Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 ... - Aldal
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Numero <strong>della</strong><br />
categoria<br />
Numero E Denominazione<br />
Livello massimo<br />
(mg/l o mg/kg, a<br />
seconda dei casi)<br />
Note Restrizioni/eccezioni<br />
E 950 Acesulfame K 350 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 951 Aspartame 1 000 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 952 Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca 250 (51) Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 954 Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca 100 (52) Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 955 Sucralosio 400 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 957 Taumatina 5 Solo come esaltatore di sapidità<br />
E 959 Neoesperidina DC 50 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 961 Neotame 32 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)a (49) (50) Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione<br />
(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero<br />
(4) Il livello massimo è espresso come P 2O 5<br />
(6) L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di<br />
fabbricazione<br />
(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame<br />
(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)<br />
(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951<br />
(51) I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero<br />
(52) I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere<br />
17. Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia<br />
17.1 Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare<br />
Gruppo I Additivi E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di<br />
alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione<br />
IT<br />
12.11.<strong>2011</strong> Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 295/171