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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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consapevolezza del carattere concreto del pericolo e, di conseguenza, non si<br />

comprenderebbe come il soggetto possa nutrire una “fondata fiducia” nella non<br />

realizzazione del pericolo stesso, a fronte della rappresentazione della concretezza<br />

di questo. L’Autore evidenzia quindi che, nella maggior parte dei casi, si tratterà<br />

dell’alternativa fra dolo eventuale e colpa incosciente: il primo si avrà qualora il<br />

soggetto si fosse determinato ad agire a fronte della rappresentazione della<br />

possibilità concreta di creare un pericolo, qualora la produzione del rischio sia non<br />

consentita e non avrebbe potuto neppure essere presa in considerazione da un<br />

osservatore esperto, posto nella stessa situazione rispetto all’agente concreto, in<br />

possesso delle eventuali capacità superiori di quest’ultimo e nelle vesti dell’ homo<br />

eiusdem conditionis et professionis; la seconda si avrà allorché il soggetto avesse<br />

agito con la “giustificata fiducia” nella non verificazione del pericolo, la quale è<br />

incompatibile con il rischio che non avrebbe potuto neppure essere preso in<br />

considerazione in base al parametro dell’homo eiusdem conditionis et professionis e,<br />

a ben vedere, viene a coincidere con una erronea rappresentazione delle circostanze<br />

di pericolo, nonché con una assenza della autentica coscienza del pericolo stesso<br />

arrivando, quindi, a poter configurarsi solo come colpa incosciente 457 . Anche<br />

nell’ambito dei reati di pericolo presunto, sostanzialmente, potrebbe configurarsi<br />

soltanto l’alternativa fra dolo eventuale e colpa incosciente: infatti, ai fini del dolo<br />

risulta sufficiente la sola consapevolezza, da parte dell’agente, di realizzazione degli<br />

elementi tipici descritti dalla norma penale, mentre non sono necessarie coscienza e<br />

volontà di realizzazione del pericolo; ne consegue che, ai fini della configurazione<br />

della colpa, sarà necessaria l’assenza di consapevolezza della realizzazione degli<br />

elementi tipici previsti dal legislatore; del resto, a fronte della consapevolezza della<br />

realizzazione di tali elementi tipici, non è neppure configurabile la “fiducia” nella non<br />

realizzazione di essi 458 .<br />

Un’analisi approfondita sulla tematica della distinzione fra dolo e colpa<br />

nell’ambito dei reati di pericolo concreto è stata effettuata da parte di De Francesco,<br />

attraverso l’ottica della valorizzazione della rappresentazione dei nessi causali, da lui<br />

stesso sostenuta. In particolare, le osservazioni dell’Autore muovono<br />

dall’interrogativo concernente lo stabilire se, nell’ambito dei reati di pericolo concreto,<br />

sia necessaria o meno, ai fini della configurabilità del dolo, la rappresentazione di<br />

tutti gli specifici aspetti attraverso i quali si realizzi il pericolo: a tale interrogativo<br />

potrebbe fornirsi una risposta negativa se si accogliesse la trasposizione nella sfera<br />

dei reati di pericolo concreto dell’impostazione in base alla quale, nell’ambito dei reati<br />

di evento, ai fini della responsabilità dolosa non sia necessaria la rappresentazione di<br />

tutte le specifiche articolazioni del decorso causale 459 (a meno che non si tratti di<br />

articolazioni espressamente previste dalla norma incriminatrice 460 ); l’ulteriore<br />

alternativa consisterebbe, invece, nel richiedere, ai fini del dolo nei reati di pericolo<br />

concreto, che l’agente si fosse rappresentato tutte le specifiche circostanze<br />

costitutive del pericolo, sicché dovrebbe escludersi il dolo ogniqualvolta il pericolo<br />

fosse stato percepito dal soggetto in modo non corrispondente all’effettivo stato delle<br />

circostanze che lo fondassero 461 . Sennonché, questa seconda soluzione<br />

457<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 240 – 241.<br />

458<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 244 – 246.<br />

459<br />

G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5033.<br />

460<br />

In tal senso, G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 356.<br />

461<br />

G. DE FRANCESCO, op. ult. cit., 5034.<br />

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