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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Non può sfuggire, inoltre, una certa analogia fra la ricostruzione qui descritta ed<br />

il pensiero di Giacomo Delitalia, secondo il quale “alcune volte, per raggiungere il<br />

risultato desiderato, l’agente è costretto a produrne anche un secondo, che può<br />

essergli indifferente o addirittura spiacevole”, ed “ove ciò accada, anche il secondo<br />

risultato deve considerarsi voluto, e voluto ab initio […] in concreto perché l’agente di<br />

fronte all’eventualità di non cagionarlo, rinunziando allo scopo perseguito, o di<br />

cagionarlo per conseguire il risultato desiderato, ha optato per quest’ultima” 386 . Lo<br />

stesso Autore, con riguardo alla incompatibilità fra colpa cosciente e “sicura fiducia<br />

che l’evento non si verificherà” evidenzia che, in effetti, qualora l’agente, in<br />

conseguenza di un giudizio “alogico”, sia indotto a ritenere che l’evento, che egli si<br />

sia originariamente rappresentato, non si verificherà, verrebbe meno proprio la<br />

coscienza della pericolosità dell’azione, per cui non potrebbe inquadrarsi la colpa<br />

cosciente 387 , e residuerebbe unicamente la configurabilità della colpa incosciente.<br />

A parere di chi scrive, l’impostazione qui descritta, e correlata con la formula<br />

della “decisione a favore della possibile lesione del bene giuridico”, nonché con la<br />

seconda formula di Frank, è probabilmente la più condivisibile fra le varie teorie<br />

inerenti la distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente o, se non altro, la meno<br />

esposta a critiche negative. Anzitutto, non si pongono certo i rischi connessi alle<br />

teorie riconducibili al paradigma intellettivo, dato che si ha senz’altro valorizzazione<br />

del profilo volitivo (il fatto che, poi, sia comunque difficile, concretamente, la prova del<br />

profilo volitivo è altro discorso; come può essere “facile” la prova di elementi attinenti<br />

alla psiche del soggetto, nella quale non è certo possibile penetrare?). Nello<br />

specifico, non si pongono le questioni relative all’inadeguatezza della distinzione<br />

meramente quantitativa fra dolo eventuale e colpa cosciente, dato che la “decisione<br />

a favore della possibile lesione”/ “disponibilità alla lesione”, nonché la scelta di<br />

subordinazione del bene giuridico esposto a pericolo rispetto al perseguimento del<br />

fine intenzionale, possono sussistere anche in assenza di elevati coefficienti di<br />

probabilità statistica (elevati coefficienti di probabilità potranno essere indizi a favore<br />

del dolo, ma non potranno assumere certo carattere decisivo per il giudizio di<br />

colpevolezza). Non si pone neppure il problema della contraddizione fra<br />

l’espressione “sicura fiducia che l’evento non si verificherà” ed art 61, n. 3, c.p., dal<br />

momento che si concepisce la colpa cosciente come caratterizzata, anche essa,<br />

dalla previsione positiva della verificazione dell’evento, congiunta all’accettazione del<br />

relativo rischio (e del solo rischio, non dell’evento).<br />

Altresì, non dovrebbero emergere rischi di oggettivizzazione del requisito<br />

volitivo, dato che la deliberazione psicologica nella quale viene identificata l’essenza<br />

del dolo eventuale non appare incompatibile con l’adozione di contromisure (che,<br />

secondo la teoria dell’“operosa volontà di evitare”, escluderebbero il dolo), né con il<br />

pericolo “schermato” (inteso come pericolo che si possa ragionevolmente ritenere<br />

contrastabile o controllabile).<br />

Quanto agli stati emotivi, la mera “speranza” che l’evento non si verifichi, o<br />

sentimenti ad essa affini, non appaiono incompatibili con la “deliberazione a favore<br />

della lesione del bene giuridico”, dato che, come si è sostenuto anche nel paragrafo<br />

precedente, l’agente può “essere disponibile” a ledere il bene giuridico, e ciò pur di<br />

persistere nel perseguimento del proprio fine intenzionale, anche qualora la lesione<br />

386 G. DELITALIA, Dolo eventuale e colpa cosciente, 447.<br />

387 G. DELITALIA, op. ult. cit., 448 – 450.<br />

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