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1 I mezzi di ricerca della prova “atipici”. 1) Ricognizioni informali ...

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I <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong> <strong>“atipici”</strong>.<br />

1) <strong>Ricognizioni</strong> <strong>informali</strong>: una mai sopita e <strong>di</strong>battuta querelle.<br />

I <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> sono gli strumenti o istituti processuali attraverso i<br />

quali si acquisisce, innanzi al giu<strong>di</strong>ce, la <strong>prova</strong>. In considerazione <strong>della</strong> funzione<br />

delle prove, che è quella <strong>di</strong> consentire al giu<strong>di</strong>ce il massimo grado <strong>di</strong><br />

conoscenza per l’accertamento dei fatti per i quali si procede, il legislatore ha<br />

stabilito che non deve esistere una previsione tassativa e gerarchica dei <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>prova</strong> che, in qualche modo, avrebbe limitato l’ampiezza <strong>di</strong> operatività del<br />

principio del libero convincimento.<br />

In questa prospettiva, sono state previste sette fattispecie tipiche <strong>di</strong><br />

<strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong>, <strong>di</strong>sciplinate in modo tale da offrire ampie garanzie, sia sotto il<br />

profilo del rispetto dei <strong>di</strong>ritti delle parti, che sotto quello <strong>della</strong> potenzialità<br />

<strong>di</strong>mostrativa, intesa come l’attitu<strong>di</strong>ne a fornire un valido risultato probatorio.<br />

Nel vigore del vecchio co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale, mentre in dottrina si<br />

era dubitato, nel silenzio <strong>della</strong> legge, dell’ammissibilità delle prove innominate,<br />

la giurisprudenza ne aveva fatto al contrario un uso eccessivo, ammettendo<br />

come atipica la <strong>prova</strong> che, pur prevista dal sistema, fosse però acquisita in<br />

modo <strong>di</strong>fforme dal dettato normativo 1 .<br />

Il nuovo co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale ha inteso reprimere entrambi gli<br />

abusi. L’articolo 189 c.p.p. ha consacrato, infatti, l’ammissibilità, a determinate<br />

con<strong>di</strong>zioni, delle prove innominate, mentre le prove tipiche acquisite in<br />

violazione dei <strong>di</strong>vieti stabiliti dalla legge, sono oggetto <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina<br />

sanzionatoria stabilita dall’articolo 191 2 . L’art. 189 c.p.p. prevede così la<br />

possibilità che siano assunte prove non <strong>di</strong>sciplinate dalla legge, che risultino<br />

comunque idonee ad assicurare l’accertamento dei fatti.<br />

La norma ha introdotto nel nostro sistema il principio <strong>della</strong> libertà dei<br />

<strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong>. Essa consente <strong>di</strong> ammettere <strong>mezzi</strong> gnoseologici ulteriori<br />

rispetto a quelli <strong>di</strong>sciplinati dalla legge ma resta preclusa l’assunzione <strong>di</strong> prove<br />

irritualmente acquisite, ossia <strong>di</strong>sciplinate dal legislatore ma assunte con<br />

modalità <strong>di</strong>verse da quelle previste dalla legge.<br />

La dottrina è sembrata orientata unanimemente a ritenere che il<br />

principio <strong>di</strong> non tassatività dei <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> non deve costituire il mezzo<br />

attraverso il quale surrettiziamente si consente che prove illegittimamente<br />

acquisite <strong>di</strong>vengano oggetto <strong>di</strong> valutazione giu<strong>di</strong>ziale 3 .<br />

L’ambito <strong>di</strong> operatività <strong>della</strong> norma è dunque circoscritto alle sole ed<br />

esigue prove non riconducibili ad alcun modello legale. La <strong>prova</strong> la cui atipicità<br />

<strong>di</strong>scende dalla inosservanza <strong>della</strong> normativa prescritta per la sua assunzione<br />

1 RICCIO G.- SPANGHER G., La procedura penale, ESI, p. 456 ss.<br />

2 CONSO G. – GREVI V., compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> procedura penale, CEDAM, Padova, ultima ed. p. 350 ss.<br />

3 DE LUCA, Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito, RIDPP, 1992, 1255 ss<br />

1


non è <strong>prova</strong> innominata e dunque ammissibile ex art. 189 c.p.p., ma <strong>prova</strong><br />

illegittima e conseguentemente inutilizzabile, nulla o quantomeno irregolare 4 .<br />

La giurisprudenza invece si è mostrata refrattaria ad accogliere tale<br />

<strong>di</strong>stinzione e, assimilando il principio in questione a quello del libero<br />

convincimento del giu<strong>di</strong>ce, non rinuncia ad apporti conoscitivi utili ai fini<br />

decisionali ma irritualmente acquisiti. Essa ha, infatti, ritenuto valido ed<br />

utilizzabile il riconoscimento informale dell’imputato effettuato in u<strong>di</strong>enza<br />

me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>chiarazione orale <strong>della</strong> persona offesa o del testimone non essendo<br />

prescritte per esso, in quanto mezzo atipico, le formalità prescritte per le<br />

ricognizioni vere e proprie 5 . Analogamente la giurisprudenza si esprime<br />

relativamente alla in<strong>di</strong>viduazione fotografica.<br />

Talvolta, invece, non è stato attribuito a tali <strong>mezzi</strong> conoscitivi natura<br />

probatoria ma piuttosto carattere <strong>di</strong> meri accertamenti <strong>di</strong> fatto valutabili come<br />

<strong>prova</strong> certa per l’atten<strong>di</strong>bilità dell’autore <strong>della</strong> deposizione 6 .<br />

Sulla base dello stesso principio si è ammessa l’utilizzazione, quale<br />

elemento <strong>di</strong> <strong>prova</strong>, <strong>della</strong> copia <strong>di</strong> una videoregistrazione, sebbene l’art. 234<br />

c.p.p. richieda che i documenti vengano acquisiti, salvo che nei casi <strong>di</strong> assoluta<br />

irrecuperabilità, in originale 7 .<br />

Da ultimo si è ritenuta utilizzabile la registrazione <strong>di</strong> una conversazione<br />

con un ufficiale <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria non verbalizzata 8 .<br />

La giurisprudenza ha escluso, inoltre a tale proposito, che costituisca<br />

violazione <strong>della</strong> libertà <strong>di</strong> autodeterminazione la registrazione <strong>di</strong> una<br />

conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori all’insaputa<br />

dell’altro, dovendosi ritenere che questi abbia comunicato in piena libertà.<br />

L’uso che successivamente il ricevente possa fare <strong>della</strong> comunicazione<br />

costituisce infatti un posterius irrilevante 9 . (Cass. pen. Sent. n. 6633 del 1994)<br />

L’ atipicità dei <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> può essere <strong>di</strong> tre tipi: in primo luogo può<br />

risiedere nel fine che attraverso esse si persegue, e cioè la <strong>ricerca</strong> <strong>di</strong> un risultato<br />

probatorio <strong>di</strong>verso da quelli che possono essere ottenuti me<strong>di</strong>ante i <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>prova</strong> tipici; è questa una ipotesi essenzialmente teorica, perché il legislatore del<br />

1988 ha avuto cura <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare i <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> tipici in modo tale da<br />

renderli idonei al raggiungimento <strong>di</strong> tutti i possibili risultati probatori.<br />

Può inoltre riguardare le modalità, <strong>di</strong>verse da quelle previste per i<br />

<strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> tipici, con cui si intenda procedere per raggiungere uno dei<br />

risultati probatori perseguiti attraverso questi ultimi; è il caso, ad esempio, <strong>di</strong><br />

una testimonianza assunta me<strong>di</strong>ante un collegamento au<strong>di</strong>ovisivo, ove non<br />

4 SCELLA, L’inutilizzabilità <strong>della</strong> <strong>prova</strong> nel sistema del processo penale, RIDPP, 1992, p.205<br />

