AMMINISTRARE Immobili - Anaci
AMMINISTRARE Immobili - Anaci
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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e <strong>Immobili</strong>ari- Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Roma<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong><br />
<strong>Immobili</strong><br />
Inserto >> Immissioni e condominio. Quale tutela ?<br />
>>n°136<br />
luglio/agosto 09<br />
Le obbligazioni<br />
del condominio<br />
tra solidarieta’<br />
e parziarieta’<br />
p.316<br />
7 Luglio, convegno<br />
<strong>Anaci</strong> Rimini<br />
Sicurezza e Privacy<br />
nel condominio<br />
p.321<br />
Delibera semplificata<br />
per la conferma<br />
dell’amministratore<br />
p.340
Il periodico “<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI” è associato<br />
all’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong><br />
<strong>Immobili</strong> >>n°136<br />
luglio/agosto 09<br />
Amministrare immobili - Organo ufficiale<br />
dell’<strong>Anaci</strong> - anno XIV numero 136 - luglio/agosto 2009<br />
Pubblicazione periodica mensile registrata<br />
presso il Tribunale di Roma n. 58 in data 11.02.2003<br />
Direttore editoriale<br />
Pietro Membri<br />
Direttore responsabile<br />
Carlo Parodi<br />
Comitato di redazione<br />
Umberto Anitori, Luigi Salciarini, Carmelo Santonocito,<br />
Mirella Paluan, Mario Ipocoana<br />
Progettazione e Realizzazione grafica<br />
Impaginazione<br />
Lorenzo Rapparini<br />
info@francescovenunzio.com<br />
Stampa<br />
Tipolitografia A. Spada, via Marco Polo, 8 - 01037<br />
Ronciglione, Viterbo<br />
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003<br />
(conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, DCB<br />
Roma<br />
Sede, direzione e redazione <strong>Anaci</strong><br />
Via Cola di Rienzo 212, Roma. Tel. 063214963<br />
www.anaci.it<br />
anaci@anaci.it<br />
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info@fveditoregroup.com<br />
Sommario<br />
Contents<br />
307.<br />
309.<br />
311.<br />
313.<br />
314.<br />
316.<br />
321.<br />
323.<br />
335.<br />
337.<br />
338.<br />
340.<br />
342.<br />
346.<br />
348.<br />
350.<br />
352.<br />
Editoriale di Antonio Pazonzi<br />
Le procedure A.D.R. di Rossana De Angelis<br />
Quando l’ascensore diventa pericoloso<br />
di Paolo Gabrielli<br />
<strong>Anaci</strong> Monza Brianza incontra il sindaco<br />
Monza – Metodi e tecnologie per la riduzione<br />
dei costi e il continuo aggiornamento<br />
professionale dell’amministratore<br />
Le obbligazioni del condominio tra<br />
solidarieta’ e parziarieta’ - Il convegno<br />
di Catania di Bruno Viaggio<br />
7 Luglio, convegno <strong>Anaci</strong> Rimini<br />
“Sicurezza e Privacy nel condominio”<br />
Inserto>> Immissioni e condominio.<br />
Quale tutela? Dott. Massimo Escher - Magistrato<br />
prima sezione civile - Tribunale di Catania<br />
I nostri presidenti regionali eletti sindaci<br />
dei rispettivi comuni<br />
Condominio news<br />
Siglato l’ accordo tra <strong>Anaci</strong> ed E.On per<br />
promuovere la fornitura di energia a circa<br />
400.000 Condomini italiani<br />
Delibera semplificata per la conferma<br />
dell’amministratore di Carlo Parodi<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiali<br />
nelle riviste giuridiche. di Luigi Salciarini<br />
CAF ANACI: Servizi CAF e Servizi Telematici<br />
Visite al sito ANACI<br />
Biblioteca condominiale>> IL CONDOMINIO:<br />
percorsi giurisprudenziali<br />
di A. Celeste - G. Terzago<br />
Italia da scoprire>> Montagnana -<br />
In viaggio tra i borghi dimenticati<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
305
Editoriale<br />
Editorial<br />
Anticipiamo qualcosa sul S.A.C.I. – Sindacato Amministratori Condominiali<br />
ed <strong>Immobili</strong>ari.<br />
“Sindacato” è un termine di origine transalpina che definisce tanto<br />
i membri delle associazioni che le stesse associazioni sindacali dei lavoratori<br />
e, in seguito, per analogia, anche la similare organizzazione<br />
padronale. La legge inglese sui sindacati del 1871 (Trade Unions Act) affermava<br />
che “Sindacato è una associazione temporanea o permanente intesa a regolare<br />
i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro…”<br />
La legislazione francese del 1884 affermava che “i sindacati o associazioni<br />
professionali sono associazioni formate da persone che esercitano una stessa<br />
professione, ed hanno per oggetto la difesa degli interessi economici…”.<br />
Il nostro ordinamento giuridico ha preferito, invece, non dare del sindacato una<br />
definizione legislativa: tuttavia, in base alle formulazioni dottrinali e giurisprudenziali,<br />
il sindacato professionale può definirsi “l’associazione libera e spontanea<br />
di singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro subordinato o<br />
in quello di datori di lavoro; è un’associazione che rappresenta, attraverso i suoi<br />
organi elettivi interni, tutti gli individui che la compongono nella loro qualità di<br />
soci; è un’associazione che agisce collettivamente al fine di tutelare i comuni<br />
interessi professionali nei confronti degli stesi soci, delle altre associazioni, di altri<br />
soggetti giuridici” (Mazzoni).<br />
Per dare un riscontro specifico all’esigenza attuale di tutela degli interessi<br />
datoriali nel mese di luglio 2008 è stata costituita una nuova organizzazione,<br />
nata da un gruppo di operatori immobiliari iscritti all’ANACI con grande esperienza<br />
associativa, tutti attivi da decenni nel settore condominiale e immobiliare.<br />
In quell’occasione sono stato onorato di ricevere l’incarico di rappresentare,<br />
insieme ai colleghi Di Domenico e Ravazzolo, questo gruppo. L’organizzazione è<br />
sorta in considerazione dell’evoluzione del comparto immobiliare degli ultimi 15<br />
anni; è divenuto imprescindibile creare un organismo attento ed impegnato alla<br />
promozione ed alla crescita professionale e organizzativa degli amministratori<br />
immobiliari nella qualità di datori di lavoro dei loro dipendenti e/o collaboratori<br />
e si è cercato in ambito associativo i soggetti che potessero al meglio attuare<br />
questa tutela.<br />
Il S.A.C.I. nasce per ricercare e perseguire politiche armonizzanti del settore delle<br />
Amministrazioni condominiali e immobiliari. Da una ricerca effettuata dal Centro<br />
Studi Nazionale ANACI è emerso che vi sono in Italia circa 320.000 operatori nel<br />
settore della gestione immobiliare, la cui attività non rientra nella disciplina di<br />
Ordini e Collegi e che tuttavia si ritiene che si sentano degli esercenti arti e professioni.<br />
Tale sentimento è stato colto in considerazione da quanto emerso da<br />
un confronto tenuto in occasione del Consiglio Nazionale ANACI dove la grande<br />
maggioranza degli aderenti alla nostra associazione lo ha espresso. Il SACI pertanto<br />
si fonda sul rispetto di tale volontà per far si che i rapporti di lavoro di tale<br />
comparto siano assimilati a quelli degli studi professionali che presentano delle<br />
analogie sia in ordine alle mansioni che ai costi del lavoro abbandonando la<br />
precedente forzatura sindacale che vedeva il nostro settore inserito nel terziario<br />
(Commercio).<br />
Il SACI per raggiungere il proprio scopo si è affiliato alla Confederazione CIP<br />
(Centro Italiano Professionisti) – aderente al CNAI (Coordinamento Nazionale<br />
Associazioni Imprenditori) ed ha scelto come controparte in rappresentanza dei<br />
lavoratori la FE.NA.S.A.L.C. (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori<br />
Commercio) aderente alla C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi<br />
Lavoratori).<br />
L’organismo si propone di tutelare gli iscritti nei loro interessi professionali, giuridici,<br />
economici, sociali e morali, fornisce assistenza continua nella regolamentazione<br />
e gestione degli aspetti lavoristici, previdenziali e fiscali e partecipa alla<br />
stesura dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i lavoratori dipendenti del<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
307
308<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
>> comparto (dipendenti degli iscritti, degli studi di amministratori condominiali e/o<br />
immobiliari, dei proprietari dei fabbricati amministrati).<br />
In assenza di una classificazione idonea che tuteli la contrattazione collettiva di<br />
diritto comune per il settore, SACI si pone come rappresentanza di categoria<br />
aperta a tutti gli operatori immobiliari.<br />
Per scelta politica, quasi tutte le associazioni di categoria non si erano proposte<br />
l’acquisizione di delega sindacale per la trattazione degli interessi lavoristici e<br />
contrattuali. Ebbene, SACI nasce per collaborare con gli operatori di settore<br />
iscritti e non iscritti in associazioni di categoria non aventi natura sindacale e con<br />
specifica delega da parte degli aderenti.<br />
SACI coordina i rapporti con le Istituzioni pubbliche, con le Organizzazioni sindacali<br />
dei lavoratori dipendenti, ed altre Associazioni del settore (per assisterle nella<br />
gestione della contrattazione collettiva e nei problemi alla stessa collegati);<br />
favorisce la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori dipendenti degli iscritti<br />
e dei collaboratori inseriti a qualsiasi titolo negli Studi e/o nelle strutture degli<br />
iscritti;<br />
è indipendente da partiti e movimenti politici e il suo ordinamento garantisce<br />
piena democrazia interna;<br />
ha già attivato 20 Segreterie regionali che coprono l’intero territorio nazionale.<br />
Sono in via di costituzione le Unioni Provinciali.<br />
Il SACI riesce ad adempiere alle proprie funzioni tramite una capillare struttura<br />
organizzativa, composta da:<br />
CONGRESSO NAZIONALE - massimo organo deliberativo<br />
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE - rappresentante legale<br />
CONSIGLIO DIRETTIVO - assiste il segretario nella gestione ordinaria e straordinaria<br />
SEGRETERIA NAZIONALE - approva i bilanci preventivi e consuntivi; vigila sull’attuazione<br />
delle direttive<br />
SEGRETERIE REGIONALI E UNIONI PROVINCIALI - hanno le medesime finalità di<br />
quella Nazionale, circoscritte alla regione o provincia di pertinenza<br />
CENTRO STUDI E UFFICIO STAMPA - raccoglie proposte in materia sindacale;<br />
stende bozze di accordi / contratti nelle trattative sindacali.<br />
Oggi il SACI, attraverso l’adesione dei soci fondatori e di altri amministratori<br />
immobiliari in Italia, ha quasi concluso la trattativa sindacale di stipula del<br />
Contratto Collettivo dei Studi di Amministratori Condominiali ed <strong>Immobili</strong>ari. Il<br />
nuovo CCNL sarà sottoscritto nelle prossime settimane e sicuramente raccoglierà<br />
l’interesse degli operatori.<br />
L’organismo sta raccogliendo adesioni per aumentare sempre di più la propria<br />
rappresentatività nella confederazione di appartenenza per meglio rappresentare<br />
l’interesse del comparto.<br />
Le adesioni consentiranno di raccogliere tutte le esigenze e di rappresentare al<br />
meglio il settore nonché di vedere applicato il contratto collettivo in sottoscrizione.<br />
Oggi possiamo dire che grazie ad ANACI, che ha consentito la conoscenza e la<br />
collaborazione dei soci fondatori e degli aderenti, è nato un altro organo che insieme<br />
alle altre strutture esistenti (ANACI, C.S.N., ANACI Servizi, ANACI Real Estate)<br />
ed a quelle che sicuramente saranno organizzate lavorano in modo sinergico a tutela<br />
degli aderenti ma possiamo serenamente dire del comparto tutto auspicando<br />
che il numero emerso dalle indagini di campione possa sempre di più essere vicino<br />
al numero degli aderenti alle strutture delle quali facciamo parte.<br />
‘<br />
Per saperne di più contattaci<br />
info@ongsaci.it - segreteria@ongsaci.it<br />
Tel. 06 4180019 / Fax 06 4182263<br />
Antonio Pazonzi
‘<br />
Le procedure A.D.R.<br />
di Rossana De Angelis<br />
In un mio precedente articolo intitolato “la speranza di<br />
un futuro migliore” ho affrontato la problematica relativa<br />
alla soluzione dei conflitti con l’utilizzo dei cosiddetti<br />
sistemi ADR acronimo utilizzato per definire i sistemi alternativi<br />
di risoluzione delle controversie.<br />
Ho però avuto modo di rilevare che spesso i metodi ADR vengono<br />
tra di loro confusi indiscriminatamente e ritengo dunque<br />
opportuno soffermarmi sulle differenze sostanziali che le<br />
contraddistinguono.<br />
Anzitutto è opportuno precisare che due sono i modelli fondamentali<br />
di ADR e cioè quelli decisionali (adjudicative ADR)<br />
e quelli non decisionali (facilitative ADR).<br />
Archetipo del primo modello (adjudicative ADR) è l’arbitrato<br />
che appartiene ad un sistema decisionale in cui terzi estranei<br />
al conflitto (gli arbitri) impongono un decisione indipendentemente<br />
dagli interessi (bisogni) reali delle parti. La decisione<br />
del terzo (che non è un Giudice statuale), vincolante per le<br />
parti del conflitto, può essere adottata in applicazione di disposizione<br />
normative (secondo diritto – arbitrato classico) o<br />
secondo equità (composizione amichevole). La decisione arbitrale<br />
chiamata “lodo” possiede autorità di cosa giudicata<br />
(sentenza di I grado) con la conseguenza che è possibile fare<br />
ricorso all’autorità giudiziaria solo d’Appello.<br />
Il secondo modello invece (facilitative ADR) è conciliativo degli<br />
interessi e/o bisogni reali delle parti, e le procedure che<br />
lo contraddistinguono sono la conciliazione e la mediazione<br />
(che è una conciliazione con l’intervento di un terzo estraneo<br />
alla disputa che facilita l’accordo fra le parti).<br />
In queste procedure sono le parti stesse che svolgono un<br />
ruolo attivo per tentare di trovare da sole la soluzione più<br />
appropriata alla controversia nell’ottica – che è alla base della<br />
procedura – di riuscire a mantenere una buona relazione futura<br />
a prescindere dall’esito del conflitto.<br />
Oggetto delle procedure di conciliazione/mediazione sono<br />
solo i diritti disponibili e le parti restano libere, qualora non<br />
trovassero l’accordo, di adire ad un giudice.<br />
Fatta questa breve ma doverosa premessa è importante analizzare<br />
le differenze fra i due modelli enunciati:<br />
ARBITRATO:<br />
l SCOPI: soluzione del conflitto con l’emanazione di<br />
un lodo arbitrale avente valore di sentenza;<br />
l NATURA: eterocomposizione - gli arbitri sono estranei<br />
al conflitto;<br />
l FRUTTO: lodo (arbitrato rituale) o contratto (arbitrato<br />
irrituale);<br />
l CONTENUTO: accertamento della situazione sostanziale<br />
- gli arbitri come i giudici guardano “indietro” a<br />
quanto è già accaduto<br />
MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE:<br />
l SCOPI: estinzione del conflitto attraverso l’individuazione<br />
del reale problema nascosto dietro le posizioni<br />
delle parti;<br />
l NATURA: autocomposizione – le parti sono direttamente<br />
coinvolte nella procedura;<br />
l FRUTTO: contratto;<br />
l CONTENUTO: facilitazione dell’accordo diretto fra le<br />
parti – i mediatori guardano “avanti” per mantere buoni<br />
i rapporti futuri.<br />
Ma perché oggi tanta attenzione è rivolta proprio a queste<br />
forme ADR?<br />
Lo scorso 3 giugno a Roma si è tenuto un importante incontro<br />
a piazza di Pietra – sede storica della Camera di Commercio<br />
– a cui hanno partecipato, fra gli altri, il Ministro Angelino<br />
Alfano, Emma Marcegaglia – Presidente Confindustria, Giorgio<br />
Guerrini – Presidente<br />
“ “ I sistemi<br />
alternativi<br />
di risoluzione<br />
delle controversie.<br />
Confartigianato e Ivan Malavasi<br />
– Presidente CNA.<br />
Titolo dell’incontro era “Arbitrato<br />
e Conciliazione per<br />
lo sviluppo delle imprese”.<br />
Il Presidente del Censis Dr.<br />
Roma ha illustrato molti<br />
dati sullo stato del contenzioso<br />
in Italia e, quindi, sul-<br />
lo stato della giustizia italiana.<br />
Per capire la gravità della situazione mi permetto di elencare<br />
pochi ma significativi elementi:<br />
1. Le cause civili pendenti in Italia nel 2006 erano<br />
3.687.965. Siamo al primo posto fra i Paesi del Consiglio<br />
d’Europa. Segue la Francia con 1.165.592;<br />
2. Siamo anche al primo posto per la durata delle controversie.<br />
Nel 2008 per la soluzione di una disputa in<br />
Italia sono stati necessari 1210 giorni (circa 3 anni e<br />
mezzo). In Spagna ne bastano 515, nel Regno Unito<br />
404, in Francia 331, negli Stati Uniti 316.<br />
3. Riguardo ai costi di un giudizio siamo al secondo posto<br />
(peggio di noi solo la Svezia). E’ stato infatti calcolato<br />
che l’incidenza di costi (volume delle spese processuali<br />
rispetto al debito azionato) in un impresa Italiana<br />
è pari al 29.9%. Nel Regno Unito è il 23,4, in Spagna il<br />
17,2, in Francia il 17,4, negli Stati Uniti il 9,4%.<br />
In questa “drammatica” situazione come si collocano le procedure<br />
ADR? Secondo i dati forniti dalle Camere di Commercio<br />
gli arbitrati gestiti nel 2005 sono stati 404, nel 2006 421<br />
nel 2007 435. Le domande di Conciliazioni invece sono state<br />
nel 2005 6.304, nel 2006 9.326 e nel 2007 14.183.<br />
E’ di tutta evidenza come, nonostante la paralisi del Sistema<br />
Giustizia, le procedure ADR siano ancora poco utilizzate.<br />
Si preferisce di gran lunga che sia qualcuno a dirci cosa si debba<br />
o non si debba fare, come si debba o non si debba risolvere<br />
un problema, con lungaggini burocratiche e costi esorbitanti.<br />
Senza porre poi la doverosa attenzione all’inevitabile deterioramento<br />
dei rapporti fra le parti quando, inevitabilmente, da<br />
un giudizio viene fuori un vincitore ed uno sconfitto.<br />
Senza pensare che nel mondo “condominio”, che ci interessa<br />
direttamente, la convivenza futura fra le parti è di fondamentale<br />
importanza.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
309<br />
>>
Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank<br />
Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank<br />
310<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
>><br />
E’ per questo che la Sede ANACI di Roma ha sottoscritto<br />
una convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed<br />
esperti contabili per promuovere le clausole compromissorie<br />
(che consentono di devolvere i conflitti alla Commissione di<br />
Conciliazione dell’Ordine) , per formare mediatori professionisti<br />
esperti in materie condominiali, ma, soprattutto, per diffondere<br />
la cultura della mediazione, ancora troppo lontana<br />
dagli schemi mentali di molti di noi.<br />
Problema diverso e da approfondire separatamente a queste riflessioni<br />
è come applicare poi le procedure ADR al condominio.<br />
Quali sono i poteri dell’amministratore, quali sono le maggioranze<br />
assembleari per poter deliberare un accordo negoziato,<br />
una clausola compromissoria in contratto, sono<br />
argomenti che ho già posto all’attenzione del nostro Centro<br />
Studi Nazionale e che sono stati oggetto di una relazione di<br />
un Magistrato in una giornata di approfondimento giuridico<br />
tenutasi a Roma il 19 giugno e che sarò lieta di poter commentare<br />
in un prossimo articolo. n<br />
Sopra: Numero di giorni necessari<br />
per la soluzione di una disputa di<br />
carattere commerciale, confronto<br />
Paesi Ocse, 2008 (v.a.)<br />
Sotto: Incidenza dei costi processuali<br />
sul valore della controversia<br />
nei Paesi Ocse, 2008 (val. %)
Quando l’ascensore diventa<br />
pericoloso<br />
di Paolo Gabrielli<br />
IL PERICOLO NELL’ASCENSORE<br />
Innanzi tutto bisogna chiarire cosa si intende per pericolo<br />
nell’ascensore.<br />
Quando si parla di pericolo, molto spesso si pensa alla<br />
eventualità di incidente con conseguenze mortali o comunque<br />
molto gravi. Nell’ascensore non è così.<br />
Il pericolo si riferisce soprattutto alle conseguenze di qualche<br />
avaria o disfunzione o imperfetto funzionamento di dispositivi<br />
di sicurezza che blocca l’ascensore e obbliga le persone intrappolate<br />
