DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
l’accettazione 378 . Ma, se così è, occorre necessariamente individuare la distinzione<br />
fra dolo eventuale e colpa cosciente su un altro versante.<br />
In considerazione dei suddetti presupposti si è, quindi, tentato di individuare il<br />
discrimen fra dolo eventuale e colpa cosciente nelle modalità psicologiche soggettive<br />
tramite le quali il rischio venga accettato (posto che, come si è detto, l’accettazione<br />
del rischio sarebbe anche essa comune a dolo eventuale e colpa cosciente). Così,<br />
secondo Prosdocimi, sussisterebbe il dolo eventuale nel caso in cui l’agente avesse<br />
accettato il rischio alla luce di una deliberazione di subordinazione di un determinato<br />
bene giuridico rispetto ad un altro: più precisamente, verserebbe in dolo eventuale il<br />
soggetto che, avendo ben chiara la rappresentazione di un fine intenzionale che egli<br />
intenda conseguire, nonché del nesso causale che potrebbe intercorrere fra la<br />
condotta necessaria per il conseguimento di tale fine e la lesione di un bene<br />
giuridico, scelga consapevolmente di realizzare la condotta funzionale al<br />
conseguimento del fine intenzionale (o di persistere nel tenerla), subordinando,<br />
quindi, il bene giuridico del quale egli si sia rappresentato la possibilità di lesione<br />
rispetto al conseguimento del proprio fine intenzionale 379 . Sulla base della<br />
deliberazione in tal modo effettuata dall’agente, si afferma che “il risultato<br />
intenzionalmente perseguito trascina con sé l’evento collaterale, il quale viene<br />
dall’agente coscientemente collegato al conseguimento del fine”, e viene altresì<br />
considerato come “prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un<br />
determinato risultato” 380 . In tal modo, peraltro, sarebbe soddisfatto il tenore letterale<br />
dell’art. 43, comma 1, alinea 1, c.p., laddove esplicita l’inciso “secondo l’intenzione”:<br />
l’evento collaterale, accettato dal soggetto nella maniera appena indicata,<br />
risulterebbe effettivamente “secondo l’intenzione”, in quanto collegato dall’agente al<br />
conseguimento del fine intenzionalmente perseguito; il tutto in base alla<br />
considerazione, ulteriore, per cui l’espressione “secondo l’intenzione” non<br />
deporrebbe esclusivamente a favore del dolo intenzionale, bensì farebbe riferimento<br />
alla struttura finalistica dell’azione umana, la quale sarebbe sempre correlata ad un<br />
fine intenzionale 381 . Peraltro, un’impostazione di questo genere conserverebbe<br />
coerenza anche nell’ipotesi in cui l’evento collaterale rappresenti il fallimento del<br />
risultato perseguito dall’agente: anche in questi casi, infatti, l’accettazione del rischio<br />
di realizzazione dell’evento può essere effettuata in base ad una deliberazione<br />
fondata su un giudizio di bilanciamento di beni giuridici, in forza del quale si concluda<br />
per il subordine del bene giuridico che la tenuta della condotta esporrebbe a rischio<br />
di lesione 382 . Del resto, si osserva che una ricostruzione di questo genere non<br />
comporterebbe neppure l’incompatibilità fra dolo eventuale e dolo d’impeto, posto<br />
che la valutazione prospettata come necessaria ai fini del dolo eventuale può<br />
benissimo essere effettuata anche in pochi istanti; fermo restando, d’altra parte, che,<br />
nel caso in cui tale valutazione si protragga a livello temporale in modo più esteso,<br />
sarà certamente più agevole concludere a favore della sussistenza del dolo 383 . Si<br />
aggiunge, infine, che l’accettazione effettuata in base alla dinamica appena descritta<br />
378 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 38.<br />
379 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 32.<br />
380 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 32 – 33.<br />
381 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 33.<br />
382 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 34.<br />
383 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 34 – 35.<br />
75