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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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dell’“accettazione del rischio”, della “presa sul serio” o affini 365 . Ma vi è di più: spesso,<br />

la prova della sussistenza della componente volitiva (quindi, dell’“accettazione con<br />

approvazione in senso giuridico” dell’evento), viene fondamentalmente ricavata da<br />

aspetti che attengono al livello cognitivo 366 e, alla luce di ciò, l’evanescenza del<br />

tentativo di valorizzazione del profilo volitivo, nonché la possibilità di uso arbitrario<br />

della formula dell’“accettazione con approvazione in senso giuridico” a seconda delle<br />

esigenze di politica criminale che vengano in questione di volta in volta, risultano<br />

palesi. Dovrebbe, pertanto, risultare fondata l’affermazione dell’incompatibilità della<br />

pratica giurisprudenziale di cui trattasi rispetto ai principi fondamentali del nostro<br />

diritto penale 367 .<br />

Si è sostenuto che sia incompatibile con l’ordinamento italiano, comunque, non<br />

solo la teoria dell’“accettazione con approvazione in senso giuridico”, ma anche, in<br />

linea generale, la teoria del consenso basata sulla prima formula di Frank: essendo<br />

l’elemento volitivo prescritto espressamente dall’art. 43 come elemento strutturale del<br />

dolo (e, quindi, di ogni forma di dolo), non può essere accolta la soluzione<br />

consistente nella sostituzione di tale requisito strutturale ed effettivo con un elemento<br />

di carattere psichico ed ipotetico 368 . Sulla stessa linea si muove chi, in dottrina, ha<br />

identificato nella prima formula di Frank una concezione normativa del dolo 369 . Resta<br />

da prendere atto che, d’altra parte, le formule di Frank risultino, perlopiù, compatibili<br />

con l’ordinamento tedesco, che non contempla una definizione di dolo dalla quale<br />

emerga letteralmente il profilo volitivo 370 .<br />

A parere di chi scrive, gran parte dei problemi relativi all’applicazione della<br />

prima formula di Frank, nonché alla compatibilità di essa con l’ordinamento italiano,<br />

potrebbe essere superata se si considerasse non già la prima formula, bensì la<br />

seconda (spesso trascurata a favore della prima formula, e questo anche da parte<br />

degli esponenti della dottrina i quali aderiscono, tendenzialmente, al modello<br />

inquadrato da Frank), identificante il dolo eventuale nell’atteggiamento psicologico<br />

del soggetto che si determini ad agire “costi quel che costi” e, più precisamente,<br />

tramite un ragionamento del tipo “può accadere o non accadere; in ogni caso, io<br />

agisco”. Anzitutto, non si tratta di una formula avente la struttura di giudizio ipotetico,<br />

per cui dovrebbe venir meno il ramo di critiche negative basate, appunto, sul fatto<br />

365 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 50.<br />

366 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 51 – 52. L’Autore riporta, quale esempio emblematico dell’uso<br />

arbitrario del concetto di “accettazione con approvazione in senso giuridico”, la giurisprudenza del<br />

BGH relativamente ai casi di contagio da HIV da rapporto sessuale non protetto: essa tende a<br />

sottolineare la non sufficienza della sola valutazione della componente intellettiva e, parallelamente, la<br />

necessità di valutazione dell’elemento volitivo; tuttavia, se si vanno ad osservare gli aspetti<br />

generalmente utilizzati quali “prove” dell’elemento volitivo (che, nel caso della forma eventuale del<br />

dolo, dovrebbe inquadrarsi nell’“accettazione con approvazione in senso giuridico” dell’evento), non<br />

può sfuggire che essi si riducano ad una “parafrasi” della componente cognitiva, trattandosi, ad<br />

esempio, della valutazione del livello di informazione ricevuto da parte del personale medico<br />

relativamente alle modalità ed ai rischi di contagio, ovvero delle dichiarazioni rese dallo stesso<br />

imputato alla polizia, nelle quali egli riconoscesse il carattere riprovevole e non scusabile della propria<br />

condotta (queste ultime, in particolare, sarebbero senz’altro segno dell’atteggiamento psicologico del<br />

soggetto al momento della resa delle dichiarazioni stesse, ma non del suo atteggiamento psicologico<br />

al momento della realizzazione della condotta penalmente rilevante).<br />

367 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 53.<br />

368 G. CERQUETTI, Il dolo, 266.<br />

369 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 47.<br />

370 G. CERQUETTI, op. loc. ult. cit.<br />

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