ad attendere che personale di soccorso le liberi dalla<br />
incresciosa situazione.<br />
Questo fatto crea non solo le condizioni di grave disagio ma<br />
spesso anche attacchi di claustrofobia e di panico con relative<br />
pesanti conseguenze.<br />
Se poi l’attesa si prolunga in una cabina angusta, in compagnia<br />
di persone scorrette o comunque non gradite, le conseguenze<br />
possono essere molto spiacevoli.<br />
Sotto questo aspetto, la carenza o inadeguatezza di controlli<br />
dei dispositivi di sicurezza e quindi della manutenzione, può<br />
rendere l’ascensore veramente pericoloso.<br />
Non si tratta di pericoli mortali, ma pur sempre di pericoli<br />
da evitare e prevenire con una manutenzione periodica<br />
adeguata.<br />
Periodicità che, specialmente per gli impianti con molti anni<br />
di anzianità è opportuno che sia programmata con molta at-<br />
“<br />
La carenza<br />
o inadeguatezza<br />
di controlli dei<br />
dispositivi di<br />
sicurezza e quindi<br />
della manutenzione,<br />
può rendere<br />
l’ascensore veramente<br />
pericoloso<br />
“<br />
tenzione, seguendo possibilmente<br />
i consigli della<br />
ditta installatrice<br />
FREQUENZA DELLE MA-<br />
NUTENZIONI<br />
Il D.P.R. 162/99 all’Art.<br />
15 par. ‘1’ stabilisce che<br />
‘Ai fini della conservazione<br />
dell’impianto e<br />
del suo normale funzionamento,<br />
il proprietario<br />
dell’impianto o il suo<br />
legale rappresentante<br />
sono tenuti ad affidare<br />
la manutenzione di<br />
tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona<br />
munita di certificato di abilitazione ovvero a un operatore<br />
comunitario dotato di specializzazione equivalente, che debbono<br />
provvedere a mezzo di personale abilitato’.<br />
Il par. ‘3’ stabilisce che: “Il manutentore provvede, periodicamente,<br />
secondo le esigenze dell’impianto”:<br />
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi<br />
meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte<br />
dei piani e delle serrature”. (Segue elenco delle altre parti<br />
dell’impianto).<br />
Di seguito il par. “4” stabilisce che “Il manutentore provvede<br />
almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno<br />
una volta all’anno per i montacarichi:<br />
a) a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore<br />
di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza”<br />
(segue elenco di altre verifiche straordinarie semestrali).<br />
Purtroppo molto spesso quest’ultimo par. “4” viene errone-<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
311<br />
>>
amente considerato come indice della frequenza obbligatoria<br />
prevista per la manutenzione ordinaria, mentre in realtà la<br />
frequenza minima è quella prevista al par. “3” che la stabilisce<br />
“secondo le esigenze dell’impianto” e quindi nella maggior<br />
parte dei casi, con cadenza mensile.<br />
Le verifiche periodiche biennali sono invece chiaramente stabilite<br />
nell’Art. 13 ai par. “1”e “3” ed in particolare: “Ogni<br />
due anni, alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi<br />
provvedono, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria,<br />
l’azienda sanitaria locale, ovvero l’ARPAM, nonché gli organismi<br />
di certificazione notificati”.<br />
“Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore<br />
dell’impianto le suddette operazioni”.<br />
RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO ASCENSORE<br />
La legge è quindi molto chiara e non ammette ignoranza sulle<br />
competenze e responsabilità dei proprietari e dei loro legali<br />
rappresentanti per la sicurezza degli ascensori.<br />
Quando queste disposizioni vengono fraintese, la frequenza<br />
delle manutenzioni viene ridotta per diminuire il costo del<br />
servizio, ma diventa insufficiente per garantire una regolare<br />
funzionalità dell’impianto.<br />
Le conseguenze sono disfunzioni e costose visite straordinarie<br />
per riparazioni o sostituzioni di parti che si sarebbero potute<br />
evitare.<br />
Il risparmio sul canone della manutenzione viene così vanificato<br />
e superato dal costo delle riparazioni inevitabili per mantenere<br />
l’impianto in condizioni di funzionalità e sicurezza.<br />
Sotto questo aspetto la responsabilità del proprietario dell’impianto<br />
è chiaramente indicata nel citato DPR 162/99 che<br />
all’art. 13 par. “1” stabilisce: “Il proprietario dello stabile, o il<br />
suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari<br />
manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre<br />
lo stesso a verifica periodica ogni due anni”.<br />
Quando proprietario è un “condominio”, la responsabilità<br />
della scelta della ditta manutentrice con le relative condizioni<br />
di fornitura del servizio, è condivisa con il “legale rappresentante”<br />
che in questo caso è l’amministratore condominiale.<br />
RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE<br />
Nei condomini immobiliari sono proprietari in solido tutti i<br />
condomini che condividono anche le relative responsabilità<br />
con esclusione di quelle trasferite con apposita delega all’amministratore<br />
condominiale.<br />
In questo caso la delega, debitamente accettata, trasferisce<br />
all’amministratore, divenuto legale rappresentante del proprietario,<br />
quasi tutte le responsabilità di cui all’Art. 13 del DPR<br />
n. 162/99 ma solo per la durata di 12 mesi, a meno che nella<br />
delega venga precisato che l’amministratore “pro-tempore”<br />
nel contratto di manutenzione dell’ascensore, può impegnare<br />
la ditta manutentrice per una durata superiore a quella<br />
annuale del suo mandato, ad esempio per 5 o più anni.<br />
Diventa quindi molto importante la durata della responsabilità<br />
del manutentore che anche per ottemperare quanto<br />
previsto dal citato Art. 13 dovrà prevedere un impegno non<br />
inferiore ai due anni.<br />
L’amministratore molto spesso si trova in imbarazzo fra le richieste<br />
dei condomini che tendono a ridurre al minimo l’impegno<br />
economico limitando la frequenza delle visite di manutenzione,<br />
trascurando però le reali necessità dell’impianto, segnalate e<br />
proposte dalla ditta manutentrice.<br />
312<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Dovrà pertanto scegliere se garantire la funzionalità e sicurezza<br />
dell’ascensore o ridurre il numero delle visite di manutenzione.<br />
RESPONSABILITA’ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI<br />
Per le Amministrazioni Pubbliche il problema è ancora più<br />
complesso, perché la manutenzione degli ascensori in edifici<br />
pubblici è affidata attraverso gare di appalto con validità<br />
annuale.<br />
La durata annuale del contratto è una incongruenza perché disimpegna<br />
la ditta manutentrice dal mantenere le apparecchiature<br />
dell’impianto in buona efficienza oltre l’anno pattuito.<br />
Questo accade perché non viene mai applicata la legge<br />
23/12/1994 – n. 724 che all’Art. 44 par. 2 recita: “Entro tre<br />
mesi dalla scadenza del contratto, le amministrazioni accertano<br />
la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico<br />
interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove<br />
verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà<br />
di procedere alla rinnovazione”.<br />
La incongruenza è ancora più palese quando per la manutenzione<br />
viene previsto un contratto di “manutenzione completa”<br />
che comprende nel prezzo anche la sostituzione delle<br />
parti logorate o difettose.<br />
In questi casi anche se viene indicata l’anzianità dell’impianto,<br />
è praticamente impossibile valutare e prevedere, sia pure<br />
con approssimazione, la durata residua ed il costo delle parti<br />
da sostituire nell’arco di tempo di un solo anno.<br />
Per questo motivo la “manutenzione completa” dovrebbe<br />
essere prevista solo per impianti di anzianità non superiore ai<br />
due anni e con una validità di almeno 8 o 10 anni.<br />
Altro problema è la “globalizzazione” dei servizi che tende<br />
a sottrarre gli ascensori alla manutenzione e garanzia delle<br />
ditte installatrici.<br />
Tuttavia molte amministrazioni riescono a ridurre gli effetti<br />
negativi della globalizzazione concedendo (o imponendo)<br />
all’appaltatore la facoltà di subappaltare il servizio di manutenzione<br />
alle ditte che li hanno installati o manutenuti da lungo<br />
tempo.<br />
Va quindi dato merito a queste amministrazioni che, avendo<br />
ben compreso come deve essere gestito la manutenzione degli<br />
ascensori, applicano con saggezza le leggi per ottenere la<br />
massima sicurezza degli impianti.<br />
RESPONSABILITÀ DEL MANUTENTORE<br />
L’Art. 15 par. 7 del DPR n. 162/1999 precisa: “Nel caso in cui<br />
il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto,<br />
fino a quando non sia stato riparato, … informando<br />
il proprietario”.<br />
E’ una responsabilità molto pesante che la legge attribuisce<br />
al manutentore, specialmente quando il pericolo può concretizzarsi<br />
in un incidente.<br />
E’ ovvio che questa disposizione prevede visite di manutenzione<br />
o comunque di controllo effettuate con tempestività e<br />
quindi con una frequenza possibilmente mensile, ma certamente<br />
non soltanto semestrale.<br />
La responsabilità del manutentore viene però alleggerita<br />
perché condivisa con il proprietario dell’impianto quando è<br />
quest’ultimo ad imporre una frequenza di visite inferiore a<br />
quella valutata e proposta dal manutentore stesso.<br />
Con tutto ciò si può comunque affermare che quando il servizio<br />
di manutenzione è adeguato alle condizioni reali dell’impianto,<br />
qualsiasi ascensore è sicuro. n
<strong>Anaci</strong> Monza Brianza<br />
Incontra il sindaco<br />
Sarà il comune di Monza a fare da apripista nella neonata<br />
provincia di Monza e Brianza, per l’installazione<br />
in tutti i condomini cittadini, di una targa nominativa<br />
per rendere noto nome e indirizzo dell’amministratore<br />
condominiale che gestisce l’immobile. E’ arrivato anche<br />
l’assenso formale del sindaco Marco Mariani che ha espresso<br />
parere positivo durante l’incontro che si è svolto il 29<br />
giugno in Municipio. Alla riunione informale ha preso parte<br />
anche l’assessore alle Opere Pubbliche, socio <strong>Anaci</strong> di Monza e<br />
Brianza, Osvaldo Mangone oltre a una delegazione dell’<strong>Anaci</strong><br />
composta dal presidente Renato Greca, Gianfranco Monguzzi,<br />
Giancarlo Motta, Alberto De Giuli Botta. Attualmente l’<strong>Anaci</strong><br />
di Monza e Brianza ha 130 iscritti. L’associazione, relativamente<br />
alla nuova realtà provinciale è appena uscita da quella milanese<br />
che invece ha un bacino oltre 900 soci effettivi. “Il nostro obbiettivo<br />
è quello di diventare la seconda associazione dopo quella<br />
di Milano, sia per territorio che per potenzialità – ha spiegato il<br />
presidente Renato Greca al sindaco Mariani durante l’incontro<br />
– Siamo gli interlocutori privilegiati dei cittadini e attraverso di<br />
noi possiamo portare le istanze dei cittadini”.<br />
Tanti gli argomenti che sono stati portati all’attenzione del primo<br />
cittadino monzese che si è dimostrato disponibile alle richieste<br />
fatte dalla delegazione. In particolare sul territorio monzese<br />
sono stati chiariti punti “spinosi” come il problema degli<br />
odori nei pressi del depuratore o la viabilità in zone specifiche<br />
della città. A breve saranno risolte le problematiche viabilistiche<br />
nella zona di via Silone e via Boezio, dove verrà rivista la tran-<br />
A Monza<br />
i primi condomini<br />
con la targa<br />
per rendere noto<br />
il nome<br />
dell’amministratore<br />
condominiale<br />
sitabilità e verrà creato un<br />
senso unico.<br />
“Dopo il Gran Premio<br />
della Formula Uno in programma<br />
per il 13 settembre<br />
sono disponibile a<br />
prendere parte a un convegno<br />
organizzato qui a<br />
Monza” ha voluto rassicurare<br />
gli interlocutori<br />
il primo cittadino Marco<br />
Mariani. Tra i promotori<br />
dell’incontro il già citato<br />
assessore Mangone che non ha mancato di sottolineare gli ottimi<br />
rapporti instaurati negli ultimi tempi con l’associazione.<br />
“Sono molto soddisfatto della collaborazione che si è instaurata<br />
con gli amministratori condominali – non ha mancato di<br />
sottolineare più volte nel corso dell’incontro l’assessore ai Lavori<br />
Pubblici – Una sinergia e una reciprocità da entrambe le<br />
parti. Gli amministratori condominiali mi hanno aiutato molto<br />
con le loro segnalazioni perché portano alla mia attenzione<br />
i disagi non di un singolo cittadino ma di molti monzesi. La<br />
figura del responsabile dell’immobile ha sostituito quella che<br />
una volta era lo stradino. Ora grazie alle vostre segnalazioni<br />
ho sottocchio la situazione non solo dei condomini ma anche<br />
delle strade adiacenti”.<br />
Per quanto riguarda la parte puramente amministrativa<br />
dell’introduzione della targa con il nome e l’indirizzo<br />
dell’Amministratore condominiale di riferimento se ne stanno<br />
occupando i dipendenti comunali. Tra le possibili opzioni per<br />
l’attuazione immediata del provvedimento possono essere intrapresi<br />
due diversi percorsi: gli organi comunali stanno valutando<br />
se preparare un’ordinanza o l’introdurre il provvedimento<br />
mediante una modifica al regolamento edilizio vigente. n<br />
““<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
313
Monza – Metodi e tecnologie per la riduzione<br />
dei costi e il continuo aggiornamento<br />
professionale dell’amministratore<br />
E<br />
stato questo il fil rouge seguito dal convegno organizzato<br />
dall’<strong>Anaci</strong> provinciale di Monza e Brianza<br />
organizzato al Binario 7, noto teatro monzese, per<br />
illustrare le ultime novità normative in campo energetico,<br />
legale e relative alla sicurezza in condominio.<br />
Nell’ultimo appuntamento, organizzato lo scorso 17 giugno<br />
sotto l’egida dell’<strong>Anaci</strong> Regionale, sono stati chiamati ad illustrare<br />
contenuti e tematiche importanti per l’associazione, ma<br />
anche per gli stessi soci, diversi specialisti del settore. A fare<br />
gli onori di casa il presidente provinciale Renato Greca, che ha<br />
voluto sottolineare l’importanza di questi appuntamenti di approfondimento<br />
e professionalizzazione.<br />
“L’aggiornamento è importante per dare sempre un migliore<br />
servizio ai nostri assistiti” – ha spiegato Greca aprendo i lavori del<br />
convegno – Un secondo punto fondamentale è quello di credere<br />
in questa associazione e negli utili strumenti che vi fornisce”.<br />
Chiamati a spiegare argomenti di stretta attualità per chi opera<br />
con le abitazioni sono stati sette professionisti dal campo legale,<br />
come il noto avvocato Eugenio Correale, al settore bancario<br />
come Vittorio Colombo della Banca Popolare di Milano.<br />
La prima tematica affrontata è stata quella del contenimento dei<br />
costi energetici all’interno delle unità abitative. Claudio Pezzotta<br />
ha sostituito Giuseppe Acquaviva, spiegando le ultime novità<br />
normative in fatto di caldaie.<br />
“In particolare Enel ha studiato dei contratti per venire incontro<br />
alle nostre esigenze – ha svelato il relatore – esistono possibilità<br />
come la fatturazione bimestrale anche per chi usa meno di 16<br />
kw/h. Ma Enel, grazie agli accordi stipulati con H&D (Harley<br />
‘<br />
314<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
stato<br />
questo il fil rouge<br />
seguito dal convegno<br />
organizzato dall’<strong>Anaci</strong><br />
provinciale<br />
di Monza<br />
& Dikkinson) permette di<br />
avere un numero verde a<br />
sezione dedicata e molti<br />
vantaggi che migliorano i<br />
tempi per risolvere gli inconvenienti<br />
quotidiani”.<br />
Inoltre Enel creerà una<br />
mappatura dei clienti e<br />
garantirà il blocco dei<br />
prezzi per 24 mesi. Il passo<br />
dal risparmio energeti-<br />
co a quello della sicurezza è stato breve, grazie all’intervento<br />
dell’Avvocato Eugenio Correale che ha illustrato, nella sezione<br />
leggi, “La sicurezza in condominio e la rubrica nel forum sicurezza”.<br />
In particolare il legale ha voluto focalizzare il suo<br />
intervento sulle recenti normative in materia energetica.<br />
“Dal primo luglio 2009 allegati ai rogiti notarili non saranno<br />
più obbligatorie le certificazioni energetiche dell’intero edificio<br />
ma della singola unità abitativa – ha spiegato Correale durante<br />
il suo intervento.<br />
Importanti novità sono anche state illustrate da Mauro Braga<br />
che ha trattato l’interessante tema delle caldaie a condensazione,<br />
le più moderne ed ecologiche oggi esistenti. Riescono<br />
infatti ad ottenere rendimenti molto elevati grazie al<br />
recupero del calore latente di condensazione del vapore acqueo<br />
contenuto nei fumi, come pure riduzioni delle emissioni<br />
dei fumi. Le normali caldaie, anche quelle definite “ad alto<br />
rendimento” (rendimento è nell’ordine del 91-93%, riferito al<br />
potere calorifico inferiore), riescono<br />
““ E’<br />
A sinistra l’Avv. Eugenio Correale<br />
e il Presidente provinciale ANACI Monza Renato Greca<br />
infatti ad utilizzare solo una parte<br />
del calore sensibile dei fumi di combustione<br />
a causa della necessità,<br />
prettamente tecnologica, di evitare<br />
la condensazione. Sempre di stretta<br />
attualità la presentazione di Domenico<br />
Esile, responsabile di “Isb”<br />
società leader nel settore sicurezza.<br />
Innovativi sistemi come il portiere<br />
on line permette di ridurre i costi di<br />
gestione e allo stesso tempo di garantire<br />
la presenza costante e vigile<br />
anche durante la giornata quando<br />
gran parte dei condomini è fuori<br />
casa per esigenze lavorative.<br />
In un’ottica di riduzione dei costi è<br />
stato importante anche l’apporto<br />
di Flavio Ramella che ha illustrato<br />
le facilitazioni proposte in un programma<br />
più ampio di offerte. Così<br />
come Vittorio Colombo della Banca<br />
Popolare di Milano che ha illustrato<br />
come fare per ricevere un mutuo a<br />
tassi vantaggiosi. n
Le obbligazioni del condominio<br />
tra solidarieta’ e parziarieta’<br />
Cassazione Sezioni Unite 8.4.2008 - n. 9148<br />
di Bruno Viaggio<br />
Il 29 maggio scorso si è svolto a Catania un’interessante<br />
incontro organizzato dalla ANACI in collaborazione con<br />
l’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, presso<br />
la sala convegni del Grand Hotel Excelsior, sulla dolente<br />
questione della parziarietà delle obbligazioni dei condomini<br />
a seguito della sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte<br />
n. 9148 dell’ 8 Aprile 2008.<br />
Come è ormai risaputo agli operatori del settore, tale decisione,<br />
componendo il contrasto tra la tesi maggioritaria che<br />
propendeva per la solidarietà delle obbligazioni contrattuali<br />
condominiali e quella decisamente minoritaria che invece optava<br />
per la parziarietà delle stesse, ha deciso per tale ultimo<br />
orientamento, ed ha fondato la propria statuizione sulla considerazione<br />
che la solidarietà passiva esige in linea di principio<br />
l’esistenza non solo di una pluralità di condebitori, ma anche<br />
della indivisibilità della prestazione comune.<br />
In assenza di tale requisito ( nel caso delle obbligazioni condominiali<br />
in genere si tratta di somme di danaro ) e di una<br />
esplicita previsione di legge ( non vi è alcuna norma che preveda<br />
la solidarietà passiva dei condomini ) prevale, a tenore<br />
316<br />
Catania, il Duomo<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
della Corte, la parziarietà della obbligazione ai sensi dell’art.<br />
1123 c.c. che, tra l’altro, non distinguendo un profilo interno<br />
ed uno esterno nella ripartizione delle spese comuni, rende<br />
la parziarietà il criterio principale in relazione alle obbligazioni<br />
condominiali, con<br />
Si è svolto a<br />
Catania un’interessante<br />
incontro organizzato dalla<br />
ANACI sulla dolente<br />
questione della parziarietà<br />
delle obbligazioni<br />