5 MELCHIONDA, Prova (<strong>di</strong>r. proc. pen.), Ed. D., XXXVI, Milano, 1988, p.659<br />

6 Cass., esz. VI pen., sent. del 08.11.1995, n. 204515, in CED, Pennente<br />

7 Cass., sez. V, sent. del 18.10.1993, n. 195557, in CED, Fumero<br />

8 Cass., sez. V, sent. del 24.01.1996, p.m. in c. Ascione, n. 204471, in CED<br />

9 Cass., sez V, sent. del 08.04.1994, n. 198526, Gianola, in CED<br />

2


icorrano le con<strong>di</strong>zioni previste dall’art. 147 bis <strong>di</strong>sp. att. c.p.p. (si riferisce<br />

all’esame delle persone che collaborano con la giustizia e agli imputati <strong>di</strong> reato<br />

connesso).<br />

Infine può consistere nel ricorso alla procedura prevista per uno dei<br />

<strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> tipici al fine <strong>di</strong> perseguire il risultato <strong>di</strong> un altro mezzo <strong>di</strong> <strong>prova</strong>,<br />

pure esso tipico; si pensi ad una identificazione informale <strong>di</strong> una persona, senza<br />

il rispetto delle modalità previste per la ricognizione 10 .<br />

Tuttavia, la legge pone due con<strong>di</strong>zioni generali che impe<strong>di</strong>scono un<br />

ricorso in<strong>di</strong>scriminato ai <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> atipici:<br />

che, la <strong>prova</strong> atipica sia idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti; cioè abbia<br />

almeno in astratto, la capacità <strong>di</strong>mostrativa e possa realmente offrire un<br />

contributo conoscitivo utile, non raggiungibile attraverso uno dei <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>prova</strong> tipici, ovvero che sia più affidabile <strong>di</strong> quello conseguibile con una <strong>prova</strong><br />

tipica (tale non sarebbe alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, la <strong>prova</strong><br />

me<strong>di</strong>anica, consistente nell’accertare i fatti <strong>di</strong> causa me<strong>di</strong>ante una seduta<br />

spiritica);<br />

che, il risultato probatorio non può essere perseguito pregiu<strong>di</strong>cando la libertà<br />

morale <strong>di</strong> una persona; non sia cioè contraria all’articolo 188 c.p.p. (ve<strong>di</strong><br />

l’utilizzo <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> tortura nel corso <strong>di</strong> una testimonianza).<br />

Quanto alle regole generali, deve osservarsi come l’art. 188 c.p.p.<br />

stabilisce che non possono essere utilizzati, neppure con il consenso <strong>della</strong><br />

persona interessata, meto<strong>di</strong>, o tecniche idonei ad influire sulla libertà <strong>di</strong><br />

autodeterminazione o ad alterare la capacità <strong>di</strong> ricordare e <strong>di</strong> valutare i fatti 11 .<br />

La norma, in realtà, non prevede espressamente il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> assunzione<br />

<strong>di</strong> prove formate con i meto<strong>di</strong> da essa descritti, limitandosi a sancirne la<br />

inutilizzabilità del risultato probatorio conseguito. Tuttavia, si deve ugualmente<br />

ritenere che le prove così formate siano assolutamente vietate, perché la<br />

sanzione processuale comminata è quella <strong>della</strong> inutilizzabilità, che, a sua volta,<br />

si riferisce alle prove acquisite in violazione dei <strong>di</strong>vieti stabiliti dalla legge (art.<br />

191 c.p.p.). D’altro canto, non avrebbe senso prevedere la possibilità <strong>di</strong><br />

ammissione <strong>di</strong> un mezzo <strong>di</strong> <strong>prova</strong> comunque destinato a non essere utilizzato.<br />

Si tratta, <strong>di</strong> un <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> assunzione probatoria implicito, rispetto al<br />

quale il legislatore ha previsto sottolineare la conseguenza sanzionatoria al fine<br />

<strong>di</strong> evitare equivoci interpretativi.<br />

La scelta <strong>di</strong> tecnica normativa usata, comunque, consente <strong>di</strong> estendere<br />

l’operatività <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina non solo ai <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> (tipici ed atipici) ma<br />

anche ai risultati probatori degli atti <strong>di</strong> indagine, poiché la sanzione<br />

dell’inutilizzabilità può colpire il risultato <strong>di</strong> tutti gli atti con valenza<br />

probatoria, in virtù dei quali possa essere adottato un provve<strong>di</strong>mento del<br />

giu<strong>di</strong>ce (ad esempio in materia cautelare).<br />

10 RICCIO G.- SPANGHER G., La procedura penale, ESI, p. 427 ss.<br />

11 RICCIO G. – SPANGHER G., La procedura penale, ESI, p. 456 ss.<br />

3


Con tale norma, l’art. 188, ha inteso perseguire due finalità. In primo<br />

luogo, quella <strong>di</strong> porre un presi<strong>di</strong>o a tutela <strong>della</strong> <strong>di</strong>gnità e <strong>della</strong> libertà morale<br />

<strong>della</strong> persona, nel rispetto dell’art. 13 <strong>della</strong> Costituzione.<br />

La <strong>di</strong>sciplina, poi, riba<strong>di</strong>sce il carattere <strong>di</strong> irrinunciabilità ed<br />

in<strong>di</strong>sponibilità del <strong>di</strong>ritto tutelato, stabilendo che il <strong>di</strong>vieto opera in maniera<br />

oggettiva, a nulla rilevando l’eventuale consenso prestato dalla persona sulla<br />

cui libertà personale o morale l’assunzione <strong>della</strong> <strong>prova</strong> possa influire. Per altro<br />

verso, poi, si è voluto evitare che il convincimento del giu<strong>di</strong>ce possa formarsi su<br />

risultati probatori provenienti da fonti inaffidabili, per essere stata<br />

compromessa la loro capacità <strong>di</strong> autodeterminazione o <strong>di</strong> ricordare e valutare i<br />

fatti.<br />

Sono così, vietati tutti i <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> la cui realizzazione comporti<br />

violenze fisiche idonee ad influire sulla resistenza morale <strong>della</strong> persona ovvero<br />

il ricorso a strumenti <strong>di</strong> coazione o con<strong>di</strong>zionamento psichico, quali le minacce,<br />

le suggestioni, l’uso <strong>di</strong> tecniche ipnotiche o <strong>di</strong> sostanze chimiche idonee ad<br />

alterare il normale stato psichico delle persone.<br />

Discutibile è il <strong>di</strong>vieto dell’uso <strong>della</strong> c.d. macchina <strong>della</strong> verità, poiché<br />

essa si limita a rilevare la reazione fisica a determinati stimoli esterni senza<br />

influire <strong>di</strong>rettamente sull’autodeterminazione e sulle capacità psichiche.<br />

Tuttavia, l’orientamento prevalente è nel senso <strong>di</strong> ritenere comunque<br />

vietato il ricorso, poiché, a fronte <strong>di</strong> una efficienza probatoria niente affatto<br />

affidabile, si risolve sempre in una alterazione dello stato emotivo <strong>della</strong> persona<br />

che <strong>di</strong> per se finisce per con<strong>di</strong>zionarne le reazioni 12 .<br />

Rispetto a questa <strong>di</strong>sciplina generale in materia probatoria, i limiti posti<br />

dall’art. 189 c.p.p. per l’assunzione delle prove non <strong>di</strong>sciplinate dalla legge,<br />

presentano un carattere <strong>di</strong> specialità.<br />

La previsione, infatti, si riferisce esclusivamente ai <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> che<br />

debbono essere ammessi dal giu<strong>di</strong>ce e non anche agli atti <strong>di</strong> indagine, rispetto<br />

ai quali opera, invece, la previsione generale dell’art. 188 c.p.p., sicchè è sempre<br />

necessario che il giu<strong>di</strong>ce, prima <strong>di</strong> decidere sulla richiesta <strong>di</strong> ammissione, senta<br />

le parti sulle modalità <strong>di</strong> assunzione <strong>della</strong> <strong>prova</strong>.<br />

In relazione ai <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> atipici, le limitazioni poste dalla legge,<br />

rispettivamente negli artt. 188 e 189 c.p.p., si cumulano e, nel caso <strong>di</strong><br />

concorrenza <strong>di</strong> entrambe le violazioni, si verifica l’inutilizzabilità del risultato<br />

probatorio illegittimamente conseguito. Va precisato, infatti, che la<br />

combinazione delle due <strong>di</strong>scipline normative induce a ritenere che le prove<br />

atipiche siano soggette alla sanzione <strong>della</strong> inutilizzabilità solo quando la loro<br />

assunzione produca un pregiu<strong>di</strong>zio per la libertà morale <strong>della</strong> persona, perché<br />

esclusivamente questa ipotesi è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 188<br />

c.p.p.. Viceversa, la previsione dell’obbligo del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> sentire le parti sulle<br />

modalità <strong>di</strong> assunzione non integra un vero <strong>di</strong>vieto stabilito dalla legge ( art.<br />

