e nelle condizioni di cui alla parte E del presente allegato.<br />
3. Nella parte E del presente allegato gli alimenti sono elencati sulla base delle categorie alimentari di cui alla parte D<br />
del presente allegato e gli additivi sono raggruppati sulla base delle definizioni di cui alla parte C del presente<br />
allegato.<br />
4. Sono autorizzati i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti elencati.<br />
5. I coloranti E 123, E 127, E 160b, E 173 e E 180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.<br />
6. Le sostanze elencate con i numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a<br />
condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.<br />
7. Se etichettato “per uso alimentare”, il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un succedaneo del<br />
sale.<br />
8. Il principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non si<br />
applica agli alimenti elencati nella tabella 1, per quanto riguarda gli additivi alimentari in generale, e nella tabella 2,<br />
per quanto riguarda i coloranti alimentari.<br />
Tabella 1<br />
Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un additivo in virtù del principio del trasferimento di<br />
cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008<br />
1 Alimenti non trasformati, quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008<br />
2 Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio ( 1 )<br />
3 Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati<br />
4 Burro<br />
5 Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato e panna intera<br />
pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi).<br />
6 Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, non trattati termicamente dopo la fermentazione<br />
7 Latticello non aromatizzato (tranne il latticello sterilizzato)<br />
8 Acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio ( 2 ), e acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata<br />
9 Caffè (tranne il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè<br />
10 Tè in foglie non aromatizzato