dei condomini<br />
la conseguenza che<br />
ogni singolo condomino<br />
risponde<br />
esclusivamente pro<br />
quota delle obbligazioni<br />
assunte dal<br />
condominio.<br />
Tale incontro ha visto<br />
relatori la Dott.ssa<br />
Monica Zema, Giudice<br />
della terza sezione<br />
civile del Tribunale<br />
Civile di Catania ( “Profili applicativi della decisone delle S.U.<br />
sul processo monitorio, cautelare e di cognizione ordinario.”<br />
), la Dott.ssa Maria Stella Arena, Giudice dell’Esecuzione<br />
presso il Tribunale di Catania ( “Le prevedibili conseguenze<br />
nella fase esecutiva di recupero del credito vantato nei confronti<br />
del condominio. Le possibili eccezioni dinanzi al Giudice<br />
delle esecuzioni e le risposte di giustizia.” ), l’avv. Dario<br />
Sanguedolce ( “La decisione S.U. 9148/08 nel dettaglio. La<br />
critica della dottrina.” ), il Dott. Carlo Parodi ( “Il principio di<br />
parziarietà e la tutela della privacy” ) ed il sottoscritto ( “Il<br />
credito per anticipazioni dell’amministratore cessato dall’in-<br />
““
carico” ). Ha introdotto il dibattito l’avv. Dario Sanguedolce,<br />
il quale, dopo aver analizzato le argomentazioni addotte<br />
dalla Suprema Corte a fondamento dell’esegesi adottata, ha<br />
illustrato pure i maggiori risvolti critici che la dottrina, attraverso<br />
numerosi ed autorevoli commentatori, hanno rivolto<br />
alla decisione delle SS.UU. sia dal punto di vista prettamente<br />
tecnico-giuridico che squisitamente pratico.<br />
Lo stesso ha evidenziato che tale sentenza ha posto e sta<br />
ponendo molteplici problemi applicativi all’interprete ed<br />
all’operatore del diritto, in quanto la negazione della solidarietà<br />
rischia di incrinare l’interesse comune condominiale alla<br />
conservazione dei beni e dei servizi condominali.<br />
Infatti l’art. 1123, sia per il contesto letterale che per l’inquadramento<br />
sistematico, deve trovare applicazione solo ed<br />
esclusivamente nei rapporti interni tra i condomini e non anche,<br />
come invece sancito dalle SS.UU., all’esterno nei rapporti<br />
con i terzi creditori i quali, a fronte della loro prestazione<br />
unica non ricevono così un corrispettivo unitario da parte del<br />
condominio, ma tante singole controprestazioni quanti sono<br />
i condomini.<br />
L’avv. Sanguedolce ha pertanto posto la sua attenzione<br />
sull’operato dell’amministratore professionista il quale, a<br />
fronte della nuova situazione creatasi con la detta pronuncia,<br />
dovrà innanzitutto adoperarsi per creare una provvista<br />
riscuotendo per tempo, anche coattivamente, le quote condominiali<br />
e creando, ove occorra, dei fondo cassa specifici, in<br />
quanto la ripartizione del debito nei confronti del terzo deve<br />
avvenire, a tenore della Suprema Corte, al tempo dell’adempimento<br />
e non della rivalsa, come avveniva sovente prima<br />
della suddetta pronuncia.<br />
Da taluno si è ipotizzato che l’amministratore dovrebbe essere<br />
in grado di fornire al terzo contraente delle polizze fideiussorie<br />
o altri mezzi di garanzia, destinati ad invogliare il<br />
terzo fornitore di opere e servizi a contrarre con un soggetto,<br />
il condominio, le cui controprestazioni, come detto, vengono<br />
frammentate tra i condomini. La realizzabilità della proposta,<br />
però, appare estremamente incerta e sicuramente legata<br />
al preventivo consenso unanime dei condomini, che, come<br />
noto, rappresenta il più delle volte una autentica chimera.<br />
Ed ancora l’amministratore dovrà, se richiesto, fornire al terzo<br />
creditore l’elenco dei condomini e dei relativi millesimi di<br />
proprietà, indicando tra costoro quelli morosi nel pagamento<br />
delle quote sia ordinarie che straordinarie, con tutti i problemi<br />
connessi alla divulgazione di dati personali sensibili, ed<br />
alla responsabilità dell’amministratore in caso di mancata comunicazione<br />
di tali dati al creditore ovvero di comunicazione<br />
infedele od inesatta.<br />
Al di là del dovere di correttezza e buona fede che obbliga<br />
l’amministratore a fornire al creditore condominiale tali dati<br />
a pena di una paventabile responsabilità per danno, occorre<br />
però porre attenzione al prevedibile problema insorgente sia<br />
in ordine ad una eventuale contestazione delle tabelle millesimali<br />
e/o dei valori da esse indicati, quanto, se non addirittura,<br />
legato alla loro mancanza, oltre alle svariate questioni<br />
relativa ad eventuali pagamenti parziali effettuati dai morosi<br />
dopo la consegna dell’elenco al creditore.<br />
l La dott.ssa Zema ha invece affrontato il tema dei risvolti<br />
giudiziari applicativi del nuovo orientamento ed ha delineato<br />
un quadro ancora in divenire, in cui l’unica certezza interpretativa<br />
per il momento è quella in base alla quale il criterio del-<br />
la parziarietà viene ormai applicato a tutte le fattispecie delle<br />
obbligazioni condominiali contrattuali, ad eccezione della responsabilità<br />
extracontrattuale del condominio da fatto illecito<br />
ai sensi degli artt. 2043 e seguenti, atteso il chiaro disposto<br />
dell’art. 2055 c.c. ( si pensi, ad esempio, al caso tipico delle<br />
infiltrazioni di acqua che provengono dalla terrazza condominiale<br />
e causano danni all’immobile sottostante ).<br />
In tali casi non vi è stata alcuna innovazione o cambiamento<br />
di orientamento e, pertanto, il singolo condomino potrebbe<br />
essere chiamato in solido a risarcire l’intero danno al condomino<br />
proprietario del bene danneggiato od al terzo, per poi<br />
rivalersi pro quota nei confronti degli altri condomini. Con<br />
il paradosso che invece, nel caso di esecuzione coattiva da<br />
parte dell’impresa che abbia effettuato i lavori di riparazione,<br />
lo stesso condomino verrebbe chiamato a versare solo la sua<br />
quota espressa in millesimi.<br />
E’ palese come tale differenza di trattamento nel caso di responsabilità<br />
contrattuale o extracontrattuale ingenera una<br />
inevitabile confusione tra agli operatori del settore, soprattutto<br />
tra coloro che non hanno specifiche competenze di diritto,<br />
ed una disparità di trattamento che non giovano alla pacifica<br />
amministrazione della compagine condominiale.<br />
Inoltre la dott.ssa Zema ha affrontato la situazione in cui potrebbe<br />
trovarsi il condomino adempiente nel pagamento della<br />
propria quota per lavori straordinari eseguiti dall’impresa creditrice<br />
nello stabile condominiale, ed ha distinto due situazioni:<br />
- se l’amministratore ha versato all’impresa tali somme,<br />
il condomino adempiente non dovrà pagare più<br />
nulla all’impresa;<br />
- ma se invece l’amministratore, per negligenza o per<br />
mala fede, non abbia versato tale quota all’impresa,<br />
anche il condomino adempiente potrà subire l’esecuzione<br />
sempre pro quota da parte dell’impresa.<br />
Ciò in quanto il rapporto di mandato tra amministratore e<br />
condomino è un rapporto interno, le cui vicende non possono<br />
in alcun modo ripercuotersi sul terzo creditore.<br />
l La dott.ssa Arena, Giudice dell’Esecuzione, ha invece posto<br />
l’accento sulle problematiche che forse maggiormente affliggono<br />
il sistema di recupero coattivo dei crediti condominiali,<br />
ossia la fase esecutiva giudiziaria.<br />
In tale contesto è stata dapprima messa in rilievo la questione<br />
relativa al rilascio delle copie del titolo esecutivo, sia esso una<br />
sentenza o un decreto ingiuntivo, in un numero pari a quanti<br />
sono i condomini contro i quali il creditore condominiale deve<br />
agire pro quota.<br />
Infatti se il titolo è stato emesso nei confronti solo del condominio<br />
unitariamente inteso, il Cancelliere del Tribunale rilascia<br />
al massimo due copie del medesimo titolo non potendo rilasciarne<br />
altre se non dietro espressa autorizzazione del Presidente<br />
del Tribunale ai sensi dell’art. 476 c.p.c..<br />
Orbene allo stato attuale, in cui non vi è più la solidarietà passiva<br />
del singolo condomino nei confronti dell’intero debito condominiale<br />
ed al quale prima poteva benissimo essere notificato il<br />
titolo emesso nei confronti del condominio, occorrerà allora che<br />
ab origine il terzo creditore agisca giudizialmente contro anche<br />
i singoli condomini pro quota sia contestualmente che anche<br />
separatamente, potendo così poi ottenere tutte le relative copie<br />
del titolo necessarie quanti sono i condomini debitori.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
317<br />
>>
Inoltre la dott.ssa Arena si è soffermata sull’altra delicata questione<br />
relativa alla possibilità da parte del terzo creditore di<br />
agire in exsecutivis sul conto corrente bancario condominiale<br />
alla luce del nuovo principio di parziarietà.<br />
Infatti, se adesso dovranno rispondere dei debiti condominiali<br />
solo i condomini che non hanno pagato le loro quote (dunque<br />
inadempienti all’obbligazione contratta dall’amministratore),<br />
non si potrebbero più pignorare le somme depositate<br />
nel conto corrente condominiale che altro non sono che le<br />
quote dei condomini diligenti che, in tal modo, sarebbero costretti<br />
a pagare in seconda battuta i creditori e vedrebbero i<br />
loro fondi sottratti alle finalità condominiali per cui servono e<br />
sono stati destinati.<br />
Su tale questione la dott.ssa Arena ha però dichiarato che ancora<br />
non vi è un orientamento uniforme della sezione e che,<br />
pertanto, non si è ancora in grado di poter escludere o meno<br />
con certezza la possibilità di tale tipo di pignoramento.<br />
l A seguire il dott. Carlo Parodi, Direttore del Centro Studi<br />
ANACI, ha illustrato la questione relativa alla privacy dei dati<br />
condominiali.<br />
Infatti abbiamo visto come, a fronte della richiesta di pa-<br />
318<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
gamento da parte del fornitore condominiale delle proprie<br />
spettanze, l’amministratore ha il dovere di trasmettere allo<br />
stesso l’elenco con le generalità complete dei condomini, la<br />
loro quota di proprietà in millesimi e la specifica indicazione<br />
di coloro che si sono resi morosi nel pagamento sia delle<br />
quote ordinarie che straordinarie.<br />
Tale tipo di comunicazione potrebbe essere lesivo del diritto alla<br />
privacy dei condomini per ciò che concerne i loro dati personali<br />
sensibili, le loro proprietà e soprattutto la loro morosità ( si pensi<br />
ad esempio al danno d’immagine che potrebbe avere un condomino<br />
libero professionista nel far conoscere ad un’impresa,<br />
potenziale sua cliente, la sua situazione di morosità ).<br />
Ebbene su tale problematica si è già espressa l’autorità garante<br />
della privacy, ritenendo tali comunicazioni legittime<br />
e pertanto, esonerando l’amministratore condominiale da<br />
qualsivoglia sanzione per l’esatto adempimento di un suo<br />
preciso dovere professionale.<br />
l Il sottoscritto si è invece soffermato sulle problematiche<br />
relative al recupero del credito per anticipazioni da parte<br />
dell’amministratore cessato.<br />
Nella nuova prospettiva è di tutta evidenza che l’amministrato-<br />
Carlo Parodi Dario Sanguedolce
e, allorquando cessi dall’incarico, e quindi non ha più la possibilità<br />
di recuperare in via ordinaria con i versamenti dei condomini<br />
ciò che ha anticipato, si vede costretto ad agire giudizialmente<br />
nei confronti del condominio per ottenere il rimborso di quanto<br />
ha anticipato a favore dell’ente condominiale.<br />
In verità l’orientamento della giurisprudenza di legittimità<br />
prevalente, prima della pronuncia delle SS.UU. che ci occupa,<br />
in ordine alla responsabilità dei condomini relativamente<br />
alle obbligazioni condominiali era il seguente : “mentre nei<br />
rapporti interni tra i singoli condomini le spese comuni vanno<br />
ripartite pro quota, ai sensi dell’art. 1123 c.c. ed in base alle<br />
norme del regolamento condominiale, nei confronti dei terzi i<br />
condomini sono responsabili solidalmente per le obbligazioni<br />
contratte dal condominio nel comune interesse, come quelle<br />
che l’amministratore abbia assunto in tale veste e nei limiti<br />
delle sue attribuzioni, così spendendo implicitamente il nome<br />
di tutti i condomini ed impegnandoli tutti in forza del rapporto<br />
di mandato collettivo con gli stessi intercorrente”<br />
( Cassazione civile , sez. II, 5 aprile 1982 , n. 2085 ).<br />
Ed ancora “Le obbligazioni contratte verso i terzi dall’amministratore<br />
del condominio per conto del condominio e nei limiti<br />
delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell’assemblea,<br />
sono direttamente riferibili ai singoli condomini che, in<br />
base all’art. 1284 c.c., sono, quindi, solidalmente responsabili,<br />
nei confronti del terzo, dell’adempimento delle predette obbligazioni,<br />
salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini<br />
condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito<br />
nei rapporti interni; pertanto, il terzo creditore del condominio<br />
può agire per la tutela del suo diritto sia contro l’amministratore<br />
o di chi altri abbia contratto l’obbligazione per delega o<br />
in rappresentanza dei condomini , sia nei confronti dei singoli<br />
condomini , direttamente obbligati nei suoi confronti. ( Cassazione<br />
civile , sez. II, 17 aprile 1993 , n. 4558 ).<br />
Infine per Cassazione 31 agosto 2005 n. 17563 “Il patto di<br />
divisione della spesa per l’esecuzione di lavori in appalto concluso<br />
tra più condomini, attenendo al rapporto interno tra gli<br />
stessi, non è opponibile all’appaltatore, ancorché condomino,<br />
atteso che l’obbligazione di pagamento del corrispettivo<br />
di lavori conferiti in appalto da più committenti ha natura di<br />
obbligazione solidale, ai sensi dell’art. 1294 c.c..<br />
Dal quadro giurisprudenziale complessivamente enunciabile,<br />
prima del nuovo orientamento delle SS.UU., risulta di tutta<br />
evidenza che:<br />
1) le obbligazioni nei confronti delle quali i singoli<br />
condomini erano ritenuti solidalmente responsabili<br />
erano esclusivamente quelle contratte dal condominio<br />
con i terzi;<br />
2) l’amministratore non è un terzo, ma è un mandatario<br />
con rappresentanza dei condomini in cui il condominio<br />
mandante affida all’amministratore mandatario<br />
della gestione dei beni comuni e, pertanto, ai sensi<br />
dell’art. 1720 c.c, deve rimborsare al mandatario tutte<br />
le anticipazioni effettuate per il condominio nell’esplicazione<br />
del mandato.<br />
Andando invece nello specifico, in merito al credito per anticipazioni<br />
dell’amministratore cessato, in precedenza si era<br />
manifestato un orientamento che sosteneva la tesi in base<br />
alla quale l’amministratore, terzo rispetto ai condomini per<br />
il rapporto esterno di mandato che a questi ultimi lo legava,<br />
effettuava le eventuali sue anticipazioni in favore di tutto il<br />
condominio, riscuoteva il compenso per tutto il condominio e<br />
non solo per i condomini morosi. Cessato dall’incarico, però,<br />
egli, divenuto ex amministratore, doveva essere equiparato<br />
ad un semplice terzo che vantava un credito nei confronti del<br />
condominio e nei cui confronti, non potendosi applicare l’art.<br />
1123 perché avente solo valenza interna, si applicava l’art.<br />
1294 c.c. che sancisce il principio della solidarietà tra condebitori.<br />
In base a ciò l’amministratore cessato poteva benissimo,<br />
alla stregua di qualsiasi terzo, agire nei confronti di tutti i<br />
condomini per il generale principio della solidarietà passiva, e<br />
quindi anche nei confronti di quelli adempienti all’obbligo di<br />
versare le proprie quote di spesa deliberate dall’assemblea<br />
( Pretura Udine 13.06.1990, sulla scorta di Cass. 1720/81 ).<br />
Ma tale ricostruzione era stata ampiamente superata dalla<br />
importante sentenza n. 8530 /1996 della II sezione civile della<br />
Corte di Cassazione, la quale aveva di già affermato principi<br />
del tutto opposti ( rappresentando essa decisione il principale<br />
ed unico componente dell’indirizzo minoritario ).<br />
In seguito, in ordine alla specifica problematica del recupero<br />
del credito per anticipazioni dell’amministratore cessato, è<br />
poi ripetutamente intervenuta la giurisprudenza di legittimità<br />
la quale, con le ulteriori sentenze n.1286 del 12.02.1997 e<br />
n. 7498 del 30.09.2006, ha sancito che il diritto di rimborso<br />
dell’amministratore cessato per le anticipazioni può essere<br />
esercitato esclusivamente nei confronti dei singoli condomini<br />
inadempienti pro quota e non in solido ( leggasi anche Trib.<br />
Parma 12.09.2001 – Trib. Torino 26.09.2001 ).<br />
Si legge infatti nella sentenza n.8530/96, la quale ha sostanzialmente<br />
conferito anche valenza esterna al principio di cui<br />
all’art. 1123 cc.., che “ l’amministratore di condominio configura<br />
un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato<br />
alla tutela del complesso di interessi individuali e realizzante<br />
una cooperazione, in ragione di autonomia, con i condomini<br />
singolarmente considerati, che è assimilabile, pur con tratti<br />
distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto<br />
sociale della gestione, al mandato con rappresentanza,<br />
con la conseguente applicabilità nei rapporti tra amministratore<br />
ed ognuno dei condomini, dell’art. 1720 c.c., secondo<br />
cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni<br />
effettuate nell’esecuzione dell’incarico: norma che peraltro<br />
esprime un principio comune nella disciplina dei rapporti<br />
di cooperazione, indipendentemente dalla loro peculiarità.<br />
Nascendo l’obbligazione restitutoria a carico dei singoli condomini<br />
nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione legittima,<br />
e per diretto effetto di essa, la situazione non muta<br />
in conseguenza della cessazione dell’anticipante dall’incarico<br />
di amministratore. Pertanto la domanda dell’amministratore<br />
cessato dall’incarico diretta ad ottenere il rimborso delle<br />
somme anticipate nell’interesse della gestione condominiale,<br />
può essere proposta, oltre che nei confronti del condominio,<br />
anche in quelli del singolo condomino inadempiente di pagare<br />
la propria quota”.<br />
In tale sentenza vengono pertanto fissati, in maniera diretta<br />
ed anche indiretta i seguenti principi:<br />
1. l’amministratore nel momento in cui effettua l’anticipazione<br />
di spesa non è terzo;<br />
2. la cessazione dell’incarico non conferisce la qualifica<br />
di terzo all’amministrazione in quanto il momento de- >><br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
319
terminante è il sorgere dell’obbligazione;<br />
3. la ripartizione della anticipazione di spesa, alla stregua<br />
delle altre spese condominiali, avviene secondo il<br />
criterio interno di cui all’art. 1123 c.c.;<br />
4. in conseguenza l’amministratore cessato può agire<br />
solo nei confronti dei singoli condomini inadempienti<br />
e pro quota;<br />
5. l’anticipazione di somme deliberate dall’assemblea<br />
è effettuata unicamente per conto dei singoli condomini<br />
morosi;<br />
6. l’amministratore cessato può quindi agire in via<br />
esecutiva unicamente nei confronti dei condomini inadempienti,<br />
pur rimanendo facultato a formare il titolo<br />
giudiziale nei confronti del condominio nella persona<br />
dell’amministratore in carica.<br />
Principi ancora oggi ribaditi dalla recente sentenza Cassazione<br />
civile , sez. II, 30 marzo 2006 , n. 7498 in cui si afferma<br />
che “In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per<br />
il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio<br />
si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato<br />
con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore<br />
deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre<br />
i condomini (e quindi il condominio) - che sono tenuti,<br />
quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate,<br />
con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte,<br />
ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale<br />
danno - devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di<br />
tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale<br />
in proposito subita.”<br />
Pertanto risulta evidente che l’amministratore cessato per il<br />
recupero del credito dovuto per le anticipazioni dallo stesso<br />
effettuate a favore del condominio, anche in assenza della pronuncia<br />
delle SS.UU, non avrebbe più potuto agire per l’intero<br />
nei confronti di un singolo condomino in virtù di una presunta<br />
solidarietà passiva dello stesso, in quanto tale rimborso del credito<br />
dell’amministratore cessato può essere richiesto esclusivamente<br />
ai singoli condomini nei limiti delle rispettive quote di<br />
partecipazione alla cosa comune ai sensi dell’art. 1123 c.c..<br />
La legge riconosce, invero, all’amministratore la rappresentanza<br />
dei condomini, nel suddetto rapporto di mandato, nei<br />
limiti delle attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c. e , secondo le<br />
quote stabilite dall’art. 1123 c.c. ( principio espressamente<br />
ribadito dalla sentenza delle SS.UU.)<br />
Qualche interprete si è anche spinto oltre differenziando, al<br />
fine della diversa azione di recupero del credito ed i relativi<br />
legittimati passivi, il tipo di anticipazione che l’amministratore<br />
cessato ha operato.<br />
Infatti tra le anticipazioni di spesa che l’amministratore è costretto<br />
ad effettuare nell’esplicazione del suo mandato, occorre<br />
distinguere tra quelle urgenti ed indifferibili ai sensi dell’art.<br />
1135 c.c. ultimo comma, necessarie per la conservazione della<br />
cosa comune che egli non abbia potuto sottoporre all’approvazione<br />
dell’assemblea condominiale, e quelle invece che afferiscono<br />
alle spese sia ordinarie che straordinarie già regolarmente<br />
deliberate e ripartite dall’assemblea e che l’amministratore<br />
anticipa a causa della morosità di alcuni condomini.<br />
Nel primo caso, l’amministratore potrà sicuramente rivolgersi<br />
per il rimborso cumulativamente sia al condominio, che a tutti i<br />
320<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
singoli condomini, mentre nel secondo caso, essendo la anticipazione<br />
effettuata per conto dei soli singoli condomini morosi,<br />
l’amministratore non potrà in alcun modo chiedere il rimborso<br />
né al condominio né agli altri condomini non morosi.<br />
Ciò perché non può in alcun modo configurarsi a carico dei<br />
condomini non inadempienti alcun obbligo solidale nei confronti<br />
dei condomini morosi nel pagamento delle quote scaturenti<br />
dall’approvazione del rendiconto. ( Cass. 1286/97 )<br />
In entrambi i casi l’amministratore potrà agire nei confronti<br />
dei singoli condomini sempre pro quota e mai in solido per<br />
tutti i principi sopra delineati, per i quali si ritiene applicabile<br />
anche in tali casi l’art. 1123 c.c., in quanto, una volta fatta<br />
un’anticipazione di spesa per conto del condominio, la ripartizione<br />
per il suo recupero non può in alcun modo prescindere<br />
dalle tabelle millesimali.<br />
E quindi avremo che, nel caso di anticipazioni effettuate dall’ex<br />
amministratore cessato e scaturenti dal rendiconto approvato,<br />
egli potrà rivolgersi esclusivamente nei confronti dei condomini<br />
morosi e non più nei confronti dell’intera compagine condominiale,<br />
bastando all’uopo l’allegazione del bilancio approvato<br />
in cui risulti la relativa spesa, con la conseguente impossibilità<br />
da parte dei singoli condomini ( morosi ) di contestare il susseguente<br />
credito che l’amministratore cessato azioni.<br />
Invece nel caso di anticipazioni effettuate in via d’urgenza,<br />
o in ogni caso non preventivamente deliberate, l’ex amministratore<br />
potrà rivalersi nei confronti sia del condominio che<br />
di tutti i condomini anche non morosi, ma dovrà dimostrare<br />
con ulteriori allegazioni probatorie la specifica prova di ogni<br />
singola spesa effettuata ( fatture ed altra documentazione<br />
contabile ), che la stessa è servita per il godimento e la manutenzione<br />
della cosa comune e che, trattandosi di opera straordinaria,<br />
rivestiva, in mancanza di specifica deliberazione, i<br />
caratteri della necessità ed urgenza.<br />
Nel caso in cui invece manchi tale deliberazione della spesa,<br />
che potrà avverarsi:<br />
1. quando l’assemblea rifiuti di riconoscere all’amministratore<br />
la legittimità delle spese indicate in bilancio e<br />
quindi non approva il rendiconto;<br />
2. quando il bilancio sia stato approvato ma la relativa<br />
delibera, a seguito di impugnazione da parte dei condomini,<br />
sia stata cautelativamente sospesa dall’autorità<br />
giudiziaria;<br />
3. quando l’amministratore venga revocato dal proprio<br />
incarico su iniziativa dei condomini prima che il bilancio<br />
venga predisposto ( una delle cause per cui la legge<br />
prevede la revoca è proprio la mancata presentazione<br />
del rendiconto per due esercizi consecutivi ) ;<br />
4. quando l’amministratore, successivamente all’approvazione<br />
del bilancio, effettui delle ulteriori anticipazioni<br />
di tasca propria ai sensi dell’art. 1135 c.c. e poi<br />
cessi dall’incarico;<br />
In tutti questi casi sarà onere dell’amministratore cessato di<br />
fornire la relativa prova dell’esborso effettuato promuovendo<br />
all’uopo un giudizio ordinario.<br />
Una volta soddisfatti tali presupposti probatori, potrà rivolgere<br />
la propria domanda nei confronti del condominio e di tutti<br />
i singoli condomini pro quota. n
7 Luglio, convegno <strong>Anaci</strong> Rimini<br />
Sicurezza e Privacy nel condominio<br />
In una bella giornata d’estate, sulla riviera romagnola, si<br />
è tenuto il convegno organizzato dalla provinciale ANA-<br />
CI di Rimini (l’Amministratore tra obblighi e responsabilità),<br />
che ha voluto affrontare un tema oggi di grande<br />
importanza come quello della sicurezza, e in modo particolare<br />
anche della privacy. I lavori si sono tenuti all’interno<br />
del Centro Congressi SGR di Rimini, di fronte ad una nutrita<br />
platea che ha riempito la sala, e che ha seguito fino alla fine<br />
gli interventi di alto contenuto proposti da qualificati relatori.<br />
Il convegno si è aperto con i saluti del Presidente Nazionale<br />
Pietro Membri, e degli altri dirigenti nazionali ANACI, come<br />
Sergio Santini, Giuseppe Merello, Franco Folli, Umberto Anitori,<br />
e del padrone di casa, oltre che organizzatore del convegno,<br />
Massimo Amati.<br />
Il presidente Provinciale di Rimini nel suo saluto ai partecipanti<br />
ha voluto evidenziare le motivazioni di questo nuovo<br />
convegno, ricordando come “ …ciascuno di noi si è reso conto<br />
di come l’amministratore di condominio, in quanto depositario<br />
di un mandato specifico da parte dell’assemblea, venga<br />
costantemente ed automaticamente chiamato a farsi carico<br />
di responsabilità civili e penali.<br />
D’altra parte non è possibile neppure pensare che l’amministratore<br />
professionista moderno, possa considerare che non<br />
gli tocchino certi doveri; la responsabilità penale ad esempio,<br />
è personale ed un responsabile deve potersi individuare. Sta<br />
allora al professionista amministratore, il compito di spiega-<br />
Un importante<br />
incontro per continuare<br />
l’attività di formazione<br />
dei nostri amministratori<br />
re ai suoi clienti quali<br />
siano gli adeguamenti<br />
e gli adempimenti<br />
ai quali il condominio<br />
debba sottoporsi,<br />
senza timore di<br />
essere considerato<br />
troppo rigido e senza<br />
rinviare seguendo le<br />
proroghe, che però non posticipano le responsabilità.”<br />
Infatti gli adempimenti e la conoscenza delle continue e<br />
nuove norme emanate dal legislatore pretendono una figura<br />
di amministratore sempre più preparata e aggiornata.<br />
Hanno aperto il convegno interventi di natura tecnica che<br />
hanno riproposto il tema del DVR e del DUVRI , Ing. Sebio<br />
Restuccia, già affrontati per la loro importanza dal precedente<br />
convegno di Reggio Emilia, come anche il tema della sicurezza<br />
e della manutenzione degli impianti che ha avuto<br />
ampio spazio e una approfondita presentazione da parte<br />
dell’Ing. Giuseppe Cardenia.<br />
Oggi la valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08) è l’unico<br />
processo dinamico, che consente di mettere a punto una<br />
politica proattiva di gestione della sicurezza e della salute.<br />
Stabilire cosa possa produrre lesioni o danni, se sia possibile<br />
eliminare del tutto eventuali pericoli o quali misure di prevenzione<br />
o protezione debbano esser messe in atto per con-<br />
““<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
321<br />
>>
trollare i rischi rappresentano un indiscusso comportamento<br />
cautelativo del responsabile del condominio. Così, partendo<br />
dalla piena conoscenza dei luoghi e degli ambienti, degli impianti<br />
e delle attrezzature individuati nell’immobile condominiale,<br />
passando per la valutazione dei rischi, fino ad arrivare<br />
alla redazione di un documento (DVR) dove raccogliere ed<br />
esaminare le misure tecniche, organizzative e procedurali<br />
predisposte e/o da prevedere, si definisce un modo di intervenire<br />
con azioni concrete, le più appropriate, da monitorare<br />
nel tempo al fine di garantire che le misure adottate rimangano<br />
efficaci e che i rischi siano controllati. Un modo per<br />
coinvolgere “rappresentanti e rappresentati”, in un processo<br />
di informazione e formazione che è la base dell’approccio per<br />
la garanzia e la tutela della salute e della sicurezza.<br />
A seguire è stato affrontato dal dott. Marchesini il tema della<br />
privacy in condominio: si tratta dell’adeguamento al D.Lgs.<br />
n.196 del 30/06/2003 ovvero dell’adeguamento al codice in<br />
materia di protezione dei dati personali, che prevede l’obbligo<br />
da parte dei singoli condomìni, in quanto titolari del<br />
trattamento di redigere e comunicare l’informativa sul trattamento<br />
dei dati personali a tutti coloro che per qualunque<br />
ragione hanno fornito o forniranno dati personali all’amministratore<br />
perchè li possa trattare, quale legale rappresentante,<br />
in nome e per conto del condominio medesimo.<br />
322<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
La parte giuridica delle responsabilità dell’amministratore<br />
alla luce del TUS è stata sapientemente illustrata dall’Avv.<br />
Gennarino Colangelo che ha inoltre risposto ai numerosi<br />
quesiti rivolti dalla platea durante il dibattito finale.<br />
I contenuti di questo convegno hanno ancora una volta<br />
affrontato, dopo Reggio Emilia, temi di grande importanza<br />
per le responsabilità dell’amministratore, e per questo<br />
motivo tali argomenti sono riproposti da varie sedi ANACI,<br />
nello spirito di un convegno itinerante che vuole dare possibilità<br />
a tutti gli amministratori, di una continua e costante<br />
formazione.<br />
L’impegno di ANACI su questo tema è stato inoltre sottolineato<br />
anche da Umberto Anitori, che ha notato con soddisfazione<br />
la grande quantità di convegni ANACI che sono stati<br />
organizzati in questo primo semestre 2009, tutti con grande<br />
frequenza e partecipazione, a testimonianza del senso di responsabilità<br />
e dell’ interesse dimostrato dagli amministratori<br />
per la loro formazione e per la loro professionalità. Aumentare<br />
continuamente la propria conoscenza e preparazione a<br />
garanzia del lavoro da svolgere quotidianamente, vuol dire<br />
studiare e approfondire la propria materia, e come ha ricordato<br />
Sergio Santini, nel suo intervento di saluto, “conoscere,<br />
conoscere, conoscere”, il miglior strumento a garanzia della<br />
crescita per un professionista serio. n
<strong>AMMINISTRARE</strong><br />
<strong>Immobili</strong><br />
>>Inserto<br />
Immissioni e condominio.<br />
Quale tutela ?<br />
Dott. Massimo Escher<br />
Magistrato prima sezione civile<br />
Tribunale di Catania
Inserto >><br />
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 844 c.c.<br />
La materia delle immissioni nei rapporti tra privati è disciplinata<br />
dall’art. 844 c.c. , norma che così recita:<br />
“il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni<br />
di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti<br />
e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non<br />
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla<br />
condizione dei luoghi”.<br />
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare<br />
le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.<br />
Può tener conto della priorità di un determinato uso.<br />
In pratica la norma significa che Tizio, proprietario di un fondo,<br />
deve sopportare i rumori, gli scuotimenti, le vibrazioni,<br />
le esalazioni ed, in genere, tutte le propagazioni che provengono<br />
dal fondo di Caio, quando esse non siano superiori alla<br />
normale tollerabilità.<br />
Perché la norma possa trovare applicazione occorrono (Cass.<br />
1977, n. 3889) i seguenti requisiti 1 :<br />
a) materialità dell’immissione, dovendo trattarsi di un’influenza<br />
percepibile, ad esclusione, quindi, di usi immorali o,<br />
comunque, non socialmente graditi (Cass. 1969, n. 570) 2 ;<br />
b) carattere indiretto o mediato della stessa (immissione in<br />
alieno di un facere in proprio), nel senso che deve trattarsi<br />
della ripercussione sul fondo di Tizio di fatti compiuti sul fondo<br />
di Caio, cioè sul fondo da cui si propagano (laddove vi sia,<br />
invece, turbativa immediata e, quindi, un facere in alienum,<br />
si potrà semmai reagire con la normale azione risarcitoria 3 );<br />
c) attualità dell’immissione (e, quindi non semplice pericolo) e<br />
continuità o almeno periodicità della stessa.<br />
L’art. 844, seguendo l’insegnamento di Jhering 4 , pone l’accento<br />
della tutela non sul tipo di attività immettente 5 (c.d.<br />
criterio dell’uso normale, in linea con la tradizione romanistica),<br />
ma sulla ripercussione dell’attività sul fondo altrui, e,<br />
quindi, su ciò che è comunemente sopportabile per il vicino<br />
324<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
(c.d. criterio della normale tollerabilità) 6 .<br />
Arbitro della valutazione di cosa sia tollerabile e cosa non lo<br />
sia è l’autorità giudiziaria, la quale, lungi dall’essere vincolata<br />
a limiti ben definiti, ha ampia discrezionalità.<br />
Nell’introdurre il principio della normale tollerabilità come<br />
limite all’immissione, l’art. 844 fissa altri due criteri di valutazione<br />
della liceità dell’influenza sul fondo vicino, uno<br />
obbligatorio ed uno facoltativo.<br />
Infatti, il giudice nel valutare la normale tollerabilità dell’immissione,<br />
avuto riguardo anche alle condizioni dei luoghi 7 , da<br />
un lato, deve contemperare le esigenze della produzione con<br />
le ragioni della proprietà e, dall’altro, può tener conto della<br />
priorità di un determinato uso.<br />
A seconda di come si intenda il collegamento tra il primo ed il secondo<br />
comma dell’art. 844 si può giungere, o meno, a ritenere<br />
l’esistenza di immissioni intollerabili ma pur sempre lecite.<br />
La giurisprudenza che legge il secondo comma unitamente<br />
al primo, ritiene potersi affermare l’intollerabilità solo se le<br />
esigenze della produzione non siano prevalenti, sicché ove la<br />
propagazione sia intollerabile la stessa sarà sempre illecita (il<br />
contemperamento, in sostanza, finisce per integrare il giudizio<br />
di tollerabilità).<br />
Alla soluzione opposta giunge chi sostiene che il contemperamento<br />
delle esigenze della produzione non integri il giudizio<br />
di intollerabilità. In quest’ultima ottica (che si fa risalire a<br />
Cass. 1957, n. 4156, su Foro it., 1958, I, 1497) può accadere<br />
di trovarsi in presenza di un’immissione intollerabile ma comunque<br />
lecita, perché giustificata dalle esigenze della produzione<br />
(tenuto conto eventualmente della priorità dell’attività<br />
immittente).<br />
Affermare l’esistenza di immissioni oltre il limite, ma ritenerle<br />
lecite (in considerazione degli interessi della produzione o<br />
tenendo conto del pre uso), significa, ovviamente, prendere<br />
in considerazione anche gli interessi del fondo immittente.<br />
Per salvaguardare entrambi gli interessi (quello del fondo<br />
immittente e quello del fondo immesso), ed evitare di imporre<br />
l’inibitoria (c.d. negativa) dell’attività immettente, la<br />
giurisprudenza (rimanendo sul piano dell’art. 844) ricorre<br />
all’espediente di consentire la prosecuzione dell’attività ma<br />
a condizione che si adottino accorgimenti tecnici idonei a<br />
riportare le immissioni entro il limite (c.d. inibitoria positiva).<br />
Oltre che mediante lo strumento dell’inibitoria positiva (rimedio<br />
assai di sovente applicato dalla prassi giurisprudenziale<br />
-vedi tra tante Cass. 1986, n. 184; Cass. 1987, n. 5287; Cass.<br />
1990, n. 4903; Cass. 1993, n. 1226), il contemperamento<br />
viene assicurato ponendo a carico dell’immittente, ed a favore<br />
del proprietario leso, un indennizzo.<br />
A proposito dell’indennizzo, va rilevato che si tratta di una prassi<br />
giurisprudenziale che non trova riscontro nell’art. 844, ma che<br />
si è soliti giustificare facendo ricorso ai principi in materia di<br />
proprietà, ed, in particolare a quello secondo cui va indennizzata<br />
ogni diminuzione sostanziale del contenuto di tale diritto non<br />
imposta per intere categorie di beni (Cass. 1986, n. 184) 8 .<br />
In genere si è soliti commisurare l’indennità secondo gli stessi<br />
criteri che si seguono in tema di servitù coattive, ossia provvedendo<br />
a capitalizzare la diminuzione della redditività del<br />
fondo, tenuto conto della destinazione attuale e non già di<br />
quella potenziale 9 .<br />
Si è detto sopra che il concetto di normale tollerabilità va individuato<br />
con riferimento alla situazione dei luoghi ed in particolare<br />
a quella del fondo immesso, a questo riguardo, occor-
e ricordare, quanto alle immissioni di rumore, il riferimento<br />
ormai consolidato in giurisprudenza al livello del rumore di<br />
fondo (Trib. Roma 16.3.1964, in Foro It. 1965, I, 1112; Cass.<br />
1976, n. 1796; Cass. 1996, n. 161, in Riv. Giur. Edil., 1996,<br />
494; App. Milano, 28.2.1995, in Foro it., 1995, I, 3291 Trib<br />
Perugia, 8.11.1997, Rass. giur. umbra 1998, 125) .<br />
Precisamente, nel determinare quando vi sia superamento<br />
dei limiti, la giurisprudenza adotta il c.d. criterio comparativo<br />
(Trib. Milano 3 ottobre 1989, in Arch. civ. 1990, 1149;<br />
nello stesso senso, cfr. App. Milano 9 maggio 1986, in Arch.<br />
civ. 1987, 334; Trib. Vigevano 25 gennaio 1985, in Arch. civ.<br />
1985, 1454; Pret. Taranto 17 giugno 1988, ivi 1988, 1210).<br />
Questo criterio, al contrario di quello c.d. assoluto, che giudica<br />
della tollerabilità o meno sulla base del mero superamento<br />
di un dato livello di rumorosità (50 dB secondo Pret. Buccino,<br />
ord. 18.4.1990, in Arch. Civ., 1991, 738; 55 dB secondo<br />
Pret. Monza, 23.5.1984, in Giust. Civ, 1985, I, 931; 40 dB<br />
secondo Trib. Napoli 30.5.1975, su Foro Nap., 1976, I, 90;<br />
etc.), consiste nel raffrontare la fonte sonora contestata con il<br />
valore medio del rumore di fondo (costituito dal complesso di<br />
rumori di origine varia e spesso non identificabili, continui e<br />
caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta<br />
rumori più intensi prodotti da voci, veicoli od altro, considerato<br />
come fonte sonora che persiste nell’ambiente in modo<br />
continuo per almeno il 95% del tempo di osservazione; vedi<br />
Trib. Monza 14.8.1993) 10 .<br />
La sopravvenuta emanazione del D.P.C.M. 1.3.1991 (limiti<br />
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e<br />
nell’ambiente esterno) 11 , ha posto la giurisprudenza di fronte<br />
al problema (frattanto è intervenuta la legge 26.10.1995 n.<br />
447, legge quadro sull’inquinamento acustico, che all’art. 15,<br />