191 c.p.p.) ma solo una regola proce<strong>di</strong>mentale non espressamente sanzionata,<br />

la cui violazione, quin<strong>di</strong>, non comporta la inutilizzabilità <strong>della</strong> <strong>prova</strong> acquisita.<br />

12 RICCIO G. – SPANGHER G., La procedura penale, ESI, p. 456 ss.<br />

4


Poiché la <strong>prova</strong> è atipica, quando il legislatore non ne abbia stabilito<br />

alcuna <strong>di</strong>sciplina, il giu<strong>di</strong>ce deve fissarne le modalità <strong>di</strong> assunzione, sentite le<br />

parti in contrad<strong>di</strong>ttorio. Ad esempio è tuttora <strong>di</strong>scusso in dottrina 13 e<br />

giurisprudenza 14 , se i riconoscimenti fotografici effettuati nel corso del<br />

<strong>di</strong>battimento e operato in sede <strong>di</strong> indagini preliminari, siano qualificabili come<br />

<strong>prova</strong> atipica ovvero rientrino nell’oggetto dell’or<strong>di</strong>naria <strong>prova</strong> testimoniale <strong>di</strong><br />

cui all’articolo 194 c.p.p., dal momento che non sono riconducibili alla nozione<br />

<strong>di</strong> ricognizione <strong>di</strong> cui agli artt. 213 e ss. c.p.p..<br />

In dottrina si utilizza la definizione dell’essenza <strong>della</strong> ricognizione onde<br />

precisarne la natura rispetto agli altri <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> ed in special modo alla<br />

testimonianza. Si afferma che nell’operazione ricognitiva il testimone viene<br />

guidato a percepire qualcosa e ripensando quello che aveva percepito in un<br />

dato contesto compara le due esperienze. Per la maggioranza dei<br />

commentatori 15 , quin<strong>di</strong>, l’atto probatorio appare finalizzato alla conferma <strong>di</strong> un<br />

dato conoscitivo e non anche, a <strong>di</strong>fferenza <strong>della</strong> <strong>prova</strong> testimoniale,<br />

all’assunzione <strong>di</strong> informazioni che possono avere carattere <strong>di</strong> novità rispetto a<br />

quelle già apprese 16 .<br />

Invero l’atto ricognitivo, anche se ha in comune con l’enunciato<br />

testimoniale lo sfondo, rappresentato dalle memorie empiriche, ne viene<br />

<strong>di</strong>fferenziato per il fatto che il soggetto chiamato a riconoscere non si limita a<br />

percepire l’oggetto sottopostogli ed a richiamare alla memoria l’oggetto <strong>di</strong> una<br />

precedente percezione ma deve compiere un vero esame comparativo tra<br />

consimili che mira a preservare l’atto da suggestioni o da malizie. La<br />

ricognizione viene ancora <strong>di</strong>stinta dalla testimonianza anche perché non<br />

consistendo in un racconto articolato <strong>di</strong> una personale esperienza, bensì <strong>di</strong> un<br />

processo psicologico sotterraneo che affiora in uno statico monosillabo<br />

affermativo o negativo, sfugge al controllo logico intrinseco tipico dell’esame e<br />

del controesame e non può essere vagliato me<strong>di</strong>ante successivi atti aventi il<br />

medesimo contenuto o attraverso riscontri esterni 17 .<br />

In <strong>di</strong>rezione opposta, altra parte <strong>della</strong> dottrina ritiene che la<br />

ricognizione sia una testimonianza particolare in quanto il ricognitore deve<br />

<strong>di</strong>chiarare se la persona, la cosa o l’oggetto presentatigli dal giu<strong>di</strong>ce con<br />

13 CAMPO A.,Appunti in tema <strong>di</strong> ricognizioni e ravvisamento, C.P. 1994, p. 128 ss.<br />

14 Cass., sez. II, sent. del 26 gennaio 2005, n. 2353, in CED, Pres. Rizzo, Rel Casacci<br />

15 CAMPO A., Appunti in tema <strong>di</strong> ricognizioni e ravvisamento, C.P. 1994, p. 129 ss.<br />

MAZZA - CAMPO, Interrogatorio ed esame dell’imputato: identità <strong>di</strong> natura giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> efficacia probatoria,<br />

RIDPP, 1994, p. 822<br />

MELCHIONDA, Prova (<strong>di</strong>r. proc. pen.), Ed. D., XXXVI, Milano, 1988, p.659 ss.<br />

16 CAMPO A., Appunti in tema <strong>di</strong> ricognizioni e ravvisamento, C.P. 1994, p. 127<br />

17 CAPITTA, Ricognizione coatta, comunicative evidence e <strong>di</strong>ritto al silenzio,G.P 1996, I, p.106<br />

5


opportune cautele siano gli stessi <strong>di</strong> cui egli ha parlato allorché ha riferito una<br />

sua passata esperienza.<br />

Una delle questioni che frequentemente sorgono nel corso dell’esame<br />

testimoniale concerne la legittimità e l’efficacia probatoria del riconoscimento <strong>di</strong><br />

una cosa o, più spesso, dell’imputato effettuato dal testimone nel corso <strong>della</strong><br />

deposizione, su sollecitazione dell’esaminante, senza le garanzie e le modalità<br />

previste dagli artt. 213 e ss..<br />

Riaffermando l’in<strong>di</strong>rizzo che si era consolidato sotto l’impero del co<strong>di</strong>ce<br />

<strong>di</strong> procedura penale del 1930, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel<br />

senso <strong>di</strong> riconoscere una valenza probatoria, anche se <strong>di</strong> minore intensità<br />

rispetto ad una ricognizione formale, a tali ricognizioni atipiche, che quin<strong>di</strong><br />

costituiscono legittima fonte <strong>di</strong> convincimento per il giu<strong>di</strong>ce 18 . Questa<br />

conclusione poggia su un duplice presupposto: si sostiene infatti l’omogeneità<br />

tra attività <strong>di</strong>chiarativa ed attività ricognitiva, costituendo il riconoscimento un<br />

atto <strong>di</strong> identificazione <strong>di</strong>retta effettuato me<strong>di</strong>ante una <strong>di</strong>chiarazione orale, e <strong>di</strong><br />

una concezione ampia dell’esame, che, oltre al fatto storico dell’imputazione,<br />

può estendersi ad altri fatti, ad esso successivi, <strong>di</strong> cui il teste abbia avuto<br />

percezione o conoscenza e che risultino utili ai fini <strong>della</strong> fondatezza o meno<br />

dell’imputazione. 19<br />

Del resto, si è osservato che, anche a voler ritenere il riconoscimento<br />

informale un mezzo <strong>di</strong> <strong>prova</strong> atipico quin<strong>di</strong> non riconducibile alla<br />

testimonianza, la conclusione circa la utilizzabilità dei suoi esiti non muterebbe,<br />

atteso che l’art. 189 c.p.p. prevede l’assunzione <strong>di</strong> prove non <strong>di</strong>sciplinate dalla<br />

legge. 20 (Idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, ed ulteriore utile<br />

contributo conoscitivo non rilevabile con <strong>mezzi</strong> tipici, inoltre la giurisprudenza<br />

afferma la Corte non poteva rinunciare ad un ulteriore strumento gnoseologico<br />

idoneo all’accertamento <strong>della</strong> verità ed alla ricostruzione del fatto storico)<br />

Sulla scorta <strong>di</strong> queste premesse, si ritiene quin<strong>di</strong> valido e<br />

processualmente utilizzabile il riconoscimento informale dell’imputato da parte<br />

<strong>di</strong> un testimone o <strong>della</strong> parte lesa, nonché, il riconoscimento <strong>della</strong> refurtiva da<br />

parte del derubato senza l’osservanza delle forme previste per la ricognizione. 21<br />

Parimenti, i riconoscimenti fotografici effettuati nel corso delle indagini<br />

preliminari dai testi o dalle persone offese e in sede <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione delle<br />

persone resa <strong>di</strong>nnanzi al p.m. possono essere oggetto <strong>di</strong> valutazione in quanto<br />

riferiti e confermati in sede <strong>di</strong> esame testimoniale; tuttavia la ricognizione<br />

informale o fotografica effettuata <strong>di</strong>nanzi agli organi <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria, pur<br />

apprezzabile dal giu<strong>di</strong>ce, necessita, ai fini probatori, <strong>di</strong> ulteriori elementi <strong>di</strong><br />

riscontro( <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa provenienza). 22 Seguendo questo in<strong>di</strong>rizzo, si ritiene che al<br />

