DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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condurrebbe a risultati quantomeno dubbi, andando ad escludere il dolo in situazioni<br />
in cui l’agente si fosse comunque rappresentato l’esistenza di un pericolo (seppur<br />
sulla base di fondamenti non corrispondenti a quelli effettivamente sussistenti),<br />
effettuando un giudizio di valutazione del pericolo stesso tale per cui potesse<br />
ricavarsi una prognosi di collegamento fra quest’ultimo e condotta realizzata 462 .<br />
L’Autore sembra, dunque, condividere la soluzione per cui la valutazione del<br />
pericolo da parte dell’agente non debba, ai fini del dolo, riguardare tutte le specifiche<br />
ed effettive componenti fondanti il pericolo, essendo sufficiente un giudizio di<br />
collegamento fra condotta e pericolo stesso, seppur sulla base di fondamenti non del<br />
tutto corrispondenti a quelli effettivamente sussistenti. Quanto al dolo eventuale, in<br />
particolare, De Francesco sostiene che esso possa ben configurarsi, in relazione ai<br />
reati di pericolo concreto, qualora l’agente, pur versando in dubbio sulla sussistenza<br />
delle basi del pericolo, sia consapevole del pericolo ad esse ricollegabile 463 . Il<br />
suddetto giudizio di pericolo, tuttavia, non è – secondo l’Autore – solamente<br />
sufficiente ai fini della configurazione del dolo, ma e anche è necessario: non<br />
sarebbe esaustiva, a tali fini, la mera percepibilità oggettiva dei fattori di pericolo 464 .<br />
Dal che si dovrebbe ricavare, coerentemente, la non configurabilità della colpa<br />
cosciente con riferimento ai reati di pericolo concreto: infatti, qualora il soggetto<br />
agisca a fronte della effettuazione del giudizio circa l’esistenza del pericolo, seppur in<br />
presenza di dubbio sulla sussistenza delle basi del pericolo stesso, si avrà dolo; non<br />
potrebbe, del resto, configurarsi la colpa cosciente, dato che questa presupporrebbe<br />
la valutazione (errata), da parte dell’agente, dell’inidoneità di determinati fattori a<br />
costituire fondamento del pericolo, e ciò comporterebbe, giocoforza, una mancata<br />
percezione delle circostanze del pericolo stesso nonché, quindi, una situazione di<br />
“incoscienza”. In sintesi, possono darsi due situazioni: o l’agente realizza la condotta<br />
a fronte di un giudizio di collegamento fra questa e la situazione di pericolo, e in tal<br />
caso si avrà dolo; oppure, l’agente percepisce (erroneamente) fattori alla luce dei<br />
quali venga meno il collegamento prognostico fra condotta e realizzazione del<br />
pericolo, e in tal caso, mancando effettivamente la rappresentazione delle basi della<br />
prognosi di pericolosità, si avrà colpa incosciente, posto che la colpa cosciente<br />
dovrebbe richiedere comunque la percezione della funzione teleologica della regola<br />
cautelare trasgredita – percezione che verrebbe meno nel momento in cui sia<br />
mancante la percezione delle basi sulle quali si fondi il pericolo 465 .<br />
La colpa incosciente delineata nella maniera appena descritta, tuttavia, andrà a<br />
configurarsi come “colpa grave” qualora il soggetto non abbia effettuato il giudizio<br />
prognostico sopra indicato, pur in presenza di elementi oggettivi dai quali si sarebbe<br />
chiaramente potuto e dovuto evincere il fondamento del pericolo 466 .<br />
Si osserva, sulla base delle considerazioni suddette, che nell’ambito dei reati di<br />
pericolo tenda ad “appiattirsi” la distinzione fra dolo e colpa: più in generale, si nota<br />
come tale fenomeno si accentui con l’accentuarsi dell’“anticipazione” della tutela<br />
penale rispetto alla verificazione dell’offesa a beni giuridici. Beninteso che ciò non<br />
debba significare “eliminazione” della differenziazione fra dolo e colpa 467 :<br />
462 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5035.<br />
463 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5038.<br />
464 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5036.<br />
465 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5035 – 5036.<br />
466 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5036.<br />
467 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5037.<br />
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