DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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Dunque, in base ai rilievi esposti, in conclusione emergono, principalmente, i<br />
seguenti aspetti alla luce dei quali la sentenza in esame segna un distacco rispetto<br />
alla tradizionale giurisprudenza relativa alla distinzione fra dolo eventuale e colpa<br />
cosciente: in primo luogo, viene affermata l’identità dell’elemento rappresentativo,<br />
tanto con riguardo al primo, quanto con riferimento alla seconda, in controtendenza<br />
con la giurisprudenza che prospetta una differenziazione, fra le categorie di elemento<br />
soggettivo in esame, anche sul piano intellettivo e, in particolare, sul binomio<br />
“rappresentazione della possibilità concreta” / “rappresentazione della possibilità<br />
astratta” di realizzazione dell’evento 394 ; a ciò si aggiunga anche la controtendenza<br />
rispetto alla giurisprudenza che identifica la colpa cosciente nell’ipotesi in cui il<br />
soggetto abbia agito con la “sicura fiducia” che l’evento non si sarebbe verificato;<br />
controtendenza, questa, sviluppata in base all’analisi del tenore letterale dell’art. 61,<br />
n. 3, il quale postulerebbe la persistenza della rappresentazione positiva dell’evento<br />
al momento della realizzazione della condotta; infine, si afferma che l’accettazione<br />
del rischio sia ulteriore elemento comune a dolo eventuale e colpa cosciente, con<br />
conseguente rilievo della differenziazione fra le due categorie di elemento soggettivo<br />
in base alle modalità ed all’atteggiamento interiore con cui il soggetto accetti il<br />
rischio.<br />
A tali rilievi se ne potrebbe aggiungere uno ulteriore, il quale è basato sul<br />
richiamo, da parte dei giudici di legittimità, alla prima formula di Frank; si è osservato,<br />
tuttavia, che tale riferimento appaia non coerente con l’assetto e l’esito della<br />
sentenza, in quanto effettivamente, nel caso di specie, l’applicazione della prima<br />
formula di Frank avrebbe dovuto condurre ad escludere la sussistenza del dolo<br />
eventuale, stante il fatto che l’eventualità della realizzazione di un incidente avrebbe<br />
comportato l’arresto della fuga del soggetto (fuga che costituiva il suo obiettivo<br />
intenzionale) 395 . A parere di chi scrive dovrebbe, invece, essere compatibile con<br />
l’esito della sentenza in questione la seconda formula di Frank, la quale identifica<br />
l’atteggiamento psicologico del soggetto che agisce con dolo eventuale nel<br />
ragionamento del tipo “può accadere o non accadere; in ogni caso, io agisco”, con<br />
conseguente inquadramento di un atteggiamento soggettivo di disponibilità ad agire<br />
“ad ogni costo”, ed anche a costo di “pagare il prezzo” consistente nella realizzazione<br />
dell’evento lesivo (in questo caso, l’incidente stradale, con conseguente morte o<br />
conseguenti lesioni a persone), pur di persistere nella condotta correlata al<br />
raggiungimento del proprio fine intenzionale (fuga dalla polizia).<br />
9. La distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente sul piano oggettivo del<br />
rischio e la descrizione della responsabilità per dolo eventuale in base all’analisi<br />
di tre livelli: rischio peculiare doloso, elemento intellettivo ed elemento volitivo<br />
L’assetto teorico del quale si intende trattare è riconducibile, principalmente, a<br />
Stefano Canestrari: l’Autore, a partire da una critica relativa al principio “non c’è dolo<br />
senza colpa” nonché, in linea generale, dal rilievo del carattere non esaustivo (e non<br />
esaustivo ancor di più alla luce del contesto attuale, caratterizzato da un proliferare di<br />
eterogenee categorie di rischio, talvolta di dubbia “collocazione”) delle teorie<br />
394 A. AIMI, op. cit.<br />
395 A. AIMI, op. cit.<br />
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