DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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Ci si domanda, inoltre, se la prima formula di Frank non “richieda troppo”: infatti,<br />
neppure per il dolo intenzionale può dirsi assodato che l’agente avrebbe posto in<br />
essere la condotta anche se avesse avuto la certezza di realizzazione della<br />
fattispecie penale tipica; si evidenzia che sono numerose le decisioni della vita,<br />
assunte dai singoli intenzionalmente, le quali a posteriori, ed in considerazione del<br />
risultato effettivamente realizzato, non sarebbero state di nuovo effettuate: il che non<br />
vale, tuttavia, ad escludere il comportamento intenzionale 348 . Si osserva quindi, in<br />
base alla considerazione appena effettuata, che la valutazione a posteriori<br />
dell’ipotetico comportamento che avrebbe tenuto l’agente qualora avesse avuto la<br />
certezza di realizzazione dell’evento, non solo non possa essere decisiva, ma possa<br />
risultare addirittura fuorviante: ad avere importanza è l’atteggiamento psicologico<br />
tenuto dal soggetto al momento della realizzazione della condotta, ovvero ciò che<br />
l’agente ha voluto al momento della realizzazione della condotta; la considerazione di<br />
come l’agente si sarebbe comportato se avesse avuto la certezza di realizzazione<br />
dell’evento non varrebbe a porre luce su ciò che egli avesse effettivamente voluto al<br />
momento dell’azione concretamente realizzata 349 . Ne consegue che la prima formula<br />
di Frank dovrebbe costituire non già un parametro decisivo ai fini della prova<br />
dell’elemento soggettivo, bensì uno degli ausili (tra gli altri; non l’unico) volti a<br />
conferire praticabilità ai criteri dell’accettazione del rischio o<br />
dell’accettazione/volizione dell’evento 350 .<br />
Per altro verso, va richiamata anche quella parte di dottrina che aderisce alle<br />
formule di Frank 351 : a partire dalla considerazione per cui il criterio dell’“accettazione<br />
del rischio” sia inidoneo alla descrizione del dolo eventuale in quanto, se mai,<br />
effettivamente identificativo della colpa cosciente 352 (con accoglimento, quindi,<br />
dell’impostazione per la quale anche la colpa cosciente sarebbe caratterizzata da<br />
una componente di “accettazione di rischio”) si sostiene che l’utilizzo, in particolare,<br />
della prima formula possa condurre all’individuazione dell’unico stato psicologico<br />
“reale” del soggetto che sia in grado di differenziare dolo eventuale e colpa cosciente<br />
– o, in altri termini, di differenziare la mera assunzione consapevole di un rischio<br />
rispetto all’accettazione della realizzazione dell’evento –, relativo al momento<br />
antecedente alla verificazione del fatto di reato, e conformemente al quale si avrebbe<br />
dolo eventuale nel caso in cui il soggetto stesso avesse “messo in conto” la<br />
realizzazione dell’evento lesivo come “prezzo da pagare” per il perseguimento del<br />
proprio fine intenzionale. In altri termini, identificherebbe il dolo eventuale<br />
l’atteggiamento psicologico dell’agente il quale consideri che, per la realizzazione del<br />
proprio fine intenzionale, “valga la pena” di “pagare il prezzo” consistente nella<br />
lesione di beni giuridici (chiaramente si tratterà dei beni giuridici posti in pericolo dalla<br />
tenuta della condotta adottata dall’agente, e correlata al perseguimento del fine<br />
intenzionale): in tal senso, il soggetto si determinerebbe ad agire “ad ogni costo”, e<br />
non desisterebbe dalla condotta neppure di fronte alla certezza della realizzazione<br />
dell’evento il fatto che il giovane avesse progettato la via di fuga, per l’ipotesi in cui avesse fallito il<br />
tiro). In questo stesso senso depone anche G. CERQUETTI, Il dolo, 268.<br />
348<br />
M. DONINI, op. ult. cit., 2570.<br />
349<br />
M. DONINI, op. loc. ult. cit.<br />
350<br />
M. DONINI, op. loc. ult. cit.<br />
351<br />
In particolare, L. EUSEBI, Appunti, 1089; ID., Il dolo, 176 ss. Aderisce alla formula di Frank,<br />
tra l’altro, anche A. PAGLIARO, Discrasie, 323.<br />
352 L. EUSEBI, Appunti, 1088 – 1089.<br />
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