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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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semplicemente, si tratterà di una distinzione meno accentuata, posto che dolo e<br />

colpa vengano a riguardare non già la dimensione concreta e tangibile della lesione<br />

a beni giuridici, bensì un momento ad essa prodromico e, quindi, maggiormente<br />

“neutro” 468 . De Francesco osserva come, del resto, nella sfera dei reati di pericolo si<br />

affievolisca anche la distinzione fra le varie tipologie di dolo: non venendo in<br />

considerazione l’atteggiamento psicologico del soggetto rispetto all’offesa, assume<br />

rilevanza esclusivamente la prognosi di pericolo e, di conseguenza, la valutazione,<br />

da parte dell’agente, di circostanze ex ante idonee a fondare il giudizio di<br />

pericolosità 469 . L’Autore giunge, addirittura, a porre dubbi sulla configurabilità del dolo<br />

intenzionale nell’ambito dei reati di pericolo, sottolineando la difficoltà di inquadrare<br />

una vera e propria “intenzione” diretta al mero pericolo, svincolato dal risultato lesivo<br />

effettivo 470 .<br />

Sul versante giurisprudenziale, vi è tendenza a considerare configurabile il dolo<br />

eventuale con riguardo ai reati di pericolo, qualora l’agente abbia posto in essere la<br />

condotta avendo previsto come possibile la realizzazione del pericolo e accettando,<br />

di conseguenza, tale realizzazione: così, ad esempio, si è affermata la configurabilità<br />

del dolo eventuale con riferimento al reato di incendio di cosa propria, qualora il<br />

soggetto si fosse rappresentato la possibilità di realizzazione del pericolo per<br />

l’incolumità pubblica 471 ; ancora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la<br />

possibilità di ravvisare il dolo eventuale con riguardo al reato di commercio di<br />

sostanze alimentari nocive, per l’ipotesi in cui l’agente si fosse prospettato come<br />

probabile la pericolosità delle sostanze immesse in commercio, seppur in mancanza<br />

della diretta conoscenza del loro carattere nocivo 472 ; ulteriormente, si è affermato il<br />

dolo, quantomeno nella forma eventuale, con riguardo al reato di atti osceni in luogo<br />

pubblico o esposto al pubblico, per le ipotesi in cui tali atti fossero stati compiuti con<br />

accettazione del rischio di essere visti da altri 473 . Talvolta, da alcuni passi delle<br />

motivazioni delle sentenze, è possibile ricavare, seppur senza espressa<br />

affermazione dell’incompatibilità della colpa cosciente con i reati di pericolo,<br />

argomentazioni che potrebbero deporre a favore di tale incompatibilità: in effetti, vi è<br />

la tendenza ad esprimere il concetto di “accettazione del rischio” come<br />

automaticamente e necessariamente conseguente alla scelta di agire a fronte della<br />

rappresentazione delle basi della situazione di pericolo, o della possibilità di<br />

sussistenza di tali basi 474 . Invero, la sfera dei reati di pericolo inquadra, forse, gli unici<br />

casi nei quali potrebbe correttamente dirsi che, in ipotesi di realizzazione della<br />

condotta a fronte della rappresentazione della possibilità di sussistenza del pericolo,<br />

l’accettazione del rischio sia in re ipsa.<br />

468 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5037 – 5038.<br />

469 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5038 – 5039.<br />

470 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5039.<br />

471 Corte App. Bari, Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 11, in dejure.giuffre.it<br />

472 Cass. Pen., Sez. I, 28 settembre 1982, in Cass. pen., 1984, 1, 56.<br />

473 Cass. Pen., Sez. III, 17 dicembre 1999, n. 4594, in dejure.giuffre.it<br />

474 Cass. Pen., Sez. III, 28 settembre 2005, n. 38936, in dejure.giuffre.it , ove la Corte condivide<br />

la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano ravvisato il dolo, per la contravvenzione di<br />

cui all’art. 647 c.p., nella condotta degli imputati che, essendosi rappresentati i fattori di rischio,<br />

avevano continuato ad agire mantenendo inalterate le modalità precedentemente adottate.<br />

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