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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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fatto tipico diversi dall’evento, il criterio da lui stesso proposto, in base al quale si<br />

avrebbe dolo eventuale qualora l’agente scelga di realizzare la condotta effettuando<br />

una deliberazione di subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro;<br />

deliberazione, questa, che mancherebbe nel caso della colpa cosciente 449 .<br />

Per quanto attiene al versante giurisprudenziale, si rileva la tendenza all’utilizzo<br />

del criterio dell’“accettazione del rischio” anche sul fronte dei reati di mera condotta:<br />

in tal senso, ad esempio, si è affermata la configurabilità del dolo eventuale per atti<br />

osceni in luogo pubblico, con riguardo alla condotta del soggetto che avesse<br />

praticato tali atti in luogo, seppur appartato, comunque visibile, accettando il rischio<br />

che altri potessero vederlo 450 . Altresì, i giudici di legittimità hanno affermato la<br />

compatibilità del dolo eventuale con il reato di cui all’art. 189, comma 6, C. d. S.,<br />

relativo alla condotta di chi, avendo provocato un incidente stradale con danno alle<br />

persone, ometta di fermarsi e di prestare assistenza a coloro che abbiano subito<br />

danno alla persona, con rifiuto consapevole di accertare la sussistenza dei<br />

presupposti dell’obbligo prescritto dalla norma penale: si afferma, cioè, che il dolo<br />

eventuale possa sussistere anche qualora l’agente, rappresentatosi la possibilità di<br />

sussistenza dei presupposti che genererebbero – nel caso del reato di specie –<br />

l’obbligo di attivarsi, ometta di verificarne l’effettiva sussistenza, poiché ciò stesso<br />

comporterebbe l’accettazione del relativo rischio 451 . Da notare la tendenza della<br />

giurisprudenza richiamata a specificare che “il dolo eventuale, che si configura<br />

normalmente in relazione all’elemento volitivo”, possa “attenere anche all’elemento<br />

intellettivo”: tale argomentazione viene utilizzata per giustificare la configurazione del<br />

dolo eventuale con riferimento ad elementi del fatto tipico diversi dall’evento, ma<br />

dovrebbe non essere indispensabile se si considerasse quale oggetto del dolo (e,<br />

quindi, di rappresentazione e volontà) il fatto tipico complessivamente ed<br />

unitariamente inteso.<br />

449 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 56 – 57, 62.<br />

450 Cass. Pen., Sez. III, 10 giugno 2009, n. 31253, in dejure.giuffre.it: “il reato in questione è<br />

punito quanto meno a titolo di dolo eventuale, perché l’autore ha accettato in concreto il rischio che<br />

altri lo veda nel compimento dell’atto”. In senso sostanzialmente analogo, Cass. Pen., Sez. III, 17<br />

dicembre 1999, n. 4594.<br />

451 Cass. Pen., Sez. IV, 6 novembre 2008, n. 45117, in dejure.giuffre.it. Nel caso di specie, non<br />

viene affermato espressamente il criterio dell’accettazione del rischio; tuttavia, viene confermata la<br />

configurabilità del dolo eventuale in relazione al reato di cui all’art. 189, comma 6, C. d. S. e, in<br />

particolare, con riferimento ai presupposti della condotta. Nello stesso senso, e sempre con riguardo<br />

all’ “omissione di soccorso” in caso di incidente stradale con danno alle persone, ma con espresso<br />

riferimento all’“accettazione del rischio”, Cass. Pen., Sez. IV, 13 maggio 2011, n. 25668, in<br />

dejure.giuffre.it: “[…] è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in<br />

relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente<br />

consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza di elementi in presenza dei quali il suo<br />

comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla<br />

verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente (ma pur<br />

sempre necessario) che, per modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della<br />

vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità – che dall’incidente sia<br />

derivato un “danno alle persone” e che queste “necessitino di assistenza” e, pur tuttavia, accettandone<br />

il rischio, ometta di fermarsi.”; ancora, in linea di massima nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. IV, 10<br />

dicembre 2009, n. 3568, in dejure.giuffre.it; Cass. Pen., Sez. IV, 5 novembre 2009, n. 43960, in<br />

dejure.giuffre.it; Trib. La Spezia, 2 dicembre 2009, in dejure.giuffre.it.<br />

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