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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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11. Dolo eventuale e colpa cosciente nei reati di pericolo<br />

I reati di pericolo sono caratterizzati dalla rilevanza, ai fini dell’integrazione della<br />

fattispecie penale, della realizzazione di una condotta la quale ponga in pericolo o<br />

crei la potenziale lesione di beni giuridici, a prescindere dalla effettiva lesione di<br />

essi 452 . Sono a loro volta classificabili in reati di pericolo concreto e reati di pericolo<br />

astratto o presunto: i primi sono connotati dal fatto che il giudice, in sede di<br />

accertamento, dovrà verificare l’effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto<br />

dalla norma che venga, nel caso specifico, in questione, essendo tale messa in<br />

pericolo elemento costitutivo della fattispecie penale; nel caso dei secondi, invece, la<br />

situazione di messa in pericolo del bene giuridico è, appunto, presunta in base alla<br />

realizzazione della condotta tipizzata dal legislatore, ed il giudice è dispensato,<br />

dunque, dall’accertamento dell’effettiva e concreta messa in pericolo del bene<br />

giuridico penalmente tutelato 453 .<br />

Ai fini di un’analisi delle particolarità insite nella distinzione fra dolo eventuale e<br />

colpa cosciente nell’ambito dei reati di pericolo, appare opportuno prendere le mosse<br />

dal rilievo dottrinale in base al quale debba essere tenuta ben ferma la distinzione<br />

concettuale fra dolo eventuale di danno e dolo di pericolo: si potrebbe, in effetti,<br />

essere indotti all’equiparazione sostanziale di tali figure, mentre invece va chiarito<br />

che il dolo eventuale di danno deve avere ad oggetto, comunque, l’evento, e non la<br />

mera situazione di pericolo che venga creata tramite la condotta 454 . Occorre tenere<br />

frema, altresì, la distinzione concettuale fra dolo di pericolo (concreto) e colpa con<br />

previsione del danno: entrambe le categorie richiedono la rappresentazione concreta<br />

del pericolo, ma altro è percepire e creare volontariamente, nonché<br />

consapevolmente, un pericolo per un bene giuridico (con “decisione” di creare tale<br />

pericolo), altro è percepire la violazione di una regola cautelare ed attuarla<br />

consapevolmente 455 .<br />

Preso atto di tali premesse, vanno rilevati, anzitutto, due orientamenti<br />

contrapposti: un primo a sostegno della trasposizione nella categoria dei reati di<br />

pericolo dei tradizionali criteri identificativi di dolo (e quindi, ovviamente, anche del<br />

dolo eventuale) e colpa utilizzati per le fattispecie di danno; un secondo a sostegno<br />

della non configurabilità del dolo eventuale nei reati di pericolo. Entrambi non<br />

sembrano condivisibili: il primo non lo è in quanto determinate fattispecie di pericolo<br />

appaiono di per sé incompatibili con il dolo eventuale, stante l’indissolubilità tra la<br />

condotta ed il rischio; il secondo non lo è in considerazione del fatto che il dolo<br />

eventuale possa, effettivamente, configurarsi con riferimento ad elementi attuali dei<br />

quali l’agente non sia a conoscenza, ovvero futuri rispetto alla realizzazione della<br />

condotta tipica; tale secondo orientamento sarebbe corretto se il giudizio di pericolo<br />

dovesse essere sempre effettuato in una rigida prospettiva ex ante, ma così non è 456 .<br />

A partire dai suddetti rilievi muovono le osservazioni di Stefano Canestrari,<br />

secondo il quale, nell’ambito dei reati di pericolo concreto, sarà difficile la<br />

configurazione della colpa cosciente, posto che il dolo eventuale richieda la<br />

452<br />

G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 198.<br />

453<br />

G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 199 – 200.<br />

454<br />

In questo senso, S. CANESTRARI, op. ult. cit., 232 – 234.<br />

455<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 236.<br />

456<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 236 – 237.<br />

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