DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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(rilevanti ai fini del dolo eventuale) e “rischi colposi” con specifico riguardo al rischio<br />
di realizzazione del “fatto tipico”; potrà, quindi, configurarsi il dolo eventuale qualora<br />
si fosse trattato di un rischio di realizzazione del fatto tipico che fosse “non<br />
consentito”, e che non sarebbe stato neppure preso in considerazione da un<br />
osservatore accorto, posto nella stessa situazione concreta in cui si trovava l’agente<br />
reale, e nelle vesti dell’homo eiusdem conditionis et professionis; chiaramente, in<br />
caso contrario, potrà aversi la colpa cosciente 441 . Con riferimento ai secondi, del<br />
resto, l’Autore riconosce che, nella maggior parte dei casi, non sia possibile<br />
differenziare l’imputazione dolosa rispetto a quella colposa 442 : infatti, stante la<br />
mancata previsione legislativa espressa, per tali fattispecie, di una deroga al principio<br />
dell’ignorantia legis non excusat, allo stato attuale non è possibile l’applicazione della<br />
(effettivamente corretta) impostazione dottrinale la quale auspica che, nel caso dei<br />
reati a fattispecie neutra, il dolo debba richiedere la conoscenza del divieto o del<br />
comando penale 443 ; di conseguenza, fatto ed antigiuridicità non sono, in questo<br />
frangente, separabili 444 (si consideri, ad esempio, l’ipotesi dell’esercizio di attività<br />
senza l’autorizzazione prescritta: in casi di questo genere, l’agente potrà<br />
rappresentarsi – e volere – la realizzazione del reato soltanto in quanto abbia<br />
conoscenza della norma che imponga la necessità dell’autorizzazione; tuttavia, viene<br />
considerato penalmente rilevante il solo fatto che l’agente eserciti l’attività in<br />
mancanza dell’autorizzazione prescritta, a prescindere dalla conoscenza o meno<br />
della norma che impone l’autorizzazione).<br />
Quanto, poi, alle ipotesi di dubbio sull’illiceità della condotta, Canestrari<br />
sostiene che, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, sia necessaria la<br />
rappresentazione “seria” del rischio di infrangere l’ordinamento; mentre, ai fini della<br />
colpa cosciente, sarà necessaria la “fiducia razionale”, da valutare secondo un<br />
giudizio “autenticamente obiettivo”, nella assenza di antigiuridicità 445 . Lo stesso<br />
Autore evidenzia che, del resto, la dottrina dominante tenda a ritenere sussistente il<br />
dolo eventuale nel caso in cui il soggetto, semplicemente, si fosse rappresentato la<br />
possibile illiceità dell’azione programmata, accettando il rischio di violare la legge: il<br />
tutto a prescindere da valutazioni concernenti l’evitabilità o inevitabilità dell’errore sul<br />
precetto 446 .<br />
Per quanto concerne le soluzioni proposte da Prosdocimi, anche egli prende le<br />
mosse dalla considerazione per cui oggetto del dolo debba consistere negli elementi<br />
essenziali del fatto tipico complessivamente considerato 447 ; nondimeno, tale Autore<br />
sostiene che non possano configurarsi reati “senza evento”, dovendosi intendere l’<br />
“evento” come “lesione o messa in pericolo di beni giuridici” 448 (aspetti, questi, che<br />
dovrebbero caratterizzare qualsiasi reato). Sulla base di tali assunti, Prosdocimi<br />
giunge a ritenere applicabile anche ai reati di mera condotta, o ai presupposti del<br />
441 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 215.<br />
442 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 220.<br />
443 Concordano in tal senso S. CANESTRARI, op. ult. cit., 216, 219; G. FIANDACA – E. MUSCO,<br />
Diritto penale, 612 (seppur questi ultimi con riferimento particolare ai reati omissivi propri a fattispecie<br />
neutra).<br />
444 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 219.<br />
445 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 223.<br />
446 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 221.<br />
447 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 55.<br />
448 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 58.<br />
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