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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Dunque, in base ai rilievi esposti, in conclusione emergono, principalmente, i<br />

seguenti aspetti alla luce dei quali la sentenza in esame segna un distacco rispetto<br />

alla tradizionale giurisprudenza relativa alla distinzione fra dolo eventuale e colpa<br />

cosciente: in primo luogo, viene affermata l’identità dell’elemento rappresentativo,<br />

tanto con riguardo al primo, quanto con riferimento alla seconda, in controtendenza<br />

con la giurisprudenza che prospetta una differenziazione, fra le categorie di elemento<br />

soggettivo in esame, anche sul piano intellettivo e, in particolare, sul binomio<br />

“rappresentazione della possibilità concreta” / “rappresentazione della possibilità<br />

astratta” di realizzazione dell’evento 394 ; a ciò si aggiunga anche la controtendenza<br />

rispetto alla giurisprudenza che identifica la colpa cosciente nell’ipotesi in cui il<br />

soggetto abbia agito con la “sicura fiducia” che l’evento non si sarebbe verificato;<br />

controtendenza, questa, sviluppata in base all’analisi del tenore letterale dell’art. 61,<br />

n. 3, il quale postulerebbe la persistenza della rappresentazione positiva dell’evento<br />

al momento della realizzazione della condotta; infine, si afferma che l’accettazione<br />

del rischio sia ulteriore elemento comune a dolo eventuale e colpa cosciente, con<br />

conseguente rilievo della differenziazione fra le due categorie di elemento soggettivo<br />

in base alle modalità ed all’atteggiamento interiore con cui il soggetto accetti il<br />

rischio.<br />

A tali rilievi se ne potrebbe aggiungere uno ulteriore, il quale è basato sul<br />

richiamo, da parte dei giudici di legittimità, alla prima formula di Frank; si è osservato,<br />

tuttavia, che tale riferimento appaia non coerente con l’assetto e l’esito della<br />

sentenza, in quanto effettivamente, nel caso di specie, l’applicazione della prima<br />

formula di Frank avrebbe dovuto condurre ad escludere la sussistenza del dolo<br />

eventuale, stante il fatto che l’eventualità della realizzazione di un incidente avrebbe<br />

comportato l’arresto della fuga del soggetto (fuga che costituiva il suo obiettivo<br />

intenzionale) 395 . A parere di chi scrive dovrebbe, invece, essere compatibile con<br />

l’esito della sentenza in questione la seconda formula di Frank, la quale identifica<br />

l’atteggiamento psicologico del soggetto che agisce con dolo eventuale nel<br />

ragionamento del tipo “può accadere o non accadere; in ogni caso, io agisco”, con<br />

conseguente inquadramento di un atteggiamento soggettivo di disponibilità ad agire<br />

“ad ogni costo”, ed anche a costo di “pagare il prezzo” consistente nella realizzazione<br />

dell’evento lesivo (in questo caso, l’incidente stradale, con conseguente morte o<br />

conseguenti lesioni a persone), pur di persistere nella condotta correlata al<br />

raggiungimento del proprio fine intenzionale (fuga dalla polizia).<br />

9. La distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente sul piano oggettivo del<br />

rischio e la descrizione della responsabilità per dolo eventuale in base all’analisi<br />

di tre livelli: rischio peculiare doloso, elemento intellettivo ed elemento volitivo<br />

L’assetto teorico del quale si intende trattare è riconducibile, principalmente, a<br />

Stefano Canestrari: l’Autore, a partire da una critica relativa al principio “non c’è dolo<br />

senza colpa” nonché, in linea generale, dal rilievo del carattere non esaustivo (e non<br />

esaustivo ancor di più alla luce del contesto attuale, caratterizzato da un proliferare di<br />

eterogenee categorie di rischio, talvolta di dubbia “collocazione”) delle teorie<br />

394 A. AIMI, op. cit.<br />

395 A. AIMI, op. cit.<br />

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