18 Cass., sez. II pen., sent. del 17.03.1994, n. 198276, Giannetti, in CED<br />

19 Cass., sez. II pen., sent. del 21.11.1990, Esposito, CP 1992, 900<br />

20 Cass., sez. I, sent del 22.04.1993, Novembrini, CP 1995, n. 1944<br />

21 Cass., sez. II, sent. del 21.05.1993, Corciani, ANPP, 1994, n. 292<br />

22 Cass., sez. II, sent. del 22.01.1993, p.m. in c. Gunic, in Guariniello, p.353<br />

6


testimone possa essere contestata nel corso dell’esame la sua precedente<br />

<strong>di</strong>chiarazione contenente un riconoscimento. 23<br />

Secondo una isolata dottrina, la ricognizione fotografica è ammissibile<br />

in quanto l’art. 213 c.p.p. non la preclude espressamente, e non manca chi<br />

sottolinea come la ricognizione abbia una funzione <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> un dato<br />

conoscitivo, che può assumere un valore logico determinante nella<br />

ricostruzione dei fatti e, quin<strong>di</strong>, per la formazione del libero convincimento 24 .<br />

La dottrina prevalente al contrario, si è manifestata generalmente critica<br />

nei confronti delle conclusioni su cui si è attestata la giurisprudenza. Si è infatti<br />

obiettato che: il soggetto chiamato a riconoscere non si limita a richiamare alla<br />

memoria una precedente percezione, ma deve sapere in<strong>di</strong>viduare fisicamente<br />

la persona <strong>di</strong>stinguendola in mezzo ad altre simili; nel ravvivamento, pertanto,<br />

il contrad<strong>di</strong>ttorio risulta, nella sostanza, solo apparente dal momento che la<br />

migliore garanzia <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità del suo esito non risiede solo nella presenza<br />

delle parti al compimento dell’atto, ma nell’osservanza delle forme previste per<br />

la ricognizione 25 .<br />

Del resto, chiedere ad un testimone o alla persona offesa se riconosca o<br />

meno una persona presente o in fotografia è una domanda che presenta un alto<br />

tasso <strong>di</strong> suggestione, in violazione del <strong>di</strong>vieto contenuto nell’art. 499 c.p.p.. 26<br />

Sotto altro profilo, si è osservato che la testimonianza avente per<br />

oggetto una pregressa ricognizione ha come effetto il recupero <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong><br />

indagine che, assolvendo una funzione esclusivamente investigativa, non<br />

dovrebbe avere alcuna utilizzazione probatoria in sede <strong>di</strong>battimentale 27 .<br />

Si è infine osservato che l’utilizzazione dei risultati <strong>di</strong> <strong>prova</strong> ottenuti<br />

attraverso la conferma <strong>di</strong> pregressi riconoscimenti fotografici e l’identificazione<br />

<strong>di</strong>retta in aula senza il rispetto delle forme previste dal co<strong>di</strong>ce, comporta<br />

l’elusione <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina prevista per la ricognizione, attraverso l’escamotage <strong>di</strong><br />

qualificare atto atipico una <strong>prova</strong> contra legem; se, infatti, l’art. 189 c.p.p.<br />

consente l’assunzione <strong>di</strong> prove atipiche, nessuna norma autorizza la<br />

<strong>di</strong>sapplicazione delle forme previste per l’assunzione <strong>di</strong> prove <strong>di</strong>sciplinate dalla<br />

legge. 28<br />

Nonostante la dottrina conservi ancora delle perplessità, specie in<br />

or<strong>di</strong>ne alle deleterie influenze che il riconoscimento in fotografia possa causare<br />

sull’atten<strong>di</strong>bilità <strong>della</strong> successiva ricognizione formale, la giurisprudenza<br />

ripropone oggi la sua più tra<strong>di</strong>zionale e consolidata tesi: il riconoscimento<br />

23 Cass., sez. VI, sent. del 01.06.1994, God<strong>di</strong>, ANPP, 1994, p. 723<br />

24 MOSCARINI, Ricognizione (<strong>di</strong>r. proc. pen.), EGT,XXVII, Roma, 1991, p. 1<br />

25 CORDERO, Il proce<strong>di</strong>mento probatorio, in Tre stu<strong>di</strong> sulle prove penali, Milano, 1963, p. 347 ss.<br />

26 MAZZA - CAMPO, Interrogatorio ed esame dell’imputato: identità <strong>di</strong> natura giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> efficacia probatoria,<br />

RIDPP, 1994, p. 822<br />

27 GALBUSERA, Note sul riconoscimento informale all’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong>battimentale, GP 1995,III, p. 458 ss.<br />

28 GALBUSERA, Note sul riconoscimento informale all’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong>battimentale, GP 1995,III, p. 459<br />

7


fotografico, pur non avendo lo stesso valore <strong>della</strong> ricognizione <strong>di</strong> persona<br />

<strong>di</strong>sciplinata dall’art. 214 c.p.p., costituisce tuttavia un valido in<strong>di</strong>zio e, dunque<br />

una legittima fonte <strong>di</strong> convincimento del giu<strong>di</strong>ce 29 in quanto è intesa come<br />

attività <strong>di</strong>retta ad orientare le indagini, ciò spiega per quale motivo la sua<br />

utilizzazione non è inficiata dall’assenza del contrad<strong>di</strong>ttorio tra le parti, e<br />

giammai del resto, il precedente riconoscimento fotografico sarà in grado <strong>di</strong><br />

influenzare la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> una successiva ricognizione <strong>di</strong> persona: la circostanza<br />

potrà essere quin<strong>di</strong> in concreto utilizzata in sede <strong>di</strong> valutazione <strong>della</strong> <strong>prova</strong> 30 .<br />

In effetti tali contrastanti orientamenti sembrano spiegabili sul<br />

presupposto che il co<strong>di</strong>ce ha operato una scelta <strong>di</strong> natura interme<strong>di</strong>a, essendo<br />

apparso troppo rigido l’in<strong>di</strong>rizzo accolto dal progetto del 1978, nel quale era<br />

stato escluso, expressis verbis, che il giu<strong>di</strong>ce potesse ammettere prove <strong>di</strong>verse<br />

rispetto a quelle previste dalla legge. Si è deciso quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> non dettare alcuna<br />

aprioristica preclusione nei confronti delle prove non <strong>di</strong>sciplinate dalla legge,<br />

ma <strong>di</strong> trasferire in capo al giu<strong>di</strong>ce, caso per caso, il compito <strong>di</strong> un vaglio<br />

preliminare circa l’ammissibilità <strong>di</strong> tali prove 31 .<br />

Spetterà al giu<strong>di</strong>ce decidere <strong>di</strong> volta in volta, se la medesima possa<br />

trovare ingresso in sede processuale.<br />

In sostanza, nessuna <strong>prova</strong> potrà essere ammessa, né tanto meno<br />

assunta, quando la stessa presupponga il ricorso a meto<strong>di</strong>che tali da vanificare,<br />

o comunque da compromettere la normale attitu<strong>di</strong>ne <strong>della</strong> persona<br />

all’autodeterminazione ed all’esercizio delle facoltà mnemoniche e valutative: si<br />

pensi alla narcoanalisi, lie detector, sieri <strong>della</strong> verità 32 .<br />

Ciò non solo, e non tanto per una preoccupazione rilevante sotto il<br />

profilo <strong>della</strong> atten<strong>di</strong>bilità delle risultanze così conseguibili, quanto, soprattutto<br />

per una esigenza <strong>di</strong> tutela <strong>della</strong> libertà morale <strong>della</strong> persona, da intendersi in<br />

chiave oggettiva, quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendentemente dall’eventuale consenso <strong>della</strong><br />

stessa, quale valore prioritario rispetto a quello dell’accertamento processuale.<br />

2) Riconoscimento informale <strong>di</strong> cose<br />

Riguardo al riconoscimento informale <strong>di</strong> cose effettuato <strong>di</strong>nanzi alla<br />

polizia giu<strong>di</strong>ziaria, si ammette che possa essere oggetto <strong>di</strong> conferma<br />

testimoniale in sede <strong>di</strong>battimentale 33 .<br />

Quanto a tale ultima affermazione, in dottrina si è rilevato che essa<br />

mette in <strong>di</strong>scussione il principio secondo cui la <strong>prova</strong> si forma in <strong>di</strong>battimento 34 .<br />

