DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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12. Dolo eventuale e colpa cosciente in relazione ai reati omissivi<br />
Una particolare attenzione merita la descrizione delle varie posizioni dottrinali<br />
che sono state sviluppate con riguardo all’atteggiamento di dolo eventuale e colpa<br />
cosciente in relazione ai reati omissivi.<br />
È possibile fare riferimento, anzitutto, all’impostazione sostenuta da Prosdocimi<br />
il quale, alla luce della propria teoria che identifica il dolo eventuale<br />
nell’atteggiamento psicologico dell’accettazione del rischio effettuata in base ad un<br />
giudizio di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro (individuando, per<br />
converso, la colpa cosciente nell’atteggiamento dell’accettazione del rischio per<br />
negligenza o imprudenza), sostiene che un assetto di questo genere possa trasferirsi<br />
pienamente ai reati omissivi, senza necessità di particolari adattamenti sostanziali 475 :<br />
al più, si potrà notare che il reato omissivo, per sua stessa natura, tenda ad<br />
identificare una minor adesione psicologica al fatto sotto il profilo della volontà; ma<br />
ciò non dovrebbe mutare l’applicazione sostanziale dei criteri distintivi fra dolo e<br />
colpa 476 . Altresì, si potrebbe evidenziare l’eventualità che la condotta omissiva si<br />
risolva in una mancata presa di posizione effettiva a livello psicologico, seppur in<br />
presenza dell’elemento intellettivo “completo” (vale a dire, in presenza di<br />
rappresentazione completa della situazione tipica): ciò, tuttavia, dovrebbe condurre<br />
soltanto a concludere che, con riferimento ai reati omissivi, sia particolarmente facile<br />
che possa configurarsi la colpa cosciente; ma una conclusione di questo genere non<br />
dovrebbe comportare particolari ripercussioni sostanziali sui criteri di identificazione<br />
del dolo eventuale 477 . L’Autore ritiene, quindi, privo di valenza sostanziale<br />
l’orientamento il quale pone l’accento sul fatto che, nei reati omissivi, spesso manchi<br />
una vera e propria presa di posizione da parte dell’agente, anche a fronte della<br />
rappresentazione della situazione tipica 478 . Prosdocimi giunge effettivamente a<br />
sostenere che, anche laddove la scelta del soggetto – ovviamente a fronte della<br />
rappresentazione della sussistenza dei presupposti dell’obbligo di attivarsi, nonché<br />
della possibilità di agire – non sia “imposta immediatamente”, perlopiù si giungerà<br />
sempre ad un momento in si manifesti il termine ultimo per adempiere: nel qual caso,<br />
si dovrebbe avere comunque una “autentica deliberazione”; allo stesso modo,<br />
potrebbe configurarsi una autentica deliberazione nell’ipotesi in cui il soggetto si<br />
fosse volontariamente posto nella condizione di non poter adempiere 479 .<br />
Quanto alla tesi sostenuta da Stefano Canestrari, egli ripropone, anche sul<br />
versante dei reati omissivi (impropri), il criterio basato sulla valutazione oggettiva del<br />
rischio, che sarà rilevante ai fini della responsabilità per dolo eventuale qualora non<br />
avrebbe potuto neppure essere preso in considerazione dall’osservatore esperto,<br />
dotato delle stesse capacità e conoscenze possedute dall’agente concreto al<br />
momento di realizzazione della condotta, e posto nelle vesti dell’homo eiusdem<br />
conditionis et professionis 480 . Tale assetto dovrebbe permettere di superare più<br />
agevolmente il problema dell’identificazione dell’elemento soggettivo nelle ipotesi in<br />
cui il soggetto, pur riconoscendo determinate misure come “le più efficaci” ai fini<br />
475 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 67.<br />
476 S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />
477 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 65 – 66.<br />
478 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 65.<br />
479 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 66.<br />
480 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 253.<br />
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