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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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arriverebbe ad avere ad oggetto non già, propriamente, il rischio o pericolo, bensì<br />

proprio l’evento o la lesione 384 .<br />

In base ad una ricostruzione di questo tipo, tuttavia, a parere di chi scrive, ci si<br />

avvicina molto alla concezione del dolo eventuale come “decisione a favore della<br />

possibile lesione del bene giuridico”: se il soggetto agente subordina il bene giuridico<br />

esposto a pericolo rispetto al proprio interesse, consistente nella realizzazione del<br />

proprio fine intenzionale, effettivamente decide a favore della possibile lesione del<br />

bene giuridico che la condotta correlata al perseguimento del fine intenzionale<br />

esponga a pericolo. In altri termini, e per converso, “decidere a favore della possibile<br />

lesione del bene giuridico” significa, evidentemente, “decidere contro il bene<br />

giuridico”: ma se si decide contro il bene giuridico, e tale “contro” indica la<br />

realizzazione di un evento non intenzionalmente perseguito, bensì collaterale rispetto<br />

al perseguimento di un fine intenzionale, la “decisione contro il bene giuridico” si<br />

inserirà necessariamente nell’ambito di un giudizio tramite il quale l’agente subordini<br />

la tutela del bene giuridico che la sua condotta potrebbe ledere rispetto al<br />

perseguimento del proprio fine intenzionale.<br />

A ben vedere, ci si avvicina molto anche all’inquadramento del dolo eventuale<br />

prospettato dalle formule di Frank, basato sull’atteggiamento del soggetto che, a<br />

fronte della previsione della possibilità di realizzazione dell’evento, scelga di agire<br />

“costi quel che costi”, con “disponibilità a pagare il prezzo” consistente nella lesione<br />

del bene giuridico, pur di perseguire il proprio fine intenzionale: anche in questo<br />

caso, l’agente effettuerebbe una deliberazione con la quale subordinerebbe, rispetto<br />

al perseguimento del proprio fine intenzionale, il bene giuridico che venga esposto a<br />

pericolo tramite la condotta correlata, appunto, al perseguimento del fine<br />

intenzionale. Si potrebbe, quindi, concludere, se non per una coincidenza<br />

sostanziale, quantomeno per una somiglianza o analogia di significati fra la seconda<br />

formula di Frank, il criterio della “decisione a favore della possibile lesione del bene<br />

giuridico” e la teoria di Prosdocimi: probabilmente, quest’ultima descrive in modo più<br />

dettagliato il processo psicologico che si manifesti nell’agente, mentre la formula<br />

riconducibile a Roxin effettua una coerente sintesi di tale processo psicologico; la<br />

seconda formula di Frank, del resto, nella sua semplicità e con uno stile, a dire il<br />

vero, piuttosto naturale, è utile a descrivere ulteriormente l’atteggiamento psicologico<br />

che caratterizza il soggetto il quale agisca con dolo eventuale.<br />

Passando all’inquadramento della colpa cosciente, questa si avrebbe, secondo<br />

Prosdocimi, nel caso in cui l’accettazione del rischio avvenga non alla luce di una<br />

deliberazione tramite la quale l’agente subordini, rispetto al perseguimento del<br />

proprio fine intenzionale, il bene giuridico che lo stesso perseguimento del fine<br />

intenzionale potrebbe ledere, bensì per imprudenza o negligenza. In questi casi,<br />

come si è già evidenziato, l’assunzione del rischio sarebbe implicita nella condotta<br />

negligente o imprudente, e la scelta di agire nonostante la previsione del rischio<br />

comporterebbe, quindi, una accettazione del rischio stesso: in forza di tali<br />

presupposti, si configura una colpa particolarmente grave, in quanto ad essa si<br />

aggiunge, oltre alla difformità del comportamento assunto dall’agente rispetto agli<br />

standard richiesti dal rispetto delle regole cautelari, un coefficiente psicologico che<br />

manifesta una più intensa adesione del soggetto al fatto 385 .<br />

384 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 35.<br />

385 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 38 – 39.<br />

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