29 Cass., sez. I, sent. del 8 giugno 1993, n. 1680, in CED<br />

30 Cass., sez. II, sent. del 26 gennaio 2005, n. 2353, in CED, Pres. Rizzo, Rel Casacci.<br />

31 CONSO G. – GREVI V., compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> procedura penale, CEDAM, Padova, ultima ed. p. 350 ss.<br />

32 RICCIO G. – SPANGHER G., La procedura penale, ESI, p. 459 ss.<br />

33 Cass., sez. II, sent. del 10.06.1994, Levak, CP 1995, 3031<br />

34 CANTONE, Le ricognizioni <strong>informali</strong> <strong>di</strong> cose <strong>di</strong>ventano atti irripetibili, CP 1995, 1295<br />

8


Più in generale, si è sottolineato che il citato orientamento confonde il<br />

livello <strong>della</strong> <strong>prova</strong> innominata con l’altro <strong>della</strong> <strong>prova</strong> irrituale conferendo al<br />

principio <strong>di</strong> non tassatività dei <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong> la valenza impropria <strong>di</strong><br />

malintesa libertà degli strumenti probatori. La evocata giurisprudenza<br />

<strong>di</strong>sconoscerebbe, quin<strong>di</strong>, che presupposto per l’assunzione <strong>di</strong> <strong>prova</strong> atipica è la<br />

mancanza <strong>di</strong> un mezzo probatorio idoneo a conseguire il medesimo risultato<br />

conoscitivo 35 .<br />

Secondo questo in<strong>di</strong>rizzo dottrinario la stabilita <strong>di</strong>fferenza tra il <strong>di</strong>retto<br />

riconoscimento <strong>di</strong> refurtiva e la ricognizione <strong>di</strong> cose avrebbe senso solamente<br />

riannodando la ricognizione alla testimonianza e stabilendo che le formalità<br />

prescritte dagli artt. 215 e 213 c.p.p. si rendono necessarie solo quando il<br />

riconoscimento <strong>di</strong>retto del testimone non offre garanzie <strong>di</strong> precisione e<br />

accuratezza.<br />

Per il criticato orientamento giurisprudenziale, poi, i verbali <strong>di</strong><br />

riconoscimento e restituzione <strong>della</strong> refurtiva redatti dalla polizia giu<strong>di</strong>ziaria in<br />

sede <strong>di</strong> indagini possono confluire nel fascicolo del <strong>di</strong>battimento in quanto<br />

verbali <strong>di</strong> atti irripetibili.<br />

L’irripetibilità delle condotte deriverebbe dal fatto che i beni descritti<br />

nei verbali sarebbero suscettibili <strong>di</strong> alienazione o trasformazione da parte dei<br />

proprietari cui in ipotesi siano stati riconsegnati.<br />

In dottrina 36 , all’in<strong>di</strong>rizzo <strong>della</strong> giurisprudenza si è obiettato che<br />

l’irripetibilità così come da quella ricollegata all’attività solo eventuale<br />

dell’alienazione e <strong>della</strong> trasformazione non è né un dato intrinseco né un dato<br />

originario <strong>della</strong> situazione descritta per cui gli accennati verbali <strong>di</strong><br />

riconoscimento e <strong>di</strong> restituzione <strong>della</strong> refurtiva non dovrebbero confluire nel<br />

fascicolo del <strong>di</strong>battimento.<br />

3) Il sopralluogo come mezzo <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong> c.d. atipica.<br />

Le indagini tecniche iniziano con il sopralluogo, ovvero con quello<br />

insieme <strong>di</strong> attività, eseguite sul luogo ove si è verificato un delitto, tendenti ad<br />

osservare, in<strong>di</strong>viduare e raccogliere o fissare tutti quegli elementi utili alla<br />

ricostruzione del fatto delittuoso ed alla in<strong>di</strong>viduazione del colpevole.<br />

Al fine <strong>di</strong> rendere genuini ed efficaci i risultati del sopralluogo, giova in<br />

primo luogo sottolineare la necessità che lo scenario del delitto sia mantenuto<br />

inalterato dai primi operatori <strong>di</strong> polizia intervenuti, prima dell'accesso del<br />

personale tecnico-scientifico e degli investigatori competenti per le indagini 37 .<br />

Il loro unico compito, in attesa del personale specializzato, è quello <strong>di</strong><br />

isolare il luogo, onde evitare manomissioni o alterazioni deleterie ed insanabili.<br />

35 SAPONARO, Brevi riflessioni in tema <strong>di</strong> ricognizioni informale, CP 1995, 3033<br />

36 CANTONE, Le ricognizioni <strong>informali</strong> <strong>di</strong> cose <strong>di</strong>ventano atti irripetibili, CP 1995, 1295<br />

37 www. Arma dei Carabinieri.it;<br />

Link: carabinieri investigazioni scientifiche - il sopralluogo.<br />

9


La legislazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse nazioni (ad esempio gli Stati Uniti) in<strong>di</strong>vidua<br />

una particolare figura <strong>di</strong> Ufficiale <strong>di</strong> Polizia Giu<strong>di</strong>ziaria che viene definita<br />

responsabile per la preservazione <strong>della</strong> Scena del Crimine che ha il compito <strong>di</strong><br />

far isolare detta scena assicurandone l'accesso al solo personale autorizzato.<br />

Tale figura in Italia non è ancora presente istituzionalmente e la sua<br />

funzione viene <strong>di</strong> volta in volta portata avanti dalle Forze <strong>di</strong> Polizia che<br />

intervengono sul posto.<br />

Si possono così evidenziare sinteticamente le <strong>di</strong>verse fasi <strong>di</strong> cui si<br />

compone il sopralluogo:<br />

- pianificazione dell'azione <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> dei reperti: in base al particolare caso o<br />

reato è necessario stabilire quale può essere l'obiettivo <strong>della</strong> <strong>ricerca</strong> e soprattutto<br />

quali sono i reperti presenti facilmente deteriorabili o inquinabili.<br />

Tali considerazioni consentono <strong>di</strong> stabilire un metodo <strong>di</strong> raccolta dei<br />

reperti e delle priorità, sul testo scritto <strong>di</strong> descrizione <strong>della</strong> scena del crimine:<br />

devono essere annotati data e ora dell'intervento, personale presente, azioni<br />

compiute, tempo atmosferico, con<strong>di</strong>zioni e posizioni fisiche dei reperti<br />

in<strong>di</strong>viduati;<br />

- rappresentazione <strong>della</strong> scena del crimine: <strong>di</strong>segno a mano libera o computer<br />

portatile che rappresenti sinteticamente l'ambiente, le finestre, le porte, le<br />

<strong>di</strong>stanze tra gli oggetti e le pareti, le <strong>di</strong>stanze per in<strong>di</strong>viduare la posizione dei<br />

reperti, ecc.;<br />

- rappresentazione fotografica <strong>della</strong> scena del crimine: la scena del crimine deve<br />

essere fotografata prima possibile evidenziando i reperti tramite etichette e<br />

soprattutto prima che qualsiasi persona anche autorizzato vi acceda per stu<strong>di</strong> o<br />

rilievi.<br />

La rappresentazione fotografica non garantisce le <strong>di</strong>mensioni<br />

