DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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leciti 402 : tendenza chiaramente denigrata da Canestrari, il quale la considera come<br />
basata su un “principio perverso” 403 .<br />
Alla luce di quanto esposto, Canestrari si propone come obiettivo<br />
l’individuazione di un rapporto “aliud ad aliud” anche con riguardo alla distinzione fra<br />
“rischio doloso” e “rischio colposo”: il tutto, comunque, in un’ottica di conferimento di<br />
praticabilità al principio basato, fondamentalmente, sulla “decisione personale a<br />
favore della possibile lesione del bene giuridico”. In altri termini, l’Autore mira ad<br />
identificare le caratteristiche peculiari della situazione di pericolo idonea a fondare<br />
l’inquadramento del dolo eventuale in forza della “decisione personale a favore della<br />
possibile lesione del bene giuridico” 404 , specificando che, comunque, occorrerà<br />
valutare anche i due ulteriori “gradini” propri della responsabilità dolosa, ovvero<br />
rappresentazione e volontà: il solo “rischio peculiare doloso”, quindi, sarebbe<br />
condizione necessaria ma non sufficiente a fondare la responsabilità dolosa,<br />
essendo altresì necessaria l’indagine sugli elementi intellettivo e volitivo 405 . Verrebbe,<br />
in tal senso, a delinearsi una descrizione della responsabilità per dolo eventuale<br />
come articolata su tre livelli: il livello oggettivo del rischio, nonché i livelli intellettivo e<br />
volitivo (questi ultimi, chiaramente, soggettivi).<br />
I risultati positivi che potrebbero essere conseguiti mediante tale ricostruzione<br />
sono, fondamentalmente, i seguenti: anzitutto, una più precisa definizione della linea<br />
di confine fra dolo eventuale e colpa cosciente 406 ; in secondo luogo, una riduzione,<br />
se non eliminazione, dei rischi connessi da un lato all’eccessiva “soggettivizzazione”<br />
del dolo (l’Autore evidenzia come un’eccessiva valorizzazione del solo profilo<br />
soggettivo e, in particolare, volitivo potrebbe condurre all’imputazione del fortuito, o<br />
anche del dolus malus congiunto ad un comportamento che si arresti allo stadio del<br />
tentativo inidoneo 407 ), dall’altro all’eventualità del ricorso a schemi presuntivi 408 ;<br />
infine, dovrebbe essere garantita una maggior aderenza al principio di tassatività,<br />
attraverso una più determinata differenziazione fra dolo eventuale e colpa cosciente<br />
basata anche sul piano oggettivo del rischio e della dimensione “sociale” del<br />
comportamento tenuto dall’agente 409 .<br />
Altresì – e si tratta, probabilmente, della premessa di maggior complessità, ma<br />
anche di maggior rilevanza ai fini della comprensione del pensiero di Canestrari –<br />
viene posto l’accento sulla differenziazione qualitativa fra giudizio di “riconoscibilità”<br />
(e, si potrebbe aggiungere, di “evitabilità”) effettuato ai fini della responsabilità<br />
colposa e medesimo giudizio effettuato ai fini della responsabilità dolosa (il tutto,<br />
evidentemente, quale ulteriore sviluppo basato sulla critica al principio “non c’è dolo<br />
senza colpa”): pur essendo in entrambi i casi necessaria la valutazione della<br />
402<br />
S. CANESTRARI, op. ult. cit., 912. Alla descrizione della tendenza basata sull’associazione<br />
“dolo eventuale – versari in re illicita” concorre anche, tra gli altri, P. VENEZIANI, Dolo eventuale e<br />
colpa cosciente, 74 ss.<br />
403<br />
S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />
404<br />
S. CANESTRARI, Dolo eventuale, 161.<br />
405<br />
S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo, 924; ID., Dolo eventuale,176.<br />
406<br />
Anche P. VENEZIANI, op. ult. cit., 73, sostanzialmente, concorda che una concezione della<br />
struttura della responsabilità per dolo eventuale come basata su tre livelli (livello oggettivo del<br />
“rischio”, elemento intellettivo ed elemento volitivo – questi ultimi due attinenti alla sfera soggettiva)<br />
concorrerebbe a delineare in modo più preciso la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente.<br />
407<br />
S. CANESTRARI, Dolo eventuale, 176 – 177.<br />
408 S. CANESTRARI, op. ult. cit, 161.<br />
409 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />
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