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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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La seconda formula, invece, abbandona la struttura di giudizio ipotetico insita<br />

nella prima formula, ed identifica il dolo eventuale nella condotta dell’agente il quale,<br />

a fronte della rappresentazione della possibilità di realizzazione dell’evento, si<br />

prospetti, mentalmente, il seguente tipo di ragionamento: “può accadere o non<br />

accadere; può succedere o non succedere; in ogni caso, io agisco” 335 . Quest’ultima<br />

formula si avvicina molto, quindi, alle impostazioni che concepiscono il dolo<br />

eventuale come scelta di agire “costi quel che costi”, o “a costo di ledere” beni<br />

giuridici. In entrambi i casi, si tratta – come si è detto – di formule finalizzate a fornire<br />

criteri probatori, e non alla definizione sostanziale di dolo eventuale e colpa<br />

cosciente 336 .<br />

Occorre evidenziare il fatto che Frank aderisse, comunque, alla teoria della<br />

rappresentazione 337 ; alla luce di ciò, è possibile rilevare il modo in cui il penalista<br />

tedesco, muovendo – appunto – dalla teoria della rappresentazione, arrivi a<br />

postulare due formule le quali vadano oltre la concezione del dolo inteso solamente<br />

come rappresentazione certa del fatto 338 : in effetti, si giunge ad inquadrare il dolo in<br />

un atteggiamento interiore, nutrito da parte dell’agente, di “disprezzo”, o di particolare<br />

“noncuranza”, “mancanza di scrupoli” o “mancanza di riguardi” nei confronti di beni<br />

giuridici 339 ; tutto ciò aggiunge chiaramente, quale requisito ulteriore e necessario per<br />

il dolo, un quid pluris rispetto al solo elemento rappresentativo, concretizzando un<br />

tentativo di valorizzazione del profilo volitivo.<br />

Fermo restando i pregi comunemente riconosciuti alle formule di Frank, tuttavia,<br />

già di fronte a queste prime osservazioni non può sfuggire il “pericolo”, insito nel<br />

ricorso alla prima formula, di incorrere in una valutazione dell’autore, anziché del<br />

fatto: tale formula implica la verifica del punto a cui il soggetto sarebbe stato “capace<br />

di arrivare” pur di persistere nella tenuta della propria condotta, con conseguente<br />

rischio di valutazione della capacità a delinquere del soggetto, nonché del suo livello<br />

di sensibilità nei confronti di beni giuridici, anche ai fini del giudizio di colpevolezza (e<br />

non solo ai fini della commisurazione della pena) 340 .<br />

L’utilizzo della prima formula di Frank, ad ogni modo, inquadra il dolo eventuale<br />

in un atteggiamento dell’agente che rivelerebbe il “consenso”, l’“approvazione”,<br />

ovvero l’“accettazione con approvazione” della lesione del bene giuridico: in effetti,<br />

tale formula è utilizzata nell’ambito della teoria c.d. “del consenso” la quale, proprio<br />

per il fatto del ricorso alla prima formula di Frank, è anche denominata “teoria<br />

ipotetica del consenso” (dato che la prima formula di Frank postula, appunto,<br />

l’effettuazione di un giudizio ipotetico) 341 .<br />

Per quanto concerne gli aspetti positivi generalmente riconosciuti alle formule di<br />

Frank (non solo da parte di chi aderisce ad esse, bensì anche da parte di chi le<br />

critica negativamente), deve essere, anzitutto, preso atto che la valorizzazione<br />

dell’atteggiamento dell’agente nei confronti dell’evento contribuisca ad un positivo<br />

distacco da una concezione rigidamente naturalistica dell’elemento soggettivo del<br />

335<br />

M. DONINI, op. loc. ult. cit.; S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 10.<br />

336<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2561.<br />

337<br />

M. DONINI, op. ult. cit., 2560.<br />

338<br />

Così S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

339<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 14.<br />

340<br />

S. PROSDOCIMI, op. loc. ult. cit.<br />

341<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 45 – 47.<br />

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