(alterazioni delle forme geometriche dovute alla prospettiva) e quin<strong>di</strong> la<br />

presenza <strong>della</strong> fotografia non esclude la necessità <strong>della</strong> rappresentazione<br />

manuale appena in<strong>di</strong>cata. Le fotografie <strong>della</strong> scena del crimine devono<br />

includere ambienti interni ed esterni al fine <strong>di</strong> consentire, assieme alle misure<br />

effettuate, una valida ricostruzione visiva e geometrica;<br />

- raccolta, identificazione e preservazione dei reperti: ogni reperto deve essere<br />

in<strong>di</strong>viduato e raccolto secondo le vigenti procedure al fine <strong>di</strong> poterne<br />

ammettere l'utilizzo in <strong>di</strong>battimento.<br />

Le attività <strong>di</strong> descrizione <strong>della</strong> scena del crimine prendono<br />

generalmente il nome <strong>di</strong> rilievo descrittivo 38 , consistono nella osservazione<br />

meto<strong>di</strong>ca, accurata ed approfon<strong>di</strong>ta dell'ambiente in cui si opera, procedendo<br />

dal generale al particolare, da destra verso sinistra e dal basso verso l’alto,<br />

rilevando <strong>di</strong> ogni cosa, la posizione, la <strong>di</strong>rezione, la forma, la <strong>di</strong>mensione, la<br />

materia, il colore ed ogni altra qualità che si ritiene utile ai fini <strong>della</strong> esatta<br />

definizione <strong>della</strong> cosa stessa (riferendoci ad un appartamento, si descriverà<br />

innanzitutto la <strong>di</strong>sposizione dei vari ambienti, poi, alla descrizione delle singole<br />

stanze e così via).<br />

38 DONI, COMPARINI, ZANIERI, Manuale <strong>di</strong> buona pratica nella gestione <strong>della</strong> scena del crimine, Cedam, Padova,<br />

p.360 ss<br />

10


Quando il reato si presenta particolarmente complesso, o per <strong>di</strong>namica,<br />

per numero o <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> ambienti interessati, si rende necessario il rilievo<br />

planimetrico, ossia la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>della</strong> planimetria del luogo ove si è<br />

verificato l'evento delittuoso, avendo cura <strong>di</strong> orientarlo (in<strong>di</strong>candone i punti<br />

car<strong>di</strong>nali), <strong>di</strong> riportare sullo stesso gli oggetti essenziali che si presume possano<br />

avere qualche attinenza con il caso (il resto verrà completato dalle relative<br />

fotografie), nonché <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care in un angolo del <strong>di</strong>segno, la scala, il luogo, la<br />

data, l'ora ed il nome <strong>di</strong> chi lo esegue (la scala in<strong>di</strong>ca il rapporto tra le lunghezze<br />

reali e quelle riprodotte sulla tavola), onde evitare la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> dati<br />

determinanti.<br />

Le tracce in<strong>di</strong>viduate, fotografate ed isolate dovrebbero essere repertate<br />

utilizzando appositi Kit per poi essere inviate ai laboratori scientifici per le<br />

analisi. Accade invece <strong>di</strong> vedere tracce repertate in modo improprio in<br />

involucri non adatti che rischiano <strong>di</strong> inquinarle causandone il grave<br />

deterioramento (per es. macchie biologiche ammuffite e/o in decomposizione).<br />

Il prelievo dei residui delle polveri da sparo, ad esempio, a volte é<br />

trascurato o eseguito molto tempo dopo l'evento. In questa fase, inoltre, si può<br />

verificare che le <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale in tema <strong>di</strong> non<br />

ripetibilità delle operazioni (in particolare gli art. 354 e 360 c.p.p.) non siano<br />

applicate in modo sufficientemente rigoroso.<br />

Tale quadro ha spinto il R.A.C.I.S. a frammentare, il gruppo <strong>di</strong> lavoro<br />

internazionale "Scene of Crime", istituendo quattro sottogruppi <strong>di</strong> lavoro con i<br />

seguenti compiti:<br />

a) stu<strong>di</strong>o ed elaborazione delle relative meto<strong>di</strong>che sulla scena del Crimine;<br />

b) addestramento del personale addetto al sopralluogo e al repertamento;<br />

c) confezione e adozione <strong>di</strong> Kit idonei al repertamento;<br />

d) controlli <strong>di</strong> qualità.<br />

Un cenno inevitabile deve essere fatto in relazione alle scene del crimine<br />

risultanti dall'azione <strong>di</strong> esplosivi per le quali il sopralluogo è <strong>di</strong> maggiore<br />

complessità e richiede figure specializzate. Lo scopo in questo caso è capire cosa<br />

sia successo in quali passi successivi, raccogliendone le evidenze.<br />

Anche in questo caso è importante isolare la scena del crimine e talvolta<br />

è necessario creare un campo base nelle vicinanze in quanto le operazioni <strong>di</strong><br />

repertamento possono perdurare per giorni. I tecnici specialisti devono fare<br />

attenzione anche e soprattutto alla presenza <strong>di</strong> eventuali or<strong>di</strong>gni inesplosi per i<br />

quali è richiesta la presenza degli artificieri 39 .<br />

Il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura penale non parla mai <strong>di</strong> sopralluogo, ma non v'è<br />

dubbio che quando le norme parlano <strong>di</strong> ispezione <strong>di</strong> luoghi e <strong>di</strong> cose esse si<br />

riferiscono alla medesima attività.<br />

L'art. 244 c.p.p. stabilisce, al secondo comma, che a poter <strong>di</strong>sporre rilievi<br />

segnaletici, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica relativa alle<br />

indagini <strong>di</strong> sopralluogo sia l'autorità giu<strong>di</strong>ziaria. I titolari <strong>di</strong> tale potere sono<br />

in<strong>di</strong>cati quin<strong>di</strong> con un nome collettivo: "l'autorità giu<strong>di</strong>ziaria".<br />

39 www. Criminologia.org-<br />

11


Sciogliamo questo riferimento: fino all'imputazione provvede il<br />

pubblico ministero eventualmente delegando ufficiali <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria,<br />

escluse le ispezioni personali: art. 354 III° comma e 370 I° comma; poi, fino<br />

all'accusa (art.429), il giu<strong>di</strong>ce dell'u<strong>di</strong>enza preliminare, mai ex officio (è organo<br />

passivo, sul piano istruttorio: può soltanto in<strong>di</strong>care "temi nuovi e incompleti",<br />

stimolando le parti a "ulteriori informazioni"); formulata l'accusa, è competente<br />

il giu<strong>di</strong>ce del <strong>di</strong>battimento, su richiesta o, a prove acquisite, anche d'ufficio (art.<br />

507 c.p.p.) proprio in ragione <strong>di</strong> un potere riequilibrante, atto a supplire alle<br />

lacune probatorie delle parti, qualora risulti assolutamente necessario il mezzo<br />

istruttorio e qualora si tratti <strong>di</strong> nuovi <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong>.<br />

L'art. 244 I° comma contempla un decreto motivato, alludendo alle<br />

ispezioni eseguite dal pubblico ministero indagante: ma nel processo le <strong>di</strong>spone<br />

chi giu<strong>di</strong>ca e l'or<strong>di</strong>nanza sembra la forma naturale.<br />

L'ispezione locale e sulle cose è regolata dall'art. 246 c.p.p.; la<br />

protezione costituzionale offerta al domicilio dall'art. 14 Cost. sembra<br />

adeguatamente rafforzata dalla previsione <strong>della</strong> consegna <strong>di</strong> copia del<br />

provve<strong>di</strong>mento alla persona che ha la <strong>di</strong>sponibilità del luogo se presente.<br />

Le indagini <strong>di</strong> sopralluogo però non sono solamente quelle comprese<br />

nell'attività ispettiva dell'autorità giu<strong>di</strong>ziaria, ma anche quelle espletate dalla<br />

polizia giu<strong>di</strong>ziaria ai sensi dell'art. 354, secondo comma che così recita: “se vi è<br />

pericolo che le cose, le tracce e i luoghi... si <strong>di</strong>sperdano o comunque si<br />

mo<strong>di</strong>fichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli<br />

ufficiali <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo<br />

stato dei luoghi e delle cose...".<br />

Indagini <strong>di</strong> sopralluogo sono anche quelle effettuate dagli ausiliari <strong>di</strong><br />

polizia giu<strong>di</strong>ziaria, o dai consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero o<br />

dal <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> una delle parti impegnate nel processo penale, oppure dai<br />

periti nominati dal magistrato giu<strong>di</strong>cante.<br />

L'art. 348 c.p.p. al quarto comma: “La polizia giu<strong>di</strong>ziaria, quando, <strong>di</strong><br />

propria iniziativa o a seguito <strong>di</strong> delega del pubblico ministero, compie atti od<br />

operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi <strong>di</strong><br />

persone idonee...”. Analogamente il pubblico ministero, qualora debba<br />

procedere ad un “operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche<br />

competenze, può nominare e avvalersi <strong>di</strong> consulenti...” (art. 359 primo comma)<br />

infatti l’art. 360 circa gli “accertamenti irripetibili” da alla persona indagata “la<br />

facoltà <strong>di</strong> nominare consulenti tecnici”.<br />

In base all'art. 220 la perizia è possibile “quando occorre svolgere<br />

indagini...che richiedono specifiche competenze tecniche...”; tra le indagini del<br />

perito nominato dal giu<strong>di</strong>ce possono rientrare indagini <strong>di</strong> sopralluogo, anche se<br />

la cosa è alquanto rara poiché non vi è più quell' imme<strong>di</strong>atezza tra commissione<br />

del reato e attività <strong>di</strong> indagine.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista tecnico processuale, i <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong> si<br />

caratterizzano altresì in quanto, mirando a far penetrare nel processo elementi<br />

che preesistono all'indagine giu<strong>di</strong>ziaria, si basano sul fattore sorpresa e non<br />

consentono perciò, per la loro stessa natura, il preventivo avviso ai <strong>di</strong>fensori<br />

quando sono compiuti nella fase delle indagini preliminari. La <strong>prova</strong> è in questi<br />

casi precostituita, non deve essere perciò formata in processo.<br />

12


La cura del legislatore cade qui sui mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> e <strong>di</strong> acquisizione e<br />

non sulle modalità <strong>di</strong> assunzione come per i <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong>.<br />

