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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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condurrebbe a risultati quantomeno dubbi, andando ad escludere il dolo in situazioni<br />

in cui l’agente si fosse comunque rappresentato l’esistenza di un pericolo (seppur<br />

sulla base di fondamenti non corrispondenti a quelli effettivamente sussistenti),<br />

effettuando un giudizio di valutazione del pericolo stesso tale per cui potesse<br />

ricavarsi una prognosi di collegamento fra quest’ultimo e condotta realizzata 462 .<br />

L’Autore sembra, dunque, condividere la soluzione per cui la valutazione del<br />

pericolo da parte dell’agente non debba, ai fini del dolo, riguardare tutte le specifiche<br />

ed effettive componenti fondanti il pericolo, essendo sufficiente un giudizio di<br />

collegamento fra condotta e pericolo stesso, seppur sulla base di fondamenti non del<br />

tutto corrispondenti a quelli effettivamente sussistenti. Quanto al dolo eventuale, in<br />

particolare, De Francesco sostiene che esso possa ben configurarsi, in relazione ai<br />

reati di pericolo concreto, qualora l’agente, pur versando in dubbio sulla sussistenza<br />

delle basi del pericolo, sia consapevole del pericolo ad esse ricollegabile 463 . Il<br />

suddetto giudizio di pericolo, tuttavia, non è – secondo l’Autore – solamente<br />

sufficiente ai fini della configurazione del dolo, ma e anche è necessario: non<br />

sarebbe esaustiva, a tali fini, la mera percepibilità oggettiva dei fattori di pericolo 464 .<br />

Dal che si dovrebbe ricavare, coerentemente, la non configurabilità della colpa<br />

cosciente con riferimento ai reati di pericolo concreto: infatti, qualora il soggetto<br />

agisca a fronte della effettuazione del giudizio circa l’esistenza del pericolo, seppur in<br />

presenza di dubbio sulla sussistenza delle basi del pericolo stesso, si avrà dolo; non<br />

potrebbe, del resto, configurarsi la colpa cosciente, dato che questa presupporrebbe<br />

la valutazione (errata), da parte dell’agente, dell’inidoneità di determinati fattori a<br />

costituire fondamento del pericolo, e ciò comporterebbe, giocoforza, una mancata<br />

percezione delle circostanze del pericolo stesso nonché, quindi, una situazione di<br />

“incoscienza”. In sintesi, possono darsi due situazioni: o l’agente realizza la condotta<br />

a fronte di un giudizio di collegamento fra questa e la situazione di pericolo, e in tal<br />

caso si avrà dolo; oppure, l’agente percepisce (erroneamente) fattori alla luce dei<br />

quali venga meno il collegamento prognostico fra condotta e realizzazione del<br />

pericolo, e in tal caso, mancando effettivamente la rappresentazione delle basi della<br />

prognosi di pericolosità, si avrà colpa incosciente, posto che la colpa cosciente<br />

dovrebbe richiedere comunque la percezione della funzione teleologica della regola<br />

cautelare trasgredita – percezione che verrebbe meno nel momento in cui sia<br />

mancante la percezione delle basi sulle quali si fondi il pericolo 465 .<br />

La colpa incosciente delineata nella maniera appena descritta, tuttavia, andrà a<br />

configurarsi come “colpa grave” qualora il soggetto non abbia effettuato il giudizio<br />

prognostico sopra indicato, pur in presenza di elementi oggettivi dai quali si sarebbe<br />

chiaramente potuto e dovuto evincere il fondamento del pericolo 466 .<br />

Si osserva, sulla base delle considerazioni suddette, che nell’ambito dei reati di<br />

pericolo tenda ad “appiattirsi” la distinzione fra dolo e colpa: più in generale, si nota<br />

come tale fenomeno si accentui con l’accentuarsi dell’“anticipazione” della tutela<br />

penale rispetto alla verificazione dell’offesa a beni giuridici. Beninteso che ciò non<br />

debba significare “eliminazione” della differenziazione fra dolo e colpa 467 :<br />

462 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5035.<br />

463 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5038.<br />

464 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5036.<br />

465 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5035 – 5036.<br />

466 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5036.<br />

467 G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5037.<br />

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