DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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dell’atteggiamento soggettivo dell’agente rispetto agli elementi del fatto tipico diversi<br />
dall’evento materiale.<br />
Va, anzitutto, preso atto che la dottrina maggioritaria tenda a concepire, quale<br />
oggetto del dolo, il fatto tipico nella sua unitarietà: più precisamente, si sostiene che<br />
tutti gli elementi del fatto tipico, anche diversi dalla condotta e dall’evento, rientrino<br />
nell’ambito di un “piano” voluto dall’agente e, quindi, siano “con – voluti” nella sua<br />
decisione 436 : in base a tale impostazione, il dolo eventuale il quale si fondi sul dubbio<br />
circa la sussistenza di elementi del fatto tipico diversi dall’evento ed il dolo eventuale<br />
che, invece, si fondi sulla “decisione a favore” della realizzazione dell’evento,<br />
vengono ricondotti ad una sfera unitaria della responsabilità dolosa 437 .<br />
Altro punto condiviso dalla dottrina maggioritaria è dato dall’osservazione per<br />
cui lo stato di dubbio su presupposti del fatto tipico diversi dalla condotta e<br />
dall’evento, da un lato, non sia sufficiente ad integrare il dolo; dall’altro, non sia<br />
neppure decisivo ad escluderlo e ad inquadrare, di conseguenza, la colpa 438 .<br />
Fermo restando tali basi comunemente condivise, sono rilevabili conclusioni<br />
sostanzialmente diverse alle quali si è giunti in dottrina.<br />
Anzitutto, è possibile richiamare l’appena descritta tesi di Canestrari: l’Autore<br />
ritiene che essa possa agevolmente risolvere la distinzione fra dolo eventuale e<br />
colpa cosciente anche con riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo<br />
all’interno dei reati di mera condotta; così – secondo Canestrari – si avrà uno stato di<br />
dubbio riconducibile al dolo eventuale qualora l’agente, a fronte della<br />
rappresentazione del dubbio, si rappresenti altresì uno stato di rischio di<br />
realizzazione della fattispecie penalmente rilevante il quale sia “non consentito”, e<br />
che non avrebbe potuto neppure essere preso in considerazione da un osservatore<br />
accorto, posto nelle stesse condizioni in cui si trovava l’agente concreto al momento<br />
della tenuta della condotta e nelle vesti dell’homo eiusdem conditionis et<br />
professionis; qualora, invece, tale rischio avrebbe potuto essere preso in<br />
considerazione dall’osservatore accorto posto nelle medesime condizioni di cui<br />
sopra, il dubbio sarà ascrivibile alla sfera della colpa con previsione 439 . Canestrari<br />
evidenzia, ad ogni modo, la difficoltà di configurazione della colpa con previsione<br />
nelle ipotesi in cui il dubbio riguardi elementi del fatto tipico ininfluenti sul nesso con<br />
la conseguenza lesiva: si osserva, infatti, che sarà molto difficile ricavare l’assenza di<br />
volontà nelle ipotesi in cui l’agente, a fronte della rappresentazione del dubbio, non si<br />
fosse attivato al fine di eliminare il dubbio stesso (ma ciò non significa che, in questi<br />
casi, la volontà debba essere presunta) 440 .<br />
Sempre per quanto concerne la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente<br />
in relazione ai reati di mera condotta, Canestrari prospetta soluzioni differenziate a<br />
seconda che si tratti, rispettivamente, di reati a fattispecie pregnante (i quali siano<br />
espressione di un preesistente carattere antisociale) o di reati a fattispecie neutra<br />
(dai quali non si evinca un carattere antisociale preesistente): con riferimento ai<br />
primi, in particolare, l’Autore applica il proprio criterio di distinzione fra “rischi dolosi”<br />
436<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 203. L’Autore richiama, a sua volta, M. ROMANO,<br />
Commentario, II ed., 405.<br />
437<br />
Così osserva S. CANESTRARI, op. ult. cit., 204.<br />
438<br />
In tal senso, ex plurimis, M. GALLO, voce Dolo, 792; S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, 29<br />
(ivi per quanto riguarda il dubbio in generale), 57; S. CANESTRARI, op. ult. cit., 206.<br />
439<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 206 – 207.<br />
440 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 210.<br />
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