Il sopralluogo è dunque e può rientrare tra i <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong><br />

<strong>prova</strong> cc.dd atipici, perché rende possibile l'acquisizione <strong>di</strong> cose o tracce<br />

dotate <strong>di</strong> attitu<strong>di</strong>ne probatoria e costituite prima del processo.<br />

La sua “natura” <strong>di</strong> mezzo <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong> non varia anche<br />

qualora costituisca parte integrante <strong>di</strong> una perizia che è un mezzo <strong>di</strong> <strong>prova</strong>.<br />

La perizia <strong>di</strong>fferisce sostanzialmente dal sopralluogo in quanto è un<br />

atto ispettivo mirante a descrivere il più fedelmente possibile la scena <strong>di</strong> un<br />

delitto; il sopralluogo consiste in una serie <strong>di</strong> atti limitati a rendere obiettiva ed<br />

a costatare una situazione <strong>di</strong> fatto, senza alcun giu<strong>di</strong>zio tecnico e parere, sulle<br />

cause: è un accertamento statico.<br />

La perizia, invece, è un accertamento <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>namico che esprime<br />

giu<strong>di</strong>zi valutativi il più possibile precisi e coerenti in risposta a specifici quesiti<br />

posti dal magistrato.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce non è vincolato dai giu<strong>di</strong>zi valutativi espressi dal perito, ma<br />

non può certamente ignorare gli elementi oggettivi costituiti da cose o tracce<br />

raccolti dal perito durante l'attività <strong>di</strong> sopralluogo 40 .<br />

Ciò <strong>di</strong>mostra come il sopralluogo è anche in questo caso un mezzo <strong>di</strong><br />

<strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong>, perché comunque rende possibile l'acquisizione <strong>di</strong> cose o <strong>di</strong><br />

tracce con attitu<strong>di</strong>ne probatoria. La documentazione del sopralluogo quin<strong>di</strong><br />

essendo normalmente relativa ad atti irripetibili, entra a far parte del fascicolo<br />

per il <strong>di</strong>battimento (art. 43 1 lett. B c.p.p.).<br />

4) Il sistema <strong>di</strong> rilevamento G.P.S. come ulteriore mezzo <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong><br />

atipica: aspetti giurisprudenziali e dottrinali<br />

La tesi <strong>di</strong> coloro che sostenevano la mancata previsione nel co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

procedura penale dell’autorizzazione anche per le cc.dd. intercettazioni<br />

tramite G.P.S, deriva unicamente dal fatto che al momento <strong>della</strong> stesura del<br />

co<strong>di</strong>ce tale sistema <strong>di</strong> controllo satellitare non era ancora stato realizzato, in<br />

quanto trattandosi sempre <strong>di</strong> intercettazione l'autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce<br />

fosse necessaria; è stata smentita dalla Suprema Corte, la quale statuì<br />

viceversa che la localizzazione <strong>di</strong> una persona (o <strong>di</strong> un oggetto) in<br />

movimento mai può essere considerata un'attività <strong>di</strong> intercettazione, anche<br />

se realizzata con modalità e tecnologie similari a quelle con le quali vengono<br />

portate ad esecuzione, appunto, le intercettazioni previste dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito.<br />

La Cassazione Sez. V penale con sentenza n°. 16130 del 2 maggio 2002,<br />

motivava adducendo il capo IV del libro III del predetto co<strong>di</strong>ce reca, come è<br />

noto, intercettazioni <strong>di</strong> comunicazioni e conversazioni; l'art. 266 c.p.p.<br />

contempla l'ipotesi <strong>di</strong> intercettazione <strong>di</strong> conversazioni e comunicazioni<br />

telefoniche o <strong>di</strong> altra forma <strong>di</strong> telecomunicazione; l'ultimo comma <strong>di</strong> tale<br />

articolo si riferisce alle intercettazioni tra presenti; l'art. 266-bis è relativo<br />

all'intercettazione <strong>di</strong> comunicazioni informatiche o telematiche; l’art. 268<br />

40 DONI, COMPARINI, ZANIERI, Manuale <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria, ed. EXPERTA, 2006<br />

13


prevede la registrazione e la trascrizione delle comunicazioni intercettate.<br />

È dunque evidente che il concetto <strong>di</strong> intercettazione, pur mai<br />

esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad un'attività <strong>di</strong> ascolto,<br />

lettura e captazione <strong>di</strong> comunicazioni private tra due o più persone.<br />

Consiste, in un certo senso, nel sequestro <strong>di</strong> un bene immateriale: il<br />

contenuto <strong>di</strong> una comunicazione, ad esso rimane quin<strong>di</strong> estranea l'attività<br />

<strong>di</strong> indagine volta a seguire i movimenti sul territorio <strong>di</strong> un soggetto, a<br />

localizzarlo e dunque a controllare, a <strong>di</strong>stanza, non il flusso delle<br />

comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un<br />

determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli<br />

incontri avuti etc. Si tratta insomma <strong>di</strong> una modalità, tecnologicamente<br />

caratterizzata, <strong>di</strong> pe<strong>di</strong>namento.<br />

Come tale, essa rientra nei <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong> cc.dd. atipici<br />

o innominati. D’altronde, mentre l’intercettazione con l'intrusione nelle<br />

altrui comunicazioni comporta compressione <strong>della</strong> libertà e segretezza delle<br />

stesse, cioè <strong>di</strong> un valore costituzionalmente tutelato (art 15 Cost.) e dunque<br />

necessita <strong>di</strong> autorizzazione motivata da parte dell'autorità giu<strong>di</strong>ziaria; la<br />

localizzazione sia pure a <strong>di</strong>stanza, <strong>di</strong> un soggetto può farsi rientrare<br />

nell'or<strong>di</strong>naria attività <strong>di</strong> controllo ed accertamento demandata alla polizia<br />

giu<strong>di</strong>ziaria (cfr. artt. 55, 347, 370 c.p.p.). Dunque, non solo non necessita<br />

l'osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni ex artt. 266 e seguenti c.p.p., relative alle<br />

intercettazioni <strong>di</strong> conversazione e/o comunicazioni, ma, non essendo in<br />

pericolo il predetto principio costituzionale, nemmeno appare necessario il<br />

decreto motivato dal p.m., viceversa in<strong>di</strong>spensabile, per l'acquisizione dei<br />

tabulati concernenti il traffico telefonico (cfr. S.U. sent. n. 6 del 23/2/2000,<br />

D'Amuri, rv. 215841).<br />

D'altronde, quando il legislatore ha inteso adeguare il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito ai<br />

nuovi ritrovati <strong>della</strong> tecnica, è intervenuto emanando specifiche norme.<br />

Si pensi all'art. 11 <strong>della</strong> legge 547/93, che ha introdotto l'art. 266-bis, il<br />

quale precisa che è consentita, ovviamente con le modalità e nei limiti <strong>di</strong> cui<br />

agli articoli precedenti, l'intercettazione del flusso <strong>di</strong> comunicazioni relative<br />

a sistemi informatici e telematici, con riferimento ai reati ex art. 266 c.p.p.<br />

