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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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appresentativo effettuata da parte dei giudici di appello (a scapito dell’analisi del<br />

momento volitivo), sostenendo che essi avessero ricavato automaticamente<br />

l’assenza di rappresentazione alla luce di presunzioni (“sulla base di valutazioni<br />

astratte e presuntive”), trascurando l’analisi degli elementi di fatto caratterizzanti la<br />

fattispecie tipica complessivamente considerata (“prescindendo dall’esame di tutti gli<br />

elementi costitutivi della fattispecie tipica – condotta, evento e nesso di causalità<br />

materiale - quali emergenti dallo specifico caso concreto”, e desumendo “la<br />

configurabilità della colpa aggravata dalla previsione dell’evento sulla base di mere<br />

congetture, omettendo una compiuta analisi di tutti i dati conoscitivi acquisiti”). La<br />

Corte, in altri termini, sostiene che sia censurabile il fatto che i giudici di secondo<br />

grado avessero valutato esclusivamente alcuni elementi di prova, peraltro omettendo<br />

di considerarli alla luce del complessivo contesto concreto della fattispecie realizzata,<br />

e desumendo in base a tali valutazioni, mediante presunzioni o induzioni di carattere<br />

astratto, l’assenza di un momento rappresentativo utile alla determinazione, da parte<br />

dell’agente, a persistere nella tenuta della condotta, attraverso una scelta<br />

consapevole di farlo “a costo di ledere beni giuridici” 392 . Ulteriore punto focale della<br />

motivazione adottata dalla Corte è dato dal rilievo che i giudici di appello avessero<br />

preso le mosse dal “ragionevole dubbio”, mentre quest’ultimo dovrebbe<br />

rappresentare, se mai, il punto di arrivo, a seguito dell’esame dei fatti effettuato dal<br />

giudice di merito, e non il punto di partenza.<br />

In conclusione, i giudici di legittimità prospettano un’argomentazione la quale<br />

afferma, nel caso di specie, la sussistenza del dolo eventuale, riproponendo le<br />

considerazioni (talora tratte testualmente) della dottrina che ha sostenuto la teoria<br />

per cui il discrimen fra dolo eventuale e colpa cosciente andrebbe ravvisato nelle<br />

modalità che caratterizzano l’accettazione del rischio, essendo quest’ultima<br />

(anch’essa, oltre alla previsione positiva dell’evento) elemento comune a dolo<br />

eventuale e colpa cosciente 393 .<br />

392 La motivazione della sentenza in esame, in particolare, pone in rilievo l’omessa tenuta in<br />

considerazione dell’assenza di tracce di frenata, della mancata adozione di manovre di deviazione<br />

della traiettoria o altre manovre d’emergenza astrattamente possibili, nonché di ulteriori elementi di<br />

fatto, quali la durata e le modalità dell’inseguimento e della corrispettiva fuga, le modalità della stessa<br />

fuga adottate dopo che l’inseguimento da parte della Polizia si era trasformato in mero controllo a<br />

distanza, le caratteristiche tecniche del veicolo rubato, le caratteristiche degli incroci impegnati, il<br />

comportamento adottato dall’imputato dopo la collisione (tentativo ulteriore di fuga).<br />

393 Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2011 (dep. 15 marzo 2011), n. 10411: “Dall’interpretazione<br />

letterale dell’art. 61, comma 1, n. 3, […] si evince che la previsione deve sussistere al momento della<br />

condotta, e non deve essere stata sostituita da una non previsione o controprevisione, come quella<br />

implicita nella rimozione del dubbio. […] Una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in<br />

cui si deliberi di agire, pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l’evento previsto non si<br />

verificherà. Il semplice accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale […] per vincere le<br />

remore ad agire, non esclude di per sé l’accettazione del rischio, ma comporta piuttosto la necessità di<br />

stabilire se la rimozione stessa abbia un’obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in<br />

buona fede la convinzione che l’evento non si sarebbe verificato. […] Nel dolo eventuale il rischio<br />

deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l’agente subordina<br />

consapevolmente un determinato bene ad un altro. L’autore del reato, che si prospetta chiaramente il<br />

fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell’interesse<br />

perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra<br />

tutti gli interessi in gioco – il suo e quelli altrui – e attribuisce prevalenza ad uno di essi. L’obiettivo<br />

intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l’evento<br />

collaterale […] che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato<br />

risultato.”<br />

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