DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
un più “robusto fondamento” della “decisione a favore della possibile lesione del<br />
bene giuridico”: l’Autore, cioè, non intende creare un nuovo e decisivo criterio di<br />
distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, bensì individuare criteri di<br />
distinzione fra le categorie in esame anche sul piano oggettivo, i quali dovrebbero<br />
condurre alla corretta applicazione del principio della “decisione a favore della<br />
possibile lesione del bene giuridico”. Invero, Canestrari ben specifica (più volte) che<br />
l’analisi del solo livello oggettivo del rischio sia necessaria, ma non sufficiente né<br />
decisiva ai fini del giudizio complessivo per la soluzione dell’alternativa fra dolo<br />
eventuale e colpa cosciente, dovendosi in ogni caso indagare anche il profilo<br />
soggettivo, dato da due ulteriori livelli: elemento intellettivo ed elemento volitivo 427 .<br />
Le considerazioni appena effettuate permettono di comprendere appieno il<br />
ragionamento che conduce ad individuare il criterio identificativo del rischio peculiare<br />
rilevante ai fini del dolo eventuale. In particolare, occorrerà selezionare un rischio<br />
“non consentito”, il quale oltrepassi la sfera della “pericolosità colposa”, e che dovrà<br />
essere valutato con riferimento ad un parametro consistente nel “negativo” del<br />
parametro utilizzato ai fini della valutazione del “rischio colposo”: in tal senso, il<br />
rischio rilevante ai fini del dolo eventuale sarà un rischio che l’homo eiusdem<br />
conditionis et professionis non avrebbe potuto neppure prendere in<br />
considerazione 428 .<br />
Posto, poi, che il rischio dovrà essere valutato in sede di accertamento<br />
processuale da parte dell’organo giudicante, la definizione più completa del rischio<br />
peculiare rilevante ai fini del dolo eventuale è la seguente: tale rischio è quello “non<br />
consentito” 429 , che un osservatore esperto (l’organo giudicante), posto nella stessa<br />
situazione cognitiva e dotato delle stesse capacità rispetto all’agente concreto al<br />
momento di realizzazione della condotta, non avrebbe neppure potuto prendere in<br />
considerazione nelle vesti dell’homo eiusdem conditionis et professionis, ovvero<br />
avrebbe potuto farlo solo spogliandosi di tali vesti 430 . La circostanza che non sia<br />
individuabile una “figura tipo” (e, in particolare, della stessa tipologia sociale<br />
dell’agente concreto) che avrebbe preso “seriamente in considerazione” il rischio<br />
costituisce un indice a favore della “natura dolosa” del rischio stesso. Viceversa,<br />
depone a favore della “natura colposa” di un determinato pericolo oggettivo la<br />
circostanza che sia possibile identificare una “figura tipo” la quale avrebbe potuto<br />
prendere in considerazione il pericolo stesso 431 . Tali parametri, come si è detto,<br />
dovrebbero valorizzare da un lato il concetto di “decisione a favore della possibile<br />
lesione del bene giuridico”, qualora si tratti di rischio peculiare rilevante ai fini della<br />
responsabilità per dolo eventuale; dall’altro, il criterio della “motivata fiducia che, in<br />
concreto, l’evento non si verificherà”, qualora si tratti di “rischio colposo”: non si<br />
comprenderebbe, infatti, come possa configurarsi tale “motivata fiducia” qualora un<br />
427 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 195, 197.<br />
428 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 197 – 199.<br />
429 Per quanto concerne, per converso, l’individuazione del “rischio consentito”, S.<br />
CANESTRARI, op. ult. cit., 145, evidenzia che essa debba avvenire tramite un bilanciamento di<br />
interessi analogo a quello che è alla base della valutazione dello stato di necessità: dunque, da un<br />
lato, il valore o l’utilità sociale dell’attività; dall’altro, il tipo e le dimensioni della possibile lesione, a sua<br />
volta considerata sia in funzione dell’entità o gravità del danno, sia in funzione del rango giuridico del<br />
bene oggetto della lesione. Dovranno altresì considerarsi il grado di probabilità della verificazione<br />
dell’evento ed il grado di probabilità del raggiungimento dello scopo dell’attività.<br />
430 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 201 – 202.<br />
431 S. CANESTRARI, op. ult. cit.,155.<br />
86