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Storia della Guerra futura Storia della Guerra Futura

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<strong>Storia</strong> <strong>della</strong> <strong>Guerra</strong> <strong>Futura</strong> 167<br />

sto senso, la legittimità dell’azione militare “[consiste] unicamente nell’eguale<br />

sovranità degli Stati, e in un ordinamento giuridico che [definisce] legittima<br />

ogni guerra interstatale condotta tra sovrani con eguali prerogative” 256 .<br />

La possibilità di mantenere viva questa distinzione dipende, però, dal permanere<br />

del modello statuale come soggetto centrale del sistema internazionale, e<br />

dall’accettazione del criterio (meramente formale) <strong>della</strong> “sovrana eguaglianza”<br />

come base di riferimento <strong>della</strong> statualità. “In effetti, solo dove esiste il fenomeno<br />

di una pluralità di Stati sovrani, si può distinguere in senso rigoroso una sfera<br />

di R[elazioni] interne, cioè subordinate alla sovranità, e una di R[elazioni] internazionali,<br />

cioè svolgentesi fra entità sovrane, non subordinate, cioè, a un’entità<br />

superiore” 257 . Dopo il termine <strong>della</strong> seconda guerra mondiale, sia il principio<br />

<strong>della</strong> centralità dello Stato nel sistema internazionale, sia quello <strong>della</strong> sovrana<br />

eguaglianza degli Stati stessi, sono stati, però, messi sempre più chiaramente in<br />

discussione dal consolidamento dell’equilibrio bipolare e, in maniera più stringente,<br />

negli anni successivi, da una parte dalla progressiva regolamentazione<br />

<strong>della</strong> vita internazionale in sede di fori multilaterali, dall’altra dall’emergere di<br />

gerarchie di potenza non più riconducibili – nemmeno a livello formale – al<br />

modello <strong>della</strong> “sovrana eguaglianza”. Il tentativo di giungere a una definizione e<br />

a una sistematizzazione del “diritto d’intervento” <strong>della</strong> comunità internazionale<br />

negli affari interni di uno Stato rappresenta, per certi aspetti, l’apice di questo<br />

processo di limitazione <strong>della</strong> sovranità 258 . Il processo di messa in discussione<br />

delle norme tradizionali del diritto di guerra si è, quindi, sviluppato sia dal basso<br />

sia dall’alto, attraverso la progressiva erosione del concetto di sovranità statuale<br />

così come tradizionalmente concepito.<br />

Le implicazioni di questo processo sul piano <strong>della</strong> regolamentazione <strong>della</strong> violenza<br />

bellica sono di ampia portata. Poiché, a livello interno, le norme tradizionali<br />

del diritto di guerra sono, in larga misura, inapplicabili, il carattere di “guerra<br />

civile” che caratterizza molte delle “nuove guerre” ostacola la possibilità di trasferire<br />

a tali contesti la consolidata distinzione fra combattenti e non combattenti.<br />

Inoltre, nella misura in cui queste guerre si configurano non come “una lotta<br />

fra eserciti, ma fra collettività ... il terrore deve essere costantemente accentua-<br />

256 DI RIENZO 2005, p. 21.<br />

257 PISTONE 1992, p. 950.<br />

258 MIGLIO 1988b; per una critica serrata al concetto di “diritto d’interevento” cfr. ROBERTS s.d.<br />

[2000].

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