DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
una prospettiva ex ante rispetto alla realizzazione del reato doloso, e su “base<br />
parziale”, cioè in considerazione delle sole circostanze effettivamente note all’agente<br />
concreto al momento in cui venga posta in essere la condotta 420 .<br />
In base a tali sviluppi, Canestrari conclude per una definizione del “rischio<br />
doloso” caratteristico del dolo intenzionale, nonché del dolo diretto 421 , come rischio<br />
oggettivamente riconoscibile da un osservatore esperto, posto al tempo e nel luogo<br />
in cui si trovava l’agente concreto, ed in possesso delle sue eventuali conoscenze<br />
superiori o capacità speciali 422 . Viene apportato, tuttavia, un correttivo per il<br />
riferimento alle attività di base consentite: in questi casi, il rischio doloso sarà quello<br />
riconoscibile, in base ai parametri suddetti, come “più elevato di quello normalmente<br />
tollerato nell’esercizio dell’attività consentita” 423 .<br />
L’Autore poi, in maniera estremamente pragmatica e, per questo, molto<br />
efficace, adduce alcuni esempi al fine di sostenere la propria tesi; in particolare,<br />
appare significativo l’esempio del corridore automobilista, il quale non sarebbe tenuto<br />
ad utilizzare le sue particolari abilità al di fuori del contesto di gara: per cui, qualora,<br />
in caso di emergenze, egli provochi intenzionalmente un evento lesivo mancando di<br />
utilizzare, proprio al fine di provocare l’evento, le proprie abilità, potrebbe configurarsi<br />
dolo (intenzionale) in un contesto oggettivo nel quale, in assenza della volontà, non<br />
avrebbe potuto configurarsi responsabilità per colpa (in quanto l’automobilista non<br />
era tenuto ad utilizzare la propria particolare abilità al di fuori del contesto di gara) 424 .<br />
Una volta inquadrata l’essenza del “rischio doloso” caratteristico del dolo<br />
intenzionale e del dolo diretto, nonché l’essenza del “rischio colposo”, è possibile<br />
passare all’analisi del peculiare rischio rilevante ai fini della responsabilità per dolo<br />
eventuale: il quale dovrà, necessariamente, essere in rapporto aliud ad aliud rispetto<br />
al “rischio colposo”, ma anche essere connotato in modo almeno parzialmente<br />
diverso rispetto al rischio rilevante ai fini della responsabilità per dolo intenzionale o<br />
per dolo diretto, stante il fatto che il dolo eventuale differisca dal dolo intenzionale per<br />
mancanza dell’“intenzione” orientata alla realizzazione dell’evento, nonché dal dolo<br />
diretto in ragione di una “diluizione” della componente intellettiva (nel dolo diretto, si<br />
ha una rappresentazione dell’evento in termini di certezza; nel dolo eventuale, il<br />
medesimo aspetto cognitivo non accede al livello della certezza) 425 . Anche ai fini del<br />
giudizio inerente il rischio peculiare ai fini della responsabilità per dolo eventuale,<br />
inoltre, occorrerà tenere conto delle conoscenze e caratteristiche individuali del<br />
soggetto concreto, da questi possedute al momento di realizzazione della condotta,<br />
in applicazione di un meccanismo analogo a quello della “prognosi postuma a base<br />
parziale” in sede di valutazione dell’idoneità degli atti ed ai fini dell’inquadramento del<br />
delitto tentato: solo in questo modo – sostiene Canestrari – si potrà valorizzare al<br />
massimo la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente sul piano volitivo, senza<br />
incorrere nella tentazione di presumere il dolo eventuale dalla sola inosservanza di<br />
regole astratte 426 . Il tutto dovrebbe essere funzionale, a sua volta, alla promozione di<br />
420 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 183 – 184.<br />
421 Nel senso dell’equiparazione fra rischio rilevante ai fini del dolo intenzionale e rischio<br />
rilevante ai fini del dolo diretto, S. CANESTRARI, op. ult. cit., 193.<br />
422 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 184.<br />
423 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 188.<br />
424 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 182.<br />
425 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 197.<br />
426 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 153, 197.<br />
85