DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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sia da egli stesso “non desiderata”; la lesione del bene giuridico potrebbe addirittura<br />
rappresentare il fallimento del piano intenzionalmente perseguito, e ciò non dovrebbe<br />
necessariamente escludere il dolo dato che, effettivamente, il soggetto, a fronte<br />
dell’alternativa fra perseguire il proprio fine intenzionale, “anche a costo di provocare<br />
l’evento (non desiderato, e non intenzionalmente perseguito)”, e desistere dal<br />
perseguire detto fine intenzionale evitando, quindi, la realizzazione dell’evento<br />
collaterale, può comunque optare per la prima alternativa: in questo caso l’evento<br />
collaterale, seppur non intenzionalmente voluto, seppur non “auspicato”/<br />
“desiderato”, seppur possa anche rappresentare il fallimento del piano<br />
intenzionalmente perseguito, potrebbe dirsi “voluto”, dato che l’agente sceglierebbe<br />
di realizzare la condotta proprio per perseguire il fine intenzionale; non avrebbe<br />
potuto farlo altrimenti, se non deliberando “contro il bene giuridico” (/ “a favore<br />
dell’evento collaterale”), e subordinando quest’ultimo al perseguimento del proprio<br />
fine intenzionale.<br />
Considerazioni di questo genere si avvicinano molto anche alla formula<br />
dell’“accettazione con approvazione in senso giuridico” delineata dal BGH, e<br />
relativamente alla quale sono state mosse critiche negative: tuttavia esse riguardano,<br />
principalmente, il fatto che la giurisprudenza tedesca, in generale, tendesse<br />
comunque a ricavare la prova dell’elemento volitivo tramite una sorta di “parafrasi”<br />
dell’elemento intellettivo 388 ; quanto alla critica sostanziale alla formula<br />
dell’“accettazione con approvazione in senso giuridico”, che ne evidenzia il carattere<br />
indefinito 389 , essa potrebbe venire meno o, se non altro, essere ridimensionata, alla<br />
luce del coordinamento tra tale formula ed i criteri ulteriori della “decisione a favore<br />
della lesione del bene giuridico” e della “deliberazione di subordinazione del bene<br />
giuridico (rispetto al perseguimento del fine intenzionale)”.<br />
Nondimeno, la deliberazione/decisione che dovrebbe identificare il dolo<br />
eventuale (e distinguerlo dalla colpa cosciente) non sembra porre, di per sé, i<br />
problemi suscitati dal filone giurisprudenziale e dottrinale che sostiene la dicotomia<br />
“previsione della concreta possibilità” / “previsione dell’astratta possibilità”: infatti, la<br />
decisione/deliberazione di cui trattasi, se, da un lato, sarà più facilmente sostenibile<br />
in presenza di una rappresentazione della concreta verificabilità dell’evento,<br />
dall’altro, non è detto che sia automaticamente sussistente in presenza di tale tipo di<br />
rappresentazione.<br />
È chiaro poi che, in sede processuale, un certo rischio di tendenza<br />
all’associazione tra dolo eventuale e “probabilità elevata”/ “rappresentazione della<br />
verificabilità concreta”/ “mancata adozione di contromisure”/ “rischio non schermato”<br />
ci sarà sempre, e probabilmente è ineliminabile dato che, come si è più volte<br />
evidenziato, è impossibile analizzare direttamente la psiche del soggetto, e<br />
l’elemento volitivo deve essere, dunque, ricavato necessariamente mediante un<br />
procedimento induttivo (eccezion fatta per l’ipotesi, alquanto improbabile, della<br />
“confessione” dell’imputato il quale, in sede processuale, ammetta di aver voluto<br />
388 Lo nota puntualmente S. CANESTRARI, op. ult. cit., 52. Lo stesso Autore, d’altra parte, rileva<br />
che la formula dell’“accettazione con approvazione in senso giuridico” non vada a discostarsi di molto,<br />
sostanzialmente, dalle tradizionali formule della “presa sul serio” o affini (ivi, 50), sostenendo poi che,<br />
rispetto a queste ultime, sia assimilabile, ma preferibile, il criterio della “decisione per la possibile<br />
lesione di beni giuridici” (ivi, 67).<br />
389 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 49.<br />
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