31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

sia da egli stesso “non desiderata”; la lesione del bene giuridico potrebbe addirittura<br />

rappresentare il fallimento del piano intenzionalmente perseguito, e ciò non dovrebbe<br />

necessariamente escludere il dolo dato che, effettivamente, il soggetto, a fronte<br />

dell’alternativa fra perseguire il proprio fine intenzionale, “anche a costo di provocare<br />

l’evento (non desiderato, e non intenzionalmente perseguito)”, e desistere dal<br />

perseguire detto fine intenzionale evitando, quindi, la realizzazione dell’evento<br />

collaterale, può comunque optare per la prima alternativa: in questo caso l’evento<br />

collaterale, seppur non intenzionalmente voluto, seppur non “auspicato”/<br />

“desiderato”, seppur possa anche rappresentare il fallimento del piano<br />

intenzionalmente perseguito, potrebbe dirsi “voluto”, dato che l’agente sceglierebbe<br />

di realizzare la condotta proprio per perseguire il fine intenzionale; non avrebbe<br />

potuto farlo altrimenti, se non deliberando “contro il bene giuridico” (/ “a favore<br />

dell’evento collaterale”), e subordinando quest’ultimo al perseguimento del proprio<br />

fine intenzionale.<br />

Considerazioni di questo genere si avvicinano molto anche alla formula<br />

dell’“accettazione con approvazione in senso giuridico” delineata dal BGH, e<br />

relativamente alla quale sono state mosse critiche negative: tuttavia esse riguardano,<br />

principalmente, il fatto che la giurisprudenza tedesca, in generale, tendesse<br />

comunque a ricavare la prova dell’elemento volitivo tramite una sorta di “parafrasi”<br />

dell’elemento intellettivo 388 ; quanto alla critica sostanziale alla formula<br />

dell’“accettazione con approvazione in senso giuridico”, che ne evidenzia il carattere<br />

indefinito 389 , essa potrebbe venire meno o, se non altro, essere ridimensionata, alla<br />

luce del coordinamento tra tale formula ed i criteri ulteriori della “decisione a favore<br />

della lesione del bene giuridico” e della “deliberazione di subordinazione del bene<br />

giuridico (rispetto al perseguimento del fine intenzionale)”.<br />

Nondimeno, la deliberazione/decisione che dovrebbe identificare il dolo<br />

eventuale (e distinguerlo dalla colpa cosciente) non sembra porre, di per sé, i<br />

problemi suscitati dal filone giurisprudenziale e dottrinale che sostiene la dicotomia<br />

“previsione della concreta possibilità” / “previsione dell’astratta possibilità”: infatti, la<br />

decisione/deliberazione di cui trattasi, se, da un lato, sarà più facilmente sostenibile<br />

in presenza di una rappresentazione della concreta verificabilità dell’evento,<br />

dall’altro, non è detto che sia automaticamente sussistente in presenza di tale tipo di<br />

rappresentazione.<br />

È chiaro poi che, in sede processuale, un certo rischio di tendenza<br />

all’associazione tra dolo eventuale e “probabilità elevata”/ “rappresentazione della<br />

verificabilità concreta”/ “mancata adozione di contromisure”/ “rischio non schermato”<br />

ci sarà sempre, e probabilmente è ineliminabile dato che, come si è più volte<br />

evidenziato, è impossibile analizzare direttamente la psiche del soggetto, e<br />

l’elemento volitivo deve essere, dunque, ricavato necessariamente mediante un<br />

procedimento induttivo (eccezion fatta per l’ipotesi, alquanto improbabile, della<br />

“confessione” dell’imputato il quale, in sede processuale, ammetta di aver voluto<br />

388 Lo nota puntualmente S. CANESTRARI, op. ult. cit., 52. Lo stesso Autore, d’altra parte, rileva<br />

che la formula dell’“accettazione con approvazione in senso giuridico” non vada a discostarsi di molto,<br />

sostanzialmente, dalle tradizionali formule della “presa sul serio” o affini (ivi, 50), sostenendo poi che,<br />

rispetto a queste ultime, sia assimilabile, ma preferibile, il criterio della “decisione per la possibile<br />

lesione di beni giuridici” (ivi, 67).<br />

389 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 49.<br />

78

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!