DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(o a persistere nella tenuta della) propria condotta, anche a costo di realizzare<br />
l’evento collaterale.<br />
Un ulteriore ordine di critiche generalmente rivolte all’adesione alla prima<br />
formula di Frank consiste, come si è avuto modo di osservare, nel rilievo del fatto che<br />
essa prospetti una concezione normativa di dolo: in effetti, le posizioni dottrinali che<br />
aderiscono alla prima formula di Frank aderiscono altresì, in linea di massima, ad<br />
una impostazione in base alla quale l’unico concetto descrittivo di dolo sarebbe dato<br />
dal “dolo intenzionale”, mentre le ulteriori forme di dolo sarebbero “normative”, non<br />
caratterizzate da un elemento di “volontà” inteso, in senso stretto, come “intenzione”,<br />
ma equiparate dal legislatore al dolo intenzionale in quanto ritenute forme ad esso<br />
assimilabili e, pertanto, meritevoli di trattamento analogo 372 . Tuttavia, se si considera<br />
la seconda formula di Frank e, di conseguenza, l’identificazione del dolo eventuale<br />
nell’atteggiamento di “disponibilità alla realizzazione dell’evento”, non è detto che tale<br />
assetto debba trovare necessariamente il proprio fondamento in una concezione<br />
normativa del dolo eventuale: infatti, la disponibilità alla realizzazione dell’evento, pur<br />
di persistere nella condotta correlata al raggiungimento dell’obiettivo intenzionale,<br />
potrebbe essere considerata non già come concetto essenzialmente diverso dalla<br />
“volontà” (la quale, quindi, non deve essere intesa come sola “intenzione”), bensì<br />
come graduazione del concetto di “volontà”. Del resto, l’art. 43, allorché definisce il<br />
delitto doloso, utilizza l’inciso “secondo l’intenzione”, e non il termine “intenzionale”<br />
(che, anzi, non compare mai all’interno dell’art. 43); la realizzazione di un evento alla<br />
quale il soggetto agente dimostri “disponibilità”, pur di perseguire il proprio fine<br />
intenzionale, potrebbe, effettivamente, dirsi “secondo l’intenzione” (e non “contro<br />
l’intenzione”), e ciò anche qualora essa rappresenti il fallimento del fine<br />
intenzionalmente perseguito dall’agente: infatti, l’agente si determinerebbe a<br />
realizzare la condotta, con disponibilità alla realizzazione dell’evento collaterale,<br />
proprio nell’ottica di perseguire il proprio fine intenzionale; non potrebbe perseguirlo<br />
altrimenti, se non mettendo in conto la realizzazione dell’evento collaterale (che<br />
potrebbe anche essere incompatibile con il fine intenzionale).<br />
A ben vedere, infine, la seconda formula di Frank descrive un atteggiamento<br />
che si avvicina molto a quello indicato dalla formula (riconducibile a Roxin) della<br />
“decisione a favore della possibile lesione del bene giuridico”: infatti, l’agente che<br />
sceglie di realizzare la condotta “ad ogni costo”/“a costo di provocare l’evento”, e ciò<br />
pur di perseguire il proprio fine intenzionale, dimostra una disponibilità alla lesione<br />
del bene giuridico e, quindi, decide a favore di tale possibile lesione: di fronte<br />
all’alternativa fra perseguire il proprio fine intenzionale “a costo di ledere” un bene<br />
giuridico, e desistere dal perseguire il proprio fine intenzionale tutelando lo stesso<br />
bene giuridico, egli sceglie di perseguire il proprio fine intenzionale e, quindi, sceglie<br />
la possibile lesione del bene giuridico.<br />
Del resto, ai fini dell’identificazione della colpa cosciente in modo antitetico<br />
rispetto alla “decisione a favore della possibile lesione del bene giuridico”, è<br />
veramente necessaria la formula della “sicura fiducia che l’evento non si verificherà”,<br />
con tutti gli inconvenienti che ne conseguono (ambiguità dell’espressione, rischio di<br />
confusione fra dolo eventuale e colpa cosciente, ecc.)? Si potrebbe concludere per<br />
una risposta negativa: posto che dolo eventuale e colpa cosciente abbiano in<br />
comune la previsione (positiva e persistente al momento della tenuta della condotta)<br />
372 In tal senso, L. EUSEBI, op. ult. cit., 1092; A. PAGLIARO, Discrasie, 323.<br />
73