(oltre che per quelli commessi me<strong>di</strong>ante impiego <strong>di</strong> tecnologie, appunto,<br />

informatiche o telematiche).<br />

Nulla esclude dunque che anche il monitoraggio G.P.S. degli<br />

spostamenti dell'indagato possa essere, in futuro, attraverso l'emanazione <strong>di</strong><br />

idonee norme derogatorie dei principi generali in tema <strong>di</strong> indagini<br />

preliminari, specificamente <strong>di</strong>sciplinato.<br />

Dall’altro lato la dottrina si esprime su posizioni parzialmente<br />

<strong>di</strong>fformi.<br />

I controlli a <strong>di</strong>stanza con sistemi <strong>di</strong> rilevamento G.P.S. (Global<br />

Positioning System, sistema <strong>di</strong> posizionamento globale) in<strong>di</strong>viduano una<br />

rete <strong>di</strong> satelliti fornire informazioni accurate sulla posizione, longitu<strong>di</strong>ne e<br />

latitu<strong>di</strong>ne, del <strong>di</strong>spositivo in grado <strong>di</strong> comunicare con essi.<br />

Nata per scopi militari questa tecnologia è utilizzata in un largo campo <strong>di</strong><br />

applicazioni, che vanno dalla navigazione marittima al trasporto civile.<br />

Al concetto <strong>di</strong> intercettazione che consiste in un’attività <strong>di</strong> ascolto (o<br />

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41<br />

lettura) e captazione <strong>di</strong> comunicazioni tra due o più persone, rimane<br />

estranea l’attività <strong>di</strong> indagine volta a seguire i movimenti sul territorio <strong>di</strong> un<br />

soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare, a <strong>di</strong>stanza, non il flusso delle<br />

comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un<br />

determinato luogo in un certo momento, nonché l’itinerario seguito, gli<br />

incontri avuti etc..<br />

I controlli a <strong>di</strong>stanza con sistemi <strong>di</strong> rilevamento GPS consistono in una<br />

modalità, tecnologicamente caratterizzata, <strong>di</strong> pe<strong>di</strong>namento, che rientra nei<br />

<strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong> cc.dd. atipici o innominati, e non necessitano<br />

dell’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni relative alle intercettazioni <strong>di</strong><br />

conversazione e/o comunicazioni, e neanche del decreto motivato dal PM,<br />

viceversa in<strong>di</strong>spensabile, per l’acquisizione dei tabulati concernenti il<br />

traffico telefonico.<br />

Considerazioni Conclusive<br />

In conclusione, dall’analisi dei <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong>, si aderisce<br />

al principio dell’accrescimento <strong>della</strong> conoscenza del fatto storico 41, secondo<br />

cui non esistendo un or<strong>di</strong>ne gerarchico delle prove e un principio <strong>di</strong><br />

tassatività da applicarvi, le stesse si considerano idonee ad in<strong>di</strong>rizzare ed<br />

orientare le indagini, ed un ausilio non più solo teorico ai sette <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>prova</strong> previsti nella fase processuale dal legislatore del 1989.<br />

Inoltre, dalla emanazione <strong>della</strong> legislazione dell’emergenza in <strong>di</strong>versi<br />

settori quali, l’ambientale, il civile, il processual-civilistico, il penale, ed il<br />

processual-penalistico, senza alcuna preventiva e basilare riforma<br />

strutturale del sistema costituzionale, e alla luce <strong>della</strong> legge <strong>di</strong> riforma n. 46<br />

del 20 febbraio 2006 sulla inappellabilità delle sentenze <strong>di</strong> proscioglimento<br />

in primo grado, è d’uopo, mai come oggi, dare maggiore rilievo e potenziare<br />

la fase proce<strong>di</strong>mentale, e considerare come elementi integratrici i nuovi<br />

<strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong> atipici, specie, in un’ottica <strong>di</strong> ricostruzione e<br />

<strong>ricerca</strong> del fatto storico in primo grado.<br />

Sarà deleterio, proprio in virtù <strong>della</strong> valorizzazione del contrad<strong>di</strong>ttorio<br />

come sede <strong>di</strong> formazione <strong>della</strong> <strong>prova</strong> art. 111 Cost. comma 4, luogo in cui<br />

avviene l’ accrescimento <strong>della</strong> conoscenza, e per l’efficienza e lo svolgimento<br />

del <strong>di</strong>battimento, non allargare la visuale sui <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong><br />

<strong>“atipici”</strong> nei limiti e nel rispetto delle con<strong>di</strong>zioni dettate dall’art. 189 c.p.p., e<br />

non allegare le risultanze al fascicolo del <strong>di</strong>battimento (431 c.p.p.),<br />

soprattutto in una ottica <strong>di</strong> maggiori garanzie per l’indagato.<br />

A conferma <strong>di</strong> ciò l’art. 358 c.p.p., evidenzia come il pubblico ministero<br />

compia ogni attività necessaria, quin<strong>di</strong> tipica ed atipica ritengo, e svolga<br />

accertamenti su fatti e circostanze a favore <strong>della</strong> persona sottoposta alle<br />

indagini.<br />

Dalla assenza del contrad<strong>di</strong>ttorio nelle indagini preliminari per la<br />

<strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong>, l’indagato poi imputato in sede processuale sarà inoltre<br />

garantito dalla motivazione <strong>della</strong> eventuale sentenza immune da vizi logici<br />

e giuri<strong>di</strong>ci.<br />

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Dal punto <strong>di</strong> vista delle garanzie <strong>di</strong>fensive, ogni mezzo <strong>di</strong> <strong>ricerca</strong> <strong>della</strong><br />

<strong>prova</strong> proprio per il carattere dell’irripetibilità e <strong>della</strong> sorpresa, non può<br />

presupporre lo svolgimento <strong>di</strong> un contrad<strong>di</strong>ttorio tra le parti per la loro<br />

utilizzabilità: alcuni sono garantiti obbligatoriamente, altri facoltativamente,<br />

mentre, per altri ancora, la presenza del <strong>di</strong>fensore non è prevista.<br />

Inoltre in un or<strong>di</strong>namento improntato al principio <strong>di</strong> legalità e a quello<br />

connesso dell’obbligatorietà dell’azione penale, fine primario ed inelu<strong>di</strong>bile<br />

del processo penale, ancorché ispirato al modello accusatorio, è quello <strong>della</strong><br />

<strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> verità, per cui non sono ammissibili metodologie processuali<br />

che ostacolino in modo irragionevole il processo <strong>di</strong> accertamento del fatto<br />

storico, necessario per pervenire ad una giusta decisione.<br />

Ne <strong>di</strong>scende che, il ricorso e l’utilizzazione dei <strong>mezzi</strong> anche atipici <strong>di</strong><br />

<strong>ricerca</strong> <strong>della</strong> <strong>prova</strong> quali sopralluoghi, riconoscimenti fotografici,<br />

pe<strong>di</strong>namenti tramite tecnologia G.P.S., appostamenti, ed altri strumenti<br />

prcessuali, anche per il principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>spersione dei <strong>mezzi</strong> <strong>di</strong> <strong>prova</strong>, sia<br />

attuabile a maggior ragione tutte le volte in cui le prove dedotte dalle parti<br />

in <strong>di</strong>battimento siano ritenute non sufficienti per la formazione del libero<br />

convincimento del giu<strong>di</strong>ce, proprio per non vanificare l’attività giu<strong>di</strong>ziaria,<br />

e proprio per evitare che il <strong>di</strong>battimento <strong>di</strong>venti il luogo ove si eserciti solo<br />

ed esclusivamente una sorta <strong>di</strong> “gioco <strong>di</strong> abilità” alla formazione <strong>della</strong><br />

<strong>prova</strong> a scapito dell’accertamento giuris<strong>di</strong>zionale sui fatti per i quali sia<br />

stata esercitata l’azione penale; a conferma <strong>di</strong> ciò il legislatore ha<br />

riconosciuto al giu<strong>di</strong>ce con l’art. 507 c.p.p., e la Corte Costituzionale con<br />

sent. n°. 111 del 24 marzo 1993, il potere <strong>di</strong> adottare una decisione fondata<br />

su tutti gli elementi probatori possibili, nel caso <strong>di</strong> lacune probatorie delle<br />

parti, in considerazione dell’inviolabile <strong>di</strong>ritto alla libertà personale da un<br />

lato e l’esigenza che i colpevoli siano puniti dall’altro, confermando<br />

in<strong>di</strong>rettamente il <strong>di</strong>sposto dell’art. 189 c.p.p..<br />

Umberto Diffidenti<br />

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