DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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cosciente) – rischino di non risultare univoci, se non concretizzati attraverso la prima<br />
formula di Frank 359 ; tale mancanza di univocità risulterebbe alla luce della “contiguità”<br />
fra le figure del dolo diretto e del dolo eventuale, entrambe caratterizzate dal fatto<br />
che l’agente realizzi la condotta perseguendo un fine intenzionale, ed essendo<br />
disposto a “pagare il prezzo” consistente nella realizzazione di un evento collaterale<br />
non intenzionalmente perseguito: la differenziazione tra tali forme di dolo (eventuale<br />
e diretto) consisterebbe nella componente dell’accertamento della “disponibilità a<br />
pagare il prezzo”, la quale, nel caso del dolo diretto, si dovrebbe evincere alla luce<br />
della certezza di realizzazione dell’evento stesso, percepita ex ante; mentre, nel caso<br />
del dolo eventuale, sarebbe da accertare attraverso l’applicazione della prima<br />
formula di Frank 360 .<br />
Si è detto dell’utilizzo della prima formula di Frank da parte della teoria<br />
“ipotetica del consenso”. Orbene, nel dopoguerra, tale teoria ha ricevuto<br />
un’interpretazione restrittiva da parte della Corte federale tedesca, la quale ha<br />
valorizzato il concetto di “accettazione con approvazione in senso giuridico”<br />
dell’evento: in particolare, il BGH ha sostenuto che l’approvazione necessaria ai fini<br />
della configurazione del dolo eventuale (appunto, l’“approvazione in senso giuridico”)<br />
non sia incompatibile con un mero stato emozionale contrario alla realizzazione<br />
dell’evento e possa, quindi, sussistere comunque qualora il soggetto, perseguendo<br />
uno scopo intenzionale, e non potendo raggiungerlo altrimenti, se non ponendo in<br />
essere una condotta che possa realizzare l’evento lesivo (non intenzionalmente<br />
perseguito, e magari anche non desiderato), decida di realizzare la condotta,<br />
rassegnandosi al fatto che essa possa provocate tale evento lesivo non<br />
intenzionalmente perseguito (e non desiderato); in questo senso, l’evento collaterale<br />
ricadrebbe nella sfera della volontà del soggetto agente 361 .<br />
È stato puntualmente osservato che il concetto di “approvazione in senso<br />
giuridico”, come definito dalla Corte federale tedesca, resti perlopiù oscuro ed<br />
indefinito 362 e, di conseguenza, manipolabile dalla giurisprudenza in modo tale da<br />
soddisfare le esigenze di politica criminale o sanzionatorie emergenti di volta in volta,<br />
a seconda dei casi concreti e specifici 363 . Fondamentalmente, il BGH si limita a<br />
sottolineare l’insufficienza della valutazione del solo elemento cognitivo ai fini<br />
dell’inquadramento del dolo e, parallelamente, nonché allo stesso fine, la necessità<br />
di valutazione di un quid pluris concernente il versante volitivo, il quale dovrebbe<br />
essere individuato nell’“accettazione con approvazione in senso giuridico”<br />
dell’evento. Sennonché, il concetto di “accettazione con approvazione in senso<br />
giuridico” rimane definito solamente in negativo, ma non ben inquadrato in<br />
positivo 364 , e finisce per confondersi, in sostanza, con i tradizionali criteri<br />
359 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1090 – 1091.<br />
360 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1090.<br />
361 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 49. L’Autore riporta anche, in nota (95), la traduzione della<br />
massima enunciata dal BGH all’interno della sentenza con la quale fu affermata la concezione<br />
dell’“accettazione con approvazione in senso giuridico”: “Il dolo condizionato può essere affermato<br />
anche quando il reo non desidera la realizzazione dell’evento. In senso giuridico egli approva<br />
comunque questo evento quando, per ottenere lo scopo desiderato, lo accetta necessariamente, cioè<br />
quando egli, non potendo raggiungere altrimenti il suo scopo, si rassegna anche al fatto che la sua<br />
azione adduca l’evento di per sé non desiderato e, perciò, lo vuole nell’ipotesi che si verifichi”.<br />
362 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />
363 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 50 – 51, 53.<br />
364 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 49 – 50.<br />
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