Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 ... - Aldal
Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 ... - Aldal
Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 ... - Aldal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Numero <strong>della</strong><br />
categoria<br />
Numero E Denominazione<br />
Livello massimo<br />
(mg/l o mg/kg, a<br />
seconda dei casi)<br />
Note Restrizioni/eccezioni<br />
E 959 Neoesperidina DC 50 Solo bevande aromatizzate a base di latte e derivati; prodotti a ridotto valore<br />
energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 957 Taumatina 0,5 Solo bevande a base d'acqua analcoliche aromatizzate, solo come esaltatore di<br />
sapidità<br />
E 961 Neotame 20 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 961 Neotame 2 Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di<br />
sapidità<br />
E 962 Sale di aspartame-acesulfame 350 (11)a (49) (50) Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti<br />
E 999 Estratto di quillaia 200 (45)<br />
(1) Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione<br />
(2) Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero<br />
(3) I livelli massimi sono espressi come SO 2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO 2 di tenore non<br />
superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l<br />
(4) Il livello massimo è espresso come P 2O 5<br />
(11) I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame<br />
(49) I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)<br />
(50) I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951<br />
(51) I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero<br />
(52) I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere<br />
(24) Quantità introdotta, residui non rilevabili<br />
(25) Le quantità di ciascuno dei coloranti E 110, E 122, E 124 ed E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l<br />
(45) Calcolato come estratto anidro<br />
IT<br />
L 295/152 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.11.<strong>2011</strong>