31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

12. Dolo eventuale e colpa cosciente in relazione ai reati omissivi<br />

Una particolare attenzione merita la descrizione delle varie posizioni dottrinali<br />

che sono state sviluppate con riguardo all’atteggiamento di dolo eventuale e colpa<br />

cosciente in relazione ai reati omissivi.<br />

È possibile fare riferimento, anzitutto, all’impostazione sostenuta da Prosdocimi<br />

il quale, alla luce della propria teoria che identifica il dolo eventuale<br />

nell’atteggiamento psicologico dell’accettazione del rischio effettuata in base ad un<br />

giudizio di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro (individuando, per<br />

converso, la colpa cosciente nell’atteggiamento dell’accettazione del rischio per<br />

negligenza o imprudenza), sostiene che un assetto di questo genere possa trasferirsi<br />

pienamente ai reati omissivi, senza necessità di particolari adattamenti sostanziali 475 :<br />

al più, si potrà notare che il reato omissivo, per sua stessa natura, tenda ad<br />

identificare una minor adesione psicologica al fatto sotto il profilo della volontà; ma<br />

ciò non dovrebbe mutare l’applicazione sostanziale dei criteri distintivi fra dolo e<br />

colpa 476 . Altresì, si potrebbe evidenziare l’eventualità che la condotta omissiva si<br />

risolva in una mancata presa di posizione effettiva a livello psicologico, seppur in<br />

presenza dell’elemento intellettivo “completo” (vale a dire, in presenza di<br />

rappresentazione completa della situazione tipica): ciò, tuttavia, dovrebbe condurre<br />

soltanto a concludere che, con riferimento ai reati omissivi, sia particolarmente facile<br />

che possa configurarsi la colpa cosciente; ma una conclusione di questo genere non<br />

dovrebbe comportare particolari ripercussioni sostanziali sui criteri di identificazione<br />

del dolo eventuale 477 . L’Autore ritiene, quindi, privo di valenza sostanziale<br />

l’orientamento il quale pone l’accento sul fatto che, nei reati omissivi, spesso manchi<br />

una vera e propria presa di posizione da parte dell’agente, anche a fronte della<br />

rappresentazione della situazione tipica 478 . Prosdocimi giunge effettivamente a<br />

sostenere che, anche laddove la scelta del soggetto – ovviamente a fronte della<br />

rappresentazione della sussistenza dei presupposti dell’obbligo di attivarsi, nonché<br />

della possibilità di agire – non sia “imposta immediatamente”, perlopiù si giungerà<br />

sempre ad un momento in si manifesti il termine ultimo per adempiere: nel qual caso,<br />

si dovrebbe avere comunque una “autentica deliberazione”; allo stesso modo,<br />

potrebbe configurarsi una autentica deliberazione nell’ipotesi in cui il soggetto si<br />

fosse volontariamente posto nella condizione di non poter adempiere 479 .<br />

Quanto alla tesi sostenuta da Stefano Canestrari, egli ripropone, anche sul<br />

versante dei reati omissivi (impropri), il criterio basato sulla valutazione oggettiva del<br />

rischio, che sarà rilevante ai fini della responsabilità per dolo eventuale qualora non<br />

avrebbe potuto neppure essere preso in considerazione dall’osservatore esperto,<br />

dotato delle stesse capacità e conoscenze possedute dall’agente concreto al<br />

momento di realizzazione della condotta, e posto nelle vesti dell’homo eiusdem<br />

conditionis et professionis 480 . Tale assetto dovrebbe permettere di superare più<br />

agevolmente il problema dell’identificazione dell’elemento soggettivo nelle ipotesi in<br />

cui il soggetto, pur riconoscendo determinate misure come “le più efficaci” ai fini<br />

475 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 67.<br />

476 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

477 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 65 – 66.<br />

478 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 65.<br />

479 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 66.<br />

480 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 253.<br />

95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!