DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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CAPITOLO I<br />
GENERALITÀ SULL’ELEMENTO SOGGETTIVO<br />
SOMMARIO: 1. Definizione normativa, struttura e oggetto del dolo: questioni generali. – 2. Teoria della<br />
rappresentazione e teoria della volontà: contenuti essenziali. – 3. Definizione normativa e struttura<br />
della colpa: questioni generali. – 4. Elementi comuni a dolo e colpa: la violazione di regole<br />
precauzionali di condotta e il superamento del rischio consentito. – 5. La colpa cosciente e il<br />
trattamento aggravato ai sensi dell’art 61, n. 3., c.p. – 6. Il dibattito nei lavori preparatori al codice<br />
penale sul criterio di imputazione per la realizzazione di eventi non intenzionali.<br />
1. Definizione normativa, struttura e oggetto del dolo: questioni generali<br />
L’art. 43, comma 1, alinea 1, c.p. fornisce una nozione di “delitto doloso” (“Il<br />
delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che<br />
è il risultato dell’azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del<br />
delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od<br />
omissione”) che, se da un lato afferma, come presupposti strutturali del dolo,<br />
previsione e volontà, dall’altro non soddisfa pienamente il lettore il quale, in base ad<br />
essa soltanto, tenti di individuare in modo specifico ed univoco elementi dai quali<br />
poter trarre conclusioni circa i confini del dolo, l’oggetto del dolo e l’effettiva essenza<br />
di esso 19 . Nondimeno, non si può mancare di osservare il fatto che la definizione in<br />
questione non costituisca, di per sé, un solido fondamento normativo per quanto<br />
attiene al dolo eventuale.<br />
Anzitutto, la norma di cui trattasi prospetta, quale oggetto di previsione e<br />
volontà, l’evento dannoso o pericoloso. Occorre, quindi, stabilire cosa effettivamente<br />
debba intendersi mediante tale espressione onde identificare, di conseguenza,<br />
l’oggetto del dolo: in particolare, l’alternativa parrebbe essere fra l’identificare come<br />
oggetto del dolo l’evento in senso naturalistico – cioè l’effetto consistente in una<br />
modificazione del mondo esterno provocata dalla condotta del soggetto agente ed in<br />
rapporto eziologico con essa – o l’evento in senso giuridico – ossia la lesione<br />
dell’interesse tutelato dalla norma penale 20 . Qualora si volesse accogliere la prima<br />
impostazione – cioè considerare come oggetto del dolo l’evento in senso<br />
naturalistico –, tuttavia, si giungerebbe a limitare la portata della definizione di “delitto<br />
doloso” ai soli delitti di evento; d’altra parte, l’ordinamento penale configura<br />
certamente ipotesi di dolo non limitate ai soli reati di evento, bensì estesa ai reati di<br />
mera condotta, nonché a reati di pericolo, e l’“evento” di cui all’art. 43 comma 1. c.p.<br />
è considerato da autorevole dottrina 21 come componente la quale non possa<br />
mancare in alcuna fattispecie di reato: ragioni – queste – per le quali il concetto di<br />
“evento” inteso dall’art. 43 c.p. dovrebbe essere interpretato come significante<br />
l’evento in senso giuridico 22 . Tuttavia, l’impostazione che meglio consente di<br />
ricostruire l’oggetto del dolo tenendo conto, al contempo, di reati di mera condotta e<br />
reati di evento è quella in base alla quale l’oggetto del dolo si estenderebbe a tutti gli<br />
19 M. GALLO, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., Vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964, 750 ss.<br />
20 M. GALLO, op. loc. cit.<br />
21 M. GALLO, op. loc. cit.<br />
22 M. GALLO, op. loc. cit.<br />
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