in via transitoria, fa salve le disposizioni del D.P.C.M.) di stabilire<br />
se i limiti contenuti in tale decreto contribuiscano o meno a<br />
definire il concetto di intollerabilità di cui all’art. 844 12 .<br />
Ebbene, pur sussistendo un orientamento favorevole a tener<br />
conto delle previsioni del D.P.C.M. (Trib. Pescara ord.<br />
15.3.1992, in Arch. locaz. 1992, 642; App. Milano 29.11.1991),<br />
1. Sul punto cfr. Procida Mirabelli Di Lauro, Immissioni e “rapporto<br />
proprietario”, 1984.<br />
2. Così è stata negata tutela ex art 844 a chi aveva lamentato<br />
che il fondo vicino fosse stato destinato a casa di tolleranza<br />
e lo stesso si è ritenuto nel caso in cui la destinazione contro<br />
cui si era agito era a pompe funebri.<br />
3. Mancando il facere in alienum, è stata negata l’applicabilità<br />
dell’art. 844 nel caso di ragazzi che giocavano a calcio su<br />
un fondo e, per recuperare la palla, scavalcavano il muro di<br />
cinta (App. Milano 27.1.1978, in Arch. civ., 1978, 546).<br />
4. Zur Lehre von Beshränkungen des Grundeigentümers im<br />
Interesse der Nachbarn, 1863.<br />
5. Dottrina e giurisprudenza ritengono che l’elencazione di<br />
cui alla norma in esame non abbia carattere tassativo.<br />
6. La giurisprudenza immediatamente successiva al codice<br />
del 1942 applica il precetto nel senso sopra indicato, risolvendo<br />
il conflitto in base non alla normalità dell’uso ma al tipo di<br />
ripercussione ( Cass. 28.2.1957).<br />
7. Laddove il luogo rilevante è solo quello in cui le immissioni<br />
si propagano e non anche quello immettente (Cass. 1984, n.<br />
4523), tenuto conto -secondo la prevalente giurisprudenza-<br />
delle attività di fatto normalmente ivi svolte e non delle nor-<br />
Inserto >><br />
ma dell’azione negatoria di cui all’art. 949 c.c., diretta a far<br />
accertare l’inesistenza di servitù o comunque l’inesistenza di<br />
qualsiasi diritto preteso da altri sulla cosa ed inoltre l’illegittimità<br />
di turbative o molestie 14 .<br />
A ciò si aggiunge la tutela inibitoria, negativa o positiva<br />
(quest’ultima, consentendo la continuazione dell’attività previa<br />
adozione di rimedi atti ad abbattere le immissioni, presenta<br />
il vantaggio di salvaguardare le esigenze della produzione<br />
e giustifica il frequente ricorso all’art.844 anche fuori dai limiti<br />
della tutela reale).<br />
Quanto all’inibitoria ex art. 844 non v’è dubbio che la stessa<br />
spetti al proprietario ovvero al titolare di un diritto reale di<br />
godimento (Cass. 1992, n 12133), nonché, in applicazione<br />
analogica (atteso il comune collegamento col bene), anche<br />
al titolare di un diritto personale di godimento e, quindi, al<br />
conduttore, legittimato ad agire contro i terzi che arrechino<br />
molestie o diminuiscano l’uso o il godimento della cosa 15 (in<br />
questo caso, tuttavia, non si è più innanzi ad una tutela reale<br />
bensì ad una tutela personale, siccome fondata sull’art.<br />
1585, 2° co., c.c.).<br />
Non è, invece, legittimato attivo il mero detentore (mentre si discute<br />
se lo sia o meno il possessore, il quale peraltro gode dell’azione<br />
di manutenzione ex art. 1170 c.c., di cui si dirà in ultimo).<br />
Quanto al legittimato passivo dell’inibitoria, si ritiene in dottrina<br />
(Salvi) che sia tale chi abbia il potere (e, quindi, l’obbligo) di<br />
far cessare lo stato di fatto lesivo. In giurisprudenza si precisa<br />
che l’azione deve essere intrapresa contro il proprietario, se è<br />
diretta ad ottenere il compimento di modifiche strutturali del<br />
bene, mentre debba essere intrapresa contro il detentore, se<br />
diretta semplicemente ad ottenere la cessazione dell’attività<br />
dannosa (vedi M.R. Maugeri, Le Immissioni, cit. p. 274 e ss.).<br />
A questo punto va rilevato che –secondo una parte della dottrina-<br />
l’inibizione delle immissioni può essere ottenuta anche<br />
con uno strumento diverso dall’art. 844 e, precisamente, utilizzando<br />
in funzione preventiva lo strumento generale di cui<br />
all’art. 2058 c.c. (reintegrazione in forma specifica), di natura<br />
risarcitoria e personale 16 .<br />
Al riguardo si è giustamente affermato (Trib. Reggio Emilia,<br />
ord. 28.9.1994, in Giust. civ. 1995, I, 1663) che il fondamento<br />
della tutela inibitoria non può essere a rigore individuato nella<br />
reintegrazione in forma specifica di cui all’art.2058, e, ciò, considerato<br />
che l’inibitoria è un rimedio autonomo da quello aquiliano,<br />
mira alla prevenzione dell’illecito e non alla riparazione<br />
di un danno, prescinde dal dolo e dalla colpa e presuppone il<br />
pericolo (di ripetizione o continuazione) dell’illecito.<br />
Tuttavia (e di qua il ricorso nella pratica all’art. 2058), se è<br />
vero che il rimedio reintegratorio presuppone una lesione già<br />
avvenuta (e, pertanto, dovrebbe operare ex post), è anche<br />
vero che, di fatto, reintegrare il danneggiato nella situazione<br />
precedente ex art. 2058 significa altresì impedire immissioni<br />
future. Tale connubio intanto si giustifica in quanto, di regola,<br />
le immissioni attuali, proprio perché hanno già provocato un<br />
danno ingiusto, consentono una domanda che sia al contempo<br />
di eliminazione delle molestie (rimedio reintegratorio) e di<br />
cessazione della turbativa in atto (effetto inibitorio).<br />
Si tratta (nel caso di inibizione ex art. 2058) di un’azione di<br />
ambito non reale bensì tipicamente personale e risarcitorio<br />
(espressione dell’orientamento che collega la tutela inibitoria<br />
con le norme sulla responsabilità civile è Trib. Milano,<br />
10.12.1992, su Giur. it. 1994, I, 2718 con nota Masucci).<br />
Posto che l’art. 2058 (trattandosi di uno strumento che, es-<br />
326<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
sendo reintegratorio, interviene ex post), richiede un’immissione<br />
già in atto pregiudizievole e posto che lo stesso vale<br />
per l’art. 844 (norma che richiede appunto l’attualità dell’interferenza),<br />
ci si è posti il problema se sia possibile ottenere<br />
l’inibizione, a fronte di un’interferenza che possa tutt’al<br />
più costituire un precedente causale di un danno destinato<br />
a comparire solo dopo prolungata esposizione. La risposta<br />
è positiva solo se si aderisce a quella dottrina secondo cui<br />
esisterebbe nel nostro ordinamento un’azione inibitoria di<br />
carattere generale 17 . In questo senso peraltro si è espressa<br />
recentemente la Cassazione con la sentenza n. 9893 del<br />
2000 (su Foro it. 2001, I, 141), secondo cui “la protezione<br />
apprestata dall’ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca<br />
prima nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti<br />
che contraddicano il diritto e poi nel sanzionare gli<br />
effetti lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile<br />
al risarcimento dei danni” 18 .<br />
Dalla lesione del diritto di proprietà può derivare -oltre al diritto<br />
di chiedere l’eliminazione delle immissioni (inibitoria, ex art.<br />
844 o ex art. 2058)- anche il diritto al risarcimento del danno,<br />
arrecato al fondo, per equivalente o in forma specifica.<br />
L’azione risarcitoria (tipicamente personale) a tutela del diritto<br />
di proprietà o di altro diritto reale, essendo fondata sull’art.<br />
2043 c.c., necessita, per affermare la responsabilità, del dolo<br />
o della colpa; anche se assai di sovente la giurisprudenza<br />
ha ritenuto il requisito della colpa implicito nella violazione<br />
dell’art. 844 e l’ingiustizia del danno implicita nella intollerabilità<br />
dell’immissione 19 .<br />
Il danno risarcibile (quando il diritto che si assume leso è quello<br />
di proprietà) è di tipo patrimoniale, inteso sia come danno<br />
emergente (es.: spese per le opere di insonorizzazione,<br />
spese per ripristinare la casa danneggiata da scuotimenti e<br />
vibrazioni) sia come lucro cessante (es. mancato reddito di un<br />
frutteto colpito da immissioni di fumo).<br />
Quanto al danno, va evidenziato che, con una recente sentenza,<br />
la n. 10186 del 1998 (su Foro it. 1999, I, 926), la<br />
Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità non solo<br />
del danno alla cosa in sé e per sé considerata, ma anche la<br />
risarcibilità di ogni nocumento arrecato al modo di godimento<br />
del bene. Sì è così ammesso il potere per il proprietario di<br />
agire ex art. 2043 -collegato all’844- per ottenere il risarcimento<br />
della compromessa possibilità di godere l’abitazione<br />
in modo pieno, svolgendovi la consueta vita domestica nelle<br />
ordinarie condizioni di quiete (si tutela non solo la cosa ma<br />
anche il suo modo di godimento, valorizzando il rapporto tra<br />
bene e persona) 20 .<br />
Legittimato attivo dell’azione risarcitoria ex art. 2043, collegata<br />
alla lesione del diritto reale, è, appunto, il titolare del diritto mentre<br />
legittimato passivo è l’autore materiale dell’immissione 21 .<br />
Detto dei rapporti tra immissioni e proprietà, va osservato che<br />
la giurisprudenza è orientata da tempo ad assicurare tutela al<br />
di fuori della disciplina propria dei limiti della proprietà, accordando<br />
protezione al diritto alla salute, diritto, com’è noto<br />
sancito dall’art. 32 della Costituzione.<br />
Tale orientamento (che confina l’art. 844 al campo della tutela<br />
reale) ha trovato solido appoggio nella sentenza della<br />
Corte Costituzionale n. 247 del 23.7.1974 (in Giur. it., 1975,<br />
I, 1, 3 e ss.), la quale ha rilevato come l’art. 844 si limiti a<br />
considerare solo l’interesse del proprietario tutelato nel godimento<br />
del suo fondo “senza riguardare, ma anche senza<br />
pregiudicare la protezione di interessi diversi, eventualmente
spettanti anche ad altre persone o ad intere collettività”, interessi<br />
questi che, secondo la Corte, possono trovare altre<br />
forme di tutela 22 .<br />
Accanto all’orientamento sopra indicato, che svincola la tutela<br />
della salute dall’art. 844 e la affida alle norme in tema di<br />
responsabilità aquiliana (2043), ve ne è un altro che, invece,<br />
collega -a vario titolo- l’art. 2043 c.c. con l’art. 844. Di tale<br />
secondo orientamento vi sono due filoni giurisprudenziali che<br />
spesso si intersecano 23 .<br />
Secondo alcuni, infatti, per stabilire quando il danno sia ingiusto<br />
e, come tale, dia diritto al risarcimento, occorre che<br />
siano violate le prescrizioni di cui all’art. 844, occorre cioè che<br />
le interferenze siano intollerabili (app. Milano, 17.12.1971,<br />
in Giur it., 1986, I, 2, 32, nota De Matteis, Trib. Monza,<br />
26.1.1982, in Giur It., 1983, I, 2, 399).<br />
Altri, invece, ritengono che l’utilizzo dell’art. 844, quando si<br />
agisca a tutela della salute, è possibile, ma ricorrendo all’applicazione<br />
analogica (e, quindi, non diretta, come l’altra giurisprudenza)<br />
della detta norma (Pretura Catania, 16.7.1980<br />
in Giust civ. 1980, I, 2824; Trib, Vigevano, 25.1.1985, in Foro<br />
it, 1986, I, 2872 nota Moccia, App. Venezia, 31.5.1985, in<br />
Giur it. 1987,I, 2, 493, Cass. 1983, n. 2396, già citata).<br />
Ritenere l’autonomia delle due azioni (da un lato quella fondata<br />
sul combinato disposto artt. 32 Cost. e 2043 e dall’altro<br />
13. La Giurisprudenza (vedi Trib. Milano 1997/6627), tra<br />
l’altro , ha osservato l’inadeguatezza nei rapporti tra privati<br />
del riferimento contenuto nel decreto al “rumore residuo”,<br />
che è sempre superiore al rumore di fondo dato che include,<br />
mediandoli e, quindi, distribuendoli su tutto l’orizzonte<br />
cronologico, anche intrusioni anomale, esclude invece nella<br />
rilevazione del rumore residuo.<br />
14. Sul punto, Pardolesi, Azione reale e azione di danni nell’art.<br />
844 c.c. Logica economica e logica giuridica nella composizione<br />
del conflitto tra usi incompatibili delle proprietà vicine, nota<br />
Cass 18.2.1977, n. 740 in Foro it. 1977, I, 1144.<br />
15. Con una rilevante differenza quanto al modo della tutela,<br />
essendosi ritenuto (Cass. 1995, n. 13069, in Foro it. 1996, I,<br />
533) che solo il proprietario può chiedere l’adozione di rimedi<br />
che incidano sull’oggetto e perciò sulla essenza stessa del<br />
diritto reale immobiliare del vicino.<br />
16. Secondo certa giurisprudenza, si ha azione reale ex art.<br />
844 quando si chieda la declaratoria dell’intollerabilità delle<br />
immissioni nei confronti dei proprietari attuali e futuri e dei<br />
loro dante causa, mentre si ha azione ex art. 2058 (risarcimento<br />
del danno mediante reintegrazione in forma specifica),<br />
quando l’attore miri ad ottenere il divieto del comportamento<br />
illecito dall’autore materiale delle immissioni, sia esso il<br />
detentore sia esso il proprietario (vedi Trib. Milano 10.2.1992,<br />
su Giur. it, 1994, I, 2, 718; Cass.1978, n. 39 in Foro it., 1978,<br />
I, 614). Secondo Cass. 1968, n. 833, l’azione inibitoria ha<br />
carattere reale se mira a far accertare l’inesistenza di diritti<br />
mentre ha natura personale se mira soltanto a far cessare le<br />
molestie da chiunque provengano. Sul punto vedi Camerieri,<br />
Immissioni, inquinamenti e responsabilità, su La Nuova giur.<br />
civ. comm. 1985, II, pag.477.<br />
17. Libertini, Le nuove frontiere del danno risarcibile, in Contratto<br />
e Impresa, 1987, 85.<br />
18. In senso contrario all’ammissibilità di una generale tutela<br />
inibitoria si è espressa Cass. 1986, n. 4755, in La nuova giur.<br />
civ. comm., 1987, I, 386, che però non esclude l’applicazione<br />
Inserto >><br />
l’una o l’altra azione viene meno) quando ad agire è il mero<br />
detentore, il quale, al contrario del proprietario, ha a disposizione<br />
solo l’azione personale a difesa della salute (fondata sul<br />
combinato disposto degli art. 2043 c.c. e 32 Cost) 25 .<br />
Per concludere sul punto, va ricordato che conseguenze derivanti<br />
dalla natura reale e non personale della tutela sono la<br />
imprescrittibilità della prima e l’applicabilità della norma di<br />
cui all’art. 15 c.p.c. ai fini dell’individuazione della competenza<br />
per valore (questione peraltro superata dopo che il dlgs 51<br />
del 1998 ha ripartito per materia la competenza tra giudice<br />
di pace e Tribunale).<br />
Così come il proprietario ha a disposizione tre distinte azioni<br />
(a. negatoria in base al coordinato disposto degli art. 844 e<br />
949; b. azione personale di risarcimento danni in forma specifica<br />
ex art. 2058; c. azione personale risarcitoria ex art. 2043)<br />
anche colui la cui salute sia stata lesa (o semplicemente posta<br />
in pericolo) ha a disposizioni oltre all’azione inibitoria (ex art.<br />
2058, ovvero secondo una parte della giurisprudenza, anche<br />
ex art. 844) altresì un’azione risarcitoria in base all’art. 2043.<br />
La risarcibilità del danno, invero, deriva direttamente dalla<br />
lesione del diritto alla salute, ossia dal combinato disposto<br />
dell’art. 2043 cc, e dell’art. 32 della Cost.(Pretura Monza,<br />
4.11.1991, n.1831, su Arch. locaz. e cond. 1992, 345).<br />
Ciò detto, va sottolineato che danno risarcibile è il danno alla<br />
salute, intesa come integrità psico-fisica della persona lesa.<br />
Tale danno, secondo una certa giurisprudenza, coincide in<br />
tutto con il c.d. danno biologico, fisico o psichico; ossia consiste<br />
nella menomazione dell’integrità psicofisica (intesa come<br />
bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata<br />
menomazione del diritto alla salute e che prescinde dal danno<br />
correlato alla capacità di produrre reddito.<br />
Accanto a questa giurisprudenza, per così dire, più restrittiva,<br />
ve ne è un’altra, più estensiva, che sembrerebbe estendere il<br />
danno risarcibile oltre la vera e propria menomazione, proteggendo<br />
altre situazioni soggettive che non comportino invalidità<br />
accertata (De Tilla, Alcune riflessioni sull’applicazione<br />
dell’art. 844 al condominio, su Giust. civ. 1992, 1924).<br />
Così, la tutela è stata accordata anche a fronte di rumore non<br />
produttivo di un vero e proprio stato patologico, ma idoneo a suscitare<br />
in chi lo subisca una costante irritazione psichica ed una<br />
compromissione del diritto a vivere in un ambiente confortevole<br />
e salubre (Cass. 1979, n. 5172; Appello Milano 6.11.1987, nonché<br />
Pretura Monza, 4.11.1991, n.1831, in Arch. locaz. 1992,<br />
347; App. Milano 17.7.1992, in Giur. it. 1994, I, 2, 717; Trib.<br />
Orvieto, 14 aprile 1997, in Rass. Giur. Umbra, 1997, 343).<br />
Così, ancora, il danno è stato identificato nella “lesione del<br />
benessere psichico dell’individuo e… di tutto ciò che vale a costituire<br />
la qualità stessa della vita, intesa come esaustiva realizzazione<br />
della persona umana nella totalità e globalità dei suoi<br />
valori” (app. Venezia, 31.5.1985, su Giur it. 1987, I, 2, 493)<br />
ovvero “nelle sofferenze derivate… dalla penosa e prolungata<br />
situazione di esposizione a rumori eccedenti il limite di tollerabilità”<br />
(trib. Vigevano, 25.1.1985, in Corr. giur. n. 4/85, 389).<br />
In appoggio alla tesi restrittiva sembra venire incontro l’art. 5,<br />
punto 3, della legge 5.3.2001 n.57, che a proposito dei danni<br />
alla persona di lieve entità nei sinistri stradali, prevede che in<br />
tanto sussiste un danno biologico risarcibile in quanto vi sia<br />
una lesione psico-fisica della persona suscettibile di accertamento<br />
medico legale.<br />
Tale norma (a parere di chi scrive) se deve intendersi nel<br />
senso che non basta per l’esistenza del danno che vi sia<br />
328<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
un’immissione eccedente la normale tollerabilità (vedi Cass.<br />
1998, n. 10186 cit.), non può intendersi fino al punto di<br />
richiedere una menomazione definitiva dell’integrità psicofisica,<br />
ben potendo esservi danno, nel senso sopra indicato<br />
(e quindi suscettibile di accertamento medico legale), anche<br />
in caso di limitazioni funzionali (e, quindi, di invalidità) solo<br />
temporanee 26 .<br />
Colui la cui salute sia stata lesa ben può agire, oltre che per<br />
il risarcimento del danno biologico, anche per il risarcimento<br />
del danno patrimoniale (es., spese mediche, ridotto reddito<br />
per mancato riposo, etc.) e del danno morale, ma ciò sempre<br />
che si verta in ipotesi di reato (art. 2059 c.c. e 185 c.p.) 27 .<br />
Sia che la tutela invocata attenga al diritto alla salute sia che<br />
attenga alla proprietà, la competenza a conoscere della causa<br />
in materia di immissioni è del giudice di pace, ma sempre<br />
che l’attività che arreca disturbo non sia effetto di produzione<br />
industriale, agricola o commerciale (art. 7, n 3, c.p.c.), ipotesi<br />
questa sulla quale è, invece, competente il tribunale 28 .<br />
Perché sia competente il giudice di pace la destinazione abitativa<br />
dovrà riguardare sia l’immobile da cui le immissioni ritenute<br />
eccedenti la normale tollerabilità provengono sia l’immobile in<br />
cui si verificano (Baio, Il Giudice di pace e le nuove competenze<br />
in materia condominiale.., in Arch. locaz. 1993, 13).<br />
La destinazione secondo autorevole dottrina (Terzago, La<br />
Competenza del Giudice di Pace in materia condominiale, in<br />
Arch. locaz. 1996, fasc. 6) deve essere individuata non solo tenendo<br />
conto delle caratteristiche obiettive del bene ma anche<br />
avendo presente la destinazione di fatto allo stesso impressa.<br />
L’esempio che si è proposto attiene al caso di immobile adibito<br />
a civile abitazione in cui si svolga una attività rumorosa per<br />
diporto (lavori di sarto, falegnameria, o altro svolta dagli occupanti<br />
e per un uso proprio). In quest’ipotesi in cui l’immobile<br />
di civile abitazione viene destinato (con o senza modifiche) ad<br />
un uso diverso, si è sostenuto (sempre Terzago) che la controversia<br />
cessa di essere del giudice di pace.<br />
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in caso di uso promiscuo:<br />
civile abitazione per una parte e attività artigianale o<br />
professionale dall’altra. Anche in questo caso ciò che rileva è<br />
il tipo di attività immettente contro la quale si è chiesto tutela.<br />
