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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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tradizionali, giunge ad inquadrare una differenziazione fra responsabilità per dolo e<br />

responsabilità per colpa la quale emergerebbe anche sul profilo oggettivo del rischio<br />

e, quindi, basata sulle caratteristiche sociali ed oggettive del comportamento assunto<br />

dall’agente. Nello specifico, Canestrari arriva a definire il peculiare rischio<br />

caratteristico del dolo eventuale (peculiare non solo rispetto al “rischio colposo”, ma<br />

anche rispetto al rischio rilevante ai fini della responsabilità per dolo intenzionale e<br />

diretto) come rischio che un accorto osservatore esterno (identificato nell’organo<br />

giudicante), posto nella stessa situazione concreta in cui si trovava l’agente, ed in<br />

possesso delle sue stesse conoscenze e capacità psicofisiche, non avrebbe potuto<br />

neppure prendere in considerazione nelle vesti dell’homo eiusdem conditionis et<br />

professionis (cioè, nelle vesti di un soggetto modello appartenente alla stessa<br />

tipologia sociale dell’agente concreto, e dotato delle eventuali superiori conoscenze<br />

da quest’ultimo possedute), ovvero avrebbe potuto prendere in considerazione<br />

soltanto spogliandosi delle vesti dell’homo eiusdem conditionis et professionis 396 .<br />

L’analisi dell’Autore è, effettivamente, molto articolata, e prende le mosse da<br />

vari aspetti che, in parte, sono già stati trattati, ma che è necessario, per chiarezza<br />

espositiva, riassumere. Anzitutto, come si è detto, Canestrari sostiene la non<br />

condivisibilità della configurazione di uno “zoccolo normativo” comune a dolo e colpa,<br />

qual è quello delineato alla luce del principio “non c’è dolo senza colpa”: in primo<br />

luogo, viene posto l’accento sull’inadeguatezza dell’individuazione del “rischio<br />

consentito” effettuata sempre in base alle sole regole cautelari oggettive di condotta<br />

(c.d. “misura oggettiva” della colpa), con riferimento specifico, peraltro, al fatto che la<br />

valutazione della violazione di regole precauzionali di diligenza sia, sostanzialmente,<br />

del tutto inutile allorché si tratti di analizzare reati intenzionali 397 ; in secondo luogo, si<br />

evidenzia che il principio “non c’è dolo senza colpa” rischierebbe di condurre a<br />

conferire un carattere meramente normativo al dolo e, di conseguenza, a dare adito,<br />

in sede di accertamento dell’elemento soggettivo, ad inammissibili pratiche<br />

presuntive relative all’inquadramento dell’elemento cognitivo 398 .<br />

Inoltre, viene rilevata l’obsolescenza delle impostazioni teoriche tradizionali, alla<br />

luce di un contesto storico – sociale (quello attuale) in cui proliferano situazioni<br />

caratterizzate da “rischi consentiti” e, talvolta, addirittura disciplinati dall’ordinamento,<br />

all’interno delle quali, tuttavia, si sviluppano pericoli connessi a comportamenti<br />

“devianti” 399 , nonché situazioni di rischio di incerta classificazione 400 . A creare<br />

ulteriori esigenze di definizione di nuovi criteri concorrerebbe anche l’“irruzione” della<br />

figura del dolo eventuale nell’ambito del diritto penale dell’economia 401 . Del resto, il<br />

contesto appena delineato avrebbe posto in crisi la tendenza giurisprudenziale<br />

consistente nell’associare il dolo eventuale al versari in re illicita e, di conseguenza,<br />

la colpa cosciente alle ipotesi di realizzazione di eventi lesivi in contesti di base<br />

396 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 158.<br />

397 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 109 – 110.<br />

398 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 116.<br />

399 S. CANESTRARI, La definizione legale del dolo, 907. Vengono richiamati gli esempi delle<br />

sfide automobilistiche, delle attività ludico – sportive pericolose e non riconosciute dagli organi<br />

competenti, dell’utilizzo di sostanze chimiche o medicinali nel campo della produzione industriale o<br />

sperimentazione scientifica senza il rispetto dei necessari controlli, nonché del contagio da malattie<br />

sessualmente trasmissibili: in particolare, le ipotesi di contagio da HIV vengono considerate come<br />

“ambito privilegiato” per la verifica della consistenza delle teorie inerenti il dolo eventuale (ivi, 908).<br />

400 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 908.<br />

401 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 907, 911.<br />

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