31.05.2013 Views

Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 ... - Aldal

Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 ... - Aldal

Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 ... - Aldal

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IT<br />

L 295/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.<strong>2011</strong><br />

2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti voci di cui all'allegato<br />

II del regolamento (CE) n. 1333/2008, modificato dal presente<br />

regolamento, si applicano a decorrere dalla data di entrata in<br />

vigore del presente regolamento:<br />

a) nella parte B, punto 3, la voce concernente il copolimero di<br />

metacrilato basico (E 1205);<br />

b) nella parte E, punto 12.1.2., la voce concernente l'uso del<br />

biossido di silicio (E 551) nei succedanei del sale;<br />

c) nella parte E, punto 17.1, la voce concernente l'uso del<br />

copolimero di metacrilato basico (E 1205) negli integratori<br />

alimentari in forma solida.<br />

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, <strong>della</strong><br />

direttiva 94/35/CE, all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 e da 8 a 10,<br />

<strong>della</strong> direttiva 94/36/CE, agli articoli 2 e 4 <strong>della</strong> direttiva<br />

95/2/CE nonché agli allegati di dette direttive cessano di applicarsi<br />

dal 1 o giugno 2013.<br />

4. In deroga al paragrafo 3, la voce di cui all'allegato IV <strong>della</strong><br />

direttiva 95/2/CE concernente l'uso del biossido di silicio<br />

(E 551) nei succedanei del sale cessa di applicarsi dalla data<br />

di entrata in vigore del presente regolamento.<br />

5. Gli alimenti che sono stati immessi legalmente sul mercato<br />

prima del 1 o giugno 2013, ma che non sono conformi al<br />

presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati<br />

fino al termine minimo di conservazione o alla data<br />

limite di consumo del prodotto.<br />

Articolo 3<br />

Il regolamento (CE) n. 884/2007 è abrogato dal 1 o giugno<br />

2013.<br />

Articolo 4<br />

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno<br />

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione<br />

europea.<br />

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in<br />

ciascuno degli Stati membri.<br />

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre <strong>2011</strong><br />

Per la <strong>Commissione</strong><br />

Il presidente<br />

José Manuel BARROSO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!