Se tale attività ha carattere imprenditoriale la competenza<br />
sarà comunque del Tribunale.<br />
Si consideri che, in virtù dell’art. 40, co. 6 e 7, c.p.c., ove alla<br />
domanda in tema di immissioni di competenza del giudice di<br />
pace (immissioni non industriali) se ne accompagni un’altra accessoria<br />
di carattere risarcitorio, che superi la sua competenza<br />
per valore, l’intera controversia è attratta dal giudice togato<br />
(alla stessa conclusione, del resto, conduce l’abrogazione<br />
dell’art. 31, co. 2, c.p.c., ad opera dell’art. 53 del d.l.vo 51/98;<br />
norma che ha soppresso la possibilità per il giudice competente<br />
per materia sulla domanda principale di trattare la domanda<br />
accessoria eccedente la sua competenza per valore).<br />
In senso diverso, peraltro, si è espresso Pretura Monza, ord.<br />
8.7.1997, in Foro It. 1997, 3466, secondo cui anche la causa<br />
risarcitoria, sarebbe di competenza del giudice di pace, e ciò<br />
stante l’amplia portata dalla dizione contenuta nel citato art.<br />
7 (“rapporti…in materia di immissioni”).<br />
LE IMMISSIONI NEL CONDOMINIO<br />
Orbene, venendo specificamente all’incidenza della normativa<br />
in tema di immissioni sulla disciplina del condominio,
si è concordi, in dottrina e giurisprudenza, nel ritenere che<br />
l’art. 844 trovi applicazione sia nei rapporti tra proprietà<br />
singole esclusive sia nei rapporti tra la proprietà esclusiva e<br />
la proprietà comune (Terzago, La valutazione delle immissioni<br />
nel condominio, Arch. Locaz. e Cond. 1992, 421). E, ciò,<br />
nel senso che le immissioni possono provenire o dall’esterno<br />
dello stabile condominiale (es. discoteca) o dall’interno ed, in<br />
questo caso, provenire o da una unità immobiliare di proprietà<br />
esclusiva (si pensi al singolo condomino che ascolti musica<br />
a “tutto volume”) ovvero da un locale comune (rumore proveniente<br />
dalla centrale termica condominiale).<br />
Posto che nel condominio il diritto del singolo sul bene esclusivo<br />
si deve armonizzare e coordinare con il corrispondente<br />
diritto esclusivo dell’altro condomino e con il diritto della collettività<br />
sui beni comuni, e considerata per così dire “la stretta<br />
convivenza”, la norma in tema di immissioni va applicata nei<br />
rapporti condominiali in modo “ragionevole”.<br />
In effetti, il primo problema che la giurisprudenza si è posta<br />
atteneva alla stessa possibilità di applicare l’art. 844 alla realtà<br />
condominiale. A tale questione sia i giudici di merito sia la Corte<br />
di Cassazione hanno dato da tempo (Cass. 1959, n. 669 su<br />
Foro it. 1959, I, 1686, con nota di Branca, in tema di propagazione<br />
da latrina comune in edificio condominiale) risposta positiva<br />
(in questo senso si sono espresse, tra tante, Cass. 1969,<br />
n. 570; Cass. 1982, n. 448; Cass. 1983, n. 2396; App. Milano,<br />
12 dicembre 1995, su Arch. Locazioni, 1996, 753; Trib. Piacenza,<br />
10 aprile 1990 su Arch. Locazioni, 1990, 287).<br />
E’ orientamento consolidato che la tutela debba essere assicurata<br />
in tre casi : quando l’immissione molesta proviene da<br />
un bene condominiale, quando provenga da un condomino<br />
nel godimento della cosa propria , quando provenga da un<br />
condomino nel godimento di quella comune (De Tilla, Alcune<br />
Riflessioni..., cit., 1924).<br />
In ambito condominiale la posizione rispetto ad un fenomeno<br />
di immissioni può essere duplice.<br />
Da un lato si può sostenere (ed è stato sostenuto da Visco, Le<br />
case in Condominio, 1959, p.111), che il condomino -proprio<br />
per la peculiarità del rapporto condominiale- deve tollerare<br />
propagazioni che, invece, non sarebbero tollerabili da parte<br />
di proprietari di abitazioni vicine. Dall’altro vi è stato chi ha<br />
affermato (Peretti - Griva, Il Condominio di case divise in parti<br />
nella nuova legislazione, 1942, p. 150 e ss) che, al contrario,<br />
il legame condominiale rende più ampi i limiti, nel senso che<br />
25.Si tenga presente che la giurisprudenza, utilizzando l’azione<br />
personale risarcitoria a difesa della salute, ha finito per accordare<br />
tutela a soggetti che fino ad allora ne erano privi; si pensi<br />
alla ritenuta legittimazione attiva degli inquilini (trib. Vigevano,<br />
9.2.1982, in Giur. it., 1983, I, 2, 398) del componente la famiglia<br />
(trib. Milano, 7.1.1988, in Foro it. 1989, I, 903), delle suore<br />
residenti (app. Milano 9.5.1986, in Foro it., 1986, I, 2870).<br />
26.Resta il problema –attinente la prova- di stabilire entro che<br />
limiti possa darsi ingresso in questo campo alle presunzioni,<br />
così da poter dirsi dimostrato che le immissioni, nel caso<br />
concreto, abbiano provocato non un mero fastidio o disagio<br />
ma una vera e propria alterazione funzionale, e ciò anche<br />
tenendo conto che il criterio equitativo di cui all’art. 2056<br />
consente di superare la difficoltà della prova del quantum,<br />
ma non quella dell’an.<br />
27.Le fattispecie di reato a cui normalmente si fa riferimento<br />
Inserto >><br />
prio in tema di condominio, posto che tale norma, pur dettata<br />
per la tutela della proprietà fondiaria, permette una particolare<br />
duttilità sia sotto il profilo della determinazione dell’attività<br />
vietata (si è visto che il giudice pur facendo ricorso a criteri<br />
presuntivi –ed in particolare a quello del superamento di tre dB<br />
del rumore di fondo- ha il potere discrezionale di accertare lo<br />
scavalcamento del limite) sia sotto il profilo dei modi di tutela<br />
(consentendo, in luogo dell’inibizione assoluta -che non sempre<br />
darebbe luogo a risultati soddisfacenti- l’inibizione positiva,<br />
ossia la continuazione dell’attività con accorgimenti).<br />
Considerato, allora, che in questa sede più che mai vanno contemperate<br />
le opposte esigenze (quella del pianista ad esercitarsi<br />
e quella dello studente del piano soprastante a preparare la<br />
tesi di laurea tranquillamente) è proprio il ricorso all’art 844 che<br />
consente al giudice di graduare l’intervento, valutando quali<br />
siano le condizioni obiettive nel cui contesto il diritto viene esercitato<br />
e se sia corretto il totale sacrificio di ogni altra esigenza in<br />
contrasto col diritto alla tranquillità ed al benessere 30 .<br />
Nel caso di immissioni in ambito condominiale, il criterio della<br />
normalità dell’uso va applicato tenendo in considerazione<br />
le caratteristiche strutturali e funzionali del singolo condominio<br />
nonché la zona, il quartiere, in cui esso si trova.<br />
In quest’ottica ben può essere rilevante, nel senso di individuare<br />
uno standard restrittivo di rumorosità consentita, il<br />
livello di pianificazione antirumore voluta dal costruttore<br />
laddove avesse adottato accorgimenti per l’isolamento acustico<br />
dei vari appartamenti.<br />
Così stando le cose, si ritiene che il giudice deve valutare la<br />
destinazione dell’immobile, tenendo conto dell’uso che i<br />
condomini hanno fatto dell’edificio . Così, ad esempio, si<br />
è sostenuto che in città il cortile di un edificio signorile non<br />
ha la stessa destinazione di un cortile di un condominio sito<br />
in un villaggio, sicché solo nel secondo caso è consentito per<br />
il condomino utilizzarlo per lavare l’automobile (Terzago, La<br />
valutazione delle immissioni nel condominio, cit).<br />
Quanto detto è confermato da Cassazione 15.3.1993 n.<br />
3090, secondo cui “la disposizione dell’art. 844 cc è applicabile<br />
anche negli edifici in condominio, nell’ipotesi in cui un<br />
condomino, nel godimento della propria unità immobiliare o<br />
delle parti comuni, dia luogo ad immissioni moleste o danno-<br />
330<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
se nella proprietà di altri condomini. Nell’applicazione della<br />
norma deve aversi riguardo, peraltro, per desumersi il criterio<br />
di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alla<br />
peculiarità dei rapporti condominiali ed alla destinazione assegnata<br />
all’edificio dalle disposizioni urbanistiche, o in mancanza<br />
dai proprietari”.<br />
A questo punto sembra opportuno indicare una serie di casi<br />
in cui la giurisprudenza ha ritenuto essersi superati i limiti di<br />
tollerabilità: centrale termica condominiale rumorosa (Cass. 6<br />
aprile 1983, n. 2396; App. Milano 18 settembre 1990, in ivi<br />
1991, 109; Pret. Brindisi ord. 17 marzo 1986, in questa Rivista<br />
1987, 177); autoclave (Pret. Brindisi ord. 17 marzo 1986,<br />
cit); suoni di pianoforte (Pret. Torino ord. 27 dicembre 1990,<br />
in questa Rivista 1992, 855) e di batteria (Trib. Milano 28<br />
maggio 1990, ivi 1991, 792); abbaiare di cani (Trib. Milano<br />
22 marzo 1990, in L’Amm. 1992, n. 4 e Trib. Milano 28 maggio<br />
1990, in questa Rivista 1991, 792); attività produttive rumorose<br />
in genere (Cass. 17 maggio 1974, n. 1452); macchine<br />
di un panificio (Pret. Molfetta 27 febbraio 1989, ivi 1989,<br />
351); falegnameria (Trib. Vigevano 9 agosto 1991, in Giur. it.<br />
1992, I, 2, 118); sala giochi (Trib. Milano 21 gennaio 1991,<br />
ivi 1991, 792); vibrazioni prodotte da automezzi (Cass., Sez.<br />
un., 24 aprile 1991, n. 4510) 31 .<br />
L’esigenza di far ricorso all’art. 844 cessa nel caso di regolamento<br />
di condominio che analiticamente disciplini la materia;<br />
il criterio fissato nel regolamento si sostituisce, infatti, a quello<br />
legale (De Tilla, Alcune Riflessioni..., cit., 26).<br />
In questo senso, si è invero affermato che nel caso in cui<br />
l’attività posta in essere da uno dei condomini sia idonea a<br />
determinare il turbamento della tranquillità degli altri condomini,<br />
ove tale serenità sia tutelata da una norma specifica<br />
del regolamento, non occorre accertare se il comportamento<br />
costituisca immissione vietata ai sensi dell’art. 844 (cfr. De<br />
Tilla, Regolamento di Condominio, clausole limitative e immissioni<br />
intollerabili, commento a Cass. 1992, n.49, su Giust.<br />
Civ. 1992, 2415; Damiani, Parametri di apprezzamento della<br />
tollerabilità e regolamenti condominiali, nota a Cass. 1992,<br />
1195, in Riv. giur. amb. 1993, 712).<br />
Perché le limitazioni siano valide occorre tuttavia che si tratti<br />
di un regolamento esterno (cioè predisposto dall’unico co-
struttore o dall’originario unico proprietario) o contrattuale,<br />
ovvero, ancora, interno, cioè assembleare, ma (in questo<br />
caso) adottato all’unanimità; viceversa, se si tratta di regolamento<br />
assembleare adottato a maggioranza, le limitazioni<br />
non saranno vincolanti.<br />
Perché il regolamento esterno o quello interno equiparato<br />
(approvato all’unanimità) e, quindi, le limitazioni relative<br />
all’uso del singolo appartamento in funzione della tranquillità<br />
collettiva siano opponibili ai successivi acquirenti, occorre,<br />
peraltro, che sia stata curata la trascrizione del regolamento<br />
stesso nei registri immobiliari.<br />
Ove la trascrizione non sia stata curata, la norma regolamentare<br />
sarà opponibile agli acquirenti solo se la clausola sia<br />
stata inserita nei successivi contratti di compravendita ovvero<br />
sia stata espressamente accettata (Cass. 1994, n. 2546, in<br />
Giust. civ. 1994, I, 1481) 32 .<br />
Nella pratica la giurisprudenza si è trovata di fonte a due<br />
diverse tipologie di clausole contrattuali, le une “limitative<br />
mediante indicazioni delle attività vietate” le altre “limitative<br />
mediante riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare”<br />
(Cass. 1992, n .49, in Arch. Locaz. 1992, 547; Cass. 1974, n.<br />
1544). Nel primo caso sarà sufficiente riscontrare se l’attività<br />
contesta sia o meno inclusa nell’elenco, mentre nel secondo<br />
caso occorrerà in concreto accertare se l’attività produca il<br />
pregiudizio che il regolamento intende evitare.<br />
Va a tal proposito rilevato l’orientamento della giurisprudenza<br />
in merito alla validità delle clausole regolamentari che genericamente<br />
vietino ogni turbativa, orientamento chiaramente<br />
espresso da Cass. 1990, n. 4905 (su Riv. giur. edilizia 1991,<br />
I,27 (nota) e su Arch. locaz. 1991, 84), secondo cui: “In tema<br />
di condominio, le pattuizioni, contenute nel regolamento<br />
predisposto dall’originario proprietario accettato con l’atto<br />
di acquisto, che comportino restrizioni delle facoltà inerenti<br />
alla proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero di quelle<br />
relative alle parti condominiali dell’edificio, devono essere<br />
espressamente e chiaramente enunziate, con la conseguenza<br />
che devono ritenersi invalide quelle pattuizioni che,<br />
con formulazione del tutto generica, limitino il diritto dei<br />
condomini di usare, godere e disporre dei beni condominiali<br />
ed attribuiscano all’originario proprietario il diritto non sindacabile<br />
di apportare modifiche alle parti comuni”.<br />
Venendo al problema della legittimazione attiva, come è certo<br />
che anche l’amministratore del condominio possa esperire<br />
l’azione reale a difesa delle cose comuni, è altrettanto certo<br />
che lo stesso possa esperire l’azione personale di risarcimento<br />
danni, e ciò, ovviamente, nel caso in cui le immissioni si riflettano<br />
su parti comuni (es. androne o corpo scala). L’amministratore<br />
non potrà, viceversa, sostituirsi ai singoli condomini<br />
30. In questo senso si veda Cass. 1993, n. 3090, in Arch. locaz<br />
e cond., 1993, 495, secondo cui “nel caso in cui il fabbricato<br />
non adempia da una funzione uniforme e le unità siano<br />
soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione<br />
e ad esercizio commerciale, il criterio dell’utilità sociale<br />
cui è uniformato l’art 844, impone di graduare le esigenze in<br />
rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei<br />
condomini, privilegiando alla luce dei principi costituzionali<br />
(artt. 14, 31 47) le esigenze personali di vita connesse all’abitazione,<br />
rispetto alle utilità meramente economiche inerenti<br />
all’esercizio di attività commerciali” (nella specie la S.C. aveva<br />
confermato la decisione di merito la quale aveva ordinato la<br />
Inserto >><br />
possesso sia abusivo o illegittimo (Protettì, cit.).<br />
Va, tuttavia, ricordato che l’azione di manutenzione compete<br />
solo se il possesso (esclusa la detenzione) duri da oltre un<br />
anno, sia continuo e non interrotto e non sia stato acquistato<br />
con violenza o clandestinità. In tale ultimo caso l’azione può<br />
esercitarsi decorso un anno dalla cessazione della violenza o<br />
della clandestinità.<br />
Dal punto di vista della legittimazione attiva l’azione di manutenzione<br />
ha il limite (essendo negata al detentore, quant’anche<br />
autonomo) di non potere essere esercitata né dal conduttore<br />
né dal comodatario.<br />
Questi ultimi, peraltro, potranno ricorrere alla tutela cautelare<br />
atipica ex art. 700 c.p.c., a difesa del diritto alla salute,<br />
azione che compete sempre che sussista un pregiudizio<br />
imminente ed irreparabile (vedi Trib. Bologna 20.701993, in<br />
Foro It. 1994, I, 205; Pretura Milano, 18.12.1993, in Arch.<br />
Locaz, 1994, 391; App. Milano, in La Nuova giur., 1993, I,<br />
786; Pretura Catania, 16.7.1980, in Giust. civ. 1980, I, 2814),<br />
minacciante il diritto durante il tempo occorrente per farlo<br />
valere in via ordinaria. Pregiudizio che, nel caso di immissioni,<br />
sussiste proprio in quanto le stesse siano intollerabili.<br />
Va precisato che, mentre il giudice adito con l’azione di manutenzione<br />
dovrà limitare la protezione all’ordine di cessazione<br />
delle turbativa, il giudice del 700 ben potrà ordinare<br />
l’adozione dei rimedi atti a far divenire tollerabili le molestie.<br />
Contro le immissioni intollerabili non può essere esperita la<br />
denuncia di danno temuto, perché non vi è danno da cosa a<br />
cosa (fonte del danno è l’attività umana).<br />
La denuncia di danno temuto, infatti, da un lato, tutela il<br />
bene nella sua materialità (oggetto che di regola non viene<br />
danneggiato da rumori scuotimenti o altre immissioni),<br />
dall’altro, postula un non facere, ossia l’inosservanza dell’obbligo<br />
di rimuovere una situazione di pericolo proveniente da<br />
un edificio, un albero ecc., ed è, quindi, un’azione alla quale<br />
ricorrere quando il danno derivi dalla cosa in sé nella sua fisicità<br />
e nella sua staticità (la cosa è pericolosa per il suo particolare<br />
modo di essere per la sua attitudine intrinseca a creare<br />
una situazione di possibile danno) 33 .<br />
Contro le immissioni, infine, non si può agire con la denuncia<br />
di nuova opera 34 .<br />
Invero, il problema si è posto con riferimento all’ipotesi in<br />
cui il danno derivi non dalla costruzione in sé e per sé, bensì<br />
dall’attività che nella fabbrica sarà stabilmente e continuativamente<br />
realizzata (ad es.: fabbrica da cui saranno emanate<br />
esalazioni nocive).<br />
Il problema è in definitiva quello della pertinenza di tal strumento<br />
cautelare ove il pericolo di danno sia costituito da im-<br />
33. In giurisprudenza si è ammessa l’esperibilità dell’azione di<br />
danno temuto nel caso della domanda cautelare proposta da<br />
un condomino nei confronti del Comune per far cessare in via<br />
urgente le immissioni rumorose prodotte da una trivellazione<br />
commissionata o condotta da operai comunali sulla pubblica<br />
via, in quanto causa di pregiudizio alla sicurezza statica del<br />
fabbricato (Cass. S.U. 24.04.1991 n. 4510 in Giust. civ. mass.<br />
1991, 4, opp. Arch. Loc. 1991, 519,750).<br />
34. In senso contrario, vedi G.Spagnuolo, Le Immissioni<br />
nel condominio, in Rass. Locaz. 1995, pag. 112, come pure<br />
Salvi, Le Immissioni industriali, 237.<br />
35. E’ proprio l’unutilizzabilità, della tutela cautelare tipica<br />
che consente di ricorrere a quella atipica ex art. 700, tutela<br />
332<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
missioni intollera¬bili ex art. 844 cod. civ.; problema, questo,<br />
che trova già congrua risposta nella semplice constatazione<br />
della costante e normale applica¬zione in tali casi della tutela<br />
cautelare innominata ex art. 700 c.p.c. (la quale a voler<br />
ritenere possibile l’applicazione, alla stessa fattispecie, della<br />
tutela cautelare tipica di cui all’art. 1171 c.c., diverrebbe per<br />
ciò stesso inammissibile, ai sensi del primo inciso dell’art. 700<br />
c.p.c. che consente la tutela atipica: “Fuori dei casi regolati<br />
dalle precedenti sezioni di questo capo”) e di quella possessoria<br />
ex art. 1170 cod. civ..<br />
Il fatto è che già la stessa struttura della cautela nunciatoria<br />
rende evidente la difficoltà di comprendervi pur situazioni siffatte,<br />
le quali fanno venir meno qualsivoglia collegamento<br />
strumentale tra il desistat ed il provvedimento finale; provvedimento<br />
che -correttamente operando- non potrà essere una<br />
sentenza di condanna a demolire (giacché illegittima non è la<br />
costru¬zione, ma l’attività di cui trattasi), bensì una statuizione<br />
che tale attività inibisca ovvero la consenta a condizione<br />
che vengano adottate particolari cautele 35 . n<br />
questa che –come è noto- non è ammissibile qualora il rapporto<br />
dedotto in giudizio possa inquadrarsi, in linea di principio,<br />
nell’ambito di una delle previsioni tipiche formulate dal<br />
legislatore; e ciò anche se nel loro ambito si siano ormai verificate<br />
decadenze (ad es., l’avvenuta ultima¬zione dell’opera o il<br />
decorso del termine annuale di cui all’art. 1171/1 c.c.), ovvero<br />
se l’esercizio dell’azione tipica sia riservato solo a taluni legittimati<br />
(ad es., il detentore qualificato non potrà richiedere ai<br />
sensi dell’art. 700 c.p.c. la sospensione dell’opera, adducendo<br />
di non essere legittimato ad esperire l’apposita azione ex art.<br />
1171 c.c., riservata al possessore), perché, altrimenti, verrebbero<br />
eluse le norme che pongono tali decadenze o che selezionano<br />
le categorie dei soggetti ritenuti meritevoli di tutela.
