DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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l’evento); ma questo non significa sostenere l’automatica corrispondenza fra dolo<br />
eventuale e i suddetti elementi.<br />
L’assetto teorico sostenuto da Prosdocimi è stato recentemente adottato dalla<br />
Corte di Cassazione, nell’ambito di una sentenza che assume una particolare<br />
importanza, in quanto segna una significativa deviazione dagli orientamenti<br />
generalmente adottati dalla stessa Corte in tema di reati da sinistro stradale 390 . Il<br />
caso in esame 391 vedeva l’imputato accusato di aver provocato la morte di uno degli<br />
occupanti di due automobili, nonché il ferimento di altri occupanti di esse, essendosi<br />
scontrato con dette automobili senza aver rispettato un semaforo rosso e<br />
procedendo, sprovvisto di patente ed in fuga dalla polizia, alla guida di un furgone<br />
rubato, ad altissima velocità ed avendo oltrepassato in tal modo, prima dello scontro,<br />
una serie di semafori rossi; il tutto in condizioni di traffico particolarmente intenso, a<br />
tal punto che la stessa volante della polizia, la quale si era data all’inseguimento,<br />
aveva poi desistito, optando per un controllo a distanza. I giudici di primo grado<br />
avevano affermato la sussistenza del dolo, richiamando il criterio tradizionale<br />
dell’accettazione del rischio: gli elementi di fatto caratterizzanti la situazione in cui era<br />
stata posta in essere la condotta erano – secondo i giudici – tali da indicare<br />
univocamente che l’imputato si fosse rappresentato di poter cagionare, con il proprio<br />
comportamento, incidenti con esiti letali, e che ne avesse accettato il rischio, non<br />
desistendo dalla propria condotta pur di sottrarsi al controllo della Polizia.<br />
Successivamente, i giudici di appello riformavano la sentenza di primo grado,<br />
affermando la sussistenza di colpa grave, in considerazione del fatto che i giudici di<br />
primo grado avessero basato la valutazione del dolo desumendo l’elemento<br />
rappresentativo, nonché quello volitivo (a sua volta determinato dall’accettazione del<br />
rischio), esclusivamente sulla considerazione della gravità del grado di colpa insito<br />
nella condotta tenuta dall’imputato: in base a questo solo parametro – secondo i<br />
giudici di secondo grado – non avrebbe potuto desumersi automaticamente che il<br />
soggetto si fosse rappresentato concretamente la verificazione dell’evento lesivo, o<br />
che lo avesse fatto in tempo utile per potersi determinare a riguardo (la<br />
rappresentazione concreta dell’evento lesivo si sarebbe verificata solo al momento in<br />
cui l’imputato si fosse reso conto che sulla propria traiettoria vi era l’autovettura con<br />
la quale, poi, effettivamente collise e, in base al brevissimo lasso di tempo intercorso<br />
fra il momento rappresentativo ed il momento della realizzazione dell’evento lesivo,<br />
non vi sarebbe stato tempo utile ad una “accettazione del rischio”); si rileva, inoltre,<br />
che l’aver precedentemente superato, senza conseguenze lesive, alcuni incroci<br />
avrebbe potuto infondere nel soggetto la convinzione di poterne superare ulteriori (e,<br />
in particolare, quello in cui si verificò, poi, l’incidente); nondimeno, i giudici d’appello<br />
evidenziano che l’eventualità dell’incidente rappresentasse una ipotesi sfavorevole<br />
all’imputato, in quanto avrebbe determinato il suo arresto, e ciò sarebbe stato un<br />
ulteriore indice a favore dell’esclusione del dolo.<br />
I giudici di legittimità, quindi, nell’annullare con rinvio la sentenza di secondo<br />
grado, osservano (e demoliscono) l’eccessiva valorizzazione del momento<br />
390<br />
Si fa riferimento a Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2011 (dep. 15 marzo 2011), n. 10411, in<br />
www.penalecontemporaneo.it<br />
391<br />
La descrizione del fatto, nonché dello sviluppo del relativo processo penale, è effettuata,<br />
oltre che dalla stessa sentenza della Corte, anche da parte di A. AIMI, Fuga dalla polizia e successivo<br />
incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa<br />
cosciente, in www.penalecontemporaneo.it<br />
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