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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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dell’evento; dal che conseguirebbe un atteggiamento psicologico che potrebbe<br />

essere sintetizzabile nell’affermazione “(l’evento) avvenga pure” 353 . A supporto di tale<br />

impostazione, viene posto in evidenza come, in svariate circostanze della vita, ci si<br />

esponga consapevolmente a pericolo senza accettazione del corrispettivo rischio:<br />

emblematico è l’esempio dell’alpinista, il quale è conscio dei rischi ai quali si esponga<br />

(precipitare, restare sepolto da slavine, ecc.), e li assume consapevolmente, ma non<br />

ne accetta la realizzazione; lo stesso può ben accadere anche nella psiche<br />

dell’autore del reato, e le formule di Frank permetterebbero di effettuare la distinzione<br />

fra “assunzione del rischio” accompagnata dall’accettazione “della realizzazione<br />

dell’evento” potenzialmente connesso al rischio, ed “assunzione del rischio” non<br />

accompagnata dalla suddetta “accettazione di realizzazione dell’evento” 354 .<br />

L’impostazione dottrinale appena esposta (favorevole alle formule di Frank e, in<br />

particolare, alla prima formula), replica alla critica relativa alle difficoltà di<br />

effettuazione di un giudizio ipotetico, evidenziando che un giudizio di tale genere<br />

venga comunque effettuato, in ambito penale, anche ad altri fini (ad esempio ai fini<br />

della causalità, in base al criterio della conditio sine qua non) 355 ; in secondo luogo, si<br />

osserva che esso sia comunque il solo modo che consenta la valutazione di una<br />

effettiva situazione psichica, la quale sarebbe l’unico tratto realmente differenziante<br />

l’agire con dolo eventuale rispetto all’agire alla luce della mera consapevolezza del<br />

rischio che si assuma 356 . Si replica, altresì, alla critica della prima formula di Frank la<br />

quale pone in evidenza che l’applicazione di essa condurrebbe all’esclusione (non<br />

condivisibile) del dolo laddove la realizzazione dell’evento accessorio configuri il<br />

fallimento dell’obiettivo intenzionalmente perseguito dall’agente: tale “punto debole”<br />

sarebbe superabile mediante un correttivo per cui si avrebbe dolo eventuale qualora<br />

l’agente non avrebbe desistito dalla condotta se avesse avuto la certezza che, dopo<br />

la realizzazione del fine intenzionale, si sarebbe concretizzato l’evento accessorio 357 ;<br />

fermo restando la configurazione di tale correttivo, si sostiene che, comunque, non vi<br />

siano ragioni per – al contrario – affermare a priori il dolo eventuale in casi di questo<br />

genere, posto che ciò si risolverebbe in valutazioni concernenti l’apprezzabilità dei<br />

motivi che inducano (o avrebbero indotto) un soggetto ad agire a fronte della<br />

certezza di realizzazione dell’evento 358 . Infine, si osserva che i criteri<br />

tradizionalmente utilizzati ai fini dell’inquadramento del dolo eventuale e della colpa<br />

cosciente – quali il “consenso alla lesione del bene giuridico”, la “decisione contro il<br />

bene giuridico”, la “fiducia nella non verificazione dell’evento” (ai fini della colpa<br />

353 L. EUSEBI, Appunti, 1089.<br />

354 L. EUSEBI, op. loc. ult. cit.<br />

355 A tale osservazione replica G. CERQUETTI, Il dolo, 269, evidenziando la differenza<br />

sostanziale fra verifica di un “rapporto” (qual è il rapporto di causalità) e verifica di uno “stato” (cioè, in<br />

questo caso, la volontà).<br />

356 L. EUSEBI, op. ult. cit., 1090.<br />

357 L. EUSEBI, op. loc. ult. cit., nota (106). Questa è la più recente formulazione esposta<br />

dall’Autore. A dire il vero, lo stesso Eusebi aveva precedentemente esposto una prospettiva in base<br />

alla quale la prima formula di Frank non avrebbe escluso necessariamente il dolo qualora si fosse<br />

accertato che il soggetto, se avesse avuto la certezza di realizzazione dell’evento, non avrebbe agito<br />

unicamente in quanto la realizzazione dell’evento avrebbe rappresentato la frustrazione del fine<br />

intenzionale (L. EUSEBI, Il dolo, 185 s.): in questo senso l’Autore deponeva, originariamente, per un<br />

limite dell’efficace applicazione della prima formula di Frank, nei casi in cui la realizzazione dell’evento<br />

collaterale rappresentasse il fallimento del piano intenzionalmente perseguito dall’agente.<br />

358 L. EUSEBI, op. loc. ult. cit.<br />

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