www.artigraficherapparini.it
I nostri presidenti regionali<br />
eletti sindaci dei rispettivi comuni<br />
Il nostro Presidente Regionale del Piemonte ing. Francesco Burrelli è stato confermato sindaco del Comune di Val della<br />
Torre (TO) ottenendo un notevole successo personale infatti la sua lista ha raccolto 1204 voti pari al 52,30% mentre il suo<br />
avversario Onadi Gianmaria ne ha raccolti soltanto 1098 pari al 47,69%.<br />
Il Presidente Regionale della Liguria è stato eletto sindaco del comune di Giustenice dove i tre candidati hanno riportato<br />
i seguenti risultati:<br />
Ivano Rozzi voti 296 pari al 43,46%<br />
Pietro Paolo Rembado voti 266 pari al 39,08%<br />
Francesco Forni voti 119 pari al 17,47%<br />
Inoltre il Presidente Provinciale ANACI Brindisi Giuseppe Miglietta è stato eletto consigliere provinciale di maggioranza nella<br />
provincia di Brindisi.<br />
Ai colleghi vanno i complimenti della redazione e dell’associazione tutta e l’ augurio per la impegnativa attività di responsabilità<br />
che li attende nella certezza che le esperienze maturate quotidianamente nell’espletamento della nostra professione unite<br />
alle indubbie qualità personali rappresentano una garanzia di serietà e professionalità.<br />
Francesco Burrelli<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Ivano Rozzi<br />
335
Condominio news<br />
RITENUTA D’ACCONTO 4%<br />
VERIFICA IMPIANTI TERMICI<br />
A seguito di interpello (n. 915-43/2009) proposto dal collega<br />
Pierotti, la Direzione Regionale dell’Abruzzo ha chiarito<br />
(26/6/2009) che le somme corrisposte dal condominio ad<br />
imprese per le prestazioni di servizi relative alla verifica degli<br />
impianti termici condominiali, devono essere assoggettate<br />
alla ritenuta d’acconto 4%. E’ stato sottolineato che la risposta<br />
all’interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti<br />
del richiedente, ma la Direzione Regionale del Lazio si era<br />
già espressa analogamente con la risposta all’interpello n.<br />
913-395 del 9/10/2007.<br />
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DAL<br />
PRIMO LUGLIO 2009<br />
A decorrere dal 1° luglio scorso è obbligatorio dotare gli edifici<br />
condominiali di un attestato di certificazione energetica<br />
(ACE) o attestato di qualificazione energetica (AQE) secondo<br />
le prescrizioni del D.Lgs. n. 192/2005 in attuazione della<br />
direttiva europea 2002/91/CE. Il CSN ANACI ha elaborato<br />
una informativa al riguardo pubblicata su questa rivista n.<br />
124 di maggio 2008 e disponibile sul sito, anche se successivamente<br />
la manovra estiva 2008 (legge n. 133/08) ha<br />
abrogato l’obbligo di allegazione agli atti di compravendita<br />
e di locazione immobiliari.<br />
CREDITI FORMATIVI 2008/2010<br />
Il Consiglio Nazionale del 16 maggio 2009 ha deciso di considerare<br />
il periodo triennale 2008/2010 per l’obbligo di acquisizione<br />
crediti di aggiornamento professionale da parte degli<br />
associati fissando il numero complessivo di diciotto crediti.<br />
EFFICIENZA ENERGETICA: IL PRIMO<br />
DECRETO ATTUATIVO<br />
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10/6/2009 il DPR<br />
2 aprile 2009, n. 59, che consente l’installazione dell’impianto<br />
di riscaldamento autonomo soltanto in caso di forza<br />
maggiore da documentare nella relazione per l’efficienza<br />
energetica dell’edificio preventivamente agli interventi da<br />
effettuare. In caso di installazione e ristrutturazione dell’impianto<br />
centralizzato deve essere realizzata la contabilizzazione<br />
e termoregolazione del calore per singole unità abitative.<br />
SANZIONE PER CHI SPORCA<br />
LE PUBBLICHE STRADE<br />
L’art. 3 comma 14 del cosiddetto “Pacchetto sicurezza” approvato<br />
definitivamente dal Senato, prevede una modifica al Codice<br />
della strada fissando una sanzione amministrativa da euro<br />
500 ad euro 1000 a carico di chi”insozza le pubbliche strade<br />
gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta”<br />
L’ENCICLICA SOCIALE “CARITAS IN<br />
VERITATE” DI BENEDETTO XVI<br />
La rivoluzione di questo documento è il ritorno all’economia<br />
civile da contrapporre all’economia politica; il mercato non<br />
va confuso con l’economia capitalistica. Il grande errore è<br />
quello di tornare allo statalismo: il principio di sussidiarietà<br />
lascia a individui, famiglie e comunità i compiti che sono in<br />
grado di svolgere senza l’intervento dello Stato.<br />
“La interconnessione mondiale ha fatto emergere un nuovo<br />
potere politico, quello dei consumatori e delle loro associazioni.<br />
Si tratta di un fenomeno da approfondire, che<br />
contiene elementi positivi da incentivare ed anche eccessi<br />
da evitare. E’ bene che le persone si rendano conto che<br />
acquistare è sempre un atto morale oltre che economico; c’è<br />
dunque una precisa responsabilità sociale del consumatore<br />
che si accompagna alla responsabilità sociale dell’impresa.<br />
I consumatori vanno continuamente educati al ruolo che<br />
quotidianamente esercitano e che essi possono svolgere<br />
nel rispetto dei principi morali, senza sminuire la razionalità<br />
economica intrinseca all’atto dell’acquistare”<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
337
Siglato l’ accordo tra <strong>Anaci</strong> ed E.On<br />
per promuovere la fornitura di energia<br />
a circa 400.000 Condomini italiani<br />
E.ON tra i principali operatori sul mercato italiano e<br />
uno dei maggiori gruppi privati dell’energia a livello<br />
globale, attraverso MPE Energia, controllata al<br />
100% da E.ON Italia, ha sottoscritto un accordo con<br />
la nostra Associazione. Si potranno così promuovere<br />
servizi dedicati per la fornitura di energia elettrica e gas<br />
a circa 400.000 amministrazioni condominiali degli associati<br />
ANACI.<br />
La convenzione è stata siglata a Roma il giorno 26 giugno<br />
scorso presso la nostra sede nazionale.<br />
L’ANACI è da tempo impegnata sul tema delle energie pulite<br />
e rinnovabili, in quanto sensibile al problema dell’ambiente<br />
e di una migliore qualità dell’abitare. Per questo ha sempre<br />
condiviso e sostenuto tutte le iniziative che sono state<br />
intraprese per lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie innovative<br />
credendo nell’importanza della diffusione dei materiali<br />
Da sinistra Francesco Venunzio, Umberto Anitori,<br />
Pietro Membri, Luca Dal Fabbro, Marco Longo,<br />
e Gianluigi De Vecchi<br />
338<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
“<br />
La partnership<br />
consentirà agli<br />
Amministratori<br />
Condominiali<br />
e <strong>Immobili</strong>ari<br />
di avvalersi di sconti,<br />
servizi dedicati<br />
e promozioni<br />
su misura.<br />
“<br />
di ultima generazione<br />
oggi disponibili, insieme<br />
ad una attenta gestione<br />
degli impianti termici, e<br />
al controllo dei consumi<br />
energetici nelle abitazioni.<br />
Bisogna infatti non<br />
sottovalutare l’importanza<br />
dell’apporto delle<br />
nuove energie, ma bisogna<br />
anzi incrementare<br />
gli sforzi per il loro sviluppo<br />
e il loro maggiore<br />
utilizzo, nella prospettiva<br />
che saranno proprio<br />
nei prossimi anni le mi-<br />
sure di efficienza energetica a generare i maggiori benefici<br />
con i minori costi.<br />
Per questo l’accordo con E.ON non vuole essere solo di natura<br />
commerciale, ma vuole essere anche una collaborazione
di intenti nel comune obiettivo di diffondere una maggiore<br />
cultura della sicurezza nel rispetto e nella salvaguardia<br />
dell’ambiente.<br />
La collaborazione prevede da parte di ANACI l’impegno a proporre<br />
la fornitura dei servizi di MPE Energia ai propri associati,<br />
ai quali sarà presentata la nuova linea di offerta one to one<br />
ideata per rendere più semplice la gestione delle attività condominiali.<br />
.Attraverso questa partnership i soci ANACI, infatti,<br />
potranno beneficiare di una proposta a loro esclusivamente<br />
dedicata, con servizi e promozioni costruite su misura”.<br />
Inoltre gli associati ANACI, avranno a disposizione un’apposita<br />
area web; lo sportello “my Service” consentirà un controllo<br />
costante della spesa elettrica e dei consumi dei condomini<br />
e il pagamento on line delle fatture.<br />
Importanti soluzioni riguardano anche i sistemi di fatturazione:<br />
gli amministratori potranno, infatti, scegliere la cadenza<br />
bimestrale o trimestrale per tutti i condomini amministrati. Le<br />
fatture inoltre saranno uniche per condominio con dettaglio<br />
analitico dei consumi per singolo contatore.<br />
Il presidente Nazionale ANACI Pietro Membri,<br />
a sinistra nella foto, e l’Amministratore delegato<br />
E-On Luca Dal Fabbro mentre siglano l’accordo.<br />
Pertanto l’accordo siglato tra MPE e ANACI si estende anche<br />
alla condivisione di progetti per la sensibilizzazione dell’opinione<br />
pubblica sul risparmio energetico e la sicurezza, temi<br />
che caratterizzano il senso di responsabilità sociale di tutte<br />
le società del Gruppo E.ON” e anche da molto tempo dell’<br />
ANACI. n<br />
Associazione Nazionale<br />
Amministratori Condominiali<br />
e <strong>Immobili</strong>ari<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
339
Delibera semplificata per la conferma<br />
dell’amministratore<br />
di Carlo Parodi del 1942 era molto più preciso di quello attuale): conferire<br />
per la prima volta un mandato o rinnovare il mandato sottolineando<br />
forse soltanto la rieleggibilità.<br />
L’importante novità è rappresentata dalla sentenza n. 10701<br />
del 15 maggio 2009 con la quale il Tribunale di Roma (Giudice<br />
Fausti) ha stabilito che “la conferma dell’amministratore in<br />
carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della<br />
revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica prece-<br />
Su questa rivista (n. 120 di gennaio 2008) ho avuto<br />
modo di approfondire questo argomento dopo aver<br />
subito una impugnativa di una delibera assembleare<br />
che aveva votato la conferma del mio mandato con<br />
450 millesimi (situazione che si ripropone annualmente<br />
anche in molti condomìni amministrati da associati<br />
ANACI).<br />
La giurisprudenza, pur riconoscendo validità alla cosiddetta<br />
prorogatio che spesso si rinnova a tempo indeterminato, ha<br />
sempre considerato nomina, conferma e revoca dell’amministratore<br />
di condominio soggette allo stesso quorum per la<br />
validità della relativa delibera assembleare ed in particolare<br />
quello “qualificato” previsto dal quarto comma dell’art. 1136<br />
c.c. (maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la<br />
metà del valore dell’edificio espresso in millesimi).<br />
Non vi è dubbio che si tratta di istituti diversi da considerare<br />
per il contenuto letterale che essi esprimono (ed il legislatore<br />
340<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
dentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la<br />
maggioranza prevista dal terzo comma dell’art. 1136 c.c.”.<br />
Lo stesso giudice ha chiarito che si tratta di rielezione dello<br />
stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta,<br />
da inquadrare correttamente nella disciplina prevista<br />
dall’art. 1135 c.c. in quanto il legislatore ha disposto maggioranze<br />
diverse per le due ipotesi.<br />
La logica dei due istituti diversi è certamente sensata: la nomina<br />
di un nuovo amministratore virtualmente sconosciuto al<br />
condominio deve ottenere un vasto consenso per poter assumere<br />
il complesso mandato, la conferma annuale si riferisce<br />
a chi è già in carica il quale ha già dato dimostrazione di ciò<br />
che sa fare e di come lo fa.<br />
Non avrebbe senso il riferimento dell’art. 66 Disp. Attuazione<br />
c.c. con la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria,<br />
per l’esigenza di assicurare continuità alla gestione condominiale;<br />
d’altronde anche i condomini che non intendono<br />
confermare l’amministratore vengono convocati in assemblea<br />
dove possono esprimere democraticamente l’eventuale<br />
dissenso alla conferma.<br />
Per una completa informativa al riguardo si ricorda che<br />
nell’ambito societario è prevista soltanto nomina e revoca<br />
degli amministratori precisando espressamente che sono rieleggibili.<br />
Autorevole dottrina infine (il magistrato della II<br />
Sezione Cassazione Civile Triola nel trattato di diritto privato<br />
diretto da M. Bessone - 2004) precisa che la norma del quarto<br />
comma dell’art. 1136 c.c. si riferisce soltanto alla nomina<br />
e revoca dell’amministratore e non alla conferma.<br />
Codice Civile<br />
Art. 1135 - L’assemblea dei condomini provvede:<br />
1) alla conferma dell’amministratore e dell’eventuale<br />
sua retribuzione;<br />
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti<br />
durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;<br />
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore<br />
e all’impiego del residuo annuo della gestione;<br />
4) alle opere di manutenzione straordinaria costituendo,<br />
se occorre, un fondo speciale.<br />
Art. 1136 (secondo, terzo e quarto comma):<br />
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero<br />
di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti<br />
e almeno la metà del valore dell’edificio.<br />
3. Se l’assemblea non può deliberare per mancanza del
numero legale, l’assemblea di seconda convocazione<br />
delibera in un giorno successivo a quello della prima<br />
ed in ogni caso non oltre dieci giorni dalla medesima;<br />
la delibera è valida se riporta un numero di voti che<br />
rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e<br />
almeno un terzo del valore dell’edificio.<br />
4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca<br />
dell’amministratore o le liti attive e passive relative a<br />
materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore<br />
medesimo, nonché le deliberazioni che concernono<br />
Tribunale civile di Roma<br />
sezione quinta<br />
Sentenza n. 10701 del 15 maggio 2009<br />
Il Giudice Unico Dott. Maurizio Fausti ha emesso la seguente<br />
sentenza:<br />
Nella causa civile iscritta al n.11331/2005 del R.G. degli affari<br />
contenziosi e vertente tra<br />
P.K.A., erede di P. G. - ricorrente - elett.te dom.to in Roma Via<br />
Camesena, 46, presso lo studio dell’Avv. Francesco Mirenzi che<br />
lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso; e<br />
Condominio di Via Priscilla,128, in Roma eIett.te dom.to in<br />
Roma, Via Pompeo Neri, 32, presso lo studio dell’Avv. Sergio<br />
Boldrini che lo rappresenta e difende per delega in calce al<br />
ricorso passivo;<br />
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare<br />
CONCLUSIONI - All’udienza di presentazione delle conclusioni del<br />
19/2/2009 le parti concludevano come da verbale di udienza.<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />
Con ricorso ritualmente notificato G. P., proprietario dell’appartamento<br />
sito in Roma Via di Priscilla,128. Scala A int.7, conveniva<br />
in giudizio quest’ultimo Condominio per impugnare la<br />
deliberazione assunta al punto 3 dell’o.d.g. dell’assemblea condominiale<br />
del 13/1/2005 relativa alla nomina dell’amministratore.<br />
Assumeva infatti il ricorrente che la delibera in questione<br />
era stata adottata senza la necessaria maggioranza prevista<br />
dall’art.1136 IV comma c.c. Si costituiva il condominio convenuto<br />
eccependo che la questione non aveva rilevanza sostanziale,<br />
in quanto era stato confermato l’amministratore uscente che<br />
comunque sarebbe rimasto in carica in prorogatio e chiedendo il<br />
rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.<br />
Nel corso del giudizio decedeva il ricorrente ed a seguito di<br />
interruzione del processo il giudizio veriva riassunto dall’erede<br />
del de cuius. Esaurita l’istruttoria, depositati documenti, la<br />
causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge,<br />
all’udienza del 19.02.2009.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
La domanda non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto,<br />
va respinta.<br />
Nel merito, allo stato, va infatti osservato che il thema decidendum<br />
concerne la nomina dell’amministratore del condominio<br />
la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di<br />
notevole entità, devono essere prese con la maggioranza<br />
stabilita dal secondo comma.<br />
Art. 66 Disposizioni per l’attuazione del Codice civile<br />
L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni<br />
indicate all’art. 1135 c.c. può essere convocata in<br />
via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene<br />
necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini<br />
che rappresentano un sesto del valore dell’edificio. n<br />
convenuto in carica, deliberata in seconda convocazione con<br />
la maggioranza semplice e non con quella qualificata di cui<br />
all’art.1136 quarto comma c.c. che prevede la necessità della<br />
maggioranza speciale per le deliberazioni che concernono la<br />
nomina e la revoca dell’ amministratore. Invece nella fattispecie<br />
trattasi di rielezione dello stesso amministratore nella carica<br />
precedentemente ricoperta.<br />
Conseguentemente la specie di causa va correttamente inquadrata<br />
nella disciplina prevista dall’art. 1135 c.c. il quale stabilisce<br />
che l’assemblea dei condomini provvede alla conferma<br />
dell’amministratore, disponendo maggioranze differenti per<br />
le due ipotesi.<br />
Ne deriva che per la sola conferma dell’amministratore in carica<br />
appare sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III<br />
comma dell’art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio<br />
ed almeno un terzo del valore dell’edificio) così come<br />
risulta effettivamente deliberato nell’assemblea impugnata.<br />
Invero, la conferma dell’amministratore in carica è fattispecie<br />
ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è<br />
rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta<br />
per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista<br />
dal III comma dell’art. 1136 c.c.<br />
Per tali motivi, allo stato, il ricorso risulta infondato e, come<br />
tale, va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e<br />
vengono liquidate come in dispositivo.<br />
P.Q.M. il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così<br />
provvede:<br />
nel merito, rigetta il ricorso perché infondato in fatto ed in<br />
diritto; e, per l’effetto, condanna K.A.P. nella qualità di erede<br />
di G. P. , al pagamento in favore del Condominio di Via Priscilla<br />
n.128, in Roma, in persona del legale rappresentante protempore,<br />
delle spese del giudizio che si liquidano nella misura<br />
di euro 500,00 per diritti e di euro 700,00 per onorari oltre alle<br />
spese generali ed agli accessori di legge.<br />
Così deciso, Roma 15 maggio 2009<br />
Il giudice unico: Maurizio Fausti<br />
Depositato in Cancelleria a Roma il 15/5/2009<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
341
La dottrina e la giurisprudenza<br />
condominiali nelle riviste giuridiche.<br />
di Luigi Salciarini<br />
Dalla sezione “Il Civilista” del sito web della casa<br />
editrice Giuffrè (http://www.ilcivilista.giuffre.it)<br />
apprendiamo di un recente pronunciamento della<br />
Corte di Cassazione (Cass. 14 Gennaio 2009,<br />
n. 747) nel quale è stato affrontata la problematica<br />
relativa alla qualificazione in termini di annullabilità o<br />
nullità di una deliberazione dell’assemblea di ripartizione tra i<br />
condomini degli oneri condominiali di gestione.<br />
Davanti alla Suprema Corte, il ricorrente aveva invocato<br />
l’orientamento per cui in ordine alla ripartizione delle spese<br />
comuni, le attribuzioni dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1135<br />
c.c., n. 2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione<br />
in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono<br />
il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che<br />
tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali<br />
del singolo condomino, attraverso un mutamento<br />
del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà,<br />
possono conseguire soltanto da una convenzione (vale a dire,<br />
un contratto) cui egli aderisca, per cui la deliberazione assembleare<br />
che modifichi detti criteri è inefficace nei confronti del<br />
condomino dissenziente per nullità radicale deducibile senza<br />
limitazioni di tempo e non meramente annullabile con impugnazione<br />
da proporsi nel termine di cui all’art. 1137 c.c.<br />
Nel richiamato assai recente pronunciamento, disattendendo<br />
la tesi del ricorrente, i Giudici di legittimità hanno affermato<br />
che l’orientamento invocato trova applicazione solo nel<br />
caso in cui l’assemblea consapevolmente modifichi i criteri di<br />
ripartizione delle spese stabiliti dalla legge. Secondo la Suprema<br />
Corte, le deliberazioni relative alla ripartizione delle spese<br />
sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri<br />
siano violati o disattesi. Nel rilasciare tale interpretazione<br />
la Corte richiama due precedenti, che vale la pena di riportare<br />
qui d’appresso, secondo i quali:<br />
- in tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione<br />
delle spese sono nulle se l’assemblea, esulando dalle proprie<br />
attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge (o in via convenzionale<br />
da tutti i condomini), mentre esse sono annullabili<br />
nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi. Pertanto,<br />
è annullabile e non nulla la delibera che esclude dal<br />
riparto delle spese per lavori straordinari e di manutenzione<br />
dell’impianto di riscaldamento un’unità immobiliare sull’erroneo<br />
presupposto che essa non sia allacciata all’impianto centralizzato<br />
(Cass. n. 7708 del 29/3/2007 e, negli stessi termi-<br />
342<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
delle deliberazioni<br />
di ripartizione<br />
delle spese: il confine<br />
(incerto?) tra nullità<br />
ed annullabilità<br />
ni, Cass. n. 16793 del<br />
21/7/2006).<br />
La materia, tuttavia,<br />
trova un riferimento<br />
irrinunciabile nella notissima<br />
pronuncia a<br />
Sezioni Unite del 2005<br />
(n. 4806) che, occupandosi<br />
in via principale<br />
di una deliberazione<br />
adottata nonostante<br />
l’omessa convocazione di un condomino, si è anche incaricata<br />
di riepilogare lo “stato dell’arte” giurisprudenziale sulla questione<br />
dell’invalidità delle decisioni assembleari.<br />
Per questo, appare opportuno riprendere ciò che esattamente<br />
hanno detto a tale proposito le Sezioni Unite.<br />
In primo luogo, fu affermato il principio generale per cui:<br />
- nullità: debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea<br />
condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con<br />
oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico,<br />
alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che<br />
non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che<br />
incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o<br />
sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere<br />
comunque invalide in relazione all’oggetto;<br />
- annullabilità: debbono, invece, qualificarsi annullabili le<br />
delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea,<br />
quelle adottate con maggioranza inferiore a quella<br />
prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle<br />
affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali,<br />
convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di<br />
convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente<br />
affette da irregolarità nel procedimento di convocazione,<br />
quelle che violano norme richiedenti qualificate<br />
maggioranze in relazione all’oggetto.<br />
““ Invalidità<br />
Con riferimento, poi, alla problematiche scaturenti dalla ripartizione<br />
delle spese, le Sezioni Unite hanno precisato:<br />
- innanzitutto, che, se si esclude un’isolata e risalente pronuncia<br />
(Cass. n. 1726 del 4/7/1966), non sembra sussistere<br />
contrasto nella giurisprudenza, in quanto, la Corte, fin dal<br />
1980, ha costantemente distinto sulla base di un medesimo<br />
criterio le ipotesi di nullità da quelle di annullabilità;<br />
- che le attribuzioni dell’assemblea ex art. 1135 c.c. sono<br />
circoscritte alla verificazione ed all’applicazione in concreto<br />
dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di<br />
introdurre deroghe ai criteri medesimi;<br />
- e poi che, è nulla la delibera che modifichi i criteri di spesa<br />
(sia nell’ipotesi di individuazione dei criteri di ripartizione<br />
ai sensi dell’art. 1123 c.c., sia nell’ipotesi di cambiamento<br />
dei criteri già fissati in precedenza) mentre è annullabile la<br />
delibera violi criteri di ripartizione già stabiliti in sede di ripartizione<br />
concreta delle spese. Se, da una parte, i suddetti<br />
principi appaiono di una chiarezza indiscutibile, da un’altra<br />
>>
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
343
parte, non poche difficoltà incontra l’operatore del settore,<br />
sia esso legale o amministratore, nel caso in cui si debba effettuare<br />
una valutazione in termini di validità o meno di una<br />
concreta deliberazione.<br />
A fronte di tale situazione, più che avventurarsi in interpretazioni<br />
personali, è forse preferibile rimanere ancorati alle argomentazioni<br />
delle Sezioni Unite e, soprattutto, alle ipotesi<br />
concrete indicate nella richiamata sentenza n. 4806/2005.<br />
In tale pronuncia, infatti, con riferimento alla ripartizione delle<br />
spese, si sono ricordate quali casi di nullità, le ipotesi nelle<br />
quali la deliberazione assembleare, a maggioranza:<br />
- approva le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese<br />
(Cass. n. 7359 del 9.8.1996);<br />
- modifica i criteri legali di ripartizione delle spese (nella specie,<br />
si trattava dell’imputazione ad un solo condomino del<br />
pagamento della somma corrisposta ad un tecnico per accertare<br />
i confini del cortile condominiale, giustificata dal fatto<br />
che il suddetto condomino aveva occupato il suolo comune<br />
con una costruzione abusiva) (Cass. n. 3042 del 15.3.1995);<br />
- decide di ripartire le spese per la manutenzione straordinaria<br />
della terrazza a livello addebitandole interamente al relativo<br />
proprietario esclusivo, anziché applicando la ripartizione (1/3<br />
– 2/3) di cui all’art. 1126 c.c. (Cass. n. 5125 del 3/5/1993);<br />
- dispone di ripartire una spesa rettificando le tabelle millesimali<br />
(con attribuzione di una quota millesimale ad un vano scantinato<br />
prima non censito) (Cass. n. 12375 del 19.11.1992);<br />
- ripartisce le spese per la manutenzione delle scale in base alle<br />
sole quote millesimali, e non con la tabella prevista dall’art.<br />
344<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
1124 c.c. (Cass. n. 6578 del 5.12.1988);<br />
- decide, in violazione di una precisa disposizione del regolamento<br />
di condominio contrattuale, di estendere la ripartizione<br />
delle spese di portierato anche ai proprietari dei vani terranei<br />
senza ingresso dall’androne (Cass. n. 5793 del 5/10/1983).<br />
E’, invece, annullabile la deliberazione assembleare che:<br />
- determina di ripartire in base alle tabelle millesimali di proprietà,<br />
anziché all’uso effettivo della cosa comune, le spese<br />
di pulizia delle scale, dell’atrio e di altre parti comuni, nonché<br />
di fornitura di lampade per gli atrii; il tutto non intendendo<br />
modificare le norme fissate dal regolamento contrattuale ma,<br />
invece, volendo ripartire le spese in base ad un criterio che<br />
si riteneva conforme alla legge ed al regolamento (Cass. n.<br />
1455 del 9.2.1995);<br />
- dispone la ripartizione delle spese per il riscaldamento centralizzato<br />
senza aver prima approvato il riparto volumetrico<br />
dei singoli cespiti, come, peraltro, previsto dal regolamento<br />
condominiale (Cass. n. 6403 dell’8.6.1993).<br />
Un qualche chiarimento ulteriore le ultime sentenze riportate<br />
(in quanto richiamate dalle Sezioni Unite) sembrano portarlo,<br />
quanto meno con riferimento all’ipotesi della sicura nullità<br />
della deliberazione che, sempre a maggioranza, si ponga in<br />
contrasto con un criterio previsto dalla legge o dal regolamento<br />
contrattuale. Negli altri casi, il confine tra le due fattispecie<br />
di invalidità (nullità/annullabilità) appare soffrire ancora<br />
di una certa incertezza, e ciò anche se va ricordato che,<br />
sempre richiamando le affermazioni delle Sezioni Unite, le<br />
ipotesi di nullità hanno e devono avere carattere residuale<br />
rispetto a quelle di annullabilità. n
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
345
346<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
347
Visite al sito ANACI<br />
348<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
TOTALE
www.artigraficherapparini.it
BIBLIOTECA CONDOMINIALE<br />
IL CONDOMINIO:<br />
percorsi giurisprudenziali<br />
Alberto Celeste – Gino Terzago<br />
Giuffrè editore – Euro 40,00<br />
La conflittualità condominiale, insita nella convivenza<br />
di una pluralità di persone all’interno di uno stesso<br />
edificio, trova spesso sfogo nelle aule di giustizia;<br />
peraltro la scarsa e vetusta normativa, la realtà edilizia<br />
estremamente articolata, la trascuratezza nella<br />
redazione dei regolamenti, rendono le cause condominiali di<br />
difficile soluzione e composizione.<br />
In questa guida ragionata alla giurisprudenza, premesso l’articolo<br />
di legge di riferimento, ogni argomento trattato registra<br />
due modalità di analisi: per tematica e per casistica.<br />
Con la prima, dopo una breve introduzione al problema, si evidenziano<br />
gli orientamenti della giurisprudenza, i possibili contrasti<br />
e l‘eventuale intervento delle Sezioni Unite, le pronunce<br />
isolate e quelle particolari, le sentenze che segnano un cambio<br />
di direzione, selezionando il tutto mediante percorsi logici<br />
e riportando anche estratti della relativa motivazione. Segue<br />
il commento veloce e, per quanto possibile esaustivo, in cui si<br />
approfondiscono l’evoluzione, le conseguenze e le prospettive.<br />
Con la seconda, nell’ottica di verificare le ricadute pratiche<br />
della questione, il volume segnala la variegata casistica, sotto<br />
la forma di “domande e risposte”, ossia risposte alle numerose<br />
domande che si pongono quotidianamente nella vita della<br />
compagine condominiale, mettendo in luce la soluzione offerta<br />
dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ai quesiti<br />
concreti più frequenti ed interessanti.<br />
Completano il testo, infine, tre indici: uno tematico con chiavi<br />
di accesso sia istituzionali, sia di prassi alla stregua della<br />
terminologia abitualmente utilizzata dai tecnici, uno analitico<br />
richiamando le parole che interessano le diverse situazioni<br />
fattuali ed uno cronologico, elencando temporalmente i numerosi<br />
provvedimenti giudiziari citati, al fine sempre di agevolare<br />
i professionisti e l’operatore del settore ad orientarsi<br />
nell’eterogeneo e complesso panorama condominiale.<br />
- Riportiamo con grande affetto e condivisione il messaggio<br />
che Alberto Celeste ha dedicato a Gino Terzago in occasione<br />
della seconda edizione del libro:<br />
350<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Caro Gino,<br />
ti dedico con tutto il cuore la seconda edizione di questo volume<br />
come tu mi hai dedicato la prima pochi giorni prima di<br />
andartene (eravamo soliti scambiarci questo segno reciproco di<br />
stima ed affetto in occasione delle nostre pubblicazioni).<br />
Dunque, ci hai lasciati, superando anche gli ultimi momenti con<br />
serenità e lucidità, sempre attento alle novità normative e giurisprudenziali<br />
e continuando a svolgere la tua attività forense,<br />
con quella umanità e signorilità generalmente riconosciute.<br />
Abbiamo percorso un bel tratto di vita professionale insieme:<br />
ho appreso molto dal tuo buon senso pratico e dalla tua grande<br />
cultura, offerta con inusuale umiltà. Ti ringrazio ancora per<br />
avermi coinvolto in molteplici iniziative editoriali e convegnistiche.<br />
Ma soprattutto ti perdo come amico fraterno, generoso e<br />
disponibile, avendo condiviso con te, intensamente e simpaticamente,<br />
giornate i cui “scenari” non dimenticherò mai.<br />
Sinceramente tuo Alberto n
ITALIA DA SCOPRIRE<br />
Montagnana<br />
In viaggio tra i borghi dimenticati<br />
In provincia di Padova, a pochi chilometri da Este e dai Colli<br />
Euganei, sorge Montagnana, cittadina di pianura protetta<br />
da una cinta di mura tardo-medievali perfettamente conservate.<br />
Le mura, un anello di due chilometri che avvolge<br />
l’intero perimetro del centro storico, sono il colpo d’occhio<br />
migliore per chi arriva a Montagnana; una cinta intervallata da<br />
ventiquattro piccoli torrioni poligonali che si aprono in corrispondenza<br />
dei relativi punti cardinali. Particolarmente imponente<br />
la porta occidentale, chiamata Legnago.<br />
Il centro storico è piacevole da camminare nella sua parte<br />
mediana ospita il Duomo, gioiello gotico-rinascimentale con<br />
all’interno pregevoli opere tra cui un Paolo Verones, un Giorgione<br />
e tre pale del Marescalco. Tra i palazzi di maggior interesse<br />
meriano una visita anche palazzo Pisano (opera del<br />
Palladio) e i palazzi degli Uberti e Magnavi-Foratti. Il palio<br />
annuale rievoca la conquista di Montagnana da parte di Ezzelino<br />
III da Romano.<br />
Fra le città murate del Veneto è quella che ha saputo meglio<br />
conservare la sua cinta medievale che con poche modifiche<br />
è quella che si vedeva nel XIV secolo. Il secolo XV vide tutta<br />
la comunità di Montagnana unita nella costruzione del suo<br />
edificio cittadino, il Duomo intitolato a S. Maria Assunta che<br />
rappresenta non solo il luogo del culto, ma anche il cuore<br />
spirituale della città.<br />
La costruzione ebbe inizio nel 1431 mentre era ancora in<br />
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<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
voga il gotico veneto e fu completata soltanto nel 1502, in<br />
un periodo dominato ormai dal gusto rinascimentale. Ciò<br />
spiega la rilevante differenza di stile fra la struttura esterna e<br />
gli interni dell’edificio; l’architetto Lorenzo da Bologna ideò<br />
la particolare copertura che risolse delicatissimi problemi statici<br />
della chiesa armonizzando gli elementi gotici con quelli<br />
rinascimentali.<br />
La piazza Maggiore, occupata nella parte centrale dal “liston”<br />
di trachite grigia, con inserti di pietra bianca ad imitazione del<br />
disegno della veneziana Piazza San Marco, è il luogo d’incontro<br />
preferito dei montagnanesi. In epoca medievale la piazza<br />
fu pavimentata in semplice cotto senza gli eleganti edifici del<br />
periodo sette-ottocentesco, che iora la mpreziosiscono.<br />
Nel 1715 Montagnana ebbe da Venezia l’ambito privilegio<br />
di erigere in Piazza Maggiore una colonna con il Leone di<br />
pietra che resterà fino a quando con l’arrivo di Napoleone il<br />
leone venne abbattuto per far posto al monumento a Vittorio<br />
Emanuele re d’Italia.<br />
Il Palazzo della Loggia sorge sul luogo dell’antica chiesa di<br />
S. Giovanni Battista; il Comune edificò nel 1877 l’attuale<br />
Palazzo in forme bramantesche per ospitare manifestazioni,<br />
quale centro di vita culturale e mondana. La loggia venne<br />
invece adibita a mercato coperto per grani; fu così sistemata<br />
l’attuale Piazzetta Grani, in funzione del commercio del pregiato<br />
frumento del territorio di Montagnana. n