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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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(rilevanti ai fini del dolo eventuale) e “rischi colposi” con specifico riguardo al rischio<br />

di realizzazione del “fatto tipico”; potrà, quindi, configurarsi il dolo eventuale qualora<br />

si fosse trattato di un rischio di realizzazione del fatto tipico che fosse “non<br />

consentito”, e che non sarebbe stato neppure preso in considerazione da un<br />

osservatore accorto, posto nella stessa situazione concreta in cui si trovava l’agente<br />

reale, e nelle vesti dell’homo eiusdem conditionis et professionis; chiaramente, in<br />

caso contrario, potrà aversi la colpa cosciente 441 . Con riferimento ai secondi, del<br />

resto, l’Autore riconosce che, nella maggior parte dei casi, non sia possibile<br />

differenziare l’imputazione dolosa rispetto a quella colposa 442 : infatti, stante la<br />

mancata previsione legislativa espressa, per tali fattispecie, di una deroga al principio<br />

dell’ignorantia legis non excusat, allo stato attuale non è possibile l’applicazione della<br />

(effettivamente corretta) impostazione dottrinale la quale auspica che, nel caso dei<br />

reati a fattispecie neutra, il dolo debba richiedere la conoscenza del divieto o del<br />

comando penale 443 ; di conseguenza, fatto ed antigiuridicità non sono, in questo<br />

frangente, separabili 444 (si consideri, ad esempio, l’ipotesi dell’esercizio di attività<br />

senza l’autorizzazione prescritta: in casi di questo genere, l’agente potrà<br />

rappresentarsi – e volere – la realizzazione del reato soltanto in quanto abbia<br />

conoscenza della norma che imponga la necessità dell’autorizzazione; tuttavia, viene<br />

considerato penalmente rilevante il solo fatto che l’agente eserciti l’attività in<br />

mancanza dell’autorizzazione prescritta, a prescindere dalla conoscenza o meno<br />

della norma che impone l’autorizzazione).<br />

Quanto, poi, alle ipotesi di dubbio sull’illiceità della condotta, Canestrari<br />

sostiene che, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, sia necessaria la<br />

rappresentazione “seria” del rischio di infrangere l’ordinamento; mentre, ai fini della<br />

colpa cosciente, sarà necessaria la “fiducia razionale”, da valutare secondo un<br />

giudizio “autenticamente obiettivo”, nella assenza di antigiuridicità 445 . Lo stesso<br />

Autore evidenzia che, del resto, la dottrina dominante tenda a ritenere sussistente il<br />

dolo eventuale nel caso in cui il soggetto, semplicemente, si fosse rappresentato la<br />

possibile illiceità dell’azione programmata, accettando il rischio di violare la legge: il<br />

tutto a prescindere da valutazioni concernenti l’evitabilità o inevitabilità dell’errore sul<br />

precetto 446 .<br />

Per quanto concerne le soluzioni proposte da Prosdocimi, anche egli prende le<br />

mosse dalla considerazione per cui oggetto del dolo debba consistere negli elementi<br />

essenziali del fatto tipico complessivamente considerato 447 ; nondimeno, tale Autore<br />

sostiene che non possano configurarsi reati “senza evento”, dovendosi intendere l’<br />

“evento” come “lesione o messa in pericolo di beni giuridici” 448 (aspetti, questi, che<br />

dovrebbero caratterizzare qualsiasi reato). Sulla base di tali assunti, Prosdocimi<br />

giunge a ritenere applicabile anche ai reati di mera condotta, o ai presupposti del<br />

441 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 215.<br />

442 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 220.<br />

443 Concordano in tal senso S. CANESTRARI, op. ult. cit., 216, 219; G. FIANDACA – E. MUSCO,<br />

Diritto penale, 612 (seppur questi ultimi con riferimento particolare ai reati omissivi propri a fattispecie<br />

neutra).<br />

444 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 219.<br />

445 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 223.<br />

446 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 221.<br />

447 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 55.<br />

448 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 58.<br />

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