31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

l’evento); ma questo non significa sostenere l’automatica corrispondenza fra dolo<br />

eventuale e i suddetti elementi.<br />

L’assetto teorico sostenuto da Prosdocimi è stato recentemente adottato dalla<br />

Corte di Cassazione, nell’ambito di una sentenza che assume una particolare<br />

importanza, in quanto segna una significativa deviazione dagli orientamenti<br />

generalmente adottati dalla stessa Corte in tema di reati da sinistro stradale 390 . Il<br />

caso in esame 391 vedeva l’imputato accusato di aver provocato la morte di uno degli<br />

occupanti di due automobili, nonché il ferimento di altri occupanti di esse, essendosi<br />

scontrato con dette automobili senza aver rispettato un semaforo rosso e<br />

procedendo, sprovvisto di patente ed in fuga dalla polizia, alla guida di un furgone<br />

rubato, ad altissima velocità ed avendo oltrepassato in tal modo, prima dello scontro,<br />

una serie di semafori rossi; il tutto in condizioni di traffico particolarmente intenso, a<br />

tal punto che la stessa volante della polizia, la quale si era data all’inseguimento,<br />

aveva poi desistito, optando per un controllo a distanza. I giudici di primo grado<br />

avevano affermato la sussistenza del dolo, richiamando il criterio tradizionale<br />

dell’accettazione del rischio: gli elementi di fatto caratterizzanti la situazione in cui era<br />

stata posta in essere la condotta erano – secondo i giudici – tali da indicare<br />

univocamente che l’imputato si fosse rappresentato di poter cagionare, con il proprio<br />

comportamento, incidenti con esiti letali, e che ne avesse accettato il rischio, non<br />

desistendo dalla propria condotta pur di sottrarsi al controllo della Polizia.<br />

Successivamente, i giudici di appello riformavano la sentenza di primo grado,<br />

affermando la sussistenza di colpa grave, in considerazione del fatto che i giudici di<br />

primo grado avessero basato la valutazione del dolo desumendo l’elemento<br />

rappresentativo, nonché quello volitivo (a sua volta determinato dall’accettazione del<br />

rischio), esclusivamente sulla considerazione della gravità del grado di colpa insito<br />

nella condotta tenuta dall’imputato: in base a questo solo parametro – secondo i<br />

giudici di secondo grado – non avrebbe potuto desumersi automaticamente che il<br />

soggetto si fosse rappresentato concretamente la verificazione dell’evento lesivo, o<br />

che lo avesse fatto in tempo utile per potersi determinare a riguardo (la<br />

rappresentazione concreta dell’evento lesivo si sarebbe verificata solo al momento in<br />

cui l’imputato si fosse reso conto che sulla propria traiettoria vi era l’autovettura con<br />

la quale, poi, effettivamente collise e, in base al brevissimo lasso di tempo intercorso<br />

fra il momento rappresentativo ed il momento della realizzazione dell’evento lesivo,<br />

non vi sarebbe stato tempo utile ad una “accettazione del rischio”); si rileva, inoltre,<br />

che l’aver precedentemente superato, senza conseguenze lesive, alcuni incroci<br />

avrebbe potuto infondere nel soggetto la convinzione di poterne superare ulteriori (e,<br />

in particolare, quello in cui si verificò, poi, l’incidente); nondimeno, i giudici d’appello<br />

evidenziano che l’eventualità dell’incidente rappresentasse una ipotesi sfavorevole<br />

all’imputato, in quanto avrebbe determinato il suo arresto, e ciò sarebbe stato un<br />

ulteriore indice a favore dell’esclusione del dolo.<br />

I giudici di legittimità, quindi, nell’annullare con rinvio la sentenza di secondo<br />

grado, osservano (e demoliscono) l’eccessiva valorizzazione del momento<br />

390<br />

Si fa riferimento a Cass. Pen., Sez. I, 1 febbraio 2011 (dep. 15 marzo 2011), n. 10411, in<br />

www.penalecontemporaneo.it<br />

391<br />

La descrizione del fatto, nonché dello sviluppo del relativo processo penale, è effettuata,<br />

oltre che dalla stessa sentenza della Corte, anche da parte di A. AIMI, Fuga dalla polizia e successivo<br />

incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa<br />

cosciente, in www.penalecontemporaneo.it<br />

79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!